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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22813 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Langella Parte_1 C.F._1
Carlo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n.764
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., Dott. e del Dirigente p.t. della società, Dott. Controparte_2
, rappresentata e difesa, in forza di procura datata 18.12.2014 n. rep. 186905 e n. Controparte_3
30367 di raccolta, per notar dall'avv. Piscitelli Lucia, presso lo Persona_1
studio della quale sito in Caserta alla via F. Renella 88, elettivamente domicilia,
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava la Parte_1
sentenza n. 5252/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 27.01.2020 e non notificata.
L'odierna appellante, parte attrice nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di pace, deduceva che, in data 20.10.2013, verso le ore 12:00 circa, sulla Tangenziale di Napoli, altezza Fuorigrotta,
direzione Vomero, il veicolo Mercedes Smart tg. BM624WX, di sua proprietà, veniva tamponato dal veicolo tg. DD848FP, di proprietà di proveniente da tergo, il quale Controparte_5
impattava con il proprio lato anteriore contro il lato posteriore sinistro dell'autovettura dell'istante,
la quale veniva sospinta con il laterale destro contro un muro. Per effetto dell'impatto, il veicolo
Smart riportava danni al parafango posteriore sinistro, al paraurti posteriore, al cofano anteriore,
al portello posteriore.
Tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità del veicolo tg. DD848FP,
condannare, in solido, e al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 Controparte_4
dal veicolo attoreo quantificati in € 1100,00 e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituiva la eccependo la nullità della citazione, nonché Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 cod. ass.ni.;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, perché destituita di fondamento, con vittoria si spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva sebbene ritualmente citata. Controparte_4
1.2.Nel corso della fase istruttoria, veniva ascoltato un testimone di parte attrice;
all'esito, il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendola sfornita di prova.
2. Avverso la suddetta decisione, l'odierno appellante ha proposto tempestivo gravame, chiedendo la riforma sulla scorta di due motivi di appello a mezzo dei quali ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova. Ha concluso chiedendo di “1) accogliere il presente appello e in riforma la sentenza la sentenza n.5252/20, resa in data 07.01.2020, depositata il successivo 27.01.20, dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa
- nel giudizio rubricato sub R.G. n° 48740/16, non notificata 2) accertare e dichiarare Pt_2
la responsabilità del conducente del veicolo tg. DD848FP nella produzione del sinistro de quo e
per l'effetto, 3) condannare i convenuti, in persona del Controparte_6
l.r.p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'istante, quantificate in € 1100,00 e/o nella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi dal fatto al soddisfo, il tutto con
moneta rivalutata ed entro il sotto indicato limite di valore;
4) condannare i convenuti alla
refusione delle spese e conseguenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al
sottoscritto antistatario difensore”.
2.1 Si è costituita la la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'avverso appello per violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello proposto in quanto inammissibile ed infondato, con condanna dell'appellante alle spese,
diritto ed onorari del doppo grado di giudizio.
Non si è costituita sebbene ritualmente citata. Controparte_4
2.2. Subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza per il giorno 10.06.2025
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in Controparte_4
giudizio benchè ritualmente intimata.
Va poi rilevata la tempestività dell'appello in quanto la parte si è costituita in data 04.11.2020
rispetto alla ( prima) notifica dell'appello del 29.10.2020 ed alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 27.01.2020, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art.83 della legge n.27/2020 per l'emergenza covid.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale ha preso posizione sul rilievo della controparte.
E' pertanto anche superabile la censura circa la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per avere, in tesi, omesso l'appellante di indicare le modifiche delle parti della sentenza oggetto di impugnativa;
sul punto, è dirimente considerare che l'atto di gravame è
sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
3.3. Passando all'esame del merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Nel caso in esame, la dichiarazione resa dal teste , come statuito dal giudice di Testimone_1
pace di Napoli, non risponde ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che “la descrizione della dinamica del
sinistro e dei punti di impatto ricordati dal teste, parte anteriore dell'autovettura danneggiante
con la parte posteriore dell'auto di proprietà di esso attore, con consequenziale danneggiamento
al paraurti posteriore non corrisponde, poi, ai danni mostrati dalle foto che evidenziano, invece,
il paraurti posteriore non danneggiato, con una ammaccatura al solo parafango. Peraltro,
relativamente all'impatto contro il muro nulla dice il teste sulla ubicazione dello stesso rispetto al
veicolo in movimento, né se il muro fosse preceduto da un guardrail, così come nelle strade a
scorrimento veloce, non consentendo a questo giudice di verificare la corrispondenza dei danni evidenziati dai rilievi fotografici con l'effettiva dinamica dell'impatto, peraltro solo ricordata ma
non descritta”.
Per l'appellante le dichiarazioni rese dal testimone sono prive di genericità, Testimone_1
sostenendo che ha, invece, precisato tanto la sua posizione quanto quella dell'attore, nonché quella di entrambe le parti, i punti d'urto tra i veicoli e i danni riportati. Inoltre, sottolinea che non rileva la circostanza che il teste escusso abbia invertito i termini paraurti e parafango, nella descrizione,
poiché comunque ha indicato la zona dove la vettura Smart fu urtata ed in sede di istruttoria ha provveduto a riconoscere il danno dalle foto esibite;
dunque, sarebbero idonee a provare la dinamica del sinistro.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le valutazioni del primo giudice siano pienamente da condividere alla luce delle dichiarazioni rese dalle teste che ha riferito: “ADR Ricordo che Testimone_1
era verso la fine di ottobre 2013 verso le ore 12:00 circa ero in Napoli sulla Tangenziale, altezza
Fuorigrotta, direzione Vomero, ed ero seduta di fianco a conducente, a bordo Parte_1
della Smart nera. ADR Improvvisamente venimmo tamponate da un'auto IO che provenendo da
tergo ci urtò con il suo lato anteriore contro il posteriore della Smart. Dopo finimmo con il lato
destro contro il muro. ADR Ciò avvenne in seguito ad un rallentamento veicolare. ADR Ci
fermammo anche con il conducente della IO e ci scambiammo i dati. ADR Ricordo che la Smart
riportò danni al paraurti posteriori ed al lato anteriore destro. ADR Nessuno riportò lesioni. ADR
Alcuna autorità intervenne. ADR Ricono nelle foto esibitemi il veicolo Smart ed i danni che indico
e sottoscrivo. ADR Ricordo che la IO esibiva sul parabrezza il tagliando della Toro assicurazioni
che andai appositamente a vedere. ADR Preciso che eravamo sulla corsia di destra al momento
del sinistro”.
Risulta infatti evidente la non corrispondenza dei danni riferiti dalla teste con quelli risultanti dalle foto prodotte in atti – avendo la predetta riferito “parte anteriore dell'autovettura danneggiante
con la parte posteriore dell'auto di proprietà di esso attore, con consequenziale danneggiamento
al paraurti posteriore” - mentre dalle foto risulta il paraurti posteriore non danneggiato, con una ammaccatura al solo parafango;
l'erronea individuazione dai danni asseritamente riportati all'auto dell'appellante, lungi dall'essere un mero errore linguistico, si traduce invece nell'inattendibilità
delle dichiarazioni testimoniali atteso che mette in discussione tutta la dinamica del sinistro.
Ed invero, le generiche dichiarazioni rese dalla teste, come rilevato anche dal primo giudice,
evidenziano tutte le lacune nella descrizione della dinamica del sinistro anche considerando che la
, nel riferire che l'auto impattava conto il muro, nulla dice circa l'ubicazione dello stesso Tes_1
rispetto al veicolo in movimento né se fosse o meno presente un guardrail.
A ciò, deve aggiungersi l'assenza di elementi di riscontro esterno, quali rilievi fotografici rappresentanti il luogo del sinistro che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica,
nonché l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
Nulla per le spese tra l'appellante e in ragione della contumacia. Controparte_4
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 5252/2020
emessa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 27.01.2020, proposto nei Parte_1
confronti della , e , così provvede: Controparte_1 Controparte_4
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in euro €2.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e Controparte_4
c) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22813 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Langella Parte_1 C.F._1
Carlo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n.764
APPELLANTE
E
(p. iva ), in persona dell'Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., Dott. e del Dirigente p.t. della società, Dott. Controparte_2
, rappresentata e difesa, in forza di procura datata 18.12.2014 n. rep. 186905 e n. Controparte_3
30367 di raccolta, per notar dall'avv. Piscitelli Lucia, presso lo Persona_1
studio della quale sito in Caserta alla via F. Renella 88, elettivamente domicilia,
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava la Parte_1
sentenza n. 5252/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 27.01.2020 e non notificata.
L'odierna appellante, parte attrice nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di pace, deduceva che, in data 20.10.2013, verso le ore 12:00 circa, sulla Tangenziale di Napoli, altezza Fuorigrotta,
direzione Vomero, il veicolo Mercedes Smart tg. BM624WX, di sua proprietà, veniva tamponato dal veicolo tg. DD848FP, di proprietà di proveniente da tergo, il quale Controparte_5
impattava con il proprio lato anteriore contro il lato posteriore sinistro dell'autovettura dell'istante,
la quale veniva sospinta con il laterale destro contro un muro. Per effetto dell'impatto, il veicolo
Smart riportava danni al parafango posteriore sinistro, al paraurti posteriore, al cofano anteriore,
al portello posteriore.
Tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità del veicolo tg. DD848FP,
condannare, in solido, e al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 Controparte_4
dal veicolo attoreo quantificati in € 1100,00 e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituiva la eccependo la nullità della citazione, nonché Controparte_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 148 cod. ass.ni.;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, perché destituita di fondamento, con vittoria si spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva sebbene ritualmente citata. Controparte_4
1.2.Nel corso della fase istruttoria, veniva ascoltato un testimone di parte attrice;
all'esito, il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendola sfornita di prova.
2. Avverso la suddetta decisione, l'odierno appellante ha proposto tempestivo gravame, chiedendo la riforma sulla scorta di due motivi di appello a mezzo dei quali ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova. Ha concluso chiedendo di “1) accogliere il presente appello e in riforma la sentenza la sentenza n.5252/20, resa in data 07.01.2020, depositata il successivo 27.01.20, dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa
- nel giudizio rubricato sub R.G. n° 48740/16, non notificata 2) accertare e dichiarare Pt_2
la responsabilità del conducente del veicolo tg. DD848FP nella produzione del sinistro de quo e
per l'effetto, 3) condannare i convenuti, in persona del Controparte_6
l.r.p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'istante, quantificate in € 1100,00 e/o nella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia , oltre interessi dal fatto al soddisfo, il tutto con
moneta rivalutata ed entro il sotto indicato limite di valore;
4) condannare i convenuti alla
refusione delle spese e conseguenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al
sottoscritto antistatario difensore”.
2.1 Si è costituita la la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'avverso appello per violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello proposto in quanto inammissibile ed infondato, con condanna dell'appellante alle spese,
diritto ed onorari del doppo grado di giudizio.
Non si è costituita sebbene ritualmente citata. Controparte_4
2.2. Subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza per il giorno 10.06.2025
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della quale, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in Controparte_4
giudizio benchè ritualmente intimata.
Va poi rilevata la tempestività dell'appello in quanto la parte si è costituita in data 04.11.2020
rispetto alla ( prima) notifica dell'appello del 29.10.2020 ed alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 27.01.2020, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art.83 della legge n.27/2020 per l'emergenza covid.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale ha preso posizione sul rilievo della controparte.
E' pertanto anche superabile la censura circa la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per avere, in tesi, omesso l'appellante di indicare le modifiche delle parti della sentenza oggetto di impugnativa;
sul punto, è dirimente considerare che l'atto di gravame è
sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
3.3. Passando all'esame del merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Nel caso in esame, la dichiarazione resa dal teste , come statuito dal giudice di Testimone_1
pace di Napoli, non risponde ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che “la descrizione della dinamica del
sinistro e dei punti di impatto ricordati dal teste, parte anteriore dell'autovettura danneggiante
con la parte posteriore dell'auto di proprietà di esso attore, con consequenziale danneggiamento
al paraurti posteriore non corrisponde, poi, ai danni mostrati dalle foto che evidenziano, invece,
il paraurti posteriore non danneggiato, con una ammaccatura al solo parafango. Peraltro,
relativamente all'impatto contro il muro nulla dice il teste sulla ubicazione dello stesso rispetto al
veicolo in movimento, né se il muro fosse preceduto da un guardrail, così come nelle strade a
scorrimento veloce, non consentendo a questo giudice di verificare la corrispondenza dei danni evidenziati dai rilievi fotografici con l'effettiva dinamica dell'impatto, peraltro solo ricordata ma
non descritta”.
Per l'appellante le dichiarazioni rese dal testimone sono prive di genericità, Testimone_1
sostenendo che ha, invece, precisato tanto la sua posizione quanto quella dell'attore, nonché quella di entrambe le parti, i punti d'urto tra i veicoli e i danni riportati. Inoltre, sottolinea che non rileva la circostanza che il teste escusso abbia invertito i termini paraurti e parafango, nella descrizione,
poiché comunque ha indicato la zona dove la vettura Smart fu urtata ed in sede di istruttoria ha provveduto a riconoscere il danno dalle foto esibite;
dunque, sarebbero idonee a provare la dinamica del sinistro.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le valutazioni del primo giudice siano pienamente da condividere alla luce delle dichiarazioni rese dalle teste che ha riferito: “ADR Ricordo che Testimone_1
era verso la fine di ottobre 2013 verso le ore 12:00 circa ero in Napoli sulla Tangenziale, altezza
Fuorigrotta, direzione Vomero, ed ero seduta di fianco a conducente, a bordo Parte_1
della Smart nera. ADR Improvvisamente venimmo tamponate da un'auto IO che provenendo da
tergo ci urtò con il suo lato anteriore contro il posteriore della Smart. Dopo finimmo con il lato
destro contro il muro. ADR Ciò avvenne in seguito ad un rallentamento veicolare. ADR Ci
fermammo anche con il conducente della IO e ci scambiammo i dati. ADR Ricordo che la Smart
riportò danni al paraurti posteriori ed al lato anteriore destro. ADR Nessuno riportò lesioni. ADR
Alcuna autorità intervenne. ADR Ricono nelle foto esibitemi il veicolo Smart ed i danni che indico
e sottoscrivo. ADR Ricordo che la IO esibiva sul parabrezza il tagliando della Toro assicurazioni
che andai appositamente a vedere. ADR Preciso che eravamo sulla corsia di destra al momento
del sinistro”.
Risulta infatti evidente la non corrispondenza dei danni riferiti dalla teste con quelli risultanti dalle foto prodotte in atti – avendo la predetta riferito “parte anteriore dell'autovettura danneggiante
con la parte posteriore dell'auto di proprietà di esso attore, con consequenziale danneggiamento
al paraurti posteriore” - mentre dalle foto risulta il paraurti posteriore non danneggiato, con una ammaccatura al solo parafango;
l'erronea individuazione dai danni asseritamente riportati all'auto dell'appellante, lungi dall'essere un mero errore linguistico, si traduce invece nell'inattendibilità
delle dichiarazioni testimoniali atteso che mette in discussione tutta la dinamica del sinistro.
Ed invero, le generiche dichiarazioni rese dalla teste, come rilevato anche dal primo giudice,
evidenziano tutte le lacune nella descrizione della dinamica del sinistro anche considerando che la
, nel riferire che l'auto impattava conto il muro, nulla dice circa l'ubicazione dello stesso Tes_1
rispetto al veicolo in movimento né se fosse o meno presente un guardrail.
A ciò, deve aggiungersi l'assenza di elementi di riscontro esterno, quali rilievi fotografici rappresentanti il luogo del sinistro che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica,
nonché l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, secondo lo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
Nulla per le spese tra l'appellante e in ragione della contumacia. Controparte_4
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 5252/2020
emessa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 27.01.2020, proposto nei Parte_1
confronti della , e , così provvede: Controparte_1 Controparte_4
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in euro €2.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e Controparte_4
c) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Nunzia Tesone