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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Sebastiano Strangio e Antonio Strangio, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Bianco (RC), via C. Colombo, n. 203,
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, nonché l' Controparte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco
Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini, n. 24, CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 ha dedotto di appartenere al Parte_1 personale docente precario della scuola, con attuale sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo IC G. FALCONE E P. BORSELLINO di CASTANO PRIMO e di avere prestato pagina 1 di 6 negli anni diversi servizi con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999.
In relazione al periodo di supplenza svolto durante gli anni scolastici 2020/21 (dal 27/10/2020 al 05/06/2021, ore di cattedra 18/18) e 2021/22 (dal 29/09/2021 al 09/10/2021, ore di cattedra
18/18) - il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna Retribuzione Professionale
Docenti - compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “A)
Accogliere la domanda proposta da parte ricorrente di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla retribuzione professionale docenti (RDP) di cui all'art. 7 del CCNL per i periodi lavorati specificati in narrativa, e per l'effetto, B) condannare il convenuto al CP_1
pagamento della somma complessiva di euro 1353,73 ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste dal Tribunale, al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre accessori di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del dovuto al soddisfo. C) Condannare il convenuto alla refusione delle spese e competenze del CP_1 grado di giudizio”.
In sintesi, il ricorrente, sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE, ha richiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del alla Controparte_1
corresponsione delle relative differenze retributive, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e CP_1 in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD spetta solo ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica, e non ai docenti impiegati su supplenza breve. Inoltre, il ha eccepito in ogni caso che, CP_1 qualora debitamente provata, l'entità della pretesa andrà ridotta di euro 174,50 per le giornate di malattia e per Permessi Non Retribuiti, come da tabella allegata nel corpo dell'atto.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente, con note scritte in data 03.03.2025, ha prestato acquiescenza all'eccezione del e rinunciato CP_1 pagina 2 di 6 alla richiesta di pagamento della RPD per le giornate di malattia e non per quelle relative a
'permessi retribuiti' mentre non ha preso posizione circa i 'permessi non retribuiti'.
Non essendo possibile la conciliazione della causa e non necessitando attività istruttorie, avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Il trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 (doc. n. 7 fasc. ricorrente), secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI 31.08.1999 dispone che: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
pagina 3 di 6 L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 hanno infine differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall' art. 7, definite anche "supplenze brevi e saltuarie".
Il thema decidendum principale attiene pertanto alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE. In particolare il mancato riconoscimento della RPD contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Sul tema della discriminazione vi è ormai un orientamento univoco della Corte di Cassazione da ultimo cristallizzato nell'ordinanza 6293/'20 che si riporta anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
La Corte precisa nuovamente che il riconoscimento delle retribuzione professionale docenti anche agli assunti con contratto a termine risulta “… conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce pagina 4 di 6 retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”;
Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge infatti che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (il tempo) e al contenuto della stessa (la materia insegnata).
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate le considerazioni svolte dalla parte resistente concludendosi per l'affermazione del diritto della parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine stipulati durante gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, non contestati dal
, disapplicando ogni disciplina difforme dei contratti collettivi del comparto scuola. CP_1
All'affermazione del diritto consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per euro 1.353,73, detratta la somma di euro 174,50 per le giornate di malattia e Permessi Non Retribuiti (ex art. 71, comma 1, D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in l.
n. 133 del 2008) - non risultando contestati dal quelli per permessi retribuiti - e CP_1 dunque per l'ammontare di euro 1.179,23, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n.
412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro
700,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria e decisionale, esclusa la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 essendo l'atto in concreto non navigabile) oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il diritto del sig. al riconoscimento del trattamento accessorio Parte_1 della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, in relazione ai contratti a termine di cui agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 1.179,23 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 700,00 oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1811/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Sebastiano Strangio e Antonio Strangio, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Bianco (RC), via C. Colombo, n. 203,
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, nonché l' Controparte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco
Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini, n. 24, CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 ha dedotto di appartenere al Parte_1 personale docente precario della scuola, con attuale sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo IC G. FALCONE E P. BORSELLINO di CASTANO PRIMO e di avere prestato pagina 1 di 6 negli anni diversi servizi con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999.
In relazione al periodo di supplenza svolto durante gli anni scolastici 2020/21 (dal 27/10/2020 al 05/06/2021, ore di cattedra 18/18) e 2021/22 (dal 29/09/2021 al 09/10/2021, ore di cattedra
18/18) - il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna Retribuzione Professionale
Docenti - compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “A)
Accogliere la domanda proposta da parte ricorrente di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla retribuzione professionale docenti (RDP) di cui all'art. 7 del CCNL per i periodi lavorati specificati in narrativa, e per l'effetto, B) condannare il convenuto al CP_1
pagamento della somma complessiva di euro 1353,73 ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste dal Tribunale, al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre accessori di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del dovuto al soddisfo. C) Condannare il convenuto alla refusione delle spese e competenze del CP_1 grado di giudizio”.
In sintesi, il ricorrente, sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE, ha richiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del alla Controparte_1
corresponsione delle relative differenze retributive, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e CP_1 in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD spetta solo ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica, e non ai docenti impiegati su supplenza breve. Inoltre, il ha eccepito in ogni caso che, CP_1 qualora debitamente provata, l'entità della pretesa andrà ridotta di euro 174,50 per le giornate di malattia e per Permessi Non Retribuiti, come da tabella allegata nel corpo dell'atto.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente, con note scritte in data 03.03.2025, ha prestato acquiescenza all'eccezione del e rinunciato CP_1 pagina 2 di 6 alla richiesta di pagamento della RPD per le giornate di malattia e non per quelle relative a
'permessi retribuiti' mentre non ha preso posizione circa i 'permessi non retribuiti'.
Non essendo possibile la conciliazione della causa e non necessitando attività istruttorie, avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Il trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 (doc. n. 7 fasc. ricorrente), secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI 31.08.1999 dispone che: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
pagina 3 di 6 L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 hanno infine differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall' art. 7, definite anche "supplenze brevi e saltuarie".
Il thema decidendum principale attiene pertanto alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE. In particolare il mancato riconoscimento della RPD contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Sul tema della discriminazione vi è ormai un orientamento univoco della Corte di Cassazione da ultimo cristallizzato nell'ordinanza 6293/'20 che si riporta anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
La Corte precisa nuovamente che il riconoscimento delle retribuzione professionale docenti anche agli assunti con contratto a termine risulta “… conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce pagina 4 di 6 retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”;
Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge infatti che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (il tempo) e al contenuto della stessa (la materia insegnata).
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate le considerazioni svolte dalla parte resistente concludendosi per l'affermazione del diritto della parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine stipulati durante gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, non contestati dal
, disapplicando ogni disciplina difforme dei contratti collettivi del comparto scuola. CP_1
All'affermazione del diritto consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per euro 1.353,73, detratta la somma di euro 174,50 per le giornate di malattia e Permessi Non Retribuiti (ex art. 71, comma 1, D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in l.
n. 133 del 2008) - non risultando contestati dal quelli per permessi retribuiti - e CP_1 dunque per l'ammontare di euro 1.179,23, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n.
412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro
700,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria e decisionale, esclusa la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 essendo l'atto in concreto non navigabile) oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il diritto del sig. al riconoscimento del trattamento accessorio Parte_1 della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, in relazione ai contratti a termine di cui agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 1.179,23 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 700,00 oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Busto Arsizio, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 6 di 6