Articolo 1800 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1791Articolo 1798
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9 ottobre 2010
Art. 1800. Stipendio parametrale 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni in materia di parametri stipendiali previste dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 .
Nota all' art. 1800:
- Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86 ) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010