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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1331/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1331/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Salvatore Lopez Parte_1
- Appellante -
nei confronti di in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dall'avv. Angelo Biasino
- Appellato -
nonché di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Salerno Controparte_2
- Appellata - ***********
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 21.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
Nell'ordinanza ex art. 185-bis cpc del 22.4.2025 il Collegio ha esposto, rilevato e proposto alle parti quanto di seguito testualmente trascritto.
“Con atto di citazione notificato il 27.9.2016 ha convenuto in giudizio, Parte_1
davanti al Tribunale di Foggia, il di esponendo che è proprietario del terreno CP_1 CP_1
agricolo situato a in via LO RA, censito in catasto al foglio 67, particella CP_1
2032 (originariamente 93), pervenutogli per successione testamentaria dallo zio
[...]
; che sul confine tra il suddetto terreno e le particelle 1504 ed 82 insiste(va) un piccolo Persona_1
tratturo lungo circa 71 metri e largo non più di 1,5 metri;
che, dopo essersi allontanato da per circa tre mesi, al suo rientro ha notato che il tratturo di confine era stato allargato, CP_1
asfaltato, munito di marciapiedi e di illuminazione pubblica, presentando una larghezza di 6 metri
(maggiore di 4,5 metri rispetto a quella originaria), divenendo in tal modo una strada comunale;
che il suo geometra di fiducia ha accertato uno sconfinamento della strada nel fondo di sua proprietà per 4,50 metri sul lato sud e per 2,93 metri sul lato nord, per tutta la lunghezza di 71,70
metri, per un totale di mq. 266 occupati da bitume e cemento;
che ha, inoltre, appurato che i lavori di allargamento e trasformazione della stradina di campagna sono stati autorizzati dal
Comune di e realizzati da proprietaria della particella confinante CP_1 Controparte_2
1504 e della villetta su di essa costruita;
che ha chiesto la rimozione di quelle opere abusive,
ricevendo un rifiuto dall'Ente e dalla loro esecutrice, i quali hanno opposto la loro legittima realizzazione;
che ha accertato che per la costruzione della ridetta strada non è stato rilasciato alcun titolo permissivo edilizio;
che l'Amministrazione, prima di autorizzare l'intervento, avrebbe
2 dovuto apportare una variante al PRG e poi procedere all'espropriazione per pubblica utilità,
senza invece apprendere materialmente, “sine titulo”, quella porzione di terreno a lui appartenente. Pertanto, sulla scorta delle suesposte deduzioni, l'attore ha chiesto conclusivamente di accertare e dichiarare la responsabilità del di per l'usurpazione del terreno CP_1 CP_1
e di condannarlo al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., con il ripristino dello stato anteatto mediante la demolizione e rimozione delle porzioni di strada e di marciapiedi realizzati abusivamente sul fondo di sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui sofferti in dipendenza dal commesso illecito “aquiliano”.
Il si è costituito in giudizio, contestando il fondamento della Controparte_1
domanda. Inoltre, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa, a fini di manleva, di
[...]
in qualità di esecutrice delle opere autorizzate. Infine, ha proposto domanda CP_2
riconvenzionale di usucapione del tratturo in terra battuta poiché utilizzato dalla comunità locale da oltre cinquant'anni.
La terza chiamata, costituendosi in giudizio, ha ammesso di aver asfaltato il tratturo preesistente a seguito di autorizzazione comunale, ottenuta per motivi di igiene e sicurezza dei luoghi. Inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per non aver dimostrato la sua qualità di proprietario della “res” al momento della presunta commissione dell'illecito,
nonché l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio della strada in quanto da lei utilizzata per raggiungere il suo terreno sin dal 1982.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, prova orale e ctu.
Con sentenza n. 895 pubblicata il 31.3.2023 il giudice monocratico del Tribunale di Foggia
ha rigettato la domanda principale (capo 1 del dispositivo); ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale proposta da accertando e dichiarando l'intervenuta Controparte_1
usucapione in favore del predetto Ente del tratto di strada identificato come il prolungamento di via LO RA, angolo via Ofanto, in catasto al foglio 67, particelle 2032 e 1504, avente
3 una lunghezza di 69,9 metri ed una larghezza totale di 7,70 metri, di cui 5 metri di sede carrabile
(capo 2); infine, ha interamente compensato fra le parti le spese processuali (capo 3).
Per giungere alle rese statuizioni, il giudicante ha attribuito all'azione promossa dall'attore il “nomen iuris” di domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ.; l'ha conseguentemente respinta perché non ha fornito la “probatio diabolica” in ordine all'acquisto a Parte_1
titolo originario della porzione di terreno asseritamente usurpata;
inoltre, esaminando la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal Comune di ha chiarito che la CP_1
stessa debba intendersi riferita non all'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sulla striscia di terreno sulla quale è stata realizzata la strada per cui si controverte, bensì al diritto di uso pubblico di passaggio sulla stessa;
ha fondato l'accoglimento di tale controdomanda sulle risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali e prova documentale), dalle quali si desume l'utilizzo della strada sin dagli anni '80 da parte di una moltitudine indistinta di utenti, la sua sistemazione e bitumazione avvenute nel 1992, il suo inserimento nella toponomastica cittadina in virtù di una delibera del 1985 che l'ha denominata via LO RA, il suo stato incolto da anni, la risalente presenza di traversine aventi la funzione di delimitare a mò di termini lapidei i confini del terreno, le sue caratteristiche di via di collegamento tra il rione “Stazione
Ferroviaria” e le scuole ivi esistenti con le altre strade pubbliche, la collocazione “in loco”
dell'impianto di illuminazione pubblica e la recente esecuzione di lavori di interramento di cavi in fibra ottica proprio sulla particella 2032. Il GU ha soggiunto che lo stesso attore ha ammesso che la servitù di passaggio non è mai stata in contestazione, sebbene circoscritta ad un'area di sedime di più ridotte dimensioni, non riuscendo a fornire un'adeguata prova contraria della natura privata della strada o dell'inesistenza del diritto di godimento da parte della collettività.
Avverso la sentenza l'originario attore soccombente ha proposto appello, articolato in sette motivi, così testualmente rubricati: 1) “Sulla mancata titolarità del terreno in capo al Pt_1
Errata valutazione dei mezzi di prova”; con detto mezzo si afferma che nel 1990 il Pretore di ordinò all'Amministrazione Civica la reintegrazione nel possesso di CP_1 Persona_1
4 (dante causa dell'appellante) di una fascia di mq. 348 dello stesso terreno oggetto di causa,
ancorché quel provvedimento contenesse la precedente denominazione della via, ossia prolungamento di via Cappuccini anziché quella attuale di via LO RA;
a seguito di detta ordinanza possessoria intervenne un atto di transazione nel 1997 con il quale Parte_1
s'impegnò a trasferire al di tale striscia di terreno di mq. 348; in tal
[...] CP_1 CP_1
modo, l'Ente ha riconosciuto in capo al dante causa dell'appellante la titolarità del diritto di proprietà sin dal 1997 ed il possesso sin dal 1990, con la conseguenza che la restante porzione del terreno è rimasta in proprietà e nel possesso esclusivi prima di e poi di , Persona_1 Pt_1
onde è decorso oltre un ventennio utile per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 cod. civ;
2) “Insussistenza del quadro probatorio per il riconoscimento dell'usucapione in favore del di legge ed errata valutazione Parte_2
delle prove istruttorie”; con detto motivo, in sintesi, si contestano le circostanze fattuali valorizzate dal primo giudice per giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal giacché le opere sul tratturo sono state eseguite Controparte_1
unicamente da e l'Amministrazione non è stata in grado di dimostrare Controparte_2
l'esercizio di una signoria di fatto sullo stesso tratturo;
3) “Sull'azione intrapresa dal Pt_1
finalizzata alla restituzione della fascia di terreno”; con detto mezzo si sostiene che, a prescindere da come si qualifichi l'azione (di restituzione o di rivendicazione), in ogni caso la sua pretesa è
quella di riottenere la disponibilità della porzione del fondo ingiustamente sottratta;
4) “Sulla
colpa e il danno richiesti dall'art 2058 cc”; con tale mezzo d'impugnazione si richiama il contenuto della relazione di ctu svolta dall'arch. , la quale ha accertato Persona_2
che la strada in questione è stata costruita in una zona del “comparto 9” del PRG del Comune di dove non è previsto alcun prolungamento di via LO RA, bensì dei parcheggi CP_1
e una viabilità di servizio della zona residenziale, che non ricalca affatto quanto realizzato da inoltre, in base agli accertamenti compiuti dal Ctu, la strada non solo è stata creata in CP_2
5 difformità dalle prescrizioni dello strumento urbanistico, ma senza alcuna preventiva procedura espropriativa o lottizzatoria;
conseguentemente, le opere di asfaltatura e di costruzione dei marciapiedi hanno determinato un danno risarcibile in favore dell'appellante; 5) “Sull'eccezione di usucapione della servitù di passaggio sollevata dalla convenuta valutazione Controparte_3
delle prove in ordine alle dimensioni della strada gravata dalla servitù di passaggio”; con tale motivo si deduce che, pur essendo indiscussa l'esistenza di una servitù di passaggio, nondimeno le dimensioni “assentite” non rispecchiano quelle dell'attuale sede stradale in quanto il Comune di per mano di ha usurpato una porzione di terreno avente una lunghezza di CP_1 CP_2
69,90 metri ed una larghezza di 3,90 metri, con l'occupazione abusiva di una superficie di mq.
272,61; tra l'altro, l'aumento delle dimensioni della sede stradale ha determinato un aggravamento della servitù a carico di , in violazione dell'art. 1067 cod. civ., con Pt_1
l'impossibilità attuale di coltivare quella fascia di terra o di poterla vendere unitamente al restante terreno, oltre che con l'obbligo di pagamento delle imposte per una superficie di 272,61
mq., di cui non ha il godimento dal 2015; 6) “Sull'istituto della “dicatio ad patriam” richiamato in sentenza”; con detto mezzo si lamenta l'assenza di un valido titolo idoneo a legittimare l'uso pubblico della strada da parte del 7) “Richiesta di espunzione dei termini Controparte_1
offensivi contenuti nella comparsa conclusionale della convenuta;
in proposito, CP_2
l'appellante ha dedotto che “Con la memoria di replica, è stata chiesta al giudice del Tribunale di
Foggia ai sensi dell'art 89 cpc, l'espunzione di alcuni termini poco consoni al linguaggio giuridico contenuti nella comparsa conclusionale depositata dall'avv. Salerno. Il Tribunale,
tuttavia, non si è espresso in sentenza. La sig.ra a pag. 5 della comparsa Controparte_2
conclusionale, ha accusato il sig. di avere raggirato la nella procedura di Pt_1 CP_4
esproprio. Si chiede l'immediata espunzione dell'intero periodo da “ ha dichiarato il Pt_1
falso…già deceduto un anno prima”, trattandosi di fatti niente affatto attinenti con le questioni trattate in questo giudizio”, chiedendo “l'immediata cancellazione delle parole “spillare” e
6 “sgamato” sempre riferite al sig. , entrambe riportate a pagina 9 della comparsa redatta Pt_1
dall'avv. Salerno”. Pertanto, sulla scorta degli anzidetti motivi, l'appellante ha chiesto, in via principale, la riforma integrale della pronunzia impugnata, con l'accoglimento della domanda di condanna degli appellati alla restituzione, riduzione in pristino del terreno insistente sulla particella 2032, demolizione e smaltimento della parte di asfalto e banchina ricadenti nella sua proprietà, nella misura di 69,90 metri di lunghezza e di 3,90 metri di larghezza, pari ad una superficie di mq. 272,61, come accertata dal Ctu arch. ; conseguentemente, il rigetto Per_2
della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di usucapione rispettivamente esperite dal di e da con vittoria delle spese del doppio grado del CP_1 CP_1 Controparte_2
giudizio; in via subordinata, in ipotesi di reiezione dell'appello, la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni dibattute dalle parti e dell'istruttoria svolta.
Il gravame è stato contrastato dal che ha sollevato eccezioni Controparte_1
pregiudiziali di rito (nullità dell'atto di citazione in appello per violazione degli artt. 342, 153 e
164 cpc, essendo privo dell'invito a costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, ed inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 342 cpc),
contestando subordinatamente nel merito il fondamento dell'appello e chiedendo, gradatamente,
in caso di accoglimento dello stesso, di essere manlevato da chi ha materialmente eseguito le opere sulla strada.
Anche si è difesa nel giudizio di seconde cure, eccependo Controparte_2
pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, l'inammissibilità
della domanda per abuso del diritto e del processo e deducendo l'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione, concludendo per il rigetto del gravame e, in subordine, per l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione nonché, in via ulteriormente subordinata, per il rigetto della domanda di manleva del con vittoria delle spese processuali e Controparte_1
condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc.
7 Tanto illustrato in fatto e dal punto di vista dello svolgimento del processo, mette conto rimarcare che il Collegio, oltre ad aver scrutinato i motivi di gravame, le difese, eccezioni e conclusioni delle parti, ha, altresì, avuto modo di visionare i documenti di causa, fra i quali devono annoverarsi per la loro maggiore rilevanza e significanza: a) verbale di concordamento
Cont delle indennità di espropriazione del 17.12.2013 tra la Provincia di e , Persona_1
rappresentato da , relativamente alla particella 2031; b) delibera n. 231 del Parte_1
7.4.1997 del Commissario Prefettizio del avente per oggetto CP_1 CP_1
“Approvazione schema atto di transazione giudizi c/ Controparte_5
Comune pendenti davanti alla Pretura di e Tribunale di Foggia. Autorizzazione alla CP_1
sottoscrizione della transazione e cessione volontaria”; c) contestuale atto di transazione intervenuto tra , in qualità di procuratore generale e speciale di Parte_1 [...]
Co
, erede del germano , con il quale il Comune ha Persona_1 Controparte_5 CP_1
liquidato in favore dello stesso la somma complessiva di £. 13.000.000 a titolo di indennità Pt_1
di espropriazione e, al contempo, l'“accipiens” si è impegnato “a trasferire la proprietà della parte di terreno occupata di mq. 348…entro e non oltre la sottoscrizione del presente atto”,
oggetto dell'ordinanza di reintegrazione nel possesso emessa dal Pretore di il CP_1
24.1.1990; d) nota prot. n. 1499/R del 16.3.2015 con la quale il Responsabile dell'Ufficio
Urbanistica del Comune di ha attestato “che il terreno di mq. 348 facente parte della CP_1
particella n. 93 del foglio di mappa n. 67 è stato di fatto espropriato dal Comune di per CP_1
la realizzazione della banchina marciapiede del prolungamento della strada denominata via
LO RA, anche se oggi non è stato perfezionato l'iter per la voltura dello stesso terreno in favore del;
e) visura catastale storica della particella 2032 (i cinque Controparte_1
documenti sopra indicati, contraddistinti con le lettere da a) ad e), sono stati allegati dall'attore alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc); f) dichiarazione di successione di , Persona_3
con allegati il suo certificato di morte (avvenuta in Australia il 1°.7.1988) e quello del suo erede
8 , deceduto a il 2.3.1993; g) verbale notarile di pubblicazione del Controparte_5 CP_1
testamento di , deceduto in Australia il 6.12.2012, con il quale il “de cuius” ha Persona_1
nominato il suo esecutore testamentario e gli ha ordinato, dopo il pagamento di ogni onere economico, di trasferire “quanto resta dei miei beni a mio nipote Controparte_6
”; h) certificato di destinazione urbanistica, rilasciato il 18.11.2014 dal Comune di
[...]
su richiesta di , con il quale si certifica “che la particella n. 2032 del CP_1 Parte_1
foglio di mappa n. 67 di mq.
4.600 ricade per il 21% circa su strada di P.R.G. e per il 79% in zona
“C: aree residenziali di espansione” comparto n. 9” (i documenti sopra indicati, contraddistinti con le lettere f), g) ed h), sono stati allegati, unitamente ad altri, dall'attore al verbale di udienza del 21.7.2020, svoltasi dopo l'adozione del provvedimento ammissivo della ctu); i) perizia tecnica
“giurata” redatta il 6-18.3.2016 dal geom. , su incarico di;
Controparte_7 Parte_1
j) planimetria e corredo fotografico, riproduttivo dello stato dei luoghi nell'arco temporale compreso fra il 2009 ed il 2016; k) relazione di ctu predisposta dall'arch. Persona_2
; l) relazione di ctu integrativa a firma della medesima professionista;
m) relazioni
[...]
contenenti le osservazioni tecniche di parte all'elaborato dell'Ausiliare del Tribunale di Foggia,
con documentazione allegata;
n) delibera del Consiglio Comunale di del 1985, recante CP_1
per oggetto “Toponomastica stradale. Intitolazione nuove strade”.
A tal punto, occorre precisare “in iure” che la domanda (articolata in più capi)
originariamente proposta da , prioritariamente finalizzata ad ottenere la Parte_1
condanna del al ripristino del precedente stato dei luoghi, poiché fondata Controparte_1
sulla prospettata titolarità del diritto reale “maggiore” sulla fascia di terreno asseritamente usurpata e in quanto mirante al ricongiungimento della proprietà al sottratto possesso della stessa porzione di fondo, non può che essere giuridicamente qualificata come domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., con le implicazioni che ne discendono sul piano dell'“onus probandi” (ossia la prova di un acquisto a titolo originario oppure dell'esercizio del possesso, direttamente o
9 sommando il proprio a quello dei danti causa per effetto dell'accessione o successione nel possesso ex art. 1146 cod. civ., per il tempo necessario al compimento della fattispecie della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 cod. civ.).
Orbene, la vicenda controversa, nel suo progressivo viluppo processuale fino al secondo grado del giudizio, ha determinato l'emersione di accentuati profili di criticità sia con riferimento alla prova rigorosa del diritto di proprietà sull'anzidetta porzione di terreno da parte di e, specularmente, sia con riguardo alla prova certa ed oggettiva Parte_1
dell'usucapione, che si sarebbe verificata in favore del del diritto di uso CP_1 CP_1
pubblico del tratturo, esteso all'intera fascia di terreno situata lateralmente tra l'area di sedime del percorso viario ed i paletti di recinzione infissi nel fondo ricadente nella particella 2032.
Pertanto, appare evidente, come logico corollario, che se l'azione di rivendicazione esperita dall'attore sfociasse, per ipotesi, in una pronunzia di accoglimento, ciò non potrebbe che tradursi nella condanna del alla parziale demolizione delle opere esistenti Controparte_1
(marciapiedi posto in prossimità della particella 2032 ed asfaltatura realizzata “in loco”), con il ripristino del terreno vegetale, il restringimento della sede stradale ed il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva della porzione oggetto di sconfinamento, con riversamento dei relativi obblighi di “facere” e delle conseguenze di natura economica sull'originaria terza chiamata in causa dall'Ente a fini di manleva, quale autrice dell'attività materiale di trasformazione dei luoghi e del supposto illecito. Se, viceversa, per ipotesi, si ritenesse dimostrata l'avvenuta usucapione del diritto di uso e passaggio pubblico sull'intera area stradale comprendente anche lo spazio laterale posto in adiacenza ai paletti di delimitazione del terreno situato nella particella 2032, nonché la fondatezza dell'eccezione di usucapione formulata da allora da ciò non Controparte_2
potrebbe che derivare l'accollo in capo all'appellante dei ragguardevoli oneri economici del processo.
Proprio in considerazione della nebulosità ed incertezza dei suddetti aspetti cruciali della controversia, il Collegio reputa opportuno promuovere una soluzione transattivo-conciliativa
10 della lite, finalizzata ad emarginare l'alea di un epilogo decisorio imprevedibile, stante la particolare difficoltà, allo stato, di pronosticare una disomogenea allocazione del rischio di soccombenza fra i litiganti, nonché a conservare l'“opus” esistente “in situ” e a scongiurare gli elevati costi che inevitabilmente graveranno sulla parte che potrà risultare sconfitta all'esito della pronunzia di merito.
Dimodoché, il Collegio ritiene di dover formulare ai contendenti la proposta ex art. 185-bis cpc specificata in dispositivo, la quale è elaborata su basi eminentemente equitative, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto e tenendo conto dell'attuale condizione dei luoghi
(obiettivamente destinati a soddisfare esigenze di pubblico transito, veicolare e pedonale),
prescindendo cioè dall'approfondito e definitivo accertamento della fondatezza delle rispettive pretese e contestazioni.
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art. 185-bis cpc, propone alle parti la definizione transattiva-conciliativa della lite nei seguenti termini:
1) abbandono trilaterale del giudizio;
2) compensazione integrale fra tutte le parti delle spese di lite, con ripartizione, in tre quote uguali, di quelle di ctu;
3) facoltà per il Comune di di sottoscrivere un accordo con CP_1 Parte_1
(ove gli Uffici competenti dell'Ente accertino “ex actis” la sua qualità di effettivo proprietario della particella 2032 del foglio 67), in grado di salvaguardare, in caso di lottizzazione dell'area di che trattasi, le potenzialità edificatorie espresse dall'indice territoriale riferibile al terreno interessato dall'ampliamento della sede stradale, nella misura complessiva di mq. 272,61
determinata dal Ctu;
ciò, d'altra parte, in perfetta conformità alla proposta conciliativa contenuta nella relazione di ctp del 23.7.2021 a firma del Responsabile del III Settore del Comune di
Trinitapoli…”.
11 All'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno richiesto congiuntamente il rinvio della causa per bonario componimento.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 20.10.2025 il ha Controparte_1
esposto quanto segue: “nel riportarsi alle note della precedente udienza, è (così testualmente, nde)
confermare l'accettazione della proposta conciliativa da parte della sua assistita, dando atto -
altresì - che in data odierna si è altresì proceduto, conguntamente (così testualmente, nde) con il ed il suo patrocinato, alla sottoscrizione dell'accordo che ha dato esecuzione a detta CP_8
proposta conciliativa”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, di pari data, ha Controparte_2
dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
Infine, similmente, nelle proprie note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 20.10.2025,
l'appellante ha dichiarato “Che tra il ed il Sig. è stato Controparte_1 Parte_1
sottoscritto un accordo conforme alle indicazioni di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c.
formalizzata dalla Corte d'Appello di Bari;
Che il Sig. accetta integralmente la Parte_1
proposta ex art. 185 bis c.p.c. formalizzata dalla Corte d'Appello di Bari”, chiedendo conclusivamente “Che la Corte emette (così testualmente, nde) sentenza di cessazione della materia del contendere…”.
Orbene, poiché sono intervenuti l'integrale eliminazione della materia di lite ed il difetto di interesse ad una pronunzia sul merito della causa, deve pronunciarci sentenza di cessazione della materia del contendere.
Le spese del doppio grado del giudizio sono interamente compensate in virtù dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
12 Definitivamente pronunciando fra le parti indicate in epigrafe, all'esito del procedimento di appello sopra emarginato, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
13
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1331/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Salvatore Lopez Parte_1
- Appellante -
nei confronti di in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti dall'avv. Angelo Biasino
- Appellato -
nonché di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Salerno Controparte_2
- Appellata - ***********
OGGETTO: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 21.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
Nell'ordinanza ex art. 185-bis cpc del 22.4.2025 il Collegio ha esposto, rilevato e proposto alle parti quanto di seguito testualmente trascritto.
“Con atto di citazione notificato il 27.9.2016 ha convenuto in giudizio, Parte_1
davanti al Tribunale di Foggia, il di esponendo che è proprietario del terreno CP_1 CP_1
agricolo situato a in via LO RA, censito in catasto al foglio 67, particella CP_1
2032 (originariamente 93), pervenutogli per successione testamentaria dallo zio
[...]
; che sul confine tra il suddetto terreno e le particelle 1504 ed 82 insiste(va) un piccolo Persona_1
tratturo lungo circa 71 metri e largo non più di 1,5 metri;
che, dopo essersi allontanato da per circa tre mesi, al suo rientro ha notato che il tratturo di confine era stato allargato, CP_1
asfaltato, munito di marciapiedi e di illuminazione pubblica, presentando una larghezza di 6 metri
(maggiore di 4,5 metri rispetto a quella originaria), divenendo in tal modo una strada comunale;
che il suo geometra di fiducia ha accertato uno sconfinamento della strada nel fondo di sua proprietà per 4,50 metri sul lato sud e per 2,93 metri sul lato nord, per tutta la lunghezza di 71,70
metri, per un totale di mq. 266 occupati da bitume e cemento;
che ha, inoltre, appurato che i lavori di allargamento e trasformazione della stradina di campagna sono stati autorizzati dal
Comune di e realizzati da proprietaria della particella confinante CP_1 Controparte_2
1504 e della villetta su di essa costruita;
che ha chiesto la rimozione di quelle opere abusive,
ricevendo un rifiuto dall'Ente e dalla loro esecutrice, i quali hanno opposto la loro legittima realizzazione;
che ha accertato che per la costruzione della ridetta strada non è stato rilasciato alcun titolo permissivo edilizio;
che l'Amministrazione, prima di autorizzare l'intervento, avrebbe
2 dovuto apportare una variante al PRG e poi procedere all'espropriazione per pubblica utilità,
senza invece apprendere materialmente, “sine titulo”, quella porzione di terreno a lui appartenente. Pertanto, sulla scorta delle suesposte deduzioni, l'attore ha chiesto conclusivamente di accertare e dichiarare la responsabilità del di per l'usurpazione del terreno CP_1 CP_1
e di condannarlo al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., con il ripristino dello stato anteatto mediante la demolizione e rimozione delle porzioni di strada e di marciapiedi realizzati abusivamente sul fondo di sua proprietà, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui sofferti in dipendenza dal commesso illecito “aquiliano”.
Il si è costituito in giudizio, contestando il fondamento della Controparte_1
domanda. Inoltre, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa, a fini di manleva, di
[...]
in qualità di esecutrice delle opere autorizzate. Infine, ha proposto domanda CP_2
riconvenzionale di usucapione del tratturo in terra battuta poiché utilizzato dalla comunità locale da oltre cinquant'anni.
La terza chiamata, costituendosi in giudizio, ha ammesso di aver asfaltato il tratturo preesistente a seguito di autorizzazione comunale, ottenuta per motivi di igiene e sicurezza dei luoghi. Inoltre, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per non aver dimostrato la sua qualità di proprietario della “res” al momento della presunta commissione dell'illecito,
nonché l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio della strada in quanto da lei utilizzata per raggiungere il suo terreno sin dal 1982.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, prova orale e ctu.
Con sentenza n. 895 pubblicata il 31.3.2023 il giudice monocratico del Tribunale di Foggia
ha rigettato la domanda principale (capo 1 del dispositivo); ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale proposta da accertando e dichiarando l'intervenuta Controparte_1
usucapione in favore del predetto Ente del tratto di strada identificato come il prolungamento di via LO RA, angolo via Ofanto, in catasto al foglio 67, particelle 2032 e 1504, avente
3 una lunghezza di 69,9 metri ed una larghezza totale di 7,70 metri, di cui 5 metri di sede carrabile
(capo 2); infine, ha interamente compensato fra le parti le spese processuali (capo 3).
Per giungere alle rese statuizioni, il giudicante ha attribuito all'azione promossa dall'attore il “nomen iuris” di domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ.; l'ha conseguentemente respinta perché non ha fornito la “probatio diabolica” in ordine all'acquisto a Parte_1
titolo originario della porzione di terreno asseritamente usurpata;
inoltre, esaminando la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal Comune di ha chiarito che la CP_1
stessa debba intendersi riferita non all'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sulla striscia di terreno sulla quale è stata realizzata la strada per cui si controverte, bensì al diritto di uso pubblico di passaggio sulla stessa;
ha fondato l'accoglimento di tale controdomanda sulle risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali e prova documentale), dalle quali si desume l'utilizzo della strada sin dagli anni '80 da parte di una moltitudine indistinta di utenti, la sua sistemazione e bitumazione avvenute nel 1992, il suo inserimento nella toponomastica cittadina in virtù di una delibera del 1985 che l'ha denominata via LO RA, il suo stato incolto da anni, la risalente presenza di traversine aventi la funzione di delimitare a mò di termini lapidei i confini del terreno, le sue caratteristiche di via di collegamento tra il rione “Stazione
Ferroviaria” e le scuole ivi esistenti con le altre strade pubbliche, la collocazione “in loco”
dell'impianto di illuminazione pubblica e la recente esecuzione di lavori di interramento di cavi in fibra ottica proprio sulla particella 2032. Il GU ha soggiunto che lo stesso attore ha ammesso che la servitù di passaggio non è mai stata in contestazione, sebbene circoscritta ad un'area di sedime di più ridotte dimensioni, non riuscendo a fornire un'adeguata prova contraria della natura privata della strada o dell'inesistenza del diritto di godimento da parte della collettività.
Avverso la sentenza l'originario attore soccombente ha proposto appello, articolato in sette motivi, così testualmente rubricati: 1) “Sulla mancata titolarità del terreno in capo al Pt_1
Errata valutazione dei mezzi di prova”; con detto mezzo si afferma che nel 1990 il Pretore di ordinò all'Amministrazione Civica la reintegrazione nel possesso di CP_1 Persona_1
4 (dante causa dell'appellante) di una fascia di mq. 348 dello stesso terreno oggetto di causa,
ancorché quel provvedimento contenesse la precedente denominazione della via, ossia prolungamento di via Cappuccini anziché quella attuale di via LO RA;
a seguito di detta ordinanza possessoria intervenne un atto di transazione nel 1997 con il quale Parte_1
s'impegnò a trasferire al di tale striscia di terreno di mq. 348; in tal
[...] CP_1 CP_1
modo, l'Ente ha riconosciuto in capo al dante causa dell'appellante la titolarità del diritto di proprietà sin dal 1997 ed il possesso sin dal 1990, con la conseguenza che la restante porzione del terreno è rimasta in proprietà e nel possesso esclusivi prima di e poi di , Persona_1 Pt_1
onde è decorso oltre un ventennio utile per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 cod. civ;
2) “Insussistenza del quadro probatorio per il riconoscimento dell'usucapione in favore del di legge ed errata valutazione Parte_2
delle prove istruttorie”; con detto motivo, in sintesi, si contestano le circostanze fattuali valorizzate dal primo giudice per giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal giacché le opere sul tratturo sono state eseguite Controparte_1
unicamente da e l'Amministrazione non è stata in grado di dimostrare Controparte_2
l'esercizio di una signoria di fatto sullo stesso tratturo;
3) “Sull'azione intrapresa dal Pt_1
finalizzata alla restituzione della fascia di terreno”; con detto mezzo si sostiene che, a prescindere da come si qualifichi l'azione (di restituzione o di rivendicazione), in ogni caso la sua pretesa è
quella di riottenere la disponibilità della porzione del fondo ingiustamente sottratta;
4) “Sulla
colpa e il danno richiesti dall'art 2058 cc”; con tale mezzo d'impugnazione si richiama il contenuto della relazione di ctu svolta dall'arch. , la quale ha accertato Persona_2
che la strada in questione è stata costruita in una zona del “comparto 9” del PRG del Comune di dove non è previsto alcun prolungamento di via LO RA, bensì dei parcheggi CP_1
e una viabilità di servizio della zona residenziale, che non ricalca affatto quanto realizzato da inoltre, in base agli accertamenti compiuti dal Ctu, la strada non solo è stata creata in CP_2
5 difformità dalle prescrizioni dello strumento urbanistico, ma senza alcuna preventiva procedura espropriativa o lottizzatoria;
conseguentemente, le opere di asfaltatura e di costruzione dei marciapiedi hanno determinato un danno risarcibile in favore dell'appellante; 5) “Sull'eccezione di usucapione della servitù di passaggio sollevata dalla convenuta valutazione Controparte_3
delle prove in ordine alle dimensioni della strada gravata dalla servitù di passaggio”; con tale motivo si deduce che, pur essendo indiscussa l'esistenza di una servitù di passaggio, nondimeno le dimensioni “assentite” non rispecchiano quelle dell'attuale sede stradale in quanto il Comune di per mano di ha usurpato una porzione di terreno avente una lunghezza di CP_1 CP_2
69,90 metri ed una larghezza di 3,90 metri, con l'occupazione abusiva di una superficie di mq.
272,61; tra l'altro, l'aumento delle dimensioni della sede stradale ha determinato un aggravamento della servitù a carico di , in violazione dell'art. 1067 cod. civ., con Pt_1
l'impossibilità attuale di coltivare quella fascia di terra o di poterla vendere unitamente al restante terreno, oltre che con l'obbligo di pagamento delle imposte per una superficie di 272,61
mq., di cui non ha il godimento dal 2015; 6) “Sull'istituto della “dicatio ad patriam” richiamato in sentenza”; con detto mezzo si lamenta l'assenza di un valido titolo idoneo a legittimare l'uso pubblico della strada da parte del 7) “Richiesta di espunzione dei termini Controparte_1
offensivi contenuti nella comparsa conclusionale della convenuta;
in proposito, CP_2
l'appellante ha dedotto che “Con la memoria di replica, è stata chiesta al giudice del Tribunale di
Foggia ai sensi dell'art 89 cpc, l'espunzione di alcuni termini poco consoni al linguaggio giuridico contenuti nella comparsa conclusionale depositata dall'avv. Salerno. Il Tribunale,
tuttavia, non si è espresso in sentenza. La sig.ra a pag. 5 della comparsa Controparte_2
conclusionale, ha accusato il sig. di avere raggirato la nella procedura di Pt_1 CP_4
esproprio. Si chiede l'immediata espunzione dell'intero periodo da “ ha dichiarato il Pt_1
falso…già deceduto un anno prima”, trattandosi di fatti niente affatto attinenti con le questioni trattate in questo giudizio”, chiedendo “l'immediata cancellazione delle parole “spillare” e
6 “sgamato” sempre riferite al sig. , entrambe riportate a pagina 9 della comparsa redatta Pt_1
dall'avv. Salerno”. Pertanto, sulla scorta degli anzidetti motivi, l'appellante ha chiesto, in via principale, la riforma integrale della pronunzia impugnata, con l'accoglimento della domanda di condanna degli appellati alla restituzione, riduzione in pristino del terreno insistente sulla particella 2032, demolizione e smaltimento della parte di asfalto e banchina ricadenti nella sua proprietà, nella misura di 69,90 metri di lunghezza e di 3,90 metri di larghezza, pari ad una superficie di mq. 272,61, come accertata dal Ctu arch. ; conseguentemente, il rigetto Per_2
della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di usucapione rispettivamente esperite dal di e da con vittoria delle spese del doppio grado del CP_1 CP_1 Controparte_2
giudizio; in via subordinata, in ipotesi di reiezione dell'appello, la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni dibattute dalle parti e dell'istruttoria svolta.
Il gravame è stato contrastato dal che ha sollevato eccezioni Controparte_1
pregiudiziali di rito (nullità dell'atto di citazione in appello per violazione degli artt. 342, 153 e
164 cpc, essendo privo dell'invito a costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, ed inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 342 cpc),
contestando subordinatamente nel merito il fondamento dell'appello e chiedendo, gradatamente,
in caso di accoglimento dello stesso, di essere manlevato da chi ha materialmente eseguito le opere sulla strada.
Anche si è difesa nel giudizio di seconde cure, eccependo Controparte_2
pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, l'inammissibilità
della domanda per abuso del diritto e del processo e deducendo l'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione, concludendo per il rigetto del gravame e, in subordine, per l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione nonché, in via ulteriormente subordinata, per il rigetto della domanda di manleva del con vittoria delle spese processuali e Controparte_1
condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc.
7 Tanto illustrato in fatto e dal punto di vista dello svolgimento del processo, mette conto rimarcare che il Collegio, oltre ad aver scrutinato i motivi di gravame, le difese, eccezioni e conclusioni delle parti, ha, altresì, avuto modo di visionare i documenti di causa, fra i quali devono annoverarsi per la loro maggiore rilevanza e significanza: a) verbale di concordamento
Cont delle indennità di espropriazione del 17.12.2013 tra la Provincia di e , Persona_1
rappresentato da , relativamente alla particella 2031; b) delibera n. 231 del Parte_1
7.4.1997 del Commissario Prefettizio del avente per oggetto CP_1 CP_1
“Approvazione schema atto di transazione giudizi c/ Controparte_5
Comune pendenti davanti alla Pretura di e Tribunale di Foggia. Autorizzazione alla CP_1
sottoscrizione della transazione e cessione volontaria”; c) contestuale atto di transazione intervenuto tra , in qualità di procuratore generale e speciale di Parte_1 [...]
Co
, erede del germano , con il quale il Comune ha Persona_1 Controparte_5 CP_1
liquidato in favore dello stesso la somma complessiva di £. 13.000.000 a titolo di indennità Pt_1
di espropriazione e, al contempo, l'“accipiens” si è impegnato “a trasferire la proprietà della parte di terreno occupata di mq. 348…entro e non oltre la sottoscrizione del presente atto”,
oggetto dell'ordinanza di reintegrazione nel possesso emessa dal Pretore di il CP_1
24.1.1990; d) nota prot. n. 1499/R del 16.3.2015 con la quale il Responsabile dell'Ufficio
Urbanistica del Comune di ha attestato “che il terreno di mq. 348 facente parte della CP_1
particella n. 93 del foglio di mappa n. 67 è stato di fatto espropriato dal Comune di per CP_1
la realizzazione della banchina marciapiede del prolungamento della strada denominata via
LO RA, anche se oggi non è stato perfezionato l'iter per la voltura dello stesso terreno in favore del;
e) visura catastale storica della particella 2032 (i cinque Controparte_1
documenti sopra indicati, contraddistinti con le lettere da a) ad e), sono stati allegati dall'attore alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) cpc); f) dichiarazione di successione di , Persona_3
con allegati il suo certificato di morte (avvenuta in Australia il 1°.7.1988) e quello del suo erede
8 , deceduto a il 2.3.1993; g) verbale notarile di pubblicazione del Controparte_5 CP_1
testamento di , deceduto in Australia il 6.12.2012, con il quale il “de cuius” ha Persona_1
nominato il suo esecutore testamentario e gli ha ordinato, dopo il pagamento di ogni onere economico, di trasferire “quanto resta dei miei beni a mio nipote Controparte_6
”; h) certificato di destinazione urbanistica, rilasciato il 18.11.2014 dal Comune di
[...]
su richiesta di , con il quale si certifica “che la particella n. 2032 del CP_1 Parte_1
foglio di mappa n. 67 di mq.
4.600 ricade per il 21% circa su strada di P.R.G. e per il 79% in zona
“C: aree residenziali di espansione” comparto n. 9” (i documenti sopra indicati, contraddistinti con le lettere f), g) ed h), sono stati allegati, unitamente ad altri, dall'attore al verbale di udienza del 21.7.2020, svoltasi dopo l'adozione del provvedimento ammissivo della ctu); i) perizia tecnica
“giurata” redatta il 6-18.3.2016 dal geom. , su incarico di;
Controparte_7 Parte_1
j) planimetria e corredo fotografico, riproduttivo dello stato dei luoghi nell'arco temporale compreso fra il 2009 ed il 2016; k) relazione di ctu predisposta dall'arch. Persona_2
; l) relazione di ctu integrativa a firma della medesima professionista;
m) relazioni
[...]
contenenti le osservazioni tecniche di parte all'elaborato dell'Ausiliare del Tribunale di Foggia,
con documentazione allegata;
n) delibera del Consiglio Comunale di del 1985, recante CP_1
per oggetto “Toponomastica stradale. Intitolazione nuove strade”.
A tal punto, occorre precisare “in iure” che la domanda (articolata in più capi)
originariamente proposta da , prioritariamente finalizzata ad ottenere la Parte_1
condanna del al ripristino del precedente stato dei luoghi, poiché fondata Controparte_1
sulla prospettata titolarità del diritto reale “maggiore” sulla fascia di terreno asseritamente usurpata e in quanto mirante al ricongiungimento della proprietà al sottratto possesso della stessa porzione di fondo, non può che essere giuridicamente qualificata come domanda di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., con le implicazioni che ne discendono sul piano dell'“onus probandi” (ossia la prova di un acquisto a titolo originario oppure dell'esercizio del possesso, direttamente o
9 sommando il proprio a quello dei danti causa per effetto dell'accessione o successione nel possesso ex art. 1146 cod. civ., per il tempo necessario al compimento della fattispecie della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 cod. civ.).
Orbene, la vicenda controversa, nel suo progressivo viluppo processuale fino al secondo grado del giudizio, ha determinato l'emersione di accentuati profili di criticità sia con riferimento alla prova rigorosa del diritto di proprietà sull'anzidetta porzione di terreno da parte di e, specularmente, sia con riguardo alla prova certa ed oggettiva Parte_1
dell'usucapione, che si sarebbe verificata in favore del del diritto di uso CP_1 CP_1
pubblico del tratturo, esteso all'intera fascia di terreno situata lateralmente tra l'area di sedime del percorso viario ed i paletti di recinzione infissi nel fondo ricadente nella particella 2032.
Pertanto, appare evidente, come logico corollario, che se l'azione di rivendicazione esperita dall'attore sfociasse, per ipotesi, in una pronunzia di accoglimento, ciò non potrebbe che tradursi nella condanna del alla parziale demolizione delle opere esistenti Controparte_1
(marciapiedi posto in prossimità della particella 2032 ed asfaltatura realizzata “in loco”), con il ripristino del terreno vegetale, il restringimento della sede stradale ed il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva della porzione oggetto di sconfinamento, con riversamento dei relativi obblighi di “facere” e delle conseguenze di natura economica sull'originaria terza chiamata in causa dall'Ente a fini di manleva, quale autrice dell'attività materiale di trasformazione dei luoghi e del supposto illecito. Se, viceversa, per ipotesi, si ritenesse dimostrata l'avvenuta usucapione del diritto di uso e passaggio pubblico sull'intera area stradale comprendente anche lo spazio laterale posto in adiacenza ai paletti di delimitazione del terreno situato nella particella 2032, nonché la fondatezza dell'eccezione di usucapione formulata da allora da ciò non Controparte_2
potrebbe che derivare l'accollo in capo all'appellante dei ragguardevoli oneri economici del processo.
Proprio in considerazione della nebulosità ed incertezza dei suddetti aspetti cruciali della controversia, il Collegio reputa opportuno promuovere una soluzione transattivo-conciliativa
10 della lite, finalizzata ad emarginare l'alea di un epilogo decisorio imprevedibile, stante la particolare difficoltà, allo stato, di pronosticare una disomogenea allocazione del rischio di soccombenza fra i litiganti, nonché a conservare l'“opus” esistente “in situ” e a scongiurare gli elevati costi che inevitabilmente graveranno sulla parte che potrà risultare sconfitta all'esito della pronunzia di merito.
Dimodoché, il Collegio ritiene di dover formulare ai contendenti la proposta ex art. 185-bis cpc specificata in dispositivo, la quale è elaborata su basi eminentemente equitative, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto e tenendo conto dell'attuale condizione dei luoghi
(obiettivamente destinati a soddisfare esigenze di pubblico transito, veicolare e pedonale),
prescindendo cioè dall'approfondito e definitivo accertamento della fondatezza delle rispettive pretese e contestazioni.
P.Q.M.
Letto ed applicato l'art. 185-bis cpc, propone alle parti la definizione transattiva-conciliativa della lite nei seguenti termini:
1) abbandono trilaterale del giudizio;
2) compensazione integrale fra tutte le parti delle spese di lite, con ripartizione, in tre quote uguali, di quelle di ctu;
3) facoltà per il Comune di di sottoscrivere un accordo con CP_1 Parte_1
(ove gli Uffici competenti dell'Ente accertino “ex actis” la sua qualità di effettivo proprietario della particella 2032 del foglio 67), in grado di salvaguardare, in caso di lottizzazione dell'area di che trattasi, le potenzialità edificatorie espresse dall'indice territoriale riferibile al terreno interessato dall'ampliamento della sede stradale, nella misura complessiva di mq. 272,61
determinata dal Ctu;
ciò, d'altra parte, in perfetta conformità alla proposta conciliativa contenuta nella relazione di ctp del 23.7.2021 a firma del Responsabile del III Settore del Comune di
Trinitapoli…”.
11 All'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno richiesto congiuntamente il rinvio della causa per bonario componimento.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 20.10.2025 il ha Controparte_1
esposto quanto segue: “nel riportarsi alle note della precedente udienza, è (così testualmente, nde)
confermare l'accettazione della proposta conciliativa da parte della sua assistita, dando atto -
altresì - che in data odierna si è altresì proceduto, conguntamente (così testualmente, nde) con il ed il suo patrocinato, alla sottoscrizione dell'accordo che ha dato esecuzione a detta CP_8
proposta conciliativa”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, di pari data, ha Controparte_2
dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Corte di Appello, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
Infine, similmente, nelle proprie note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 20.10.2025,
l'appellante ha dichiarato “Che tra il ed il Sig. è stato Controparte_1 Parte_1
sottoscritto un accordo conforme alle indicazioni di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c.
formalizzata dalla Corte d'Appello di Bari;
Che il Sig. accetta integralmente la Parte_1
proposta ex art. 185 bis c.p.c. formalizzata dalla Corte d'Appello di Bari”, chiedendo conclusivamente “Che la Corte emette (così testualmente, nde) sentenza di cessazione della materia del contendere…”.
Orbene, poiché sono intervenuti l'integrale eliminazione della materia di lite ed il difetto di interesse ad una pronunzia sul merito della causa, deve pronunciarci sentenza di cessazione della materia del contendere.
Le spese del doppio grado del giudizio sono interamente compensate in virtù dell'accordo delle parti.
P.Q.M.
12 Definitivamente pronunciando fra le parti indicate in epigrafe, all'esito del procedimento di appello sopra emarginato, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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