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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3717/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN NA Presidente dott.ssa RA Di BE Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da nato il [...] in [...], c.f. , residente in [...]C.F._1
Trento alla via Fellin n. 24
e nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Valentini del Foro di Trento (c.f.
) giusta procura a margine del ricorso, e con domicilio eletto presso C.F._3 quest'ultima in Trento via G. Galilei n. 27 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 07-08-2025, così come successivamente integrate e confermate all'udienza del 08-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 07-08-2025, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso.
All'udienza del 08-10-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate, così come integrate in tale udienza.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) pronunciarsi la separazione personale tra i signori e Parte_2 Parte_1 autorizzando i coniugi a vivere separati, con la facoltà reciproca di risiedere ove ciascuno riterrà opportuno;
il signor entro il 10.08.2025, si impegna a liberare da tutti i suoi beni Parte_1 personali la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor (padre della signora Persona_1
, sita in Trento – via Fellin n. 24; 2) i figli minori , nata a [...] il 22 Parte_2 Persona_2
Per_ novembre 2019, ed , nato a [...] il [...], verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, con la quale manterranno la residenza;
3) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita Per_ per i figli ed secondo modi e tempi che verranno determinati, di volta in volta, tra i Persona_2 genitori in quanto il signor ha turni di lavoro strutturati, mese per mese, con orari Parte_1 notturni;
viene comunque previsto che il signor terrà i bambini con sé dal venerdì Parte_1
(al termine dell'orario scolastico e/o nell'orario che verrà concordato di volta in volta tra i genitori) alla domenica sera (nell'orario che verrà concordato di volta in volta tra i genitori) a fine settimane Per_ alternate;
nei fine settimana nei quali ed staranno con la madre, il signor Persona_2 Pt_1 potrà trascorrere con i figli due giornate, anche non consecutive, con pernottamento, nei
[...] modi e nei tempi che i genitori concorderanno di volta in volta in base agli impegni lavorativi del signor e agli impegni (scolastici e non) dei figli;
i signori e Parte_1 Pt_1 Pt_2 precisano che quanto i bambini saranno con la mamma, salvo casi di urgenza, il padre non potrà far visita loro e non potrà presentarsi nella casa coniugale (neppure nel giardino dei vicini di casa che confina con l'immobile di proprietà del signor;
il signor appena Persona_1 Parte_1 avrà ricevuto dal proprio datore di lavoro la turnistica, la metterà immediatamente a disposizione della signora al fine di concordare e/o organizzare con questa i tempi e modalità di Parte_2 visita padre – figli;
4) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per i figli Per_
ed secondo il seguente protocollo: Persona_2
- nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
stessa cosa varrà per la signora Parte_2 - metà vacanze natalizie (a partire dall'anno 2025) e pasquali, il giorno di Natale con la mamma, mentre la Vigilia di Natale con il papà, alternata di anno in anno tra i genitori, Pasqua e Pasquetta
e le altre festività religiose e nazionali alternate di anno in anno tra i genitori;
Per_ 5) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli ed a Persona_2 carico del padre in favore della madre pari ad Euro 200,00 (duecento), ossia 100 euro per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di agosto 2025, da versare entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal settembre 2026; detto importo verrà rideterminato nella misura di 250 euro (duecentocinquanta) a figlio, ossia 500 euro per entrambi i figli (oltre aggiornamento Istat), nel caso in cui il contributo Apapi e l'Assegno Unico erogato dall'Inps venissero riconosciuti a favore della signora per un importo inferiore a Parte_2
300,00 euro (trecento euro); vi è l'obbligo per ciascun genitore di esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'ICEF – ISEE o per qualsivoglia altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici a favore della famiglia: i ricorrenti autorizzano sin d'ora il rilascio di tutti i documenti che all'uopo si rendessero necessari;
Per_ 6) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli ed
, come da linee Guida del CNF, siano sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun Persona_2 genitore;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, verrà eseguito entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa;
7) le detrazioni fiscali saranno a favore di entrambi i genitori;
8) disporre che gli assegni famigliari verranno percepiti e trattenuti dalla signora ivi Parte_2 compreso l'Assegno Unico e il contributo APAPI, così come eventuali altri sussidi al nucleo;
la signora continuerà a versare a favore del signor fino all'estinzione Parte_2 Parte_1 del mutuo prevista per il mese di dicembre 2025 (mutuo contratto per l'acquisto dell'autovettura di proprietà del signor e del camper), l'importo di 200 euro al mese;
Pt_1
9) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento, dando inoltre atto di aver già regolato ogni ulteriore e diverso rapporto di natura patrimoniale;
10) le parti, con la sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere, ad eccezione del mutuo contratto per l'acquisto dell'autovettura e del camper in ordine al quale la signora Parte_2 verserà un contributo mensile di 200 euro fino alla sua estinzione;
se il camper e l'autovettura tg.
FC778ZT verranno venduti, seppur di proprietà del signor il ricavato verrà diviso a metà Pt_1 tra i signor e l'autovettura tg. FC778ZT rimarrà in uso alla signora Pt_1 Pt_2 Parte_2 sebbene di proprietà del signor Parte_1
11) spese del giudizio rimarranno a carico della signora Parte_2
12) decorsi i termini di legge dalla data di comparizione della parti avanti al Tribunale di Trento, si chiede che la causa venga rimessa a ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Tribunale di Trento, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, si chiede sin d'ora di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni dell'omologa di separazione”.
Le superiori condizioni sono state, inoltre, integrate, all'udienza del 08-10-2025, con la seguente clausola: “il camper targato EH 161 GL verrà posto in vendita dal Sig. entro e non Parte_1 oltre il 15 aprile 2026 e il ricavato dalla vendita verrà diviso a metà con la signora Parte_2 in alternativa se il camper non verrà venduto entro il 15 aprile 2026, il signor si Parte_1 impegna a riconoscere alla signora entro e non oltre il 10 ottobre 2027, l'importo di Parte_2
19.500 euro con la precisazione che se il camper verrà venduto dopo il 15 aprile 2026 ad un prezzo superiore a 39.000 euro il signor riconoscerà alla signora oltre Parte_1 Parte_2 all'importo di euro 19.500,00 euro, anche la metà del maggior introito”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa, inoltre, rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avendo le parti avanzato contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 07-08-2025, come integrate e confermate all'udienza del 08-10-2025;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19-07-2014 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 62 - P. II- Serie A, Anno 2014);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Il giudice relatore Il Presidente
AN NA
RA Di BE