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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9617/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 9617 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, con gli avvocati Ranzato, Zampieri e Rela, Parte_1
attore contro la
, Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento del
Controparte_2
, con l'avvocatura dello
[...]
Stato convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 30.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 27.3.2025: previo rigetto delle
Cont eccezioni tutte sollevate ex adverso, di carenza di legittimazione passiva della . nonché di prescrizione, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e come di seguito precisate: 1) accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd ”, in CP_2
ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig.
[...]
dal 12/09/1943 al 30/3/1945, condannarsi la Parte_2 Controparte_1
quale successore del cd. ”, al risarcimento del danno cagionato al
[...] CP_2
1 defunto , quantificato nella somma non minore di euro 7.510,14, quanto Parte_2
al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 133.238,30, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315 C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento;
2) Condannarsi la convenuta
[...]
e/o il MEF e/o il Fondo ex art. 43 DL 36/2022 a corrispondere agli attuali Controparte_1
attori, quali eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo di risarcimento Parte_2
del danno al dante causa, de cuius . 3) In ogni caso, spese, diritti ed onorari Parte_2
rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in via istruttoria:
[…].
Per il per il ristoro dei danni subiti dalle Controparte_4 vittime del , come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, voglia CP_2
codesto eccellentissimo Tribunale rigettare le pretese attoree e le avversarie domande nuove perché sia le une che le altre sono inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate sotto ogni punto di vista, e in particolare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione
Cont e/o la doverosa applicazione alla controversia del diritto della in forza dell'art.62 della
L.218/1995 oppure se confermato dall'art.
4-1 Reg.CE-864/2007 (Roma II); dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica e il difetto di legittimazione passiva di tutte le
Amministrazioni dello Stato italiano e/o in assoluto subordine la violazione del contraddittorio e/o la mancata notifica della citazione al Fondo unico eventuale soggetto dotato di legittimazione passiva e/o litisconsorte necessario per le ragioni esposte in comparsa di risposta e in via subordinata, dichiarare il difetto di competenza, sotto plurimi profili, come esplicati nelle difese svolte, del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Roma
(Cass.SS.UU.16435/2023); nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande attoree contro le Amministrazioni dello Stato italiano perché inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate per tutte le ragioni già esposte in comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi ed estromettere e dichiarare l' assoluto difetto di legittimazione Cont passiva del in quanto il risponde intra vires e nei limiti del finanziamento del CP_2
medesimo, ex DL.nr.36/2022, art.43, comma uno, giacché il è indicato dalla legge CP_2 CP_2
come unico soggetto obbligato ad effettuare i pagamenti per i titoli dedotti nel presente giudizio già in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione in capo alle Amministrazioni statali se evocate in giudizio;
nel merito,
2 in via ancor più subordinata, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili anche perché tutti i diritti fatti valere
(di credito e non di credito) sono prescritti per intervenuta prescrizione e/o decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito anche in quanto attinenti a diritti e/o crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla pretesa e indimostrata qualità ereditaria del de cuius in capo a chi ha agito nel presente giudizio nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, dichiarare che non si può procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, in quanto manca qualsiasi criterio di quantificazione e comunque perché le pretese sono improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili e infondate nel merito secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) nella denegata ipotesi che si ritenga che la detrazione delle somme di cui al co.4b del DL.36/2022 non possa essere effettuata in sede di accesso al Fondo da parte della parte attrice che si è vista liquidare dal Tribunale il beneficio qui richiesto, in ogni caso, detrarre le somme che sarebbero spettate a parte attrice ai sensi della legislazione speciale indicata nell' art.4b DL.36/2022 o in subordine, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato e/o liquidabile alla controparte per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza a norma dell' art.43 comma quarto-b-DL.36/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e/o 1243 co.1 e/o co.2, e/o 1227, comma 2, cod. civ.
g) Si chiede però anche, in via ulteriormente subordinata, che – in relazione a tale circostanza
– codesto eccellentissimo Tribunale ordini alle controparti di esibire la citata documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. Spese vinte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio la Repubblica di per il Parte_1 CP_1 CP_1
risarcimento dei danni patiti dal congiunto , deceduto il 18.8.1981, di cui Parte_2
è erede legittimo. Espone quanto segue. alla cessazione delle ostilità fra il Parte_2
Regno d'Italia e gli alleati (8.9.1943) era militare in servizio al Terzo reggimento bersaglieri con il grado di caporalmaggiore. L'8.9.1493 egli venne catturato in Milano da militari dell'esercito tedesco, deportato in e internato nel campo di concentramento di CP_1
Ziegenhain, ove rimase fino al 30.3.1945 in sostanziale schiavitù in condizioni disumane. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa, senza percepire il salario che veniva versato presso un istituto di credito tedesco. L'attore ritiene sussistente la giurisdizione del giudice adito, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa avutasi
3 nel settore e da ultimo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013. Egli reputa inoltre che il diritto al risarcimento azionato sia imprescrittibile in quanto nascente dalla commissione di crimini internazionali, a loro volta imprescrittibili ai sensi del diritto internazionale, come chiarito dalla giurisprudenza interna. Chiede pertanto iure haereditatis il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, patrimoniali, consistenti nell'equivalente monetario del lavoro prestato e non retribuito nei campi di concentramento, e non patrimoniali, per le sofferenze patite durante la prigionia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.1.2024 si è costituito in giudizio il per il CP_2
ristoro dei danni subiti dalle vittime del . CP_2
Il convenuto ha eccepito preliminarmente la mancata evocazione in giudizio del legittimato passivo (il stesso e l'inesistenza della notifica degli atti introduttivi, in ragione del fatto CP_2 che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta presso l'avvocatura dello Stato di questa città, senza menzione del Fondo. Reputa nulla la notifica all'avvocatura dello Stato, se intesa come citazione della Repubblica federale di Germania. Eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'avvocatura dello Stato.
Sempre in via preliminare eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in applicazione delle regole generali ed essendo irrilevante la residenza dell'attore, poiché il fatto illecito non è avvenuto in luogo ignoto, fuori del territorio del distretto della Corte d'appello di
Venezia. Il convenuto ritiene infatti che l'obbligazione oggetto di giudizio sia sorta per effetto dell'art. 43 d.l. 36/2022 in capo a un'amministrazione dello Stato, unica per l'intero territorio nazionale e con sede in Roma;
inoltre quel Tribunale sarebbe competente in quanto luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi (tesoreria provinciale di Roma) ai sensi degli artt. 20 e 25
c.p.c.; il Tribunale di Roma sarebbe comunque competente in ragione del fatto che l'obbligazione dovrebbe essere eseguita da parte della presso Controparte_1 la sede dell'ambasciata, in Roma.
Ancora in via preliminare osserva che il d.l. 36/2022 dà seguito all'accordo fra Repubblica
di Germania e Repubblica italiana del 1962 e intende tenere indenne lo Stato tedesco CP_1
nel rispetto del principio di immunità degli Stati;
ritiene pertanto essersi verificata una surroga di pagamento. Sostiene pertanto che unico legittimato passivo nell'odierno giudizio è il CP_2
in qualità di unico soggetto legittimato a erogare somme in sostituzione dello Stato tedesco debitore. Osserva inoltre che la sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 non ha modificato la posizione della Repubblica nell'ordinamento internazionale, con riferimento al
4 principio di immunità degli altri Stati. In ragione del fenomeno di surroga di pagamento descritto il è titolato a sollevare tutte le eccezioni non personali del debitore originario. CP_2
Il convenuto eccepisce pertanto la prescrizione delle pretese azionate, in ragione del fatto che l'illecito in questione consiste in fatti di riduzione in schiavitù, puniti all'epoca della loro commissione fino a quindici anni di reclusione, e pertanto prescrittibili nel medesimo lasso di tempo ai sensi dell'art. 2947 c.c. Inoltre, non può essere efficacemente invocato l'art. 2935 c.c., giacché le pretese creditorie furono sempre azionabili (ed effettivamente furono proposti vari giudizi) anche prima della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata, poiché la disposizione da ultimo richiamata riguarda unicamente la possibilità legale e non di fatto (quale
è la diffusione di un determinato orientamento giurisprudenziale) di esercitare un diritto. Da ultimo, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra si è affermata nell'ordinamento internazionale solo in epoca successiva alla verificazione dell'illecito e anche nell'ordinamento internazionale vige il principio di irretroattività delle norme giuridiche (art. 28 Convenzione di Vienna).
Peraltro, nell'ordinamento internazionale non sarebbe rinvenibile alcuna disposizione specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili, sicché la materia sarebbe rimessa alle regole dell'ordinamento interno. Il convenuto argomenta quindi circa il decorso del termine di prescrizione con riferimento all'ipotesi di estinzione per morte del reo dei reati costituenti illecito.
Nel merito osserva che il dante causa dell'attore aveva la qualifica di prigioniero di guerra e pertanto le forze militari avversarie poterono catturarlo e internarlo alla stregua del diritto di guerra vigente all'epoca dei fatti;
pertanto, i fatti di causa non possono qualificarsi come crimini di guerra. Per tali motivi non sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del Tribunale adito nei confronti della Germania, in quanto l'eccezione derogatoria Controparte_1
stabilita dalla Corte costituzione n. 238/2014 varrebbe esclusivamente per i crimini di guerra.
Resta inoltre ignoto il luogo di cattura del dante causa dell'attore.
Il convenuto eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale adito nei confronti della in ragione del fatto che, essendo rimasto ignoto, ovvero non Controparte_1 adeguatamente dimostrato, il luogo di cattura, l'intero illecito si è consumato in CP_1 inoltre, l'attore non avrebbe dimostrato la sussistenza nel territorio dello Stato di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995.
Per le medesime ragioni andrebbe applicato al caso di specie il diritto tedesco.
Sempre nel merito, il convenuto eccepisce la genericità delle allegazioni e il difetto di prova.
5 Eccepisce inoltre la compensatio lucri cum damno con riferimento al quanto già percepito o percepibile dall'attore e dal loro dante causa per il medesimo titolo illecito. Contesta la quantificazione del danno operata dall'attore.
La Repubblica di cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati CP_1 CP_1
correttamente notificati, non si è costituita in giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
L'attore nella prima memoria istruttoria ha ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in considerazione del fatto che l'ambasciatore è soggetto munito di legittimazione processuale per lo Stato estero;
conseguentemente, la notifica per via diplomatica tramite la
Procura della Repubblica è idonea a stabilire il contraddittorio con lo Stato estero. Inoltre, ha ribadito la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ragione del fatto che il luogo di cattura del dante causa fu in Milano. L'attore ha ribadito il carattere di crimine di guerra delle condotte illecite da cui deriva la limitazione del principio di immunità degli Stati, secondo la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata. Ritiene che vada rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in ragione del fatto che l'avvocatura dello Stato si è costituita per se stessa e per il soggetto privo di soggettività giuridica. CP_2
Eccepisce pertanto la nullità, e la stessa inesistenza, della costituzione del convenuto. La competenza territoriale del Tribunale adito sussiste pertanto in quanto forum destinatae solutionis. Contesta che nel caso di specie sia avvenuto un accollo [sebbene il convenuto abbia ricostruito il fenomeno successorio in termini di surrogazione di pagamento] per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 36/2022 o un fenomeno successorio nel lato passivo dell'obbligazione. Piuttosto, in forza della normativa da ultimo richiamato si sarebbe verificato un'espromissione non liberatoria del debitore originario (Stato tedesco), con possibilità del creditore di agire verso entrambi i debitori (espromittente ed espromesso) in riferimento a due differenti e autonomi rapporti obbligatori. Ha ribadito l'imprescrittibilità dell'illecito oggetto di giudizio;
l'applicabilità al giudizio della legge italiana;
l'infondatezza dell'eccezione di compensazione.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, differente da quanto ritenuto dal convenuto nelle note d'udienza in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, nessuna dichiarazione di contumacia della Repubblica italiana si impone, la quale non è stata mai evocata in giudizio dall'attore.
6 Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa dell'attore a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
*
1.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2023, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel CP_2 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_2
modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio, che è stato introdotto con atto di citazione dd. 7.7.2023, prima dello spirare del termine decadenziale, da ultimo stabilito al 31.12.2023 (art. 8, co. 11-ter, d.l. 198/2022).
*
1.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale CP_2
oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
7 L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al anche in forza di un contratto di transazione da concludersi CP_2
«sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la tipologia di sentenza che consente l'accesso al Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la , responsabile Controparte_1
civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_1 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana, per il tramite CP_2 dell'amministrazione competente individuata dalla legge, come il soggetto giuridico titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del
8 rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la ) che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_1
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
9 Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedimenti amministrativi che prendono il posto dei
10 giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla CP_1
giurisdizione interna.
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito presso il . Controparte_2
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la
[...]
(Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio Controparte_1
con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, per il tramite dell'amministrazione statale competente, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in Controparte_2 materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del durante la CP_2
seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
*
1.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che la costituzione in giudizio del – da intendersi fatta, per le ragioni che si vanno ad esporre, per il CP_2 [...]
– ha determinato il valido instaurarsi del rapporto processuale. Controparte_2
A questo riguardo alla luce delle difese svolte da entrambe le parti va specificato quanto segue.
Secondo il tenore dell'art. 43 d.l. 36/2022 e del successivo d.m. 28.6.2023 non pare potersi dubitare del fatto che il considerato per se stesso, è entità priva di soggettività giuridica. CP_2
Difatti, esso è costituito dall'art. 43 d.l. 36/2022 presso il;
inoltre, ai Controparte_2
11 sensi dell'art. 3 d.m. 28.6.2023 i soggetti muniti di titolo di accesso al Fondo debbono indirizzare le loro richieste al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, articolazione del Ministero deputata a elaborare i modelli per l'inoltro delle domande (art. 3, co. 3, d.m. 28.6.2023) e che verifica i titoli di accesso al fondo (art. 4 d.m. 28.6.2025).
Il Fondo si presenta pertanto privo di autonomia oltre che di organizzazione e di mezzi propri, in quanto è amministrato da un'altra struttura del Ministero di appartenenza (la Direzione dei servizi del Tesoro).
Il Fondo non esiste dunque come soggetto giuridico autonomo, ma come articolazione organizzativa interna del e delle finanze strumentale a garantire la Controparte_2
predisposizione delle risorse necessarie a fare fronte alle richieste risarcitorie delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o in danno di cittadini italiani dalle forze armate tedesche nel corso della Seconda guerra mondiale successivamente alla resa del Regno d'Italia.
Il fatto che il sussista quale articolazione organizzativa interna del CP_2 [...]
e che non vi sia distinzione soggettiva fra le due entità comporta Controparte_2 che va affermata nel presente giudizio l'instaurazione fra l'attore e il convenuto di un valido rapporto processuale, corrispondente al rapporto sostanziale descritto nei precedenti paragrafi.
Ne deriva in primo luogo che la notificazione degli atti introduttivi è stata correttamente effettuata dall'attore al convenuto presso l'Avvocatura dello Stato, in applicazione tanto della regola generale prevista dall'art. 11 r.d. 1611/1933 quanto della regola speciale stabilita dall'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022, che peraltro indica quale destinataria della notifica unicamente e semplicemente l'Avvocatura dello Stato senza alcuna menzione dell'amministrazione dello
Stato legittimata passiva del rapporto processuale e sostanziale. Nessuna inesistenza della notifica si ravvisa nel caso di specie, giacché le attività di trasmissione e consegna dell'atto da notificare (Cass., sez. un., 20.7.2016 n. 14916) si sono correttamente perfezionate presso il soggetto indicato dalla legge (art. 43, co. 6, d.l. 36/2022) quale destinatario della notifica;
mentre qualsiasi questione sulla nullità della stessa è eliminata in radice dalla costituzione del convenuto.
Secondariamente, è da ritenere che la costituzione del con ampio svolgimento di difese CP_2
estese al merito con riferimento alla tutela degli interessi sostanziali del
[...]
, vale per la costituzione del stesso, nonostante il Controparte_2 CP_2
diverso avviso dello stesso convenuto, in ragione della identità soggettiva del e del CP_2
presso cui lo stesso è costituito. CP_2
12 Da ultimo, è da ritenere che non possono ritenersi nulli o addirittura inesistenti gli atti difensivi del convenuto perché provenienti da soggetto assolutamente privo di legittimazione sostanziale e processuale, come intende l'attore: come visto, le difese sono infatti direttamente riferibili al
, legittimato sostanziale e processuale passivo del diritto azionato. CP_2
In conseguenza dell'efficace costituzione in giudizio del per il CP_2 CP_2 [...]
per il tramite del va affermata la possibilità da parte del convenuto di Controparte_2 CP_2
eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto.
*
2. Il intervenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, sotto CP_2 molteplici profili, fra quali vi è menzionata anche l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati sovrani.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento con riferimento a tale profilo.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dall'intervenuto.
*
3. L'attore solo nelle note di precisazione delle conclusioni ha svolto in via subordinata la domanda di condanna contro il convenuto. CP_2
13 Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Il convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha svolto eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
esso nelle proprie note di precisazione delle conclusioni ha poi eccepito la tardività e la novità di questa domanda, chiedendone il rigetto.
Va data precedenza logica e giuridica all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale che si atteggia a questione pregiudiziale, attenendo alla sussistenza dello stesso potere decisorio del
Tribunale adito.
L'eccezione merita accoglimento.
Come chiarito nel precedente di legittimità sopra riportato (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371), ai sensi dell'art. 25 c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti
(art. 28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, co. II, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, co. III,
c.p.c.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7, r.d. 1611/1933, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile.
Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, c.p.c.).
In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).
Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 c.c., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali
(segnatamente: l'art. 54 r.d. 2440/1923; gli artt. 278, lett. d), 287 e 407 r.d. 827/1924) fanno
14 riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Pertanto, esclusa la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere l'illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di un'unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali. In ragione delle modalità esecutive di pagamento previste dal citato d.m. 28.6.2023 (attribuzione delle funzioni alla Direzione dei servizi del
Tesoro presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi con funzioni solo ancillari della Ragioneria dello Stato), ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
*
4. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della con Controparte_1
riferimento alle domande di risarcimento dei danni proposte contro la stessa;
2. dichiara per il resto l'incompetenza del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Roma, disponendo la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale competente nei termini di legge;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 6 giugno 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 9617 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, con gli avvocati Ranzato, Zampieri e Rela, Parte_1
attore contro la
, Controparte_1
convenuta contumace e con l'intervento del
Controparte_2
, con l'avvocatura dello
[...]
Stato convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 30.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 27.3.2025: previo rigetto delle
Cont eccezioni tutte sollevate ex adverso, di carenza di legittimazione passiva della . nonché di prescrizione, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e come di seguito precisate: 1) accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd ”, in CP_2
ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig.
[...]
dal 12/09/1943 al 30/3/1945, condannarsi la Parte_2 Controparte_1
quale successore del cd. ”, al risarcimento del danno cagionato al
[...] CP_2
1 defunto , quantificato nella somma non minore di euro 7.510,14, quanto Parte_2
al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 133.238,30, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315 C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento;
2) Condannarsi la convenuta
[...]
e/o il MEF e/o il Fondo ex art. 43 DL 36/2022 a corrispondere agli attuali Controparte_1
attori, quali eredi del sig. , la somma riconosciuta a titolo di risarcimento Parte_2
del danno al dante causa, de cuius . 3) In ogni caso, spese, diritti ed onorari Parte_2
rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari;
in via istruttoria:
[…].
Per il per il ristoro dei danni subiti dalle Controparte_4 vittime del , come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 26.3.2025, voglia CP_2
codesto eccellentissimo Tribunale rigettare le pretese attoree e le avversarie domande nuove perché sia le une che le altre sono inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate sotto ogni punto di vista, e in particolare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione
Cont e/o la doverosa applicazione alla controversia del diritto della in forza dell'art.62 della
L.218/1995 oppure se confermato dall'art.
4-1 Reg.CE-864/2007 (Roma II); dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica e il difetto di legittimazione passiva di tutte le
Amministrazioni dello Stato italiano e/o in assoluto subordine la violazione del contraddittorio e/o la mancata notifica della citazione al Fondo unico eventuale soggetto dotato di legittimazione passiva e/o litisconsorte necessario per le ragioni esposte in comparsa di risposta e in via subordinata, dichiarare il difetto di competenza, sotto plurimi profili, come esplicati nelle difese svolte, del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Roma
(Cass.SS.UU.16435/2023); nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande attoree contro le Amministrazioni dello Stato italiano perché inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate per tutte le ragioni già esposte in comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi ed estromettere e dichiarare l' assoluto difetto di legittimazione Cont passiva del in quanto il risponde intra vires e nei limiti del finanziamento del CP_2
medesimo, ex DL.nr.36/2022, art.43, comma uno, giacché il è indicato dalla legge CP_2 CP_2
come unico soggetto obbligato ad effettuare i pagamenti per i titoli dedotti nel presente giudizio già in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione in capo alle Amministrazioni statali se evocate in giudizio;
nel merito,
2 in via ancor più subordinata, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili anche perché tutti i diritti fatti valere
(di credito e non di credito) sono prescritti per intervenuta prescrizione e/o decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito anche in quanto attinenti a diritti e/o crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla pretesa e indimostrata qualità ereditaria del de cuius in capo a chi ha agito nel presente giudizio nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, dichiarare che non si può procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, in quanto manca qualsiasi criterio di quantificazione e comunque perché le pretese sono improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili e infondate nel merito secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) nella denegata ipotesi che si ritenga che la detrazione delle somme di cui al co.4b del DL.36/2022 non possa essere effettuata in sede di accesso al Fondo da parte della parte attrice che si è vista liquidare dal Tribunale il beneficio qui richiesto, in ogni caso, detrarre le somme che sarebbero spettate a parte attrice ai sensi della legislazione speciale indicata nell' art.4b DL.36/2022 o in subordine, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato e/o liquidabile alla controparte per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza a norma dell' art.43 comma quarto-b-DL.36/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e/o 1243 co.1 e/o co.2, e/o 1227, comma 2, cod. civ.
g) Si chiede però anche, in via ulteriormente subordinata, che – in relazione a tale circostanza
– codesto eccellentissimo Tribunale ordini alle controparti di esibire la citata documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. Spese vinte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio la Repubblica di per il Parte_1 CP_1 CP_1
risarcimento dei danni patiti dal congiunto , deceduto il 18.8.1981, di cui Parte_2
è erede legittimo. Espone quanto segue. alla cessazione delle ostilità fra il Parte_2
Regno d'Italia e gli alleati (8.9.1943) era militare in servizio al Terzo reggimento bersaglieri con il grado di caporalmaggiore. L'8.9.1493 egli venne catturato in Milano da militari dell'esercito tedesco, deportato in e internato nel campo di concentramento di CP_1
Ziegenhain, ove rimase fino al 30.3.1945 in sostanziale schiavitù in condizioni disumane. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa, senza percepire il salario che veniva versato presso un istituto di credito tedesco. L'attore ritiene sussistente la giurisdizione del giudice adito, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa avutasi
3 nel settore e da ultimo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013. Egli reputa inoltre che il diritto al risarcimento azionato sia imprescrittibile in quanto nascente dalla commissione di crimini internazionali, a loro volta imprescrittibili ai sensi del diritto internazionale, come chiarito dalla giurisprudenza interna. Chiede pertanto iure haereditatis il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, patrimoniali, consistenti nell'equivalente monetario del lavoro prestato e non retribuito nei campi di concentramento, e non patrimoniali, per le sofferenze patite durante la prigionia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.1.2024 si è costituito in giudizio il per il CP_2
ristoro dei danni subiti dalle vittime del . CP_2
Il convenuto ha eccepito preliminarmente la mancata evocazione in giudizio del legittimato passivo (il stesso e l'inesistenza della notifica degli atti introduttivi, in ragione del fatto CP_2 che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta presso l'avvocatura dello Stato di questa città, senza menzione del Fondo. Reputa nulla la notifica all'avvocatura dello Stato, se intesa come citazione della Repubblica federale di Germania. Eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'avvocatura dello Stato.
Sempre in via preliminare eccepisce l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in applicazione delle regole generali ed essendo irrilevante la residenza dell'attore, poiché il fatto illecito non è avvenuto in luogo ignoto, fuori del territorio del distretto della Corte d'appello di
Venezia. Il convenuto ritiene infatti che l'obbligazione oggetto di giudizio sia sorta per effetto dell'art. 43 d.l. 36/2022 in capo a un'amministrazione dello Stato, unica per l'intero territorio nazionale e con sede in Roma;
inoltre quel Tribunale sarebbe competente in quanto luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi (tesoreria provinciale di Roma) ai sensi degli artt. 20 e 25
c.p.c.; il Tribunale di Roma sarebbe comunque competente in ragione del fatto che l'obbligazione dovrebbe essere eseguita da parte della presso Controparte_1 la sede dell'ambasciata, in Roma.
Ancora in via preliminare osserva che il d.l. 36/2022 dà seguito all'accordo fra Repubblica
di Germania e Repubblica italiana del 1962 e intende tenere indenne lo Stato tedesco CP_1
nel rispetto del principio di immunità degli Stati;
ritiene pertanto essersi verificata una surroga di pagamento. Sostiene pertanto che unico legittimato passivo nell'odierno giudizio è il CP_2
in qualità di unico soggetto legittimato a erogare somme in sostituzione dello Stato tedesco debitore. Osserva inoltre che la sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 non ha modificato la posizione della Repubblica nell'ordinamento internazionale, con riferimento al
4 principio di immunità degli altri Stati. In ragione del fenomeno di surroga di pagamento descritto il è titolato a sollevare tutte le eccezioni non personali del debitore originario. CP_2
Il convenuto eccepisce pertanto la prescrizione delle pretese azionate, in ragione del fatto che l'illecito in questione consiste in fatti di riduzione in schiavitù, puniti all'epoca della loro commissione fino a quindici anni di reclusione, e pertanto prescrittibili nel medesimo lasso di tempo ai sensi dell'art. 2947 c.c. Inoltre, non può essere efficacemente invocato l'art. 2935 c.c., giacché le pretese creditorie furono sempre azionabili (ed effettivamente furono proposti vari giudizi) anche prima della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata, poiché la disposizione da ultimo richiamata riguarda unicamente la possibilità legale e non di fatto (quale
è la diffusione di un determinato orientamento giurisprudenziale) di esercitare un diritto. Da ultimo, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra si è affermata nell'ordinamento internazionale solo in epoca successiva alla verificazione dell'illecito e anche nell'ordinamento internazionale vige il principio di irretroattività delle norme giuridiche (art. 28 Convenzione di Vienna).
Peraltro, nell'ordinamento internazionale non sarebbe rinvenibile alcuna disposizione specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili, sicché la materia sarebbe rimessa alle regole dell'ordinamento interno. Il convenuto argomenta quindi circa il decorso del termine di prescrizione con riferimento all'ipotesi di estinzione per morte del reo dei reati costituenti illecito.
Nel merito osserva che il dante causa dell'attore aveva la qualifica di prigioniero di guerra e pertanto le forze militari avversarie poterono catturarlo e internarlo alla stregua del diritto di guerra vigente all'epoca dei fatti;
pertanto, i fatti di causa non possono qualificarsi come crimini di guerra. Per tali motivi non sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del Tribunale adito nei confronti della Germania, in quanto l'eccezione derogatoria Controparte_1
stabilita dalla Corte costituzione n. 238/2014 varrebbe esclusivamente per i crimini di guerra.
Resta inoltre ignoto il luogo di cattura del dante causa dell'attore.
Il convenuto eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale adito nei confronti della in ragione del fatto che, essendo rimasto ignoto, ovvero non Controparte_1 adeguatamente dimostrato, il luogo di cattura, l'intero illecito si è consumato in CP_1 inoltre, l'attore non avrebbe dimostrato la sussistenza nel territorio dello Stato di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995.
Per le medesime ragioni andrebbe applicato al caso di specie il diritto tedesco.
Sempre nel merito, il convenuto eccepisce la genericità delle allegazioni e il difetto di prova.
5 Eccepisce inoltre la compensatio lucri cum damno con riferimento al quanto già percepito o percepibile dall'attore e dal loro dante causa per il medesimo titolo illecito. Contesta la quantificazione del danno operata dall'attore.
La Repubblica di cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati CP_1 CP_1
correttamente notificati, non si è costituita in giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
L'attore nella prima memoria istruttoria ha ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in considerazione del fatto che l'ambasciatore è soggetto munito di legittimazione processuale per lo Stato estero;
conseguentemente, la notifica per via diplomatica tramite la
Procura della Repubblica è idonea a stabilire il contraddittorio con lo Stato estero. Inoltre, ha ribadito la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in ragione del fatto che il luogo di cattura del dante causa fu in Milano. L'attore ha ribadito il carattere di crimine di guerra delle condotte illecite da cui deriva la limitazione del principio di immunità degli Stati, secondo la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata. Ritiene che vada rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in ragione del fatto che l'avvocatura dello Stato si è costituita per se stessa e per il soggetto privo di soggettività giuridica. CP_2
Eccepisce pertanto la nullità, e la stessa inesistenza, della costituzione del convenuto. La competenza territoriale del Tribunale adito sussiste pertanto in quanto forum destinatae solutionis. Contesta che nel caso di specie sia avvenuto un accollo [sebbene il convenuto abbia ricostruito il fenomeno successorio in termini di surrogazione di pagamento] per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 36/2022 o un fenomeno successorio nel lato passivo dell'obbligazione. Piuttosto, in forza della normativa da ultimo richiamato si sarebbe verificato un'espromissione non liberatoria del debitore originario (Stato tedesco), con possibilità del creditore di agire verso entrambi i debitori (espromittente ed espromesso) in riferimento a due differenti e autonomi rapporti obbligatori. Ha ribadito l'imprescrittibilità dell'illecito oggetto di giudizio;
l'applicabilità al giudizio della legge italiana;
l'infondatezza dell'eccezione di compensazione.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che, differente da quanto ritenuto dal convenuto nelle note d'udienza in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, nessuna dichiarazione di contumacia della Repubblica italiana si impone, la quale non è stata mai evocata in giudizio dall'attore.
6 Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa dell'attore a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
*
1.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2023, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel CP_2 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_2
modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio, che è stato introdotto con atto di citazione dd. 7.7.2023, prima dello spirare del termine decadenziale, da ultimo stabilito al 31.12.2023 (art. 8, co. 11-ter, d.l. 198/2022).
*
1.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale CP_2
oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
7 L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al anche in forza di un contratto di transazione da concludersi CP_2
«sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la tipologia di sentenza che consente l'accesso al Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la , responsabile Controparte_1
civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_1 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana, per il tramite CP_2 dell'amministrazione competente individuata dalla legge, come il soggetto giuridico titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del
8 rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la ) che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_1
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
9 Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedimenti amministrativi che prendono il posto dei
10 giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla CP_1
giurisdizione interna.
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito presso il . Controparte_2
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la
[...]
(Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio Controparte_1
con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, per il tramite dell'amministrazione statale competente, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in Controparte_2 materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del durante la CP_2
seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
*
1.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che la costituzione in giudizio del – da intendersi fatta, per le ragioni che si vanno ad esporre, per il CP_2 [...]
– ha determinato il valido instaurarsi del rapporto processuale. Controparte_2
A questo riguardo alla luce delle difese svolte da entrambe le parti va specificato quanto segue.
Secondo il tenore dell'art. 43 d.l. 36/2022 e del successivo d.m. 28.6.2023 non pare potersi dubitare del fatto che il considerato per se stesso, è entità priva di soggettività giuridica. CP_2
Difatti, esso è costituito dall'art. 43 d.l. 36/2022 presso il;
inoltre, ai Controparte_2
11 sensi dell'art. 3 d.m. 28.6.2023 i soggetti muniti di titolo di accesso al Fondo debbono indirizzare le loro richieste al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, articolazione del Ministero deputata a elaborare i modelli per l'inoltro delle domande (art. 3, co. 3, d.m. 28.6.2023) e che verifica i titoli di accesso al fondo (art. 4 d.m. 28.6.2025).
Il Fondo si presenta pertanto privo di autonomia oltre che di organizzazione e di mezzi propri, in quanto è amministrato da un'altra struttura del Ministero di appartenenza (la Direzione dei servizi del Tesoro).
Il Fondo non esiste dunque come soggetto giuridico autonomo, ma come articolazione organizzativa interna del e delle finanze strumentale a garantire la Controparte_2
predisposizione delle risorse necessarie a fare fronte alle richieste risarcitorie delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o in danno di cittadini italiani dalle forze armate tedesche nel corso della Seconda guerra mondiale successivamente alla resa del Regno d'Italia.
Il fatto che il sussista quale articolazione organizzativa interna del CP_2 [...]
e che non vi sia distinzione soggettiva fra le due entità comporta Controparte_2 che va affermata nel presente giudizio l'instaurazione fra l'attore e il convenuto di un valido rapporto processuale, corrispondente al rapporto sostanziale descritto nei precedenti paragrafi.
Ne deriva in primo luogo che la notificazione degli atti introduttivi è stata correttamente effettuata dall'attore al convenuto presso l'Avvocatura dello Stato, in applicazione tanto della regola generale prevista dall'art. 11 r.d. 1611/1933 quanto della regola speciale stabilita dall'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022, che peraltro indica quale destinataria della notifica unicamente e semplicemente l'Avvocatura dello Stato senza alcuna menzione dell'amministrazione dello
Stato legittimata passiva del rapporto processuale e sostanziale. Nessuna inesistenza della notifica si ravvisa nel caso di specie, giacché le attività di trasmissione e consegna dell'atto da notificare (Cass., sez. un., 20.7.2016 n. 14916) si sono correttamente perfezionate presso il soggetto indicato dalla legge (art. 43, co. 6, d.l. 36/2022) quale destinatario della notifica;
mentre qualsiasi questione sulla nullità della stessa è eliminata in radice dalla costituzione del convenuto.
Secondariamente, è da ritenere che la costituzione del con ampio svolgimento di difese CP_2
estese al merito con riferimento alla tutela degli interessi sostanziali del
[...]
, vale per la costituzione del stesso, nonostante il Controparte_2 CP_2
diverso avviso dello stesso convenuto, in ragione della identità soggettiva del e del CP_2
presso cui lo stesso è costituito. CP_2
12 Da ultimo, è da ritenere che non possono ritenersi nulli o addirittura inesistenti gli atti difensivi del convenuto perché provenienti da soggetto assolutamente privo di legittimazione sostanziale e processuale, come intende l'attore: come visto, le difese sono infatti direttamente riferibili al
, legittimato sostanziale e processuale passivo del diritto azionato. CP_2
In conseguenza dell'efficace costituzione in giudizio del per il CP_2 CP_2 [...]
per il tramite del va affermata la possibilità da parte del convenuto di Controparte_2 CP_2
eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto.
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2. Il intervenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, sotto CP_2 molteplici profili, fra quali vi è menzionata anche l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati sovrani.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento con riferimento a tale profilo.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dall'intervenuto.
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3. L'attore solo nelle note di precisazione delle conclusioni ha svolto in via subordinata la domanda di condanna contro il convenuto. CP_2
13 Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Il convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha svolto eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
esso nelle proprie note di precisazione delle conclusioni ha poi eccepito la tardività e la novità di questa domanda, chiedendone il rigetto.
Va data precedenza logica e giuridica all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale che si atteggia a questione pregiudiziale, attenendo alla sussistenza dello stesso potere decisorio del
Tribunale adito.
L'eccezione merita accoglimento.
Come chiarito nel precedente di legittimità sopra riportato (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371), ai sensi dell'art. 25 c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti
(art. 28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, co. II, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, co. III,
c.p.c.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7, r.d. 1611/1933, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile.
Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, c.p.c.).
In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).
Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 c.c., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali
(segnatamente: l'art. 54 r.d. 2440/1923; gli artt. 278, lett. d), 287 e 407 r.d. 827/1924) fanno
14 riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Pertanto, esclusa la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere l'illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di un'unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali. In ragione delle modalità esecutive di pagamento previste dal citato d.m. 28.6.2023 (attribuzione delle funzioni alla Direzione dei servizi del
Tesoro presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi con funzioni solo ancillari della Ragioneria dello Stato), ai fini della individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
*
4. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della con Controparte_1
riferimento alle domande di risarcimento dei danni proposte contro la stessa;
2. dichiara per il resto l'incompetenza del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Roma, disponendo la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale competente nei termini di legge;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 6 giugno 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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