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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 7631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7631 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/06/2025, nella causa R.G. n. 21071/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(04/08/1976) rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Del Gaudio Parte_1 per procura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
^^^^^
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il e del merito alla Controparte_1 attribuzione della Carta Docente, a favore di per l'anno scolastico Parte_1
2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Gen- Controparte_1 naro Del Gaudio, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e
CPA;
2) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 26 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05/03/2024 e ritualmente notificato,
l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: “-accertare e dichia- rare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la forma- zione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per
l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n
107/2015, condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta
Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa (23/24), secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accer- tare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento
e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n 107/2015, condannare il , in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta
Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 1.000,00, ovvero da liquidarsi in via equi- tativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Veniva ulteriormente dedotto che per tutti gli anni specificati, la sig.ra , non Parte_1 beneficiava della somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L.
n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Nonostante la rituale vocatio in ius il convenuto restava contumace. CP_1
All'odierna udienza il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura do- cumentale del procedimento, letti gli atti e le note ritualmente depositate, decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo
D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, to- talmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determi- nato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del
D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel discipli- nare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e per- sonale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Do- cente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla for- mazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a ter- mine, che al personale a tempo indeterminato.
***** Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commis- sione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'am- ministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disap- plicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile di- sparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
*****
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per l'anno scolastico 2023/2024, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per tutti gli anni scolastici Parte_1 specificati in dispositivo, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inseri- mento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo determinato stipu- lato con l'amministrazione per l'anno scolastico 2024/2025, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass.
n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'ammini- strazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al
DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
(come da dispositivo)
Roma, 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) condanna il alla attribuzione della Carta Docente, Controparte_1 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024, Parte_2 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori Controparte_1 costituti dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti;
Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/06/2025, nella causa R.G. n. 21071/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(04/08/1976) rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Del Gaudio Parte_1 per procura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
^^^^^
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il e del merito alla Controparte_1 attribuzione della Carta Docente, a favore di per l'anno scolastico Parte_1
2023/2024, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Gen- Controparte_1 naro Del Gaudio, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e
CPA;
2) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 26 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05/03/2024 e ritualmente notificato,
l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: “-accertare e dichia- rare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la forma- zione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per
l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n
107/2015, condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta
Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa (23/24), secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accer- tare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento
e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n 107/2015, condannare il , in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta
Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 1.000,00, ovvero da liquidarsi in via equi- tativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Veniva ulteriormente dedotto che per tutti gli anni specificati, la sig.ra , non Parte_1 beneficiava della somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L.
n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Nonostante la rituale vocatio in ius il convenuto restava contumace. CP_1
All'odierna udienza il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura do- cumentale del procedimento, letti gli atti e le note ritualmente depositate, decideva la causa come da separato dispositivo.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo
D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, to- talmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determi- nato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del
D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel discipli- nare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e per- sonale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Do- cente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla for- mazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a ter- mine, che al personale a tempo indeterminato.
***** Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commis- sione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'am- ministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disap- plicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile di- sparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
*****
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per l'anno scolastico 2023/2024, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per tutti gli anni scolastici Parte_1 specificati in dispositivo, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inseri- mento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo determinato stipu- lato con l'amministrazione per l'anno scolastico 2024/2025, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass.
n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'ammini- strazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al
DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
(come da dispositivo)
Roma, 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) condanna il alla attribuzione della Carta Docente, Controparte_1 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024, Parte_2 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori Controparte_1 costituti dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti;
Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile