Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. DO.SA Gabriella Portale Presidente
2. DO.SA Barbara Fatale Consigliere rel.
3. DO. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 473 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
in persona del l.r.p.t., P.I. Parte_1
o Legale Aziendale, con sede in P.IVA_1 alla Via Mario Nicoletta, Centro direzionale “Il Granaio”, rappresentata e difesa Pt_1 di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado dagli avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato, dell'Avvocatura Aziendale. appellante E
Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1 giusta proc primo grado, presso il cui studio, sito in Via XXV Aprile 157, presso il quale è elettivamente domiciliata Pt_1 appellata e appellato non costituito Controparte_2 : appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Procedura per il conferimento di incarico di coordinamento CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… in totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Crotone - Sezione Lavoro – n. 288/202023 accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la erroneità della sentenza impugnata;
2. dichiarare infondato e/o comunque rigettare le domande formulate da nel giudizio di Controparte_1 primo grado;
3. condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. >>; per l'appellata:<<… a) In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata notificazione del ricorso in appello al DO. , CP_2 litisconsorte neceSArio;
b) Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' , Parte_2 in persona del Direttore Generale/CommiSArio Straordinario, legale rappresentante p.t., in quanto infondato in fatto ed in diritto, con la conseguente integrale conferma della sentenza n°288/2023 del Tribunale di Crotone;
c) Conseguentemente, condannare l' in persona del Direttore Generale/CommiSArio Parte_2 Straordinario, legale rappresentante p.t. alla rifusione delle competenze del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore della DO.SA >>. Controparte_1 FATTO E DIRITTO
§ 1 1
§2 Il Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, decidendo sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell CP_1 Controparte_3 l'illegittimità dell Parte_1 24.5.2022 e, per l'effetto, condanna l' la relativa Parte_1 valutazione;
Condanna altresì le parti resistenti a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 9.048,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, e contributo unificato”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
[...] Parte_1 professionale di infermiere – collaboratore professionale sanitario di categoria D, avendo partecipato alla selezione per titoli e colloqui per l'attribuzione di n.44 incarichi di coordinamento sanitario ex lege n. 43/2006 indetta con bando pubblicato in data 11.3.2021 e successive modifiche, per gli incarichi di coordinamento delle unità operative di igiene pubblica e di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro con esito negativo, presentava le seguenti conclusioni: “a) nel merito, accertata l'illegittimità delle delibere del CommiSArio Straordinario dell n°81 del Parte_1 07.02.2022, n°207 del 25.03.2022, n°317 del 28.04.2022, n°381 del 13.05.2022 e n°428 del 24.05.2022, dichiararne la loro nullità e disapplicarle, in quanto aDOate in violazione delle prescrizioni contenute nell'Avviso Interno e nelle previsioni legislative che regolano l'attività dell'Amministrazione in materia;
b) conseguentemente, sempre nel merito, condannare l' a ripetere le operazioni di selezione per la nomina del Parte_2 coordinatore ene e Sanità Pubblica, attendendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'Avviso Interno e nelle previsioni legislative che regolano la materia dell'affidamento degli incarichi, con la valutazione dell'indicatore “Esiti della valutazione periodica” riferito alla DO.SA ; c) in subordine, nella Controparte_1 denegata ipotesi di mancata ripetizione delle one, condannare l' Pt_2 al risarcimento del danno in favore della DO.SA , quale perdita
[...] Controparte_1 Par e di risultare destinataria dell'incarico ove l nte esercitato il proprio potere di scelta, da quantificarsi nel tratta to economico accessorio proprio dell'incarico per cui è causa;
d) in ogni caso condannare l' al pagamento Parte_2 delle spese e competenze del presente giudizio in fa a ricorrente”. Sosteneva l'illegittimità del conferimento dell'incarico a per CP_2 contraddittorietà della motivazione fondata, dapprima, sulla sua pi petto a quella della ricorrente e, successivamente, in seguito a ricorso amministrativo presentato da quest'ultima, sulla valutazione superiore riportata dal primo, dovuta, tuttavia, alla mancata valutazione degli “esiti di valutazione periodica” riportati dalla ricorrente presso l'azienda sanitaria di Messina ove la steSA aveva prestato servizio dal 2016 al 2020, trasmessi all'azienda sanitaria di ad integrazione della domanda Pt_1 in data 27.4.22 in seguito alla pubblicazione del atoria definitiva degli idonei del 25.3.22. Sosteneva la giurisdizione del giudice ordinario, l'illegittimità dell'omeSA valutazione degli esiti di valutazione periodica non essendo onere della ricorrente trasmettere la relativa documentazione atteso che nell'avviso di selezione l'unico documento da inviare insieme alla domanda era il curriculm, essendo onere dell'azienda acquisirli anche tramite soccorso probatorio e l'illegittimità del conferimento dell'incarico a in seguito alle dimissioni di allorquando la CP_2 Parte_3
2 commissione era già in possesso degli esiti di valutazione trasmessi dalla ricorrente. In subordine alla ripetizione delle operazioni di selezione, chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance atteso che, in caso di valutazione degli esiti di valutazione periodica, alla luce della sua più giovane età e del giudizio riportato negli altri indici di valutazione, le sarebbe stato attribuito l'incarico di coordinamento dell'unità operativa di igiene pubblica. Si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito a CP_2 favore di qu rativo e nel merito sostenendo l'infondatezza del ricorso, trattandosi di scelta fiduciaria del direttore generale nonché la legittimità dell'attribuzione dell'incarico a che, peraltro, essendogli già stata riconosciuta CP_2 l'indennità di coordinamento, ha tito all'azienda un risparmio di spesa, trattandosi di conferma dell'incarico di coordinamento, oltre che alla luce della mansione svolta di tecnico della prevenzione e, infine, contestando il diritto al risarcimento, da intendersi per perdita di chance. La causa, dichiarata la contumacia dell'azienda sanitaria provinciale di e non Pt_1 acquisite le comunicazioni dell'azienda sanitaria del 21.9.22 n. 0041116 .11.22 esibite da parte ricorrente all'udienza di discussione del 19.1.2022, di natura documentale, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna. Si costituiva tardivamente, in data 24.3.2023, l'azienda sanitaria di Crotone e, pertanto dev'esserne revocata la contumacia. In via preliminare, eccepiva la nullità della notifica eseguita nei confronti dell' poiché eseguita ad un indirizzo pec non presente nel Pt_1 Reginde e chiedeva la rim in termini per la tempestiva costituzione. Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso atteso che l'avviso riguardava la verifica dell'idoneità dei partecipanti allo svolgimento del ruolo di coordinatori dei servizi mentre la successiva nomina era un incarico fiduciario di stretta competenza del Direttore Generale, nonché la regolarità dell'iter di valutazione seguito dalla secondo i principi di CP_4 correttezza e buona fede. Lette le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti, anche successivamente alla costituzione dell' , è così decisa. Parte_1 Anzitutto sussis e del giudice ordinario atteso che, come è noto, in materia di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, come pure degli incarichi di coordinamento, trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro, caratterizzati da discrezionalità, per concorde giurisprudenza di legittimità sono “atti negoziali” compiuti con i poteri del privato datore di lavoro a fronte dei quali sussistono interessi legittimi di diritto privato, sottoposti alla cognizione ordinaria. Invero, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate ma comprese nella steSA area, categoria o fascia di inquadramento (Sent. Cass. S.U. 7218/2020), come invece accade nel caso di specie relativo alla selezione volta all'attribuzione di incarichi di coordinamento (e della relativa indennità) al personale dipendente inquadrato in categoria D, senza alcuna novazione del rapporto di lavoro o progressione di natura verticale.
3 Ancora in via preliminare, non può pronunciarsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo all'azienda sanitaria essendo stata questa sanata ex tunc dalla costituzione spontanea del convenuto ex art. 156 c.p.c. (Cass. 26370/2017). Ciò detto il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Valga sul punto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di atti di conferimento di incarichi dirigenziali che, come quelli di coordinamento oggetto del presente giudizio “rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimeSA alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo (di diritto privato) degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della steSA richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emeSA una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico)” (Cass. Sentenza n. 18972 del 24/09/2015) Nel caso di specie, la disciplina dei requisiti e dei criteri per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento che vincolano l'esercizio del potere amministrativo è contenuta nell'art. 6 L. 43/2006, nelle previsioni contrattuali e, secondo quanto indicato nell'avviso di selezione, alle norme finali, nel regolamento allegato al CCIA 2016-2018 (all. 1 ric.). In particolare, ai sensi dell'art. 6, co. 4 L. 43/2006, con riferimento alle professioni sanitarie:
“L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, (..); b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregreSA normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali”. Inoltre, l'art. 4 ccnl comparto sanità 2006-2009 riproduce i requisiti di cui alla L. 43/2006 disponendo: “1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è neceSArio il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento (..), nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregreSA normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1”. Trattatasi in particolare, ai sensi dell'art. 10 ccnl 2001 della funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato, per il quale è prevista la corresponsione dell'indennità di coordinamento.
4 Infine, ai sensi dell'art. 3, co. 3 del Regolamento aziendale in materia di conferimento, valutazione e revoca funzioni di coordinamento, “Per ciascun incarico di coordinamento vengono preventivamente definiti -i requisiti culturali e professionali specifici indispensabili per ricoprire l'incarico”. Posti i requisiti per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento previsti dall'art. 4, riproduttivi dei requisiti di legge e previsti dal ccnl sopra riportati (master di primo livello, esperienza nella categoria D di almeno tre anni), ai sensi dell'art. 5: “a) Il conferimento degli incarichi di coordinamento è effettuato previo esperimento di procedure selettive interne;
b) Ogni operatore in possesso dei requisiti richiesti potrà partecipare ad uno solo degli incarichi messi a selezione;
c) L'attivazione delle selezioni è disposta dalla direzione aziendale che provvederà anche ad individuare 1a commissione esaminatrice per lo svolgimento delle stesse;
d) I requisiti, le modalità di svolgimento della selezione e i criteri generali di valutazione verranno specificati nell'avviso di selezione, i relativi avvisi saranno pubblicati sul sito aziendale;
e)I candidati agli incarichi da conferire formuleranno apposita istanza corredata da curriculum formativo professionale, secondo quanto specificato nel relativo avviso;
f) La procedura di selezione si baserà unicamente sulla valutazione del curriculum professionale sulla base del quale sarà formulata la valutazione di idoneità del candidato;
tale valutazione dei curriculum verrà svolta da un'apposita commissione esaminatrice.
2.L'attribuzione dei nuovi incarichi in argomento è disposta con provvedimento motivato dal direttore generale su proposta dal direttore sanitario, per l'area sanitaria, e del direttore amministrativo per l'area tecnica, effettuando la scelta tra i candidati giudicati idonei 3.L'azienda pubblica apposito avviso di selezione interno specificando per ogni posizione i contenuti professionali specifici e le attività peculiari della posizione in esame;
i requisiti professionali specifici di cui all'articolo quattro;
le categorie di personale cui la selezione è riferita;
i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione” (all. res. Lepera). Dalla disciplina sopra esposta si evince che la procedura di attribuzione degli incarichi di coordinamento ha natura selettiva, come espreSAmente previsto dall'art. 5, co. 1 lett. a) del Regolamento aziendale e, vincolata al possesso dei requisiti generali previsti dalla L. 43/2006 e art. 4 ccnl 2008, oltre che di quelli culturali e professionali specifici previsti nel bando, deve avvenire secondo quanto previsto nell'avviso di selezione, cui dev'essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito aziendale, come previsto dall'art. 5, co. 1 lett. d) Regolamento, consiste in una “valutazione dei curricula” e, quindi, in una valutazione comparativa dei titoli dei candidati. Ciò trova conforto nell'art. 7 del Regolamento per la individuazione, graduazione, affidamento, valutazione e revoca degli incarichi di funzione ai sensi degli artt. 14/23 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018 approvato e sottoscritto in Parte_2 data 10 giugno 2020 citato dalla parte resist secondo cui: “Conferimento degli incarichi di organizzazione e degli incarichi professionali” del menzionato regolamento è previsto che 1. “Gli incarichi sono conferiti previo avviso interno di selezione per titoli e colloquio, aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal CCNL e pubblicizzato sul sito internet aziendale per almeno 20 giorni. 2(..) 3. La commissione valuta, in relazione alla specificità delle funzioni da coprire, i contenuti del curriculum, gli esiti del colloquio, e redige il verbale attestante lo svolgimento della procedura selettiva che si conclude con un elenco di idonei.
4. Nel caso di personale con funzione di coordinamento ex legge 43/2006, l'elenco di idonei rimane efficace per un termine di 18 mesi dall'approvazione, per l'attribuzione delle funzioni che si rendono vacanti nel medesimo periodo, le cui proposto vengono formulate dal Dirigente delle Professioni Sanitarie se esistente ovvero dal Direttore Sanitario Aziendale, di
5 concerto con il responsabile dell'UOC intereSAta.
5. Gli incarichi vengono conferiti con provvedimento del direttore generale / CommiSArio Straordinario”. Ebbene, come sopra etto, per i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., detta valutazione comparativa dev'essere espreSA nella motivazione della delibera di attribuzione dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso di selezione. Dunque, a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge, in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente - creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (v. Cass., 9.1.2019, n. 268 e Cass., 23.2.2018, n. 4436). Peraltro, la valutazione operata dal datore di lavoro è suscettibile di sindacato solo se la mancata promozione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero se si discosti dai predeterminati criteri di valutazione (v. Cass., 5.4.2012, n. 5477 e Cass., 26.5.2003, n. 8350). In particolare, “Nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata” (Cass. 5477/2012). Nel caso di specie, nell'avviso di selezione era previsto: “La commissione esaminatrice valuta in relazione alla specificità delle funzioni da coprire i contenuti nel curriculum gli esiti del colloquio e redige un giudizio di idoneità con una valutazione sintetica la commissione procede alla comparazione dei curricula considerando i seguenti elementi:
1. requisiti culturali e professionali 2. esperienze acquisite tenendo conto anche della precedente titolarità di incarichi all'interno dell'azienda 3. attività formative di studio conDOe nel profilo di appartenenza attinenti all'incarico da attribuire 4. esiti della valutazione periodica il colloquio è finalizzato alla valutazione delle competenze organizzative e gestionali dell'incarico a selezione la commissione redige il verbale attestante lo svolgimento della procedura selettiva che si conclude con un elenco di idonei.” (all. 1 ric.). Trattasi, in definitiva di scelta da effettuarsi nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti neceSAri, tramite selezione, e frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, né dalla compilazione di una graduatoria finale, ma da effettuarsi secondo i predetti criteri valutativi espressione dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, di buona amministrazione ex art. 97 Cost. In particolare, con deliberazione del CommiSArio Straordinario n. 81 del 07.02.2022 (doc. n. 13 ric.), l' prendeva atto del verbale n. 7 del 21.01.2022 con Parte_1 il quale la valutazione dei titoli e dell'esito della prova del colloquio, aveva redatto un elenco di idonei tramite una valutazione sintetica complessiva costituita da un giudizio di idoneità caratterizzato, quanto ai titoli, dall'attribuzione di un giudizio da “non valutabile” a “ottimo”, per ciascun criterio di valutazione. In particolare, la ricorrente, con riferimento all'Unità Operativa di igiene pubblica, riportava la seguente valutazione: “Requisiti culturali e professionali: buono;
Esperienze acquisite: sufficiente;
attività formative e di studio: distinto;
esiti della valutazione periodica: non valutabile;
colloquio: distinto”. Al contrario , cui è stato affidato l'incarico con delibera CP_2 del CommiSArio Straordinario 5.2022 (all. 20 ric.), riportava la seguente
6 valutazione: “Requisiti culturali e professionali: buono;
Esperienze acquisite: sufficiente;
attività formative e di studio: buono (anziché distinto come la ricorrente); esiti della valutazione periodica: ottimo (anziché non valutabile come la ricorrente); colloquio: distinto”, come si legge nella griglia di valutazione. Ebbene, il conferimento dell'incarico a è privo di idonea motivazione, leggendosi CP_2 che “trattasi di candidato idoneo ed in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 127/1999, art. 3, co. 7 ovvero più giovane di età fra i candidati pari merito” (all. 13 ric.), mentre, al contrario, lo stesso, come si legge nell'intestazione della memoria di costituzione, è nato il [...] e, quindi, prima della ricorrente nata in data [...], come si legge in ricorso, la quale deve considerarsi di pari merito dello stesso, in quanto giudicata, come il primo, “idonea” nella valutazione sintetica finale effettuata dalla Commissione all'esito del colloquio orale e riportata nell'elenco degli idonei, non trattandosi, come sopra detto, di una procedura selettiva con attribuzione di un punteggio specifico. Neppure, contrariamente a quanto si legge nella delibera dell'azienda sanitaria del 28.7.2022 prot. n. 0033585 (all. 24 ric.), il giudizio complessivo di era superiore a CP_2 quello della ricorrente, mancando, contrariamente a quanto previsto nell'avviso di selezione, nella valutazione della steSA il giudizio relativo agli “esiti di valutazione periodica”, peraltro trasmessi dalla ricorrente all'azienda sanitaria, ad integrazione della documentazione proDOa insieme alla domanda in data 27.4.2022 (all. 15 ric.) e, quindi, benché successivamente alla pubblicazione dell'elenco definitivo degli idonei del 25.3.2022, in data antecedente al conferimento dell'incarico al resistente del 24.5.2022 (avvenuto in seguito alle dimissioni del precedente assegnatario), e nella vigenza delle graduatorie (18 mesi come previsto nel bando). In mancanza della previsione dell'obbligo di presentazione delle schede di valutazione nell'avviso di selezione, in cui era previsto esclusivamente l'obbligo di trasmettere il
“curriculum formativo e professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 datato e firmato”, come ivi si legge (all. 1 ric.) e considerando che gli esiti di valutazione periodica costituivano un criterio di selezione previsto dall'avviso di selezione, richiamato da Regolamento aziendale e, quindi, vincolante, sussisteva l'obbligo per l'azienda sanitaria di valutare la ricorrente anche negli esiti di valutazione periodica e, quindi, quale obbligo aggiuntivo, di procurarsi le schede di valutazione rilasciate dalla diversa azienda sanitaria presso la quale prestava servizio, laddove in suo possesso, ovvero domandandone la trasmissione alla steSA ai sensi dell'art. 1375 c.c. e ciò prima della pubblicazione dell'elenco definitivo degli idonei o, comunque, prima del conferimento dell'incarico. Pertanto, tenuto conto degli esiti della valutazione della ricorrente riportati presso l'azienda sanitaria di Messina negli anni dal 2016 al 2020, presenti in atti (all. ric.), pari ad “ottimo” in tutte le voci, come ivi si legge, neppure può ritenersi adeguatamente motivata la scelta dell'azienda sanitaria basata sul “giudizio complessivo superiore” riportato da , in mancanza della specificazione del CP_2 punteggio attribuito invece alla ricorre rtù degli esiti di valutazione e, comunque, considerando che e la ricorrente, come sopra detto, hanno riportato i medesimi CP_2 giudizi ad eccezione, oltre che degli esiti della valutazione periodica, di cui si è detto ed in cui anche alla ricorrente sarebbe spettato il giudizio di “ottimo”, delle “attività formative e di studio”, in cui ha riportato la valutazione “buono”, anziché “distinto” come la CP_2 ricorrente. Ritenuto, in definitiva, immotivata la scelta di attribuzione dell'incarico a CP_2 effettuata con delibera del 24.5.2022, non essendo questi il candidato co superiore, né fra questi, quello più giovane, con conseguente violazione dell'obbligo di
7 correttezza e buona fede, sussiste il diritto della ricorrente alla ripetizione delle operazioni di selezione in adempimento di detti obblighi, quale azione di esatto adempimento proposta in via principale, assorbito il diritto al risarcimento della perdita di chance proposto solo in via subordinata. Valga la pena osservare, infine, che, contrariamente a quanto deDOo dal resistente, avuto riguardo alla necessità di valutazione comparata secondo i criteri indicati nella disciplina contrattuale e nell'avviso di selezione, è irrilevante il criterio del risparmio di spesa e, dunque, dello svolgimento da parte di della funzione di coordinamento in CP_2 data antecedente all'avviso di selezione, non dosi di criterio avente fondamento normativo, come pure quello del profilo di tecnico di prevenzione in mancanza di richiamo allo stesso, oltre che nell'avviso di selezione, nella motivazione della delibera di conferimento dell'incarico che, come sopra detto, si ritiene integrare inadempimento contrattuale rilevante ai fini di causa. Lo stesso deve dirsi con riferimento all'idoneità con limitazioni al profilo di coordinamento e della ricorrente, di cui non vi è traccia nella motivazione della scelta del destinatario dell'incarico e, comunque, di cui non risulta la prova. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia (cause di lavoro complessità media valore non determinabile) e all'attività processuale, esclusa la fase istruttoria, vanno poste a carico delle parti resistenti in solido>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dall , con atto depositato il 12.5.2023. Parte_2 Costituitasi in giudizio, ito l'improcedibilità dell'appello per Controparte_1 omeSA notifica dello stesso a , litisconsorte neceSArio;
sennonché con CP_2 le note depositate il 20 maggio 2024, l ha documentato di avere provveduto Pt_1 alla notifica dell'atto di gravame a ma solo il 30.4.2024, per l'udienza del CP_2 21 maggio 2024. Quindi, alla prima udienza, tenutasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Corte, con ordinanza del 6 giugno 2024, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in appello a , in quanto effettuata senza il rispetto del lasso CP_2 temporale di cui al dell'art. 435 cpc, assegnando all'uopo il termine perentorio del 3 ottobre 2024.
Alla successiva udienza, pure svoltasi a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'appellante ha tuttavia omesso di documentare l'avvenuto tempestivo adempimento dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in appello, impartito con l'ordinanza menzionata;
infatti, con le note di trattazione depositate il 17 febbraio Par 2025, l' appellante si è limitata a chiedere la decisione della causa, senza dedurre alcunché circa la rinnovazione della notifica.
Orbene, <l all di rinnovazione della notifica dell determina ai sensi c.p.c. l del gravame ove il rinnovo nulla sia stato tutto omesso diversamente dal caso eseguita oltre termine fiSAto che cagiona processo>> (Cass., sez. II, sentenza n. 13637 del 30 maggio 2017).
§4 In definitiva, stante l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in appello, l'impugnazione è inammissibile. Nessuna statuizione va aDOata quanto alle spese di lite nei confronti di , in CP_2 difetto di costituzione in giudizio della parte appellata. L'appellante ece
8 condannato al rifonderle a in applicazione del principio di Controparte_1 soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso in data 12 maggio 2023, avverso la sentenza del Parte_1 iudice del lavoro, n. 288/2023, resa in data 6 aprile 2023, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. Nulla sulle spese nei confronti di;
CP_2
3. Condanna l alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti di Parte_2 n euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
Controparte_1
4. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.SA Barbara Fatale Il Presidente Dr.SA Gabriella Portale
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