Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1953, n. 814
Versione
15 novembre 1953
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1953