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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giud. Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 6209/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 9.1.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f con sede in Pagani (SA) via Caduti di Parte_1 P.IVA_1
Superga n.18, in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello
Beneduce (cf ) elett. dom. in Roma via G.P. da Palestrina C.F._1
n.55 (Avv. Alessandro Izzo) giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
Fax 0818449008 Appellante
e
1 con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_1 [...]
(cf. con sede in Roma viale Europa n. 145, in persona del CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Signoriello (cf CP_3
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via C.F._2
Arenula n.29 giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec fax 0692956546 Email_2
Appellato
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 14201/2020
Oggetto: nullità contratto di trasporto - risarcimento danni
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha chiamato in giudizio la chiedendo: Parte_1 Controparte_1
-la declaratoria di invalidità e/o nullità parziale del contratto di trasporto sottoscritto in
Roma il 2/9/2013 per indeterminatezza del corrispettivo;
Contr
-la rideterminazione del corrispettivo ex at. 1657 c.c. con condanna della al
Parte pagamento della differenza tra il corrispettivo delle prestazioni effettuate dalla Contr quanto corrisposto dalla oltre interessi e rivalutazione;
Contr
-la declaratoria di responsabilità contrattuale della nella gestione del contratto
Parte con condanna della stessa al pagamento dei danni subiti dalla ella misura di €
600.000,00;
Parte
-la declaratoria che la al 27/6/2011 al 30/7/2017 ha ricevuto in subappalto da
Contr parte di i servizi di distribuzione secondaria per l'area Emilia-Romagna alla stessa appaltati da praticando prezzi unitari con un ribasso Controparte_4
superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione in proprio favore in violazione dell'art. 118 comma 11 del dlgs n.163/2006, con condanna di Contr al pagamento di tutti gli importi differenziali tra il prezzo di aggiudicazione in
Contr Parte favore della ed il prezzo da quest'ultima praticato alla Contr Si costituiva in primo grado la la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, formulando eccezione di prescrizione dei crediti fatti
Parte valere in giudizio dalla
2 Con sentenza n. 14201/2020 il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha rigettato le domande di parte attrice ritenendo che, nonostante non sia stata versata in atti la Tabella di cui all'Allegato III del contratto di trasporto del
2/9/2013, è da escludersi che non vi sia stata pattuizione del corrispettivo, ritenendo
Parte in ogni caso prescritto il credito reclamato dalla x art. 2951 c.c. essendo decorso oltre un anno tra la cessazione del rapporto contrattuale ed il primo atto interruttivo
Parte costituito dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, condannando la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la Parte_1
chiedendone la riforma, per i seguenti motivi:
-nullità della sentenza per avere il Giudice di primo grado rinviato la causa all'udienza del 15/10/20 per la discussione ex art. 281 sexies cpc senza aver modificato la precedente ordinanza del 10/12/2019 che rinviava la causa per la decisione su eventuali istanze istruttorie;
-violazione degli artt. 112, 115,116 cpc per avere il Giudice ritenuto non mancante la pattuizione del corrispettivo per le prestazioni contrattuali, nonostante la mancata produzione della tabella;
-erronea applicazione del termine annuale di prescrizione di cui all'art.2951 c.c. prevista per il contratto di trasporto in luogo della prescrizione biennale prevista dall'art.1667 c.c. per il contratto di appalto di servizi;
-omesso esame della documentazione prodotta.
L'appellante ha anche formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 8/6/2021 con condanna dell'appellante alla pena pecuniaria di € 1.500,00, oltre a riproporre le istanze istruttorie già disattese in primo grado.
Contr Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado opponendosi all'istanza di sospensiva ed alle richieste istruttorie formulate dall'appellante con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 8 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha accolto l'eccezione di prescrizione ritenendo applicabile nel caso di specie il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c., decisione censurata con specifico motivo di impugnazione il cui scrutinio è, a parere della Corte, preliminare, dirimente ed assorbente di ogni altra questione dedotta.
Al fine di valutare la corretta applicazione del termine di prescrizione occorre verificare se il contratto oggetto di causa sia qualificabile come trasporto, ovvero sia qualificabile come appalto di servizi ovvero come subappalto, come sostenuto da parte appellante.
Contr Rileva preliminarmente la Corte che risulta in atti che il servizio svolto dalla per non è svolto in virtù di un contratto di appalto aggiudicato a mezzo di CP_2
una procedura ad evidenza pubblica, ma è svolto in regime “in house” in quanto Contr è una società il cui socio unico è . CP_2
Contr Non essendovi, quindi, un contratto di appalto a monte che si sia aggiudicata, sono del tutto mancanti nel caso in esame i requisiti per qualificare come subappalto
Contr il rapporto contrattuale tra e Parte_1
Peraltro è il caso di evidenziare che a norma dell'art. 105 c.4 del D.lgs 50/2016
(Codice degli appalti pubblici) all'epoca vigente, per l'affidamento in subappalto di lavori o servizi era necessario che la facoltà di subappalto fosse espressamente prevista nel bando di gara (art 105 comma 4 lett.A) e che il subappalto fosse stato previamente autorizzato dalla stazione appaltante, facoltà ed autorizzazione della cui esistenza non vi è alcuna prova in atti.
Esclusa la qualificazione del contratto quale subappalto, osserva inoltre la Corte che la appellante afferma di aver effettuato attività di ritiro della merce o dei plichi presso il mittente e di consegna degli stessi per il periodo di durata del contratto dal
27/6/2011 al 30/6/2017, con carattere di continuità e non sporadicità, elementi che consentono di ritenere che il contratto di cui trattasi sia qualificabile come appalto di servizi e non come semplice trasporto.
In proposito si osserva che la giurisprudenza ha delineato gli elementi distintivi del contratto di appalto di servizi rispetto al contratto di trasporto quali la presenza di una
4 organizzazione di mezzi apprezzata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, la molteplicità e non sporadicità dei trasporti (Cass. n. 23498/2024).
Nel caso in esame ritiene la Corte che sussistano gli elementi per ritenere il contratto oggetto di causa come un appalto di servizi e ciò sia con riferimento alla organizzazione dei mezzi da parte della sia con riferimento alla Parte_1
molteplicità e non sporadicità delle prestazioni, rilevandosi peraltro che il contratto stipulato è configurato come contratto a tempo indeterminato, come espressamente risulta dall'art. 12 del contratto depositato in atti e, quindi, destinato a regolare una serie di continuative e non sporadiche prestazioni di servizi da parte della
[...]
apparendo del tutto ininfluente ai fini della corretta qualificazione del Parte_1
contratto come appalto di servizi, la qualificazione come contratto di trasporto che le parti hanno indicato nel documento contrattuale sottoscritto.
Conseguenza di ciò è la fondatezza della censura alla sentenza impugnata formulata dall'appellante circa la non applicabilità del termine di prescrizione annuale prevista in materia di trasporto dall'art. 2952 c.c. ma il diverso termine biennale ex art. 1667
c.3 c.c, ragion per la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che l'azione proposta è ammissibile in quanto non maturato il termine di prescrizione alla data della domanda.
Quanto poi al primo motivo di impugnazione inerente la nullità della sentenza, rileva la Corte l'infondatezza dello stesso atteso che nella decisione del Tribunale di rinviare la causa all'udienza del 15/10/20 per la discussione ex art. 281 sexies cpc senza aver modificato la precedente ordinanza del 10/12/2019 che rinviava la causa per la decisione su eventuali istanze istruttorie, non è configurabile alcuna nullità in quanto non si verte in nessuno dei casi previsti dall'art. 354 cpc per la remissione della causa al primo giudice, né nelle ipotesi di nullità della sentenza di cui all'art. 161 cpc.
Con riferimento alla censura formulata con il secondo motivo inerente il fatto che il
Giudice avrebbe errato nel non ritenere non mancante la pattuizione del corrispettivo per le prestazioni contrattuali, nonostante la mancata produzione della tabella, rileva la Corte l'infondatezza della stessa.
5 In proposito osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha osservato che le proroghe del contratto sono state liberamente accettate dalla così Parte_1
come le prestazioni aggiuntive man mano richieste, prestazioni che sono state sempre pagate e sul cui pagamento non vi è stata contestazione, almeno fino al momento della cessazione del contratto, segno evidente che i pagamenti avvenivano sulla base di corrispettivi pattuiti tra le parti.
Da ciò discende anche la corretta decisione del Tribunale in ordine al rigetto dei presunti danni lamentati dalla in quanto di detti danni non è stata data Parte_1
alcuna prova, incombendo il relativo onere in capo al soggetto che assume di aver subito i danni, onere al quale la non ha adempiuto tentando di ovviare Parte_1
a tale carenza mediante la richiesta di una CTU meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile.
Il rigetto del primo e terzo motivo di impugnazione assorbe anche il quarto motivo.
Conclusivamente l'appello deve essere parzialmente accolto solo con riferimento al profilo della decorrenza del termine di prescrizione, mentre deve essere rigettato per quanto concerne i restanti motivi in quanto infondati, con conseguente conferma sotto detti profili della sentenza impugnata.
In considerazione dell'accoglimento del motivo inerente la prescrizione, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate nella misura del 50%, mentre nella parte rimanente si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 520.001 ad € 1.000.000 sulla base del valore della causa (€ 600.000) dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione della causa.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 14201 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) In parziale riforma della sentenza impugnata rigetta l'eccezione di prescrizione e conferma nel resto la decisione.
b) condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata CP_1
del 50% delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi
[...]
6 euro 9.847,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge, compensandole nella parte rimanente.
Roma, li 13 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giud. Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 6209/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 9.1.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f con sede in Pagani (SA) via Caduti di Parte_1 P.IVA_1
Superga n.18, in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello
Beneduce (cf ) elett. dom. in Roma via G.P. da Palestrina C.F._1
n.55 (Avv. Alessandro Izzo) giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
Fax 0818449008 Appellante
e
1 con socio unico appartenente al Gruppo Controparte_1 [...]
(cf. con sede in Roma viale Europa n. 145, in persona del CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Signoriello (cf CP_3
) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via C.F._2
Arenula n.29 giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec fax 0692956546 Email_2
Appellato
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 14201/2020
Oggetto: nullità contratto di trasporto - risarcimento danni
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha chiamato in giudizio la chiedendo: Parte_1 Controparte_1
-la declaratoria di invalidità e/o nullità parziale del contratto di trasporto sottoscritto in
Roma il 2/9/2013 per indeterminatezza del corrispettivo;
Contr
-la rideterminazione del corrispettivo ex at. 1657 c.c. con condanna della al
Parte pagamento della differenza tra il corrispettivo delle prestazioni effettuate dalla Contr quanto corrisposto dalla oltre interessi e rivalutazione;
Contr
-la declaratoria di responsabilità contrattuale della nella gestione del contratto
Parte con condanna della stessa al pagamento dei danni subiti dalla ella misura di €
600.000,00;
Parte
-la declaratoria che la al 27/6/2011 al 30/7/2017 ha ricevuto in subappalto da
Contr parte di i servizi di distribuzione secondaria per l'area Emilia-Romagna alla stessa appaltati da praticando prezzi unitari con un ribasso Controparte_4
superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione in proprio favore in violazione dell'art. 118 comma 11 del dlgs n.163/2006, con condanna di Contr al pagamento di tutti gli importi differenziali tra il prezzo di aggiudicazione in
Contr Parte favore della ed il prezzo da quest'ultima praticato alla Contr Si costituiva in primo grado la la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, formulando eccezione di prescrizione dei crediti fatti
Parte valere in giudizio dalla
2 Con sentenza n. 14201/2020 il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha rigettato le domande di parte attrice ritenendo che, nonostante non sia stata versata in atti la Tabella di cui all'Allegato III del contratto di trasporto del
2/9/2013, è da escludersi che non vi sia stata pattuizione del corrispettivo, ritenendo
Parte in ogni caso prescritto il credito reclamato dalla x art. 2951 c.c. essendo decorso oltre un anno tra la cessazione del rapporto contrattuale ed il primo atto interruttivo
Parte costituito dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, condannando la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la Parte_1
chiedendone la riforma, per i seguenti motivi:
-nullità della sentenza per avere il Giudice di primo grado rinviato la causa all'udienza del 15/10/20 per la discussione ex art. 281 sexies cpc senza aver modificato la precedente ordinanza del 10/12/2019 che rinviava la causa per la decisione su eventuali istanze istruttorie;
-violazione degli artt. 112, 115,116 cpc per avere il Giudice ritenuto non mancante la pattuizione del corrispettivo per le prestazioni contrattuali, nonostante la mancata produzione della tabella;
-erronea applicazione del termine annuale di prescrizione di cui all'art.2951 c.c. prevista per il contratto di trasporto in luogo della prescrizione biennale prevista dall'art.1667 c.c. per il contratto di appalto di servizi;
-omesso esame della documentazione prodotta.
L'appellante ha anche formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza del 8/6/2021 con condanna dell'appellante alla pena pecuniaria di € 1.500,00, oltre a riproporre le istanze istruttorie già disattese in primo grado.
Contr Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado opponendosi all'istanza di sospensiva ed alle richieste istruttorie formulate dall'appellante con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 8 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha accolto l'eccezione di prescrizione ritenendo applicabile nel caso di specie il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c., decisione censurata con specifico motivo di impugnazione il cui scrutinio è, a parere della Corte, preliminare, dirimente ed assorbente di ogni altra questione dedotta.
Al fine di valutare la corretta applicazione del termine di prescrizione occorre verificare se il contratto oggetto di causa sia qualificabile come trasporto, ovvero sia qualificabile come appalto di servizi ovvero come subappalto, come sostenuto da parte appellante.
Contr Rileva preliminarmente la Corte che risulta in atti che il servizio svolto dalla per non è svolto in virtù di un contratto di appalto aggiudicato a mezzo di CP_2
una procedura ad evidenza pubblica, ma è svolto in regime “in house” in quanto Contr è una società il cui socio unico è . CP_2
Contr Non essendovi, quindi, un contratto di appalto a monte che si sia aggiudicata, sono del tutto mancanti nel caso in esame i requisiti per qualificare come subappalto
Contr il rapporto contrattuale tra e Parte_1
Peraltro è il caso di evidenziare che a norma dell'art. 105 c.4 del D.lgs 50/2016
(Codice degli appalti pubblici) all'epoca vigente, per l'affidamento in subappalto di lavori o servizi era necessario che la facoltà di subappalto fosse espressamente prevista nel bando di gara (art 105 comma 4 lett.A) e che il subappalto fosse stato previamente autorizzato dalla stazione appaltante, facoltà ed autorizzazione della cui esistenza non vi è alcuna prova in atti.
Esclusa la qualificazione del contratto quale subappalto, osserva inoltre la Corte che la appellante afferma di aver effettuato attività di ritiro della merce o dei plichi presso il mittente e di consegna degli stessi per il periodo di durata del contratto dal
27/6/2011 al 30/6/2017, con carattere di continuità e non sporadicità, elementi che consentono di ritenere che il contratto di cui trattasi sia qualificabile come appalto di servizi e non come semplice trasporto.
In proposito si osserva che la giurisprudenza ha delineato gli elementi distintivi del contratto di appalto di servizi rispetto al contratto di trasporto quali la presenza di una
4 organizzazione di mezzi apprezzata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, la molteplicità e non sporadicità dei trasporti (Cass. n. 23498/2024).
Nel caso in esame ritiene la Corte che sussistano gli elementi per ritenere il contratto oggetto di causa come un appalto di servizi e ciò sia con riferimento alla organizzazione dei mezzi da parte della sia con riferimento alla Parte_1
molteplicità e non sporadicità delle prestazioni, rilevandosi peraltro che il contratto stipulato è configurato come contratto a tempo indeterminato, come espressamente risulta dall'art. 12 del contratto depositato in atti e, quindi, destinato a regolare una serie di continuative e non sporadiche prestazioni di servizi da parte della
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apparendo del tutto ininfluente ai fini della corretta qualificazione del Parte_1
contratto come appalto di servizi, la qualificazione come contratto di trasporto che le parti hanno indicato nel documento contrattuale sottoscritto.
Conseguenza di ciò è la fondatezza della censura alla sentenza impugnata formulata dall'appellante circa la non applicabilità del termine di prescrizione annuale prevista in materia di trasporto dall'art. 2952 c.c. ma il diverso termine biennale ex art. 1667
c.3 c.c, ragion per la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che l'azione proposta è ammissibile in quanto non maturato il termine di prescrizione alla data della domanda.
Quanto poi al primo motivo di impugnazione inerente la nullità della sentenza, rileva la Corte l'infondatezza dello stesso atteso che nella decisione del Tribunale di rinviare la causa all'udienza del 15/10/20 per la discussione ex art. 281 sexies cpc senza aver modificato la precedente ordinanza del 10/12/2019 che rinviava la causa per la decisione su eventuali istanze istruttorie, non è configurabile alcuna nullità in quanto non si verte in nessuno dei casi previsti dall'art. 354 cpc per la remissione della causa al primo giudice, né nelle ipotesi di nullità della sentenza di cui all'art. 161 cpc.
Con riferimento alla censura formulata con il secondo motivo inerente il fatto che il
Giudice avrebbe errato nel non ritenere non mancante la pattuizione del corrispettivo per le prestazioni contrattuali, nonostante la mancata produzione della tabella, rileva la Corte l'infondatezza della stessa.
5 In proposito osserva la Corte che correttamente il Tribunale ha osservato che le proroghe del contratto sono state liberamente accettate dalla così Parte_1
come le prestazioni aggiuntive man mano richieste, prestazioni che sono state sempre pagate e sul cui pagamento non vi è stata contestazione, almeno fino al momento della cessazione del contratto, segno evidente che i pagamenti avvenivano sulla base di corrispettivi pattuiti tra le parti.
Da ciò discende anche la corretta decisione del Tribunale in ordine al rigetto dei presunti danni lamentati dalla in quanto di detti danni non è stata data Parte_1
alcuna prova, incombendo il relativo onere in capo al soggetto che assume di aver subito i danni, onere al quale la non ha adempiuto tentando di ovviare Parte_1
a tale carenza mediante la richiesta di una CTU meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile.
Il rigetto del primo e terzo motivo di impugnazione assorbe anche il quarto motivo.
Conclusivamente l'appello deve essere parzialmente accolto solo con riferimento al profilo della decorrenza del termine di prescrizione, mentre deve essere rigettato per quanto concerne i restanti motivi in quanto infondati, con conseguente conferma sotto detti profili della sentenza impugnata.
In considerazione dell'accoglimento del motivo inerente la prescrizione, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate nella misura del 50%, mentre nella parte rimanente si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 520.001 ad € 1.000.000 sulla base del valore della causa (€ 600.000) dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione della causa.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 14201 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) In parziale riforma della sentenza impugnata rigetta l'eccezione di prescrizione e conferma nel resto la decisione.
b) condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellata CP_1
del 50% delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi
[...]
6 euro 9.847,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge, compensandole nella parte rimanente.
Roma, li 13 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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