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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n°3383 /2025
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
del 09/09/2025
nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
All'udienza del 09/09/2025, alle ore 10,08, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Silvia Ingrassia:
− per parte attrice: l'Avv. CULORA AMBROGIO, difeso personalmente nonché in sostituzione dell'Avv. AMICO DAFNE;
− per parte convenuta: l'Avv. LO NIGRO FRANCESCO in sostituzione dell'Avv. FALCO CALOGERA.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. sottolinea, altresì, che non vi è alcuna prova in ordine alla residenza del Pt_1
convenuto nell'immobile di cui si tratta, a ciò aggiungendo che non è stata prodotta alcuna certificazione di famiglia e che la scrittura che a dire del convenuto proverebbe la sua titolarità dell'immobile proverebbe, al più, l'esistenza di un legato in favore della madre,
sicché il convenuto non ha alcun titolo che giustificherebbe il suo utilizzo dell'immobile da oltre due anni e mezzo e la sua percezione di circa 2.500,00 euro al mese;
insiste, dunque,
nelle proprie richieste .
L'Avv. Lo Nigro si oppone e insiste nelle proprie richieste;
chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito
1 della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18,42, pronuncia la seguente sentenza,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, all'udienza del
9.9.2025, riaperta la camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 3383 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente tra
Avv. , nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, quale procuratore di sé stesso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Dafne C.F._1
Amico, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio di quest'ultima in Viale della Regione
n. 6, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
, nato a [...], il [...], C.F , rappresentato e _2 C.F._2 difeso dall'Avv. Calogera Falco, elettivamente domiciliato in Gibellina (TP), Via Michele Amari n. 3, presso il suo studio, giusta procura in atti;
- resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, , premesso di essere Parte_2 proprietario della quota di 12/18 di un appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3
(identificato in catasto al foglio 61, particella 1134, sub 16), ha chiesto testualmente all'intestato
Tribunale di:
“- Accertare la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente Avv. e, per l'effetto, ordinare Parte_2 al resistente ai sensi dell'articolo 948 e ss. c.c. l'immediato rilascio libero e sgombro da persone e cose;
_2
- condannare il detto resistente al risarcimento dei danni da occupazione illegittima come sopra quantificati in €
28.800,00 ovvero in subordine, ove applichi il valore locativo dell'immobile ad € 19.200,00 oltre alle mensilità successive
3 al mese di marzo 2025 fino alla data di effettivo rilascio, con relativi interessi e rivalutazioni monetarie dalle singole date.
In ogni caso condannare il resistente al risarcimento dei danni, materiali e morali, che verranno ritenuti equi e di giustizia”, con concessione della provvisoria esecuzione all'emanando provvedimento e condanna al pagamento delle spese di lite e del procedimento di mediazione.
A sostegno di tali richieste, l'odierno ricorrente ha dedotto:
- di avere acquistato la quota di 12/18 di tale bene con atto di compravendita del 22.5.2024 da potere di , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, e
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
e che la restante quota di 6/18 del diritto di proprietà del bene apparteneva a
[...] A_
e ; Persona_10
- che già da un periodo antecedente alla vendita l'immobile era occupato da , il quale, _2 oltre ad avere attivato presso l'immobile la fornitura elettrica e il gas sulla scorta di una falsa dichiarazione di risiedere l'immobile, ivi esercitava un'abusiva attività di affittacamere, come pure accertato dal ricorrente, recatosi sui luoghi insieme a uno dei venditori ( ) in Persona_1 data 28.5.2024;
- che il giudizio possessorio instaurato dal ricorrente nei confronti del aveva avuto esito _2 negativo per assenza di prova in merito al potere di fatto esercitato dal sull'immobile in Pt_1 questione in data antecedente allo spoglio.
Ciò posto in punto di fatto, rilevando l'assenza di un titolo che giustificasse l'occupazione dell'immobile da parte del - il quale riteneva di potere occupare l'appartamento in forza di un _2 asserito consenso delle proprietarie e e, senza consentire l'accesso al A_ Persona_10 ricorrente che ne era proprietario, continuava a percepire i canoni per la locazione delle stanze, senza corrispondere al ricorrente la quota di sua spettanza e senza provvedere al pagamento degli oneri condominiali e delle imposte TARI relative all'immobile – specificava che quand'anche egli avesse effettivamente diritti sull'immobile per essere erede della madre (come da lui dedotto, senza però provarlo, in sede possessoria), la sua condotta sarebbe, comunque, in contrasto con i poteri di cui all'art. 1102 c.c.
Sulla scorta di ciò, oltre ad agire in rivendica, chiedeva altresì il risarcimento del danno patito per occupazione sine titulo dell'immobile di cui era comproprietario, da parametrare sulla scorta di quanto percepito dal resistente a titolo di canoni di locazione delle singole stanze o in subordine sulla scorta del valore locativo del bene, nonché il risarcimento del danno morale da occupazione illegittima, oltre al rimborso delle spese condominiali pagate e da pagare e delle imposte che saranno dovute al CP_3
rispetto all'immobile.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando le richieste di _2 parte ricorrente, di cui chiedeva il rigetto e deducendo che;
4 - coloro i quali avevano venduto a la quota di 12/18 dell'appartamento di Parte_2 via Alfonso il Magnanimo, 3 erano eredi di alla stessa stregua di e NA A_
, titolari della restante quota di 6/18 e, rispettivamente, madre e zia del resistente;
Per_10
- aveva dunque iniziato a possedere l'appartamento in questione a far data da marzo _2
2023, dietro consenso della madre e della zia, che gli avevano consegnato le chiavi;
- peraltro, in data 1.9.2023, aveva disposto della sua quota dell'immobile in Persona_10 questione, per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, in favore della sorella (madre di A_
, sicché, deceduta il 1°.
5.2025 la stessa e deceduta il 5.5.2924 _2 A_ [...]
, le quote dell'appartamento in questione erano divenute di proprietà degli eredi di Per_10 Per_9
CP_
ossia lo stesso , nonché , , e .
[...] _2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Ciò posto, il resistente eccepiva l'assenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., essendo funzionalmente competente per la richiesta di restituzione del bene il Collegio e non essendo la causa di pronta soluzione.
A ciò aggiungeva il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova richiesto dall'art. 948 c.c., essendo entrambe le parti proprietarie dell'immobile ed essendo _2 legittimo possessore del bene, laddove, viceversa, il ricorrente aveva turbato il possesso dei Pt_1 soggetti dimoranti all'interno del bene, quando, in data 28.5.2024, si era recato nell'immobile.
Tali, in breve, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, concesso un termine per il deposito di note conclusive, perveniva all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sicché le parti concludevano come da verbale in atti.
*****
In via preliminare, vanno respinte, giacché infondate, le eccezioni preliminari sollevate dal resistente in ordine al rito ex art. 281 decies c.p.c. prescelto, atteso che, da un lato, diversamente da quanto da lui prospettato, l'azione di rivendica e di risarcimento del danno proposta dal ricorrente non ha natura collegiale e, dall'altro, la causa non necessitava di un'istruttoria complessa (come peraltro comprovato dal rigetto delle istanze di prova orale formulate da parte resistente, tutte inammissibili o vertenti su fatti irrilevanti ai fini decisori).
*****
Nel merito, le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni e nei termini di cui appresso si dirà.
1. ha, innanzitutto, provato di essere proprietario della quota di 12/18 di Parte_2 un appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3 (identificato in catasto al foglio 61, particella 1134, sub 16) per averlo acquistato in data 22.5.2024 in Notar (repertorio Persona_12
33350, raccolta 11636) dai signori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
5 e Persona_13 Persona_8
È, del resto, ben noto che la cd. probatio diabolica tradizionalmente chiesta ai fini della prova del diritto di proprietà di chi agisce in rivendica ex art. 948 c.c. si attenua quando il convenuto, senza contestare il titolo affermato dall'attore, opponga un proprio diverso diritto (v. Cass. n. 19653/2014) e quando indichi un dante causa comune all'attore (sul tema, da ultimo, Cass. n. 7539/2024).
Ebbene, nel caso di specie, il resistente, affermando di essere anch'egli comproprietario di una quota dell'immobile per averla ricevuta in successione ereditaria alla madre e alla zia A_ [...]
non ha mai negato che coloro i quali hanno venduto a la quota di Per_14 Parte_2
12/18 dell'appartamento fossero proprietari della quota a quest'ultimo ceduta.
Allo stesso tempo, è pacifico tra tutte le parti che tanto le quote di cui hanno disposto
[...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, e Persona_5 Persona_6 Per_9 Parte_3 Persona_8 in favore di quanto le quote di e , che il Parte_2 A_ Persona_10 convenuto assume di avere da queste ultime ereditato, erano di proprietà della comune dante _2 causa (deceduta il 14.1.2022), originariamente proprietaria dell'intero immobile. NA
E dunque, avendo il ricorrente prodotto in giudizio il suo atto di acquisto, tanto basta per ritenere adeguatamente assolto da parte del ricorrente l'onere della prova del diritto di proprietà necessario ai fini dell'azione ex art. 948 c.c.
Pure provato, giacché pacifico tra le parti, è che l'immobile di cui si tratta sia attualmente in uso esclusivo (diretto e indiretto) da parte di . _2
Ciò che è oggetto di contestazione tra le parti è se sia o meno legittimato a occupare _2
l'immobile di cui si tratta e se sia effettivamente comproprietario della restante quota di 6/18.
Ebbene, premesso che sono del tutto estranee alla presente sede tutte le questioni di natura possessoria che erano state oggetto del presente giudizio intercorso tra le parti e che la prova del diritto di proprietà non può essere raggiunta per testi (con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova orale in tal senso articolati da parte convenuta), l'assunto di secondo _2 cui egli sarebbe ormai comproprietario dell'immobile per averlo acquistato per successione ereditaria alla zia e alla madre è rimasta del tutto sfornito di prova. Persona_10 A_
A sostegno di ciò, ha depositato una scrittura, da lui qualificata in termini di _2 testamento, ricondotta a e ove si legge l'intenzione della scrivente di cedere la sua Persona_14 parte della casa di Palermo via Alfonso il Magnanimo n. 3 alla sorella (v. doc. allegato A_ alla comparsa).
Ebbene, quand'anche detta scrittura dovesse qualificarsi alla stregua di testamento olografo (non pubblicato) di , non è stato prodotto in giudizio alcun documento (a titolo Persona_10 esemplificativo, certificati di morte e certificati storici di famiglia) da cui desumere che quest'ultima sia
6 effettivamente deceduta, che sia deceduta anche e che sia il figlio di A_ _2
A_
E allora, a fronte delle specifiche contestazioni svolte sul punto dal ricorrente, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla effettiva contitolarità da parte del resistente di una quota (acquisita iure hereditatis) del diritto di proprietà sull'immobile di cui si tratta e in ordine alla effettiva esistenza di qualsivoglia titolo che giustifichi la sua occupazione (diretta e/o indiretta) del bene.
Da ciò discende che l'azione di rivendica (che può essere esperita anche da parte di uno dei comproprietari;
v. Cass. n. 685/2011) proposta da nei confronti di Parte_4 _2
(il quale non ha provato il titolo che legittima la sua perdurante occupazione dell'immobile)
[...] merita accoglimento. va, dunque, condannato all'immediato rilascio in favore di _2 Parte_2
dell'appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3 (identificato in catasto al
[...] foglio 61, particella 1134, sub 16).
Detta statuizione è, ex art. 282 c.p.c., immediatamente esecutiva.
2. Venendo, adesso, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da occupazione sine titulo, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'odierno ricorrente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un corrispettivo per il mancato godimento del bene a far data dal mese di marzo 2023, allorquando, per sua stessa ammissione, ha iniziato ad occupare l'immobile. _2
Il dies a quo della richiesta di risarcimento del danno decorre da un periodo antecedente all'acquisto della proprietà da parte del giacché l'odierno ricorrente invoca la clausola, contenuta nel _2 contratto di compravendita da lui concluso in data 22.5.2024, con cui i venditori della quota di 12/18 dell'appartamento hanno a lui ceduto “tutti i diritti, anche risarcitori, con le relative azioni giudiziarie, derivante dall'occupazione dell'intera unità immobiliare da parte del Sig. sin dal Giugno 2023, senza avere egli _2 alcun atto o alcuna scrittura che lo autorizzasse a detta occupazione” (v. pag 4 del doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Il credito di carattere risarcitorio eventualmente vantato da , Persona_1 Per_2
, ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
e nei confronti di in Per_6 Parte_5 Persona_8 _2 relazione alla sua occupazione dell'immobile di cui si tratta – avvenuta, come desumibile dall'atto pubblico di compravendita del 22.5.2024, contro la volontà dei maggiori quotisti e dunque in violazione dell'art. 1102 c.c. – è stato, dunque, ceduto a . Parte_2
Tanto premesso, la richiesta di risarcimento del danno in tal senso formulata merita accoglimento.
Richiamando i principi di diritto recentemente delineati dalla Suprema Corte in tema di danno da occupazione senza titolo, vale la pena rammentare che le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 33645/2022) hanno definitivamente chiarito che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il
7 fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” e che, esclusa la configurabilità di un danno “in re ipsa”, ai fini probatori “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad avere allegato l'impossibilità di godere direttamente o indirettamente (mediante concessione in uso a terzi) del bene di cui è comproprietario, ha pure provato:
(i) di avere diffidato già il 27.5.2024, subito dopo l'acquisto della quota di 12/18 del bene avvenuta il 20.5.2024 (v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente e doc. prodotto anche dal resistente), al rilascio in suo favore dell'immobile; _2
(ii) di essersi recato, in data 28.5.2024, fisicamente sui luoghi al fine di prendere possesso dell'immobile, trovandovi, invece, al suo interno soggetti autorizzati da _2
a occupare l'appartamento (circostanza questa assolutamente pacifica tra le parti);
[...]
(iii) di essersi rivolto a un'agenzia immobiliare al fine di conseguire una stima in ordine al valore locativo dell'immobile (v. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Gli elementi così acquisiti provano in maniera inequivocabile che , se Parte_2 avesse avuto la disponibilità dell'immobile, ne avrebbe goduto direttamente o indirettamente, sicché è provato il danno patrimoniale da lui patito.
Venendo alla quantificazione del danno, è noto, in punto di diritto, che, nelle ipotesi quali quella qui in rilievo, al proprietario che ha subito un danno, ben può liquidarsi un risarcimento avendo riguardo al canone locativo di mercato di immobili simili, qualora questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare (v. anche Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
Ora, nel caso di specie, può ritenersi che l'immobile di cui si tratta abbia un valore locativo medio pari ad euro 1.200,00 e a tali conclusioni si perviene tanto valorizzando la relazione di stima predisposta dall'agenzia immobiliare Gabetti in data 2.12.2024 depositata da parte ricorrente (v. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), che stima tra euro 1.100,00 ed euro 1.200,00 mensili il valore locativo medio di un appartamento quale è quello per cui è lite, quanto avendo riguardo al contenuto degli annunci pubblicati su internet per conto del resistente depositati da parte ricorrente (v. doc. 5) _2
e non disconosciuti dal resistente.
Negli annunci in questione, previa descrizione dell'immobile (avente superficie di 200 mq e composto da sette stanze) veniva proposta la locazione di stanze dell'appartamento fino ad un numero di persone pari a sei, dietro il pagamento di un corrispettivo mensile di euro 250,00 mensili per ciascuna
8 stanza. Ne discende che dalla locazione di sei stanze dietro un corrispettivo di euro 250,00 sarebbe stato ritraibile un importo mensile pari ad euro 1.500,00, sicché la stima dell'intero immobile pari ad euro
1.200,00 effettuata dall'agenzia immobiliare interpellata dal ricorrente risulta del tutto attendibile.
Ebbene, considerato che il ricorrente e i suoi danti causa (che gli hanno trasferito a titolo particolare il diritto di credito a loro spettante), in considerazione della quota di 12/18 loro spettante, avrebbero potuto astrattamente trarre dall'immobile frutti civili pari ad euro 800,00 al mese, avendo riguardo alle trenta mensilità trascorse dal mese di marzo 2023 (allorquando, pacificamente, ha _2 occupato l'immobile di cui si tratta) alla data odierna (settembre 2025), il resistente va condannato al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di euro 24.000,00, oltre interessi al saggio legale maturati sull'importo mensile di euro 800,00 da ciascuna mensilità a decorrere dal marzo 2023 fino all'effettivo pagamento.
Merita, altresì, accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento del “danno futuro”, ossia del danno che deriverà dal mancato godimento dell'immobile dalla data del presente provvedimento fino al momento della riconsegna effettiva, atteso che un simile pregiudizio appare, secondo un criterio di rilevante probabilità (se non addirittura di certezza), come il naturale sviluppo dell'illecita occupazione già concretamente accertata. La perdurante indisponibilità del bene continuerà, infatti, ad impedire il godimento diretto e indiretto dell'immobile da parte del proprietario.
Una simile condanna in futuro (e per un, accertato, danno futuro) risponde, del resto, ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (sanciti a livello nazionale dagli artt. 24 e 111 Cost e, sul piano sovranazionale, dall'art. 6 CEDU), i quali verrebbero frustrati ove non si riconoscesse, fin d'ora, il diritto al ristoro di un danno che il ricorrente continuerà, certamente, a subire finché il resistente manterrà la propria condotta illecita e ove l'istante venisse costretto (una volta cessata la compressione della sua sfera giuridica) ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria
3. Non può, invece, trovare accoglimento, giacché rimasta sfornita di qualsivoglia allegazione e prova, la richiesta di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente, né la richiesta di condanna di una somma pari alle imposte che il ricorrente dovrà sostenere a titolo di TARI, trattandosi di richiesta del tutto generica e sfornita di elementi che possano condurre a una eventuale liquidazione in via equitativa che non possa ritenersi del tutto arbitraria.
Neppure merita accoglimento la richiesta di rimborso degli oneri condominiali corrisposti dai danti causa del ricorrente, trattandosi di pagamento effettuato da soggetti estranei al giudizio e non essendo rinvenibile neppure nel contratto di compravendita del 22.5.2023 una legittimazione del ricorrente ad agire in tal senso per conto dei terzi.
4. Il resistente va, invece, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle quote _2 condominiali maturate dopo il mese di maggio 2024 (allorquando i danti causa del ricorrente avevano estinto ogni debito nei confronti del Condominio) e che risultano ad oggi insolute, come da
9 attestazione dell'amministratore di Condominio (v. doc. 7 e 8 del fascicolo del ricorrente), giacché soltanto ha avuto l'uso (diretto o indiretto) dei servizi condominiali da cui scaturiscono _2 gli oneri in questione (che non possono, dunque, farsi gravare sul ricorrente, impossibilitato a godere del bene). va, pertanto, condannato (a titolo di risarcimento del danno emergente) al _2 pagamento in favore di dell'importo di euro 410,00, pari agli oneri Parte_2 condominiali che egli dovrà a corrispondere all'amministrazione condominiale per il periodo successivo all'acquisto della quota di 12/18 dell'immobile.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(scaglione di valore, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c., da euro 52.001,00 a 260.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttiva e medi ridotti della metà per fase decisoria, in considerazione dell'attività concretamente svolta), vanno quantificate in euro 6.307,00.
A carico di parte resistente vanno altresì posti gli esborsi, nonché le spese della procedura obbligatoria di mediazione, conclusasi con esito negativo, documentate in euro 190,32.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. ACCERTA E DICHIARA che è proprietario della quota di Parte_2
12/18 dell'appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3, identificato al Catasto del Comune di Palermo al foglio 61, particella 1134, sub 16, piano secondo, cat. A2, C14, consistenza vani 11,5, superficie catastale metri 203;
2. ORDINA a l'immediato rilascio, libero da persone e cose, in favore di _2
, dell'appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3, Parte_2 identificato al Catasto del Comune di Palermo al foglio 61, particella 1134, sub 16, piano secondo, cat. A2, C14, consistenza vani 11,5, superficie catastale metri 203;
3. CONDANNA al pagamento in favore di del _2 Parte_2 complessivo importo di euro 24.000,00, oltre interessi al saggio legale maturati sull'importo mensile di euro 800,00 da ciascuna scadenza a decorrere dal marzo 2023 fino all'effettivo pagamento;
4. CONDANNA al pagamento in favore di _2 Parte_2 dell'ulteriore importo di euro 800,00 mensili dalla presente sentenza fino al rilascio dell'immobile, oltre interesse da ciascuna scadenza fino al soddisfo;
5. CONDANNA al pagamento in favore di _2 Parte_2 dell'ulteriore importo di euro 410,00;
10 6. CONDANNA al pagamento in favore di _2 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in euro 6.307,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre ad euro 190,32 per spese di mediazione.
Così deciso in Palermo il 9.9.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
11
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
del 09/09/2025
nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
All'udienza del 09/09/2025, alle ore 10,08, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Silvia Ingrassia:
− per parte attrice: l'Avv. CULORA AMBROGIO, difeso personalmente nonché in sostituzione dell'Avv. AMICO DAFNE;
− per parte convenuta: l'Avv. LO NIGRO FRANCESCO in sostituzione dell'Avv. FALCO CALOGERA.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. sottolinea, altresì, che non vi è alcuna prova in ordine alla residenza del Pt_1
convenuto nell'immobile di cui si tratta, a ciò aggiungendo che non è stata prodotta alcuna certificazione di famiglia e che la scrittura che a dire del convenuto proverebbe la sua titolarità dell'immobile proverebbe, al più, l'esistenza di un legato in favore della madre,
sicché il convenuto non ha alcun titolo che giustificherebbe il suo utilizzo dell'immobile da oltre due anni e mezzo e la sua percezione di circa 2.500,00 euro al mese;
insiste, dunque,
nelle proprie richieste .
L'Avv. Lo Nigro si oppone e insiste nelle proprie richieste;
chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito
1 della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18,42, pronuncia la seguente sentenza,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, all'udienza del
9.9.2025, riaperta la camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 3383 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente tra
Avv. , nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, quale procuratore di sé stesso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Dafne C.F._1
Amico, elettivamente domiciliato in Caltanissetta presso lo studio di quest'ultima in Viale della Regione
n. 6, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
, nato a [...], il [...], C.F , rappresentato e _2 C.F._2 difeso dall'Avv. Calogera Falco, elettivamente domiciliato in Gibellina (TP), Via Michele Amari n. 3, presso il suo studio, giusta procura in atti;
- resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, , premesso di essere Parte_2 proprietario della quota di 12/18 di un appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3
(identificato in catasto al foglio 61, particella 1134, sub 16), ha chiesto testualmente all'intestato
Tribunale di:
“- Accertare la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente Avv. e, per l'effetto, ordinare Parte_2 al resistente ai sensi dell'articolo 948 e ss. c.c. l'immediato rilascio libero e sgombro da persone e cose;
_2
- condannare il detto resistente al risarcimento dei danni da occupazione illegittima come sopra quantificati in €
28.800,00 ovvero in subordine, ove applichi il valore locativo dell'immobile ad € 19.200,00 oltre alle mensilità successive
3 al mese di marzo 2025 fino alla data di effettivo rilascio, con relativi interessi e rivalutazioni monetarie dalle singole date.
In ogni caso condannare il resistente al risarcimento dei danni, materiali e morali, che verranno ritenuti equi e di giustizia”, con concessione della provvisoria esecuzione all'emanando provvedimento e condanna al pagamento delle spese di lite e del procedimento di mediazione.
A sostegno di tali richieste, l'odierno ricorrente ha dedotto:
- di avere acquistato la quota di 12/18 di tale bene con atto di compravendita del 22.5.2024 da potere di , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, e
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
e che la restante quota di 6/18 del diritto di proprietà del bene apparteneva a
[...] A_
e ; Persona_10
- che già da un periodo antecedente alla vendita l'immobile era occupato da , il quale, _2 oltre ad avere attivato presso l'immobile la fornitura elettrica e il gas sulla scorta di una falsa dichiarazione di risiedere l'immobile, ivi esercitava un'abusiva attività di affittacamere, come pure accertato dal ricorrente, recatosi sui luoghi insieme a uno dei venditori ( ) in Persona_1 data 28.5.2024;
- che il giudizio possessorio instaurato dal ricorrente nei confronti del aveva avuto esito _2 negativo per assenza di prova in merito al potere di fatto esercitato dal sull'immobile in Pt_1 questione in data antecedente allo spoglio.
Ciò posto in punto di fatto, rilevando l'assenza di un titolo che giustificasse l'occupazione dell'immobile da parte del - il quale riteneva di potere occupare l'appartamento in forza di un _2 asserito consenso delle proprietarie e e, senza consentire l'accesso al A_ Persona_10 ricorrente che ne era proprietario, continuava a percepire i canoni per la locazione delle stanze, senza corrispondere al ricorrente la quota di sua spettanza e senza provvedere al pagamento degli oneri condominiali e delle imposte TARI relative all'immobile – specificava che quand'anche egli avesse effettivamente diritti sull'immobile per essere erede della madre (come da lui dedotto, senza però provarlo, in sede possessoria), la sua condotta sarebbe, comunque, in contrasto con i poteri di cui all'art. 1102 c.c.
Sulla scorta di ciò, oltre ad agire in rivendica, chiedeva altresì il risarcimento del danno patito per occupazione sine titulo dell'immobile di cui era comproprietario, da parametrare sulla scorta di quanto percepito dal resistente a titolo di canoni di locazione delle singole stanze o in subordine sulla scorta del valore locativo del bene, nonché il risarcimento del danno morale da occupazione illegittima, oltre al rimborso delle spese condominiali pagate e da pagare e delle imposte che saranno dovute al CP_3
rispetto all'immobile.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando le richieste di _2 parte ricorrente, di cui chiedeva il rigetto e deducendo che;
4 - coloro i quali avevano venduto a la quota di 12/18 dell'appartamento di Parte_2 via Alfonso il Magnanimo, 3 erano eredi di alla stessa stregua di e NA A_
, titolari della restante quota di 6/18 e, rispettivamente, madre e zia del resistente;
Per_10
- aveva dunque iniziato a possedere l'appartamento in questione a far data da marzo _2
2023, dietro consenso della madre e della zia, che gli avevano consegnato le chiavi;
- peraltro, in data 1.9.2023, aveva disposto della sua quota dell'immobile in Persona_10 questione, per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere, in favore della sorella (madre di A_
, sicché, deceduta il 1°.
5.2025 la stessa e deceduta il 5.5.2924 _2 A_ [...]
, le quote dell'appartamento in questione erano divenute di proprietà degli eredi di Per_10 Per_9
CP_
ossia lo stesso , nonché , , e .
[...] _2 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Ciò posto, il resistente eccepiva l'assenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., essendo funzionalmente competente per la richiesta di restituzione del bene il Collegio e non essendo la causa di pronta soluzione.
A ciò aggiungeva il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova richiesto dall'art. 948 c.c., essendo entrambe le parti proprietarie dell'immobile ed essendo _2 legittimo possessore del bene, laddove, viceversa, il ricorrente aveva turbato il possesso dei Pt_1 soggetti dimoranti all'interno del bene, quando, in data 28.5.2024, si era recato nell'immobile.
Tali, in breve, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, concesso un termine per il deposito di note conclusive, perveniva all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sicché le parti concludevano come da verbale in atti.
*****
In via preliminare, vanno respinte, giacché infondate, le eccezioni preliminari sollevate dal resistente in ordine al rito ex art. 281 decies c.p.c. prescelto, atteso che, da un lato, diversamente da quanto da lui prospettato, l'azione di rivendica e di risarcimento del danno proposta dal ricorrente non ha natura collegiale e, dall'altro, la causa non necessitava di un'istruttoria complessa (come peraltro comprovato dal rigetto delle istanze di prova orale formulate da parte resistente, tutte inammissibili o vertenti su fatti irrilevanti ai fini decisori).
*****
Nel merito, le domande di parte attrice meritano accoglimento per le ragioni e nei termini di cui appresso si dirà.
1. ha, innanzitutto, provato di essere proprietario della quota di 12/18 di Parte_2 un appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3 (identificato in catasto al foglio 61, particella 1134, sub 16) per averlo acquistato in data 22.5.2024 in Notar (repertorio Persona_12
33350, raccolta 11636) dai signori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
5 e Persona_13 Persona_8
È, del resto, ben noto che la cd. probatio diabolica tradizionalmente chiesta ai fini della prova del diritto di proprietà di chi agisce in rivendica ex art. 948 c.c. si attenua quando il convenuto, senza contestare il titolo affermato dall'attore, opponga un proprio diverso diritto (v. Cass. n. 19653/2014) e quando indichi un dante causa comune all'attore (sul tema, da ultimo, Cass. n. 7539/2024).
Ebbene, nel caso di specie, il resistente, affermando di essere anch'egli comproprietario di una quota dell'immobile per averla ricevuta in successione ereditaria alla madre e alla zia A_ [...]
non ha mai negato che coloro i quali hanno venduto a la quota di Per_14 Parte_2
12/18 dell'appartamento fossero proprietari della quota a quest'ultimo ceduta.
Allo stesso tempo, è pacifico tra tutte le parti che tanto le quote di cui hanno disposto
[...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, e Persona_5 Persona_6 Per_9 Parte_3 Persona_8 in favore di quanto le quote di e , che il Parte_2 A_ Persona_10 convenuto assume di avere da queste ultime ereditato, erano di proprietà della comune dante _2 causa (deceduta il 14.1.2022), originariamente proprietaria dell'intero immobile. NA
E dunque, avendo il ricorrente prodotto in giudizio il suo atto di acquisto, tanto basta per ritenere adeguatamente assolto da parte del ricorrente l'onere della prova del diritto di proprietà necessario ai fini dell'azione ex art. 948 c.c.
Pure provato, giacché pacifico tra le parti, è che l'immobile di cui si tratta sia attualmente in uso esclusivo (diretto e indiretto) da parte di . _2
Ciò che è oggetto di contestazione tra le parti è se sia o meno legittimato a occupare _2
l'immobile di cui si tratta e se sia effettivamente comproprietario della restante quota di 6/18.
Ebbene, premesso che sono del tutto estranee alla presente sede tutte le questioni di natura possessoria che erano state oggetto del presente giudizio intercorso tra le parti e che la prova del diritto di proprietà non può essere raggiunta per testi (con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei capitoli di prova orale in tal senso articolati da parte convenuta), l'assunto di secondo _2 cui egli sarebbe ormai comproprietario dell'immobile per averlo acquistato per successione ereditaria alla zia e alla madre è rimasta del tutto sfornito di prova. Persona_10 A_
A sostegno di ciò, ha depositato una scrittura, da lui qualificata in termini di _2 testamento, ricondotta a e ove si legge l'intenzione della scrivente di cedere la sua Persona_14 parte della casa di Palermo via Alfonso il Magnanimo n. 3 alla sorella (v. doc. allegato A_ alla comparsa).
Ebbene, quand'anche detta scrittura dovesse qualificarsi alla stregua di testamento olografo (non pubblicato) di , non è stato prodotto in giudizio alcun documento (a titolo Persona_10 esemplificativo, certificati di morte e certificati storici di famiglia) da cui desumere che quest'ultima sia
6 effettivamente deceduta, che sia deceduta anche e che sia il figlio di A_ _2
A_
E allora, a fronte delle specifiche contestazioni svolte sul punto dal ricorrente, non è stata fornita alcuna prova in ordine alla effettiva contitolarità da parte del resistente di una quota (acquisita iure hereditatis) del diritto di proprietà sull'immobile di cui si tratta e in ordine alla effettiva esistenza di qualsivoglia titolo che giustifichi la sua occupazione (diretta e/o indiretta) del bene.
Da ciò discende che l'azione di rivendica (che può essere esperita anche da parte di uno dei comproprietari;
v. Cass. n. 685/2011) proposta da nei confronti di Parte_4 _2
(il quale non ha provato il titolo che legittima la sua perdurante occupazione dell'immobile)
[...] merita accoglimento. va, dunque, condannato all'immediato rilascio in favore di _2 Parte_2
dell'appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3 (identificato in catasto al
[...] foglio 61, particella 1134, sub 16).
Detta statuizione è, ex art. 282 c.p.c., immediatamente esecutiva.
2. Venendo, adesso, alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da occupazione sine titulo, deve, innanzitutto, rilevarsi che l'odierno ricorrente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un corrispettivo per il mancato godimento del bene a far data dal mese di marzo 2023, allorquando, per sua stessa ammissione, ha iniziato ad occupare l'immobile. _2
Il dies a quo della richiesta di risarcimento del danno decorre da un periodo antecedente all'acquisto della proprietà da parte del giacché l'odierno ricorrente invoca la clausola, contenuta nel _2 contratto di compravendita da lui concluso in data 22.5.2024, con cui i venditori della quota di 12/18 dell'appartamento hanno a lui ceduto “tutti i diritti, anche risarcitori, con le relative azioni giudiziarie, derivante dall'occupazione dell'intera unità immobiliare da parte del Sig. sin dal Giugno 2023, senza avere egli _2 alcun atto o alcuna scrittura che lo autorizzasse a detta occupazione” (v. pag 4 del doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Il credito di carattere risarcitorio eventualmente vantato da , Persona_1 Per_2
, ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
e nei confronti di in Per_6 Parte_5 Persona_8 _2 relazione alla sua occupazione dell'immobile di cui si tratta – avvenuta, come desumibile dall'atto pubblico di compravendita del 22.5.2024, contro la volontà dei maggiori quotisti e dunque in violazione dell'art. 1102 c.c. – è stato, dunque, ceduto a . Parte_2
Tanto premesso, la richiesta di risarcimento del danno in tal senso formulata merita accoglimento.
Richiamando i principi di diritto recentemente delineati dalla Suprema Corte in tema di danno da occupazione senza titolo, vale la pena rammentare che le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 33645/2022) hanno definitivamente chiarito che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il
7 fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” e che, esclusa la configurabilità di un danno “in re ipsa”, ai fini probatori “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad avere allegato l'impossibilità di godere direttamente o indirettamente (mediante concessione in uso a terzi) del bene di cui è comproprietario, ha pure provato:
(i) di avere diffidato già il 27.5.2024, subito dopo l'acquisto della quota di 12/18 del bene avvenuta il 20.5.2024 (v. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente e doc. prodotto anche dal resistente), al rilascio in suo favore dell'immobile; _2
(ii) di essersi recato, in data 28.5.2024, fisicamente sui luoghi al fine di prendere possesso dell'immobile, trovandovi, invece, al suo interno soggetti autorizzati da _2
a occupare l'appartamento (circostanza questa assolutamente pacifica tra le parti);
[...]
(iii) di essersi rivolto a un'agenzia immobiliare al fine di conseguire una stima in ordine al valore locativo dell'immobile (v. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Gli elementi così acquisiti provano in maniera inequivocabile che , se Parte_2 avesse avuto la disponibilità dell'immobile, ne avrebbe goduto direttamente o indirettamente, sicché è provato il danno patrimoniale da lui patito.
Venendo alla quantificazione del danno, è noto, in punto di diritto, che, nelle ipotesi quali quella qui in rilievo, al proprietario che ha subito un danno, ben può liquidarsi un risarcimento avendo riguardo al canone locativo di mercato di immobili simili, qualora questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare (v. anche Cass. Sez. Un. n. 33645/2022).
Ora, nel caso di specie, può ritenersi che l'immobile di cui si tratta abbia un valore locativo medio pari ad euro 1.200,00 e a tali conclusioni si perviene tanto valorizzando la relazione di stima predisposta dall'agenzia immobiliare Gabetti in data 2.12.2024 depositata da parte ricorrente (v. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), che stima tra euro 1.100,00 ed euro 1.200,00 mensili il valore locativo medio di un appartamento quale è quello per cui è lite, quanto avendo riguardo al contenuto degli annunci pubblicati su internet per conto del resistente depositati da parte ricorrente (v. doc. 5) _2
e non disconosciuti dal resistente.
Negli annunci in questione, previa descrizione dell'immobile (avente superficie di 200 mq e composto da sette stanze) veniva proposta la locazione di stanze dell'appartamento fino ad un numero di persone pari a sei, dietro il pagamento di un corrispettivo mensile di euro 250,00 mensili per ciascuna
8 stanza. Ne discende che dalla locazione di sei stanze dietro un corrispettivo di euro 250,00 sarebbe stato ritraibile un importo mensile pari ad euro 1.500,00, sicché la stima dell'intero immobile pari ad euro
1.200,00 effettuata dall'agenzia immobiliare interpellata dal ricorrente risulta del tutto attendibile.
Ebbene, considerato che il ricorrente e i suoi danti causa (che gli hanno trasferito a titolo particolare il diritto di credito a loro spettante), in considerazione della quota di 12/18 loro spettante, avrebbero potuto astrattamente trarre dall'immobile frutti civili pari ad euro 800,00 al mese, avendo riguardo alle trenta mensilità trascorse dal mese di marzo 2023 (allorquando, pacificamente, ha _2 occupato l'immobile di cui si tratta) alla data odierna (settembre 2025), il resistente va condannato al pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di euro 24.000,00, oltre interessi al saggio legale maturati sull'importo mensile di euro 800,00 da ciascuna mensilità a decorrere dal marzo 2023 fino all'effettivo pagamento.
Merita, altresì, accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento del “danno futuro”, ossia del danno che deriverà dal mancato godimento dell'immobile dalla data del presente provvedimento fino al momento della riconsegna effettiva, atteso che un simile pregiudizio appare, secondo un criterio di rilevante probabilità (se non addirittura di certezza), come il naturale sviluppo dell'illecita occupazione già concretamente accertata. La perdurante indisponibilità del bene continuerà, infatti, ad impedire il godimento diretto e indiretto dell'immobile da parte del proprietario.
Una simile condanna in futuro (e per un, accertato, danno futuro) risponde, del resto, ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (sanciti a livello nazionale dagli artt. 24 e 111 Cost e, sul piano sovranazionale, dall'art. 6 CEDU), i quali verrebbero frustrati ove non si riconoscesse, fin d'ora, il diritto al ristoro di un danno che il ricorrente continuerà, certamente, a subire finché il resistente manterrà la propria condotta illecita e ove l'istante venisse costretto (una volta cessata la compressione della sua sfera giuridica) ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria
3. Non può, invece, trovare accoglimento, giacché rimasta sfornita di qualsivoglia allegazione e prova, la richiesta di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente, né la richiesta di condanna di una somma pari alle imposte che il ricorrente dovrà sostenere a titolo di TARI, trattandosi di richiesta del tutto generica e sfornita di elementi che possano condurre a una eventuale liquidazione in via equitativa che non possa ritenersi del tutto arbitraria.
Neppure merita accoglimento la richiesta di rimborso degli oneri condominiali corrisposti dai danti causa del ricorrente, trattandosi di pagamento effettuato da soggetti estranei al giudizio e non essendo rinvenibile neppure nel contratto di compravendita del 22.5.2023 una legittimazione del ricorrente ad agire in tal senso per conto dei terzi.
4. Il resistente va, invece, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle quote _2 condominiali maturate dopo il mese di maggio 2024 (allorquando i danti causa del ricorrente avevano estinto ogni debito nei confronti del Condominio) e che risultano ad oggi insolute, come da
9 attestazione dell'amministratore di Condominio (v. doc. 7 e 8 del fascicolo del ricorrente), giacché soltanto ha avuto l'uso (diretto o indiretto) dei servizi condominiali da cui scaturiscono _2 gli oneri in questione (che non possono, dunque, farsi gravare sul ricorrente, impossibilitato a godere del bene). va, pertanto, condannato (a titolo di risarcimento del danno emergente) al _2 pagamento in favore di dell'importo di euro 410,00, pari agli oneri Parte_2 condominiali che egli dovrà a corrispondere all'amministrazione condominiale per il periodo successivo all'acquisto della quota di 12/18 dell'immobile.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(scaglione di valore, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c., da euro 52.001,00 a 260.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttiva e medi ridotti della metà per fase decisoria, in considerazione dell'attività concretamente svolta), vanno quantificate in euro 6.307,00.
A carico di parte resistente vanno altresì posti gli esborsi, nonché le spese della procedura obbligatoria di mediazione, conclusasi con esito negativo, documentate in euro 190,32.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. ACCERTA E DICHIARA che è proprietario della quota di Parte_2
12/18 dell'appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3, identificato al Catasto del Comune di Palermo al foglio 61, particella 1134, sub 16, piano secondo, cat. A2, C14, consistenza vani 11,5, superficie catastale metri 203;
2. ORDINA a l'immediato rilascio, libero da persone e cose, in favore di _2
, dell'appartamento sito in Palermo, Via Alfonso il Magnanimo n. 3, Parte_2 identificato al Catasto del Comune di Palermo al foglio 61, particella 1134, sub 16, piano secondo, cat. A2, C14, consistenza vani 11,5, superficie catastale metri 203;
3. CONDANNA al pagamento in favore di del _2 Parte_2 complessivo importo di euro 24.000,00, oltre interessi al saggio legale maturati sull'importo mensile di euro 800,00 da ciascuna scadenza a decorrere dal marzo 2023 fino all'effettivo pagamento;
4. CONDANNA al pagamento in favore di _2 Parte_2 dell'ulteriore importo di euro 800,00 mensili dalla presente sentenza fino al rilascio dell'immobile, oltre interesse da ciascuna scadenza fino al soddisfo;
5. CONDANNA al pagamento in favore di _2 Parte_2 dell'ulteriore importo di euro 410,00;
10 6. CONDANNA al pagamento in favore di _2 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in euro 6.307,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre ad euro 190,32 per spese di mediazione.
Così deciso in Palermo il 9.9.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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