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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7113 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE AT presidente dott.ssa OV IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3763/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'AZIENDA CO OC Parte_1
LI, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Maria Scavolini, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLANTE
E
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. Controparte_1
C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Mariani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere all'Azienda Agricola RO Controparte_1
VA il pagamento della somma di € 6.171,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, deducendo di aver eseguito due consegne di paglia, entrambe nel mese di dicembre del 2017, in favore della suddetta azienda, come da fattura n. 83 del 16.12.2017 di
€ 3.025,00 e fattura n. 84 del 19.12.2017 pari a € 3.146,00, rimaste insolute.
***
Il Tribunale, in data 18.9.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
2258/2018.
***
Proponeva opposizione l'Azienda Agricola RO VA in persona del titolare (di seguito l'Azienda VA), deducendo che il signor non aveva mai effettuato la consegna CP_1 delle merci e nulla aveva prodotto in merito all'effettiva consegna, non essendo le fatture idonee a dimostrare l'esistenza del credito;
per questo motivo, visto l'inadempimento del predetto, in data 11.6.2018, il signor VA si era visto costretto a contestare per iscritto la circostanza e a sollecitare, a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta, la consegna della merce di cui alle fatture;
l'onere della prova, gravante su parte opposta, non era quindi stato assolto.
***
Si costituiva in giudizio quale titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante l'avvenuta regolare consegna della merce, come risultante, oltre che dalle fatture, anche dai D.D.T. allegati alla comparsa, sottoscritti dal destinatario in data 18.12.2017 e in data 15.12.2017, nonché dalla copia autenticata dal notaio del registro IVA delle vendite.
***
Con sentenza n. 1084/2022, R.G. n. 7045/2018, pubblicata in data 24.5.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, così, in sintesi, motivando:
- le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634
c.p.c.;
pagina 2 di 10 - in sede di opposizione, ove le fatture siano contestate, incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto e allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto;
- parte opponente ha dedotto di non aver ricevuto la merce, ma tale circostanza è risultata documentalmente smentita;
- risulta provato, mediante produzione da parte opposta dei ddt relativi alla merce, che la stessa è stata consegnata all'Azienda VA, come si evince dai documenti di trasporto n. 01 del 15.12.2017 e n.
02 del 18.12.2017, entrambi sottoscritti dal vettore e dal destinatario della merce;
- l'opponente non ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte, né ha chiesto la produzione degli originali;
- nel caso di specie il vettore non è soggetto terzo, i ddt risultano espressamente firmati non solo dal vettore ma anche dal destinatario della merce e, pertanto, i documenti di trasporto sono sufficienti a provare l'avvenuta consegna della merce tra le parti in causa;
- parte opponente, a fronte della prova della consegna della merce, non ha articolato prove tese a provare il contrario;
- difatti, le prove tempestivamente articolate nella memoria ex art. 183 VI c c.p.c. sono del tutto inammissibili, in quanto non capitolate su circostanze di fatto ma genericamente “sui capitoli di prova della presente narrativa” (Cass. civ. n. 12292/2011);
- la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima
(cfr. Cass. Civ., n. 1294/18);
- la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Civ., n. 14364/18, Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537);
- come affermato dalla Suprema Corte, “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori” (Cass. 11765/2019);
- quanto alle prove orali e documentali successive allo spirare del termine per le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 VI c c.p.c. n. 2, non si tratta di documenti di formazione sopravvenuta, ma di documenti preesistenti e nella conoscibilità della parte;
- le circostanze di fatto dedotte (stato di malattia del ER asseritamente incompatibile con la consegna della merce) sono, oltretutto, tardivamente allegate essendo altresì spirato il termine per le preclusioni assertive (con la memoria ex art. 183 VI c c.p.c. n. 1), limite ultimo entro il quale introdurre precisazioni o modificazioni della domanda, salvo il divieto di domanda nuova;
pagina 3 di 10 - la circostanza dedotta da parte opponente per cui il ER sarebbe stato impossibilitato alla consegna, pertanto, è stata tardivamente dedotta sia sotto il profilo allegatorio che sotto il profilo probatorio;
- ad abundantiam si aggiunga l'assoluta irrilevanza della circostanza posto che dalla cartella clinica il risulta dimesso in data 11.12.2017, mentre le consegne risalgono rispettivamente al CP_1
15.12.2017 ed al 18.12.2017 per cui la circostanza si appalesa assolutamente inconferente;
- l'esistenza del presupposto di fatto e del titolo a fondamento della pretesa creditoria dell'opposto deve quindi ritenersi sussistente, né è stato dimostrato da parte opponente che sia avvenuto il pagamento;
- l'opposizione, pertanto, deve essere rigettata e il d.i. opposto confermato;
- la reiterata proposizione di istanze spirato il termine preclusivo costituisce presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta da parte opposta.
***
Ha proposto appello l'Azienda VA, chiedendo la riforma o la revoca della sentenza impugnata, “con l'annullamento del credito e delle spese, dedotte anche nel decreto ingiuntivo opposto per i motivi ivi rassegnatii”.
In via istruttoria, ex art. 345 c.p.c., ha chiesto “ammettersi ex officio le prove ed esperire le stesse a sostegno dell'infondatezza della domanda del creditore” con i testi e sulle circostanze indicati “nella memoria di I grado”.
***
Si è costituito, in data 1°.11.2022, nella suddetta qualità, chiedendo in via Controparte_1 preliminare di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 436-bis, 348-bis e 348-ter c.p.c. e, in via principale, di rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, secondo il vigente tariffario forense aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
D.M. 55/2014.
***
Con ordinanza del 4.8.2022, pubblicata il 5.8.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e all'udienza del 1°.12.2022 ha rinviato la causa per la discussione orale e per la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 15/16.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a 15 giorni prima per note (depositate dal solo appellato).
***
Con comparsa di costituzione di “ulteriore” difensore, il 15.10.2025 si è costituito per l'appellante l'avv.to Alessandro Maria Scavolini, il quale con istanza in pari data ha chiesto di pagina 4 di 10 essere rimesso in termini per il deposito delle note, dando atto della sospensione dall'esercizio della professione del precedente difensore, avv.to Mario Petrilli.
***
All'udienza del 16.10.2025, la Corte ha rinviato la causa per lo stesso incombente al
27.11.2025, assegnando al solo appellante termine per note fino a trenta giorni prima
(depositate il 29.10.2025).
***
L'avv.to Mariani ha dichiarato il decesso del codifensore avv.to Pucci;
quindi, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Ciò detto, con il primo motivo lamenta l'appellante che il Tribunale, fra l'altro, senza motivare sul fatto che i documenti di trasporto non erano completi e a norma, avrebbe privilegiato l'esibizione, da parte dell'opposto, dei documenti di trasporto, delle fatture e degli estratti notarili, senza tener conto che, come già argomentato in primo grado, il VA aveva sottoscritto qualche giorno prima le bolle di consegna e rilasciato assegni bancari a favore del signor per aiutarlo economicamente;
inoltre, quanto ai capitoli di prova articolati, il CP_1
Giudice non aveva considerato che “proprio per mancata consegna della merce, con notevole danno del
VA per l'inadempimento della controparte ed ingiustificato arricchimento, non si è stati in grado di produrre prove a sostegno in tale fase”.
***
Con il secondo motivo lamenta che, al momento del subentro del nuovo difensore di parte opponente, il Giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e, comunque, le circostanze poste a base delle richieste istruttorie erano state ben individuate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione di nuovo difensore.
pagina 5 di 10 Deduce che il Tribunale aveva argomentato sulle preclusioni a carico del VA per le nuove richieste istruttorie, affermando che i nuovi documenti dovevano essere conosciuti antecedentemente dalla parte ed erano tardivi (l'appellante non aggiunge altro sul punto).
Contesta “anche la statuizione che riguarda la malattia del ER nella parte in cui il Giudice asseriva che i documenti a tal riguardo indicati erano stati prodotti tardivamente (pag. 5 sentenza) e che riteneva quindi possibile che il ER, nonostante la sua malattia, avesse potuto comunque condurre personalmente l'automezzo pesante e scaricare le merci all'azienda agricola dell'appellante”.
Aggiunge che “a pag. 6 della sentenza, il Giudice illustra come le difese del VA possano essere inquadrate come una sorta di abuso nel processo o lite temeraria usando la giustizia per fini dilatori” (anche in questo caso l'appellante non aggiunge altro sul punto).
***
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che “le richieste formulate, anche nella memoria conclusionale, a difesa delle ragioni del VA erano state prodotte per l'ammissione ex officio, quando si era venuti a conoscenza dello stato di salute del ER all'epoca dei fatti e documentati con l'esaustiva cartella clinica di cui si chiedeva l'ammssione.”.
Afferma che tale circostanza costituirebbe “una palese violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova da parte dell'appellante, in quanto tali nuove richieste istruttorie sia documentali (certificati sanitarie cartella clinica dl che testimoniali, come indicate ed una volta acquisite potevano offrire al giudicante CP_1 elementi a sostegno delle difese del VA, ossia che il ER non avrebbe potuto espletare tale attività”.
***
I motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Si premette che parte opponente non ha contestato il titolo e, cioè, l'ordinativo della merce, sicché la controversia verteva soltanto sull'esistenza della prestazione, cioè sulla prova della effettiva consegna dei quantitativi di paglia.
Ora, in primo luogo, il Tribunale, con motivazione completa ed esaustiva, ha correttamente accertato, sulla base della documentazione prodotta da parte opposta (fatture e documenti di trasporto sottoscritti), l'esistenza del credito vantato dal signor ritenendo che fosse CP_1 stata puntualmente dimostrata l'avvenuta consegna della merce e che, di contro, parte opponente non avesse fornito la prova del fatto estintivo del credito.
Come evidenziato in sentenza, i documenti di trasporto n. 1 del 15.12.2017 e n. 2 del
18.12.2017 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado) risultano sottoscritti non solo dal vettore ma anche dal destinatario della merce (al pari delle fatture), e cioè da RO VA, il quale non ha mai disconosciuto la propria firma apposta in calce, sicché sono idonei a provare l'avvenuta consegna della merce. pagina 6 di 10 È all'evidenza del tutto generica e non circostanziata la contestazione secondo cui il predetto avrebbe sottoscritto qualche giorno prima le bolle di consegna e rilasciato assegni bancari a favore del signor per aiutarlo economicamente, non avendo tale assunto trovato CP_1 alcun riscontro probatorio in atti.
In secondo luogo, ferma la genericità delle doglianze, il Tribunale, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, non contrastata in alcun modo dall'appellante, in tema di specificità dei capitoli di prova e ha condivisibilmente rilevato l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate nella memoria istruttoria, di cui, per maggior chiarezza, si riporta il contenuto nella parte conclusiva:
“…Il sig. VA RO , così come rapp.to e difeso
Formula le richieste istruttorie , anche alla luce dell'eviluzione della questione penale di cui si allega il provvedimento, richiedendo prova per testi dei sigg.ri sottoindicati n.q. di testi e con riserva di produrre accertare e dichiarare che nulla deve in forza del D.I, opposto ed azionato., in quanto il credito è inesistente per mancata consegna delle merci e per mancata produzione dei documenti di trasporto idonei a confermarne l'avvenuta fornitura , chiedendo di esperire le prove a sostegno dell'infondatezza della domanda del creditore anche in tale sede in attesa anche degli altri giudizio penale.
Si chiede ammettersi l'ammissione dei mezzi di prova su tutte le circostanze indicate nelle persone dei signori:
, ed i Sigg.ri n. a Roccagorga il 27.12.1947 e , nato in [...] il Testimone_1 CP_2 Parte_2
25.2.1980, i quali previa la formula di rito Vero è che" ”riferiranno sui capitoli di prova della presente narrativa riguardo l'effettiva o meno consegna delle merci in questione e la sottoscrizione delle bolle di consegna essendo soggetti che lavorano nell'azienda del convenuto addetti a tali incombenze di cui alle circostanze della narrativa ai punti 1- e 2 dell'atto di opposizione a d.i. nonché sull'effetiva circostanza della consegna delle merci e loro quantità accompagnate dalle bolle di consegna e di viaggio. Si chiede quindi , qualora non risultassero depositate nel fascicolo di ufficio di ordinasre la produzione delle bolle di trasporto e consegna relative a dette circostanze”.
Posto che né in citazione né nella memoria istruttoria risultano individuate le specifiche circostanze di fatto sulle quali i testi avrebbero dovuto riferire, correttamente il Giudice, senza incorrere in alcun errore, ha dichiarato l'inammissibilità della prova articolata dall'opponente.
Anche quanto ai documenti allegati alla comparsa conclusionale depositata il 2.11.2021 e alla prova testimoniale ivi articolata, devono condividersi integralmente le diffuse argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza, essendo pacifica la irritualità e tardività del deposito e non pagina 7 di 10 avendo la parte addotto alcunché in ordine all'impossibilità di produrre i suddetti documenti entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A tanto si aggiunga la carenza di allegazione dei fatti in questione, anche questa debitamente rilevata dal Tribunale, poiché l'opponente non ha mai dedotto, a sostegno dei motivi, che il signor ra impossibilitato, per motivi di salute, a consegnare la merce. CP_1
Alla luce di quanto sopra, nessuna “violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova” da parte del
Giudice è dato riscontrare.
Quanto sopra assorbe l'istanza istruttoria articolata ex art. 345 c.p.c. nell'atto di appello, relativa al deposito del documento contenente la cartella clinica del signor CP_1
In ogni caso, si osserva che, come è noto, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione a impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova: cfr. Cass. n. 21606/2021), prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nella specie, lo si è già detto, tale impossibilità non è mai stata dedotta, né è più previsto il requisito della indispensabilità della prova, di talché l'istanza è inammissibile.
Da ultimo, la doglianza in ordine alla condanna per lite temeraria è del tutto generica, dal momento che la parte, senza confrontarsi con la sentenza e senza muovere alcuna critica al ragionamento del Giudice, laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., si limita, come si è visto, ad affermare che “il Giudice illustra come le difese del
VA possano essere inquadrate come una sorta di abuso nel processo o lite temeraria usando la giustizia per fini dilatori”, senza aggiungere alcunché e senza neppure chiedere la riforma di tale statuizione nelle conclusioni dell'atto di appello.
Va dato atto, per completezza, che solo con le note conclusive, depositate il 29.10.2025 dal nuovo difensore, l'appellante ha chiesto la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta in primo grado, richiesta da ritenersi pacificamente inammissibile, oltre che assorbita dalla evidenziata carenza di censura.
***
pagina 8 di 10 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio (comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, - v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare).
Le spese si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 e, per il giudizio principale di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta, aumentati del 30 % (per la fase di merito) ex art. 4 comma
1 bis D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) nei seguenti termini:
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 2.299,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 6.354,40 (€ 4.888,00+€ 1.466,40) per compensi.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 1084/2022, R.G. n. 7045/2018, pubblicata in data 24.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna OC LI, in qualità di titolare dell'AZIENDA CO
OC LI, al pagamento, in favore di in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.299,00 per compensi per il subprocedimento incidentale e in €
6.354,40 per compensi per il giudizio di appello principale, oltre IVA, CPA e spese pagina 9 di 10 generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Alessandro Mariani, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV IP LE AT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE AT presidente dott.ssa OV IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3763/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'AZIENDA CO OC Parte_1
LI, c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Maria Scavolini, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore in grado di appello
APPELLANTE
E
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, c.f. Controparte_1
C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Mariani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere all'Azienda Agricola RO Controparte_1
VA il pagamento della somma di € 6.171,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, deducendo di aver eseguito due consegne di paglia, entrambe nel mese di dicembre del 2017, in favore della suddetta azienda, come da fattura n. 83 del 16.12.2017 di
€ 3.025,00 e fattura n. 84 del 19.12.2017 pari a € 3.146,00, rimaste insolute.
***
Il Tribunale, in data 18.9.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
2258/2018.
***
Proponeva opposizione l'Azienda Agricola RO VA in persona del titolare (di seguito l'Azienda VA), deducendo che il signor non aveva mai effettuato la consegna CP_1 delle merci e nulla aveva prodotto in merito all'effettiva consegna, non essendo le fatture idonee a dimostrare l'esistenza del credito;
per questo motivo, visto l'inadempimento del predetto, in data 11.6.2018, il signor VA si era visto costretto a contestare per iscritto la circostanza e a sollecitare, a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta, la consegna della merce di cui alle fatture;
l'onere della prova, gravante su parte opposta, non era quindi stato assolto.
***
Si costituiva in giudizio quale titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante l'avvenuta regolare consegna della merce, come risultante, oltre che dalle fatture, anche dai D.D.T. allegati alla comparsa, sottoscritti dal destinatario in data 18.12.2017 e in data 15.12.2017, nonché dalla copia autenticata dal notaio del registro IVA delle vendite.
***
Con sentenza n. 1084/2022, R.G. n. 7045/2018, pubblicata in data 24.5.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, così, in sintesi, motivando:
- le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634
c.p.c.;
pagina 2 di 10 - in sede di opposizione, ove le fatture siano contestate, incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto e allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto;
- parte opponente ha dedotto di non aver ricevuto la merce, ma tale circostanza è risultata documentalmente smentita;
- risulta provato, mediante produzione da parte opposta dei ddt relativi alla merce, che la stessa è stata consegnata all'Azienda VA, come si evince dai documenti di trasporto n. 01 del 15.12.2017 e n.
02 del 18.12.2017, entrambi sottoscritti dal vettore e dal destinatario della merce;
- l'opponente non ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte, né ha chiesto la produzione degli originali;
- nel caso di specie il vettore non è soggetto terzo, i ddt risultano espressamente firmati non solo dal vettore ma anche dal destinatario della merce e, pertanto, i documenti di trasporto sono sufficienti a provare l'avvenuta consegna della merce tra le parti in causa;
- parte opponente, a fronte della prova della consegna della merce, non ha articolato prove tese a provare il contrario;
- difatti, le prove tempestivamente articolate nella memoria ex art. 183 VI c c.p.c. sono del tutto inammissibili, in quanto non capitolate su circostanze di fatto ma genericamente “sui capitoli di prova della presente narrativa” (Cass. civ. n. 12292/2011);
- la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima
(cfr. Cass. Civ., n. 1294/18);
- la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass. Civ., n. 14364/18, Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 27 ottobre 2020, n. 3537);
- come affermato dalla Suprema Corte, “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori” (Cass. 11765/2019);
- quanto alle prove orali e documentali successive allo spirare del termine per le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 VI c c.p.c. n. 2, non si tratta di documenti di formazione sopravvenuta, ma di documenti preesistenti e nella conoscibilità della parte;
- le circostanze di fatto dedotte (stato di malattia del ER asseritamente incompatibile con la consegna della merce) sono, oltretutto, tardivamente allegate essendo altresì spirato il termine per le preclusioni assertive (con la memoria ex art. 183 VI c c.p.c. n. 1), limite ultimo entro il quale introdurre precisazioni o modificazioni della domanda, salvo il divieto di domanda nuova;
pagina 3 di 10 - la circostanza dedotta da parte opponente per cui il ER sarebbe stato impossibilitato alla consegna, pertanto, è stata tardivamente dedotta sia sotto il profilo allegatorio che sotto il profilo probatorio;
- ad abundantiam si aggiunga l'assoluta irrilevanza della circostanza posto che dalla cartella clinica il risulta dimesso in data 11.12.2017, mentre le consegne risalgono rispettivamente al CP_1
15.12.2017 ed al 18.12.2017 per cui la circostanza si appalesa assolutamente inconferente;
- l'esistenza del presupposto di fatto e del titolo a fondamento della pretesa creditoria dell'opposto deve quindi ritenersi sussistente, né è stato dimostrato da parte opponente che sia avvenuto il pagamento;
- l'opposizione, pertanto, deve essere rigettata e il d.i. opposto confermato;
- la reiterata proposizione di istanze spirato il termine preclusivo costituisce presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta da parte opposta.
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Ha proposto appello l'Azienda VA, chiedendo la riforma o la revoca della sentenza impugnata, “con l'annullamento del credito e delle spese, dedotte anche nel decreto ingiuntivo opposto per i motivi ivi rassegnatii”.
In via istruttoria, ex art. 345 c.p.c., ha chiesto “ammettersi ex officio le prove ed esperire le stesse a sostegno dell'infondatezza della domanda del creditore” con i testi e sulle circostanze indicati “nella memoria di I grado”.
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Si è costituito, in data 1°.11.2022, nella suddetta qualità, chiedendo in via Controparte_1 preliminare di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 436-bis, 348-bis e 348-ter c.p.c. e, in via principale, di rigettarlo, perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, secondo il vigente tariffario forense aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
D.M. 55/2014.
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Con ordinanza del 4.8.2022, pubblicata il 5.8.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e all'udienza del 1°.12.2022 ha rinviato la causa per la discussione orale e per la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 15/16.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a 15 giorni prima per note (depositate dal solo appellato).
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Con comparsa di costituzione di “ulteriore” difensore, il 15.10.2025 si è costituito per l'appellante l'avv.to Alessandro Maria Scavolini, il quale con istanza in pari data ha chiesto di pagina 4 di 10 essere rimesso in termini per il deposito delle note, dando atto della sospensione dall'esercizio della professione del precedente difensore, avv.to Mario Petrilli.
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All'udienza del 16.10.2025, la Corte ha rinviato la causa per lo stesso incombente al
27.11.2025, assegnando al solo appellante termine per note fino a trenta giorni prima
(depositate il 29.10.2025).
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L'avv.to Mariani ha dichiarato il decesso del codifensore avv.to Pucci;
quindi, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
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Ciò detto, con il primo motivo lamenta l'appellante che il Tribunale, fra l'altro, senza motivare sul fatto che i documenti di trasporto non erano completi e a norma, avrebbe privilegiato l'esibizione, da parte dell'opposto, dei documenti di trasporto, delle fatture e degli estratti notarili, senza tener conto che, come già argomentato in primo grado, il VA aveva sottoscritto qualche giorno prima le bolle di consegna e rilasciato assegni bancari a favore del signor per aiutarlo economicamente;
inoltre, quanto ai capitoli di prova articolati, il CP_1
Giudice non aveva considerato che “proprio per mancata consegna della merce, con notevole danno del
VA per l'inadempimento della controparte ed ingiustificato arricchimento, non si è stati in grado di produrre prove a sostegno in tale fase”.
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Con il secondo motivo lamenta che, al momento del subentro del nuovo difensore di parte opponente, il Giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e, comunque, le circostanze poste a base delle richieste istruttorie erano state ben individuate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione di nuovo difensore.
pagina 5 di 10 Deduce che il Tribunale aveva argomentato sulle preclusioni a carico del VA per le nuove richieste istruttorie, affermando che i nuovi documenti dovevano essere conosciuti antecedentemente dalla parte ed erano tardivi (l'appellante non aggiunge altro sul punto).
Contesta “anche la statuizione che riguarda la malattia del ER nella parte in cui il Giudice asseriva che i documenti a tal riguardo indicati erano stati prodotti tardivamente (pag. 5 sentenza) e che riteneva quindi possibile che il ER, nonostante la sua malattia, avesse potuto comunque condurre personalmente l'automezzo pesante e scaricare le merci all'azienda agricola dell'appellante”.
Aggiunge che “a pag. 6 della sentenza, il Giudice illustra come le difese del VA possano essere inquadrate come una sorta di abuso nel processo o lite temeraria usando la giustizia per fini dilatori” (anche in questo caso l'appellante non aggiunge altro sul punto).
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Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto che “le richieste formulate, anche nella memoria conclusionale, a difesa delle ragioni del VA erano state prodotte per l'ammissione ex officio, quando si era venuti a conoscenza dello stato di salute del ER all'epoca dei fatti e documentati con l'esaustiva cartella clinica di cui si chiedeva l'ammssione.”.
Afferma che tale circostanza costituirebbe “una palese violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova da parte dell'appellante, in quanto tali nuove richieste istruttorie sia documentali (certificati sanitarie cartella clinica dl che testimoniali, come indicate ed una volta acquisite potevano offrire al giudicante CP_1 elementi a sostegno delle difese del VA, ossia che il ER non avrebbe potuto espletare tale attività”.
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I motivi, che in quanto strettamente connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Si premette che parte opponente non ha contestato il titolo e, cioè, l'ordinativo della merce, sicché la controversia verteva soltanto sull'esistenza della prestazione, cioè sulla prova della effettiva consegna dei quantitativi di paglia.
Ora, in primo luogo, il Tribunale, con motivazione completa ed esaustiva, ha correttamente accertato, sulla base della documentazione prodotta da parte opposta (fatture e documenti di trasporto sottoscritti), l'esistenza del credito vantato dal signor ritenendo che fosse CP_1 stata puntualmente dimostrata l'avvenuta consegna della merce e che, di contro, parte opponente non avesse fornito la prova del fatto estintivo del credito.
Come evidenziato in sentenza, i documenti di trasporto n. 1 del 15.12.2017 e n. 2 del
18.12.2017 (allegati alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado) risultano sottoscritti non solo dal vettore ma anche dal destinatario della merce (al pari delle fatture), e cioè da RO VA, il quale non ha mai disconosciuto la propria firma apposta in calce, sicché sono idonei a provare l'avvenuta consegna della merce. pagina 6 di 10 È all'evidenza del tutto generica e non circostanziata la contestazione secondo cui il predetto avrebbe sottoscritto qualche giorno prima le bolle di consegna e rilasciato assegni bancari a favore del signor per aiutarlo economicamente, non avendo tale assunto trovato CP_1 alcun riscontro probatorio in atti.
In secondo luogo, ferma la genericità delle doglianze, il Tribunale, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, non contrastata in alcun modo dall'appellante, in tema di specificità dei capitoli di prova e ha condivisibilmente rilevato l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate nella memoria istruttoria, di cui, per maggior chiarezza, si riporta il contenuto nella parte conclusiva:
“…Il sig. VA RO , così come rapp.to e difeso
Formula le richieste istruttorie , anche alla luce dell'eviluzione della questione penale di cui si allega il provvedimento, richiedendo prova per testi dei sigg.ri sottoindicati n.q. di testi e con riserva di produrre accertare e dichiarare che nulla deve in forza del D.I, opposto ed azionato., in quanto il credito è inesistente per mancata consegna delle merci e per mancata produzione dei documenti di trasporto idonei a confermarne l'avvenuta fornitura , chiedendo di esperire le prove a sostegno dell'infondatezza della domanda del creditore anche in tale sede in attesa anche degli altri giudizio penale.
Si chiede ammettersi l'ammissione dei mezzi di prova su tutte le circostanze indicate nelle persone dei signori:
, ed i Sigg.ri n. a Roccagorga il 27.12.1947 e , nato in [...] il Testimone_1 CP_2 Parte_2
25.2.1980, i quali previa la formula di rito Vero è che" ”riferiranno sui capitoli di prova della presente narrativa riguardo l'effettiva o meno consegna delle merci in questione e la sottoscrizione delle bolle di consegna essendo soggetti che lavorano nell'azienda del convenuto addetti a tali incombenze di cui alle circostanze della narrativa ai punti 1- e 2 dell'atto di opposizione a d.i. nonché sull'effetiva circostanza della consegna delle merci e loro quantità accompagnate dalle bolle di consegna e di viaggio. Si chiede quindi , qualora non risultassero depositate nel fascicolo di ufficio di ordinasre la produzione delle bolle di trasporto e consegna relative a dette circostanze”.
Posto che né in citazione né nella memoria istruttoria risultano individuate le specifiche circostanze di fatto sulle quali i testi avrebbero dovuto riferire, correttamente il Giudice, senza incorrere in alcun errore, ha dichiarato l'inammissibilità della prova articolata dall'opponente.
Anche quanto ai documenti allegati alla comparsa conclusionale depositata il 2.11.2021 e alla prova testimoniale ivi articolata, devono condividersi integralmente le diffuse argomentazioni esposte nell'impugnata sentenza, essendo pacifica la irritualità e tardività del deposito e non pagina 7 di 10 avendo la parte addotto alcunché in ordine all'impossibilità di produrre i suddetti documenti entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A tanto si aggiunga la carenza di allegazione dei fatti in questione, anche questa debitamente rilevata dal Tribunale, poiché l'opponente non ha mai dedotto, a sostegno dei motivi, che il signor ra impossibilitato, per motivi di salute, a consegnare la merce. CP_1
Alla luce di quanto sopra, nessuna “violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova” da parte del
Giudice è dato riscontrare.
Quanto sopra assorbe l'istanza istruttoria articolata ex art. 345 c.p.c. nell'atto di appello, relativa al deposito del documento contenente la cartella clinica del signor CP_1
In ogni caso, si osserva che, come è noto, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione a impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova: cfr. Cass. n. 21606/2021), prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nella specie, lo si è già detto, tale impossibilità non è mai stata dedotta, né è più previsto il requisito della indispensabilità della prova, di talché l'istanza è inammissibile.
Da ultimo, la doglianza in ordine alla condanna per lite temeraria è del tutto generica, dal momento che la parte, senza confrontarsi con la sentenza e senza muovere alcuna critica al ragionamento del Giudice, laddove ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., si limita, come si è visto, ad affermare che “il Giudice illustra come le difese del
VA possano essere inquadrate come una sorta di abuso nel processo o lite temeraria usando la giustizia per fini dilatori”, senza aggiungere alcunché e senza neppure chiedere la riforma di tale statuizione nelle conclusioni dell'atto di appello.
Va dato atto, per completezza, che solo con le note conclusive, depositate il 29.10.2025 dal nuovo difensore, l'appellante ha chiesto la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta in primo grado, richiesta da ritenersi pacificamente inammissibile, oltre che assorbita dalla evidenziata carenza di censura.
***
pagina 8 di 10 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio (comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, - v. Cass. ord.
5.2.2013 n. 2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motiv., circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare).
Le spese si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 e, per il giudizio principale di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta, aumentati del 30 % (per la fase di merito) ex art. 4 comma
1 bis D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) nei seguenti termini:
– per il sub-procedimento in appello, in complessivi € 2.299,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi € 6.354,40 (€ 4.888,00+€ 1.466,40) per compensi.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Latina n. 1084/2022, R.G. n. 7045/2018, pubblicata in data 24.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna OC LI, in qualità di titolare dell'AZIENDA CO
OC LI, al pagamento, in favore di in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.299,00 per compensi per il subprocedimento incidentale e in €
6.354,40 per compensi per il giudizio di appello principale, oltre IVA, CPA e spese pagina 9 di 10 generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Alessandro Mariani, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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