Articolo 3 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
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18 agosto 1911
Art. 3.

Con decreto o con decreti Reali successivi su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale, di cui all'art. 20, per i lavori indicati all'art. 1 e il consiglio superiore delle acque e foreste per quelli indicati all'art. 2, sono determinati i bacini montani e i comuni nei quali essi si estendono, in cui dovranno eseguirsi i detti lavori.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911