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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 491/2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 3.5.2023, il Tribunale del Lavoro di Trani accoglieva la domanda della ricorrente suindicata così statuendo: “dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione;
condanna, per l'effetto, il , in persona del pro tempore, al pagamento di Euro Parte_1 CP_2
1.000,00 in favore della parte ricorrente;
compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il , in persona del al Parte_1 Controparte_3 pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in Euro 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”.
2.Avverso tale statuizione, con ricorso del 11.5.2023, proponeva appello il
[...]
, per i motivi di seguito specificati e valutati. Concludeva Parte_1 invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno. non si costituiva. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, questa Corte, con ordinanza collegiale del 25.03.2024, sollecitava il Parte_1
appellante a provare documentalmente, in virtù del principio della vicinanza della prova, attesa la contumacia di parte appellata, la attuale persistenza di quest'ultima nel sistema scolastico.
Il , in ottemperanza a tale sollecitazione, produceva Parte_1
telematicamente, lo stato matricolare della docente attestante la attuale iscrizione della stessa nelle graduatorie scolastiche e all'udienza del 28.04.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
3. Il affida il gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
3.1. Con il primo motivo il denuncia la “assenza di danno risarcibile” e ritiene Parte_1
errata la sentenza impugnata nella parte in cui associa apoditticamente alla mancata fruizione della carta del docente un danno di natura patrimoniale e ne dispone il risarcimento per equivalente.
Assume che la carta del docente non è una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, ma è semplicemente un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, tant'è che è infatti possibile spendere gli importi accreditati sulla carta solo per l'acquisto di materiale formativo;
che il ragionamento del Tribunale, per cui non è esigibile che il docente a tempo determinato anticipi le spese per il suo aggiornamento, contiene in nuce le argomentazioni che escludono il diritto al risarcimento: in mancanza di esborsi per acquisti mirati (non solo non provati ma neppure oggetto di attività assertiva) è impossibile individuare un danno patrimoniale sofferto dal docente stesso;
né il danno può essere individuato nel mero mancato aggiornamento.
2 3.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole, in via subordinata, dell'avvenuto riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica.
3.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Direttiva
1999/70/CE e dell'art. 4 dell'Accordo-quadro ad essa allegato, dalla quale sarebbero derivati un trattamento più favorevole per il docente precario e, quindi, una discriminazione “alla rovescia”.
Si osserva, in particolare, che la carta per i docenti di ruolo ha una finalità vincolata ed è quindi spendibile, entro un determinato arco temporale a pena di decadenza, per l'acquisto di determinati beni oggetto di aggiornamento professionale presso specifici soggetti individuati da una banca dati raggiungibile tramite sito internet della scuola dedicato;
di contro, la somma di 500 euro era liberamente utilizzabile dal docente precario.
Inoltre, si rileva che l'attribuzione di una somma di denaro, parametra tout court ad un'intera annualità anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo, costituiva un trattamento più favorevole per il precario.
Aggiunge che l'importo che il appellante non ha riconosciuto con la mancata Parte_1
assegnazione del la carta del docente, andrebbe al più determinato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità.
4. L'appello proposto dal è parzialmente fondato e va, quindi, accolto entro i Parte_1
limiti e per i motivi di seguito enunciati.
4.1. Questa Corte ritiene di dover fare applicazione dei principi interpretativi affermati in materia dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023 (alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
3 giudiziale sul loro diritto, siano in-terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma-mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed
4 entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma
2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, conseguente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4.2. Quanto al caso di specie, il Tribunale ha dato atto che parte appellata ha lavorato con cattedra piena e con supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico;
il , attraverso la produzione dell'estratto matricolare, ha precisato che la è a Parte_1 CP_1 tutt'oggi inserita nel sistema scolastico in quanto assunta a tempo indeterminato.
In applicazione dei principi in precedenza richiamati, dunque, la domanda va qualificata come di adempimento in forma specifica e non, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente. Quest'ultimo, difatti, è rimedio riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
5 Poiché nella specie il ha dato atto, su sollecitazione della Corte, che l'insegnante è Parte_1 inserita nel sistema scolastico, spetta alla parte odierna appellata l'adempimento in forma specifica con l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4.3 Infine, va disatteso il rilievo prospettato dal secondo cui, in ipotesi di Parte_1
riconoscimento in favore del docente del bonus, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario al fine di evitare una discriminazione “alla rovescia” ed avvantaggiare così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che
“6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi
6 sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”;
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva
è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999;
c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso
[...]
il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), Parte_1
prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello del va accolto nei Parte_1 limiti di cui s'è detto e, pertanto, in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore della , il diritto a fruire della carta elettronica per un valore pieno di euro 500,00 CP_1 per tutte le annualità richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla l. n. 107 del 2015.
Nel resto la sentenza va confermata.
6. Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, alla luce dell'interpretazione chiarificatrice della Suprema Corte intervenuta soltanto nel corso del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_2
[...
[...] [...]
con ricorso depositato in data 11.5.2023, nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n.823/2023 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 3.5.2023, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'attribuzione, in favore di parte Parte_1 appellata, della Carta Docente per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa tra il appellante e le spese del presente grado. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Bari, il 28.4.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
8
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Vittoria Orlando - Presidente
Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 491/2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 3.5.2023, il Tribunale del Lavoro di Trani accoglieva la domanda della ricorrente suindicata così statuendo: “dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione;
condanna, per l'effetto, il , in persona del pro tempore, al pagamento di Euro Parte_1 CP_2
1.000,00 in favore della parte ricorrente;
compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il , in persona del al Parte_1 Controparte_3 pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in Euro 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”.
2.Avverso tale statuizione, con ricorso del 11.5.2023, proponeva appello il
[...]
, per i motivi di seguito specificati e valutati. Concludeva Parte_1 invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno. non si costituiva. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, questa Corte, con ordinanza collegiale del 25.03.2024, sollecitava il Parte_1
appellante a provare documentalmente, in virtù del principio della vicinanza della prova, attesa la contumacia di parte appellata, la attuale persistenza di quest'ultima nel sistema scolastico.
Il , in ottemperanza a tale sollecitazione, produceva Parte_1
telematicamente, lo stato matricolare della docente attestante la attuale iscrizione della stessa nelle graduatorie scolastiche e all'udienza del 28.04.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
3. Il affida il gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
3.1. Con il primo motivo il denuncia la “assenza di danno risarcibile” e ritiene Parte_1
errata la sentenza impugnata nella parte in cui associa apoditticamente alla mancata fruizione della carta del docente un danno di natura patrimoniale e ne dispone il risarcimento per equivalente.
Assume che la carta del docente non è una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, ma è semplicemente un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, tant'è che è infatti possibile spendere gli importi accreditati sulla carta solo per l'acquisto di materiale formativo;
che il ragionamento del Tribunale, per cui non è esigibile che il docente a tempo determinato anticipi le spese per il suo aggiornamento, contiene in nuce le argomentazioni che escludono il diritto al risarcimento: in mancanza di esborsi per acquisti mirati (non solo non provati ma neppure oggetto di attività assertiva) è impossibile individuare un danno patrimoniale sofferto dal docente stesso;
né il danno può essere individuato nel mero mancato aggiornamento.
2 3.2. Con il secondo motivo l'appellante si duole, in via subordinata, dell'avvenuto riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica.
3.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Direttiva
1999/70/CE e dell'art. 4 dell'Accordo-quadro ad essa allegato, dalla quale sarebbero derivati un trattamento più favorevole per il docente precario e, quindi, una discriminazione “alla rovescia”.
Si osserva, in particolare, che la carta per i docenti di ruolo ha una finalità vincolata ed è quindi spendibile, entro un determinato arco temporale a pena di decadenza, per l'acquisto di determinati beni oggetto di aggiornamento professionale presso specifici soggetti individuati da una banca dati raggiungibile tramite sito internet della scuola dedicato;
di contro, la somma di 500 euro era liberamente utilizzabile dal docente precario.
Inoltre, si rileva che l'attribuzione di una somma di denaro, parametra tout court ad un'intera annualità anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo, costituiva un trattamento più favorevole per il precario.
Aggiunge che l'importo che il appellante non ha riconosciuto con la mancata Parte_1
assegnazione del la carta del docente, andrebbe al più determinato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità.
4. L'appello proposto dal è parzialmente fondato e va, quindi, accolto entro i Parte_1
limiti e per i motivi di seguito enunciati.
4.1. Questa Corte ritiene di dover fare applicazione dei principi interpretativi affermati in materia dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 depositata il 27 ottobre 2023 (alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
3 giudiziale sul loro diritto, siano in-terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma-mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed
4 entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma
2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, conseguente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4.2. Quanto al caso di specie, il Tribunale ha dato atto che parte appellata ha lavorato con cattedra piena e con supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico;
il , attraverso la produzione dell'estratto matricolare, ha precisato che la è a Parte_1 CP_1 tutt'oggi inserita nel sistema scolastico in quanto assunta a tempo indeterminato.
In applicazione dei principi in precedenza richiamati, dunque, la domanda va qualificata come di adempimento in forma specifica e non, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente. Quest'ultimo, difatti, è rimedio riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.
5 Poiché nella specie il ha dato atto, su sollecitazione della Corte, che l'insegnante è Parte_1 inserita nel sistema scolastico, spetta alla parte odierna appellata l'adempimento in forma specifica con l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4.3 Infine, va disatteso il rilievo prospettato dal secondo cui, in ipotesi di Parte_1
riconoscimento in favore del docente del bonus, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario al fine di evitare una discriminazione “alla rovescia” ed avvantaggiare così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che
“6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi
6 sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”;
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva
è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999;
c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso
[...]
il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), Parte_1
prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello del va accolto nei Parte_1 limiti di cui s'è detto e, pertanto, in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore della , il diritto a fruire della carta elettronica per un valore pieno di euro 500,00 CP_1 per tutte le annualità richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla l. n. 107 del 2015.
Nel resto la sentenza va confermata.
6. Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, alla luce dell'interpretazione chiarificatrice della Suprema Corte intervenuta soltanto nel corso del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_2
[...
[...] [...]
con ricorso depositato in data 11.5.2023, nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n.823/2023 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 3.5.2023, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il all'attribuzione, in favore di parte Parte_1 appellata, della Carta Docente per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa tra il appellante e le spese del presente grado. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Bari, il 28.4.2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando
Il consigliere est.
Dott. Manuela Saracino
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