CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 795/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giampiero D'Agata, giusta procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Buccieri, giusta procura in atti;
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore per l'Italia dei quale successore degli Assicuratori dei CP_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo, giusta procura in atti;
Resistenti in riassunzione
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - indennità di funzione integrativa - ripetizione indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 147/2019, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava integralmente la sentenza n.113/2017 del Tribunale di Enna con la quale in accoglimento dell'opposizione proposta dal era stato Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo n.178/2011 emesso in favore di per Parte_1
l'importo di €. 42.000,00 a titolo di compenso speciale per l'anno 2009 ex art. 17
CCNL 28.7.1970 (poi art. 30 CCNL 29/03/2006) ed era stata accolta la domanda di restituzione degli importi percepiti a tale titolo per gli anni dal 2004 al 2008, con condanna dell'opposto alla restituzione in favore dell'opponente della somma complessiva pari €. 243.995,50 (nonché dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Conti in ordine ai motivi da 2 a 7 della domanda riconvenzionale azionata in ricorso e rigettata la domanda di restituzione delle somme relative al periodo dal
2001 al 2003).
Per quanto d'interesse la Corte territoriale riteneva che la pretesa azionata in via monitoria non risultasse assistita da riscontri sul piano documentale e probatorio in ragione del formale disconoscimento operato dal opponente della CP_1
sottoscrizione apposta alla delibera n.159/2003 e all'allegato disciplinare datato
11.12.2003, riconducile all'ER , amministratore provvisorio del Per_1 CP_1
all'epoca dei fatti, e della mancata proposizione da parte del dell'istanza di Pt_1
verificazione della sottoscrizione validamente disconosciuta;
escludeva la rilevanza probatoria delle delibere di liquidazione del compenso speciale in favore del in Pt_1
quanto adottate in esecuzione della delibera n. 159 dell'1.12.2003 e del disciplinare allegato ovvero di atti di cui era stata accertata la mancanza di valore probatorio e dunque l'inidoneità a spiegare effetti giuridici;
escludeva, altresì, la configurabilità di una richiesta implicita di verificazione del documento. In ordine alla domanda di manleva proposta dal in forza della polizza assicurativa riteneva che la garanzia Pt_1
2 non potesse operare a fronte di una domanda restitutoria e non risarcitoria del
. CP_1
Con ricorso per Cassazione iscritto al n. 18999/2019 R.G., impugnava Parte_1
la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta articolando due motivi di censura principali e uno subordinato relativo al rigetto della domanda di manleva. Resistevano con controricorso il 6 - e gli Assicuratori Controparte_1 CP_1 Parte_2
Con ordinanza n. 1949/2023, depositata il 17.07.2023, la Corte di cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettava il primo e considerava assorbito il terzo;
rinviava, anche per le spese, alla Corte di appello individuata.
In particolare, la Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo di censura (“
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
214 e 216 c.p.c., contestando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è discostata dalla giurisprudenza della S.C. in materia di possibilità dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta anche implicita, non avendo egli mai rinunciato a volersi avvalere della documentazione di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione, e sottolineando l'implicito riconoscimento anche da parte del
, per avervi dato ampia e reiterata esecuzione negli anni precedenti, senza CP_1
esprimere perplessità in occasione della firma dei mandati di pagamento”) evidenziava che “per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n.
32169/2022; n. 16383/2017; n. 8272/2012); in proposito si è dato rilievo, per individuare il chiaro permanere della volontà della parte di valersi della scrittura disconosciuta, alle sue difese e al dipanarsi istruttorio della causa;
in via sistematica, si è osservato lo sviluppo di una linea conforme, che non soltanto identifica la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta anche per via
3 implicita nell'insistenza dell'accoglimento della pretesa che si fonda sull'autenticità del documento disconosciuto, ma altresì prosegue nell'eliminazione di ogni formalismo, anche per quel che concerne le conseguenze dell'istanza verificatoria (v.
Cass. n. 20393/2016 e giurisprudenza richiamata al § 3.2 della motivazione)”.
Pertanto, affermava che essendosi discostata da tali principi la sentenza impugnata “
(consapevolmente, ma con motivazione collegata ad una presunta incompatibilità della linea difensiva di contestazione del disconoscimento avversario, da cui invece si ricava proprio la chiara volontà di valersi del documento) e intendendo il Supremo
Collegio “dare continuità all'orientamento consolidato in materia, tanto più in una situazione fattuale di reiterata esecuzione pluriennale della delibera contestata”, cassava con rinvio la sentenza impugnata per il riesame del merito della fattispecie concreta in conformità con i principi richiamati atteso che da “tali accertamenti di merito dipende il persistente interesse all'accoglimento totale o parziale della domanda di manleva azionata nei confronti della compagnia assicuratrice costituita, ovvero il rigetto della stessa (...)”.
Con ricorso depositato il 27.09.2023, riassumeva tempestivamente il Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo di ritenere e dichiarare la piena validità ed efficacia probatoria della delibera n.159 dell'1.12.2003 e dell'allegato disciplinare, nonché di tutte le delibere di liquidazione del compenso speciale che da quella data in poi risultavano essere state adottate in esecuzione dei suddetti atti e conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dal 6 e le domande dallo Controparte_1 CP_1
stesso spiegate in via riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo n. 178/2011 del 28.12.2011; in subordine, nel caso in cui fosse ritenuto obbligato alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso speciale negli anni 2003/2008, di essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa in forza della polizza stipulata.
Si costituivano nel giudizio di rinvio il 6 - e la Controparte_1 CP_1 [...]
quale successore degli Assicuratori dei Controparte_2 CP_2
che aveva assunto il rischio derivante dal certificato di Assicurazione n. 10112773B),
4 contestando le deduzioni del ricorrente e riproponendo le difese già articolate nei precedenti gradi di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente in riassunzione deduce che la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte territoriale di Caltanissetta, ha ritenuto che lo stesso, intendendo avvalersi per tutto il corso del giudizio dei documenti (delibera 159/2003, verbale 17, disciplinare di incarico alla stessa allegato, mandati di pagamento etc.) di cui il aveva disconosciuto la sottoscrizione, implicitamente ne aveva Controparte_1
chiesto la verificazione opponendosi al disconoscimento e che pertanto non poteva essere esclusa la rilevanza probatoria alla predetta documentazione.
Evidenzia, altresì, che la Suprema Corte richiamando il proprio costante orientamento, per cui “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”, ha invitato il giudice del rinvio ad applicarlo soprattutto in considerazione della sussistenza di una situazione fattuale come quella del caso di specie di reiterata esecuzione pluriennale della delibera contestata.
Assume pertanto che la reiterata esecuzione della delibera n. 159/2003 e dell'allegato disciplinare depone per l'inammissibilità del disconoscimento o comunque nel senso di un implicito riconoscimento delle sottoscrizioni di quegli atti ai quali il CP_1
ha dato negli anni costante esecuzione, rendendosi pertanto superflua la formale apertura di un procedimento incidentale di verificazione o l'assunzione di specifiche prove in quanto gli elementi già acquisiti o la situazione processuale si rivelano sufficienti per una pronuncia al riguardo. Rileva che nei cinque anni successivi alla stipula del disciplinare ed alla adozione della delibera n. 159/2003, il compenso
5 speciale allo stesso corrisposto (previsto dal disciplinare allegato alla detta delibera), è stato regolarmente pagato in dipendenza di delibere di liquidazione e mandati sottoscritti dall'Amministratore sino all'anno 2008, mai disconosciuti dalla Per_1
difesa del;
precisa che le delibere di liquidazione così come i rapporti CP_1
sull'attività e il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale sono stati trasmessi annualmente all'Amministratore RI (nel 2008 al Commissario ad
Acta), che ha firmato i relativi mandati di pagamento, ed al Commissario Liquidatore.
Aggiunge che i compensi sono stati regolarmente inseriti in apposite voci di bilancio e annualmente approvati ed erogati, eccezion fatta per quello relativo all'anno 2009, per il quale poi lo stesso ha chiesto l'ingiunzione di pagamento;
evidenzia, infine, che negli anni nessuna contestazione è mai stata sollevata in ordine ai detti compensi, riconosciuti pertanto dal come dovuti. CP_1
2. In ordine all'operatività della polizza assicurativa contratta dallo stesso con la
Compagnia Assicurativa dei rileva che l'accoglimento del ricorso farebbe CP_2
venir meno ogni motivo del contendere con gli Assicuratori.
2.1. Chiede, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto responsabile di avere indebitamente percepito gli importi erogati dal a titolo di compenso speciale CP_1
dal 2001 al 2008, che, in riforma della sentenza impugnata, la Compagnia Assicurativa chiamata in garanzia sia obbligata nei termini della polizza a tenerlo indenne.
Rileva, in particolare, che: 1) l'assicurazione è stata prestata nella forma del claims made, cioè il sinistro non coincide con l'evento dannoso o con il comportamento colposo che lo ha generato ma piuttosto con la denuncia e/o richiesta di risarcimento che venga avanzata all'assicurato; 2) nel contratto si distingue il periodo di assicurazione o di durata del contratto che è annuale e va dal 08.04.2009 al 08.04.2010, entro il quale dovevano pervenire le richieste di risarcimento, ed il periodo di efficacia
(08.04.2007-07.04.2010), ovvero il periodo entro il quale devono essere stati posti in essere i comportamenti colposi generatori del danno, che è quello intercorrente tra la data di retroattività convenuta (di due anni) e la data di scadenza del contratto;
3) era prevista una durata postuma ossia che la assicurazione operasse per un periodo di
6 cinque anni successivi al giorno in cui l'assicurato è stato posto in regime di quiescenza a copertura dei danni derivati da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto (cioè tra il 08.04.2009 ed il 07.04.2010); 4) che la domanda spiegata dal in via riconvenzionale per la restituzione delle somme liquidate negli anni CP_1
2001/2009 in suo favore ha natura di ripetizione di indebito;
5) che il presunto comportamento colposo così come il danno ed il diritto alla ripetizione sorgono in concreto al momento della liquidazione e non al momento in cui la misura del compenso è stata determinata con la nota delibera 153 del 01.12.2003, come erroneamente ritenuto dal primo giudice;
6) che la garanzia postuma di cui all'art. 18 della polizza è invocabile in quanto la richiesta risarcitoria è pervenuta con la notifica del ricorso in opposizione nel dicembre 2012 e dunque nei cinque anni successivi al pensionamento.
Ritiene non condivisibile la motivazione della Corte di Appello di Caltanissetta sul punto, secondo cui “la domanda riconvenzionale del , accolta dal Tribunale CP_1
con statuizione come sopra confermata, non concerne alcuna responsabilità, né civile, né amministrativa, né contabile, ma soltanto la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente, senza che venga in considerazione alcun tipo di responsabilità del medesimo. La domanda non è risarcitoria, ma restitutoria. Riprendendo le condivisibili osservazioni del Sindacato, “Il presupposto giuridico dell'indennizzo assicurativo è… che l'Assicurato subisca un pregiudizio patrimoniale: ma se la domanda riguarda somme illecitamente (rectius: indebitamente) percepite, la polizza non può operare, perché in tal caso non sarebbe diretta a ristorare un pregiudizio patrimoniale, ma a garantire all'assicurato il mantenimento di un vantaggio patrimoniale illecito (indebito)” (pag. 7 memoria di costituzione in appello). Pertanto, al di là di ogni questione temporale, è l'oggetto della domanda del che esula CP_1
dalla copertura assicurativa, in cui astrattamente ricadrebbero, invece, quelle di natura amministrativa e contabile, su cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della Corte dei Conti (pag. 6 /7 dell'impugnata sentenza)”; osserva che il giudice di primo grado si è pronunziato sul punto, sebbene
7 incidentalmente, nella parte in cui ha affermato che la domanda restitutoria, per quanto infondata, è astrattamente configurabile come responsabilità amministrativa. Deduce pertanto che trattandosi di questione pregiudiziale, costituente antecedente logico della domanda spiegata dallo stesso nei confronti degli che il giudice ha risolto Parte_3
positivamente e che non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte della difesa degli assicuratori, la relativa statuizione è passata in giudicato e conseguentemente ogni motivo di censura da parte degli è inammissibile. Parte_3
Conseguentemente ritiene che nell'ipotesi che venga accertata una qualsivoglia responsabilità di esso ricorrente in riassunzione, la stessa non possa che essere qualificata come amministrativa perché del dirigente verso la P.A. e dunque ipotesi sicuramente rientrante nelle previsioni della polizza a suo tempo stipulata con la compagnia assicurativa che, in qualità di chiamata in garanzia, deve essere ritenuta obbligata, nei termini di polizza, a tenerlo indenne quanto meno per la somma di euro
66.803,00 (42.508,00 + 21.295,00), oltre accessori.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto vanno esaminate le impugnazioni principali o incidentali già proposte senza necessità di una loro riproposizione (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022).
Sempre in via preliminare va precisato che l'appello è stato proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
emesso in suo favore e parzialmente la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito spiegata dallo stesso . CP_1
3.1 Tra i motivi di appello il cui esame è stato demandato a questa Corte per effetto della cassazione con rinvio, vi è quello relativo alla richiesta di verificazione dei documenti posti a fondamento della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo impugnato.
8 A tale fine va precisato che il disconoscimento operato dal 6 di Controparte_1
ha ad oggetto la delibera n.159 dell'1.12.2003 e l'allegato disciplinare;
in CP_1
particolare, con il secondo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo il CP_1
resistente ha eccepito “che l'ing. , Amministratore provvisorio all'epoca della Per_1
presunta stipula del Disciplinare posto a base del D.I. opposto, con nota assunta al protocollo consortile n. 5396 del 16.07.2010 (doc. 7), ha comunicato allo stesso
di avere sporto formale denuncia-querela contro ignoti essendo venuto a CP_1
conoscenza che sue presunte firme risultano apposte in atti del senza alcuna CP_1
corrispondenza grafica con la propria sottoscrizione”; nel documento richiamato, a firma dell'ing. , si legge che lo stesso ha “provveduto a sporgere querela Persona_2
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nei confronti di ignoti per
i reati di falsità in atti pubblici (art. 476 e segg. C.p.) e truffa (art. 640 e 640 bis c.p.c.)
e/o per quegli altri che l'A.G. procedente riterrà opportuno contestare, chiedendo la punizione dei colpevoli…”.
Va ancora premesso che ritenuta implicita l'istanza di verificazione sulla base della volontà della parte di avvalersi del documento disconosciuto, non rileva la mancata richiesta di espletamento di consulenza tecnico-contabile, essendo l'accertamento dell'autenticità del documento rimesso al giudice investito della causa, il quale può utilizzare tutti gli elementi in atti o disporre l'accertamento istruttorio ove ritenuto necessario.
3.2 Infine, ritiene la Corte che non sia condivisibile l'assunto del ricorrente in riassunzione, secondo cui la mera reiterata esecuzione pluriennale della delibera n.
159/2003 e dell'allegato disciplinare comporti l'inammissibilità del disconoscimento per effetto dell'implicito riconoscimento delle sottoscrizioni di quegli atti ovvero renda superfluo il procedimento incidentale di verificazione.
Sul punto, si evidenzia che l'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione relativo all'ammissibilità dell'istanza di verificazione assorbe la questione dell'inammissibilità del disconoscimento (circostanza che avrebbe reso superflua la predetta istanza); ed invero, secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità “La parte che, prima
9 del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”- Cassazione civile sez.
III, 28/06/2012, n.10849.
Va evidenziato, altresì, che l'odierno ricorrente nella memoria di costituzione del giudizio di opposizione di primo grado ha solo eccepito l'infondatezza del motivo di opposizione relativo al disconoscimento in quanto proveniente “da soggetto terzo estraneo al processo e perché nella comunicazione dell'ing. , allegata agli atti, Per_1
non vi è alcun riferimento al “disconoscimento” della firma apposta alla delibera n.
159 dell'01 dicembre 2003, ai suoi allegati ed al Disciplinare dell'11 dicembre 2003”.
Solo nell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Enna, il , dopo Pt_1
avere reiterato quale motivo di censura che la delibera n. 159 e i relativi allegati in quanto atti amministrativi e non scrittura privata non potevano essere disconosciuti dal
, ha eccepito, in subordine, che “l'esistenza di successive delibere di CP_1
liquidazione, approvate ed eseguite dagli organi del non può che fare CP_1
ritenere che la prima per quanto invalida e/o inefficace sia stata ratificata dalle delibere di pagamento successivamente emanate ed approvate dal medesimo soggetto che (non) avrebbe sottoscritto la prima…”; pertanto, l'eccezione in esame deve ritenersi tardiva.
Si evidenzia, ancora, che il resistente solo a seguito della comunicazione CP_1
riservata del dott. , assunta al protocollo dell'ente n. 5396 del 16.07.2010, ha Per_1
avuto conoscenza della querela sporta dallo stesso contro ignoti relativamente ad atti dello stesso ai quali risultavano apposte firme non corrispondenti alla CP_1
propria, sicché la liquidazione reiterata dei compensi annuali dal 2004 al 2008 sulla base dell'originaria delibera n. 159 del 1.12.2003 e dei relativi allegati non può di certo rilevare quale riconoscimento tacito dal parte del;
né parimenti rileva che le CP_1
liquidazioni dal 2004 al 2008 siano state poste in essere dallo stesso , Per_1
amministratore provvisorio del negli anni in questione, trattandosi di atti CP_1
10 procedimentali interni all'ente destinati al materiale pagamento di somme che trovano fondamento nella delibera e nel disciplinare disconosciuti, costituenti l'unico titolo dell'obbligazione dell'ente datore di lavoro.
3.3 Sicché avuto riguardo alla manifestata volontà del di avvalersi del Pt_1
documento disconosciuto, questa Corte ha ritenuto necessario ai fini del decidere disporre consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della disposta perizia grafologica, con argomentazioni condivise da questo collegio in quanto fondate su accertamenti completi, esaustivi e coerenti, è stato accertato che “le risultanze supportano in modo decisivo l'ipotesi della eterografia” ovvero che le firme in accertamento non siano attribuibili, sulla base della produzione documentale esaminata, alla gestualità grafica di ”; contrariamente a Persona_2
quanto ritenuto dal ricorrente - in esito a verifiche che hanno riguardato in modo approfondito le caratteristiche strutturali della grafia in esame (stile, leggibilità, dimensioni, caratteristiche integrate) – le conclusioni del perito permettono di ritenere con elevato grado di probabilità non autentica la sottoscrizione apposta agli atti disconosciuti,
Quanto alle censure sollevate dal in sede di operazioni peritali e nelle note Pt_1
conclusive si richiamano le approfondite risposte del consulente d'ufficio.
Sulla base del superiore atto di indagine e valutato il complesso degli elementi probatori in atti (cfr. comunicazione riservata prot. n. 5396 del 16.07.2010), va confermata in questa sede la statuizione di cui alla sentenza di primo grado, di accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo, CP_1
trovando lo stesso fondamento proprio negli atti disconosciuti e di cui è stata accertata la non autenticità e riconducibilità al . CP_1
4. Parimenti va confermata la statuizione di accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del , di “non debenza al degli importi erogatigli dal CP_1 Pt_1
2004 al 2008 a titolo di compenso speciale e la condanna alla restituzione degli importi percepiti dal predetto a tale titolo per l'ammontare complessivo di € 243.995,50”, sul presupposto che “tutte le delibere di liquidazione del compenso speciale riferite al
11 periodo dal 2004 al 2008, risultano di volta in volta, adottate in esecuzione della medesima delibera n. 159 dell'01/12/2003 e dell'allegato disciplinare … ovvero di atti di cui si è accertata la mancanza di valore probatorio e dunque l'inidoneità a spiegare effetti sul piano giuridico. Ne segue che tali delibere di liquidazione, giacché appunto adottate in adempimento di atti presupposti, disconosciuti dal loro (co) autore
(amministratore pro tempore e legale rappresentante dell'ente) e dunque non imputabile all'ente datoriale, devono ritenersi parimenti, in quanto integranti con i primi, fattispecie a formazione progressiva del diritto al compenso, atti inefficaci … ed invero il diritto al compenso speciale non può discendere sic et simpliciter dalla norma dell'articolo 30 del CCNL, che è norma programmatica che rimette alla discrezionalità del la determinazione circa l'an di erogazione del CP_3
compenso (“il può annualmente attribuire al Direttore di area un compenso CP_1
speciale, tenuto conto del grado di intensità dell'attività da lui svolta”), prima ancora che quelle relative alla individuazione del quantum debeatur e delle concrete modalità di erogazione dello stesso. Quindi in difetto di valide determinazioni in tal senso adottate dall'ente datoriale, per come detto, le somme corrisposte al nel periodo Pt_1
in esame, devono ritenersi percepite indebitamente da quest'ultimo”.
Né le predette somme possono spettare all'odierno ricorrente in riassunzione ex art. 2126 c.c., in difetto di alcuna domanda in tal senso e di alcuna allegazione e prova dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelli propri dell'incarico rivestito.
5. In ordine alla domanda di garanzia, si osserva quanto segue.
5.1 Preliminarmente va rilevato che dalla statuizione della Corte di cassazione (“da tali accertamenti di merito dipende il persistente interesse all'accoglimento, totale o parziale, della domanda di manleva azionata nei confronti della compagnia assicuratrice costituita, ovvero il rigetto della stessa, restando tali profili in questa sede assorbiti”) e dall'esito dell'accertamento di merito in ordine alla verificazione delle scritture disconosciute, consegue l'interesse del all'esame in questa sede Pt_1
della domanda di garanzia proposta, con conseguente rigetto della eccezione sollevata dalla resistente compagnia assicuratrice (“… il dott. avrà esclusivamente diritto Pt_1
12 a riproporre il ricorso per Cassazione avverso i capi della sentenza della Corte di
Appello di Caltanissetta n. 147 / 2019 pertinenti la domanda di indennizzo, mentre codesta Corte di Appello di Catania non è, né potrà affermarsi, il “Giudice Naturale della impugnazione”).
5.2 Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendo in ipotesi la responsabilità del quale responsabilità amministrativa (“Considerato che le Pt_1
somme in oggetto (motivo 1 della domanda riconvenzionale) sono pretese in restituzione, in relazione a. condotte imputabili al (nella misura in cui sono state CP_4
adottate delibere di liquidazione dì somme, fondate, ovvero aventi quali presupposti, determine e disciplinari sottoscritti dallo stesso ”, sarebbe astrattamente Pt_1
configurabile un'ipotesi di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza”) e ritenendo che nella fattispecie la durata del contratto (ovvero la copertura assicurativa ) andava dal 08.04.2009 al 08.04.2010 mentre la delibera n. 159 ed il disciplinare allegato disconosciuti risalivano al 2003, sicché l'evento dannoso si era prodotto assai prima del periodo di copertura.
5.3 Per contro, in appello, la Corte adita ha rigettato la predetta domanda ritenendo che la domanda riconvenzionale del non concerneva alcuna responsabilità CP_1
civile, amministrativa e contabile, ma soltanto la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente, con la conseguenza che, essendo la domanda del di natura CP_1
restitutoria e non risarcitoria, la stessa esulava dalla copertura assicurativa.
La stessa Corte ha ritenuto che la statuizione del primo giudice in ordine alla qualificazione della responsabilità del quale responsabilità amministrativa, Pt_1
stante il rigetto nel merito, non fosse coperta dal giudicato e non necessitasse da parte del di alcuna impugnazione incidentale, essendo sufficiente la mera CP_1
riproposizione delle difese svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c.
5.4 Va premesso, altresì, che la Polizza di Assicurazione n. 10112773B, valida dal
9/4/2009 al 9/4/2010 (cfr. doc. n. 1), è stata stipulata in regime c.d. di “claims made”.
La stessa precisa che “si configura un “Sinistro” quando l' , per la prima Parte_4
volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale
13 viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni …”.
Definisce durata del contratto “il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella
Scheda di Copertura”.
Precisa quanto al “Periodo di Assicurazione” che: “se la durata del contratto è inferiore o uguale a 18…mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata del contratto”.
Definisce “Periodo di efficacia” il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto”
Infine, l'art. 17 C.G.A. prevede che: “L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa Polizza e non siano già noti all o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti ........” (cfr. doc. 1 Parte_4
pag. 6).
5.5 Ancora va premesso che nessun giudicato in ordine alla natura amministrativa della responsabilità del è ravvisabile nella statuizione ipotetica del giudice di prime Pt_1
cure, sicché deve ritenersi sul punto sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle difese proposte in primo grado dalla compagnia assicurativa;
ed invero, solo qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale. In tema va condiviso il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda
14 riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo"- Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020.
Peraltro, giova evidenziare che nello stesso ricorso in appello del , si legge: “Ora Pt_1
poiché la domanda spiegata dal in via riconvenzionale per la restituzione CP_1
delle somme liquidate negli anni 2001/2009 in favore del dott. a titolo di Pt_1
compenso speciale ha natura di ripetizione di indebito, non sembra potersi mettere in dubbio che il comportamento colposo, così come il danno e il diritto alla ripetizione sorgano in concreto al momento della liquidazione e non certo al momento in cui la misura del compenso venne determinata con nota delibera 153 del 01.12.2003 come ha erroneamente ritenuto il primo giudice”; da tanto consegue che la qualificazione della domanda quale ripetizione di indebito è stata introdotta dallo stesso appellante, costituendo il thema decidendum del relativo motivo di appello.
5.6 Nel merito, va rilevato che la polizza assicurativa stipulata dal copre il rischio Pt_1
da responsabilità civile verso terzi e da responsabilità amministrativa e contabile verso il . CP_1
La domanda riconvenzionale del non riguarda alcuna responsabilità civile, CP_1
amministrativa o contabile ma soltanto la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente. La domanda non è pertanto risarcitoria ma restitutoria.
Come evidenziato dalla stessa compagnia assicurativa resistente, “Il presupposto giuridico dell'indennizzo assicurativo è, allora, che l'Assicurato subisca un pregiudizio patrimoniale: ma se la domanda riguarda somme illecitamente percepite, la polizza non può operare, perché in tal caso non sarebbe diretta a ristorare un
15 pregiudizio patrimoniale, ma a garantire all'assicurato il mantenimento di un vantaggio patrimoniale illecito, che non è e non può essere”
Pertanto, al di là di ogni questione temporale, l'oggetto della domanda del CP_1
esula dalla copertura assicurativa, che ricomprende piuttosto solo la responsabilità di natura amministrativa e contabile, con riguardo alla quale il giudice di prime cure ha accolto la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti, sollevata dal Controparte_5
Non senza rilevare la correttezza in diritto di quanto evidenziato dal giudice di
[...]
prime cure sotto il profilo temporale della copertura assicurativa, posto che “1) sarebbe ipoteticamente invocabile la copertura postuma, giacché la richiesta risarcitoria
(sinistro) è pervenuta con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dunque successivamente al pensionamento del (01,02,2010): 2) di fatto la copertura Pt_1
postuma non può operare perché il sinistro si riferisce a comportamenti che precedono la durata del contratto (la durata dei contratto va dall'08.04.2009 al 08.04,2010 mentre nel caso si è visto che la delibera e il disciplinare 'incriminati” risalgono al
2003)”.
Ed invero, il comportamento colposo posto in essere e fondamento dell'asserita responsabilità amministrativa non è costituito, come allegato dal ricorrente in riassunzione, dalla liquidazione dei singoli emolumenti annui quanto dalla delibera 153 del 01.12.2003, in difetto di valida sottoscrizione.
6. Per le ragioni che precedono, integranti la motivazione della sentenza del Tribunale di Enna, la predetta statuizione va confermata, anche in punto di spese di lite, non oggetto di specifica impugnazione.
7. Le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate sulla base dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di . Parte_1
16 Si dichiara che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sul ricorso in riassunzione proposto a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20533/2023; conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 113/2017; condanna al pagamento, in favore del e Parte_1 Controparte_1
di delle spese processuali del giudizio di Controparte_2
appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che liquida in favore di ognuno rispettivamente in € 10.000,00, € 5.000,00 ed € 10.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA;
pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti da separato decreto.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di . Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di appello di Catania, Sezione lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 795/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giampiero D'Agata, giusta procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Buccieri, giusta procura in atti;
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore per l'Italia dei quale successore degli Assicuratori dei CP_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Romano Cesareo, giusta procura in atti;
Resistenti in riassunzione
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - indennità di funzione integrativa - ripetizione indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 147/2019, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava integralmente la sentenza n.113/2017 del Tribunale di Enna con la quale in accoglimento dell'opposizione proposta dal era stato Controparte_1
revocato il decreto ingiuntivo n.178/2011 emesso in favore di per Parte_1
l'importo di €. 42.000,00 a titolo di compenso speciale per l'anno 2009 ex art. 17
CCNL 28.7.1970 (poi art. 30 CCNL 29/03/2006) ed era stata accolta la domanda di restituzione degli importi percepiti a tale titolo per gli anni dal 2004 al 2008, con condanna dell'opposto alla restituzione in favore dell'opponente della somma complessiva pari €. 243.995,50 (nonché dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Conti in ordine ai motivi da 2 a 7 della domanda riconvenzionale azionata in ricorso e rigettata la domanda di restituzione delle somme relative al periodo dal
2001 al 2003).
Per quanto d'interesse la Corte territoriale riteneva che la pretesa azionata in via monitoria non risultasse assistita da riscontri sul piano documentale e probatorio in ragione del formale disconoscimento operato dal opponente della CP_1
sottoscrizione apposta alla delibera n.159/2003 e all'allegato disciplinare datato
11.12.2003, riconducile all'ER , amministratore provvisorio del Per_1 CP_1
all'epoca dei fatti, e della mancata proposizione da parte del dell'istanza di Pt_1
verificazione della sottoscrizione validamente disconosciuta;
escludeva la rilevanza probatoria delle delibere di liquidazione del compenso speciale in favore del in Pt_1
quanto adottate in esecuzione della delibera n. 159 dell'1.12.2003 e del disciplinare allegato ovvero di atti di cui era stata accertata la mancanza di valore probatorio e dunque l'inidoneità a spiegare effetti giuridici;
escludeva, altresì, la configurabilità di una richiesta implicita di verificazione del documento. In ordine alla domanda di manleva proposta dal in forza della polizza assicurativa riteneva che la garanzia Pt_1
2 non potesse operare a fronte di una domanda restitutoria e non risarcitoria del
. CP_1
Con ricorso per Cassazione iscritto al n. 18999/2019 R.G., impugnava Parte_1
la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta articolando due motivi di censura principali e uno subordinato relativo al rigetto della domanda di manleva. Resistevano con controricorso il 6 - e gli Assicuratori Controparte_1 CP_1 Parte_2
Con ordinanza n. 1949/2023, depositata il 17.07.2023, la Corte di cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettava il primo e considerava assorbito il terzo;
rinviava, anche per le spese, alla Corte di appello individuata.
In particolare, la Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo di censura (“
2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
214 e 216 c.p.c., contestando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è discostata dalla giurisprudenza della S.C. in materia di possibilità dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta anche implicita, non avendo egli mai rinunciato a volersi avvalere della documentazione di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione, e sottolineando l'implicito riconoscimento anche da parte del
, per avervi dato ampia e reiterata esecuzione negli anni precedenti, senza CP_1
esprimere perplessità in occasione della firma dei mandati di pagamento”) evidenziava che “per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n.
32169/2022; n. 16383/2017; n. 8272/2012); in proposito si è dato rilievo, per individuare il chiaro permanere della volontà della parte di valersi della scrittura disconosciuta, alle sue difese e al dipanarsi istruttorio della causa;
in via sistematica, si è osservato lo sviluppo di una linea conforme, che non soltanto identifica la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta anche per via
3 implicita nell'insistenza dell'accoglimento della pretesa che si fonda sull'autenticità del documento disconosciuto, ma altresì prosegue nell'eliminazione di ogni formalismo, anche per quel che concerne le conseguenze dell'istanza verificatoria (v.
Cass. n. 20393/2016 e giurisprudenza richiamata al § 3.2 della motivazione)”.
Pertanto, affermava che essendosi discostata da tali principi la sentenza impugnata “
(consapevolmente, ma con motivazione collegata ad una presunta incompatibilità della linea difensiva di contestazione del disconoscimento avversario, da cui invece si ricava proprio la chiara volontà di valersi del documento) e intendendo il Supremo
Collegio “dare continuità all'orientamento consolidato in materia, tanto più in una situazione fattuale di reiterata esecuzione pluriennale della delibera contestata”, cassava con rinvio la sentenza impugnata per il riesame del merito della fattispecie concreta in conformità con i principi richiamati atteso che da “tali accertamenti di merito dipende il persistente interesse all'accoglimento totale o parziale della domanda di manleva azionata nei confronti della compagnia assicuratrice costituita, ovvero il rigetto della stessa (...)”.
Con ricorso depositato il 27.09.2023, riassumeva tempestivamente il Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedendo di ritenere e dichiarare la piena validità ed efficacia probatoria della delibera n.159 dell'1.12.2003 e dell'allegato disciplinare, nonché di tutte le delibere di liquidazione del compenso speciale che da quella data in poi risultavano essere state adottate in esecuzione dei suddetti atti e conseguentemente rigettare l'opposizione proposta dal 6 e le domande dallo Controparte_1 CP_1
stesso spiegate in via riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo n. 178/2011 del 28.12.2011; in subordine, nel caso in cui fosse ritenuto obbligato alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso speciale negli anni 2003/2008, di essere tenuto indenne dalla compagnia assicurativa in forza della polizza stipulata.
Si costituivano nel giudizio di rinvio il 6 - e la Controparte_1 CP_1 [...]
quale successore degli Assicuratori dei Controparte_2 CP_2
che aveva assunto il rischio derivante dal certificato di Assicurazione n. 10112773B),
4 contestando le deduzioni del ricorrente e riproponendo le difese già articolate nei precedenti gradi di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente in riassunzione deduce che la Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Corte territoriale di Caltanissetta, ha ritenuto che lo stesso, intendendo avvalersi per tutto il corso del giudizio dei documenti (delibera 159/2003, verbale 17, disciplinare di incarico alla stessa allegato, mandati di pagamento etc.) di cui il aveva disconosciuto la sottoscrizione, implicitamente ne aveva Controparte_1
chiesto la verificazione opponendosi al disconoscimento e che pertanto non poteva essere esclusa la rilevanza probatoria alla predetta documentazione.
Evidenzia, altresì, che la Suprema Corte richiamando il proprio costante orientamento, per cui “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”, ha invitato il giudice del rinvio ad applicarlo soprattutto in considerazione della sussistenza di una situazione fattuale come quella del caso di specie di reiterata esecuzione pluriennale della delibera contestata.
Assume pertanto che la reiterata esecuzione della delibera n. 159/2003 e dell'allegato disciplinare depone per l'inammissibilità del disconoscimento o comunque nel senso di un implicito riconoscimento delle sottoscrizioni di quegli atti ai quali il CP_1
ha dato negli anni costante esecuzione, rendendosi pertanto superflua la formale apertura di un procedimento incidentale di verificazione o l'assunzione di specifiche prove in quanto gli elementi già acquisiti o la situazione processuale si rivelano sufficienti per una pronuncia al riguardo. Rileva che nei cinque anni successivi alla stipula del disciplinare ed alla adozione della delibera n. 159/2003, il compenso
5 speciale allo stesso corrisposto (previsto dal disciplinare allegato alla detta delibera), è stato regolarmente pagato in dipendenza di delibere di liquidazione e mandati sottoscritti dall'Amministratore sino all'anno 2008, mai disconosciuti dalla Per_1
difesa del;
precisa che le delibere di liquidazione così come i rapporti CP_1
sull'attività e il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale sono stati trasmessi annualmente all'Amministratore RI (nel 2008 al Commissario ad
Acta), che ha firmato i relativi mandati di pagamento, ed al Commissario Liquidatore.
Aggiunge che i compensi sono stati regolarmente inseriti in apposite voci di bilancio e annualmente approvati ed erogati, eccezion fatta per quello relativo all'anno 2009, per il quale poi lo stesso ha chiesto l'ingiunzione di pagamento;
evidenzia, infine, che negli anni nessuna contestazione è mai stata sollevata in ordine ai detti compensi, riconosciuti pertanto dal come dovuti. CP_1
2. In ordine all'operatività della polizza assicurativa contratta dallo stesso con la
Compagnia Assicurativa dei rileva che l'accoglimento del ricorso farebbe CP_2
venir meno ogni motivo del contendere con gli Assicuratori.
2.1. Chiede, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto responsabile di avere indebitamente percepito gli importi erogati dal a titolo di compenso speciale CP_1
dal 2001 al 2008, che, in riforma della sentenza impugnata, la Compagnia Assicurativa chiamata in garanzia sia obbligata nei termini della polizza a tenerlo indenne.
Rileva, in particolare, che: 1) l'assicurazione è stata prestata nella forma del claims made, cioè il sinistro non coincide con l'evento dannoso o con il comportamento colposo che lo ha generato ma piuttosto con la denuncia e/o richiesta di risarcimento che venga avanzata all'assicurato; 2) nel contratto si distingue il periodo di assicurazione o di durata del contratto che è annuale e va dal 08.04.2009 al 08.04.2010, entro il quale dovevano pervenire le richieste di risarcimento, ed il periodo di efficacia
(08.04.2007-07.04.2010), ovvero il periodo entro il quale devono essere stati posti in essere i comportamenti colposi generatori del danno, che è quello intercorrente tra la data di retroattività convenuta (di due anni) e la data di scadenza del contratto;
3) era prevista una durata postuma ossia che la assicurazione operasse per un periodo di
6 cinque anni successivi al giorno in cui l'assicurato è stato posto in regime di quiescenza a copertura dei danni derivati da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto (cioè tra il 08.04.2009 ed il 07.04.2010); 4) che la domanda spiegata dal in via riconvenzionale per la restituzione delle somme liquidate negli anni CP_1
2001/2009 in suo favore ha natura di ripetizione di indebito;
5) che il presunto comportamento colposo così come il danno ed il diritto alla ripetizione sorgono in concreto al momento della liquidazione e non al momento in cui la misura del compenso è stata determinata con la nota delibera 153 del 01.12.2003, come erroneamente ritenuto dal primo giudice;
6) che la garanzia postuma di cui all'art. 18 della polizza è invocabile in quanto la richiesta risarcitoria è pervenuta con la notifica del ricorso in opposizione nel dicembre 2012 e dunque nei cinque anni successivi al pensionamento.
Ritiene non condivisibile la motivazione della Corte di Appello di Caltanissetta sul punto, secondo cui “la domanda riconvenzionale del , accolta dal Tribunale CP_1
con statuizione come sopra confermata, non concerne alcuna responsabilità, né civile, né amministrativa, né contabile, ma soltanto la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente, senza che venga in considerazione alcun tipo di responsabilità del medesimo. La domanda non è risarcitoria, ma restitutoria. Riprendendo le condivisibili osservazioni del Sindacato, “Il presupposto giuridico dell'indennizzo assicurativo è… che l'Assicurato subisca un pregiudizio patrimoniale: ma se la domanda riguarda somme illecitamente (rectius: indebitamente) percepite, la polizza non può operare, perché in tal caso non sarebbe diretta a ristorare un pregiudizio patrimoniale, ma a garantire all'assicurato il mantenimento di un vantaggio patrimoniale illecito (indebito)” (pag. 7 memoria di costituzione in appello). Pertanto, al di là di ogni questione temporale, è l'oggetto della domanda del che esula CP_1
dalla copertura assicurativa, in cui astrattamente ricadrebbero, invece, quelle di natura amministrativa e contabile, su cui il Tribunale ha dichiarato la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della Corte dei Conti (pag. 6 /7 dell'impugnata sentenza)”; osserva che il giudice di primo grado si è pronunziato sul punto, sebbene
7 incidentalmente, nella parte in cui ha affermato che la domanda restitutoria, per quanto infondata, è astrattamente configurabile come responsabilità amministrativa. Deduce pertanto che trattandosi di questione pregiudiziale, costituente antecedente logico della domanda spiegata dallo stesso nei confronti degli che il giudice ha risolto Parte_3
positivamente e che non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte della difesa degli assicuratori, la relativa statuizione è passata in giudicato e conseguentemente ogni motivo di censura da parte degli è inammissibile. Parte_3
Conseguentemente ritiene che nell'ipotesi che venga accertata una qualsivoglia responsabilità di esso ricorrente in riassunzione, la stessa non possa che essere qualificata come amministrativa perché del dirigente verso la P.A. e dunque ipotesi sicuramente rientrante nelle previsioni della polizza a suo tempo stipulata con la compagnia assicurativa che, in qualità di chiamata in garanzia, deve essere ritenuta obbligata, nei termini di polizza, a tenerlo indenne quanto meno per la somma di euro
66.803,00 (42.508,00 + 21.295,00), oltre accessori.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto vanno esaminate le impugnazioni principali o incidentali già proposte senza necessità di una loro riproposizione (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022).
Sempre in via preliminare va precisato che l'appello è stato proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
emesso in suo favore e parzialmente la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito spiegata dallo stesso . CP_1
3.1 Tra i motivi di appello il cui esame è stato demandato a questa Corte per effetto della cassazione con rinvio, vi è quello relativo alla richiesta di verificazione dei documenti posti a fondamento della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo impugnato.
8 A tale fine va precisato che il disconoscimento operato dal 6 di Controparte_1
ha ad oggetto la delibera n.159 dell'1.12.2003 e l'allegato disciplinare;
in CP_1
particolare, con il secondo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo il CP_1
resistente ha eccepito “che l'ing. , Amministratore provvisorio all'epoca della Per_1
presunta stipula del Disciplinare posto a base del D.I. opposto, con nota assunta al protocollo consortile n. 5396 del 16.07.2010 (doc. 7), ha comunicato allo stesso
di avere sporto formale denuncia-querela contro ignoti essendo venuto a CP_1
conoscenza che sue presunte firme risultano apposte in atti del senza alcuna CP_1
corrispondenza grafica con la propria sottoscrizione”; nel documento richiamato, a firma dell'ing. , si legge che lo stesso ha “provveduto a sporgere querela Persona_2
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nei confronti di ignoti per
i reati di falsità in atti pubblici (art. 476 e segg. C.p.) e truffa (art. 640 e 640 bis c.p.c.)
e/o per quegli altri che l'A.G. procedente riterrà opportuno contestare, chiedendo la punizione dei colpevoli…”.
Va ancora premesso che ritenuta implicita l'istanza di verificazione sulla base della volontà della parte di avvalersi del documento disconosciuto, non rileva la mancata richiesta di espletamento di consulenza tecnico-contabile, essendo l'accertamento dell'autenticità del documento rimesso al giudice investito della causa, il quale può utilizzare tutti gli elementi in atti o disporre l'accertamento istruttorio ove ritenuto necessario.
3.2 Infine, ritiene la Corte che non sia condivisibile l'assunto del ricorrente in riassunzione, secondo cui la mera reiterata esecuzione pluriennale della delibera n.
159/2003 e dell'allegato disciplinare comporti l'inammissibilità del disconoscimento per effetto dell'implicito riconoscimento delle sottoscrizioni di quegli atti ovvero renda superfluo il procedimento incidentale di verificazione.
Sul punto, si evidenzia che l'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione relativo all'ammissibilità dell'istanza di verificazione assorbe la questione dell'inammissibilità del disconoscimento (circostanza che avrebbe reso superflua la predetta istanza); ed invero, secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità “La parte che, prima
9 del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”- Cassazione civile sez.
III, 28/06/2012, n.10849.
Va evidenziato, altresì, che l'odierno ricorrente nella memoria di costituzione del giudizio di opposizione di primo grado ha solo eccepito l'infondatezza del motivo di opposizione relativo al disconoscimento in quanto proveniente “da soggetto terzo estraneo al processo e perché nella comunicazione dell'ing. , allegata agli atti, Per_1
non vi è alcun riferimento al “disconoscimento” della firma apposta alla delibera n.
159 dell'01 dicembre 2003, ai suoi allegati ed al Disciplinare dell'11 dicembre 2003”.
Solo nell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Enna, il , dopo Pt_1
avere reiterato quale motivo di censura che la delibera n. 159 e i relativi allegati in quanto atti amministrativi e non scrittura privata non potevano essere disconosciuti dal
, ha eccepito, in subordine, che “l'esistenza di successive delibere di CP_1
liquidazione, approvate ed eseguite dagli organi del non può che fare CP_1
ritenere che la prima per quanto invalida e/o inefficace sia stata ratificata dalle delibere di pagamento successivamente emanate ed approvate dal medesimo soggetto che (non) avrebbe sottoscritto la prima…”; pertanto, l'eccezione in esame deve ritenersi tardiva.
Si evidenzia, ancora, che il resistente solo a seguito della comunicazione CP_1
riservata del dott. , assunta al protocollo dell'ente n. 5396 del 16.07.2010, ha Per_1
avuto conoscenza della querela sporta dallo stesso contro ignoti relativamente ad atti dello stesso ai quali risultavano apposte firme non corrispondenti alla CP_1
propria, sicché la liquidazione reiterata dei compensi annuali dal 2004 al 2008 sulla base dell'originaria delibera n. 159 del 1.12.2003 e dei relativi allegati non può di certo rilevare quale riconoscimento tacito dal parte del;
né parimenti rileva che le CP_1
liquidazioni dal 2004 al 2008 siano state poste in essere dallo stesso , Per_1
amministratore provvisorio del negli anni in questione, trattandosi di atti CP_1
10 procedimentali interni all'ente destinati al materiale pagamento di somme che trovano fondamento nella delibera e nel disciplinare disconosciuti, costituenti l'unico titolo dell'obbligazione dell'ente datore di lavoro.
3.3 Sicché avuto riguardo alla manifestata volontà del di avvalersi del Pt_1
documento disconosciuto, questa Corte ha ritenuto necessario ai fini del decidere disporre consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della disposta perizia grafologica, con argomentazioni condivise da questo collegio in quanto fondate su accertamenti completi, esaustivi e coerenti, è stato accertato che “le risultanze supportano in modo decisivo l'ipotesi della eterografia” ovvero che le firme in accertamento non siano attribuibili, sulla base della produzione documentale esaminata, alla gestualità grafica di ”; contrariamente a Persona_2
quanto ritenuto dal ricorrente - in esito a verifiche che hanno riguardato in modo approfondito le caratteristiche strutturali della grafia in esame (stile, leggibilità, dimensioni, caratteristiche integrate) – le conclusioni del perito permettono di ritenere con elevato grado di probabilità non autentica la sottoscrizione apposta agli atti disconosciuti,
Quanto alle censure sollevate dal in sede di operazioni peritali e nelle note Pt_1
conclusive si richiamano le approfondite risposte del consulente d'ufficio.
Sulla base del superiore atto di indagine e valutato il complesso degli elementi probatori in atti (cfr. comunicazione riservata prot. n. 5396 del 16.07.2010), va confermata in questa sede la statuizione di cui alla sentenza di primo grado, di accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo, CP_1
trovando lo stesso fondamento proprio negli atti disconosciuti e di cui è stata accertata la non autenticità e riconducibilità al . CP_1
4. Parimenti va confermata la statuizione di accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del , di “non debenza al degli importi erogatigli dal CP_1 Pt_1
2004 al 2008 a titolo di compenso speciale e la condanna alla restituzione degli importi percepiti dal predetto a tale titolo per l'ammontare complessivo di € 243.995,50”, sul presupposto che “tutte le delibere di liquidazione del compenso speciale riferite al
11 periodo dal 2004 al 2008, risultano di volta in volta, adottate in esecuzione della medesima delibera n. 159 dell'01/12/2003 e dell'allegato disciplinare … ovvero di atti di cui si è accertata la mancanza di valore probatorio e dunque l'inidoneità a spiegare effetti sul piano giuridico. Ne segue che tali delibere di liquidazione, giacché appunto adottate in adempimento di atti presupposti, disconosciuti dal loro (co) autore
(amministratore pro tempore e legale rappresentante dell'ente) e dunque non imputabile all'ente datoriale, devono ritenersi parimenti, in quanto integranti con i primi, fattispecie a formazione progressiva del diritto al compenso, atti inefficaci … ed invero il diritto al compenso speciale non può discendere sic et simpliciter dalla norma dell'articolo 30 del CCNL, che è norma programmatica che rimette alla discrezionalità del la determinazione circa l'an di erogazione del CP_3
compenso (“il può annualmente attribuire al Direttore di area un compenso CP_1
speciale, tenuto conto del grado di intensità dell'attività da lui svolta”), prima ancora che quelle relative alla individuazione del quantum debeatur e delle concrete modalità di erogazione dello stesso. Quindi in difetto di valide determinazioni in tal senso adottate dall'ente datoriale, per come detto, le somme corrisposte al nel periodo Pt_1
in esame, devono ritenersi percepite indebitamente da quest'ultimo”.
Né le predette somme possono spettare all'odierno ricorrente in riassunzione ex art. 2126 c.c., in difetto di alcuna domanda in tal senso e di alcuna allegazione e prova dello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelli propri dell'incarico rivestito.
5. In ordine alla domanda di garanzia, si osserva quanto segue.
5.1 Preliminarmente va rilevato che dalla statuizione della Corte di cassazione (“da tali accertamenti di merito dipende il persistente interesse all'accoglimento, totale o parziale, della domanda di manleva azionata nei confronti della compagnia assicuratrice costituita, ovvero il rigetto della stessa, restando tali profili in questa sede assorbiti”) e dall'esito dell'accertamento di merito in ordine alla verificazione delle scritture disconosciute, consegue l'interesse del all'esame in questa sede Pt_1
della domanda di garanzia proposta, con conseguente rigetto della eccezione sollevata dalla resistente compagnia assicuratrice (“… il dott. avrà esclusivamente diritto Pt_1
12 a riproporre il ricorso per Cassazione avverso i capi della sentenza della Corte di
Appello di Caltanissetta n. 147 / 2019 pertinenti la domanda di indennizzo, mentre codesta Corte di Appello di Catania non è, né potrà affermarsi, il “Giudice Naturale della impugnazione”).
5.2 Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendo in ipotesi la responsabilità del quale responsabilità amministrativa (“Considerato che le Pt_1
somme in oggetto (motivo 1 della domanda riconvenzionale) sono pretese in restituzione, in relazione a. condotte imputabili al (nella misura in cui sono state CP_4
adottate delibere di liquidazione dì somme, fondate, ovvero aventi quali presupposti, determine e disciplinari sottoscritti dallo stesso ”, sarebbe astrattamente Pt_1
configurabile un'ipotesi di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza”) e ritenendo che nella fattispecie la durata del contratto (ovvero la copertura assicurativa ) andava dal 08.04.2009 al 08.04.2010 mentre la delibera n. 159 ed il disciplinare allegato disconosciuti risalivano al 2003, sicché l'evento dannoso si era prodotto assai prima del periodo di copertura.
5.3 Per contro, in appello, la Corte adita ha rigettato la predetta domanda ritenendo che la domanda riconvenzionale del non concerneva alcuna responsabilità CP_1
civile, amministrativa e contabile, ma soltanto la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente, con la conseguenza che, essendo la domanda del di natura CP_1
restitutoria e non risarcitoria, la stessa esulava dalla copertura assicurativa.
La stessa Corte ha ritenuto che la statuizione del primo giudice in ordine alla qualificazione della responsabilità del quale responsabilità amministrativa, Pt_1
stante il rigetto nel merito, non fosse coperta dal giudicato e non necessitasse da parte del di alcuna impugnazione incidentale, essendo sufficiente la mera CP_1
riproposizione delle difese svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c.
5.4 Va premesso, altresì, che la Polizza di Assicurazione n. 10112773B, valida dal
9/4/2009 al 9/4/2010 (cfr. doc. n. 1), è stata stipulata in regime c.d. di “claims made”.
La stessa precisa che “si configura un “Sinistro” quando l' , per la prima Parte_4
volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale
13 viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni …”.
Definisce durata del contratto “il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella
Scheda di Copertura”.
Precisa quanto al “Periodo di Assicurazione” che: “se la durata del contratto è inferiore o uguale a 18…mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata del contratto”.
Definisce “Periodo di efficacia” il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto”
Infine, l'art. 17 C.G.A. prevede che: “L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa Polizza e non siano già noti all o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti ........” (cfr. doc. 1 Parte_4
pag. 6).
5.5 Ancora va premesso che nessun giudicato in ordine alla natura amministrativa della responsabilità del è ravvisabile nella statuizione ipotetica del giudice di prime Pt_1
cure, sicché deve ritenersi sul punto sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle difese proposte in primo grado dalla compagnia assicurativa;
ed invero, solo qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale. In tema va condiviso il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda
14 riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo"- Sez. 2 - , Sentenza n. 7941 del 20/04/2020.
Peraltro, giova evidenziare che nello stesso ricorso in appello del , si legge: “Ora Pt_1
poiché la domanda spiegata dal in via riconvenzionale per la restituzione CP_1
delle somme liquidate negli anni 2001/2009 in favore del dott. a titolo di Pt_1
compenso speciale ha natura di ripetizione di indebito, non sembra potersi mettere in dubbio che il comportamento colposo, così come il danno e il diritto alla ripetizione sorgano in concreto al momento della liquidazione e non certo al momento in cui la misura del compenso venne determinata con nota delibera 153 del 01.12.2003 come ha erroneamente ritenuto il primo giudice”; da tanto consegue che la qualificazione della domanda quale ripetizione di indebito è stata introdotta dallo stesso appellante, costituendo il thema decidendum del relativo motivo di appello.
5.6 Nel merito, va rilevato che la polizza assicurativa stipulata dal copre il rischio Pt_1
da responsabilità civile verso terzi e da responsabilità amministrativa e contabile verso il . CP_1
La domanda riconvenzionale del non riguarda alcuna responsabilità civile, CP_1
amministrativa o contabile ma soltanto la ripetizione dell'indebito percepito dal dipendente. La domanda non è pertanto risarcitoria ma restitutoria.
Come evidenziato dalla stessa compagnia assicurativa resistente, “Il presupposto giuridico dell'indennizzo assicurativo è, allora, che l'Assicurato subisca un pregiudizio patrimoniale: ma se la domanda riguarda somme illecitamente percepite, la polizza non può operare, perché in tal caso non sarebbe diretta a ristorare un
15 pregiudizio patrimoniale, ma a garantire all'assicurato il mantenimento di un vantaggio patrimoniale illecito, che non è e non può essere”
Pertanto, al di là di ogni questione temporale, l'oggetto della domanda del CP_1
esula dalla copertura assicurativa, che ricomprende piuttosto solo la responsabilità di natura amministrativa e contabile, con riguardo alla quale il giudice di prime cure ha accolto la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti, sollevata dal Controparte_5
Non senza rilevare la correttezza in diritto di quanto evidenziato dal giudice di
[...]
prime cure sotto il profilo temporale della copertura assicurativa, posto che “1) sarebbe ipoteticamente invocabile la copertura postuma, giacché la richiesta risarcitoria
(sinistro) è pervenuta con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dunque successivamente al pensionamento del (01,02,2010): 2) di fatto la copertura Pt_1
postuma non può operare perché il sinistro si riferisce a comportamenti che precedono la durata del contratto (la durata dei contratto va dall'08.04.2009 al 08.04,2010 mentre nel caso si è visto che la delibera e il disciplinare 'incriminati” risalgono al
2003)”.
Ed invero, il comportamento colposo posto in essere e fondamento dell'asserita responsabilità amministrativa non è costituito, come allegato dal ricorrente in riassunzione, dalla liquidazione dei singoli emolumenti annui quanto dalla delibera 153 del 01.12.2003, in difetto di valida sottoscrizione.
6. Per le ragioni che precedono, integranti la motivazione della sentenza del Tribunale di Enna, la predetta statuizione va confermata, anche in punto di spese di lite, non oggetto di specifica impugnazione.
7. Le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate sulla base dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di . Parte_1
16 Si dichiara che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sul ricorso in riassunzione proposto a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20533/2023; conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 113/2017; condanna al pagamento, in favore del e Parte_1 Controparte_1
di delle spese processuali del giudizio di Controparte_2
appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che liquida in favore di ognuno rispettivamente in € 10.000,00, € 5.000,00 ed € 10.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA;
pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti da separato decreto.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico di . Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
17