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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 867/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato ex art. 281 sexies 3 comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 867/2024 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. A. Filippini ATTORE - opponente contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_1 con l'avv. M: Chiaventone CONVENUTA – opposta nonché contro
(CF. ) CP_2 C.F._2
NO (CF. ) Pt_2 C.F._3
(CF. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTE - contumaci
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 14/10/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc. Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) immobiliare.
pagina 1 di 9 Premesso che:
• Parte attrice opponente instaurava il presente giudizio di merito all'esito della pronuncia del Giudice dell'esecuzione del 16.01.2024 con cui respingeva la richiesta di sospensiva della procedura esecutiva RE 309/2020.
• La richiesta di sospensiva di cui sopra partiva dall'opposizione alla precedente ordinanza datata 20.10.2023 con cui il ritenuta la validità dell'ipoteca e Contr del successivo pignoramento che aveva dato luogo alla procedura esecutiva nr. 309/2020 RE delegava le operazioni di vendita sul bene staggito.
• Sosteneva l'attrice opponente l'infondatezza della decisione del GE e conseguentemente l'illegittimità dell'esecuzione instaurata dalla convenuta CP_1 stante la lamentata nullità dell'iscrizione ipotecaria concessa in favore di dalla SI.ra , CP_1 Parte_3 la quale all'epoca della concessione d'ipoteca era titolare per la sola quota di 5/15 dell'immobile staggito e non dell'intero.
• Concludeva – quindi - parte attrice chiedendo di dichiarare la nullità, se del caso anche solo parziale, dell'ipoteca iscritta al RG 8498 e RP 1100, del 19.10.2010, presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione sui beni o sulla quota di essi sui quali l'ipoteca era stata invalidamente iscritta;
il tutto oltre alla refusione delle spese di lite-
pagina 2 di 9 • Si costituiva (quale cessionaria di CP_1 [...] eccependo Controparte_5
l'infondatezza della tesi dell'attrice stante la mancata trascrizione degli atti da cui si evinceva che la SI.ra fosse solo parzialmente proprietaria del bene Pt_3 staggito (e precisamente per la quota di 5/15 e non per l'intero, come risultava dalla sentenza dichiarativa della nullità del testamento pronunciata dal Tribunale di Vicenza nr. 32/2000, poi riconfermata in appello con la sentenza nr. 1271/2009, entrambe mai trascritte).
• Riteneva l'odierna convenuta che la mancata trascrizione della sentenza dichiarativa della nullità del testamento (nr. 32/2000 del Tribunale di Vicenza) e della successiva sentenza di appello che riconfermava le statuizioni di primo grado, non poteva essere opposta al creditore procedente ai sensi del combinato disposto degli CP_1 artt. 2913 cc, 1915 cc, 2919 cc e 2668 bis cc..
• Concludeva quindi la convenuta per il rigetto delle domande attoree e la refusione delle spese di lite.-
• Le altre convenute CP_6 CP_7
e non si costituivano,
[...] CP_2 sicché il giudice all'udienza del 31/10/2024, constatata la regolarità della notifica, né dichiarava la contumacia.
• Quindi dopo alcuni rinvii per valutare ipotesi conciliative il Giudice – anche in considerazione della circostanza che in sede esecutiva l'immobile era già stato venduto - all'udienza del 21/01/2025 formulava alle parti la proposta conciliativa che prevedeva “l'abbandono del giudizio a fronte del riconoscimento di un contributo alle pagina 3 di 9 spese legali in favore di ed a carico di CP_1 [...]
per l'importo di € 1.500,00= oltre accessori”. Parte_1
• La proposta veniva accettata da e non da parte CP_1 attrice, la quale precisava che pur avendo intenzione di aderire alla proposta conciliativa del giudice non era in grado di farvi fronte, considerato le condizioni economiche della stessa che dopo aver perso la casa risultava titolare di una pensione di € 700,00.
• Quindi all'udienza del 14/10/2025 - tenuta con modalità da remoto ex art. 127 3 comma e 127 bis cpc mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS - tutte le parti insistevano nelle rispettive domande e nel rigetto delle richieste avversarie.-
***.****.***
Considerato che:
▪ Le domande della parte attrice opponente non sono fondate ed andranno respinte per le motivazioni che seguono.
▪ La questione va infatti affrontata e risolta con esclusivo riferimento alla legittimità o meno dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza, in data 19/10/2010 ai nr. RG 8498 e RP 1100, ipoteca da cui è scaturito il successivo pignoramento trascritto nel 2020 che ha instaurato il procedimento esecutivo immobiliare nr. 309/2020 RE.
▪ Come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione prima con ordinanza del 20.11.2023 e dal giudice della sospensiva con successiva ordinanza del 16.01.2024 -
pagina 4 di 9 ai cui contenuti ci si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att cpc - le vicende pubblicitarie che sono intervenute nel caso di specie “non hanno integrato una fattispecie validamente opponibile al terzo, per il combinato effetto della mancata rinnovazione e conseguentemente perenzione degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di nullità del testamento e della mancata trascrizione della sentenza che ha accolto la domanda, così restringendo alle sole parti del giudizio l'efficacia della sentenza, con esclusione dei terzi” (Ordinanza del 16/01/2024 – Trib. Di Vicenza Dott. Limitone).
▪ Nello specifico – infatti – la sentenza nr. 32/2000 pronunciata dal Tribunale di Vicenza e poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia (sentenza nr. 1271/2009) che dichiarava la nullità del testamento di e disponeva l'apertura della CP_8 successione ab intestato, con attribuzione alla SI.ra
– moglie del de cuius – della quota di Parte_3
5/15 (e non più dell'intero) non è mai stata trascritta, come invece prescrive l'art. 2643 cc.
▪ Come se ciò non bastasse, anche la trascrizione dell'originaria domanda giudiziale volta ad ottenere la nullità del testamento di , trascritta ancora CP_8 nel 1995 non è mai stata rinnovata perdendo così la propria efficacia prenotativa come prescrive l'art. 2668 bis cc.
▪ Pertanto la mancata rinnovazione della domanda giudiziale volta ad ottenere la nullità del testamento del de cuius e la conseguente mancata CP_8 trascrizione delle sentenze (nr. 32/2000 del Tribunale di pagina 5 di 9 Vicenza e nr. 1271/2009 della Corte D'Appello di Venezia) hanno portato all'applicazione dell'art. 2913 cc, secondo cui “non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”; norma che, come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, va interpretata estensivamente nel senso che tutte le modifiche nella titolarità del bene pignorato sono inefficaci/inopponibili per i creditori procedenti e/o intervenuti, una volta trascritto l'atto di pignoramento (trascrizione - lo si ribadisce - avvenuta ancora nel 2020).
▪ Inoltre, secondo il dettato dell'art. 2915 cc non hanno effetto "in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se sono trascritti successivamente al pignoramento".
▪ Nel caso di specie è evidente che le sentenze che hanno accertato la nullità del testamento di e CP_8 ridotto conseguentemente la quota di proprietà della debitrice sul bene oggetto di Parte_3 pignoramento non sono mai state trascritte e la domanda giudiziale originaria (trascritta nel 1995) è perenta per effetto del suo mancato rinnovo ex art. 2668 bis cpc.
▪ Anche di recente la Suprema Corte (con Ordinanza nr. 4801/2025 Cass. Civ. Sez. II) è nuovamente intervenuta ribadendo un principio cardine per la sicurezza della circolazione immobiliare e l'efficienza delle procedure esecutive, riconfermando che la priorità della trascrizione del pignoramento agisce come uno spartiacque pagina 6 di 9 temporale invalicabile: tutto ciò che viene trascritto dopo non può intaccare i diritti dei creditori e, di conseguenza, i diritti dell'acquirente finale all'asta; sicché per chi intende far valere diritti su un immobile basati su un contratto preliminare, è quindi fondamentale trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. il prima possibile, per evitare di essere superati da un pignoramento trascritto anteriormente.
▪ Questo principio è tanto più praticabile nel caso di specie dove la domanda giudiziale originariamente trascritta è perenta per il mancato rinnovo nel termine previsto dall'art. 2668 bis cc e le successive sentenze che hanno riconosciuto la nullità del testamento di non CP_8 sono mai state trascritte.
▪ La Corte - nella decisione sopra richiamata - ha altresì ribadito che il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con la sua trascrizione;
questo adempimento non solo rende il vincolo opponibile a tutti (erga omnes), ma è anche il presupposto per la vendita forzata;
sicché le norme che regolano gli effetti del pignoramento (artt. 2913 ss. c.c.) e la vendita forzata (art. 2919 c.c.) creano un sistema di tutela a favore dell'aggiudicatario, la cui posizione è equiparata a quella dei creditori;
norme la cui finalità è quella di garantire la stabilità degli acquisti derivanti dalle procedure esecutive, incentivando la partecipazione alle aste e assicurando l'efficace liquidazione dei beni.
▪ Pertanto, qualsiasi atto o domanda giudiziale trascritta dopo il pignoramento, o pur se trascritta prima risulta perenta dalla mancata rinnovazione della trascrizione e/o dalla mancata trascrizione del titolo (rectius sentenza)
pagina 7 di 9 che ne ha riconosciuto il fondamento non può pregiudicare il diritto acquistato dall'aggiudicatario e prima ancora dal creditore pignorante.
▪ Conseguentemente l'ipoteca volontaria concessa nel 2012 dalla debitrice alla banca originaria Parte_3
(Banca Pop di Vicenza Scpa) cui è subentrata l'odierna convenuta era valida ed efficace essendo stata concessa da chi era proprietario in quel momento dei beni (se pur si è visto in seguito ridurre la quota di titolarità) con conseguente applicazione dell'art. 2825 cc secondo cui
“L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione”, con il grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti di valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione.
▪ La validità dell'ipoteca concessa svolge conseguentemente effetti validanti del pignoramento della banca trascritto nel 2020, pignoramento che non risulta nullo se si considera il combinato disposto delle norme sopra citate, con la logica conseguenza che il creditore procedente era ed è legittimato a CP_1 proseguire l'azione esecutiva che ha dato origine al procedimento nr. 309/2020 RE.
▪ Conseguentemente per tutte le ragioni riferite le domande di parte attrice non potranno trovare accoglimento ed andranno respinte.
▪ Infine, relativamente alle spese di lite si ritiene che seguano la soccombenza e vadano liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, senza considerare la fase pagina 8 di 9 istruttoria/trattazione che non si è svolta, e tenuto conto nell'importo liquidato della volontà di parte attrice- opponente di voler aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice ma dell'impossibilità di farvi fronte per le difficoltà economiche lamentate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ RIGETTA le domande di parte attrice;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, parte attrice-opponente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00= oltre rimb. forf. 15%, spese vive anticipate dalle parti, cpa ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies 3 comma c.p.c.
Vicenza, 13.11.2025 Il Giudice Dott. Marialuisa Nitti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato ex art. 281 sexies 3 comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 867/2024 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. A. Filippini ATTORE - opponente contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_1 con l'avv. M: Chiaventone CONVENUTA – opposta nonché contro
(CF. ) CP_2 C.F._2
NO (CF. ) Pt_2 C.F._3
(CF. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTE - contumaci
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 14/10/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc. Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) immobiliare.
pagina 1 di 9 Premesso che:
• Parte attrice opponente instaurava il presente giudizio di merito all'esito della pronuncia del Giudice dell'esecuzione del 16.01.2024 con cui respingeva la richiesta di sospensiva della procedura esecutiva RE 309/2020.
• La richiesta di sospensiva di cui sopra partiva dall'opposizione alla precedente ordinanza datata 20.10.2023 con cui il ritenuta la validità dell'ipoteca e Contr del successivo pignoramento che aveva dato luogo alla procedura esecutiva nr. 309/2020 RE delegava le operazioni di vendita sul bene staggito.
• Sosteneva l'attrice opponente l'infondatezza della decisione del GE e conseguentemente l'illegittimità dell'esecuzione instaurata dalla convenuta CP_1 stante la lamentata nullità dell'iscrizione ipotecaria concessa in favore di dalla SI.ra , CP_1 Parte_3 la quale all'epoca della concessione d'ipoteca era titolare per la sola quota di 5/15 dell'immobile staggito e non dell'intero.
• Concludeva – quindi - parte attrice chiedendo di dichiarare la nullità, se del caso anche solo parziale, dell'ipoteca iscritta al RG 8498 e RP 1100, del 19.10.2010, presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza con la conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione sui beni o sulla quota di essi sui quali l'ipoteca era stata invalidamente iscritta;
il tutto oltre alla refusione delle spese di lite-
pagina 2 di 9 • Si costituiva (quale cessionaria di CP_1 [...] eccependo Controparte_5
l'infondatezza della tesi dell'attrice stante la mancata trascrizione degli atti da cui si evinceva che la SI.ra fosse solo parzialmente proprietaria del bene Pt_3 staggito (e precisamente per la quota di 5/15 e non per l'intero, come risultava dalla sentenza dichiarativa della nullità del testamento pronunciata dal Tribunale di Vicenza nr. 32/2000, poi riconfermata in appello con la sentenza nr. 1271/2009, entrambe mai trascritte).
• Riteneva l'odierna convenuta che la mancata trascrizione della sentenza dichiarativa della nullità del testamento (nr. 32/2000 del Tribunale di Vicenza) e della successiva sentenza di appello che riconfermava le statuizioni di primo grado, non poteva essere opposta al creditore procedente ai sensi del combinato disposto degli CP_1 artt. 2913 cc, 1915 cc, 2919 cc e 2668 bis cc..
• Concludeva quindi la convenuta per il rigetto delle domande attoree e la refusione delle spese di lite.-
• Le altre convenute CP_6 CP_7
e non si costituivano,
[...] CP_2 sicché il giudice all'udienza del 31/10/2024, constatata la regolarità della notifica, né dichiarava la contumacia.
• Quindi dopo alcuni rinvii per valutare ipotesi conciliative il Giudice – anche in considerazione della circostanza che in sede esecutiva l'immobile era già stato venduto - all'udienza del 21/01/2025 formulava alle parti la proposta conciliativa che prevedeva “l'abbandono del giudizio a fronte del riconoscimento di un contributo alle pagina 3 di 9 spese legali in favore di ed a carico di CP_1 [...]
per l'importo di € 1.500,00= oltre accessori”. Parte_1
• La proposta veniva accettata da e non da parte CP_1 attrice, la quale precisava che pur avendo intenzione di aderire alla proposta conciliativa del giudice non era in grado di farvi fronte, considerato le condizioni economiche della stessa che dopo aver perso la casa risultava titolare di una pensione di € 700,00.
• Quindi all'udienza del 14/10/2025 - tenuta con modalità da remoto ex art. 127 3 comma e 127 bis cpc mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS - tutte le parti insistevano nelle rispettive domande e nel rigetto delle richieste avversarie.-
***.****.***
Considerato che:
▪ Le domande della parte attrice opponente non sono fondate ed andranno respinte per le motivazioni che seguono.
▪ La questione va infatti affrontata e risolta con esclusivo riferimento alla legittimità o meno dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza, in data 19/10/2010 ai nr. RG 8498 e RP 1100, ipoteca da cui è scaturito il successivo pignoramento trascritto nel 2020 che ha instaurato il procedimento esecutivo immobiliare nr. 309/2020 RE.
▪ Come già evidenziato dal giudice dell'esecuzione prima con ordinanza del 20.11.2023 e dal giudice della sospensiva con successiva ordinanza del 16.01.2024 -
pagina 4 di 9 ai cui contenuti ci si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att cpc - le vicende pubblicitarie che sono intervenute nel caso di specie “non hanno integrato una fattispecie validamente opponibile al terzo, per il combinato effetto della mancata rinnovazione e conseguentemente perenzione degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di nullità del testamento e della mancata trascrizione della sentenza che ha accolto la domanda, così restringendo alle sole parti del giudizio l'efficacia della sentenza, con esclusione dei terzi” (Ordinanza del 16/01/2024 – Trib. Di Vicenza Dott. Limitone).
▪ Nello specifico – infatti – la sentenza nr. 32/2000 pronunciata dal Tribunale di Vicenza e poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia (sentenza nr. 1271/2009) che dichiarava la nullità del testamento di e disponeva l'apertura della CP_8 successione ab intestato, con attribuzione alla SI.ra
– moglie del de cuius – della quota di Parte_3
5/15 (e non più dell'intero) non è mai stata trascritta, come invece prescrive l'art. 2643 cc.
▪ Come se ciò non bastasse, anche la trascrizione dell'originaria domanda giudiziale volta ad ottenere la nullità del testamento di , trascritta ancora CP_8 nel 1995 non è mai stata rinnovata perdendo così la propria efficacia prenotativa come prescrive l'art. 2668 bis cc.
▪ Pertanto la mancata rinnovazione della domanda giudiziale volta ad ottenere la nullità del testamento del de cuius e la conseguente mancata CP_8 trascrizione delle sentenze (nr. 32/2000 del Tribunale di pagina 5 di 9 Vicenza e nr. 1271/2009 della Corte D'Appello di Venezia) hanno portato all'applicazione dell'art. 2913 cc, secondo cui “non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”; norma che, come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, va interpretata estensivamente nel senso che tutte le modifiche nella titolarità del bene pignorato sono inefficaci/inopponibili per i creditori procedenti e/o intervenuti, una volta trascritto l'atto di pignoramento (trascrizione - lo si ribadisce - avvenuta ancora nel 2020).
▪ Inoltre, secondo il dettato dell'art. 2915 cc non hanno effetto "in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se sono trascritti successivamente al pignoramento".
▪ Nel caso di specie è evidente che le sentenze che hanno accertato la nullità del testamento di e CP_8 ridotto conseguentemente la quota di proprietà della debitrice sul bene oggetto di Parte_3 pignoramento non sono mai state trascritte e la domanda giudiziale originaria (trascritta nel 1995) è perenta per effetto del suo mancato rinnovo ex art. 2668 bis cpc.
▪ Anche di recente la Suprema Corte (con Ordinanza nr. 4801/2025 Cass. Civ. Sez. II) è nuovamente intervenuta ribadendo un principio cardine per la sicurezza della circolazione immobiliare e l'efficienza delle procedure esecutive, riconfermando che la priorità della trascrizione del pignoramento agisce come uno spartiacque pagina 6 di 9 temporale invalicabile: tutto ciò che viene trascritto dopo non può intaccare i diritti dei creditori e, di conseguenza, i diritti dell'acquirente finale all'asta; sicché per chi intende far valere diritti su un immobile basati su un contratto preliminare, è quindi fondamentale trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. il prima possibile, per evitare di essere superati da un pignoramento trascritto anteriormente.
▪ Questo principio è tanto più praticabile nel caso di specie dove la domanda giudiziale originariamente trascritta è perenta per il mancato rinnovo nel termine previsto dall'art. 2668 bis cc e le successive sentenze che hanno riconosciuto la nullità del testamento di non CP_8 sono mai state trascritte.
▪ La Corte - nella decisione sopra richiamata - ha altresì ribadito che il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con la sua trascrizione;
questo adempimento non solo rende il vincolo opponibile a tutti (erga omnes), ma è anche il presupposto per la vendita forzata;
sicché le norme che regolano gli effetti del pignoramento (artt. 2913 ss. c.c.) e la vendita forzata (art. 2919 c.c.) creano un sistema di tutela a favore dell'aggiudicatario, la cui posizione è equiparata a quella dei creditori;
norme la cui finalità è quella di garantire la stabilità degli acquisti derivanti dalle procedure esecutive, incentivando la partecipazione alle aste e assicurando l'efficace liquidazione dei beni.
▪ Pertanto, qualsiasi atto o domanda giudiziale trascritta dopo il pignoramento, o pur se trascritta prima risulta perenta dalla mancata rinnovazione della trascrizione e/o dalla mancata trascrizione del titolo (rectius sentenza)
pagina 7 di 9 che ne ha riconosciuto il fondamento non può pregiudicare il diritto acquistato dall'aggiudicatario e prima ancora dal creditore pignorante.
▪ Conseguentemente l'ipoteca volontaria concessa nel 2012 dalla debitrice alla banca originaria Parte_3
(Banca Pop di Vicenza Scpa) cui è subentrata l'odierna convenuta era valida ed efficace essendo stata concessa da chi era proprietario in quel momento dei beni (se pur si è visto in seguito ridurre la quota di titolarità) con conseguente applicazione dell'art. 2825 cc secondo cui
“L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione”, con il grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti di valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione.
▪ La validità dell'ipoteca concessa svolge conseguentemente effetti validanti del pignoramento della banca trascritto nel 2020, pignoramento che non risulta nullo se si considera il combinato disposto delle norme sopra citate, con la logica conseguenza che il creditore procedente era ed è legittimato a CP_1 proseguire l'azione esecutiva che ha dato origine al procedimento nr. 309/2020 RE.
▪ Conseguentemente per tutte le ragioni riferite le domande di parte attrice non potranno trovare accoglimento ed andranno respinte.
▪ Infine, relativamente alle spese di lite si ritiene che seguano la soccombenza e vadano liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, senza considerare la fase pagina 8 di 9 istruttoria/trattazione che non si è svolta, e tenuto conto nell'importo liquidato della volontà di parte attrice- opponente di voler aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice ma dell'impossibilità di farvi fronte per le difficoltà economiche lamentate.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ RIGETTA le domande di parte attrice;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, parte attrice-opponente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00= oltre rimb. forf. 15%, spese vive anticipate dalle parti, cpa ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies 3 comma c.p.c.
Vicenza, 13.11.2025 Il Giudice Dott. Marialuisa Nitti
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