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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R. N. G. 65/ 2024
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
ORDINANZA
Nel procedimento promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucia Galletta del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1 nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Alessandra Ros del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Il Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, lette le note scritte in sostituzione d'udienza,
Rilevato che
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in data 28/08/2006 a Cervignano del Friuli. Dall'unione coniugale sono nati (n. il 16/10/2009) Per_1
e (n. il 07/01/2016). I coniugi si sono separati giusto decreto di omologa del 08/07/2019 ed è Per_2 stata pronunciata sentenza, su ricorso congiunto degli stessi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 26/09/2020, le cui condizioni sono state modificate ad esito del procedimento sub RGVG 2849/2022 giusto decreto del 24/04/2023.
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 ha allegato che: a) benché a seguito Parte_1 della separazione e del divorzio non emergevano conflittualità tra le parti e le condizioni regolatrici dell'esercizio della responsabilità genitoriale venivano rispettate nell'interesse dei figli;
b) a seguito del nuovo matrimonio contratto dalla ricorrente cambiava atteggiamento;
c) che Controparte_1 in data 24/11/2023 serbava un atteggiamento poco consono davanti ai figli, Controparte_1 consumando alcolici in quantità e mostrandosi aggressivo verso e verso la nonna materna;
d) Per_1 che da allora e si mostravano spaventati verso la figura paterna rifiutando di avere Per_1 Per_2 rapporti con la stessa. Sulla sorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato l'ammonimento di e l'eventuale modifica dei provvedimenti in essere nei confronti dei figli;
Controparte_1
Notificato il decreto presidenziale del 25/01/2024, con fissazione della prima udienza e nomina del Giudice istruttore, si è costituito in giudizio , il quale ha allegato: a) di aver Controparte_1 avuto, prima dell'episodio del 24/11/2023 ottimi rapporti con i propri figli;
b) di aver effettivamente sofferto la nuova relazione della moglie, temendo di perdere il proprio ruolo genitoriale verso i figli, anche in ragione delle proprie difficoltà economiche e della maggiore stabilità garantita dal nucleo famigliare materno;
d) di aver manifestato nervosismo per la situazione;
e) di essere profondamente dispiaciuto
1 dell'accaduto del 24/11/2023 – per quanto contestando in parte la ricostruzione della ricorrente – e di voler riprendere il rapporto con i propri figli, manifestando la disponibilità ad intraprendere percorsi a tale scopo. Sulla scorta di tali allegazioni, il resistente ha domandato il rigetto della domanda di ammonimento avanzata e che il Tribunale adottasse quanto necessario nell'interesse dei minori.
Alla prima udienza del 07/03/2024 ha riferito come i propri figli non volessero Parte_1 più vedere il padre e come gli stessi avessero iniziato un percorso privato con un'educatrice. CP_1
ha confermato la circostanza di non aver più rivisto i figli dall'episodio di fine novembre,
[...] manifestando la disponibilità di intraprendere qualsiasi percorso necessario per un riavvicinamento. All'esito dell'udienza il Giudice ha così provveduto:
Rilevato che le parti hanno autonomamente intrapreso un percorso di supporto psicologico per i minori con la dott.ssa Per_3
Rilevato altresì che il signor si è dichiarato disponibile ad intraprendere autonomamente un CP_1 percorso riabilitativo;
Considerato che è ormai prossimo al compimento dei quindici anni;
Per_1
Ritenuto che
La gravità dei fatti allegati, ed in parte non contestati, rende necessario un ammonimento al genitore
, al fine cdi evitare il ripetersi di condotte simili che possano danneggiare il Controparte_1 rapporto con i figli minori, con grave pregiudizio per gli stessi
Il percorso autonomamente intrapreso dalle parti deve essere continuato ed in quella sede deve essere tentato il riavvicinamento tra il signor e i figli e , anche Controparte_1 Per_1 Per_2 alla luce dell'espressa volontà materna affinché avvenga una riconciliazione e venga superato l'episodio del 24/11/2023 che ha segnato la rottura dei rapporti padre/figli
È necessario che il signor intraprenda un percorso di monitoraggio e supporto presso il CP_1 al fine di superare alcune problematiche legate al consumo di sostanze alcoliche dallo stesso CP_2 riconosciute nell'atto di costituzione
È necessario procedersi all'ascolto del minore Per_1
PQM
Ammonisce rispetto alle condotte tenute, avvertendolo di non ripeterle nel Controparte_1 futuro;
Invita i genitori a continuare il percorso dagli stessi autonomamente individuato con la dott.ssa Per_3 nella cui sede deve essere tentato il riavvicinamento tra i figli minori e ed il padre, Per_2 Per_1 con la possibilità che avvengano incontri alla presenza della dott.ssa tra i genitori e . Per_2
Dispone che il SERT competente per il comune di Gorizia prenda in carico per attività di monitoraggio e supporto il signor , relazionando il proprio intervento entro il Controparte_1
03/06/2024, con relazione scritta da depositarsi presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e segnalando eventuali criticità riscontrate;
Alla successiva udienza del 26/03/2024 si è proceduto all'ascolto di il quale ha Persona_4 descritto il rapporto coi genitori, con la sorella e l'episodio del 24 novembre 2023.
Alla successiva udienza del 10/04/2024 è stato dimesso l'esito dell'ascolto alle parti, le quali hanno dato atto di essersi attivati per un percorso di supporto presso la Dott.ssa Per_3
2 Nelle more è pervenuta la relazione del , in cui si è dato atto che si è CP_2 Controparte_1 presentato agli appuntamenti con regolarità, serbando un comportamento adeguato e ha aderito al percorso di monitoraggio proposto e che gli esami effettuati sono sempre risultati negativi, confermando l'assenza di problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche.
All'udienza del 19/06/2024 è stata sentita quale informatrice la Dott.ssa la quale ha rappresentato Per_3 il percorso seguito dalle parti e il riavvicinamento dei minori alla figura paterna.
All'udienza del 24/10/2024 le parti hanno rappresentato al Giudice il buon proseguimento del percorso e una ripresa dei rapporti tra e ed il padre. Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza le parti hanno svolto le proprie deduzioni conclusive.
Ritenuto che
Preliminarmente si osserva come le norme di cui agli artt. 473bis. 38, comma II, e 473bis. 39 c.p.c. disciplinino i procedimenti per dare attuazione ai provvedimenti che disciplinano l'affidamento dei minori o per risolvere le controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, permettendo l'adozione dei provvedimenti di cui alla seconda delle norme citate in caso di atti che arrechino pregiudizio ai minori. In entrambi i casi competente a decidere, con ordinanza, è il Tribunale in composizione monocratica.
Nel caso di specie, i comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal resistente CP_1
in data 24/11/2023 hanno comportato un pregiudizio per i minori e
[...] Per_1 Per_5
impedendo l'attuazione delle condizioni in essere, stabilite da ultimo con decreto di modifica
[...] delle condizioni di divorzio del 24/04/2023. Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non sono state, in buona parte, oggetto di contestazione e hanno trovato conferma dall'esito dell'ascolto di il quale ha raccontato il disagio vissuto e il sentimento negativo nei confronti del Persona_4 padre a seguito del suddetto episodio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, ammonito per le condotte serbate, Controparte_1 quest'ultimo ha dimostrato tuttavia grande impegno nel tentare di recuperare il rapporto con i propri figli, partecipando attivamente e collaborativamente agli incontri organizzati dal SERT delegato e aderendo al percorso educativo, autonomamente promosso dalla ricorrente, presso l'educatrice Dott.ssa Per_3 facendosi carico delle relative spese.
Tale percorso ha avuto senza dubbio esito positivo, atteso che le parti hanno dichiarato una ripresa normale dei rapporti di e con il padre, superando i sentimenti di rabbia e paura scaturiti Per_1 Per_2 dall'episodio del 24 novembre 2023, come peraltro confermato dalla stessa Dott.ssa sentita in Per_3 udienza quale informatrice.
Pertanto, all'esito di tale percorso positivamente intrapreso, monitorato dal Tribunale nel corso del presente giudizio, devono essere integralmente confermate le statuizioni in essere.
A fronte della disponibilità manifestata dalle parti e delle concordi conclusioni sul punto, deve essere altresì stabilito che le parti, qualora sorgesse la necessità nella gestione di e , proseguano Per_1 Per_2 il percorso di supporto alla genitorialità, o con la Dott.ssa o con altro professionista scelto di Per_3 comune accordo.
Circa l'ammonimento dato a all'esito dell'udienza del 07/03/2024, si ritiene Controparte_1 che, attenendo al fatto storico di cui è stato dato ampio risalto nell'ambito del presente giudizio, lo stesso non debba essere revocato ma che, a fronte della positiva condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dal ricorrente, esso non debba essere rinnovato in questa sede.
3 Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Individuata la natura latu sensu cautelare del presente giudizio, a fronte della indeterminabilità del valore del presente giudizio si individua, tenuto conto della peculiarità e della bassa complessità del presente giudizio, lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
A fronte dell'atteggiamento collaborativo e proattivo serbato da nell'ambito Controparte_1 del presente giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 3/4, ponendo a carico del resistente il rimanente 1/4;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice Dott. Stefano Bergonzi, pronunciando a norma degli artt. 473bis. 38, comma II, e 473bis. 39 c.p.c., così provvede:
Conferma le statuizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto del 24/04/2023 reso nell'ambito del giudizio RGVG 2849/2022;
Recepisce le concordi conclusioni in punto di proseguimento del percorso di supporto alla genitorialità qualora sorgesse la necessità nella gestione di e , o con la Dott.ssa o con altro Per_1 Per_2 Per_3 professionista scelto di comune accordo;
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, previa compensazione nella misura di 3/4, in € 875,00, oltre esborsi, 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Gorizia, 25/03/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
ORDINANZA
Nel procedimento promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lucia Galletta del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_1 nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Alessandra Ros del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Il Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, lette le note scritte in sostituzione d'udienza,
Rilevato che
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in data 28/08/2006 a Cervignano del Friuli. Dall'unione coniugale sono nati (n. il 16/10/2009) Per_1
e (n. il 07/01/2016). I coniugi si sono separati giusto decreto di omologa del 08/07/2019 ed è Per_2 stata pronunciata sentenza, su ricorso congiunto degli stessi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 26/09/2020, le cui condizioni sono state modificate ad esito del procedimento sub RGVG 2849/2022 giusto decreto del 24/04/2023.
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 ha allegato che: a) benché a seguito Parte_1 della separazione e del divorzio non emergevano conflittualità tra le parti e le condizioni regolatrici dell'esercizio della responsabilità genitoriale venivano rispettate nell'interesse dei figli;
b) a seguito del nuovo matrimonio contratto dalla ricorrente cambiava atteggiamento;
c) che Controparte_1 in data 24/11/2023 serbava un atteggiamento poco consono davanti ai figli, Controparte_1 consumando alcolici in quantità e mostrandosi aggressivo verso e verso la nonna materna;
d) Per_1 che da allora e si mostravano spaventati verso la figura paterna rifiutando di avere Per_1 Per_2 rapporti con la stessa. Sulla sorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato l'ammonimento di e l'eventuale modifica dei provvedimenti in essere nei confronti dei figli;
Controparte_1
Notificato il decreto presidenziale del 25/01/2024, con fissazione della prima udienza e nomina del Giudice istruttore, si è costituito in giudizio , il quale ha allegato: a) di aver Controparte_1 avuto, prima dell'episodio del 24/11/2023 ottimi rapporti con i propri figli;
b) di aver effettivamente sofferto la nuova relazione della moglie, temendo di perdere il proprio ruolo genitoriale verso i figli, anche in ragione delle proprie difficoltà economiche e della maggiore stabilità garantita dal nucleo famigliare materno;
d) di aver manifestato nervosismo per la situazione;
e) di essere profondamente dispiaciuto
1 dell'accaduto del 24/11/2023 – per quanto contestando in parte la ricostruzione della ricorrente – e di voler riprendere il rapporto con i propri figli, manifestando la disponibilità ad intraprendere percorsi a tale scopo. Sulla scorta di tali allegazioni, il resistente ha domandato il rigetto della domanda di ammonimento avanzata e che il Tribunale adottasse quanto necessario nell'interesse dei minori.
Alla prima udienza del 07/03/2024 ha riferito come i propri figli non volessero Parte_1 più vedere il padre e come gli stessi avessero iniziato un percorso privato con un'educatrice. CP_1
ha confermato la circostanza di non aver più rivisto i figli dall'episodio di fine novembre,
[...] manifestando la disponibilità di intraprendere qualsiasi percorso necessario per un riavvicinamento. All'esito dell'udienza il Giudice ha così provveduto:
Rilevato che le parti hanno autonomamente intrapreso un percorso di supporto psicologico per i minori con la dott.ssa Per_3
Rilevato altresì che il signor si è dichiarato disponibile ad intraprendere autonomamente un CP_1 percorso riabilitativo;
Considerato che è ormai prossimo al compimento dei quindici anni;
Per_1
Ritenuto che
La gravità dei fatti allegati, ed in parte non contestati, rende necessario un ammonimento al genitore
, al fine cdi evitare il ripetersi di condotte simili che possano danneggiare il Controparte_1 rapporto con i figli minori, con grave pregiudizio per gli stessi
Il percorso autonomamente intrapreso dalle parti deve essere continuato ed in quella sede deve essere tentato il riavvicinamento tra il signor e i figli e , anche Controparte_1 Per_1 Per_2 alla luce dell'espressa volontà materna affinché avvenga una riconciliazione e venga superato l'episodio del 24/11/2023 che ha segnato la rottura dei rapporti padre/figli
È necessario che il signor intraprenda un percorso di monitoraggio e supporto presso il CP_1 al fine di superare alcune problematiche legate al consumo di sostanze alcoliche dallo stesso CP_2 riconosciute nell'atto di costituzione
È necessario procedersi all'ascolto del minore Per_1
PQM
Ammonisce rispetto alle condotte tenute, avvertendolo di non ripeterle nel Controparte_1 futuro;
Invita i genitori a continuare il percorso dagli stessi autonomamente individuato con la dott.ssa Per_3 nella cui sede deve essere tentato il riavvicinamento tra i figli minori e ed il padre, Per_2 Per_1 con la possibilità che avvengano incontri alla presenza della dott.ssa tra i genitori e . Per_2
Dispone che il SERT competente per il comune di Gorizia prenda in carico per attività di monitoraggio e supporto il signor , relazionando il proprio intervento entro il Controparte_1
03/06/2024, con relazione scritta da depositarsi presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e segnalando eventuali criticità riscontrate;
Alla successiva udienza del 26/03/2024 si è proceduto all'ascolto di il quale ha Persona_4 descritto il rapporto coi genitori, con la sorella e l'episodio del 24 novembre 2023.
Alla successiva udienza del 10/04/2024 è stato dimesso l'esito dell'ascolto alle parti, le quali hanno dato atto di essersi attivati per un percorso di supporto presso la Dott.ssa Per_3
2 Nelle more è pervenuta la relazione del , in cui si è dato atto che si è CP_2 Controparte_1 presentato agli appuntamenti con regolarità, serbando un comportamento adeguato e ha aderito al percorso di monitoraggio proposto e che gli esami effettuati sono sempre risultati negativi, confermando l'assenza di problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche.
All'udienza del 19/06/2024 è stata sentita quale informatrice la Dott.ssa la quale ha rappresentato Per_3 il percorso seguito dalle parti e il riavvicinamento dei minori alla figura paterna.
All'udienza del 24/10/2024 le parti hanno rappresentato al Giudice il buon proseguimento del percorso e una ripresa dei rapporti tra e ed il padre. Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza le parti hanno svolto le proprie deduzioni conclusive.
Ritenuto che
Preliminarmente si osserva come le norme di cui agli artt. 473bis. 38, comma II, e 473bis. 39 c.p.c. disciplinino i procedimenti per dare attuazione ai provvedimenti che disciplinano l'affidamento dei minori o per risolvere le controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, permettendo l'adozione dei provvedimenti di cui alla seconda delle norme citate in caso di atti che arrechino pregiudizio ai minori. In entrambi i casi competente a decidere, con ordinanza, è il Tribunale in composizione monocratica.
Nel caso di specie, i comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal resistente CP_1
in data 24/11/2023 hanno comportato un pregiudizio per i minori e
[...] Per_1 Per_5
impedendo l'attuazione delle condizioni in essere, stabilite da ultimo con decreto di modifica
[...] delle condizioni di divorzio del 24/04/2023. Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non sono state, in buona parte, oggetto di contestazione e hanno trovato conferma dall'esito dell'ascolto di il quale ha raccontato il disagio vissuto e il sentimento negativo nei confronti del Persona_4 padre a seguito del suddetto episodio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, ammonito per le condotte serbate, Controparte_1 quest'ultimo ha dimostrato tuttavia grande impegno nel tentare di recuperare il rapporto con i propri figli, partecipando attivamente e collaborativamente agli incontri organizzati dal SERT delegato e aderendo al percorso educativo, autonomamente promosso dalla ricorrente, presso l'educatrice Dott.ssa Per_3 facendosi carico delle relative spese.
Tale percorso ha avuto senza dubbio esito positivo, atteso che le parti hanno dichiarato una ripresa normale dei rapporti di e con il padre, superando i sentimenti di rabbia e paura scaturiti Per_1 Per_2 dall'episodio del 24 novembre 2023, come peraltro confermato dalla stessa Dott.ssa sentita in Per_3 udienza quale informatrice.
Pertanto, all'esito di tale percorso positivamente intrapreso, monitorato dal Tribunale nel corso del presente giudizio, devono essere integralmente confermate le statuizioni in essere.
A fronte della disponibilità manifestata dalle parti e delle concordi conclusioni sul punto, deve essere altresì stabilito che le parti, qualora sorgesse la necessità nella gestione di e , proseguano Per_1 Per_2 il percorso di supporto alla genitorialità, o con la Dott.ssa o con altro professionista scelto di Per_3 comune accordo.
Circa l'ammonimento dato a all'esito dell'udienza del 07/03/2024, si ritiene Controparte_1 che, attenendo al fatto storico di cui è stato dato ampio risalto nell'ambito del presente giudizio, lo stesso non debba essere revocato ma che, a fronte della positiva condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dal ricorrente, esso non debba essere rinnovato in questa sede.
3 Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Individuata la natura latu sensu cautelare del presente giudizio, a fronte della indeterminabilità del valore del presente giudizio si individua, tenuto conto della peculiarità e della bassa complessità del presente giudizio, lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
A fronte dell'atteggiamento collaborativo e proattivo serbato da nell'ambito Controparte_1 del presente giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 3/4, ponendo a carico del resistente il rimanente 1/4;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice Dott. Stefano Bergonzi, pronunciando a norma degli artt. 473bis. 38, comma II, e 473bis. 39 c.p.c., così provvede:
Conferma le statuizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al decreto del 24/04/2023 reso nell'ambito del giudizio RGVG 2849/2022;
Recepisce le concordi conclusioni in punto di proseguimento del percorso di supporto alla genitorialità qualora sorgesse la necessità nella gestione di e , o con la Dott.ssa o con altro Per_1 Per_2 Per_3 professionista scelto di comune accordo;
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, previa compensazione nella misura di 3/4, in € 875,00, oltre esborsi, 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Gorizia, 25/03/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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