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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 22952 / 2023 R.G., promossa da:
[...]
Parte_1
[...] P.IVA_1
col procuratore domiciliatario avv. MALATESTA FRANCESCO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. Parte_2
P.IVA_2
col procuratore domiciliatario avv. SCIARRA CLAUDIO
IL (cod. fisc. NON Controparte_1
INDICATO) contumace
PARTE APPELLATA
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'appellante conferma le conclusioni dell'atto di citazione in appello, e cioè:
“in via principale, in accoglimento dell'appello … e in totale riforma della sentenza n. 7857/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Leo, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da con … restituzione delle Parte_2 somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 147/2022”
La parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, e cioè:
“rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.7857 /2022. Con vittoria di compensi e spese di giudizio ex DM 55/14 del primo e secondo grado di giudizio”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 10.9.2020 la soc. convenne innanzi al Parte_2 giudice di pace di Milano la soc. e (di Parte Controparte_2 nazionalità francese, proprietaria dell'autovettura Citroën C4), per sentirle condannare a risarcire le spese sostenute a causa del sinistro avvenuto il 27 maggio 2016. In proposito l'attrice allegò che:
• verso le ore 22.50 del 27.5.2016, sull'Autostrada A1 al km 690+631, l'auto
C4, mentre si trovava in seconda corsia di marcia, aveva urtato Per_1 collo specchietto retrovisore esterno destro quello sinistro dell'autovettura Xsara, che stava percorrendo la prima corsia Per_1 di marcia [non è dato peraltro comprendere su quali elementi specifici e oggettivi si fondi questa allegazione, NdE];
• la conducente della Citroën C4 aveva quindi rallentato la marcia fino a fermarsi davanti alla Citroën Xsara in prima corsia;
• nel frattempo era sopraggiunto un autoarticolato IVECO che aveva investito i due veicoli fermi;
• sul luogo del sinistro era intervenuta la polizia stradale di Cassino;
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 2 • a causa del sinistro, per mettere in sicurezza il piano viabile, sgomberarlo e pulirlo era stato necessario fare intervenire un'impresa specializzata oltre a personale autostradale, con un esborso di EUR 3.506,21, cifra al cui pagamento dovevano perciò essere condannate le convenute in solido.
Con comparsa dell'11.1.2021 depositata nel procedimento RG 51190/2020, si costituì in giudizio la soc. la quale: Parte
• eccepì l'infondatezza della domanda, sia nell'an, sia nel quantum debeatur;
• negò che (deceduta nel sinistro), conducente del Persona_2 veicolo Citroën C4 di proprietà della IL, fosse esclusiva responsabile del sinistro, poiché il verbale della polizia stradale di CASSINO attestava che la era stata investita dal complesso Per_2 veicolare e trascinata per circa settantadue metri;
• inoltre, anche << dalla consulenza cinematica redatta dall'ing.
>> emergeva che il sinistro era stato causato << “dal Per_3 tamponamento attuato dal conducente dell'autoarticolato, in danno alle due vetture che erano ferme ed incolonnate … Entrambi gli autisti sopravvissuti all'evento hanno confermato che le due atuotevvure erano ferme quando furono travolte dall'autoarticolato” (doc. 2) >>;
• la Citroën C4 condotta dalla era dunque ferma al momento Per_2 dell'impatto coll'autoarticolato, sicché la responsabilità del sinistro era esclusivamente del conducente di quest'ultimo;
• la misura del risarcimento richiesto si fondava su un documento proveniente dalla stessa attrice, inidoneo a provare l'an e il quantum del danno;
• la domanda doveva essere perciò rigettata.
All'udienza del 12.1.2021 il giudice di pace dichiarò la contumacia della convenuta IL e con ordinanza 22.7.2021 ordinò al terzo soc.
(assicuratrice del veicolo targato DF090JC) di esibire il CP_3 provvedimento del tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 21.3.2017, recante l'archiviazione del procedimento penale a carico di CP_4
in relazione al sinistro del 27.5.2016, nonché di esibire “copia della
[...]
CTU disposta in corso d'indagine”, e ciò mediante deposito in Cancelleria entro il 20.12.2021.
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 3 Dal verbale della successiva udienza, tenuta il 15.2.2022, non emerge peraltro nessun indizio circa l'avvenuta ottemperanza all'ordine di esibizione, né comunque si rinviene nel fascicolo d'ufficio cartaceo copia di una relazione di consulenza disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere o dal Pubblico Ministero presso di esso. Respinte le istanze di prova per testimoni, all'udienza del 6.7.2022 le parti precisarono le conclusioni e il giudice di pace trattenne la causa per la decisione.
Con sentenza 7867 depositata il 6.12.2022, il giudice di pace di MILANO così decise:
<< … devono essere senz'altro confermate le conclusioni cui era giunto il consulente
tecnico d'ufficio incaricato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere. Infatti, sebbene la dinamica dell'urto da tergo denoti in linea generale la responsabilità del veicolo tamponante per mancata osservanza della distanza di sicurezza, nel caso di specie l'indagine ed i rilievi svolti hanno evidenziato che l'urto fu preceduto da una manovra azzardata, vietata ed estremamente pericolosa posta in essere dalla conducente del veicolo attoreo, la quale in orario notturno, dopo essersi posta davanti ad un secondo veicolo che procedeva nella prima corsia, arrestava repentinamente la marcia costringendo anche il secondo automobilista a fermarsi, e poi discendeva dal veicolo percorrendo a piedi un tratto di autostrada.
E' evidente che una consimile avventata condotta abbia determinato una turbativa improvvisa ed una situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile, così come è emerso dall' accurata indagine del consulente, le cui conclusioni si fanno proprie.
Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi che nel caso di specie sia emersa ex actis la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo estero nella causazione del sinistro.
Per quanto riguarda la consistenza del preteso danno, a fronte della documentazione fiscale prodotta dall'attrice (cfr. doc. 2 bis fascicolo attoreo) la parte convenuta si è limitata ad una generica contestazione, … dovendosi pertanto riconoscere il danno patrimoniale per spese di ripristino della carreggiata, nella misura indicata in fattura, ma con esclusione dell'IVA, in quanto relativa ad un'operazione inerente all'attività svolta e pertanto detraibile. …
P.Q.M.
… -ritenuta la responsabilità esclusiva del veicolo estero nella causazione del sinistro del 27.05.2016, condanna l e Parte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a pagare in favore di
[...] Parte_2
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 4 la somma di € 2.659,83 … oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla data della domanda ai soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidandole in € 1.025,00 (di cui € 125,00 per esborsi) oltre 15 % per rimb. spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Milano, 10 ottobre 2022 >>
Con atto di citazione del 31.5.2023 la soc. propone appello contro la Parte
“sentenza 8695/2022 (doc. B)” pubblicata il 6.12.2022 ma -precisa- nel proc. RG 51190/2020 (sicché l'appello deve intendersi in realtà proposto contro la suddetta sentenza 7867/2022) esponendo che:
• il giudice di pace aveva erroneamente interpretato l'istruttoria, poiché aveva fondato la decisione sulle “risultanze del procedimento penale a carico del sig. conducente dell'autoarticolato”, Controparte_4 facendo proprie acriticamente le conclusioni del CT del PM, laddove dalla relazione del (proprio) consulente di parte, ing. , risultava Per_3 inequivocabilmente l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato per la sua “sconsiderata condotta”: tale conducente, infatti, “pur potendo avvistare con largo anticipo i due veicoli fermi con luci rosse accese, non riusciva a porre in essere una pronta ed efficace manovra di emergenza per evitare di tamponare violentemente sia il veicolo Citroen Xsara sia il veicolo Citroen C4, ed infine anche il pedone”;
• il suddetto consulente era pervenuto a tali conclusioni Per_3 esaminando la registrazione del cronotachigrafo “di ultima generazione” installato sul trattore IVECO, che dimostrava come l'autoarticolato fosse giunto sul luogo con velocità già da venti secondi costantemente di 90 chilometri all'ora;
• tali circostanze “sono del tutto corrispondenti a quelli rappresentati nella consulenza tecnica dal CT del PM, Ing. il quale però Per_4 giungeva a delle conclusioni discordanti e contraddittorie rispetto ai dati oggettivi esaminati”;
• “la semicarreggiata in cui avvenne il sinistro era rettilinea per oltre un chilometro ragion per cui il camionista avrebbe potuto avvistare fin da 700 metri le luci di arresto dei veicoli fermi”;
• il consulente del Pubblico Ministero, ing. aveva invece Persona_4 trascurato il disposto dell'a. 2054 cc, i principi regolatori del codice della
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 5 strada e l'a. 141 CDS;
• attesa la contraddittorietà della consulenza del Pubblico Ministero, il giudice di pace avrebbe perciò dovuto disporre nuova consulenza tecnica per potervi fondare il suo convincimento;
• contestava inoltre la quantificazione del danno materiale, poiché il giudice di pace s'era basato soltanto sul documento proveniente dalla stessa attrice, sostenendo che la convenuta avesse contestato solo genericamente le singole voci, laddove la contestazione era stata specifica e tempestiva. L'appellante pertanto conclude chiedendo il rigetto delle domande della soc.
con restituzione degli importi pagati in esecuzione della Parte_2 sentenza di primo grado.
L'appellata si è costituita regolarmente in data 14.2.2024 e ha osservato che:
• il giudice di pace aveva ritenuto “giustamente esaustiva e determinante la documentazione probatoria proveniente dalle autorità intervenute nel luogo ove è avvenuto il sinistro, non contestabili fino a querela di falso”;
• trovava nella specie applicazione l'a. 2054 cc, sicché -provato il fatto dannoso- gravava sul danneggiate l'onere di provare d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
• secondo il consulente tecnico del Pubblico ministero nel procedimento penale ex a. 589 e 590 bis cp, a carico di ed “la causa Parte_3 Pt_4 che ha scaturito il sinistro stradale per cui è causa deve essere ricercata nella sola condotta comportamentale della conducente del veicolo di nazionalità francese di proprietà della convenuta”, poiché “i veicoli fermi non potevano essere visibili dal prima di 50 metri, in Parte_3 considerazione della mancanza di illuminazione, e a tale distanza il medesimo non sarebbe stato in grado di arrestare il proprio mezzo”;
• le conclusioni del consulente del PM erano state condivise dal giudice delle indagini preliminari, che aveva accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dei predetti indagati;
• in considerazione della solidarietà passiva fra i danneggianti, ai sensi degli aa. 2055 e 1292 cc, il creditore aveva facoltà di pretendere l'adempimento da uno qualunque dei condebitori, sicché la proprietaria del veicolo francese -siccome almeno corresponsabile del sinistro- ben poteva essere condannata a risarcire il danno per intero;
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 6 • infatti, unica responsabile del sinistro era stata l'auto C4 che, Per_1 di notte, s'era fermata nella prima corsia per costringere la Per_1
XARA a fermarsi, senza cioè servirsi della corsia d'emergenza, e ciò comunque in violazione degli aa. 175 e 176 CDS;
• il riepilogo dei costi 106/2016/003690, ancorché unilaterale, “proviene comunque da un ente che svolge un'attività di natura e rilevanza pubblicistica, e pertanto deve essere valutato come dotato di particolare efficacia probatoria”;
• il costo (EUR 2.659,72 al netto d'IVA) dei lavori di ripristino affidati alla era oggetto della regolare fattura 83 del 21.6.2016 CP_5
La parte appellata pertanto conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza 7857/2022.
Considerata la mancanza di richieste istruttorie, con ordinanza 26.2.2024 veniva disposta la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 3.6.2024 venivano assegnati i termini ex a. 352 cpc. All'udienza del 26.9.2024 la causa veniva rimessa in decisione sicché il giudice pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
La sentenza qui impugnata afferma che “in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro … devono essere senz'altro confermate le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio incaricato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere” e prosegue dichiarando che la dinamica del sinistro è stata ricostruita “dall'accurata indagine del consulente, le cui conclusioni di fanno proprie”.
Si deve però sottolineare che quella relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero non risulta prodotta in questo procedimento da nessuna delle parti, né comunque quel documento risulta materialmente presente nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, e neppure è visibile nel fascicolo telematico.
È vero che, come si è già accennato, con provvedimento del 22 luglio 2021 il giudice di pace aveva ordinato al terzo ssicuratrice del Controparte_6 veicolo tg DF090JC) di esibire il “provvedimento di archiviazione del
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 7 procedimento penale a carico di , emesso il 21/03/2017 dal Controparte_4 tribunale di Santa Maria Capua Vetere” unitamente alla “CTU disposta in corso d'indagine” assegnando per ciò il termine del 20/12/2021, ma è altrettanto vero che quel provvedimento non risulta in alcun modo ottemperato. Infatti, non v'è nessuna traccia del provvedimento di archiviazione né della consulenza tecnica del PM, né risulta che tali documenti siano mai stati depositati presso la cancelleria del giudice di pace: nessun documento di cancelleria attesta del resto l'effettivo deposito del provvedimento del GIP né della consulenza tecnica, né -come si è già accennato- della produzione di tali documenti è fatta nessuna menzione nel verbale dell'udienza successiva all'ordinanza 22 luglio 2021 (cioè nel verbale del 15 febbraio 2022) o altrove.
La consulenza tecnica del consulente del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il provvedimento di archiviazione non possono dunque concorrere in nessun modo a fondare questa decisione.
In ogni caso, per ciò che attiene la dinamica del sinistro, non vi sono contestazioni sul fatto che, al momento del sinistro avvenuto in piena notte del 27 maggio 2016, l'auto ËN C4 fosse ferma nella prima corsia di marcia dell'autostrada A1, cioè su di un tratto di strada ove la sosta è consentita solo negli apposti spazi o in caso di assoluta emergenza. Appaiono invece del tutto indimostrate le allegazioni della su Pt_1 Parte_2 quanto fosse accaduto subito prima: non vi sono elementi, cioè, da cui si possa inferire che la conducente della Citroën C4 si fosse arrestata improvvisamente a causa della rottura dello specchietto retrovisore. Dal prontuario redatto dalla polizia intervenuta sul luogo del sinistro (prodotto dall'attrice soc. in primo grado sub doc. 3) emerge soltanto che Parte_2 quella notte v'erano condizioni di scarsa visibilità, poiché su quel tratto di strada mancava l'illuminazione artificiale. Proprio in quelle circostanze, dunque, sopraggiunse l'autoarticolato che dapprima tamponò la (che stava subito dietro la C4) CP_7 Per_1
e quindi investì cioè la conducente della C4, che Persona_2 Per_1 era uscita dall'abitacolo.
L'appello dev'essere perciò deciso soltanto sulla scorta di tali emergenze (le uniche oggettivamente disponibili e valutabili), tenendo conto inoltre che manca un'adeguata giustificazione del motivo per cui la C4 si fosse fermata Per_1
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 8 in prima corsia (circostanza desumibile dal fatto che la conducente si trovava al di fuori dell'abitacolo quando fu investita e trascinata dall'autoarticolato).
Poiché non è stato allegato (né comunque è stato dimostrato) che la Per_2 avesse avuto un qualche malore né che la C4 avesse avuto un guasto, Per_1 tali da giustificare la fermata, ne discende che il comportamento tenuto dalla conducente dev'essere qualificato non solo come Persona_2 manifestamente e gravemente imprudente, bensì pure in violazione del codice della strada, in particolare dell'a. 175 comma 6 (che vieta la circolazione di pedoni sulle autostrade, eccettuate solo le aree di servizio e di sosta) e dell'a 176 comma 5 (norma che vieta di sostare sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli nonché vieta di fermarsi, se non in caso di situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o all'inefficienza del veicolo stesso).
Per l'effetto, pur non potendosi affermare che la fermata ingiustificata della conducente della Citroën C4 nella prima corsia di marcia (davanti all'auto Citroën Xsara che fu a sua volta costretta a fermarsi), sia stata causa esclusiva del sinistro, nondimeno si deve concludere che tale fermata, in quanto comportamento certamente contrario alle norme di legge e prima ancora alle norme di comune prudenza, costituì (quanto meno) causa concorrente del medesimo sinistro.
Infatti, a norma del secondo comma dell'a. 2054 cc “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” e nella specie deve si deve perciò applicare la presunzione di pari responsabilità di ciascuno dei conducenti coinvolti, non essendo possibile accertare che la avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. In proposito, Per_2 secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, ogni volta in cui sia rimasto ignoto l'atto generatore del sinistro oppure lo specifico grado di responsabilità dei diversi conducenti, si deve invero presumere che alla sua causazione abbiano concorso in eguale misura i comportamenti dei conducenti coinvolti nello scontro, a nulla rilevando che solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
Nella specie, come si è già rilevato, risulta impossibile ricostruire con esattezza
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 9 le modalità del sinistro, sicché deve farsi applicazione dell'a. 2054/2 cc, accertando dunque che sussiste una responsabilità, almeno concorrente, della stessa conducente della C4 e, per essa, dell'appellante soc. Per_2 Per_1
D'altra parte, non rileva accertare qui se il sinistro sia stato o no causato Parte
(anche) dal conducente dell'autoarticolato (che urtò i due veicoli e travolse la
, ma occorre soltanto verificare se si configuri una responsabilità Per_2 almeno concorrente dell'autovettura francese, ciò che appunto è già stato acclarato. Inoltre, anche senza considerare che il conducente dell'autoarticolato non è parte di questo giudizio, si deve notare che la soc. appellante non ha assolto l'onere probatorio che su lei gravava per superare la presunzione di pari responsabilità: la consulenza di parte (dell'ing. ) su cui l'appellante Per_3 fonda la sua impugnazione, secondo la quale il sinistro fu causato unicamente dalla “sconsiderata condotta del conducente dell'autoarticolato” è mera allegazione difensiva, siccome svolta al di fuori del contraddittorio e senza che in questo processo siano stati prodotti tutti i documenti da cui il consulente di parte appellante ha tratto le sue opinioni.
Accertata così la sussistenza della responsabilità quanto meno concorsuale del veicolo francese, si deve notare che la conseguente obbligazione risarcitoria, siccome appunto almeno solidale ex a. 2055 cc, e di conseguenza la danneggiata soc. legittimamente ha richiesto di condannare all'intero Parte_2 risarcimento alcuni soltanto degli obbligati solidali.
Quanto alla prova del danno (che l'appellata intende fornire Parte_2 mediante un documento di formazione unilaterale) va tenuto conto dell'eccezione svolta in proposito dall'appellante soc. Si deve perciò Parte anzitutto notare che l'atto di citazione innanzi al giudice di pace risulta del tutto generico quanto alle diverse voci di danno, sicché la contestazione sollevata dall ul quantum non aveva necessità di essere più specifica, ben potendosi Parte limitare a contestare il “documento redatto da quest'ultima (soc. Autostrade – ndr), relativo ai lavori di pulizia eseguiti a seguito del sinistro verificatosi in data 27 maggio 2016” (pag. 4 comparsa soc. . Parte
Non è inutile qui ricordare che la specifica contestazione ex a. 115 cpc deve riguardare le eventuali (ma a loro volta) specifiche allegazioni in fatto, e non anche le produzioni.
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 10 Infatti, come confermato fra le altre da Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, il principio secondo cui i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda debbono ritenersi ammessi ove l'altra parte si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica, si deve necessariamente coordinare con l'onere per l'attore di allegare specificamente i fatti di causa, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Come accennato, poi, l'onere di contestazione ex a. 115 cpc concerne unicamente le allegazioni in punto di fatto, e non anche i documenti prodotti, rispetto ai quali v'è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento ex a. 214 cpc o di proporre querela di falso, sicché gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di individuare, tra le varie produzioni, quelle che l'attore -pur senza esplicitarlo nell'atto introduttivo- intende porre a fondamento della sua domanda (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019).
Inoltre, a differenza di quanto opina la soc. , si deve negare che il Parte_2 documento da lei stessa formato possa “essere valutato come dotato di particolare efficacia probatoria” solo perché proviene “da un ente che svolge un'attività di natura e rilevanza pubblicistica”: è appena il caso di osservare che manca qualsiasi norma idonea a giustificare una simile tesi.
Da ciò segue che, esclusa la sufficienza della prova che l'attrice abbia sostenuto tutti gli esborsi descritti nel riepilogo di cui al doc. 2 della soc. Parte_2
(che espone complessivi EUR 3.506,21), l'unico esborso adeguatamente provato risulta essere quello di cui alla fattura n° 83 del 21.6.2016, emessa dalla soc. INFRAGEST SRL, prodotta in primo grado dall'attrice come doc.
2-bis, che espone la cifra imponibile di EUR 2.659,83, oltre IVA per EUR 585,16.
Posto che il giudice di pace, riferendosi espressamente e unicamente a tale fattura, liquidò il danno risarcibile nella stessa misura dell'imponibile (EUR 2.659,83) negando invece il diritto a ripetere l'IVA (trattandosi di prestazione
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 11 “relativa ad un'operazione inerente all'attività svolta e pertanto detraibile”), e considerato che l'appellata non ha contestato tale decisione, invocando anzi la piena conferma della sentenza in discorso, l'appello risulta infondato e dev'essere perciò respinto (sia pure colla diversa motivazione sopra illustrata).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
Deve essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge l'appello avverso la sentenza n° 7867 depositata dal giudice di pace di MILANO il 6.12.2022; (2)conferma pertanto interamente la predetta sentenza, colla diversa motivazione sopra illustrata;
(3)condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali di questo grado, che liquida in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA;
(4)dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002.
Così deciso il giorno 16 gennaio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto Pertile
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 12
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA IN GRADO D'APPELLO
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n° 22952 / 2023 R.G., promossa da:
[...]
Parte_1
[...] P.IVA_1
col procuratore domiciliatario avv. MALATESTA FRANCESCO
PARTE APPELLANTE
contro
:
(cod. fisc. Parte_2
P.IVA_2
col procuratore domiciliatario avv. SCIARRA CLAUDIO
IL (cod. fisc. NON Controparte_1
INDICATO) contumace
PARTE APPELLATA
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'appellante conferma le conclusioni dell'atto di citazione in appello, e cioè:
“in via principale, in accoglimento dell'appello … e in totale riforma della sentenza n. 7857/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Leo, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da con … restituzione delle Parte_2 somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 147/2022”
La parte appellata conferma le conclusioni della comparsa di risposta in appello, e cioè:
“rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.7857 /2022. Con vittoria di compensi e spese di giudizio ex DM 55/14 del primo e secondo grado di giudizio”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 10.9.2020 la soc. convenne innanzi al Parte_2 giudice di pace di Milano la soc. e (di Parte Controparte_2 nazionalità francese, proprietaria dell'autovettura Citroën C4), per sentirle condannare a risarcire le spese sostenute a causa del sinistro avvenuto il 27 maggio 2016. In proposito l'attrice allegò che:
• verso le ore 22.50 del 27.5.2016, sull'Autostrada A1 al km 690+631, l'auto
C4, mentre si trovava in seconda corsia di marcia, aveva urtato Per_1 collo specchietto retrovisore esterno destro quello sinistro dell'autovettura Xsara, che stava percorrendo la prima corsia Per_1 di marcia [non è dato peraltro comprendere su quali elementi specifici e oggettivi si fondi questa allegazione, NdE];
• la conducente della Citroën C4 aveva quindi rallentato la marcia fino a fermarsi davanti alla Citroën Xsara in prima corsia;
• nel frattempo era sopraggiunto un autoarticolato IVECO che aveva investito i due veicoli fermi;
• sul luogo del sinistro era intervenuta la polizia stradale di Cassino;
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 2 • a causa del sinistro, per mettere in sicurezza il piano viabile, sgomberarlo e pulirlo era stato necessario fare intervenire un'impresa specializzata oltre a personale autostradale, con un esborso di EUR 3.506,21, cifra al cui pagamento dovevano perciò essere condannate le convenute in solido.
Con comparsa dell'11.1.2021 depositata nel procedimento RG 51190/2020, si costituì in giudizio la soc. la quale: Parte
• eccepì l'infondatezza della domanda, sia nell'an, sia nel quantum debeatur;
• negò che (deceduta nel sinistro), conducente del Persona_2 veicolo Citroën C4 di proprietà della IL, fosse esclusiva responsabile del sinistro, poiché il verbale della polizia stradale di CASSINO attestava che la era stata investita dal complesso Per_2 veicolare e trascinata per circa settantadue metri;
• inoltre, anche << dalla consulenza cinematica redatta dall'ing.
>> emergeva che il sinistro era stato causato << “dal Per_3 tamponamento attuato dal conducente dell'autoarticolato, in danno alle due vetture che erano ferme ed incolonnate … Entrambi gli autisti sopravvissuti all'evento hanno confermato che le due atuotevvure erano ferme quando furono travolte dall'autoarticolato” (doc. 2) >>;
• la Citroën C4 condotta dalla era dunque ferma al momento Per_2 dell'impatto coll'autoarticolato, sicché la responsabilità del sinistro era esclusivamente del conducente di quest'ultimo;
• la misura del risarcimento richiesto si fondava su un documento proveniente dalla stessa attrice, inidoneo a provare l'an e il quantum del danno;
• la domanda doveva essere perciò rigettata.
All'udienza del 12.1.2021 il giudice di pace dichiarò la contumacia della convenuta IL e con ordinanza 22.7.2021 ordinò al terzo soc.
(assicuratrice del veicolo targato DF090JC) di esibire il CP_3 provvedimento del tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 21.3.2017, recante l'archiviazione del procedimento penale a carico di CP_4
in relazione al sinistro del 27.5.2016, nonché di esibire “copia della
[...]
CTU disposta in corso d'indagine”, e ciò mediante deposito in Cancelleria entro il 20.12.2021.
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 3 Dal verbale della successiva udienza, tenuta il 15.2.2022, non emerge peraltro nessun indizio circa l'avvenuta ottemperanza all'ordine di esibizione, né comunque si rinviene nel fascicolo d'ufficio cartaceo copia di una relazione di consulenza disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere o dal Pubblico Ministero presso di esso. Respinte le istanze di prova per testimoni, all'udienza del 6.7.2022 le parti precisarono le conclusioni e il giudice di pace trattenne la causa per la decisione.
Con sentenza 7867 depositata il 6.12.2022, il giudice di pace di MILANO così decise:
<< … devono essere senz'altro confermate le conclusioni cui era giunto il consulente
tecnico d'ufficio incaricato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere. Infatti, sebbene la dinamica dell'urto da tergo denoti in linea generale la responsabilità del veicolo tamponante per mancata osservanza della distanza di sicurezza, nel caso di specie l'indagine ed i rilievi svolti hanno evidenziato che l'urto fu preceduto da una manovra azzardata, vietata ed estremamente pericolosa posta in essere dalla conducente del veicolo attoreo, la quale in orario notturno, dopo essersi posta davanti ad un secondo veicolo che procedeva nella prima corsia, arrestava repentinamente la marcia costringendo anche il secondo automobilista a fermarsi, e poi discendeva dal veicolo percorrendo a piedi un tratto di autostrada.
E' evidente che una consimile avventata condotta abbia determinato una turbativa improvvisa ed una situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile, così come è emerso dall' accurata indagine del consulente, le cui conclusioni si fanno proprie.
Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi che nel caso di specie sia emersa ex actis la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo estero nella causazione del sinistro.
Per quanto riguarda la consistenza del preteso danno, a fronte della documentazione fiscale prodotta dall'attrice (cfr. doc. 2 bis fascicolo attoreo) la parte convenuta si è limitata ad una generica contestazione, … dovendosi pertanto riconoscere il danno patrimoniale per spese di ripristino della carreggiata, nella misura indicata in fattura, ma con esclusione dell'IVA, in quanto relativa ad un'operazione inerente all'attività svolta e pertanto detraibile. …
P.Q.M.
… -ritenuta la responsabilità esclusiva del veicolo estero nella causazione del sinistro del 27.05.2016, condanna l e Parte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a pagare in favore di
[...] Parte_2
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 4 la somma di € 2.659,83 … oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla data della domanda ai soddisfo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidandole in € 1.025,00 (di cui € 125,00 per esborsi) oltre 15 % per rimb. spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Milano, 10 ottobre 2022 >>
Con atto di citazione del 31.5.2023 la soc. propone appello contro la Parte
“sentenza 8695/2022 (doc. B)” pubblicata il 6.12.2022 ma -precisa- nel proc. RG 51190/2020 (sicché l'appello deve intendersi in realtà proposto contro la suddetta sentenza 7867/2022) esponendo che:
• il giudice di pace aveva erroneamente interpretato l'istruttoria, poiché aveva fondato la decisione sulle “risultanze del procedimento penale a carico del sig. conducente dell'autoarticolato”, Controparte_4 facendo proprie acriticamente le conclusioni del CT del PM, laddove dalla relazione del (proprio) consulente di parte, ing. , risultava Per_3 inequivocabilmente l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato per la sua “sconsiderata condotta”: tale conducente, infatti, “pur potendo avvistare con largo anticipo i due veicoli fermi con luci rosse accese, non riusciva a porre in essere una pronta ed efficace manovra di emergenza per evitare di tamponare violentemente sia il veicolo Citroen Xsara sia il veicolo Citroen C4, ed infine anche il pedone”;
• il suddetto consulente era pervenuto a tali conclusioni Per_3 esaminando la registrazione del cronotachigrafo “di ultima generazione” installato sul trattore IVECO, che dimostrava come l'autoarticolato fosse giunto sul luogo con velocità già da venti secondi costantemente di 90 chilometri all'ora;
• tali circostanze “sono del tutto corrispondenti a quelli rappresentati nella consulenza tecnica dal CT del PM, Ing. il quale però Per_4 giungeva a delle conclusioni discordanti e contraddittorie rispetto ai dati oggettivi esaminati”;
• “la semicarreggiata in cui avvenne il sinistro era rettilinea per oltre un chilometro ragion per cui il camionista avrebbe potuto avvistare fin da 700 metri le luci di arresto dei veicoli fermi”;
• il consulente del Pubblico Ministero, ing. aveva invece Persona_4 trascurato il disposto dell'a. 2054 cc, i principi regolatori del codice della
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 5 strada e l'a. 141 CDS;
• attesa la contraddittorietà della consulenza del Pubblico Ministero, il giudice di pace avrebbe perciò dovuto disporre nuova consulenza tecnica per potervi fondare il suo convincimento;
• contestava inoltre la quantificazione del danno materiale, poiché il giudice di pace s'era basato soltanto sul documento proveniente dalla stessa attrice, sostenendo che la convenuta avesse contestato solo genericamente le singole voci, laddove la contestazione era stata specifica e tempestiva. L'appellante pertanto conclude chiedendo il rigetto delle domande della soc.
con restituzione degli importi pagati in esecuzione della Parte_2 sentenza di primo grado.
L'appellata si è costituita regolarmente in data 14.2.2024 e ha osservato che:
• il giudice di pace aveva ritenuto “giustamente esaustiva e determinante la documentazione probatoria proveniente dalle autorità intervenute nel luogo ove è avvenuto il sinistro, non contestabili fino a querela di falso”;
• trovava nella specie applicazione l'a. 2054 cc, sicché -provato il fatto dannoso- gravava sul danneggiate l'onere di provare d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
• secondo il consulente tecnico del Pubblico ministero nel procedimento penale ex a. 589 e 590 bis cp, a carico di ed “la causa Parte_3 Pt_4 che ha scaturito il sinistro stradale per cui è causa deve essere ricercata nella sola condotta comportamentale della conducente del veicolo di nazionalità francese di proprietà della convenuta”, poiché “i veicoli fermi non potevano essere visibili dal prima di 50 metri, in Parte_3 considerazione della mancanza di illuminazione, e a tale distanza il medesimo non sarebbe stato in grado di arrestare il proprio mezzo”;
• le conclusioni del consulente del PM erano state condivise dal giudice delle indagini preliminari, che aveva accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dei predetti indagati;
• in considerazione della solidarietà passiva fra i danneggianti, ai sensi degli aa. 2055 e 1292 cc, il creditore aveva facoltà di pretendere l'adempimento da uno qualunque dei condebitori, sicché la proprietaria del veicolo francese -siccome almeno corresponsabile del sinistro- ben poteva essere condannata a risarcire il danno per intero;
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 6 • infatti, unica responsabile del sinistro era stata l'auto C4 che, Per_1 di notte, s'era fermata nella prima corsia per costringere la Per_1
XARA a fermarsi, senza cioè servirsi della corsia d'emergenza, e ciò comunque in violazione degli aa. 175 e 176 CDS;
• il riepilogo dei costi 106/2016/003690, ancorché unilaterale, “proviene comunque da un ente che svolge un'attività di natura e rilevanza pubblicistica, e pertanto deve essere valutato come dotato di particolare efficacia probatoria”;
• il costo (EUR 2.659,72 al netto d'IVA) dei lavori di ripristino affidati alla era oggetto della regolare fattura 83 del 21.6.2016 CP_5
La parte appellata pertanto conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza 7857/2022.
Considerata la mancanza di richieste istruttorie, con ordinanza 26.2.2024 veniva disposta la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 3.6.2024 venivano assegnati i termini ex a. 352 cpc. All'udienza del 26.9.2024 la causa veniva rimessa in decisione sicché il giudice pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
La sentenza qui impugnata afferma che “in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro … devono essere senz'altro confermate le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio incaricato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere” e prosegue dichiarando che la dinamica del sinistro è stata ricostruita “dall'accurata indagine del consulente, le cui conclusioni di fanno proprie”.
Si deve però sottolineare che quella relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero non risulta prodotta in questo procedimento da nessuna delle parti, né comunque quel documento risulta materialmente presente nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, e neppure è visibile nel fascicolo telematico.
È vero che, come si è già accennato, con provvedimento del 22 luglio 2021 il giudice di pace aveva ordinato al terzo ssicuratrice del Controparte_6 veicolo tg DF090JC) di esibire il “provvedimento di archiviazione del
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 7 procedimento penale a carico di , emesso il 21/03/2017 dal Controparte_4 tribunale di Santa Maria Capua Vetere” unitamente alla “CTU disposta in corso d'indagine” assegnando per ciò il termine del 20/12/2021, ma è altrettanto vero che quel provvedimento non risulta in alcun modo ottemperato. Infatti, non v'è nessuna traccia del provvedimento di archiviazione né della consulenza tecnica del PM, né risulta che tali documenti siano mai stati depositati presso la cancelleria del giudice di pace: nessun documento di cancelleria attesta del resto l'effettivo deposito del provvedimento del GIP né della consulenza tecnica, né -come si è già accennato- della produzione di tali documenti è fatta nessuna menzione nel verbale dell'udienza successiva all'ordinanza 22 luglio 2021 (cioè nel verbale del 15 febbraio 2022) o altrove.
La consulenza tecnica del consulente del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il provvedimento di archiviazione non possono dunque concorrere in nessun modo a fondare questa decisione.
In ogni caso, per ciò che attiene la dinamica del sinistro, non vi sono contestazioni sul fatto che, al momento del sinistro avvenuto in piena notte del 27 maggio 2016, l'auto ËN C4 fosse ferma nella prima corsia di marcia dell'autostrada A1, cioè su di un tratto di strada ove la sosta è consentita solo negli apposti spazi o in caso di assoluta emergenza. Appaiono invece del tutto indimostrate le allegazioni della su Pt_1 Parte_2 quanto fosse accaduto subito prima: non vi sono elementi, cioè, da cui si possa inferire che la conducente della Citroën C4 si fosse arrestata improvvisamente a causa della rottura dello specchietto retrovisore. Dal prontuario redatto dalla polizia intervenuta sul luogo del sinistro (prodotto dall'attrice soc. in primo grado sub doc. 3) emerge soltanto che Parte_2 quella notte v'erano condizioni di scarsa visibilità, poiché su quel tratto di strada mancava l'illuminazione artificiale. Proprio in quelle circostanze, dunque, sopraggiunse l'autoarticolato che dapprima tamponò la (che stava subito dietro la C4) CP_7 Per_1
e quindi investì cioè la conducente della C4, che Persona_2 Per_1 era uscita dall'abitacolo.
L'appello dev'essere perciò deciso soltanto sulla scorta di tali emergenze (le uniche oggettivamente disponibili e valutabili), tenendo conto inoltre che manca un'adeguata giustificazione del motivo per cui la C4 si fosse fermata Per_1
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 8 in prima corsia (circostanza desumibile dal fatto che la conducente si trovava al di fuori dell'abitacolo quando fu investita e trascinata dall'autoarticolato).
Poiché non è stato allegato (né comunque è stato dimostrato) che la Per_2 avesse avuto un qualche malore né che la C4 avesse avuto un guasto, Per_1 tali da giustificare la fermata, ne discende che il comportamento tenuto dalla conducente dev'essere qualificato non solo come Persona_2 manifestamente e gravemente imprudente, bensì pure in violazione del codice della strada, in particolare dell'a. 175 comma 6 (che vieta la circolazione di pedoni sulle autostrade, eccettuate solo le aree di servizio e di sosta) e dell'a 176 comma 5 (norma che vieta di sostare sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli nonché vieta di fermarsi, se non in caso di situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o all'inefficienza del veicolo stesso).
Per l'effetto, pur non potendosi affermare che la fermata ingiustificata della conducente della Citroën C4 nella prima corsia di marcia (davanti all'auto Citroën Xsara che fu a sua volta costretta a fermarsi), sia stata causa esclusiva del sinistro, nondimeno si deve concludere che tale fermata, in quanto comportamento certamente contrario alle norme di legge e prima ancora alle norme di comune prudenza, costituì (quanto meno) causa concorrente del medesimo sinistro.
Infatti, a norma del secondo comma dell'a. 2054 cc “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” e nella specie deve si deve perciò applicare la presunzione di pari responsabilità di ciascuno dei conducenti coinvolti, non essendo possibile accertare che la avesse fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. In proposito, Per_2 secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, ogni volta in cui sia rimasto ignoto l'atto generatore del sinistro oppure lo specifico grado di responsabilità dei diversi conducenti, si deve invero presumere che alla sua causazione abbiano concorso in eguale misura i comportamenti dei conducenti coinvolti nello scontro, a nulla rilevando che solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 15736 del 17/05/2022).
Nella specie, come si è già rilevato, risulta impossibile ricostruire con esattezza
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 9 le modalità del sinistro, sicché deve farsi applicazione dell'a. 2054/2 cc, accertando dunque che sussiste una responsabilità, almeno concorrente, della stessa conducente della C4 e, per essa, dell'appellante soc. Per_2 Per_1
D'altra parte, non rileva accertare qui se il sinistro sia stato o no causato Parte
(anche) dal conducente dell'autoarticolato (che urtò i due veicoli e travolse la
, ma occorre soltanto verificare se si configuri una responsabilità Per_2 almeno concorrente dell'autovettura francese, ciò che appunto è già stato acclarato. Inoltre, anche senza considerare che il conducente dell'autoarticolato non è parte di questo giudizio, si deve notare che la soc. appellante non ha assolto l'onere probatorio che su lei gravava per superare la presunzione di pari responsabilità: la consulenza di parte (dell'ing. ) su cui l'appellante Per_3 fonda la sua impugnazione, secondo la quale il sinistro fu causato unicamente dalla “sconsiderata condotta del conducente dell'autoarticolato” è mera allegazione difensiva, siccome svolta al di fuori del contraddittorio e senza che in questo processo siano stati prodotti tutti i documenti da cui il consulente di parte appellante ha tratto le sue opinioni.
Accertata così la sussistenza della responsabilità quanto meno concorsuale del veicolo francese, si deve notare che la conseguente obbligazione risarcitoria, siccome appunto almeno solidale ex a. 2055 cc, e di conseguenza la danneggiata soc. legittimamente ha richiesto di condannare all'intero Parte_2 risarcimento alcuni soltanto degli obbligati solidali.
Quanto alla prova del danno (che l'appellata intende fornire Parte_2 mediante un documento di formazione unilaterale) va tenuto conto dell'eccezione svolta in proposito dall'appellante soc. Si deve perciò Parte anzitutto notare che l'atto di citazione innanzi al giudice di pace risulta del tutto generico quanto alle diverse voci di danno, sicché la contestazione sollevata dall ul quantum non aveva necessità di essere più specifica, ben potendosi Parte limitare a contestare il “documento redatto da quest'ultima (soc. Autostrade – ndr), relativo ai lavori di pulizia eseguiti a seguito del sinistro verificatosi in data 27 maggio 2016” (pag. 4 comparsa soc. . Parte
Non è inutile qui ricordare che la specifica contestazione ex a. 115 cpc deve riguardare le eventuali (ma a loro volta) specifiche allegazioni in fatto, e non anche le produzioni.
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 10 Infatti, come confermato fra le altre da Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, il principio secondo cui i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda debbono ritenersi ammessi ove l'altra parte si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica, si deve necessariamente coordinare con l'onere per l'attore di allegare specificamente i fatti di causa, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Come accennato, poi, l'onere di contestazione ex a. 115 cpc concerne unicamente le allegazioni in punto di fatto, e non anche i documenti prodotti, rispetto ai quali v'è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento ex a. 214 cpc o di proporre querela di falso, sicché gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di individuare, tra le varie produzioni, quelle che l'attore -pur senza esplicitarlo nell'atto introduttivo- intende porre a fondamento della sua domanda (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3126 del 01/02/2019).
Inoltre, a differenza di quanto opina la soc. , si deve negare che il Parte_2 documento da lei stessa formato possa “essere valutato come dotato di particolare efficacia probatoria” solo perché proviene “da un ente che svolge un'attività di natura e rilevanza pubblicistica”: è appena il caso di osservare che manca qualsiasi norma idonea a giustificare una simile tesi.
Da ciò segue che, esclusa la sufficienza della prova che l'attrice abbia sostenuto tutti gli esborsi descritti nel riepilogo di cui al doc. 2 della soc. Parte_2
(che espone complessivi EUR 3.506,21), l'unico esborso adeguatamente provato risulta essere quello di cui alla fattura n° 83 del 21.6.2016, emessa dalla soc. INFRAGEST SRL, prodotta in primo grado dall'attrice come doc.
2-bis, che espone la cifra imponibile di EUR 2.659,83, oltre IVA per EUR 585,16.
Posto che il giudice di pace, riferendosi espressamente e unicamente a tale fattura, liquidò il danno risarcibile nella stessa misura dell'imponibile (EUR 2.659,83) negando invece il diritto a ripetere l'IVA (trattandosi di prestazione
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 11 “relativa ad un'operazione inerente all'attività svolta e pertanto detraibile”), e considerato che l'appellata non ha contestato tale decisione, invocando anzi la piena conferma della sentenza in discorso, l'appello risulta infondato e dev'essere perciò respinto (sia pure colla diversa motivazione sopra illustrata).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
Deve essere infine dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge l'appello avverso la sentenza n° 7867 depositata dal giudice di pace di MILANO il 6.12.2022; (2)conferma pertanto interamente la predetta sentenza, colla diversa motivazione sopra illustrata;
(3)condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali di questo grado, che liquida in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA;
(4)dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr 115/2002.
Così deciso il giorno 16 gennaio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto Pertile
Trib. Milano - sentenza d'appello - proc. RG 22952 / 2023 - pag. 12