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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11753 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 20/11/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 36540/2023 r.g.l., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti TOFFOLETTO FRANCO,
[...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5
OPPONENTE
E
, con l'avv. BURAGLIA CINZIA Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 17.11.2023, la società ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5672/2023, depositato in data 4.10.2023, con il quale questo Tribunale le ha ordinato di pagare, in favore di CP_1
la somma di € 441,42, a titolo di “accordo integrativo”, oltre
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio monitorio.
1 La società opponente ha eccepito quanto segue:
- il sig. che lavora alle proprie dipendenze in qualità di CP_1 operatore fiduciario con inquadramento nel “II” livello del CCNL Multiservizi dal 28.2.2023, è stato retribuito “in base a quanto previsto da detto CCNL” mentre il decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022 invocato dalla controparte non ha alcun effetto vincolante;
si osserva che esso, in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), si limita a rilevare il costo medio del lavoro da tenere in considerazione da parte delle stazioni appaltanti in occasione di gare pubbliche;
- l'art. 2 del citato decreto stabilisce che “Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione: a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l'impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.); c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)”;
- essa non ha mai sottoscritto alcun accordo integrativo per la provincia di Roma né è associata ad alcuna associazione datoriale che abbia sottoscritto un tale accordo;
- l'opposto non ha allegato alcun atto normativo o contrattuale vincolante a sostegno delle proprie rivendicazioni. Ciò dedotto, la società opponente ha chiesto revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è Controparte_1 costituito in giudizio facendo rilevare in special modo:
- che nella tabella allegata al decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022 è previsto, per Roma, un incremento retributivo, tra le voci fisse della retribuzione, denominato “Accordo Integrativo” pari ad € 882,84 annui e ad € 73,57 mensili che corrisponde all'importo mensile della integrazione indicato nella tabella salariale C.G.I.L. allegata al n. 2 del fascicolo monitorio;
2 - che egli non ha ricevuto il pagamento del “QUIT (Quota Territoriale)” da parte della società opponente subentrata alla “spa Cosmopol” nell'appalto sui servizi fiduciari in favore di “spa ENI”;
- che egli è, dunque, creditore dell'importo complessivo di € 441,42 per i mesi da marzo ad agosto 2023;
- che non è contestato il fatto che l'impresa svolga servizi integrati/multiservizi;
- che è pacifico il proprio inquadramento nel livello “II” del
[...]
CP_2
- che dal confronto degli elementi retributivi annui riportati nella Tabella allegata al decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022, retribuzione tabellare, indennità di contingenza, anzianità forfettaria di settore, E.D.R. e Accordo Integrativo con i prospetti paga emerge la carenza dell'elemento integrativo de quo;
- che analoga integrazione è stata riconosciuta come a lui dovuta dalla “SPA COSMOPOL” a cui l'opponente è subentrata “con efficacia di giudicato nel monitorio n 2394/2023”;
- che il carattere vincolante delle tabelle allegate al decreto n. 25/2022 è previsto dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione…”;
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. cit., “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”;
3 - ancora, che l'eventuale “oscillazione” di cui all'art. 2 del decreto n. 55/2022 può riguardare il “quantum/costo del lavoro ma non già la voce salariale” e deve essere motivata;
- che, peraltro, lo stesso CCNL applicabile, all'art. 24, prevede che la
“normale retribuzione del lavoratore” sia costituita dalle “seguenti voci: a. paga base nazionale conglobata b. eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
c. premi di risultato variabili d. scatti di merito o professionalità e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata”. Ciò rilevato, l'opposto ha, in via preliminare, chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5672/2023, depositato in data 4.10.2023, si fonda, essenzialmente, sul carattere non vincolante delle tabelle di determinazione del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi allegate al decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022; sulla scorta di queste, infatti, il lavoratore, dipendente di Parte_1 dal 1.3.2023 in qualità di operaio fiduciario di livello “2” del
[...] [...]
, ha rivendicato la voce retributiva denominata “Accordo CP_2
Integrativo”. Ciò premesso, il decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 25/2022, nel determinare il “costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi,…” secondo i valori riportati nelle allegate tabelle, “distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale”, si richiama, anzitutto, all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che così recita:
“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
4 contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione…”. Ora, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa che si è occupata del tema, le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio “ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici” costituendo un mero parametro di valutazione della serietà e congruità dell'offerta (Cons. St., Sez. Quinta, 501/2017); le tabelle – si legge ad es. in Cons. St., Sez. Quinta, 2540/2018 – “espongono dati non inderogabili,… le medesime assolvono ad una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento”. In altri termini, lo scostamento dalle voci di costo riassunte nelle tabelle non è di per sé indicativa di anomalia dell'offerta ed occorre, affinché possa dubitarsi della congruità della stessa, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica (fra le altre, anche Cons. St., Sez. Terza, 1706/2016). Pertanto, quelle tabelle possono incidere soltanto nella discrezionale valutazione di congruità dell'offerta da parte della stazione appaltante mentre non possono essere richiamate quale fonte normativa di un obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (appaltatore). In effetti – come rimarca la società opponente – ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale su citato, “Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione: a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l'impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.); c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)”.
5 Ciò puntualizzato, è destituita di fondamento la pretesa del sig. di ottenere l'importo di € 441,42 a titolo di “Accordo CP_1
Integrativo” per i mesi da marzo ad agosto 2023 sulla base delle tabelle ministeriali e, dunque, della rilevazione statistica del “costo medio orario” del lavoro nel settore contrattuale di cui si tratta sol perché eventualmente ne beneficerebbero altri lavoratori, tanto più che, come risulta dalle tabelle retributive depositate in data 18.11.2024 e dal raffronto con i prospetti paga di marzo e luglio 2023 depositati in pari data, il rispetto del minimo contrattuale non è in discussione;
com'è noto, infatti, “Non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati” (Cass. 16015/2007; sulla esclusione dalla garanzia costituzione di un principio di comparazione intersoggettiva, cfr. anche Cass. 6709/2013). Ciò posto, ferma restando l'assenza di efficacia vincolante delle tabelle ministeriali nel senso indicato, non è stata fornita evidenza, per altro verso, della violazione del minimo contrattuale.
***
Per tutto quanto esposto, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 5672/2023, depositato in data 4.10.2023. Le spese del giudizio, inclusa la fase monitoria, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella somma complessiva di € 521,50, di cui € 21,50 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5672/2023, depositato in data 4.10.2023;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento, delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di € 521,50, di cui €
6 21,50 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 20/11/2024
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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