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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8039 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 19,10), assente il procuratore del ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16036 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Caserta il 06.06.1983, elettivamen- Parte_1 te domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale, isola G 7, presso lo studio dell'avv. Nicola CACCIAPUOTI, che lo rappresenta e difende in virtù di pro- cura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego – retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. N. Cacciapuoti, per il ricorrente: “1) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente del trattamento economico re- lativo alla Retribuzione Professionale Docenti pari ad euro €1.399,79 oltre in- teressi come per legge, o comunque, al pagamento di quell'importo maggiore
o minore che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico contabile, qualora i conteggi prodotti siano contestati espressamente
1 Cont da parte resistente;
2) Condannare il al pagamento delle spese e compe- tenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto pro- curatore che si dichiara anticipatario;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 2 maggio 2025, Parte_1
premesso di aver prestato servizio, quale docente, presso diver-
[...]
si istituti scolastici negli anni 2019-2020 e 2020-2021 per i periodi specifica- mente indicati nell'atto, ha esposto che con sentenza n. 1179/2024, emessa dal
Tribunale di Tivoli in data 10.07.2024, divenuta definitiva in quanto non im- pugnata, è stato accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per i detti anni scolastici in relazione agli incarichi di supplenze temporanee ricevuti.
Tanto premesso e dedotto di aver quindi maturato il credito di comples- sivi €1.399,79, come da conteggi allegati al ricorso, ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , benché ritualmente citato come da atti depositati il 12 mag- CP_1 gio 2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza del 10 luglio 2024, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato il diritto di “di percepire la retribuzione Parte_1
professionale docenti per i periodi di servizio prestati con i contratti a tempo determinato allegati al ricorso” ed ha condannato il Controparte_1
e del merito alla corresponsione in favore del lavoratore di tale retribuzione,
[...] oltre accessori di legge.
Pertanto, in base ai conteggi allegati al ricorso, che appaiono redatti se- condo corretti criteri di calcolo ed in conformità ai valori della retribuzione professionale docenti stabiliti dai contratti collettivi validi nel periodo in que- stione, deve condannarsi il convenuto al pagamento della somma complessiva
2 di €1.399,79, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione di ciascuna frazione di cre- dito fino al soddisfo.
2. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo, per controversie di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva e deci- sionale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pa- ri al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre contributo unificato versato,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 2 maggio 2025, Parte_1
respinta ogni altra richiesta, così provvede:
1. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re di , della somma di complessiva di Parte_1
€1.399,79, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione di ciascuna frazione di credito fino al soddisfo;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re dell'avv. Nicola CACCIAPUOTI, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €1.184,00#, di cui €154,00# per spese
3 generali ed €1.030,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unifi- cato versato di €49,00.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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