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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Morris Recla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3116/2023 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Olav Gianmaria Taraldsen del Foro di Milano, giusta procura in atti;
opponente;
nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Celeghin del Foro di , CP_2
giusta procura in atti;
opposta;
***
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e sfratto ai sensi del R.D. n. 1165/1938.
Causa decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/04/2024 sulle seguenti conclusioni del Procuratore dell'opponente:
“1) previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865: del decreto della Presidente di IPES n. 95 del
4 marzo 2022, mediante il quale veniva rigettata la domanda di ricalcolo del canone sociale presentata dalla sig.ra Controparte_1
del provvedimento della Direttrice della Ripartizione Alloggi & Inquilinato di IPES del 4 aprile 2022, mediante il quale veniva rigettata la seconda domanda di ricalcolo del canone sociale presentata dalla sig.ra Controparte_1 del provvedimento del Comitato LI SI assunto con il verbale di seduta dell'8 giugno
2022, mediante il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla sig.ra
[...]
avverso il decreto n. 95 della Presidente di IPES;
CP_1
pagina 1 di 7 della dichiarazione ex art. 32 R.D. 1165/1938 della Presidente dell'IPES;
2) revocare il decreto ingiuntivo per pagamento di somma e sfratto n. 787/2023 (RG n. 1828/2023), in ragione: (i) dell'erroneità e illegittimità della dichiarazione ex art. 32 R.D. 1165/1938 della Presidente dell'IPES, (ii) dell'inesistenza, inesigibilità e incertezza del credito fatto valere, ovvero, comunque (iii) della violazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.;
3) dichiarare l'inesistenza del credito fatto valere da CP_3
4) in subordine rispetto alla domanda che precede, rideterminare il credito fatto valere da nella CP_3
misura ritenuta di giustizia dal Giudicante;
5) con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali, IVA e CPA”; del Procuratore dell'opposto:
“-rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del DI impugnato;
-nel merito: rigettare in ogni sua parte l'impugnazione avverso il D.I. Tribunale di Bolzano nr.
787/2023, confermando il decreto opposto in ogni sua parte ovvero condannare la SI.ra
[...] al pagamento in favore di per le causali dedotte dell'importo di €.10.316,12 per CP_1 CP_3 sorte capitale, oltre ad interessi e spese liquidate in favore dell'Istituto; disponendo, in difetto di adempimento, la restituzione/rilascio immediato dell'immobile ai sensi del R.D. 1165/1938.
-in ogni caso: con rifusione di spese e competenze della presente lite nonché della mediazione sub
Organismo Mediazione Forense Ordine Avvocati nr. 327/2023”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 la SI.ra ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 787/2023 emesso in data 05.06.2023, notificato il 14.07.2023, con il quale l'intestato Tribunale, in applicazione delle norme di cui al R.D. 1165/1938, le ha intimato il pagamento dell'importo di €.10.316,12 per sorte capitale, oltre ad interessi e spese liquidate in favore CP_ dell' (di seguito anche solo Controparte_2
disponendo, in difetto di adempimento, la restituzione/rilascio dell'immobile da ella occupato in forza di un contratto di locazione stipulato in regime di agevolazione sito in Appiano SSDV (BZ), in via
Hans Nicolossi Leck n. 16/1.
In particolare, parte opponente ha dedotto:
- di convivere con il coniuge e la figlia minore all'interno dell'immobile locato e di aver sempre pagato regolarmente il canone pattuito;
- che nel 2022 la propria famiglia avrebbe subito una consistente riduzione della capacità economica a causa della sospensione dal lavoro ex artt. 4 e ss del d.l. 44/2021;
- di aver presentato all'Ipes richiesta di riduzione del canone sociale;
pagina 2 di 7 - che tale richiesta sarebbe stata rigettata illegittimamente dall'Ipes con decreto presidenziale n. 95 del
03.02.2022; tale provvedimento sarebbe poi stato riconfermato in data 04.04.2022 in sede di autotutela;
- di aver presentato successivamente ricorso innanzi al Comitato per l'LI SI;
CP_
- che, a seguito del rigetto del ricorso da parte del suddetto Comitato, avrebbe dapprima sollecitato il pagamento dei canoni ancora dovuti per poi introdurre il procedimento di sfratto, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 787/2023 in questa sede impugnato.
2. A sostegno della propria opposizione la sig.ra ha allegato i seguenti motivi: CP_1
(I) (a) illegittimità del diniego IPES alla richiesta riduzione del canone sociale, ovvero sussistenza di limiti alla discrezionalità IPES nella riduzione del canone;
(b) diritto in capo all'opponente per l'invocata riduzione;
(II) vizio del provvedimento IPES di diniego alla riduzione del canone;
(III) violazione del dovere di buona fede in capo ad;
CP_3
(IV) inesistenza, inesigibilità e incertezza del credito azionato;
(V) giudiziale rideterminazione canone sociale.
2.1. Secondo il principio di diritto tempus regit actum la disciplina applicabile al caso di specie è quella prevista dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, quale 2°
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n 13 sull'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, abrogato ad oggi dall'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia di 23 agosto 2023, n. 27. CP_2
CP_ L'opponente ha eccepito l'illegittimità del diniego della riduzione del canone disposto da con decreto presidenziale n. 95 del 04.03.2022, su istanza presentata dalla sig.ra in forza del CP_1
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51 che prevedeva che: “L'IPES, su richiesta del locatario o d'ufficio, procede anche durante l'anno alla rideterminazione del canone sociale, qualora cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito. La rideterminazione del canone sociale può essere effettuata anche nei casi eccezionali di consistente riduzione della capacità economica della famiglia.”
In sostanza, secondo la tesi dell'opponente, a fronte della prova documentale dell'intervenuta sospensione dal lavoro, sia propria che del coniuge, ex artt. 4 e ss. del D.L. 44/2021 dal mese di ottobre
CP_ 2021 a novembre 2022 e della conseguente diminuzione di reddito, si sarebbe dovuto limitare a rideterminare il canone, senza poter svolgere alcuna valutazione di carattere discrezionale.
La tesi non convince.
Infatti, dalla piana lettura del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51 si rileva che, mentre il primo periodo utilizza il verbo “procede”, stabilendo dunque un automatismo tra pagina 3 di 7 la richiesta del locatario e la rideterminazione del canone, per l'ipotesi in cui cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito, il secondo periodo, disciplinando l'ipotesi, ben distinta, in cui vi sia una consistente riduzione delle capacità economiche della famiglia, utilizza il verbo “può”, al chiaro scopo di conferire all'istituto piena discrezionalità nella valutazione dei casi in cui vada rideterminato il canone sociale, verosimilmente al fine di evitare abusi e disparità di trattamento.
In relazione a tale ultimo aspetto si osserva che con delibera del Consiglio di Amministrazione del
Comitato per l'edilizia residenziale dd. 22.07.2008, n. 98, sono stati stabiliti i criteri e modalità di esecuzione per la rideterminazione del canone di locazione con la previsione che la dimissione volontaria non costituisce un caso eccezionale di consistente riduzione della capacità economica ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 51/1999.
Ciò, evidentemente al fine di tutelare i soggetti che si trovano in analoga situazione, ma per circostanze estranee alla propria sfera di volontà.
A parere di questo giudice risulta immune di vizi argomentativi la decisione di Ipes di estendere l'applicazione del medesimo criterio, anche alle ipotesi di sospensione lavorativa conseguente al – seppur legittimo – rifiuto di sottoporsi ai vaccini anti-SARS-CoV-2.
Tale scelta risulta aderente ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di merito prevalente che ha evidenziato che la sospensione dal rapporto di lavoro conseguente alla mancata vaccinazione deriva da “una scelta volontaria dell'operatore sanitario dipendente”;, (cfr. Tribunale di Pavia sentenza n.
342/2023: “che impongono una sospensione temporanea del rapporto per Corte d'Appello di Torino sentenza n. 674/2022; Tribunale di Novara sentenza n. 207/2023; Tribunale di Mantova sentenza n.
69/2023; Tribunale di Torino sentenza n. 1738/2022).
Alla legittima scelta dell'opponente e del di lei marito è conseguita l'altrettanto legittima applicazione della sospensione dell'attività lavorativa e della retribuzione ai sensi dell'art. 4, co. 8 del D.L. n.
44/2021 (in ordine alla legittimità del rifiuto al vaccino, sia dell'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in questione, cfr. Corte Cost. n. 14, 15 e 16/2023).
Nel pieno rispetto dei principi espressi dalle pronunce della Corte Costituzionale richiamate,
l'opponente ha poi subito quale unica conseguenza diretta della scelta di non sottoporsi a vaccinazione quella specificamente indicata dalla legge, dunque la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione.
L'emissione del decreto ingiuntivo qui in esame e l'eventuale conseguente perdita dell'alloggio, deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone gravante sull'odierna opponente e non è dal punto di vista causale, se non indirettamente, una conseguenza della mancata vaccinazione. A ben pagina 4 di 7 vedere, il percorso logico da seguire è esattamente l'opposto, rispetto a quello prospettato dall'opponente: la sig.ra e il coniuge hanno operato volontariamente una scelta che ha CP_1
creato i presupposti per la riduzione della propria capacità economica che poi ha portato all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. CP_ Pertanto, nell'ambito del suo potere discrezionale ha deciso di non riconoscere la rideterminazione del canone a fronte della circostanza che la riduzione della capacità economica era stata determinata da una scelta volontaria.
2.2. Tanto premesso, si osserva che il procedimento di cui all'art. 32 R.D. 1165/1938 consente agli istituti per case popolari nella ipotesi di mancato pagamento dei canoni od oneri accessori, di “chiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale”
(comma 1). Al ricorso per decreto ingiuntivo dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale “attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato” (comma 2).
Risulta pacifica la circostanza che la ricorrente non abbia pagato i canoni di locazione, nonché parte delle spese condominiali dal mese di marzo 2022 fino ad ottobre 2022, avendo la stessa ammesso di aver autonomamente e unilateralmente deciso di sospendere il pagamento, ed è per questo motivo che il presidente dell' ha rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 32, comma 2 R.D. 1165/1938. CP_3
CP_ Al ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo presentato da è stato allegata sub doc. 4 la dichiarazione della presidente dell'Istituto e sub doc. 3 anche la copia del contratto di locazione così assolvendo i requisiti previsti dall'art 32 R.D. 1165/1938.
A fronte dell'inadempimento dell'opponente in relazione all'obbligazione di pagamento sorta in forza CP_ della stipula del contratto di locazione e del rispetto da parte di di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, la pretesa dell'opposto risulta fondata e l'opposizione va respinta.
2.3. Fermo quanto sopra esposto, avente carattere assorbente, si osserva per completezza quanto segue.
Risulta dagli atti di causa che l'opponente ha presentato ricorso gerarchico ex art. 9 l. prov. n. 13 del
17.12.1998 in data 13.04.2022 innanzi al Comitato per l'LI SI (cfr. doc. 4 di parte opponente e doc. 3 di parte opposta) avverso il decreto presidenziale di rigetto n. 95 del 04.03.2022.
In data 08.06.2022 il Comitato per l'LI SI ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del decreto presidenziale di rigetto n. 95 del 04.03.2022 (cfr. doc. 5 di parte opponente, e doc. 5 di parte opposta).
A ciò consegue che tale provvedimento e, per l'effetto, anche l'atto presupposto, sono divenuti definitivi e il relativo contenuto non può più essere messo in discussione, non avendo la sig.ra pagina 5 di 7 proposto tempestivamente impugnazione innanzi al giudice amministrativo entro i termini CP_1
di legge.
In assenza di un illegittimo esercizio del potere discrezionale della PA, non sussistono i presupposti per
CP_ procedere alla disapplicazione dei provvedimenti di rigetto emessi da
Del resto, un'eventuale disapplicazione comporterebbe, da un lato, la sopravvivenza delle clausole contrattuali e, dunque, la conferma del canone di locazione nell'ammontare originariamente stabilito mentre, dall'altro, non consentirebbe in ogni caso al giudice ordinario di sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale a questa riservato, stabilendo un canone in misura ridotta rispetto a quella concordata.
Anche sotto tale aspetto l'opposizione risulta infondata.
2.4. Ad abundantiam si osserva altresì che sebbene l'opponente abbia allegato l'assenza assoluta di capacità economica del proprio nucleo familiare nel periodo ottobre 2021-novembre 2022, precisando
CP_ di aver fatto fronte agli obblighi verso accedendo ai risparmi, terminati i quali non avrebbe potuto
CP_ più adempiere, tale allegazione collide con le dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra ad CP_1 in occasione della periodica verifica del reddito, finalizzata alla determinazione del canone per l'anno a seguire.
Infatti, nel questionario 2020 la SI.ra ha dichiarato un proprio reddito nel 2020 pari a € CP_1
35.289,22 e del marito convivente SI. di € 29.922,00 (all.6 di parte opposta). Persona_1
Nel questionario 2021 la SI.ra ha dichiarato un proprio reddito nel 2021 pari a € CP_1
27.651,81, del marito convivente SI. € 26.644,34, nonché € 5.255,22 della figlia Persona_1
(all.7 di parte opposta). Per_2
Infine, nel questionario 2022 la SI.ra ha dichiarato un proprio reddito nel 2022 pari a € CP_1
26.649,23, rispettivamente € 5.384,96 del marito convivente SI. nonché € 11.322,85 Persona_1
della figlia (all.8 di parte opposta). Per_2
Tali circostanze e la documentazione prodotta a supporto dall'opposta (all. da 6 a 8) non sono state contestate dall'opponente, sicché devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
Come può rilevarsi dai dati sopra richiamati, a fronte di una sensibile riduzione del reddito del marito dell'opponente negli anni 2021 e 2022, al reddito familiare complessivo, rilevante ai fini della determinazione del canone Ipes, si è aggiunto negli anni 2021 e 2022 quello della figlia che ha Per_2
in parte compensato il calo reddituale del marito.
Nonostante quanto dedotto dall'opponente, dunque, non vi è la prova dell'azzeramento del reddito da ella allegato.
pagina 6 di 7 In conclusione, può dunque affermarsi che la sig. non ha nemmeno provato la sussistenza CP_1
dei presupposti per l'applicabilità della norma dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51.
3. In considerazione dell'esito del giudizio l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014
e successive modificazioni per le cause con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.077,80 per compenso di avvocato, oltre al 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in , il 10/04/2025 mediante pronuncia della sentenza in udienza ai sensi dell'art. CP_2
429 c.p.c.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Morris Recla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3116/2023 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Olav Gianmaria Taraldsen del Foro di Milano, giusta procura in atti;
opponente;
nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Celeghin del Foro di , CP_2
giusta procura in atti;
opposta;
***
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e sfratto ai sensi del R.D. n. 1165/1938.
Causa decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/04/2024 sulle seguenti conclusioni del Procuratore dell'opponente:
“1) previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865: del decreto della Presidente di IPES n. 95 del
4 marzo 2022, mediante il quale veniva rigettata la domanda di ricalcolo del canone sociale presentata dalla sig.ra Controparte_1
del provvedimento della Direttrice della Ripartizione Alloggi & Inquilinato di IPES del 4 aprile 2022, mediante il quale veniva rigettata la seconda domanda di ricalcolo del canone sociale presentata dalla sig.ra Controparte_1 del provvedimento del Comitato LI SI assunto con il verbale di seduta dell'8 giugno
2022, mediante il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla sig.ra
[...]
avverso il decreto n. 95 della Presidente di IPES;
CP_1
pagina 1 di 7 della dichiarazione ex art. 32 R.D. 1165/1938 della Presidente dell'IPES;
2) revocare il decreto ingiuntivo per pagamento di somma e sfratto n. 787/2023 (RG n. 1828/2023), in ragione: (i) dell'erroneità e illegittimità della dichiarazione ex art. 32 R.D. 1165/1938 della Presidente dell'IPES, (ii) dell'inesistenza, inesigibilità e incertezza del credito fatto valere, ovvero, comunque (iii) della violazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c.;
3) dichiarare l'inesistenza del credito fatto valere da CP_3
4) in subordine rispetto alla domanda che precede, rideterminare il credito fatto valere da nella CP_3
misura ritenuta di giustizia dal Giudicante;
5) con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali, IVA e CPA”; del Procuratore dell'opposto:
“-rigettarsi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del DI impugnato;
-nel merito: rigettare in ogni sua parte l'impugnazione avverso il D.I. Tribunale di Bolzano nr.
787/2023, confermando il decreto opposto in ogni sua parte ovvero condannare la SI.ra
[...] al pagamento in favore di per le causali dedotte dell'importo di €.10.316,12 per CP_1 CP_3 sorte capitale, oltre ad interessi e spese liquidate in favore dell'Istituto; disponendo, in difetto di adempimento, la restituzione/rilascio immediato dell'immobile ai sensi del R.D. 1165/1938.
-in ogni caso: con rifusione di spese e competenze della presente lite nonché della mediazione sub
Organismo Mediazione Forense Ordine Avvocati nr. 327/2023”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 la SI.ra ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 787/2023 emesso in data 05.06.2023, notificato il 14.07.2023, con il quale l'intestato Tribunale, in applicazione delle norme di cui al R.D. 1165/1938, le ha intimato il pagamento dell'importo di €.10.316,12 per sorte capitale, oltre ad interessi e spese liquidate in favore CP_ dell' (di seguito anche solo Controparte_2
disponendo, in difetto di adempimento, la restituzione/rilascio dell'immobile da ella occupato in forza di un contratto di locazione stipulato in regime di agevolazione sito in Appiano SSDV (BZ), in via
Hans Nicolossi Leck n. 16/1.
In particolare, parte opponente ha dedotto:
- di convivere con il coniuge e la figlia minore all'interno dell'immobile locato e di aver sempre pagato regolarmente il canone pattuito;
- che nel 2022 la propria famiglia avrebbe subito una consistente riduzione della capacità economica a causa della sospensione dal lavoro ex artt. 4 e ss del d.l. 44/2021;
- di aver presentato all'Ipes richiesta di riduzione del canone sociale;
pagina 2 di 7 - che tale richiesta sarebbe stata rigettata illegittimamente dall'Ipes con decreto presidenziale n. 95 del
03.02.2022; tale provvedimento sarebbe poi stato riconfermato in data 04.04.2022 in sede di autotutela;
- di aver presentato successivamente ricorso innanzi al Comitato per l'LI SI;
CP_
- che, a seguito del rigetto del ricorso da parte del suddetto Comitato, avrebbe dapprima sollecitato il pagamento dei canoni ancora dovuti per poi introdurre il procedimento di sfratto, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 787/2023 in questa sede impugnato.
2. A sostegno della propria opposizione la sig.ra ha allegato i seguenti motivi: CP_1
(I) (a) illegittimità del diniego IPES alla richiesta riduzione del canone sociale, ovvero sussistenza di limiti alla discrezionalità IPES nella riduzione del canone;
(b) diritto in capo all'opponente per l'invocata riduzione;
(II) vizio del provvedimento IPES di diniego alla riduzione del canone;
(III) violazione del dovere di buona fede in capo ad;
CP_3
(IV) inesistenza, inesigibilità e incertezza del credito azionato;
(V) giudiziale rideterminazione canone sociale.
2.1. Secondo il principio di diritto tempus regit actum la disciplina applicabile al caso di specie è quella prevista dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, quale 2°
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n 13 sull'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, abrogato ad oggi dall'art. 39 del Decreto del Presidente della Provincia di 23 agosto 2023, n. 27. CP_2
CP_ L'opponente ha eccepito l'illegittimità del diniego della riduzione del canone disposto da con decreto presidenziale n. 95 del 04.03.2022, su istanza presentata dalla sig.ra in forza del CP_1
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51 che prevedeva che: “L'IPES, su richiesta del locatario o d'ufficio, procede anche durante l'anno alla rideterminazione del canone sociale, qualora cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito. La rideterminazione del canone sociale può essere effettuata anche nei casi eccezionali di consistente riduzione della capacità economica della famiglia.”
In sostanza, secondo la tesi dell'opponente, a fronte della prova documentale dell'intervenuta sospensione dal lavoro, sia propria che del coniuge, ex artt. 4 e ss. del D.L. 44/2021 dal mese di ottobre
CP_ 2021 a novembre 2022 e della conseguente diminuzione di reddito, si sarebbe dovuto limitare a rideterminare il canone, senza poter svolgere alcuna valutazione di carattere discrezionale.
La tesi non convince.
Infatti, dalla piana lettura del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51 si rileva che, mentre il primo periodo utilizza il verbo “procede”, stabilendo dunque un automatismo tra pagina 3 di 7 la richiesta del locatario e la rideterminazione del canone, per l'ipotesi in cui cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito, il secondo periodo, disciplinando l'ipotesi, ben distinta, in cui vi sia una consistente riduzione delle capacità economiche della famiglia, utilizza il verbo “può”, al chiaro scopo di conferire all'istituto piena discrezionalità nella valutazione dei casi in cui vada rideterminato il canone sociale, verosimilmente al fine di evitare abusi e disparità di trattamento.
In relazione a tale ultimo aspetto si osserva che con delibera del Consiglio di Amministrazione del
Comitato per l'edilizia residenziale dd. 22.07.2008, n. 98, sono stati stabiliti i criteri e modalità di esecuzione per la rideterminazione del canone di locazione con la previsione che la dimissione volontaria non costituisce un caso eccezionale di consistente riduzione della capacità economica ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 51/1999.
Ciò, evidentemente al fine di tutelare i soggetti che si trovano in analoga situazione, ma per circostanze estranee alla propria sfera di volontà.
A parere di questo giudice risulta immune di vizi argomentativi la decisione di Ipes di estendere l'applicazione del medesimo criterio, anche alle ipotesi di sospensione lavorativa conseguente al – seppur legittimo – rifiuto di sottoporsi ai vaccini anti-SARS-CoV-2.
Tale scelta risulta aderente ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di merito prevalente che ha evidenziato che la sospensione dal rapporto di lavoro conseguente alla mancata vaccinazione deriva da “una scelta volontaria dell'operatore sanitario dipendente”;, (cfr. Tribunale di Pavia sentenza n.
342/2023: “che impongono una sospensione temporanea del rapporto per Corte d'Appello di Torino sentenza n. 674/2022; Tribunale di Novara sentenza n. 207/2023; Tribunale di Mantova sentenza n.
69/2023; Tribunale di Torino sentenza n. 1738/2022).
Alla legittima scelta dell'opponente e del di lei marito è conseguita l'altrettanto legittima applicazione della sospensione dell'attività lavorativa e della retribuzione ai sensi dell'art. 4, co. 8 del D.L. n.
44/2021 (in ordine alla legittimità del rifiuto al vaccino, sia dell'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in questione, cfr. Corte Cost. n. 14, 15 e 16/2023).
Nel pieno rispetto dei principi espressi dalle pronunce della Corte Costituzionale richiamate,
l'opponente ha poi subito quale unica conseguenza diretta della scelta di non sottoporsi a vaccinazione quella specificamente indicata dalla legge, dunque la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione.
L'emissione del decreto ingiuntivo qui in esame e l'eventuale conseguente perdita dell'alloggio, deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone gravante sull'odierna opponente e non è dal punto di vista causale, se non indirettamente, una conseguenza della mancata vaccinazione. A ben pagina 4 di 7 vedere, il percorso logico da seguire è esattamente l'opposto, rispetto a quello prospettato dall'opponente: la sig.ra e il coniuge hanno operato volontariamente una scelta che ha CP_1
creato i presupposti per la riduzione della propria capacità economica che poi ha portato all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. CP_ Pertanto, nell'ambito del suo potere discrezionale ha deciso di non riconoscere la rideterminazione del canone a fronte della circostanza che la riduzione della capacità economica era stata determinata da una scelta volontaria.
2.2. Tanto premesso, si osserva che il procedimento di cui all'art. 32 R.D. 1165/1938 consente agli istituti per case popolari nella ipotesi di mancato pagamento dei canoni od oneri accessori, di “chiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale”
(comma 1). Al ricorso per decreto ingiuntivo dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale “attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato” (comma 2).
Risulta pacifica la circostanza che la ricorrente non abbia pagato i canoni di locazione, nonché parte delle spese condominiali dal mese di marzo 2022 fino ad ottobre 2022, avendo la stessa ammesso di aver autonomamente e unilateralmente deciso di sospendere il pagamento, ed è per questo motivo che il presidente dell' ha rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 32, comma 2 R.D. 1165/1938. CP_3
CP_ Al ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo presentato da è stato allegata sub doc. 4 la dichiarazione della presidente dell'Istituto e sub doc. 3 anche la copia del contratto di locazione così assolvendo i requisiti previsti dall'art 32 R.D. 1165/1938.
A fronte dell'inadempimento dell'opponente in relazione all'obbligazione di pagamento sorta in forza CP_ della stipula del contratto di locazione e del rispetto da parte di di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, la pretesa dell'opposto risulta fondata e l'opposizione va respinta.
2.3. Fermo quanto sopra esposto, avente carattere assorbente, si osserva per completezza quanto segue.
Risulta dagli atti di causa che l'opponente ha presentato ricorso gerarchico ex art. 9 l. prov. n. 13 del
17.12.1998 in data 13.04.2022 innanzi al Comitato per l'LI SI (cfr. doc. 4 di parte opponente e doc. 3 di parte opposta) avverso il decreto presidenziale di rigetto n. 95 del 04.03.2022.
In data 08.06.2022 il Comitato per l'LI SI ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del decreto presidenziale di rigetto n. 95 del 04.03.2022 (cfr. doc. 5 di parte opponente, e doc. 5 di parte opposta).
A ciò consegue che tale provvedimento e, per l'effetto, anche l'atto presupposto, sono divenuti definitivi e il relativo contenuto non può più essere messo in discussione, non avendo la sig.ra pagina 5 di 7 proposto tempestivamente impugnazione innanzi al giudice amministrativo entro i termini CP_1
di legge.
In assenza di un illegittimo esercizio del potere discrezionale della PA, non sussistono i presupposti per
CP_ procedere alla disapplicazione dei provvedimenti di rigetto emessi da
Del resto, un'eventuale disapplicazione comporterebbe, da un lato, la sopravvivenza delle clausole contrattuali e, dunque, la conferma del canone di locazione nell'ammontare originariamente stabilito mentre, dall'altro, non consentirebbe in ogni caso al giudice ordinario di sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale a questa riservato, stabilendo un canone in misura ridotta rispetto a quella concordata.
Anche sotto tale aspetto l'opposizione risulta infondata.
2.4. Ad abundantiam si osserva altresì che sebbene l'opponente abbia allegato l'assenza assoluta di capacità economica del proprio nucleo familiare nel periodo ottobre 2021-novembre 2022, precisando
CP_ di aver fatto fronte agli obblighi verso accedendo ai risparmi, terminati i quali non avrebbe potuto
CP_ più adempiere, tale allegazione collide con le dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra ad CP_1 in occasione della periodica verifica del reddito, finalizzata alla determinazione del canone per l'anno a seguire.
Infatti, nel questionario 2020 la SI.ra ha dichiarato un proprio reddito nel 2020 pari a € CP_1
35.289,22 e del marito convivente SI. di € 29.922,00 (all.6 di parte opposta). Persona_1
Nel questionario 2021 la SI.ra ha dichiarato un proprio reddito nel 2021 pari a € CP_1
27.651,81, del marito convivente SI. € 26.644,34, nonché € 5.255,22 della figlia Persona_1
(all.7 di parte opposta). Per_2
Infine, nel questionario 2022 la SI.ra ha dichiarato un proprio reddito nel 2022 pari a € CP_1
26.649,23, rispettivamente € 5.384,96 del marito convivente SI. nonché € 11.322,85 Persona_1
della figlia (all.8 di parte opposta). Per_2
Tali circostanze e la documentazione prodotta a supporto dall'opposta (all. da 6 a 8) non sono state contestate dall'opponente, sicché devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
Come può rilevarsi dai dati sopra richiamati, a fronte di una sensibile riduzione del reddito del marito dell'opponente negli anni 2021 e 2022, al reddito familiare complessivo, rilevante ai fini della determinazione del canone Ipes, si è aggiunto negli anni 2021 e 2022 quello della figlia che ha Per_2
in parte compensato il calo reddituale del marito.
Nonostante quanto dedotto dall'opponente, dunque, non vi è la prova dell'azzeramento del reddito da ella allegato.
pagina 6 di 7 In conclusione, può dunque affermarsi che la sig. non ha nemmeno provato la sussistenza CP_1
dei presupposti per l'applicabilità della norma dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51.
3. In considerazione dell'esito del giudizio l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014
e successive modificazioni per le cause con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 5.077,80 per compenso di avvocato, oltre al 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in , il 10/04/2025 mediante pronuncia della sentenza in udienza ai sensi dell'art. CP_2
429 c.p.c.
Il Giudice
Morris Recla
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