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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3451 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
rappresentata e difesa anche Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria in virtù di procura generale alle liti per atti del dott. Notaio in Roma, n. Persona_1 rep. 27372, del 7 settembre 2023- all. A), entrambi antistatari, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po 25/b.
Appellante E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Panici e Chiara Controparte_1 Panici giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro studio in Via Germanico, 172.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav. n. 6984/2024 pubblicata in data 13.06.2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Roma, al fine Controparte_1 di sentire: “1. accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e Controparte_2 sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dal 01.01.2008 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto del ricorrente all'inquadramento nella 1° area professionale del CCNL per il settore del
CREDITO e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente sin dal 01.01.2008 (data Contr di inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa in favore di senza soluzione di continuità) le ordinarie retribuzioni previste per la 1° area professionale del suddetto CCNL, oltre scatti di anzianità, (detratto quanto percepito dal datore di lavoro formale). Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge.” Contr Si costituiva la chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario.
Previo deposito di note autorizzate di entrambe le parti, il Tribunale decideva come da dispositivo del seguente tenore: << definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, richiesta ed eccezione rigettando;
dichiara che tra le parti è intercorso dal
1.1.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella prima area professionale del Ccnl di settore e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente da liquidare in misura pari a euro 7.377,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
In fatto il Tribunale rilevava come l'attuale appellato avesse allegato di essere stato
“alle formali dipendenze di varie soc. intermediarie che si sono susseguite come Contr formali datori di lavoro e che si sono limitati a mettere a disposizione della le mere energie lavorative” del lavoratore e di aver lavorato, invece, per parte
2 convenuta dal 1.1.2008 (e sino ad ottobre 2018) senza soluzione di continuità presso gli uffici di via degli Aldobrandeschi n. 300 con un orario lavorativo full time lavorato dal lunedì al venerdì su turni variabili distribuiti fra le ore 6:00 e le ore
21:00 (ad es. dalle 6:00 oppure dalle 17:00 oppure dalle 13:30)”, lavorando “anche nella giornata del sabato dalle ore 6:00 alle 11:00, principalmente presso la sala Contr Contr controllo e il c.d. Sinottico BN e la portineria (cfr., in termini pagg. 1
e 2 del ricorso di primo grado) con “mansioni di addetto alla pulizia, uffici e in Contr generale di tutti i locali siti presso lo stabile della di Via degli Aldobrandeschi”
(cfr., in termini pag. 3 del ricorso).
Allega l'insussistenza di un contratto d'appalto chiedeva accertarsi la sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dal 1.1.2008 con inquadramento nella prima area professionale del Ccnl di settore con condanna alle connesse differenze retributive.
Secondo il Tribunale < appalto, come efficacemente eccepito da parte ricorrente. La suesposta circostanza, inerente l'omessa prova in ordine alla sussistenza di contratto di appalto, valutata unitamente alla pacifica adibizione del ricorrente alle prestazioni indicate nel dettaglio del ricorso e non contestate, consente di ritenere accertato che le suddette attività siano state svolte in assenza di alcun contratto di appalto…E' onere del datore di lavoro, sia quello formale sia quello sostanziale , dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)>>.
Il primo giudice ha osservato che < pacificamente svolta da parte ricorrente risulta svolta in assenza di contratto di appalto (non essendoci stata alcuna produzione sul punto) per tutto il periodo per cui è causa, e quindi l'onere di prova gravante su parte convenuta nei termini dianzi indicati non può dirsi assolto.
Va infine rilevato che le mansioni allegate dal ricorrente risultano pacifiche non avendo la parte convenuta contestato quanto dettagliatamente esposto in ricorso sul punto e che appaiono riconducibili alla prima area professionale del Ccnl versata in atti prevede espressamente che “appartengono a questa area i lavoratori incaricati di svolgere con continuità e prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali
è sufficiente un limitato periodo di pratica” Per tutto quanto sopra precede il ricorso va accolto con le statuizioni di cui in dispositivo>>.
3 Contr Con atto di gravame la ha diffusamente censurato la decisione affidando le doglianze a specifici motivi di appello.
Si è costituito il resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Con il primo motivo si denuncia l'omissione di pronuncia e comunque l'erroneità della sentenza per il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010.
E' vero! Il giudicante di primo grado non ha dato conto dell'avvenuta valutazione e decisione della pur formulata eccezione di decadenza ex art. 32, quarto comma, della legge n. 183/2010.
Si sostiene che non avendo il impugnato il contratto d'appalto tra Controparte_1
Contr e nei 60 giorni successivi alla data della cessazione del rapporto di CP_3 lavoro - intervenuta per pensionamento - ovvero nei 60 giorni successivi al 30 settembre 2018; e non avendo altresì mai impugnato i contratti di appalto intercorsi Contr nel tempo fra e le varie ditte appaltatrici incaricate dei servizi di pulizia, facchinaggio, derattizzazione sarebbe incorso nella sopra menzionata decadenza.
Sul punto l'appellante richiama a suffragio e sostegno delle proprie deduzioni in diritto quanto, in tesi, ritenuto dalla Corte di Cassazione n. 11901/2024, proprio con riferimento all'art.32 L.183/2010.
In forza del ragionamento di cui all'appello e sulla scorta delle motivazione della pronuncia di legittimità il sarebbe incorso nella eccepita decadenza per CP_1 aver: depositato il proprio ricorso ex articolo 414 c.p.c. solo il 13.02.2023; per aver Cont cessato di rendere la propria prestazione di lavoro nella commessa partire dal
30 settembre 2018, data a partire della quale il rapporto di lavoro, con il formale datore di lavoro cessava per pensionamento;
che tale doveva qualificarsi come il
“momento finale della fattispecie” da cui far decorrere, anche ex art. 3 della costituzione, il dies a quo per la decadenza. Cont A partire da tale momento il avrebbe dovuto agire nei confronti della CP_1 per la fattispecie dell'appalto illecito. Invece il ricorso di primo grado, non anticipato da alcun altro atto) è stato depositato solo in data 13.02.2023. Contr Sempre la evidenzia, a latere, come fosse riscontrabile nel comportamento tenuto dal “lavoratore” una risoluzione per facta concludentia.
Il fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il deposito del ricorso CP_1 giurisdizionale ha lasciato decorrere 5 anni, con ciò manifestando un
4 comportamento univoco di completo disinteresse.
I tratti della condotta sono: l'uscita dalla compagine aziendale senza contestazione alcuna, anzi con accesso al trattamento pensionistico;
l'assenza nel quinquennio di Contr qualsivoglia offerto della propria prestazione lavorativa a
Tali condotte si sostanzierebbero in un < rappresentare senza dubbio una inequivoca manifestazione del totale disinteresse del lavoratore non solo all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro Contr diretto con ma anche alla stessa prosecuzione di tale rapporto>>.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per non avere accolto l'eccezione di prescrizione.
Anche in questo caso il giudice è responsabile di omissione di pronuncia.
Il ricorso di primo grado è stato depositato il 13.02.2023 e non è stato preceduto da alcuna lettera di impugnativa dei contratti di appalto succedutesi nel tempo tra la Contr e le varie società appaltatrici. Per cui è evidentemente, in tesi, maturata la eccepita prescrizione.
Con il terzo articolato motivo si lamenta l'erroneita della sentenza per aver ritenuto inesistenti o illegittimi i contratti di appalto;
per violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362,
1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artti 2697-2698 c.c.
Si duole l'appellante, fra l'altro, della mancata ammissione della prova per testi.
Rappresenta di aver allegato alla memoria di costituzione << tutti i contratti di appalto e subappalto di servizio nell'ambito dei quali l'allora ricorrente aveva svolto il servizio di pulizie commissionato, nel tempo, alle diverse società appaltatrici>>; che dato il tempo trascorso ben poteva e doveva essere consentita la prova orale ex art. 2721 c.c. << al fine di comprovare che anche anteriormente erano stati stipulati dei contratti di appalto analoghi a quelli in atti>>. Non poteva Contr ragionevolmente, stante il periodo temporale così risalente, <
l'eventuale mancato rinvenimento, nei propri archivi, dei più “antichi” contratti>>.
Invece il primo Giudice ha accolto l'eccezione avversaria relativa all'assenza di contratti senza effettuare la prova richiesta e < offerta dalla inducesse a concludere in senso diametralmente opposto a Pt_1 quanto opinato dal giudicante>>
In buona sostanza nel corpo del motivo l'appellante ha ribadito che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che nella fattispecie in esame: << vi sono tutti i
5 contratti d'appalto stipulati nel tempo;
(ii) sono documentalmente provati i rapporti di subappalto;
(iii) le appaltatrici sono società genuine e che hanno svolto costantemente, con gli standard qualitativi richiesti, il servizio appaltato di pulizie;
Contr (iv) non vi è stata mai alcuna ingerenza di dipendenti della nella eterodirezione
Contr degli addetti delle appaltatrici;
(v) il personale dipendente della non ha mai svolto attività di pulizie e dunque non vi è stata mai alcuna commistione
Contr nell'esecuzione del servizio commissionato;
(vi) il personale dipendente della ha sempre seguito un orario distinto da quello degli addetti alle pulizie della ditta
Contr appaltatrice;
(vii)il personale dipendente della non ha mai gestito sotto il profilo di ferie, permessi, turni, sostituzioni, maternità, malattie il personale dipendente delle società appaltatrici;
(viii) gli strumenti e i beni (prodotti per la pulizia, carrelli, divise) sono stati sempre forniti dalle appaltatrici;
(ix) le appaltatrici hanno sempre realizzato il servizio autonomo e distinto dalle attività svolte dall'Istituto di credito, a fronte di un prezzo commissionato per l'intero servizio e non in virtù delle ore lavorate dal singolo addetto>>.
Sul punto, giova anticipare, come la controparte abbia insistito nel ritenere la pronuncia corretta anche sul punto, << a fronte della dedotta assenza di contratti di Contr appalto tra e il formale datore, avanzata nel ricorso introduttivo>>; rispetto alla quale < ha prodotto in atti la documentazione estranea e lacunosa mai Pt_1 ha espressamente dedotto che la prestazione lavorativa di parte appellata fosse riconducibile a quei contratti, scritti e prodotti. Ora, nel presente grado di giudizio, sempre in modo contraddittorio, la banca chiede l'ammissione della prova testimoniale su circostanze non contestate e di evidenza documentale. È stata la stessa parte appellante a confessare tramite la produzione documentale di non avere contratti idonee a legittimare la dissociazione tra datore formale e utilizzatore!
Sebbene l'appalto non sia un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, il cui contenuto potrebbe anche essere provato per testimoni, nel caso in esame , è stata la banca a dedurre che le mansioni fossero riconducibili a contratti scritti, e non orali. Davvero non si vede perché mai il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova su circostanze in fatto pacifiche (mansioni) o in ogni caso non contestate in modo specifico (periodo lavorativo) o di chiara evidenza documentale (contratti di appalto)>>.
La difesa appellata ha aggiunto << è ben vero che, civilisticamente, per il contratto di appalto non è necessaria la forma scritta. Ma dovendo scrutinare la legittimità
6 dell'impiego dei ricorrenti… Come si potrebbe dimostrare altrimenti che questi hanno svolto soltanto- e per tutta la durata del rapporto - le attività pattuite fra le odierna resistente e società terze? Come operare la “valutazione in concreto legata alla causa del contratto e alle specifiche prestazioni in esso dedotte”?…>>.
Con il quinto motivo si censura la decisione per omesso espletamento dell'attività istruttoria ed il mancato accertamento in concreto della interposizione di manodopera e con il quinto la nullità della sentenza per aver condannato la società al pagamento delle differenze retributive dal deposito del ricorso.
L'appellante si duole che nel solo dispositivo il giudice di primo grado abbia statuito: “dichiara che tra le parti è intercorso dal 1.1.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella prima area professionale del
Ccnl di settore e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge”.
Sia l'assenza di domanda che l'inerzia del dipendente, unitamente all'intervenuto pensionamento così come il raggiungimento dei limiti di età lavorativa rendevano, in tutta evidenza, inaccoglibile la domanda di accertamento della persistente Contr esistenza in vita del rapporto di lavoro con Del resto la sentenza non dispone Contr la condanna di a ripristinare il rapporto ed a riammettere il ricorrente in servizio.
Sul punto la difesa appellata ha precisato di aver chiesto l'accertamento del rapporto Contr di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la (stante l'illiceità dell'appalto) sin dal 1 gennaio 2008 (data di svolgimento della prestazione Contr Contr dell'appellato in favore di confermata dalla stessa nella memoria difensiva di primo grado) e non ha formulato appello volto a chiedere la declaratoria di persistenza del rapporto di lavoro, con ciò riconoscendo che la data finale di Cont svolgimento della prestazione presso la quella del pensionamento.
Per quanto attiene, invece, alle differenze retributive, si dichiara che è stato azionato ulteriore giudizio per le dette differenze retributive relative al solo << periodo di reale ed effettivo svolgimento della prestazione in favore della banca ossia sino al
30 settembre 2018 (data di esodo per pensionamento)>>, avendo il sig. CP_1 formulato espressa riserva nel ricorso introduttivo del giudizio, di agire tramite separato giudizio per richiedere le differenze maturate in costanza di rapporto.
7 Pertanto per l'appello è corretta la < alle differenze retributive (seppure omettendo la dicitura detratto quanto percepito dal formale datore di lavoro) quantificando le stesse sulla base della retribuzione prevista per la prima area professionale del CCNL credito, come da tabelle retributive allegate al ricorso introduttivo del giudizio>>.
Ed in effetti l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella determinazione della retribuzione di riferimento;
la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'onere della prova e del principio di non contestazione.
Si censura la parte in cui il Tribunale ha ritenuto: “Va infine rilevato che le mansioni allegate dal ricorrente risultano pacifiche non avendo la parte convenuta contestato quanto dettagliatamente esposto in ricorso sul punto e che appaiono riconducibili alla prima area professionale del Ccnl versata in atti…” disponendo in maniera altrettanto errata: “condanna parte resistente al pagamento a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge”. Contr Per contro la aveva in via subordinata prospettato che “…Al ricorrente potrà infatti essere riconosciuta unicamente la differenza tra quanto ipoteticamente spettante, mensilmente, per la qualifica rivendicata e quanto eventualmente percepito aliunde. Diversamente opinando, si determinerebbe a tutto vantaggio della controparte una locupletazione ingiustificata, in quanto contraria sia ad evidenti criteri di ragionevolezza sia ai principi cardine del nostro ordinamento”.
< avrebbe potuto Pt_1 essere esclusivamente condannata a versare la differenza tra la retribuzione mensile lorda e quanto eventualmente percepito aliunde dal lavoratore. In via subordinata, quindi, ove l'Ecc.ma Corte d'appello adita dovesse rigettare i precedenti motivi d'appello confermando in parte qua l'impugnata sentenza, si chiede quantomeno l'accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum in questa sede riproposta>>.
Quanto all'eccezione di decadenza di cui al primo motivo.
La S.C. con la sentenza n. 3280/2025 ha ribadito il principio secondo cui l'azione volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, è assoggettata alla predetta decadenza di cui all'art. 32, commi 1 e 4, lett. d), legge n. 183/2010, solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n.
6266/2024, 13812/2024, 34181/2022; 40652/2021).
8 Non ignora il Collegio che Cass. 11901/2024, citata dalla BN (peraltro, specificamente riferita alla fattispecie del distacco) pare essere distonica e non perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della S.C., laddove sembra ritenere che il dies a quo della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) L.
183/2010 coincida con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro, ancorché non qualificabile come recesso in forma scritta.
Va, tuttavia, rilevato innanzitutto che trattasi di pronuncia, allo stato, isolata (già superata dalla successiva Cass. 13812/2024, oltre che dalla citata Cass. 3280/2025)
e che non sembra considerare, da un lato, che per l'operatività della decadenza la predetta norma richiede espressamente una comunicazione scritta di recesso e, dall'altro lato, che le norme decadenziali sono di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 34181/2022; 30624/2023).
Con rilevato in pronuncia di questa Corte d'Appello su identica questione (sentenza n. 2484/2025 pubbl. il 10/07/2025) che si condivide e richiama in questa sede anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., < Contr di estromissione. Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla (sentenza
Tribunale Roma) dà atto che il ricorrente aveva espressamente allegato di essere Contr stato estromesso dall'appalto dalla mentre nel caso in esame un simile affermazione non è stata resa [così si legge al punto 40 del ricorso, richiamato dal Contr Tribunale: “I ricorrenti hanno cessato di rendere la prestazione in favore di
(Lorenzini il 16.10.2015, 17.11.2018 e in data 01.11.2017)”] e la Per_2 Per_3
Contr pretende, infondatamente, di qualificare come comunicazione di recesso dal rapporto instauratosi con gli attuali appellati il semplice fatto che costoro non sono stati più utilizzati presso gli uffici della banca. In realtà, un effettivo atto gestionale Contr
o provvedimento di conclusione del rapporto proveniente dalla e rivolto ai ricorrenti non (consta che) è mai stato posto in essere>>.
Va pentanto confermato l'orientamento di questa stessa sezione (cfr. Corte
d'Appello Roma I sez., sentenza n. 2056/2025 pubbl. il 26/06/2025) secondo cuiSuprema Corte, con le pronunce emesse in epoca più recente, e disattendendo gli arresti più datati, ha riaffermato il principio secondo cui “La disposizione di cui
9 all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
4.4. In epoca successiva, la Corte di cassazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha, inoltre, precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n.
13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
4.5. Nel caso che occupa, avendo il lavoratore - il cui rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro è ormai cessato
- dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto di lavoro “sostanziale” in capo a trova applicazione il principio CP_2 di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale
10 il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera
(Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024)>>.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato, non avendo
[...] dimostrato l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato CP_2 orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
Con riguardo al secondo motivo di appello si condivide quanto ritenuto in analoga e sovrapponibile fattispecie da altra sezione di questa Corte dove si è statuito quanto si dirà e riproporrà anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Contr Anche in quel contenzioso, come nel presente, la ha precisato che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata con riferimento all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi appalti intercorsi in un lasso di tempo più che significativo, dove l'illegittimità degli appalti intercorsi impugnata per la prima volta solo con il deposito del ricorso giudiziale.
E' stata inoltre, anche in questa sede, riproposta l'istanza di istruttoria testimoniale, ai sensi dell'art. 2721, secondo comma, c.c., per la dimostrazione della sussistenza di contratti di appalto anche in epoca anteriore al decennio, non avendo l'obbligo di conservarli nelle proprie scritture.
Richiamando e condividendo la pronuncia di questa Corte n. 642/2024 e la successiva n. 2941/2024 pubbl. il 17/09/2024 si osserva <
“chiesto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 la pronuncia di esistenza di un Contr unico e ininterrotto rapporto lavorativo con beneficiaria effettiva della sua prestazione e non, per così dire, “sdoppiata” nella posizione datoriale dai formali datori di lavoro, stante la carenza di validi contratti di appalto indispensabili al fine.
Rispetto all'indicata situazione di diritto, l'invalidità dei contratti commerciali rappresenta un fatto costitutivo, che concorre con altri al perfezionamento della fattispecie e il cui accertamento non può pertanto essere operato, a pieni effetti giuridici, in via autonoma. Se ne ricava allora che la prescrizione, concernendo ex art. 2934 c.c. i diritti, non può decorrere avuto riguardo all'autonomo atteggiarsi di quel solo fatto. Corollario di questo postulato è che per individuare la data da cui il diritto in parola può essere esercitato (ai sensi dell'art. 2935 c.c.) vanno tenuti a mente i principi affermati in tema dal Giudice delle Leggi, il quale, per l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia assistito dalla garanzia di stabilità, la indica nel momento di cessazione del vincolo, valorizzando a tal fine lo stato di metus in cui versa il lavoratore (Corte Costituzionale n. 63/1966, n. 143/1969 e n. 174/1972).
11 Ulteriore conferma di quanto si sostiene è del resto offerta dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema, avendo la Suprema Corte chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, pure i rapporti di lavoro alle – formali e genuine – dipendenze di datori di dimensioni
“maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (Cass. n. 26246/2022). Ebbene, la fattispecie in esame va di certo ascritta all'ipotesi in questione, perché fino alla pronuncia giudiziale, ex se aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro appaltatore, di sicuro non sussistono per il lavoratore le predette garanzie di stabilità. Dunque, correttamente si è escluso che la prescrizione del diritto controverso decorra da data anteriore alla risoluzione del rapporto tra le parti, risoluzione che peraltro, com'è incontestato in causa, fino al momento del deposito del ricorso originario non era ancora intervenuta”.
L'appellante sostiene ancora di aver depositato i contratti di appalto in virtù dei Contr quali il aveva prestato la propria attività in favore di CP_1
Nel corpo dell'appello sono stati riportati i contratti di appalto e subappalto posti in Contr essere nel periodo per cui è causa da (1 Contratti di appalto
[...] in vigore dal 1 gennaio 2008 al 28 febbraio Controparte_4
2014 (all.ti 1, 2, 3) con previsione ed autorizzazione di quest'ultima a ricorrere al subappalto (cfr. art. 21 all. 1, art. 20 all. 2°, art. 20 all. 3). Nell'ambito di tale appalto sono stati infatti prodotti: - Contratto di subappalto tra BNP Paribas Real Estate
Property Management S.p.a e RZ TI (di cui faceva parte (all. CP_5
4); - Comunicazione BNP Paribas Real Estate Property Management S.p.a del 1 marzo 2011 che ha confermato l'affidamento in subappalto dei servizi di pulizia presso la sede di Albodrandeschi a stessa (all. 5). 2) Contratto di appalto CP_3
BN/PAGI per il periodo 1 marzo 2014 -31 dicembre 2016 (all.ti 7) rinnovato dal
1 gennaio 2017 con scadenza - per il sito di Via Aldobrandeschi- al 31 dicembre
2019 (all. 8). 3) Contratto BN/Superlinda servizi pulizia (sito di Via
Aldobrandeschi) decorrenza 1 gennaio 2020 all. 9).
Tale produzione unitamente alla intervenuta descrizione di tutto il contesto del fenomeno di esternalizzazione operata dalla nel corso del tempo e della Pt_1
12 descrizione nel dettaglio di tutte le mansioni svolte dal avrebbe dovuto CP_1 condurre il primo giudice a respingere l'avversa domanda o, quanto meno, ad ammettere la prova orale richiesta.
Ritiene la Corte che i predetti contratti di appalto non possono in alcun modo coprire Contr e giustificare il rapporto di lavoro del a beneficio della in quanto CP_1 stipulati con società diverse dalla sua formale datrice di lavoro. Contr È la stessa inoltre, ad affermare sin dal primo grado che l'odierno appellato lavorava per società diversa dalle controparti dei contratti di appalto già elencati, deducendo che queste avevano subappaltato alcuni dei servizi ad oggetto degli stessi alla formale datrice di lavoro, dal momento che era prevista la facoltà di subappalto.
Come già ritenuto in passato dalla stessa Corte d'Appello di Roma in analoghe vicende, benché astrattamente per il contratto di appalto non sia necessaria la forma scritta, la mancanza di documentazione sul titolo in base al quale il lavoratore Contr rendeva la prestazione nei locali della e nell'interesse di questa non consente di accertare la legittimità del diverso rapporto intercorso con altro datore di lavoro né la riconducibilità dell'attività prestata allo schema tipico dell'appalto/subappalto. Ciò in quanto (cfr. fra le ultime la sentenza di questa Corte
n. 1246/2025 “quanto alla rilevanza della prova della sussistenza di contratti che si pongano quale valida causa genetica della dissociazione fra titolarità del rapporto di lavoro e destinazione effettiva della prestazione lavorativa, occorre premettere che è principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono tale dissociazione, quest'ultima “si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile ne' di applicazione analogica ne' di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.”, ( v. Cass.,Sez.un,26.10.2006 n. 22910). Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 e del d.lgs n. 81/2015 eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera, già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, e quella dell'appalto illecito in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto
13 ad esso una serie di posizioni di vantaggio. Pertanto, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Ne consegue, per costante affermazione giurisprudenziale, che è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Qualora venisse infatti riscontrata l'assenza di validi titoli negoziali normativamente tipizzati tra committente e datore di lavoro formale non potrebbe che trovare applicazione (per costante affermazione giurisprudenziale: si veda per tutti Cass. n. 29889/2019) il generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c. che si 10 riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione. La Pt_1 pertanto, lamenta a torto la mancata assunzione di prova testimoniale, da essa richiesta in primo grado ed invero superflua già alla luce delle suesposte argomentazioni. Va anche aggiunto, sul punto e ad abundantiam, che l'art. 2724
c.c., nel prevedere le eccezioni al divieto di prova testimoniale dei contratti, afferma che “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.”. A ben vedere, nessuno dei tre Contr casi ricorre nella controversia in esame. Anzitutto, la non ha fornito il benché minimo principio di prova per iscritto, ma si è limitata – come già osservato – ad allegare dei contratti di appalto che in alcun modo possono coinvolgere ed interessare l'appellato.
Non può certamente solo da ciò ritenersi fornito il principio di prova che il Contr lavoratore prestasse la propria attività a beneficio della in forza di un subappalto coperto da tali contratti, e ciò anche alla luce di quanto si dirà con riguardo agli altri due casi. Neanche il secondo caso previsto dalla disposizione in analisi si addice alla controversia in esame. L'appellante, in effetti, afferma di non
14 poter fornire alcuna prova rispetto ai contratti di subappalto che giustificherebbero la presenza a lavoro del in quanto trattasi di rapporto giuridico CP_1 intercorrente tra la società appaltatrice e la società subappaltatrice, del quale dunque Contr la è assolutamente estranea.
Ciò è tuttavia smentito dalla previsione, nei contratti di appalto allegati, della facoltà di subappaltare parzialmente i servizi esternalizzati solo a seguito di un vero e proprio procedimento ed in particolare di richiesta scritta da parte dell'appaltatrice Contr rivolta alla e di conseguente accettazione, anch'essa in forma scritta, dell'appaltante. Pertanto, l'appellante era ben consapevole dell'eventuale e indimostrato subappalto e dell'entità imprenditoriale in esso, in tesi, coinvolto e ben avrebbe potuto allegare tale documentazione, chiederne l'esibizione, chiedere di chiamare la subappaltante. Infine, non sussiste neanche il terzo caso. La società appellante, infatti, affermando di non avere e di non avere mai avuto alcun documento provante i contratti di subappalto a causa della sua terzietà rispetto agli stessi, logicamente esclude di aver perso senza sua colpa tali contratti. Si deve rammentare, peraltro, che l'art. 244 c.p.c. prevede che la prova testimoniale debba essere articolata su specifici fatti, tali da dimostrare – nel caso di specie – la comune volontà di subappaltare i servizi esternalizzati alla formale datrice di lavoro del e che tale esternalizzazione riguardasse proprio l'attività poi svolta dal CP_1 lavoratore appellato. L'articolazione della richiesta di prova testimoniale della Contr
invece, è sin troppo generica e non permetterebbe di arrivare all'anzidetto risultato. Si ribadiscono, ancora una volta, le incongruenze nella ricostruzione effettuata dall'appellante circa l'esistenza di contratti di subappalto e l'impossibilità di dimostrarla per via documentale, già esposte in precedenza Pertanto, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di non disporre l'assunzione di prova testimoniale, che dunque si conferma nell'odierno grado di giudizio. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve affermarsi l'inesistenza di validi contratti di appalto o Contr subappalto intercorrenti tra la e la formale datrice di lavoro del CP_1
A tale circostanza consegue che correttamente il Tribunale ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società appaltante a partire dalla data di inizio dell'interposizione illecita,restando superflua ed assorbita l'analisi della sussistenza delle note condizioni di liceità di un indimostrato appalto, corrispondenti all'autonoma organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari all'erogazione del servizio, all'esercizio del potere direttivo dello stesso
15 appaltatore e alla sua assunzione del rischio di impresa. Ed anche il quarto motivo deve essere respinto.
Ci si duole, ulteriormente dell'erroneita' della sentenza nella parte in cui condanna bnl al pagamento delle differenze retributive dal deposito del ricorso e con il quinto motivo di appello si censura la sentenza gravata anche per una ulteriore e complessa serie di argomenti.
Nella parte in cui la sentenza esamina le domande svolte dal nelle proprie CP_1 conclusioni (sia quella di accertare la persistente esistenza in vita del rapporto, sia quella di condanna al pagamento delle retribuzioni), essa sarebbe insanabilmente criptica ed incmprensibile.
Nel solo dispositivo, senza alcun chiarimento o ulteriore specificazione in parte motiva, viene dichiarato che tra le parti “è intercorso” dal 1.1.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella prima area professionale del Ccnl di settore e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro
2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge.
La sentenza non contiene, in alcun sua parte, un accertamento della persistente esistenza in vita del rapporto di lavoro ovvero una condanna della resistente al ripristino di esso rapporto.
E' corretto il rilievo dell'appellante secondo cui la domanda di accertamento della persistente esistenza in vita del rapporto di lavoro è stata disattesa dal giudice non foss'altro per il raggiugimento dei limiti di massima età lavorativa. Contr Il rapporto è cessato. Permane invece la condanna di “…al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge” a cui va aggiunto sino alla data di cessazione del rapporto che va individuata nel pensionamento dell'appellato, ovvero il 30 settembre 2018.
Sul punto la stessa parte appellata ha dato sostanzialmente atto delle fondatezza del motivo.
Si legge nelle note autorizzate depositate telematicamente il 25.11.2025 dalla controparte che < Contr subordinato a tempo indeterminato con la (stante l'illiceità dell'appalto) sin dal 1 gennaio 2008…accogliendo dunque la cessazione del rapporto di lavoro
16 riconosciuta dal Tribunale e coincidente con la data finale di svolgimento della prestazione presso la uanto attiene, invece, alle differenze retributive, si CP_6 rileva che l'appellato e per correttezza non ha mai messo in esecuzione il capo di sentenza relativo alle stesse ha provveduto a chiedere, in separato giudizio, le differenze retributive maturate solo ed esclusivamente nel periodo di reale ed effettivo svolgimento della prestazione in favore della banca ossia sino al 30 settembre 2018 (data di esodo per pensionamento)>>
E' infatti pendente giudizio di primo grado diretto da accertare e dichiarare il diritto a percepire le differenze retributive per il periodo dal 1 gennaio 2008 e sino al
30.09.2018.
La stessa parte appellata da atto che il primo giudie ha omesso di prevedere la dicitura detratto quanto percepito dal formale datore di lavoro. L'aliunde è pertanto pacificamente esistente e deve essere detratto dalle differenze retributive di cui alla condanna sia pur generica di primo grado. Oltre ciò, tuttavia, questo Collegio non ritiene di poter statuire. Non sono rinvenibili in atti, infatti, tutte le buste paga relative all'intero periodo lavorativo né tantomeno sono stati allegati conteggi dalla Contr onerata che si è limitata a richiedere genericamente l'esibizione della documentazione reddituale: al riguardo, però, preso anche atto dell'esistenza di un giudizio istaurato dinanzi al Tribunale di Roma ed avente ad oggetto proprio la quantificazione delle differenze retributive riferite al rapporto di lavoro tra il Contr e la è opportuno meramente statuire, in questa sede, che la condanna CP_1
Contr nei confronti della al pagamento delle differenze retributive avvenga previa detrazione dell'aliunde perceptum.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che il parziale accoglimento qui pronunciato non è che meramente formale, non cambiando la sostanza della controversia (a maggior ragione attesa la pendenza di un giudizio sul quantum): Contr controversia che vede la pressoché totalmente soccombente rispetto all'oggetto delle originarie domande del lavoratore, così come si evince da quanto motivato e statuito supra. È infatti confermata, anche a seguito del rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appellante, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la a decorrere dal 1 gennaio CP_1 Pt_1
2008 e sino al 30.09.2018 con conseguente condanna della al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive, rispetto alla quale semplicemente in questo grado è stata disposta la previa detrazione dell'aliunde perceptum. Resta
17 confermata la statuizione sull'inquadramento dell'appellato nella prima area professionale del Ccnl di settore e la retribuzione mensile di euro 2.147,34 lorde.
Le spese di lite di primo grado meritano quindi conferma e quelle del presente grado Contr sono poste pure a carico della e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza Contr impugnata, confermata nel resto, condanna la al pagamento in favore di delle differenze retributive di cui alla condanna di primo grado ma Controparte_1 previa detrazione dell'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione come per legge, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2008 e sino al 30.09.2018. Condanna
l'appellante a rimborsare a le spese di lite del grado liquidate in Controparte_1 euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3451 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
rappresentata e difesa anche Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria in virtù di procura generale alle liti per atti del dott. Notaio in Roma, n. Persona_1 rep. 27372, del 7 settembre 2023- all. A), entrambi antistatari, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po 25/b.
Appellante E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Panici e Chiara Controparte_1 Panici giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro studio in Via Germanico, 172.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav. n. 6984/2024 pubblicata in data 13.06.2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Roma, al fine Controparte_1 di sentire: “1. accertare e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e Controparte_2 sussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dal 01.01.2008 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia) con diritto del ricorrente all'inquadramento nella 1° area professionale del CCNL per il settore del
CREDITO e per l'effetto:
2. accertare e dichiarare l'obbligo e condannare la
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente sin dal 01.01.2008 (data Contr di inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa in favore di senza soluzione di continuità) le ordinarie retribuzioni previste per la 1° area professionale del suddetto CCNL, oltre scatti di anzianità, (detratto quanto percepito dal datore di lavoro formale). Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge.” Contr Si costituiva la chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario.
Previo deposito di note autorizzate di entrambe le parti, il Tribunale decideva come da dispositivo del seguente tenore: << definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, richiesta ed eccezione rigettando;
dichiara che tra le parti è intercorso dal
1.1.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella prima area professionale del Ccnl di settore e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente da liquidare in misura pari a euro 7.377,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
In fatto il Tribunale rilevava come l'attuale appellato avesse allegato di essere stato
“alle formali dipendenze di varie soc. intermediarie che si sono susseguite come Contr formali datori di lavoro e che si sono limitati a mettere a disposizione della le mere energie lavorative” del lavoratore e di aver lavorato, invece, per parte
2 convenuta dal 1.1.2008 (e sino ad ottobre 2018) senza soluzione di continuità presso gli uffici di via degli Aldobrandeschi n. 300 con un orario lavorativo full time lavorato dal lunedì al venerdì su turni variabili distribuiti fra le ore 6:00 e le ore
21:00 (ad es. dalle 6:00 oppure dalle 17:00 oppure dalle 13:30)”, lavorando “anche nella giornata del sabato dalle ore 6:00 alle 11:00, principalmente presso la sala Contr Contr controllo e il c.d. Sinottico BN e la portineria (cfr., in termini pagg. 1
e 2 del ricorso di primo grado) con “mansioni di addetto alla pulizia, uffici e in Contr generale di tutti i locali siti presso lo stabile della di Via degli Aldobrandeschi”
(cfr., in termini pag. 3 del ricorso).
Allega l'insussistenza di un contratto d'appalto chiedeva accertarsi la sussistenza di un'interposizione vietata di manodopera e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti sin dal 1.1.2008 con inquadramento nella prima area professionale del Ccnl di settore con condanna alle connesse differenze retributive.
Secondo il Tribunale < appalto, come efficacemente eccepito da parte ricorrente. La suesposta circostanza, inerente l'omessa prova in ordine alla sussistenza di contratto di appalto, valutata unitamente alla pacifica adibizione del ricorrente alle prestazioni indicate nel dettaglio del ricorso e non contestate, consente di ritenere accertato che le suddette attività siano state svolte in assenza di alcun contratto di appalto…E' onere del datore di lavoro, sia quello formale sia quello sostanziale , dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)>>.
Il primo giudice ha osservato che < pacificamente svolta da parte ricorrente risulta svolta in assenza di contratto di appalto (non essendoci stata alcuna produzione sul punto) per tutto il periodo per cui è causa, e quindi l'onere di prova gravante su parte convenuta nei termini dianzi indicati non può dirsi assolto.
Va infine rilevato che le mansioni allegate dal ricorrente risultano pacifiche non avendo la parte convenuta contestato quanto dettagliatamente esposto in ricorso sul punto e che appaiono riconducibili alla prima area professionale del Ccnl versata in atti prevede espressamente che “appartengono a questa area i lavoratori incaricati di svolgere con continuità e prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali
è sufficiente un limitato periodo di pratica” Per tutto quanto sopra precede il ricorso va accolto con le statuizioni di cui in dispositivo>>.
3 Contr Con atto di gravame la ha diffusamente censurato la decisione affidando le doglianze a specifici motivi di appello.
Si è costituito il resistendo al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Con il primo motivo si denuncia l'omissione di pronuncia e comunque l'erroneità della sentenza per il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010.
E' vero! Il giudicante di primo grado non ha dato conto dell'avvenuta valutazione e decisione della pur formulata eccezione di decadenza ex art. 32, quarto comma, della legge n. 183/2010.
Si sostiene che non avendo il impugnato il contratto d'appalto tra Controparte_1
Contr e nei 60 giorni successivi alla data della cessazione del rapporto di CP_3 lavoro - intervenuta per pensionamento - ovvero nei 60 giorni successivi al 30 settembre 2018; e non avendo altresì mai impugnato i contratti di appalto intercorsi Contr nel tempo fra e le varie ditte appaltatrici incaricate dei servizi di pulizia, facchinaggio, derattizzazione sarebbe incorso nella sopra menzionata decadenza.
Sul punto l'appellante richiama a suffragio e sostegno delle proprie deduzioni in diritto quanto, in tesi, ritenuto dalla Corte di Cassazione n. 11901/2024, proprio con riferimento all'art.32 L.183/2010.
In forza del ragionamento di cui all'appello e sulla scorta delle motivazione della pronuncia di legittimità il sarebbe incorso nella eccepita decadenza per CP_1 aver: depositato il proprio ricorso ex articolo 414 c.p.c. solo il 13.02.2023; per aver Cont cessato di rendere la propria prestazione di lavoro nella commessa partire dal
30 settembre 2018, data a partire della quale il rapporto di lavoro, con il formale datore di lavoro cessava per pensionamento;
che tale doveva qualificarsi come il
“momento finale della fattispecie” da cui far decorrere, anche ex art. 3 della costituzione, il dies a quo per la decadenza. Cont A partire da tale momento il avrebbe dovuto agire nei confronti della CP_1 per la fattispecie dell'appalto illecito. Invece il ricorso di primo grado, non anticipato da alcun altro atto) è stato depositato solo in data 13.02.2023. Contr Sempre la evidenzia, a latere, come fosse riscontrabile nel comportamento tenuto dal “lavoratore” una risoluzione per facta concludentia.
Il fra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il deposito del ricorso CP_1 giurisdizionale ha lasciato decorrere 5 anni, con ciò manifestando un
4 comportamento univoco di completo disinteresse.
I tratti della condotta sono: l'uscita dalla compagine aziendale senza contestazione alcuna, anzi con accesso al trattamento pensionistico;
l'assenza nel quinquennio di Contr qualsivoglia offerto della propria prestazione lavorativa a
Tali condotte si sostanzierebbero in un < rappresentare senza dubbio una inequivoca manifestazione del totale disinteresse del lavoratore non solo all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro Contr diretto con ma anche alla stessa prosecuzione di tale rapporto>>.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per non avere accolto l'eccezione di prescrizione.
Anche in questo caso il giudice è responsabile di omissione di pronuncia.
Il ricorso di primo grado è stato depositato il 13.02.2023 e non è stato preceduto da alcuna lettera di impugnativa dei contratti di appalto succedutesi nel tempo tra la Contr e le varie società appaltatrici. Per cui è evidentemente, in tesi, maturata la eccepita prescrizione.
Con il terzo articolato motivo si lamenta l'erroneita della sentenza per aver ritenuto inesistenti o illegittimi i contratti di appalto;
per violazione e falsa applicazione degli artt. 27-29 del d. lgs. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c, alla luce degli art. 1362,
1365 e dell'art. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artti 2697-2698 c.c.
Si duole l'appellante, fra l'altro, della mancata ammissione della prova per testi.
Rappresenta di aver allegato alla memoria di costituzione << tutti i contratti di appalto e subappalto di servizio nell'ambito dei quali l'allora ricorrente aveva svolto il servizio di pulizie commissionato, nel tempo, alle diverse società appaltatrici>>; che dato il tempo trascorso ben poteva e doveva essere consentita la prova orale ex art. 2721 c.c. << al fine di comprovare che anche anteriormente erano stati stipulati dei contratti di appalto analoghi a quelli in atti>>. Non poteva Contr ragionevolmente, stante il periodo temporale così risalente, <
l'eventuale mancato rinvenimento, nei propri archivi, dei più “antichi” contratti>>.
Invece il primo Giudice ha accolto l'eccezione avversaria relativa all'assenza di contratti senza effettuare la prova richiesta e < offerta dalla inducesse a concludere in senso diametralmente opposto a Pt_1 quanto opinato dal giudicante>>
In buona sostanza nel corpo del motivo l'appellante ha ribadito che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che nella fattispecie in esame: << vi sono tutti i
5 contratti d'appalto stipulati nel tempo;
(ii) sono documentalmente provati i rapporti di subappalto;
(iii) le appaltatrici sono società genuine e che hanno svolto costantemente, con gli standard qualitativi richiesti, il servizio appaltato di pulizie;
Contr (iv) non vi è stata mai alcuna ingerenza di dipendenti della nella eterodirezione
Contr degli addetti delle appaltatrici;
(v) il personale dipendente della non ha mai svolto attività di pulizie e dunque non vi è stata mai alcuna commistione
Contr nell'esecuzione del servizio commissionato;
(vi) il personale dipendente della ha sempre seguito un orario distinto da quello degli addetti alle pulizie della ditta
Contr appaltatrice;
(vii)il personale dipendente della non ha mai gestito sotto il profilo di ferie, permessi, turni, sostituzioni, maternità, malattie il personale dipendente delle società appaltatrici;
(viii) gli strumenti e i beni (prodotti per la pulizia, carrelli, divise) sono stati sempre forniti dalle appaltatrici;
(ix) le appaltatrici hanno sempre realizzato il servizio autonomo e distinto dalle attività svolte dall'Istituto di credito, a fronte di un prezzo commissionato per l'intero servizio e non in virtù delle ore lavorate dal singolo addetto>>.
Sul punto, giova anticipare, come la controparte abbia insistito nel ritenere la pronuncia corretta anche sul punto, << a fronte della dedotta assenza di contratti di Contr appalto tra e il formale datore, avanzata nel ricorso introduttivo>>; rispetto alla quale < ha prodotto in atti la documentazione estranea e lacunosa mai Pt_1 ha espressamente dedotto che la prestazione lavorativa di parte appellata fosse riconducibile a quei contratti, scritti e prodotti. Ora, nel presente grado di giudizio, sempre in modo contraddittorio, la banca chiede l'ammissione della prova testimoniale su circostanze non contestate e di evidenza documentale. È stata la stessa parte appellante a confessare tramite la produzione documentale di non avere contratti idonee a legittimare la dissociazione tra datore formale e utilizzatore!
Sebbene l'appalto non sia un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, il cui contenuto potrebbe anche essere provato per testimoni, nel caso in esame , è stata la banca a dedurre che le mansioni fossero riconducibili a contratti scritti, e non orali. Davvero non si vede perché mai il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova su circostanze in fatto pacifiche (mansioni) o in ogni caso non contestate in modo specifico (periodo lavorativo) o di chiara evidenza documentale (contratti di appalto)>>.
La difesa appellata ha aggiunto << è ben vero che, civilisticamente, per il contratto di appalto non è necessaria la forma scritta. Ma dovendo scrutinare la legittimità
6 dell'impiego dei ricorrenti… Come si potrebbe dimostrare altrimenti che questi hanno svolto soltanto- e per tutta la durata del rapporto - le attività pattuite fra le odierna resistente e società terze? Come operare la “valutazione in concreto legata alla causa del contratto e alle specifiche prestazioni in esso dedotte”?…>>.
Con il quinto motivo si censura la decisione per omesso espletamento dell'attività istruttoria ed il mancato accertamento in concreto della interposizione di manodopera e con il quinto la nullità della sentenza per aver condannato la società al pagamento delle differenze retributive dal deposito del ricorso.
L'appellante si duole che nel solo dispositivo il giudice di primo grado abbia statuito: “dichiara che tra le parti è intercorso dal 1.1.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella prima area professionale del
Ccnl di settore e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge”.
Sia l'assenza di domanda che l'inerzia del dipendente, unitamente all'intervenuto pensionamento così come il raggiungimento dei limiti di età lavorativa rendevano, in tutta evidenza, inaccoglibile la domanda di accertamento della persistente Contr esistenza in vita del rapporto di lavoro con Del resto la sentenza non dispone Contr la condanna di a ripristinare il rapporto ed a riammettere il ricorrente in servizio.
Sul punto la difesa appellata ha precisato di aver chiesto l'accertamento del rapporto Contr di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la (stante l'illiceità dell'appalto) sin dal 1 gennaio 2008 (data di svolgimento della prestazione Contr Contr dell'appellato in favore di confermata dalla stessa nella memoria difensiva di primo grado) e non ha formulato appello volto a chiedere la declaratoria di persistenza del rapporto di lavoro, con ciò riconoscendo che la data finale di Cont svolgimento della prestazione presso la quella del pensionamento.
Per quanto attiene, invece, alle differenze retributive, si dichiara che è stato azionato ulteriore giudizio per le dette differenze retributive relative al solo << periodo di reale ed effettivo svolgimento della prestazione in favore della banca ossia sino al
30 settembre 2018 (data di esodo per pensionamento)>>, avendo il sig. CP_1 formulato espressa riserva nel ricorso introduttivo del giudizio, di agire tramite separato giudizio per richiedere le differenze maturate in costanza di rapporto.
7 Pertanto per l'appello è corretta la < alle differenze retributive (seppure omettendo la dicitura detratto quanto percepito dal formale datore di lavoro) quantificando le stesse sulla base della retribuzione prevista per la prima area professionale del CCNL credito, come da tabelle retributive allegate al ricorso introduttivo del giudizio>>.
Ed in effetti l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella determinazione della retribuzione di riferimento;
la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'onere della prova e del principio di non contestazione.
Si censura la parte in cui il Tribunale ha ritenuto: “Va infine rilevato che le mansioni allegate dal ricorrente risultano pacifiche non avendo la parte convenuta contestato quanto dettagliatamente esposto in ricorso sul punto e che appaiono riconducibili alla prima area professionale del Ccnl versata in atti…” disponendo in maniera altrettanto errata: “condanna parte resistente al pagamento a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge”. Contr Per contro la aveva in via subordinata prospettato che “…Al ricorrente potrà infatti essere riconosciuta unicamente la differenza tra quanto ipoteticamente spettante, mensilmente, per la qualifica rivendicata e quanto eventualmente percepito aliunde. Diversamente opinando, si determinerebbe a tutto vantaggio della controparte una locupletazione ingiustificata, in quanto contraria sia ad evidenti criteri di ragionevolezza sia ai principi cardine del nostro ordinamento”.
< avrebbe potuto Pt_1 essere esclusivamente condannata a versare la differenza tra la retribuzione mensile lorda e quanto eventualmente percepito aliunde dal lavoratore. In via subordinata, quindi, ove l'Ecc.ma Corte d'appello adita dovesse rigettare i precedenti motivi d'appello confermando in parte qua l'impugnata sentenza, si chiede quantomeno l'accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum in questa sede riproposta>>.
Quanto all'eccezione di decadenza di cui al primo motivo.
La S.C. con la sentenza n. 3280/2025 ha ribadito il principio secondo cui l'azione volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, è assoggettata alla predetta decadenza di cui all'art. 32, commi 1 e 4, lett. d), legge n. 183/2010, solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n.
6266/2024, 13812/2024, 34181/2022; 40652/2021).
8 Non ignora il Collegio che Cass. 11901/2024, citata dalla BN (peraltro, specificamente riferita alla fattispecie del distacco) pare essere distonica e non perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della S.C., laddove sembra ritenere che il dies a quo della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) L.
183/2010 coincida con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro, ancorché non qualificabile come recesso in forma scritta.
Va, tuttavia, rilevato innanzitutto che trattasi di pronuncia, allo stato, isolata (già superata dalla successiva Cass. 13812/2024, oltre che dalla citata Cass. 3280/2025)
e che non sembra considerare, da un lato, che per l'operatività della decadenza la predetta norma richiede espressamente una comunicazione scritta di recesso e, dall'altro lato, che le norme decadenziali sono di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 34181/2022; 30624/2023).
Con rilevato in pronuncia di questa Corte d'Appello su identica questione (sentenza n. 2484/2025 pubbl. il 10/07/2025) che si condivide e richiama in questa sede anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., < Contr di estromissione. Il precedente giurisprudenziale richiamato dalla (sentenza
Tribunale Roma) dà atto che il ricorrente aveva espressamente allegato di essere Contr stato estromesso dall'appalto dalla mentre nel caso in esame un simile affermazione non è stata resa [così si legge al punto 40 del ricorso, richiamato dal Contr Tribunale: “I ricorrenti hanno cessato di rendere la prestazione in favore di
(Lorenzini il 16.10.2015, 17.11.2018 e in data 01.11.2017)”] e la Per_2 Per_3
Contr pretende, infondatamente, di qualificare come comunicazione di recesso dal rapporto instauratosi con gli attuali appellati il semplice fatto che costoro non sono stati più utilizzati presso gli uffici della banca. In realtà, un effettivo atto gestionale Contr
o provvedimento di conclusione del rapporto proveniente dalla e rivolto ai ricorrenti non (consta che) è mai stato posto in essere>>.
Va pentanto confermato l'orientamento di questa stessa sezione (cfr. Corte
d'Appello Roma I sez., sentenza n. 2056/2025 pubbl. il 26/06/2025) secondo cui
9 all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass. n. 40652/2021).
4.4. In epoca successiva, la Corte di cassazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024) ha, inoltre, precisato che: i) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
ii) Cass. n. 30490 del 2021 (richiamata e ribadita da Cass. n.
13202 del 2022) ha affermato che in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) con riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523 del 2019 del 2021 (contestualizzando la precedente statuizione n. 13179 del 2017 alla luce delle pronunce n. 14131 del 2020 e n. 30490 del 2021) ha precisato e ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); iv) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) legge n. 18372010, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina.
4.5. Nel caso che occupa, avendo il lavoratore - il cui rapporto lavorativo con il formale datore di lavoro è ormai cessato
- dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto di lavoro “sostanziale” in capo a trova applicazione il principio CP_2 di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass. n. 11901/2024) od anche un atto scritto con il quale
10 il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera
(Cass. n. 40652/2021; Cass. n. 6266/2024)>>.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato, non avendo
[...] dimostrato l'esistenza di quell'atto scritto che, alla stregua del richiamato CP_2 orientamento di legittimità, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
Con riguardo al secondo motivo di appello si condivide quanto ritenuto in analoga e sovrapponibile fattispecie da altra sezione di questa Corte dove si è statuito quanto si dirà e riproporrà anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Contr Anche in quel contenzioso, come nel presente, la ha precisato che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata con riferimento all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi appalti intercorsi in un lasso di tempo più che significativo, dove l'illegittimità degli appalti intercorsi impugnata per la prima volta solo con il deposito del ricorso giudiziale.
E' stata inoltre, anche in questa sede, riproposta l'istanza di istruttoria testimoniale, ai sensi dell'art. 2721, secondo comma, c.c., per la dimostrazione della sussistenza di contratti di appalto anche in epoca anteriore al decennio, non avendo l'obbligo di conservarli nelle proprie scritture.
Richiamando e condividendo la pronuncia di questa Corte n. 642/2024 e la successiva n. 2941/2024 pubbl. il 17/09/2024 si osserva <
“chiesto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 la pronuncia di esistenza di un Contr unico e ininterrotto rapporto lavorativo con beneficiaria effettiva della sua prestazione e non, per così dire, “sdoppiata” nella posizione datoriale dai formali datori di lavoro, stante la carenza di validi contratti di appalto indispensabili al fine.
Rispetto all'indicata situazione di diritto, l'invalidità dei contratti commerciali rappresenta un fatto costitutivo, che concorre con altri al perfezionamento della fattispecie e il cui accertamento non può pertanto essere operato, a pieni effetti giuridici, in via autonoma. Se ne ricava allora che la prescrizione, concernendo ex art. 2934 c.c. i diritti, non può decorrere avuto riguardo all'autonomo atteggiarsi di quel solo fatto. Corollario di questo postulato è che per individuare la data da cui il diritto in parola può essere esercitato (ai sensi dell'art. 2935 c.c.) vanno tenuti a mente i principi affermati in tema dal Giudice delle Leggi, il quale, per l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia assistito dalla garanzia di stabilità, la indica nel momento di cessazione del vincolo, valorizzando a tal fine lo stato di metus in cui versa il lavoratore (Corte Costituzionale n. 63/1966, n. 143/1969 e n. 174/1972).
11 Ulteriore conferma di quanto si sostiene è del resto offerta dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema, avendo la Suprema Corte chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, pure i rapporti di lavoro alle – formali e genuine – dipendenze di datori di dimensioni
“maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (Cass. n. 26246/2022). Ebbene, la fattispecie in esame va di certo ascritta all'ipotesi in questione, perché fino alla pronuncia giudiziale, ex se aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro appaltatore, di sicuro non sussistono per il lavoratore le predette garanzie di stabilità. Dunque, correttamente si è escluso che la prescrizione del diritto controverso decorra da data anteriore alla risoluzione del rapporto tra le parti, risoluzione che peraltro, com'è incontestato in causa, fino al momento del deposito del ricorso originario non era ancora intervenuta”.
L'appellante sostiene ancora di aver depositato i contratti di appalto in virtù dei Contr quali il aveva prestato la propria attività in favore di CP_1
Nel corpo dell'appello sono stati riportati i contratti di appalto e subappalto posti in Contr essere nel periodo per cui è causa da (1 Contratti di appalto
[...] in vigore dal 1 gennaio 2008 al 28 febbraio Controparte_4
2014 (all.ti 1, 2, 3) con previsione ed autorizzazione di quest'ultima a ricorrere al subappalto (cfr. art. 21 all. 1, art. 20 all. 2°, art. 20 all. 3). Nell'ambito di tale appalto sono stati infatti prodotti: - Contratto di subappalto tra BNP Paribas Real Estate
Property Management S.p.a e RZ TI (di cui faceva parte (all. CP_5
4); - Comunicazione BNP Paribas Real Estate Property Management S.p.a del 1 marzo 2011 che ha confermato l'affidamento in subappalto dei servizi di pulizia presso la sede di Albodrandeschi a stessa (all. 5). 2) Contratto di appalto CP_3
BN/PAGI per il periodo 1 marzo 2014 -31 dicembre 2016 (all.ti 7) rinnovato dal
1 gennaio 2017 con scadenza - per il sito di Via Aldobrandeschi- al 31 dicembre
2019 (all. 8). 3) Contratto BN/Superlinda servizi pulizia (sito di Via
Aldobrandeschi) decorrenza 1 gennaio 2020 all. 9).
Tale produzione unitamente alla intervenuta descrizione di tutto il contesto del fenomeno di esternalizzazione operata dalla nel corso del tempo e della Pt_1
12 descrizione nel dettaglio di tutte le mansioni svolte dal avrebbe dovuto CP_1 condurre il primo giudice a respingere l'avversa domanda o, quanto meno, ad ammettere la prova orale richiesta.
Ritiene la Corte che i predetti contratti di appalto non possono in alcun modo coprire Contr e giustificare il rapporto di lavoro del a beneficio della in quanto CP_1 stipulati con società diverse dalla sua formale datrice di lavoro. Contr È la stessa inoltre, ad affermare sin dal primo grado che l'odierno appellato lavorava per società diversa dalle controparti dei contratti di appalto già elencati, deducendo che queste avevano subappaltato alcuni dei servizi ad oggetto degli stessi alla formale datrice di lavoro, dal momento che era prevista la facoltà di subappalto.
Come già ritenuto in passato dalla stessa Corte d'Appello di Roma in analoghe vicende, benché astrattamente per il contratto di appalto non sia necessaria la forma scritta, la mancanza di documentazione sul titolo in base al quale il lavoratore Contr rendeva la prestazione nei locali della e nell'interesse di questa non consente di accertare la legittimità del diverso rapporto intercorso con altro datore di lavoro né la riconducibilità dell'attività prestata allo schema tipico dell'appalto/subappalto. Ciò in quanto (cfr. fra le ultime la sentenza di questa Corte
n. 1246/2025 “quanto alla rilevanza della prova della sussistenza di contratti che si pongano quale valida causa genetica della dissociazione fra titolarità del rapporto di lavoro e destinazione effettiva della prestazione lavorativa, occorre premettere che è principio fondamentale del nostro ordinamento quello secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono tale dissociazione, quest'ultima “si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile ne' di applicazione analogica ne' di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.”, ( v. Cass.,Sez.un,26.10.2006 n. 22910). Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 e del d.lgs n. 81/2015 eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera, già vietata dall'art. 1 legge n. 1369/60, e quella dell'appalto illecito in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto
13 ad esso una serie di posizioni di vantaggio. Pertanto, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Ne consegue, per costante affermazione giurisprudenziale, che è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Qualora venisse infatti riscontrata l'assenza di validi titoli negoziali normativamente tipizzati tra committente e datore di lavoro formale non potrebbe che trovare applicazione (per costante affermazione giurisprudenziale: si veda per tutti Cass. n. 29889/2019) il generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c. che si 10 riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione. La Pt_1 pertanto, lamenta a torto la mancata assunzione di prova testimoniale, da essa richiesta in primo grado ed invero superflua già alla luce delle suesposte argomentazioni. Va anche aggiunto, sul punto e ad abundantiam, che l'art. 2724
c.c., nel prevedere le eccezioni al divieto di prova testimoniale dei contratti, afferma che “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.”. A ben vedere, nessuno dei tre Contr casi ricorre nella controversia in esame. Anzitutto, la non ha fornito il benché minimo principio di prova per iscritto, ma si è limitata – come già osservato – ad allegare dei contratti di appalto che in alcun modo possono coinvolgere ed interessare l'appellato.
Non può certamente solo da ciò ritenersi fornito il principio di prova che il Contr lavoratore prestasse la propria attività a beneficio della in forza di un subappalto coperto da tali contratti, e ciò anche alla luce di quanto si dirà con riguardo agli altri due casi. Neanche il secondo caso previsto dalla disposizione in analisi si addice alla controversia in esame. L'appellante, in effetti, afferma di non
14 poter fornire alcuna prova rispetto ai contratti di subappalto che giustificherebbero la presenza a lavoro del in quanto trattasi di rapporto giuridico CP_1 intercorrente tra la società appaltatrice e la società subappaltatrice, del quale dunque Contr la è assolutamente estranea.
Ciò è tuttavia smentito dalla previsione, nei contratti di appalto allegati, della facoltà di subappaltare parzialmente i servizi esternalizzati solo a seguito di un vero e proprio procedimento ed in particolare di richiesta scritta da parte dell'appaltatrice Contr rivolta alla e di conseguente accettazione, anch'essa in forma scritta, dell'appaltante. Pertanto, l'appellante era ben consapevole dell'eventuale e indimostrato subappalto e dell'entità imprenditoriale in esso, in tesi, coinvolto e ben avrebbe potuto allegare tale documentazione, chiederne l'esibizione, chiedere di chiamare la subappaltante. Infine, non sussiste neanche il terzo caso. La società appellante, infatti, affermando di non avere e di non avere mai avuto alcun documento provante i contratti di subappalto a causa della sua terzietà rispetto agli stessi, logicamente esclude di aver perso senza sua colpa tali contratti. Si deve rammentare, peraltro, che l'art. 244 c.p.c. prevede che la prova testimoniale debba essere articolata su specifici fatti, tali da dimostrare – nel caso di specie – la comune volontà di subappaltare i servizi esternalizzati alla formale datrice di lavoro del e che tale esternalizzazione riguardasse proprio l'attività poi svolta dal CP_1 lavoratore appellato. L'articolazione della richiesta di prova testimoniale della Contr
invece, è sin troppo generica e non permetterebbe di arrivare all'anzidetto risultato. Si ribadiscono, ancora una volta, le incongruenze nella ricostruzione effettuata dall'appellante circa l'esistenza di contratti di subappalto e l'impossibilità di dimostrarla per via documentale, già esposte in precedenza Pertanto, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di non disporre l'assunzione di prova testimoniale, che dunque si conferma nell'odierno grado di giudizio. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve affermarsi l'inesistenza di validi contratti di appalto o Contr subappalto intercorrenti tra la e la formale datrice di lavoro del CP_1
A tale circostanza consegue che correttamente il Tribunale ha dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società appaltante a partire dalla data di inizio dell'interposizione illecita,restando superflua ed assorbita l'analisi della sussistenza delle note condizioni di liceità di un indimostrato appalto, corrispondenti all'autonoma organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari all'erogazione del servizio, all'esercizio del potere direttivo dello stesso
15 appaltatore e alla sua assunzione del rischio di impresa. Ed anche il quarto motivo deve essere respinto.
Ci si duole, ulteriormente dell'erroneita' della sentenza nella parte in cui condanna bnl al pagamento delle differenze retributive dal deposito del ricorso e con il quinto motivo di appello si censura la sentenza gravata anche per una ulteriore e complessa serie di argomenti.
Nella parte in cui la sentenza esamina le domande svolte dal nelle proprie CP_1 conclusioni (sia quella di accertare la persistente esistenza in vita del rapporto, sia quella di condanna al pagamento delle retribuzioni), essa sarebbe insanabilmente criptica ed incmprensibile.
Nel solo dispositivo, senza alcun chiarimento o ulteriore specificazione in parte motiva, viene dichiarato che tra le parti “è intercorso” dal 1.1.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nella prima area professionale del Ccnl di settore e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro
2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge.
La sentenza non contiene, in alcun sua parte, un accertamento della persistente esistenza in vita del rapporto di lavoro ovvero una condanna della resistente al ripristino di esso rapporto.
E' corretto il rilievo dell'appellante secondo cui la domanda di accertamento della persistente esistenza in vita del rapporto di lavoro è stata disattesa dal giudice non foss'altro per il raggiugimento dei limiti di massima età lavorativa. Contr Il rapporto è cessato. Permane invece la condanna di “…al pagamento, a decorrere dalla data di notifica del ricorso, delle conseguenti differenze retributive previste sulla base di una retribuzione mensile di euro 2.147,34 al lordo, oltre accessori come per legge” a cui va aggiunto sino alla data di cessazione del rapporto che va individuata nel pensionamento dell'appellato, ovvero il 30 settembre 2018.
Sul punto la stessa parte appellata ha dato sostanzialmente atto delle fondatezza del motivo.
Si legge nelle note autorizzate depositate telematicamente il 25.11.2025 dalla controparte che < Contr subordinato a tempo indeterminato con la (stante l'illiceità dell'appalto) sin dal 1 gennaio 2008…accogliendo dunque la cessazione del rapporto di lavoro
16 riconosciuta dal Tribunale e coincidente con la data finale di svolgimento della prestazione presso la uanto attiene, invece, alle differenze retributive, si CP_6 rileva che l'appellato e per correttezza non ha mai messo in esecuzione il capo di sentenza relativo alle stesse ha provveduto a chiedere, in separato giudizio, le differenze retributive maturate solo ed esclusivamente nel periodo di reale ed effettivo svolgimento della prestazione in favore della banca ossia sino al 30 settembre 2018 (data di esodo per pensionamento)>>
E' infatti pendente giudizio di primo grado diretto da accertare e dichiarare il diritto a percepire le differenze retributive per il periodo dal 1 gennaio 2008 e sino al
30.09.2018.
La stessa parte appellata da atto che il primo giudie ha omesso di prevedere la dicitura detratto quanto percepito dal formale datore di lavoro. L'aliunde è pertanto pacificamente esistente e deve essere detratto dalle differenze retributive di cui alla condanna sia pur generica di primo grado. Oltre ciò, tuttavia, questo Collegio non ritiene di poter statuire. Non sono rinvenibili in atti, infatti, tutte le buste paga relative all'intero periodo lavorativo né tantomeno sono stati allegati conteggi dalla Contr onerata che si è limitata a richiedere genericamente l'esibizione della documentazione reddituale: al riguardo, però, preso anche atto dell'esistenza di un giudizio istaurato dinanzi al Tribunale di Roma ed avente ad oggetto proprio la quantificazione delle differenze retributive riferite al rapporto di lavoro tra il Contr e la è opportuno meramente statuire, in questa sede, che la condanna CP_1
Contr nei confronti della al pagamento delle differenze retributive avvenga previa detrazione dell'aliunde perceptum.
Quanto alle spese di lite, deve osservarsi che il parziale accoglimento qui pronunciato non è che meramente formale, non cambiando la sostanza della controversia (a maggior ragione attesa la pendenza di un giudizio sul quantum): Contr controversia che vede la pressoché totalmente soccombente rispetto all'oggetto delle originarie domande del lavoratore, così come si evince da quanto motivato e statuito supra. È infatti confermata, anche a seguito del rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appellante, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e la a decorrere dal 1 gennaio CP_1 Pt_1
2008 e sino al 30.09.2018 con conseguente condanna della al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive, rispetto alla quale semplicemente in questo grado è stata disposta la previa detrazione dell'aliunde perceptum. Resta
17 confermata la statuizione sull'inquadramento dell'appellato nella prima area professionale del Ccnl di settore e la retribuzione mensile di euro 2.147,34 lorde.
Le spese di lite di primo grado meritano quindi conferma e quelle del presente grado Contr sono poste pure a carico della e sono liquidate come da dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è svolta nel grado).
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza Contr impugnata, confermata nel resto, condanna la al pagamento in favore di delle differenze retributive di cui alla condanna di primo grado ma Controparte_1 previa detrazione dell'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione come per legge, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2008 e sino al 30.09.2018. Condanna
l'appellante a rimborsare a le spese di lite del grado liquidate in Controparte_1 euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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