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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2932 del RG dell'anno 2024 avente ad oggetto la revisione del contributo economico in favore di figlio maggiorenne , vertent e
TRA
(C.F. ), rappresentato e difes o Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Beatrice Bottai, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via Savona n. 6, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresent ata e difes a Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paola Ferretti, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
Email_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne nel senso indicato dall'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, chiedeva Parte_1 di modificare l'ordinanza n. 4230/2018, emessa in data 1.10.2018 dal Tribunale di Pisa, nel senso di disporre la cessazione, a far dat a dal deposito del ri corso,
RG VG n. 2932/2024 - Pagina 1 di 3 dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di corrispondere la somma di €200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie . Chiedeva, in via
[...] consequenzial e, di condannare la resistent e alla Controparte_1 restituzione dell e somme corrisposte, in ottemperanza del suddetto obbligo, nelle more del presente giudizio, maggiorat e degli interessi legali, con decorrenz a dalla data del deposito del ricorso.
In particolare, per quanto di interesse, deduceva il venir meno dei presupposti dell'obbligo di mantenimento dichiarato con l'ordinanza n. 4230/2018, in quanto il figlio , nato in data [...], aveva compiuto la Persona_1 maggiore et à ed era divenuto econ omicamente indipendente, essendo stat o assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno presso la sede di Cascina (PI). Controparte_2
2. Con comparsa depositata in data 20.02.2025, si costituiva in giudizio
, dichiarandosi remissiva rispetto alle domande di Controparte_1 parte attri ce.
3. All'udienza del 20.02.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo nei termini di seguito indicati:
“Parte ricorrente non verserà l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne economi camente autosufficient e dalla data odierna e rinuncia alla domanda di restituzione delle somme già versat e successivamente al deposito del ricorso.
Compensazione delle spese di lite”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della prole, ritiene di poter recepi re l'accordo delle parti.
5. Alla luce dell'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensat e.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegial e, pronunciando sul ricorso depositato in data 22.10.2024 e proposto da Parte_2
nei confronti di , con l'intervento del
[...] Controparte_1
RG VG n. 2932/2024 - Pagina 2 di 3 Pubblico Ministero, a modifica dell'ordinanza n. 4230/2018 del Tribunale di
Pisa, così provvede:
1) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di Parte_2 dalla data del 20 febbraio 2025 ;
[...]
2) DICHIARA compensate interamente tra le part i le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.04.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2932/2024 - Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2932 del RG dell'anno 2024 avente ad oggetto la revisione del contributo economico in favore di figlio maggiorenne , vertent e
TRA
(C.F. ), rappresentato e difes o Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Beatrice Bottai, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via Savona n. 6, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresent ata e difes a Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paola Ferretti, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
Email_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne nel senso indicato dall'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, chiedeva Parte_1 di modificare l'ordinanza n. 4230/2018, emessa in data 1.10.2018 dal Tribunale di Pisa, nel senso di disporre la cessazione, a far dat a dal deposito del ri corso,
RG VG n. 2932/2024 - Pagina 1 di 3 dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di corrispondere la somma di €200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie . Chiedeva, in via
[...] consequenzial e, di condannare la resistent e alla Controparte_1 restituzione dell e somme corrisposte, in ottemperanza del suddetto obbligo, nelle more del presente giudizio, maggiorat e degli interessi legali, con decorrenz a dalla data del deposito del ricorso.
In particolare, per quanto di interesse, deduceva il venir meno dei presupposti dell'obbligo di mantenimento dichiarato con l'ordinanza n. 4230/2018, in quanto il figlio , nato in data [...], aveva compiuto la Persona_1 maggiore et à ed era divenuto econ omicamente indipendente, essendo stat o assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno presso la sede di Cascina (PI). Controparte_2
2. Con comparsa depositata in data 20.02.2025, si costituiva in giudizio
, dichiarandosi remissiva rispetto alle domande di Controparte_1 parte attri ce.
3. All'udienza del 20.02.2025, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo nei termini di seguito indicati:
“Parte ricorrente non verserà l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne economi camente autosufficient e dalla data odierna e rinuncia alla domanda di restituzione delle somme già versat e successivamente al deposito del ricorso.
Compensazione delle spese di lite”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della prole, ritiene di poter recepi re l'accordo delle parti.
5. Alla luce dell'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensat e.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegial e, pronunciando sul ricorso depositato in data 22.10.2024 e proposto da Parte_2
nei confronti di , con l'intervento del
[...] Controparte_1
RG VG n. 2932/2024 - Pagina 2 di 3 Pubblico Ministero, a modifica dell'ordinanza n. 4230/2018 del Tribunale di
Pisa, così provvede:
1) REVOCA l'obbligo di mantenimento posto a carico di Parte_2 dalla data del 20 febbraio 2025 ;
[...]
2) DICHIARA compensate interamente tra le part i le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.04.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2932/2024 - Pagina 3 di 3