Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 8345/2016; RG 10550/2016 (cause riunite)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai nn. 8345 e 10550 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertenti
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Arangio, Francesco Trotta ed Elena Avancini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Antonio Gramsci n° 54
- Attrice Opponente -
CONTRO
(C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Giannarini e
Mario Giannarini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Gavorrano n° 12
- Convenuta Opposta -
Oggetto: Appalto. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 26631/2015 emesso dal Tribunale Civile di
Roma all'esito del procedimento monitorio nrg. 68119/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito e in via riconvenzionale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità e/o insussistenza e/o inesattezza del credito azionato per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare la condotta contrattuale gravemente inadempiente di Controparte_1
e condannare in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo corrispondente alla penale prevista nel contratto di subappalto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori sino al loro completamento e degli ulteriori danni conseguenti all'inadempimento del contratto così come accertati nel corso del giudizio;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto in favore di
[...]
il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare ai sensi Controparte_1
e per gli effetti dell'art. 1243 c.c. la compensazione di tale credito con il credito relativo alla penale maturata per il ritardo oltre agli ulteriori danni derivanti dall'inadempimento e, qualora il suddetto credito risulti superiore agli importi di cui all'ingiunzione, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 al pagamento in favore di delle somme a quest'ultima spettanti a saldo della Parte_1
compensazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
- concedere ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti avanti esposti e per ciascuno di essi e per non essere l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione;
- ordinare lo stralcio della documentazione irritualmente prodotta dopo l'avvenuta costituzione in giudizio, in tempi successivi ed assolutamente non collegabili alla costituzione telematica;
Nel merito: - rigettare l'opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti e per ciascuno di essi confermando integralmente in decreto opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale in quanto totalmente infondata, generica e priva di ogni supporto probatorio.
- con vittoria di spese e compensi di difesa”.
In corso di causa: il presente giudizio veniva riunito, con provvedimento dell'01/02/2017, con il procedimento nrg. 10550/2016, veniva concessa, con provvedimento del 26/07/2017, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e venivano espletate, nelle udienze del 26/04/2018,
05/12/2018 e 21/05/2019, le prove testimoniali come richieste dalle parti.
Infine, all'udienza del 30/11/2023, le parti precisavano le proprie conclusioni, parte opponente riportandosi a quanto esposto nel foglio di precisazione depositato in data 29/03/2023 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: nel merito
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità e/o insussistenza e/o inesattezza del credito azionato per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
alla restituzione in favore della della Controparte_1 Parte_1 dell'importo portato dal D.I. opposto ed interamente pagato da quest'ultima in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Roma del 26.07.2017 – pari ad € 113.392,70 oltre interessi moratori e spese della procedura – con interessi legali dalla data del predetto pagamento sino all'effettivo soddisfo in via riconvenzionale
- in ogni caso, accertare la condotta contrattuale gravemente inadempiente di
[...]
e condannare in Controparte_1 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo corrispondente alla penale prevista nel contratto di subappalto per ogni giorno
[...] di ritardo nell'esecuzione dei lavori sino al loro completamento, per l'importo di € 198.000,00 e degli ulteriori danni conseguenti all'inadempimento del contratto così come accertati nel corso del giudizio, quantificati nella complessiva somma di € 76.593,16; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opposta, invece, si riportava alle proprie memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ovvero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE - concedere, ex. art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti avanti esposti e per ciascuno di essi e per non essere
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di facile soluzione;
- ordinare lo stralcio della documentazione irritualmente prodotta dopo l'avvenuta costituzione in giudizio, in tempi successivi ed assolutamente non collegabili alla costituzione telematica;
NEL MERITO: − rigettare
l'opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti dedotti e per ciascuno di essi confermando integralmente il decreto opposto;
− Rigettare la domanda riconvenzionale in quanto totalmente infondata, generica e priva di ogni supporto probatorio. −
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. Com'è noto, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (che assume la posizione di attore sostanziale) deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio credito avvalendosi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, dell'opponente (convenuto sostanziale) il quale ha, invece, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 1892/2023,
Cass. 20597/2022, Cass. 13240/2019 e Cass. 21101/2015). Peraltro, sia la prova del fatto costitutivo che la contestazione devono entrambi essere “chiari e analitici” onde evitare l'applicazione del principio di non contestazione del fatto (cfr. Cass. 29577/2020 e 19896/2015).
Fissati tali principi, si evidenzia che nel caso de quo, non vi è controversia sul fatto che la somma ingiunta dalla , costituita dagli importi trattenuti in garanzia in base all'art 15 lett. B del CP_1
contratto di subappalto, fosse dovuta ma, secondo parte opponente la stessa sarebbe inesigibile a causa degli inadempimenti dell'appaltatore, in ragione dei quali, la avrebbe Parte_1
altresì maturato un diritto di credito, azionato in riconvenzionale, di euro 198.000,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e di ulteriori euro 76.593,16 (poi rettificati in euro
81.519,64) a titolo di danni subiti.
2. Con riguardo alla mancata restituzione degli importi trattenuti in garanzia, si evidenzia come la stessa fosse vincolata al rilascio del certificato definitivo di collaudo da parte del committente principale, mai avvenuto, secondo la a causa degli inadempimenti della Parte_1 CP_1
(cfr. pag. 3 atto d'opposizione).
Tuttavia, il bene risulta essere stato consegnato alla e da questa al committente Parte_1 principale tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 (cfr. testimonianza del Sig. Tes_1 all'udienza del 05/12/2018, docc. da 1 a 8 fascicolo di parte opposta e doc. 9 fascicolo di parte opponente) senza che all'epoca nessuno abbia dedotto, nei modi e nelle forme di legge, alcun inadempimento nei confronti della subappaltatrice. Quindi, a norma dell'art. 1665 c. 4 c.c., anche in assenza del certificato di collaudo deve ritenersi che l'opera sia stata accettata senza riserve con il conseguente diritto dell'appaltatrice al pagamento del proprio compenso.
Infatti, la giurisprudenza, distinguendo tra consegna e accettazione dell'opera, ha specificato che la consegna è un mero fatto materiale, mentre la mancanza di rilievi da parte del committente configura un'accettazione tacita del bene (cfr. Cass. 4021/2013 e Cass. 10452/2020) che comporta che, dal momento della consegna, spetti al committente denunciare vizi o difformità imputabili all'appaltatore (cfr. Cass. S.U. 11748/2019 e Cass. 19146/2013) e deve, quindi, ritenersi illegittimo il mancato versamento della somma ingiunta. Peraltro, l'odierna opponente ha provveduto allo svincolo delle somme trattenute in garanzia in base all' art. 15 lett. A del contratto.
3. Sotto il profilo della fondatezza della domanda riconvenzionale risarcitoria si rappresenta quanto segue.
A norma dell'art. 1667 c.c. la garanzia dell'appaltatore opera, purché i vizi siano denunciati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, implicando, di conseguenza, che debba essere fornita la prova dell'invio (art. 1334 c.c.) di una comunicazione contenente, appunto la denuncia dei lamentati vizi o delle difformità riscontrate.
Orbene, nei documenti allegati dalla (cfr. docc. da 14 a 24 memoria ex art. 183 Parte_1
n. 2 di parte opponente) non vi è la prova di una loro effettiva ricezione da parte della nel CP_1
suddetto termine di legge il cui rispetto è necessario ad evitare la decadenza ex art. 1667 c. 2 c.c. né che le lavorazioni ivi indicate, poi affidate alla fossero di spettanza della e, in CP_6 CP_1
questo senso, nessun valore probatorio può attribuirsi alle fatture allegate da parte opponente, in quanto documenti di per sé insufficienti a provare i danni subiti (cfr. Cass. 3293/2018 e Cass.
15178/2015) o la sussistenza di un nesso causale tra l'attività del subappaltatore ed i vizi lamentati, poiché “sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr.
Cass.28995/2017 e Cass. 18392/2017). Inoltre, la ha documentato il buon esito della verifica CP_1
e del collaudo delle lavorazioni ad essa affidate (cfr. docc.
1-17 cartella dichiarazioni conformità, fascicolo di parte opposta e docc. da 1 a 10 cartella verbali collaudo impianti elettrici fascicolo di parte opposta).
Peraltro, l'unico documento che risulta effettivamente recapitato all'odierna opposta (racc. del
05/08/2015 doc. 9 e 42 fascicolo di parte opponente) attiene, in base al verbale di sopralluogo allegato, a lavorazioni (mancanza di lampade) che non possono certamente definirsi “vizi occulti”, intesi come “vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna” (cfr. Cass.
6774/2001) ai fini della decorrenza del termine, dalla loro scoperta.
Conclusivamente, l'opposizione deve, quindi, essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 26631/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa dall' con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in euro 14.103,00 Controparte_1
quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 02/01/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.