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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta da :
1)dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 13.11.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento di appello iscritto al n. 464/ 2023 RG vertente Tra
Parte_1
e merito Controparte_1
ha emesso il seguente DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2266/2023 depositata
[...] in data 20.4.2023 : 1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra le parti a partire dal
1° luglio 2001 e fino alla data del 31/08/2018; b) condanna il appellato a corrispondere all'appellante le differenze retributive CP_1 tra quanto da costei percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) dal 1° luglio 2001 fino al 31.8.2018, con il riconoscimento anche della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, del t.f.r. e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) condanna l' appellato alla ricostruzione della carriera dell'appellante con calcolo dei periodi effettivi lavorati e inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni di servizio d) condanna il al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine che CP_1 liquida in via equitativa in 9 mensilità di retribuzione (ATA B1 nella misura dovuta ex CCNL al momento della cessazione dell'ultimo contratto a termine) , oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
2) Condanna l'appellato a rimborsare le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in euro 4.628,5 e per il secondo in euro 5.000 , per entrambi oltre Iva, cpa e spese generali e con distrazione in favore degli Avv. Marco Lo Giudice e IG RI
Reggio Calabria, 14.11.2025 Il Presidente (dott.ssa Marialuisa Crucitti)