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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2164/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2164 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Casalnuovo di Napoli Parte_1 C.F._1
(Na), al c.so Umberto I n. 334, presso lo studio dell'avv. Giovanni Feliciello, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.to in Montesarchio (Bn), Controparte_1 C.F._2
alla piazza Umberto I n. 71, presso lo studio degli avv. Carmelo Sandomenico e Roberta
Sandomenico, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affido dei minori e , nati, Persona_1 Persona_2 Persona_3
rispettivamente, il 12.1.2017, il 17.1.2018 e il 3.8.2020 da relazione more uxorio tra le stesse.
In particolare, hanno chiesto: disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso il domicilio materno;
stabilirsi che “Il Sig. si obbliga a cedere la propria Controparte_1 quota del 50% dell'assegno unico alla Sig.ra al fine di far corrispondere Parte_1 alla stessa una somma totale di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro) quale assegno unico
e per il mantenimento dei figli minori si obbliga a corrispondere l'importo mensile complessivo di € 150,00 (centocinquanta/00 euro), da accreditare alla madre mediante assegno o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese”, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita tra padre e figli.
Tuttavia, con ordinanza del 3.1.2025, il giudice delegato - rilevato che il mantenimento offerto dal era pari ad Euro 150,00 (Euro 50,00 a figlio) e che solamente mediante CP_1
la cessione alla della propria quota di assegno unico universale (Euro 350,00) Pt_1
questa avrebbe beneficiato della somma totale di Euro 900,00 (Euro 300,00 a figlio) - ha osservato che l'assegno unico universale può essere valutato in un'ottica complessiva ma che non può sostituirsi all'assegno di mantenimento, specie in virtù del fatto che, trattandosi di misura governativa, esso è destinato a potere venire meno in ogni momento.
Ai sensi, quindi, dell'art. 473 bis.51, co. 3, c.p.c. - secondo cui se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli il giudice convoca le parti e indica le modificazioni da adottare - il g.d. ha fissato udienza al fine di verificare tra le parti la possibilità di rivedere la quota di mantenimento che il avrebbe dovuto versare alla a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento della prole, oltre alla rinuncia alla propria quota di assegno unico universale.
A seguito di ciò, tuttavia, le parti non sono pervenute a nuovi accordi.
Ebbene, è noto che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli
(previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può pronunciarsi anche “ultra petitum” (Cass. n. 25055/2017).
Nel caso che occupa, è indubbio che un mantenimento di soli Euro 50,00 per figlio costituisca una contribuzione irrisoria, non in grado di soddisfare le più elementari esigenze di vita, crescita e accudimento della prole.
Alla luce di ciò, deve necessariamente conseguire il rigetto del ricorso, in mancanza di nuovi accordi le parti dovendo ripresentare la domanda in via contenziosa.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26.2.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2164 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Casalnuovo di Napoli Parte_1 C.F._1
(Na), al c.so Umberto I n. 334, presso lo studio dell'avv. Giovanni Feliciello, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.to in Montesarchio (Bn), Controparte_1 C.F._2
alla piazza Umberto I n. 71, presso lo studio degli avv. Carmelo Sandomenico e Roberta
Sandomenico, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affido dei minori e , nati, Persona_1 Persona_2 Persona_3
rispettivamente, il 12.1.2017, il 17.1.2018 e il 3.8.2020 da relazione more uxorio tra le stesse.
In particolare, hanno chiesto: disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso il domicilio materno;
stabilirsi che “Il Sig. si obbliga a cedere la propria Controparte_1 quota del 50% dell'assegno unico alla Sig.ra al fine di far corrispondere Parte_1 alla stessa una somma totale di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro) quale assegno unico
e per il mantenimento dei figli minori si obbliga a corrispondere l'importo mensile complessivo di € 150,00 (centocinquanta/00 euro), da accreditare alla madre mediante assegno o bonifico bancario o altra modalità idonea, entro il 5 di ogni mese”, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita tra padre e figli.
Tuttavia, con ordinanza del 3.1.2025, il giudice delegato - rilevato che il mantenimento offerto dal era pari ad Euro 150,00 (Euro 50,00 a figlio) e che solamente mediante CP_1
la cessione alla della propria quota di assegno unico universale (Euro 350,00) Pt_1
questa avrebbe beneficiato della somma totale di Euro 900,00 (Euro 300,00 a figlio) - ha osservato che l'assegno unico universale può essere valutato in un'ottica complessiva ma che non può sostituirsi all'assegno di mantenimento, specie in virtù del fatto che, trattandosi di misura governativa, esso è destinato a potere venire meno in ogni momento.
Ai sensi, quindi, dell'art. 473 bis.51, co. 3, c.p.c. - secondo cui se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli il giudice convoca le parti e indica le modificazioni da adottare - il g.d. ha fissato udienza al fine di verificare tra le parti la possibilità di rivedere la quota di mantenimento che il avrebbe dovuto versare alla a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento della prole, oltre alla rinuncia alla propria quota di assegno unico universale.
A seguito di ciò, tuttavia, le parti non sono pervenute a nuovi accordi.
Ebbene, è noto che in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli
(previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può pronunciarsi anche “ultra petitum” (Cass. n. 25055/2017).
Nel caso che occupa, è indubbio che un mantenimento di soli Euro 50,00 per figlio costituisca una contribuzione irrisoria, non in grado di soddisfare le più elementari esigenze di vita, crescita e accudimento della prole.
Alla luce di ciò, deve necessariamente conseguire il rigetto del ricorso, in mancanza di nuovi accordi le parti dovendo ripresentare la domanda in via contenziosa.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26.2.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.