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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2652/2022 promossa con atto di citazione da:
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo ON (Cod. Fisc. ) del Foro di CodiceFiscale_2
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, Galleria Eremitani
n. 5, tel. 049.8753611 – fax 049.8252786 – PEC: giusta Email_1 mandato rilasciato su foglio separato all'atto di citazione,
- opponente - contro
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente a [...]del Messico, Josefina Prior 59, Chimalistac, rappresentata ai fini del presente processo dalle sue procuratrici generali SS ed LE ON, giusta procura generale 1° agosto 2008 n. 33998 di rep. notaio di cui al doc. n. 1 di parti opposte;
Persona_1
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
residente in [...]5208;
EN SC, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente CodiceFiscale_5
in Venezia Cannaregio 2437;
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_2 CodiceFiscale_6
in Bologna via Marconi 67 rappresentati e difesi dall'avv. Zeno Forlati (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_7 domiciliati presso il suo studio in Santa Croce, 461, Venezia, giusta procura allegata all'atto di citazione
- opposti - In punto: opposizione a precetto e agli atti esecutivi.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE: - Accertata e dichiarata la mancanza di attestazione di conformità e/o autenticità delle copie degli atti notificati al sig. ed allegate all'atto di estensione Parte_1 del pignoramento presso terzi e citazione a comparire, datato 27/04/2021 a firma dell'avv. Zeno
Forlati, conseguentemente dichiararsi la nullità della notifica pervenuta all'odierno opponente con ogni conseguenza di legge. - Con vittoria di spese e compenso professionale di lite.
NEL MERITO: - Accertato e dichiarato che la quantificazione delle spese di lite operata in sede di emissione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia del 29/11/2020 (proc. R.G. n. 6656/20 – repert. n.
875/21 del 17/02/2021) non è congrua e/o non corrisponde al corretto scaglione di valore da applicarsi al caso concreto, determinarsi il corretto scaglione di riferimento e per l'effetto quantificarsi l'ammontare delle spese di lite in misura conforme ai parametri di legge. - Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
Per parte opposta:
“I signori SS, LE, e chiedono che il Tribunale di Venezia: - Pt_2 Controparte_1
trattenga sin dalla prima udienza la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; - dichiari inammissibile o comunque respinga l'opposizione proposta da con il favore delle spese”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di precetto oggetto della presente opposizione i sig.ri , , Parte_2 Controparte_1
ed LE ON richiedevano al sig. la somma di € Controparte_2 Parte_1
14.451,11 in forza dell'ordinanza n. 875/2021 con cui il Tribunale di Venezia – rigettando il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza 28/8/2020 con cui questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso da quest'ultimo proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. avverso i propri fratelli
– lo ha altresì condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai reclamati.
Con ricorso ex artt. 615, secondo comma e 617, secondo comma c.p.c. il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto precetto deducendo: a) l'errata quantificazione delle spese di lite da parte del collegio nell'ordinanza n. 875/2021 del Tribunale di Venezia;
b) l'errata determinazione dei compensi liquidati;
c) la nullità della notifica dell'atto di estensione del pignoramento per mancata attestazione di conformità delle copie notificate all'odierno opponente. Di conseguenza, parte opponente chiedeva, in via principale, la sospensione, ex art. 615 c.p.c., dell'efficacia del titolo esecutivo nonché l'accoglimento dell'opposizione e, in via subordinata, la nullità della notifica dell'atto di estensione del pignoramento. Si costituivano in giudizio i resistenti deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza di tutte le pretese del ricorrente e si opponevano alla richiesta di sospensione.
Con ordinanza datata 24/01/2022 il Giudice dell'esecuzione definiva la fase cautelare del presente giudizio rigettando l'istanza di sospensione dell'esecuzione per carenza degli elementi costitutivi del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest'ultimo nemmeno dedotto, condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite di tale fase e concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 616 c.p.c.
Con l'atto di citazione introduttivo della presente fase, l'opponente ha riproposto le doglianze già dedotte ed ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di estensione del pignoramento presso terzi per mancata attestazione di conformità delle copie notificate e, nel merito, accertata e dichiarata l'erroneità o l'incongruità della quantificazione delle spese di lite dell'ordinanza oggetto del precetto, liquidarle nella misura corretta.
Il contraddittorio si sviluppava a mezzo delle concesse memorie 183, sesto comma, c.p.c.; infine, la causa veniva trattenuta in decisione senza attività istruttoria sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare l'opponente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di estensione del pignoramento presso terzi, datato 27/04/2021 (doc. 6 dell'attore), per mancata attestazione di conformità delle copie degli atti notificate. Per contro, gli opposti hanno dedotto l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. posto che il summenzionato atto di estensione del pignoramento è giunto a conoscenza del destinatario in data
11/05/2021 – come si evince dal doc. 10 degli opposti – mentre il ricorso introduttivo dell'opposizione è stato depositato in data 03/06/2021, quindi oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto esecutivo.
L'eccezione di decadenza dall'opposizione agli atti esecutivi è fondata. Sulla base delle allegazioni delle parti si può desumere la tardività dell'azione posto che il termine ultimo per proporla è spirato in data 31/05/2021 mentre il ricorso in opposizione riporta la data del 01/06/2021. Pertanto,
l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile.
2. Nella propria comparsa di costituzione e risposta gli opposti hanno dedotto altresì l'inammissibilità dell'opposizione a precetto in quanto l'art. 669 terdecies c.p.c. sancisce la non impugnabilità dell'ordinanza con cui il collegio si pronuncia su reclamo.
Tale eccezione non è fondata. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, ma la contestazione delle spese di lite può essere svolta in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata. I giudici hanno infatti precisato che: “L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà.
Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito
- va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se
l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale;” (Cass. Civ. 01/03/2019, n.
6180). Il principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità confuta anche l'ulteriore deduzione proposta dagli opposti con riferimento alle preclusioni che si sarebbero prodotte nel giudizio di reclamo. Ad avviso della difesa dei convenuti, il rigetto del quarto motivo di reclamo – relativo all'erronea quantificazione delle spese di lite – costituirebbe una preclusione in questa sede, perché i poteri del giudice dell'opposizione di valutare la liquidazione delle spese fatta nell'ordinanza di rigetto del reclamo non comprenderebbero la possibilità di modificare la decisione assunta dal collegio sulle spese di primo grado. Tale rilievo non coglie nel segno in quanto nel giudizio di opposizione – che è un giudizio di merito – la condanna alle spese di lite disposta con l'ordinanza sul reclamo può essere ridiscussa senza limiti, come se la stessa fosse titolo esecutivo stragiudiziale.
Infine, non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata riproposizione, da parte dell'attore, dei motivi di censura nei confronti dell'ordinanza sul reclamo posto che a pag. 5 e pag. 6 dell'atto di citazione sono specificamente indicate le doglianze mosse nei confronti dell'ordinanza emessa in sede cautelare.
3. Esclusa l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, occorre procedere all'indagine del merito della stessa.
Giova innanzitutto chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio dei convenuti (pag.
5 della propria memoria di replica), l'oggetto del presente giudizio non è l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha definito la fase cautelare dell'opposizione – come fosse un giudizio di impugnazione nei confronti di questa –, bensì il diritto dell'esecutante di procedere con l'esecuzione e quindi l'accertamento dell'eventuale inefficacia, originaria o sopravvenuta, del titolo esecutivo.
Nessuna censura (nemmeno relativa ad asseriti vizi di motivazione) può essere mossa in questa sede nei confronti dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, il quale era tenuto ad esprimersi esclusivamente sull'istanza di sospensione del processo esecutivo.
Parte opponente ha dedotto la non congruità o non corrispondenza al corretto scaglione di riferimento delle spese di lite liquidate nell'ordinanza n. 875/2021 del Tribunale di Venezia. Nello specifico,
l'attore lamenta l'erronea applicazione dello scaglione delle cause di particolare importanza e l'assenza di spiegazioni in merito al motivo secondo il quale le questioni sottoposte al suo giudizio sarebbero state considerate complesse e di particolare importanza.
L'opposizione è infondata.
Come già rilevato correttamente dal giudice dell'esecuzione, con la pronuncia impugnata il Tribunale di Venezia ha statuito sulla congruità delle spese di lite allora liquidate dal giudice del procedimento ex art. 700 c.p.c., evidenziando proprio la particolare importanza della controversia avuto riguardo allo specifico oggetto, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate oltre che alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili. Tali elementi – già esaminati nel rigettare il quarto motivo di reclamo – risultano, poi, essere stati valorizzati dal collegio nella liquidazione delle spese della fase di reclamo. Questo giudice ritiene non potersi muovere alcuna censura avverso tale statuizione in quanto anche la fase del reclamo si è caratterizzata per la particolare complessità avendo dovuto parte resistente argomentare, sia mediante una articolata memoria di costituzione sia mediante note di trattazione scritta, su quattro motivi di reclamo e su questioni giuridiche sia di diritto processuale che di diritto sostanziale anche in materia successoria. Appare, infine, conforme ai criteri di cui all'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014 come modificato dall'art. 1 lett. c) del d.m. 37/2018, l'aumento del 30% della misura dei compensi posto che, anche nel caso di specie, l'avvocato ha assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
- rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.;
- condanna alla rifusione nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, ed EN SC delle spese di lite, Parte_2 Controparte_2 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 22/12/2023
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-