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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6821/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIA SARAGOZZA, 81 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. DI BENEDETTO ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_2 P.IVA_1
BENEDETTO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIA SARAGOZZA N. 81 40135
BOLOGNA presso il difensore avv. DI BENEDETTO ANNALISA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per per Parte_1 Parte_2
Previa autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della chiamata in causa di (C.F. e Controparte_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza P.IVA_3
Filippo Meda n. 4, e fissazione di nuova udienza allo scopo di consentirne la citazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., e la susseguente costituzione in giudizio, IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria da (C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Gino Nais n. 16, quale mandataria di CP_3
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
[...] P.IVA_4
pagina 1 di 8 Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo n. 1361/22 del Tribunale di Bologna;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e la nullità delle seguenti operazioni di addebito operate da sul conto corrente n. 0558/00001346 Controparte_4 intestato alle odierne attrici: addebito di € 1.841,00 del 11.03.09; addebito di € 4.967,74 del 11.06.09; addebito di € 5.713,71 del 11.09.09; addebito di € 6.545,17 del 11.12.09; addebito di € 90,22 del 31.12.09 a titolo di interessi;
addebito di € 6.558,75 del 31.03.10; addebito di € 493,81 del 31.03.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.847,86 del 16.04.10; addebito di € 1.183,43 del 30.06.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.881,58 del 13.09.10; addebito di € 1.479,89 del 30.09.10 a titolo di interessi;
addebito di € 1.427,18 del 31.12.10 a titolo di interessi;
addebito di € 931,73 del 23.02.11 a titolo di interessi per complessivi € 45.757,57 a titolo di addebiti per operazioni su derivati ed € 5.606,26 per interessi, per totali € 51.363,83 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita Ctu
- Per l'effetto, accertare e dichiarare che le odierne attrici non sono debitrici di Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via P.IVA_2
Gino Nais n. 16, quale mandataria di (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, corrente in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, della somma di € 32.227,74 indicata nel ricorso per ingiunzione da questa depositato nella procedura monitoria n. 1484/22 R.G. Tribunale di Bologna;
- Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1361/22 del Tribunale di Bologna;
sempre nel merito ed IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e la nullità delle seguenti operazioni di addebito operate da sul conto corrente n. 0558/00001346 Controparte_4 intestato alle odierne attrici: addebito di € 1.841,00 del 11.03.09; addebito di € 4.967,74 del 11.06.09; addebito di € 5.713,71 del 11.09.09; addebito di € 6.545,17 del 11.12.09; addebito di € 90,22 del 31.12.09 a titolo di interessi;
addebito di € 6.558,75 del 31.03.10; addebito di € 493,81 del 31.03.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.847,86 del 16.04.10; addebito di € 1.183,43 del 30.06.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.881,58 del 13.09.10; addebito di € 1.479,89 del 30.09.10 a titolo di interessi;
addebito di € 1.427,18 del 31.12.10 a titolo di interessi;
addebito di € 931,73 del 23.02.11 a titolo di interessi per complessivi € 45.757,57 a titolo di addebiti per operazioni su derivati ed € 5.606,26 per interessi, per totali € 51.363,83 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita Ctu,
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle operazioni di compensazioni operate tra gli addebiti di cui sopra ed i seguenti versamenti operati nell'anno 2009 dalla sig.ra versamento di € 2.000,00 del 17.03.09; versamento di € 2.000,00 del 15.06.09; Parte_1 versamento di € 3.000,00 del 17.06.09; versamento di € 5.760,00 del 24.09.09; versamento di € 7.000,00 del 31.12.09 per complessivi € 19.760,00, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita Ctu,
- Per l'effetto, condannare (C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, a restituire alle odierne attrici la complessiva somma di € 19.760,00 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per Controparte_1
P I A C C I A pagina 2 di 8 All'Ill.mo Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente concessa la provvisoria esecutorietà ex art.648 c.p.c. del D.I. n. 1361/2022 nei confronti dell'opponente 1) Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 1361/2022 depositato in data 24/03/2022 (R.G. N. 1484/2022 D.I.) dal Giudice del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, confermare la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o, subordinatamente, confermare la condanna dell'opponente al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, nell'ambito del presente Controparte_3 Controparte_1 giudizio. 3) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2022 sia personalmente che Parte_1 in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di i ha Parte_2 Parte_1 proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo telematico n. 1361/2022 emesso il 23/03/2022 e depositato in data 24/03/2022 con il quale il Tribunale di Bologna, su ricorso di e, Controparte_3 per essa, ha ingiunto il solidale pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_3 rappresentata dalla della complessiva somma di € 29.267,41, per saldo debitore di c/c Controparte_1
n.0558/00001346, intrattenuto presso la Agenzia Bologna di Banco Popolare Soc. Coop., oltre interessi al tasso annuo del 13,900% dal 24/02/2011 al soddisfo, nei limiti del tetto massimo, tempo per tempo previsto dalla Legge 108/96, oltre alle spese di procedura.
A sostegno della domanda monitoria, rappresentata dalla Controparte_3 CP_1
aveva prodotto l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. portante un saldo a debito di €80.680,47 (doc.
[...]
11 monitorio).
Il Giudice del procedimento monitorio, pertanto, chiedeva chiarimenti alla ricorrente sulle motivazioni per cui la richiesta ingiunzione fosse limitata alla somma di €29.267,41 a fronte di un estratto conto certificato di € 80.680,47 (doc. 3 parte opponente). appresentata dalla rispondeva che: Controparte_3 Controparte_1
- l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b riportava due linee di credito: la prima, di €. 32.227,74 concernente il saldo debitore del conto corrente n. 0558/00001346; la seconda linea di credito pari ad €.
35.400,00 si riferiva ad addebiti relativi a prodotti derivati;
- e per essa la con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva azionato Controparte_3 Controparte_1 la linea di credito afferente al conto corrente n. 0558/00001346, il cui saldo debitore era stato ridotto per addebiti e per indennità varie da €. 32.227,74 ad €. 29.267,41.
A seguito dei chiarimenti richiesti il Giudice emetteva il decreto ingiuntivo e Parte_1
sia personalmente che in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di
[...] di proponeva l'opposizione in esame sulla base dei seguenti Parte_2 Parte_1 motivi:
a)Prescrizione del credito azionato: l'opponente ha allegato che in data 14.06.2010 (doc. 5), Banca
Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero trasmetteva sia a che alla Parte_2 sig.ra personalmente la comunicazione di risoluzione del rapporto contrattuale chiedendo Parte_1 alla correntista di versare la somma di € 7.055,79 che all'epoca dei fatti corrispondeva all'intero proprio credito verso le attrici.
Nell'anno successivo, in data 12.05.11, la società Gestione Crediti BP, su incarico della Banca pagina 3 di 8 Popolare di Verona, trasmetteva una missiva nella quale rinnovava la precedente richiesta di saldo del debito senza specificare se vi fossero ulteriori importi a comporre la passività (doc. 6).
Da quel momento nessun sollecito, intimazione di pagamento, messa in mora o interruzione dei termini di prescrizione veniva inviato, né alla sig.ra personalmente, né a sino al giorno Parte_1 Parte_2
14.10.20 quando comunicava alle odierne attrici di avere assunto la gestione del credito in CP_1 parola (doc. 7) senza specifica di alcuna ulteriore somma a debito.
Dunque, secondo parte opponente, atteso che l'ultima operazione di addebito risale al febbraio 2011 e che tra il giugno 2010, momento della prima missiva, ed il deposito del ricorso per ingiunzione del febbraio 2022 non sono pervenuti alla sig.ra o alla società ulteriori atti Parte_1 Parte_2 interruttivi della prescrizione del credito in parola, questo deve ritenersi prescritto con l'unica eventuale eccezione della somma riportata nella missiva del giugno 2010, somma comunque non dovuta per i motivi esposti nel proseguo.
b) Illegittimita' e nullita' delle operazioni eseguite sul c/c in dipendenza di prodotti derivati.
c) Non debenza dell'importo complessivo di €.19.760,00 versato sul medesimo conto e posto in compensazione, del quale parte opponente chiede, in via riconvenzionale la ripetizione, previa chiamata in causa Banco di BPM s.p.a.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_5
ora , quest'ultima, a propria volta,
[...] Controparte_6 mandataria con rappresentanza di chiedendo, in estrema sintesi, il rigetto Controparte_3 dell'opposizione per infondatezza delle domande in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione della domanda di rideterminazione del saldo e di ripetizione del preteso indebito.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, le parti venivano avviate al procedimento di mediazione.
Stante l'esito infruttuoso della mediazione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
In seguito al deposito delle memorie istruttorie, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza in data 21.11.2024 in esito alla quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
*
Sulle rispettive eccezioni di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente è infondata.
Invero, il dies a quo del termine decennale di prescrizione non coincide con la data della lettera raccomandata a/r del 14.06.2010 – con la quale la Banca ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente - ma con il passaggio a sofferenza del saldo creditorio del suddetto conto corrente che, nel caso di specie, come si evince dagli estratti conto versati in atti, risale al 23.02.2011 (cfr. doc. n.12 fascicolo monitorio).
Ciò posto, si osserva che, in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che contenga un'esplicita intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Tale volontà si rinviene negli atti stragiudiziali prodotti dalla parte opposta e, in particolare nella lettera raccomandata a/r del 12.05.2011 (cfr. doc. n.15 monitorio), e nella lettera raccomandata a/r del pagina 4 di 8 14.10.2020, pervenuta alla opponente il 26.10.2020, con la quale la titolare del credito, invitando la debitrice al pagamento, ha, infatti, espressamente dichiarato che tale intimazione “vale ai fini dell'interruzione della prescrizione nonché contestuale messa in mora” (cfr. doc. n. 16 fascicolo monitorio).
Conseguentemente il credito azionato non risulta prescritto.
*
Parte opposta ha, invece, eccepito la prescrizione sia della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente nr.1346, sia della domanda di ripetizione formulate dall'opponente.
Con riguardo all'azione di ripetizione è utile richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 22014/2023 nella quale si ribadisce che il contratto derivato è nullo se non sono in esso esplicitati i costi impliciti, la modalità di calcolo del valore di mercato (mark to market) e gli scenari probabilistici. Quanto sopra in conformità alla sentenza di Cassazione Sezioni Unite n. 8770/2020 e all'ordinanza di Cassazione n. 21830/2021.
Se il derivato è nullo significa che il cliente avrà diritto di recuperare tutti i differenziali negativi pagati.
Tuttavia i termini di prescrizione per l'azione di ripetizione sono di 10 anni e decorrono da ogni singolo pagamento, per cui è di fondamentale importanza interrompere al più presto i termini di prescrizione, con un atto di formale messa in mora.
Ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, considerato pure che la chiusura del conto risale al 23.02.2011, la domanda di ripetizione risulta prescritta. Ne consegue che l'opponente non ha un interesse concreto alla chiamata in causa di
Controparte_2
Diversamente, quanto alla prescrizione, deve dirsi con riferimento alla domanda di rideterminazione del saldo del conto, alla stregua del principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui le azioni di accertamento della sussistenza di illegittime annotazioni in conto corrente e, conseguenzialmente, dell'effettivo saldo dare-avere tra le parti, non è soggetta a prescrizione (per tutte: Cassazione civile, sezione I, n. 3858/2021).
Sull'illegittimità delle operazioni di addebito – Nullità dei contratti derivati.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità e la nullità di specifiche operazioni di addebito operate da sul conto corrente n. 0558/00001346 per complessivi € 45.757,57 in quanto Controparte_4 addebiti per operazioni su derivati e per € 5.606,26 a titolo di interessi, deducendo la nullità del contratto di interest rate swap sottoscritto in data 7.9.2007 e 12.6.2008.
Sul punto occorre richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770/2020 che rappresenta un vero e proprio spartiacque sul fronte della tutela dei clienti danneggiati dai contratti derivati.
Le Sezioni Unite, premesso che i contratti derivati sono prodotti complessi creati dalla prassi finanziaria e dunque non sono dei contratti “tipici”, hanno chiarito che per essere validi devono rispondere al requisito di meritevolezza previsto in via generale dall'articolo 1322 c.c.
Orbene, per le SSUU l'ordinamento riconosce la meritevolezza e dunque la validità dei contratti derivati solo se la scommessa (l'alea) è “razionale”, ossia assunta da entrambe le parti in modo consapevole.
La razionalità, specificano le SSUU, è ravvisabile in concreto, laddove siano esplicitati – e condivisi in pagina 5 di 8 accordo con l'investitore – gli elementi che consentono di conoscere la “misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”, ossia gli eventuali costi impliciti che possono determinare uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e i criteri per calcolarlo, nonchè gli “scenari probabilistici”.
Qualora al contrario anche uno solo di questi elementi non fosse specificato, il derivato sarebbe nullo per indeterminabilità dell'oggetto rilevante anche sul piano della causa del contratto.
I principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono stati confermati dalla successive decisioni n. 21830/2021 e n. 22014/2023 della Corte di Cassazione ed agli stessi si sta oggi conformando la maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, con riguardo all'elemento del mark to market, esso è stato tecnicamente definito la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo.
Esso, in parole semplici, rappresenta il valore effettivo di mercato del contratto ad una certa data.
La Corte di Cassazione ha precisato che non è sufficiente indicare nei contratti derivati il valore del mark to market alla data di stipula, oppure comunicarne il valore durante l'esecuzione del contratto, ma occorre che venga specificata in contratto anche la formula matematica da utilizzarsi per il calcolo, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente.
Insufficiente poi è il mero riferimento alle rilevazioni periodiche del tasso di riferimento oppure a criteri di calcolo che rimandano alle “quotazioni di mercato”, con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed arbitrio della parte più forte (v. in tal senso, in particolare, Cass. n.
21830/2021).
In definitiva, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS la cui omissione costituisce causa di nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto.
La Suprema Corte ha inoltre puntato l'attenzione anche sui costi impliciti nei contratti derivati.
Generalmente il contratto derivato, ossia la scommessa, può essere strutturato con valore di partenza nullo, e in questo caso il derivato si definisce “par”, vale a dire né positivo né negativo per entrambe le parti. Si ottiene un simile risultato strutturando il contratto in modo che le prestazioni delle due controparti siano agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto.
Se ciò non avviene, il contratto si definisce “non par” e presenterà, già nel momento iniziale, un valore di mercato negativo per una delle due parti (generalmente il cliente).
Questo valore negativo, se presente, rappresenta un “costo” per la parte sfavorita e deve essere specificato in contratto e riequilibrato attraverso la corresponsione, alla parte che accetta le condizioni più penalizzanti, di una somma definita “upfront” sufficiente a riequilibrare le posizioni.
Qualora i costi non vengano esplicitati e/o non riequilibrati, in tutto o in parte, con la corresponsione dell'upfront, ci si trova di fronte a costi occulti o impliciti.
Ciò significa che il contratto parte squilibrato a favore dell'intermediario ed a sfavore del cliente che però ne resta inconsapevole e quindi non è posto in grado di assumere scelte razionali.
pagina 6 di 8 Ne deriva, anche in questo caso, per la Corte di Cassazione la nullità del contratto per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. dal momento che il contratto non contiene gli elementi sulla base dei quali misurare l'alea che si assume, tra cui rientra, come detto, anche l'indicazione dei costi impliciti.
Inoltre, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e successive Sezioni semplici, perché i contratti derivati siano considerati validi e tutelati dall'ordinamento, occorre che in essi siano esplicitati anche i cosiddetti “scenari probabilistici”, ossia quello che, al momento della stipula, secondo le piattaforme più accreditate, è il prevedibile andamento futuro del sottostante preso a riferimento dalla scommessa (es. negli IRS il tasso di interesse).
Ritiene infatti la Corte di Cassazione che solo se il contratto derivato contiene queste informazioni l'alea può ritenersi assunta in modo consapevole, razionale, da parte del cliente e quindi è meritevole di tutela dell'ordinamento.
Mentre la banca, quale operatore professionale e soggetto che ha predisposto lo strumento, ha sicuramente conoscenza degli scenari probabilistici circa l'evoluzione dei tassi futuri, per il tramite di complessi di modelli di simulazione matematico-finanziari, e quindi ha piena consapevolezza dei rischi assunti, nella medesima posizione, in assenza di esplicitazione in contratto di detti scenari, non si verrebbe a trovare il cliente, il quale finirebbe così per adottare una scommessa “al buio”.
Insomma, in assenza di esplicitazione degli scenari probabilistici, il cliente non è in grado di assumere scelte razionali.
Pertanto, per superare questa asimmetria, in contratto deve essere fornita l'informazione sull'analisi probabilistica dei flussi derivanti dal contratto derivato proposto, tenendosi conto delle previsioni note o conoscibili sull'andamento dei tassi, essendo tale informazione rilevante ai fini di una corretta valutazione da parte del cliente circa l'opportunità di concludere i contratti.
Solo così, infatti, si potrà avere un'alea bilaterale e razionale per entrambe le parti.
Alea bilaterale non significa, però, che l'alea debba essere necessariamente simmetrica, ben potendo una parte accettare anche una scommessa strutturata nel senso di produrre vantaggi elevati solo nelle ipotesi di accadimenti infrequenti, ma significa, come detto, che gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi dovranno essere ben definiti e conosciuti ex ante.
L'informazione, inoltre, non potrà essere generica sui contratti derivati o sul mercato finanziario in generale, bensì specifica, relativa a tutti gli elementi idonei ad influire sulla quotazione degli specifici valori oggetto di scambio.
Qualora al contrario anche uno solo di questi elementi sopra citati non fosse specificato, il derivato sarebbe nullo per indeterminabilità dell'oggetto.
La Suprema Corte ha infatti specificato che l'omessa specificazione degli scenari, così come del mark to market e dei costi impliciti non costituisce mera violazione di obblighi informativi e/o di trasparenza da parte della banca, suscettibile di dar luogo ad una richiesta di risarcimento dei danni (con annessi oneri probatori a carico del danneggiato), bensì costituisce carenza di elementi essenziali, attinenti alla struttura del contratto, tale da determinare la nullità dello stesso.
Tanto premesso, l'esame della documentazione contrattuale prodotta da parte opposta (docc. 19 – 26) porta a concludere che la società opponente non sia stata resa sufficientemente edotta del rischio che andava assumendo.
Parte convenuta, nonostante le generiche proteste di segno contrario, prive di indicazioni puntuali a documenti dai quali risulti la precisa indicazione del mark to market, non ha prodotto in giudizio alcun riscontro obiettivo ed apprezzabile dal quale sia possibile ricavare che informazioni complete circa la pagina 7 di 8 reale consistenza dell'alea, così come indicate dalla Suprema Corte, siano state rese alla parte opponente nel momento genetico del contratto, che è Parte_2
l'unico rilevante per apprezzarne la eventuale nullità.
Da ciò deriva che, in difetto di ogni reale e concreta esplicitazione degli elementi suscettibili di incidere sull'alea che assume la parte contrattuale, il contratto deve ritenersi nullo, poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell'alea e quindi nella sua misurabilità.
Dalla nullità del contratto derivato concluso da parte opponente non può discendere, nel caso di specie, la condanna alla restituzione dei flussi negativi addebitati alla società opponente per effetto del contratto swap, essendo intervenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito.
Tuttavia, poiché l'importo degli addebiti illegittimi operati sul conto corrente n. 1346 - in quanto derivanti da prodotti derivati - e dei relativi interessi, complessivamente ammontante a € 51.363,83, supera il credito preteso dall'opposta pari a € 29.267,41, la rideterminazione del saldo opera a favore dell'opponente e conduce ad affermare l'insussistenza del debito.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara l'illegittimità e la nullità delle seguenti operazioni di addebito operate da
[...] sul conto corrente n. 0558/00001346 intestato alle opponenti: addebito di € Controparte_4 1.841,00 del 11.03.09; addebito di € 4.967,74 del 11.06.09; addebito di € 5.713,71 del 11.09.09; addebito di € 6.545,17 del 11.12.09; addebito di € 90,22 del 31.12.09 a titolo di interessi;
addebito di € 6.558,75 del 31.03.10; addebito di € 493,81 del 31.03.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.847,86 del 16.04.10; addebito di € 1.183,43 del 30.06.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.881,58 del 13.09.10; addebito di € 1.479,89 del 30.09.10 a titolo di interessi;
addebito di € 1.427,18 del 31.12.10 a titolo di interessi;
addebito di € 931,73 del 23.02.11 a titolo di interessi, per complessivi € 45.757,57 a titolo di addebiti per operazioni su derivati ed € 5.606,26 per interessi, per totali € 51.363,83. 2) Per l'effetto, accerta e dichiara che le odierne opponenti non sono debitrici di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 32.227,74 indicata nel ricorso per ingiunzione da questa depositato nella procedura monitoria n. 1484/22 R.G. Tribunale di Bologna.
3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1361/22 del Tribunale di Bologna.
4) Rigetta ogni altra domanda formulata da parte opponente.
5) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente procedimento, liquidate in €.7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 01.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6821/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
BENEDETTO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIA SARAGOZZA, 81 40135 BOLOGNA presso il difensore avv. DI BENEDETTO ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_2 P.IVA_1
BENEDETTO ANNALISA, elettivamente domiciliata in VIA SARAGOZZA N. 81 40135
BOLOGNA presso il difensore avv. DI BENEDETTO ANNALISA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56 95128 CATANIA presso il difensore avv. MONTEROSSO TITO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per per Parte_1 Parte_2
Previa autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della chiamata in causa di (C.F. e Controparte_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza P.IVA_3
Filippo Meda n. 4, e fissazione di nuova udienza allo scopo di consentirne la citazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., e la susseguente costituzione in giudizio, IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria da (C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Gino Nais n. 16, quale mandataria di CP_3
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
[...] P.IVA_4
pagina 1 di 8 Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo n. 1361/22 del Tribunale di Bologna;
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e la nullità delle seguenti operazioni di addebito operate da sul conto corrente n. 0558/00001346 Controparte_4 intestato alle odierne attrici: addebito di € 1.841,00 del 11.03.09; addebito di € 4.967,74 del 11.06.09; addebito di € 5.713,71 del 11.09.09; addebito di € 6.545,17 del 11.12.09; addebito di € 90,22 del 31.12.09 a titolo di interessi;
addebito di € 6.558,75 del 31.03.10; addebito di € 493,81 del 31.03.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.847,86 del 16.04.10; addebito di € 1.183,43 del 30.06.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.881,58 del 13.09.10; addebito di € 1.479,89 del 30.09.10 a titolo di interessi;
addebito di € 1.427,18 del 31.12.10 a titolo di interessi;
addebito di € 931,73 del 23.02.11 a titolo di interessi per complessivi € 45.757,57 a titolo di addebiti per operazioni su derivati ed € 5.606,26 per interessi, per totali € 51.363,83 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita Ctu
- Per l'effetto, accertare e dichiarare che le odierne attrici non sono debitrici di Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via P.IVA_2
Gino Nais n. 16, quale mandataria di (C.F. e P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, corrente in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, della somma di € 32.227,74 indicata nel ricorso per ingiunzione da questa depositato nella procedura monitoria n. 1484/22 R.G. Tribunale di Bologna;
- Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1361/22 del Tribunale di Bologna;
sempre nel merito ed IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e la nullità delle seguenti operazioni di addebito operate da sul conto corrente n. 0558/00001346 Controparte_4 intestato alle odierne attrici: addebito di € 1.841,00 del 11.03.09; addebito di € 4.967,74 del 11.06.09; addebito di € 5.713,71 del 11.09.09; addebito di € 6.545,17 del 11.12.09; addebito di € 90,22 del 31.12.09 a titolo di interessi;
addebito di € 6.558,75 del 31.03.10; addebito di € 493,81 del 31.03.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.847,86 del 16.04.10; addebito di € 1.183,43 del 30.06.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.881,58 del 13.09.10; addebito di € 1.479,89 del 30.09.10 a titolo di interessi;
addebito di € 1.427,18 del 31.12.10 a titolo di interessi;
addebito di € 931,73 del 23.02.11 a titolo di interessi per complessivi € 45.757,57 a titolo di addebiti per operazioni su derivati ed € 5.606,26 per interessi, per totali € 51.363,83 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita Ctu,
- Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle operazioni di compensazioni operate tra gli addebiti di cui sopra ed i seguenti versamenti operati nell'anno 2009 dalla sig.ra versamento di € 2.000,00 del 17.03.09; versamento di € 2.000,00 del 15.06.09; Parte_1 versamento di € 3.000,00 del 17.06.09; versamento di € 5.760,00 del 24.09.09; versamento di € 7.000,00 del 31.12.09 per complessivi € 19.760,00, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita Ctu,
- Per l'effetto, condannare (C.F. e P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, a restituire alle odierne attrici la complessiva somma di € 19.760,00 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per Controparte_1
P I A C C I A pagina 2 di 8 All'Ill.mo Signor G.I. adito, in funzione di Giudice Unico, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente concessa la provvisoria esecutorietà ex art.648 c.p.c. del D.I. n. 1361/2022 nei confronti dell'opponente 1) Rigettare in toto l'opposizione a D.I. avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) Confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 1361/2022 depositato in data 24/03/2022 (R.G. N. 1484/2022 D.I.) dal Giudice del Tribunale di Bologna e, per l'effetto, confermare la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o, subordinatamente, confermare la condanna dell'opponente al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, nell'ambito del presente Controparte_3 Controparte_1 giudizio. 3) Condannare parte opponente alle spese e compensi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.05.2022 sia personalmente che Parte_1 in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di i ha Parte_2 Parte_1 proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo telematico n. 1361/2022 emesso il 23/03/2022 e depositato in data 24/03/2022 con il quale il Tribunale di Bologna, su ricorso di e, Controparte_3 per essa, ha ingiunto il solidale pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_3 rappresentata dalla della complessiva somma di € 29.267,41, per saldo debitore di c/c Controparte_1
n.0558/00001346, intrattenuto presso la Agenzia Bologna di Banco Popolare Soc. Coop., oltre interessi al tasso annuo del 13,900% dal 24/02/2011 al soddisfo, nei limiti del tetto massimo, tempo per tempo previsto dalla Legge 108/96, oltre alle spese di procedura.
A sostegno della domanda monitoria, rappresentata dalla Controparte_3 CP_1
aveva prodotto l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. portante un saldo a debito di €80.680,47 (doc.
[...]
11 monitorio).
Il Giudice del procedimento monitorio, pertanto, chiedeva chiarimenti alla ricorrente sulle motivazioni per cui la richiesta ingiunzione fosse limitata alla somma di €29.267,41 a fronte di un estratto conto certificato di € 80.680,47 (doc. 3 parte opponente). appresentata dalla rispondeva che: Controparte_3 Controparte_1
- l'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b riportava due linee di credito: la prima, di €. 32.227,74 concernente il saldo debitore del conto corrente n. 0558/00001346; la seconda linea di credito pari ad €.
35.400,00 si riferiva ad addebiti relativi a prodotti derivati;
- e per essa la con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva azionato Controparte_3 Controparte_1 la linea di credito afferente al conto corrente n. 0558/00001346, il cui saldo debitore era stato ridotto per addebiti e per indennità varie da €. 32.227,74 ad €. 29.267,41.
A seguito dei chiarimenti richiesti il Giudice emetteva il decreto ingiuntivo e Parte_1
sia personalmente che in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante di
[...] di proponeva l'opposizione in esame sulla base dei seguenti Parte_2 Parte_1 motivi:
a)Prescrizione del credito azionato: l'opponente ha allegato che in data 14.06.2010 (doc. 5), Banca
Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero trasmetteva sia a che alla Parte_2 sig.ra personalmente la comunicazione di risoluzione del rapporto contrattuale chiedendo Parte_1 alla correntista di versare la somma di € 7.055,79 che all'epoca dei fatti corrispondeva all'intero proprio credito verso le attrici.
Nell'anno successivo, in data 12.05.11, la società Gestione Crediti BP, su incarico della Banca pagina 3 di 8 Popolare di Verona, trasmetteva una missiva nella quale rinnovava la precedente richiesta di saldo del debito senza specificare se vi fossero ulteriori importi a comporre la passività (doc. 6).
Da quel momento nessun sollecito, intimazione di pagamento, messa in mora o interruzione dei termini di prescrizione veniva inviato, né alla sig.ra personalmente, né a sino al giorno Parte_1 Parte_2
14.10.20 quando comunicava alle odierne attrici di avere assunto la gestione del credito in CP_1 parola (doc. 7) senza specifica di alcuna ulteriore somma a debito.
Dunque, secondo parte opponente, atteso che l'ultima operazione di addebito risale al febbraio 2011 e che tra il giugno 2010, momento della prima missiva, ed il deposito del ricorso per ingiunzione del febbraio 2022 non sono pervenuti alla sig.ra o alla società ulteriori atti Parte_1 Parte_2 interruttivi della prescrizione del credito in parola, questo deve ritenersi prescritto con l'unica eventuale eccezione della somma riportata nella missiva del giugno 2010, somma comunque non dovuta per i motivi esposti nel proseguo.
b) Illegittimita' e nullita' delle operazioni eseguite sul c/c in dipendenza di prodotti derivati.
c) Non debenza dell'importo complessivo di €.19.760,00 versato sul medesimo conto e posto in compensazione, del quale parte opponente chiede, in via riconvenzionale la ripetizione, previa chiamata in causa Banco di BPM s.p.a.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_5
ora , quest'ultima, a propria volta,
[...] Controparte_6 mandataria con rappresentanza di chiedendo, in estrema sintesi, il rigetto Controparte_3 dell'opposizione per infondatezza delle domande in fatto ed in diritto ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione della domanda di rideterminazione del saldo e di ripetizione del preteso indebito.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, le parti venivano avviate al procedimento di mediazione.
Stante l'esito infruttuoso della mediazione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
In seguito al deposito delle memorie istruttorie, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza in data 21.11.2024 in esito alla quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
*
Sulle rispettive eccezioni di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente è infondata.
Invero, il dies a quo del termine decennale di prescrizione non coincide con la data della lettera raccomandata a/r del 14.06.2010 – con la quale la Banca ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente - ma con il passaggio a sofferenza del saldo creditorio del suddetto conto corrente che, nel caso di specie, come si evince dagli estratti conto versati in atti, risale al 23.02.2011 (cfr. doc. n.12 fascicolo monitorio).
Ciò posto, si osserva che, in tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., affinché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che contenga un'esplicita intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.
Tale volontà si rinviene negli atti stragiudiziali prodotti dalla parte opposta e, in particolare nella lettera raccomandata a/r del 12.05.2011 (cfr. doc. n.15 monitorio), e nella lettera raccomandata a/r del pagina 4 di 8 14.10.2020, pervenuta alla opponente il 26.10.2020, con la quale la titolare del credito, invitando la debitrice al pagamento, ha, infatti, espressamente dichiarato che tale intimazione “vale ai fini dell'interruzione della prescrizione nonché contestuale messa in mora” (cfr. doc. n. 16 fascicolo monitorio).
Conseguentemente il credito azionato non risulta prescritto.
*
Parte opposta ha, invece, eccepito la prescrizione sia della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente nr.1346, sia della domanda di ripetizione formulate dall'opponente.
Con riguardo all'azione di ripetizione è utile richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 22014/2023 nella quale si ribadisce che il contratto derivato è nullo se non sono in esso esplicitati i costi impliciti, la modalità di calcolo del valore di mercato (mark to market) e gli scenari probabilistici. Quanto sopra in conformità alla sentenza di Cassazione Sezioni Unite n. 8770/2020 e all'ordinanza di Cassazione n. 21830/2021.
Se il derivato è nullo significa che il cliente avrà diritto di recuperare tutti i differenziali negativi pagati.
Tuttavia i termini di prescrizione per l'azione di ripetizione sono di 10 anni e decorrono da ogni singolo pagamento, per cui è di fondamentale importanza interrompere al più presto i termini di prescrizione, con un atto di formale messa in mora.
Ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, considerato pure che la chiusura del conto risale al 23.02.2011, la domanda di ripetizione risulta prescritta. Ne consegue che l'opponente non ha un interesse concreto alla chiamata in causa di
Controparte_2
Diversamente, quanto alla prescrizione, deve dirsi con riferimento alla domanda di rideterminazione del saldo del conto, alla stregua del principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui le azioni di accertamento della sussistenza di illegittime annotazioni in conto corrente e, conseguenzialmente, dell'effettivo saldo dare-avere tra le parti, non è soggetta a prescrizione (per tutte: Cassazione civile, sezione I, n. 3858/2021).
Sull'illegittimità delle operazioni di addebito – Nullità dei contratti derivati.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità e la nullità di specifiche operazioni di addebito operate da sul conto corrente n. 0558/00001346 per complessivi € 45.757,57 in quanto Controparte_4 addebiti per operazioni su derivati e per € 5.606,26 a titolo di interessi, deducendo la nullità del contratto di interest rate swap sottoscritto in data 7.9.2007 e 12.6.2008.
Sul punto occorre richiamare quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770/2020 che rappresenta un vero e proprio spartiacque sul fronte della tutela dei clienti danneggiati dai contratti derivati.
Le Sezioni Unite, premesso che i contratti derivati sono prodotti complessi creati dalla prassi finanziaria e dunque non sono dei contratti “tipici”, hanno chiarito che per essere validi devono rispondere al requisito di meritevolezza previsto in via generale dall'articolo 1322 c.c.
Orbene, per le SSUU l'ordinamento riconosce la meritevolezza e dunque la validità dei contratti derivati solo se la scommessa (l'alea) è “razionale”, ossia assunta da entrambe le parti in modo consapevole.
La razionalità, specificano le SSUU, è ravvisabile in concreto, laddove siano esplicitati – e condivisi in pagina 5 di 8 accordo con l'investitore – gli elementi che consentono di conoscere la “misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”, ossia gli eventuali costi impliciti che possono determinare uno squilibrio iniziale dell'alea, il mark to market e i criteri per calcolarlo, nonchè gli “scenari probabilistici”.
Qualora al contrario anche uno solo di questi elementi non fosse specificato, il derivato sarebbe nullo per indeterminabilità dell'oggetto rilevante anche sul piano della causa del contratto.
I principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono stati confermati dalla successive decisioni n. 21830/2021 e n. 22014/2023 della Corte di Cassazione ed agli stessi si sta oggi conformando la maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, con riguardo all'elemento del mark to market, esso è stato tecnicamente definito la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo.
Esso, in parole semplici, rappresenta il valore effettivo di mercato del contratto ad una certa data.
La Corte di Cassazione ha precisato che non è sufficiente indicare nei contratti derivati il valore del mark to market alla data di stipula, oppure comunicarne il valore durante l'esecuzione del contratto, ma occorre che venga specificata in contratto anche la formula matematica da utilizzarsi per il calcolo, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente.
Insufficiente poi è il mero riferimento alle rilevazioni periodiche del tasso di riferimento oppure a criteri di calcolo che rimandano alle “quotazioni di mercato”, con il rischio che la valutazione possa essere rimessa alla discrezionalità ed arbitrio della parte più forte (v. in tal senso, in particolare, Cass. n.
21830/2021).
In definitiva, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS la cui omissione costituisce causa di nullità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto.
La Suprema Corte ha inoltre puntato l'attenzione anche sui costi impliciti nei contratti derivati.
Generalmente il contratto derivato, ossia la scommessa, può essere strutturato con valore di partenza nullo, e in questo caso il derivato si definisce “par”, vale a dire né positivo né negativo per entrambe le parti. Si ottiene un simile risultato strutturando il contratto in modo che le prestazioni delle due controparti siano agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto.
Se ciò non avviene, il contratto si definisce “non par” e presenterà, già nel momento iniziale, un valore di mercato negativo per una delle due parti (generalmente il cliente).
Questo valore negativo, se presente, rappresenta un “costo” per la parte sfavorita e deve essere specificato in contratto e riequilibrato attraverso la corresponsione, alla parte che accetta le condizioni più penalizzanti, di una somma definita “upfront” sufficiente a riequilibrare le posizioni.
Qualora i costi non vengano esplicitati e/o non riequilibrati, in tutto o in parte, con la corresponsione dell'upfront, ci si trova di fronte a costi occulti o impliciti.
Ciò significa che il contratto parte squilibrato a favore dell'intermediario ed a sfavore del cliente che però ne resta inconsapevole e quindi non è posto in grado di assumere scelte razionali.
pagina 6 di 8 Ne deriva, anche in questo caso, per la Corte di Cassazione la nullità del contratto per la non meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, c.c. dal momento che il contratto non contiene gli elementi sulla base dei quali misurare l'alea che si assume, tra cui rientra, come detto, anche l'indicazione dei costi impliciti.
Inoltre, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e successive Sezioni semplici, perché i contratti derivati siano considerati validi e tutelati dall'ordinamento, occorre che in essi siano esplicitati anche i cosiddetti “scenari probabilistici”, ossia quello che, al momento della stipula, secondo le piattaforme più accreditate, è il prevedibile andamento futuro del sottostante preso a riferimento dalla scommessa (es. negli IRS il tasso di interesse).
Ritiene infatti la Corte di Cassazione che solo se il contratto derivato contiene queste informazioni l'alea può ritenersi assunta in modo consapevole, razionale, da parte del cliente e quindi è meritevole di tutela dell'ordinamento.
Mentre la banca, quale operatore professionale e soggetto che ha predisposto lo strumento, ha sicuramente conoscenza degli scenari probabilistici circa l'evoluzione dei tassi futuri, per il tramite di complessi di modelli di simulazione matematico-finanziari, e quindi ha piena consapevolezza dei rischi assunti, nella medesima posizione, in assenza di esplicitazione in contratto di detti scenari, non si verrebbe a trovare il cliente, il quale finirebbe così per adottare una scommessa “al buio”.
Insomma, in assenza di esplicitazione degli scenari probabilistici, il cliente non è in grado di assumere scelte razionali.
Pertanto, per superare questa asimmetria, in contratto deve essere fornita l'informazione sull'analisi probabilistica dei flussi derivanti dal contratto derivato proposto, tenendosi conto delle previsioni note o conoscibili sull'andamento dei tassi, essendo tale informazione rilevante ai fini di una corretta valutazione da parte del cliente circa l'opportunità di concludere i contratti.
Solo così, infatti, si potrà avere un'alea bilaterale e razionale per entrambe le parti.
Alea bilaterale non significa, però, che l'alea debba essere necessariamente simmetrica, ben potendo una parte accettare anche una scommessa strutturata nel senso di produrre vantaggi elevati solo nelle ipotesi di accadimenti infrequenti, ma significa, come detto, che gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi dovranno essere ben definiti e conosciuti ex ante.
L'informazione, inoltre, non potrà essere generica sui contratti derivati o sul mercato finanziario in generale, bensì specifica, relativa a tutti gli elementi idonei ad influire sulla quotazione degli specifici valori oggetto di scambio.
Qualora al contrario anche uno solo di questi elementi sopra citati non fosse specificato, il derivato sarebbe nullo per indeterminabilità dell'oggetto.
La Suprema Corte ha infatti specificato che l'omessa specificazione degli scenari, così come del mark to market e dei costi impliciti non costituisce mera violazione di obblighi informativi e/o di trasparenza da parte della banca, suscettibile di dar luogo ad una richiesta di risarcimento dei danni (con annessi oneri probatori a carico del danneggiato), bensì costituisce carenza di elementi essenziali, attinenti alla struttura del contratto, tale da determinare la nullità dello stesso.
Tanto premesso, l'esame della documentazione contrattuale prodotta da parte opposta (docc. 19 – 26) porta a concludere che la società opponente non sia stata resa sufficientemente edotta del rischio che andava assumendo.
Parte convenuta, nonostante le generiche proteste di segno contrario, prive di indicazioni puntuali a documenti dai quali risulti la precisa indicazione del mark to market, non ha prodotto in giudizio alcun riscontro obiettivo ed apprezzabile dal quale sia possibile ricavare che informazioni complete circa la pagina 7 di 8 reale consistenza dell'alea, così come indicate dalla Suprema Corte, siano state rese alla parte opponente nel momento genetico del contratto, che è Parte_2
l'unico rilevante per apprezzarne la eventuale nullità.
Da ciò deriva che, in difetto di ogni reale e concreta esplicitazione degli elementi suscettibili di incidere sull'alea che assume la parte contrattuale, il contratto deve ritenersi nullo, poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell'alea e quindi nella sua misurabilità.
Dalla nullità del contratto derivato concluso da parte opponente non può discendere, nel caso di specie, la condanna alla restituzione dei flussi negativi addebitati alla società opponente per effetto del contratto swap, essendo intervenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito.
Tuttavia, poiché l'importo degli addebiti illegittimi operati sul conto corrente n. 1346 - in quanto derivanti da prodotti derivati - e dei relativi interessi, complessivamente ammontante a € 51.363,83, supera il credito preteso dall'opposta pari a € 29.267,41, la rideterminazione del saldo opera a favore dell'opponente e conduce ad affermare l'insussistenza del debito.
Per tali ragioni il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara l'illegittimità e la nullità delle seguenti operazioni di addebito operate da
[...] sul conto corrente n. 0558/00001346 intestato alle opponenti: addebito di € Controparte_4 1.841,00 del 11.03.09; addebito di € 4.967,74 del 11.06.09; addebito di € 5.713,71 del 11.09.09; addebito di € 6.545,17 del 11.12.09; addebito di € 90,22 del 31.12.09 a titolo di interessi;
addebito di € 6.558,75 del 31.03.10; addebito di € 493,81 del 31.03.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.847,86 del 16.04.10; addebito di € 1.183,43 del 30.06.10 a titolo di interessi;
addebito di € 6.881,58 del 13.09.10; addebito di € 1.479,89 del 30.09.10 a titolo di interessi;
addebito di € 1.427,18 del 31.12.10 a titolo di interessi;
addebito di € 931,73 del 23.02.11 a titolo di interessi, per complessivi € 45.757,57 a titolo di addebiti per operazioni su derivati ed € 5.606,26 per interessi, per totali € 51.363,83. 2) Per l'effetto, accerta e dichiara che le odierne opponenti non sono debitrici di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di in
[...] Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 32.227,74 indicata nel ricorso per ingiunzione da questa depositato nella procedura monitoria n. 1484/22 R.G. Tribunale di Bologna.
3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1361/22 del Tribunale di Bologna.
4) Rigetta ogni altra domanda formulata da parte opponente.
5) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente procedimento, liquidate in €.7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 01.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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