TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 61/2025 RG, promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , nella CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi del sig. , rappresentate e difese dagli avvocati Persona_1
OR EL e CA PR ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
VE DO.
resistente
PREMESSA
Con atto d'intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato, le ricorrenti, in qualità di eredi del padre, , premettevano che in data 31 luglio 2012 Persona_1
quest'ultimo aveva stipulato con un contratto di locazione Controparte_1
commerciale, della durata di 6 anni, avente ad oggetto degli immobili, siti a BO RI
(RC ); che, in data 9 gennaio 2017, il sig. , aveva provveduto a dare Persona_1
disdetta anticipata dal contratto di locazione suddetto senza, però, ottenere alcun riscontro e, pertanto, aveva promosso giudizio di sfratto per finita locazione, conclusosi con sentenza che aveva riconosciuto l'illegittimità della disdetta e la piena validità e vigenza del contratto;
che in forza della suddetta sentenza il contratto si era prorogato di diritto di ulteriori 6 anni, ma il conduttore non aveva più provveduto a versare il canone di locazione, maturando una morosità di 67 canoni, sino al mese di agosto 2024 per un ammontare complessivo dovuto pari ad € 27.200,00; ciò premesso che le ricorrenti, in qualità di eredi subentrate nella proprietà degli immobili oggetto di causa, chiedevano la convalida dello sfratto per morosità; in caso di opposizione, chiedevano che fosse pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665c.p.c. ed, in ogni caso, che fosse dichiarato risolto il contratto di locazione dell'unità immobiliare, con condanna al rilascio.
Parte intimata si costituiva opponendosi alla convalida di sfratto. Con provvedimento del 11/01/2025, veniva disposto il mutamento del rito e concesso il termine per l'integrazione degli atti introduttivi. Parte ricorrente , con memoria integrativa depositata in data 16.05.2025 si è riportata a quanto dedotto in sede di convalida, ha contestato la comparsa di costituzione e di risposta avversaria ed ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore e, per l'effetto che quest'ultimo sia condannato al rilascio immediato degli immobili oggetto di causa. Con memoria integrativa depositata in data 06.06.2025 parte resistente, preliminarmente ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità della domanda avversaria, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
gradatamente e nel merito, che sia rigettata la domanda avversaria, per inesistenza della morosità e che sia, conseguentemente, rigettata la richiesta di rilascio, non sussistendo i presupposti di legge. All'udienza del 05.11.2025, fissata per la discussione e la decisione, parte ricorrente si è riportata ai propri atti di causa;
nessuno è comparso per parte resistente.
Il Got, alla medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio , dato atto che alle ore
16,00 non erano presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
**********
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente di improcedibilità della domanda avversaria, per mancata partecipazione del ricorrente al procedimento di mediazione;
l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria è disciplinata dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs n.28/2010, il quale prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. secondo comma c.p.c…”; dal richiamo all'art. 116, 2 comma c.p.c. si evince che il procedimento giudiziario, anche in caso di esito negativo della mediazione, per assenza di una parte, prosegue validamente sino ad una pronuncia di merito, potendo, al più, la condotta della parte assente essere valutata ad esito del giudizio;
peraltro, considerato che l'art. 8, comma 4, d.lgs n.28/2010 non fa distinzione tra le parti, non vi possono essere conseguenze diverse nel caso in cui ad essere assente in sede di mediazione sia la parte attrice. Nel merito, parte resistente non nega il mancato pagamento dei canoni locatizi relativi al contratto di locazione oggetto di causa, contestato dal ricorrente, ma giustifica il suo inadempimento per aver imputato ai suddetti canoni l'importo, a suo dire, dovutogli dal ricorrente, pari ad € 20.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria di € 10.000,00, dallo stesso versata, per conto della madre in favore del dante causa del Persona_2
ricorrente, , in sede di sottoscrizione tra questi ultimi del contratto Persona_1
preliminare di vendita degli immobili oggetto di causa. Parte resistente afferma di aver maturato il diritto al doppio della caparra versata - e di poterla, pertanto, imputare ai canoni non versati - in ragione del fatto che la mancata stipula del contratto definitivo di vendita tra la madre , promissaria acquirente, ed , Persona_2 Persona_1
promittente venditore, alla scadenza concordata nel preliminare, è imputabile a quest'ultimo. Parte ricorrente, da parte sua, ha confermato la corresponsione dell'importo di € 10.000,00 da parte del resistente in favore di , per Persona_1
la causale ex adverso indicata;
ma sebbene sia stato accertato l'avvenuto pagamento da parte del resistente, quest'ultimo è, comunque, soggetto estraneo al contratto preliminare di vendita e, conseguentemente, non può disporre del presunto credito corrispondente al doppio della caparra confirmatoria, per imputare il relativo importo ad un proprio debito, nascente dal diverso contratto di locazione de quo di cui, invece, esso stesso è parte. Nel caso in esame, il pagamento della caparra confirmatoria da parte del resistente, per conto della madre integra, infatti, un adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., che non comporta di per sé l'acquisto da parte del terzo adempiente di diritti nascenti dal rapporto contrattuale intercorrente tra il beneficiario del pagamento e l'altro contraente;
titolare dell'asserito diritto a ricevere il doppio della caparra confirmatoria è, pertanto, solo la promissaria acquirente, salvo che non siano stati definiti diversamente, ed in modo espresso, i rapporti tra le parti;
circostanza non ricorrente nel caso in esame. Occorre, peraltro, rilevare che parte resistente non ha fornito alcuna prova sull'asserito inadempimento del preliminare di vendita da parte del promittente venditore , dal quale, a suo dire, sarebbe sorto il proprio Persona_1
credito del doppio della caparra confirmatoria;
inoltre, il doppio della caparra, pari ad
€ 20.000,00, non equivale alla morosità maturata nel contrato di locazione de quo, il cui importo - per come affermato in atti da parte ricorrente e non contestato dal resistente - al mese di maggio 2025, ammontava ad € 30.400,00; ragione per la quale, anche prescindendo dall'infondatezza delle difese di parte resistente, permarrebbe comunque, un grave inadempimento del contratto di locazione. Deve, pertanto, ritenersi pienamente provato il grave inadempimento del contratto di locazione da parte del resistente conduttore, per mancato pagamento dei canoni locatizi indicati in atti e, conseguentemente, fondata, ai sensi dell'art. 1455.c.c, le domanda attorea di declaratoria di risoluzione del contratto e di condanna al rilascio degli immobili oggetto del contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente, Controparte_1
deve rifondere in favore delle ricorrenti, ,
[...] Parte_1 [...]
ed , in solido, le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/2022, Parte_2 Parte_3
secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.584,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie al 15% e spese vive per € 317,85
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ed Parte_1 Parte_2
, ricorrenti , contro , resistente , così provvede: Parte_3 Controparte_1
1. accoglie le domande delle ricorrenti e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato in data 31.07.2012 tra e Persona_1 [...]
; Controparte_1
2.condanna parte resistente all'immediato rilascio degli immobili siti nel Comune di
BO RI (RC), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di BO RI al foglio 33, Mappale 500: Subb. 1 e 2, Corso Umberto I, Sub. 3, Via Trieste, liberi da persone e/o cose;
3. condanna parte resistente a rifusione delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.584,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%., e spese vive per € 317,85
Reggio Calabria, 05.11.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 61/2025 RG, promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , nella CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi del sig. , rappresentate e difese dagli avvocati Persona_1
OR EL e CA PR ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
VE DO.
resistente
PREMESSA
Con atto d'intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato, le ricorrenti, in qualità di eredi del padre, , premettevano che in data 31 luglio 2012 Persona_1
quest'ultimo aveva stipulato con un contratto di locazione Controparte_1
commerciale, della durata di 6 anni, avente ad oggetto degli immobili, siti a BO RI
(RC ); che, in data 9 gennaio 2017, il sig. , aveva provveduto a dare Persona_1
disdetta anticipata dal contratto di locazione suddetto senza, però, ottenere alcun riscontro e, pertanto, aveva promosso giudizio di sfratto per finita locazione, conclusosi con sentenza che aveva riconosciuto l'illegittimità della disdetta e la piena validità e vigenza del contratto;
che in forza della suddetta sentenza il contratto si era prorogato di diritto di ulteriori 6 anni, ma il conduttore non aveva più provveduto a versare il canone di locazione, maturando una morosità di 67 canoni, sino al mese di agosto 2024 per un ammontare complessivo dovuto pari ad € 27.200,00; ciò premesso che le ricorrenti, in qualità di eredi subentrate nella proprietà degli immobili oggetto di causa, chiedevano la convalida dello sfratto per morosità; in caso di opposizione, chiedevano che fosse pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665c.p.c. ed, in ogni caso, che fosse dichiarato risolto il contratto di locazione dell'unità immobiliare, con condanna al rilascio.
Parte intimata si costituiva opponendosi alla convalida di sfratto. Con provvedimento del 11/01/2025, veniva disposto il mutamento del rito e concesso il termine per l'integrazione degli atti introduttivi. Parte ricorrente , con memoria integrativa depositata in data 16.05.2025 si è riportata a quanto dedotto in sede di convalida, ha contestato la comparsa di costituzione e di risposta avversaria ed ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore e, per l'effetto che quest'ultimo sia condannato al rilascio immediato degli immobili oggetto di causa. Con memoria integrativa depositata in data 06.06.2025 parte resistente, preliminarmente ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità della domanda avversaria, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
gradatamente e nel merito, che sia rigettata la domanda avversaria, per inesistenza della morosità e che sia, conseguentemente, rigettata la richiesta di rilascio, non sussistendo i presupposti di legge. All'udienza del 05.11.2025, fissata per la discussione e la decisione, parte ricorrente si è riportata ai propri atti di causa;
nessuno è comparso per parte resistente.
Il Got, alla medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio , dato atto che alle ore
16,00 non erano presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
**********
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente di improcedibilità della domanda avversaria, per mancata partecipazione del ricorrente al procedimento di mediazione;
l'ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria è disciplinata dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs n.28/2010, il quale prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. secondo comma c.p.c…”; dal richiamo all'art. 116, 2 comma c.p.c. si evince che il procedimento giudiziario, anche in caso di esito negativo della mediazione, per assenza di una parte, prosegue validamente sino ad una pronuncia di merito, potendo, al più, la condotta della parte assente essere valutata ad esito del giudizio;
peraltro, considerato che l'art. 8, comma 4, d.lgs n.28/2010 non fa distinzione tra le parti, non vi possono essere conseguenze diverse nel caso in cui ad essere assente in sede di mediazione sia la parte attrice. Nel merito, parte resistente non nega il mancato pagamento dei canoni locatizi relativi al contratto di locazione oggetto di causa, contestato dal ricorrente, ma giustifica il suo inadempimento per aver imputato ai suddetti canoni l'importo, a suo dire, dovutogli dal ricorrente, pari ad € 20.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria di € 10.000,00, dallo stesso versata, per conto della madre in favore del dante causa del Persona_2
ricorrente, , in sede di sottoscrizione tra questi ultimi del contratto Persona_1
preliminare di vendita degli immobili oggetto di causa. Parte resistente afferma di aver maturato il diritto al doppio della caparra versata - e di poterla, pertanto, imputare ai canoni non versati - in ragione del fatto che la mancata stipula del contratto definitivo di vendita tra la madre , promissaria acquirente, ed , Persona_2 Persona_1
promittente venditore, alla scadenza concordata nel preliminare, è imputabile a quest'ultimo. Parte ricorrente, da parte sua, ha confermato la corresponsione dell'importo di € 10.000,00 da parte del resistente in favore di , per Persona_1
la causale ex adverso indicata;
ma sebbene sia stato accertato l'avvenuto pagamento da parte del resistente, quest'ultimo è, comunque, soggetto estraneo al contratto preliminare di vendita e, conseguentemente, non può disporre del presunto credito corrispondente al doppio della caparra confirmatoria, per imputare il relativo importo ad un proprio debito, nascente dal diverso contratto di locazione de quo di cui, invece, esso stesso è parte. Nel caso in esame, il pagamento della caparra confirmatoria da parte del resistente, per conto della madre integra, infatti, un adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., che non comporta di per sé l'acquisto da parte del terzo adempiente di diritti nascenti dal rapporto contrattuale intercorrente tra il beneficiario del pagamento e l'altro contraente;
titolare dell'asserito diritto a ricevere il doppio della caparra confirmatoria è, pertanto, solo la promissaria acquirente, salvo che non siano stati definiti diversamente, ed in modo espresso, i rapporti tra le parti;
circostanza non ricorrente nel caso in esame. Occorre, peraltro, rilevare che parte resistente non ha fornito alcuna prova sull'asserito inadempimento del preliminare di vendita da parte del promittente venditore , dal quale, a suo dire, sarebbe sorto il proprio Persona_1
credito del doppio della caparra confirmatoria;
inoltre, il doppio della caparra, pari ad
€ 20.000,00, non equivale alla morosità maturata nel contrato di locazione de quo, il cui importo - per come affermato in atti da parte ricorrente e non contestato dal resistente - al mese di maggio 2025, ammontava ad € 30.400,00; ragione per la quale, anche prescindendo dall'infondatezza delle difese di parte resistente, permarrebbe comunque, un grave inadempimento del contratto di locazione. Deve, pertanto, ritenersi pienamente provato il grave inadempimento del contratto di locazione da parte del resistente conduttore, per mancato pagamento dei canoni locatizi indicati in atti e, conseguentemente, fondata, ai sensi dell'art. 1455.c.c, le domanda attorea di declaratoria di risoluzione del contratto e di condanna al rilascio degli immobili oggetto del contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il resistente, Controparte_1
deve rifondere in favore delle ricorrenti, ,
[...] Parte_1 [...]
ed , in solido, le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/2022, Parte_2 Parte_3
secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.584,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie al 15% e spese vive per € 317,85
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ed Parte_1 Parte_2
, ricorrenti , contro , resistente , così provvede: Parte_3 Controparte_1
1. accoglie le domande delle ricorrenti e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa, stipulato in data 31.07.2012 tra e Persona_1 [...]
; Controparte_1
2.condanna parte resistente all'immediato rilascio degli immobili siti nel Comune di
BO RI (RC), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di BO RI al foglio 33, Mappale 500: Subb. 1 e 2, Corso Umberto I, Sub. 3, Via Trieste, liberi da persone e/o cose;
3. condanna parte resistente a rifusione delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.584,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%., e spese vive per € 317,85
Reggio Calabria, 05.11.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci