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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/2025 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Daniela Cesari Parte_1
e con l'Avv. Daniela Cesari Controparte_1
- Ricorrenti- con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/05/2025, e – premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio a Como il 27/08/2017, dalla cui unione sono nate due figlie,
(nata il [...]) e (nata il [...]) - hanno allegato che la Per_1 Per_2
prosecuzione della convivenza è ormai divenuta impossibile e, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate.
Con note in sostituzione dell'udienza del 23/10/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e deve essere Parte_1 Controparte_1 senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
1 Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere all'interesse morale e materiale delle figlie minori.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, conformemente al parere favorevole espresso dal PM.
L'ascolto delle minori deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337 octies c.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese, alla luce delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Como il 27/08/2017 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Como al n. 65, Parte 2, Serie A, Anno 2017);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle concordate condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Como per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma il 23/10/2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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