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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1160/2024 tra
Ricorrente Parte_1
e
Resistente Controparte_1
Oggi 23 maggio 2025 ad ore 13.55 ha luogo la trattazione della causa sopra indicata con modalità cartolare.
Il Giudice dà atto che sono pervenute le note di trattazione scritta di parte ricorrente e pertanto trattiene la causa in decisione, ritirandosi in camera di consiglio. A conclusione della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza che viene allegata al verbale e ne forma parte integrante. Verbale chiuso ore 21.30
Il Giudice
dott. ssa Maria Carmen Napolitano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1160/2024 RG TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michela De Luca del Foro di Prato presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] resistente contumace Avente ad oggetto: restituzione bene immobile
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta di parte ricorrente che si riportano: “…accertare e dichiarare la avvenuta stipula e susseguente risoluzione del contratto di comodato intervenuto fra le parti e, conseguentemente, condannare il Sig. nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Controparte_1
e residente in [...] all'immediato rilascio dell'immobile de quo, con C.F._2 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato , premettendo di essere divenuta proprietaria, a seguito di Parte_1 successione testamentaria apertasi alla morte di , dell'immobile sito in Prato (PO), Via Persona_1
Hermada n. 48, dato in godimento dal de cuius per ragioni di ospitalità e di legame parentale al nipote
, e rappresentando di essere intenzionata a rientrare nel possesso del fabbricato, tanto Controparte_1 che in più occasioni aveva invitato il Sig. a restituire l'immobile sia con richieste Controparte_1 verbali che scritte e da ultimo con l'intervento di legale nominato, senza esito, ha chiesto che il Tribunale di Prato previo accertamento della stipulazione di contratto di comodato ne dichiarasse la risoluzione e, conseguentemente, ordinasse al Sig. l'immediato rilascio dell'immobile suddetto. Controparte_1
pagina 2 di 5 La ricorrente ha qualificato la detenzione del bene da parte del convenuto come comodato precario, senza la previsione di termine, rispetto al quale la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum, senza che debbano sussistere necessità evidenti o problemi economici, mediante richiesta di restituzione del bene. Nel caso di specie – ha proseguito la ricorrente - il convenuto non aveva risposto alla missiva né aveva rilasciato l'immobile e, pertanto si era reso necessario ed inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine del conseguimento di una pronuncia che dichiarasse la risoluzione del contratto di comodato e la condanna al rilascio delle unità immobiliari seguenti: a) immobile per civile abitazione identificato alla cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 500 graffata con la particella 2029 classe 04, vani 4, sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T;
b) immobile per civile abitazione identificato alla Cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 501 classe 04, vani 7,50 sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T-1-2. Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
per tale Controparte_1 ragione non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione Parte ricorrente è stata invitata ad intraprendere il procedimento di mediazione stante la materia oggetto della controversia. La condizione di procedibilità è stata assolta come da verbale depositato dalla parte attivante il cui esito è stato negativo stante la mancata partecipazione di Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta sopra riportate.
~ La domanda avanzata in ricorso da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
E' comprovato dalla documentazione depositata che la ricorrente aveva ricevuto in legato da Persona_1
il fabbricato situato in Prato Via Hermada 48, composto da due appartamenti identificati al
[...]
Catasto di Prato al foglio 34, particelle 1400 sub 500 e sub 501. La disposizione era contenuta nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 3.12.2021 da parte di , Persona_2 Persona_1 nell'ambito del quale il testatore aveva revocato tutte le precedenti disposizioni di ultima volontà. L'attribuzione dell'immobile era stata motivata dal rapporto di assistenza ed aiuto prestati dalla beneficiaria in favore del de cuius. La visura estrapolata dal servizio catastale dell'Agenzia delle Entrate ha effettivamente documentato l'avvenuta intestazione delle unità immobiliari in capo alla ricorrente in forza di denuncia di successione e di trascrizione dell'acquisto mortis causa. La ricorrente aveva inviato tramite legale una prima lettera in data 2.2.2024 a nella Controparte_1 quale aveva contestato l'occupazione del fabbricato ed aveva formulato espressa richiesta di liberazione e di restituzione dello stesso nella sua disponibilità, rappresentando che avrebbe cessato anche le utenze domestiche. La richiesta non aveva trovato riscontro in quanto non aveva espresso alcuna Controparte_1 volontà di rilasciarlo e non aveva risposto alla missiva.
pagina 3 di 5 Anche nella fase giudiziale il medesimo non ha svolto difese e non ha nepppure partecipato alla procedura di mediazione. Nella fattispecie dedotta in giudizio la detenzione dell'immobile in capo al convenuto si ricava esclusivamente dalla narrativa dell'atto introduttivo, dato che il rapporto con l'originario proprietario, deceduto, non era stato formalizzato per iscritto. Ciò probabilmente era derivato dal fatto che il de cuius aveva offerto ospitalità al nipote nella sua abitazione a titolo di gratuito, così come è stato spiegato nel ricorso.
Sia che si qualifichi il rapporto sottostante quale comodato precario o quale rapporto di ospitalità, vi sono i presupposti per ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta. Infatti, laddove venga in rilievo un comodato precario, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 1810 c.c in applicazione della quale, quando il termine di restituzione non è stato convenuto dalle parti e non può desumersi dall'uso cui il bene deve essere destinato, il comodatario è tenuto a restituire il bene stesso non appena il proprietario ne faccia richiesta. Ciò in quanto il rapporto è caratterizzato da una libera facoltà di recesso unilaterale del rapporto riconosciuta in capo al comodante. Qualora si tratti di una detenzione basata su una situazione di fatto di mera ospitalità, perdurante nel tempo, come si evince dal fatto che all'indirizzo dell'immobile occupato il convenuto ha stabilito la propria residenza, non di meno egli è obbligato a lasciare l'immobile se tale richiesta è formulata dal proprietario. Nel caso in esame risulta documentata la richiesta di liberazione dell'immobile da parte della nuova proprietaria, ribadita con la l'avvio della procedura giudiziale;
il che implica l'immediata cessazione di ogni diritto o facoltà di godere dell'immobile e la conseguenza che, allo scioglimento del rapporto, il detentore / comodatario che rifiuta la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e, quindi, occupante abusivo del bene altrui. D'altra parte non è stato opposto da parte del convenuto, che è rimasto contumace, che la detenzione era stata concessa per esigenze determinate, abitative o lavorative, oppure la persistenza di una precisa destinazione impressa dal precedente proprietario, la cui dimostrazione incombeva a suo carico.
Nel caso di specie, allora, non vi è dubbio che sussista in capo al convenuto l'obbligo di restituire il bene. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione del valore indeterminato per fase studio, introduttiva e decisoria, con la riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 1160- 2024 RG, in accoglimento della domanda avanzata nel ricorso presentato da previo accertamento della cessazione del Parte_1 rapporto di comodato, condanna al rilascio delle seguenti unità immobiliari libere da Controparte_1 persone e cose nella disponibilità della proprietaria: a) immobile per civile abitazione identificato alla cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 500 graffata con la particella 2029 classe 04, vani 4, sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T;
b) immobile per civile abitazione identificato alla Cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 501 classe 04, vani 7,50 sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T-1-2.
pagina 4 di 5 Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 2034,20 oltre 15%, IVA e CAP come per legge ed € 125,00 per esborsi .
Pubblicazione tramite lettura alle ore 21.30 all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 23 maggio 2025
IL GOP Maria Carmen Napolitano
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1160/2024 tra
Ricorrente Parte_1
e
Resistente Controparte_1
Oggi 23 maggio 2025 ad ore 13.55 ha luogo la trattazione della causa sopra indicata con modalità cartolare.
Il Giudice dà atto che sono pervenute le note di trattazione scritta di parte ricorrente e pertanto trattiene la causa in decisione, ritirandosi in camera di consiglio. A conclusione della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza che viene allegata al verbale e ne forma parte integrante. Verbale chiuso ore 21.30
Il Giudice
dott. ssa Maria Carmen Napolitano
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa civile n. 1160/2024 RG TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michela De Luca del Foro di Prato presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] resistente contumace Avente ad oggetto: restituzione bene immobile
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta di parte ricorrente che si riportano: “…accertare e dichiarare la avvenuta stipula e susseguente risoluzione del contratto di comodato intervenuto fra le parti e, conseguentemente, condannare il Sig. nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Controparte_1
e residente in [...] all'immediato rilascio dell'immobile de quo, con C.F._2 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato , premettendo di essere divenuta proprietaria, a seguito di Parte_1 successione testamentaria apertasi alla morte di , dell'immobile sito in Prato (PO), Via Persona_1
Hermada n. 48, dato in godimento dal de cuius per ragioni di ospitalità e di legame parentale al nipote
, e rappresentando di essere intenzionata a rientrare nel possesso del fabbricato, tanto Controparte_1 che in più occasioni aveva invitato il Sig. a restituire l'immobile sia con richieste Controparte_1 verbali che scritte e da ultimo con l'intervento di legale nominato, senza esito, ha chiesto che il Tribunale di Prato previo accertamento della stipulazione di contratto di comodato ne dichiarasse la risoluzione e, conseguentemente, ordinasse al Sig. l'immediato rilascio dell'immobile suddetto. Controparte_1
pagina 2 di 5 La ricorrente ha qualificato la detenzione del bene da parte del convenuto come comodato precario, senza la previsione di termine, rispetto al quale la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare ad nutum, senza che debbano sussistere necessità evidenti o problemi economici, mediante richiesta di restituzione del bene. Nel caso di specie – ha proseguito la ricorrente - il convenuto non aveva risposto alla missiva né aveva rilasciato l'immobile e, pertanto si era reso necessario ed inevitabile il ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine del conseguimento di una pronuncia che dichiarasse la risoluzione del contratto di comodato e la condanna al rilascio delle unità immobiliari seguenti: a) immobile per civile abitazione identificato alla cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 500 graffata con la particella 2029 classe 04, vani 4, sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T;
b) immobile per civile abitazione identificato alla Cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 501 classe 04, vani 7,50 sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T-1-2. Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace;
per tale Controparte_1 ragione non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione Parte ricorrente è stata invitata ad intraprendere il procedimento di mediazione stante la materia oggetto della controversia. La condizione di procedibilità è stata assolta come da verbale depositato dalla parte attivante il cui esito è stato negativo stante la mancata partecipazione di Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta sopra riportate.
~ La domanda avanzata in ricorso da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
E' comprovato dalla documentazione depositata che la ricorrente aveva ricevuto in legato da Persona_1
il fabbricato situato in Prato Via Hermada 48, composto da due appartamenti identificati al
[...]
Catasto di Prato al foglio 34, particelle 1400 sub 500 e sub 501. La disposizione era contenuta nel testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 3.12.2021 da parte di , Persona_2 Persona_1 nell'ambito del quale il testatore aveva revocato tutte le precedenti disposizioni di ultima volontà. L'attribuzione dell'immobile era stata motivata dal rapporto di assistenza ed aiuto prestati dalla beneficiaria in favore del de cuius. La visura estrapolata dal servizio catastale dell'Agenzia delle Entrate ha effettivamente documentato l'avvenuta intestazione delle unità immobiliari in capo alla ricorrente in forza di denuncia di successione e di trascrizione dell'acquisto mortis causa. La ricorrente aveva inviato tramite legale una prima lettera in data 2.2.2024 a nella Controparte_1 quale aveva contestato l'occupazione del fabbricato ed aveva formulato espressa richiesta di liberazione e di restituzione dello stesso nella sua disponibilità, rappresentando che avrebbe cessato anche le utenze domestiche. La richiesta non aveva trovato riscontro in quanto non aveva espresso alcuna Controparte_1 volontà di rilasciarlo e non aveva risposto alla missiva.
pagina 3 di 5 Anche nella fase giudiziale il medesimo non ha svolto difese e non ha nepppure partecipato alla procedura di mediazione. Nella fattispecie dedotta in giudizio la detenzione dell'immobile in capo al convenuto si ricava esclusivamente dalla narrativa dell'atto introduttivo, dato che il rapporto con l'originario proprietario, deceduto, non era stato formalizzato per iscritto. Ciò probabilmente era derivato dal fatto che il de cuius aveva offerto ospitalità al nipote nella sua abitazione a titolo di gratuito, così come è stato spiegato nel ricorso.
Sia che si qualifichi il rapporto sottostante quale comodato precario o quale rapporto di ospitalità, vi sono i presupposti per ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta. Infatti, laddove venga in rilievo un comodato precario, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 1810 c.c in applicazione della quale, quando il termine di restituzione non è stato convenuto dalle parti e non può desumersi dall'uso cui il bene deve essere destinato, il comodatario è tenuto a restituire il bene stesso non appena il proprietario ne faccia richiesta. Ciò in quanto il rapporto è caratterizzato da una libera facoltà di recesso unilaterale del rapporto riconosciuta in capo al comodante. Qualora si tratti di una detenzione basata su una situazione di fatto di mera ospitalità, perdurante nel tempo, come si evince dal fatto che all'indirizzo dell'immobile occupato il convenuto ha stabilito la propria residenza, non di meno egli è obbligato a lasciare l'immobile se tale richiesta è formulata dal proprietario. Nel caso in esame risulta documentata la richiesta di liberazione dell'immobile da parte della nuova proprietaria, ribadita con la l'avvio della procedura giudiziale;
il che implica l'immediata cessazione di ogni diritto o facoltà di godere dell'immobile e la conseguenza che, allo scioglimento del rapporto, il detentore / comodatario che rifiuta la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di un detentore sine titulo e, quindi, occupante abusivo del bene altrui. D'altra parte non è stato opposto da parte del convenuto, che è rimasto contumace, che la detenzione era stata concessa per esigenze determinate, abitative o lavorative, oppure la persistenza di una precisa destinazione impressa dal precedente proprietario, la cui dimostrazione incombeva a suo carico.
Nel caso di specie, allora, non vi è dubbio che sussista in capo al convenuto l'obbligo di restituire il bene. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione del valore indeterminato per fase studio, introduttiva e decisoria, con la riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 1160- 2024 RG, in accoglimento della domanda avanzata nel ricorso presentato da previo accertamento della cessazione del Parte_1 rapporto di comodato, condanna al rilascio delle seguenti unità immobiliari libere da Controparte_1 persone e cose nella disponibilità della proprietaria: a) immobile per civile abitazione identificato alla cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 500 graffata con la particella 2029 classe 04, vani 4, sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T;
b) immobile per civile abitazione identificato alla Cat. A2 del Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio 34, particella 1400/0, sub. 501 classe 04, vani 7,50 sito alla Via Hermada n. 48 int. C piano T-1-2.
pagina 4 di 5 Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 2034,20 oltre 15%, IVA e CAP come per legge ed € 125,00 per esborsi .
Pubblicazione tramite lettura alle ore 21.30 all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 23 maggio 2025
IL GOP Maria Carmen Napolitano
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