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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dottor Umberto Castagnini Giudice
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2400/2022 promosso da:
(CUI: ) con il patrocinio dell'Avv. ELENA PELLEGRINI, Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente contro
Controparte_1
[...]
Resistente contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato il seguente
DECRETO visto il ricorso ex 737 C.p.c. che impugna ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 la decisione emessa in data 12.1.2022, notificata in data 31.1.2022, dalla
[...]
la quale ha respinto l'istanza di Controparte_1 riconoscimento dello status di rifugiato e\o di persona meritevole della protezione sussidiaria e neppure ha ravvisato in capo al richiedente asilo i presupposti per la concessione della protezione di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 e successive modifiche;
rilevato che il ricorrente ha dichiarato alla Commissione in sede amministrativa il 10.9.2021: sulla sua situazione personale pregressa: di essere cittadino pakistano, nato il [...] a [...], Punjab) e ivi vissuto, di casta meher, di religione musulmana, di aver frequentato la scuola media e di aver lavorato come operaio agricolo, di non aver mai svolto attività politica, di avere una famiglia di origine composta dai genitori, 2 fratelli (di cui uno vive in Italia) e 3 sorelle, di essere celibe e di non avere figli;
sui motivi dell'espatrio: (alla Commissione): che la famiglia viveva insieme a quella dello zio nel quartiere di Fridtown;
che un giorno venne aggredito per strada insieme al fratello dai vicini di casa;
che l'episodio fu portato all'attenzione del chaudry del quartiere in assemblea pubblica e nell'occasione la famiglia dei vicini accusò il fratello del richiedente di avere una relazione omosessuale con un loro figlio;
che il 1.2.2018 cinque uomini della famiglia dei vicini irruppero nell'abitazione del richiedente armati di bastoni, pistole ed un pugnale e che il cugino venne pagina 1 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE ucciso mentre lo zio e un fratello furono feriti rispettivamente a una gamba e al volto;
che il richiedente invece,, lievemente ferito, riuscì a fuggire;
che il giorno successivo il padre denunciò l'accaduto alla polizia;
che è tuttora in corso il processo penale contro gli aggressori che, nel frattempo, sono latitanti;
che per volontà dei genitori ha lasciato il paese insieme al fratello mentre l'altro fratello si è nascosto presso una famiglia di transessuali in HY Per_1
TU, assumendo a sua volta sembianze femminili per non essere identificato;
che il resto della famiglia si è spostata a Gojar HA, mentre quella dello zio è rimasta nell'abitazione al villaggio, per evitare che essa venga occupata dai vicini;
quanto al timore rappresentato: teme in caso di rimpatrio di subire attacchi da parte dei vicini, per gli stessi motivi che l'hanno portato ad espatriare;
quanto al percorso migratorio: di aver lasciato il suo Paese il 17.5.2019 dopo aver trascorso qualche mese a Quetta;
di aver varcato il confine, di essere stato arrestato e detenuto presso un carcere iraniano;
una volta espulso e rimpatriato, di essere riuscito a superare l'Iran e ad arrivare in Italia il 10.11.2020; quanto al percorso integrativo avviato in Italia: di avere cominciato a lavorare in una stalla dopo aver trovato il lavoro tramite un amico;
che il ricorrente ha depositato: FIR sporto presso autorità pakistane datato 2.2.2018 in lingua inglese;
fotografia di una suppellettile colpita da spari di arma da fuoco;
passaporto del padre e carta d'identità della madre;
fotografia dei genitori;
carta d'identità pakistana e fotografia del fratello residente in Pakistan;
passaporto, carta d'identità e fotografia dello zio;
certificato di morte rilasciato dal Government of Punjab e due fotografie del cugino;
carta d'identità italiana e fotografia del fratello residente in Italia;
lettera dell'avvocato in lingua inglese datata 29.11.2021 e documentazione processuale datata ottobre/novembre 2021 riguardante il contenzioso circa la proprietà di una casa;
documentazione lavorativa relativa alle professioni svolte dal richiedente in Italia;
rilevato che la Commissione Territoriale nel suo provvedimento ha ritenuto:
credibile la provenienza del richiedente dal distretto di Gujranwala, Punjab ed anche la narrazione dell'aggressione e della sparatoria avvenuta nella casa del richiedente sia perché dettagliata e coerente sia perché egli ha fornito elementi per comprendere le ragioni dei gravi fatti accaduti, che tuttavia sono vanno verosimilmente ricondotti al tentativo dei vicini di impadronirsi della casa piuttosto che ad una ritorsione collegata all'accusa di omosessualità nei confronti del fratello, non sussistente, tuttavia un pericolo attuale in caso di rimpatrio, considerato che i responsabili della sparatoria del febbraio 2018 sono fuggiti, che sono ancora in corso sia il processo penale sia una controversia relativa alla proprietà della casa (quest'ultima risultante dalla documentazione prodotta dal richiedente in sede amministrativa), che né i familiari né lo zio, che vive ancora nell'abitazione, hanno avuto ulteriori problemi con la famiglia rivale e , infine, che l'accusa di omosessualità riguarderebbe solo la persona del fratello del richiedente. rilevato quanto allo svolgimento del processo:
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Sezione Protezione Internazionale CIVILE che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento da parte della del Controparte_1 diritto alla concessione dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria, lamentando: in rito: le modalità non adeguate in cui si sarebbe svolta l'intervista della e la CP_1 mancata collaborazione nell'istruttoria; nel merito: che la pur ritenendo credibile CP_1 il racconto del richiedente, non ritiene attuale il pericolo che il ricorrente correrebbe per la propria incolumità in caso di ritorno in Pakistan, non tenendo adeguatamente conto della sofferenza fisica e psicologica dallo stesso subita quando assistette e fu vittima dell'aggressione da parte di terzi, nè delle faide familiari che caratterizzano i rapporti nel paese di origine, dove l'onore, la fede e l'orientamento sessuale costituiscono valido motivo di violenza;
che la non si è costituita in giudizio, ma ha depositato la Controparte_1 documentazione inerente la procedura amministrativa;
che il P.M. ha comunicato l'assenza di elementi ostativi ex artt. 10\12\16 D.Lgs. 251\2007 all'accoglimento della richiesta di protezione internazionale ed ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso;
con nota depositata il 18.10.2023, in risposta a decreto interlocutorio, la difesa di parte ricorrente ha allegato: comunicazione UniLav attestante l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato, decorrente dal 14.9.2023 al 31.12.2023, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze di;
buste paga dicembre 2022 e febbraio-maggio Persona_2
2023 emesse da Gold & Gold di per una retribuzione mensile di circa 1100 euro;
Persona_3 buste paga novembre 2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023 emesse da Parte_2 con una retribuzione che varia dalle 300 alle 620 euro;
documenti e Certificazione Unica 2023 del fratello residente in Italia, permesso di soggiorno per motivi di asilo di Persona_4
Persona_4 che, nel corso dell'audizione resa al giudice delegato per l'UPP, dott.ssa , in Testimone_1 data 10.6.2024 il richiedente, aiutato nella traduzione, ha reso le seguenti dichiarazioni:
D. Conferma le dichiarazioni fatte davanti alla R. Sì. D. Aveva un Controparte_1 lavoro in Pakistan? R. Sì. D. Cosa faceva? R. Il saldatore. D. Per quanto tempo e dove? R. Per due anni a Gujranwala. D. Veniva pagato? R. Sì. D. Quello che guadagnava era sufficiente per la famiglia? R.No. D. Suo padre che lavoro faceva? R. Lavorava nei campi. D. I campi erano di proprietà della famiglia? R. No. D. Altri della famiglia lavoravano nei campi? R. No solo mio padre. D. Chi era il proprietario della terra? R. Una persona che viveva nella nostra città. D. Come si chiama? R. Non mi ricordo. D. Suo padre aveva debiti con il proprietario della terra? R. No. D. Appartiene alla casta meher. Ci sono delle particolarità riguardo la sua casta? R. Vi appartengono Co persone che lavorano nei campi, in agricoltura. D. Il fratello che è in Italia come si chiama?
D. Come mai è venuto in Italia? R. Perché c'è stato un litigio in Pakistan. D. Persona_5
Dove abita? R. Con me a Grosseto. D. Suo fratello ha qualche tipo di protezione o permesso di soggiorno? Quale? R. Sì è depositato in atti (lett. G depositato il 18.10.2023) D. Veniamo ai motivi di espatrio. Un giorno egli insieme al fratello subì un'aggressione da parte dei vicini per la strada , è così? R. Sì. D. Quando siete stati aggrediti? Nel 2019. R. Dove è successo? D: A casa. pagina 3 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
R.A che ora? D. Verso le 10 di sera (il ricorrente mostra le foto dello zio e del fratello ferito ad una guancia con un rasoio). R. Come è avvenuta l'aggressione? Che dinamiche ha avuto? R. l problema è la casa. Abbiamo comprato la casa da persone che abitano vicino a noi, abbiamo pagato i soldi ma i venditori non hanno intestato la casa a noi. Poi i venditori ci chiedevano di liberarla. D. Quando avete comprato la casa? R. Trenta anni fa. D. Quando hanno chiesto di liberarla? R. Sette anni fa. D. Chi aveva comprato la casa? D, Mio nonno. R. Dall'acquisto fino a sette anni fa cosa è successo? D.Qualche volta i venditori ci dicevano di liberarla. D. Chi vi ha aggrediti nello specifico? Voi che avete fatto? R. Erano 4 o 5 persone. Due erano i venditori e gli altri erano ragazzi, forse loro familiari. I venditori erano e D. Perché vi hanno aggrediti? R. Persona_6 Persona_7
Volevano che noi liberassimo la casa. Poi vi era un problema che riguarda mio fratello e una Per_1 ragazza però di questo non so niente. D. Davanti alla Commissione ha parlato anche di un fratello omosessuale. Conferma ? R. Sì. D. Il problema con i vicini era anche l' omosessualità? R. No era solo la casa.D. Dopo l'aggressione avete fatto denuncia? R. Sì, ho dati documenti alla CP_1
D.Ne avete parlato anche con il ? R. Sì. D. Cosa ha detto? R. Apparentemente era per Per_8 pacificare le cose ma in realtà era dalla parte dei venditori perché lo supportavano nelle elezioni. D. Ho letto nel verbale di audizione che in assemblea pubblicala famiglia dei vicini aveva accusato suo fratello di avere relazione omosessuale con un loro figlio. E' così? R. Dicevano di una relazione di mio fratello con una ragazza che era loro figlia e dell'altro mio fratello, con un ragazzo. Per_1 Per_9
D. Lo hanno detto in assemblea pubblica? R. Sì, è un consiglio composto dalla nostra famiglia, quella dei vicini e altre persone del popolo. D. Quando c'è stata la riunione? R. Dopo l'aggressione. D. È stata una sola riunione? R. Più di una. D. Ha un nome questa assemblea? Quale? R. Panchayat. D. Da chi è composta? R. Dalle famiglie e da persone del quartiere. D. Di cosa si occupa? R. Di problemi, litigi nel quartiere. D. Prende delle decisioni vincolanti? R. Sì. D. Come fa a far rispettare queste decisioni? R. L'assemblea è composta in parte da persone che hanno un certo potere e se non si rispettano le decisioni prima o poi quelle persone prenderanno altre decisioni contro di te. D. Come era la famiglia dei vicini? Di cosa si occupavano? R. Era una famiglia importante, aveva 10
o 12 case. Si occupavano di trasporti ma avevano anche delle terre. D. Avevate dei problemi con questa famiglia? Perché voleva anche la vostra casa? R. Volevano la nostra casa perché erano proprietari di una fila di case e la nostra era in mezzo. D. Temevate questa famiglia? R. No, ma dopo l'aggressione le cose sono cambiate. D. Che rapporto avevate con i loro figli? R. Non eravamo amici. D. E con gli altri vicini? R. Buoni rapporti. D. Come mai erano ostili alla relazione di suo fratello e la loro figlia? R. Perché in generale i matrimoni sono combinati in Pakistan. D. Perché Per_1 accusavano l'altro fratello di essere omosessuale? R. Per fare pressioni su di noi per andare via. D. Suo fratello era omosessuale? R. Mio fratello diceva di no però manca da casa da cinque anni e non so se lo è diventato. D. Nel verbale si legge di un fratello che aveva lasciato il villaggio e aveva cambiato sembianze. Si tratta dello stesso fratello? R. Sì è lui. Ho dato le foto che ho mostrato alla Commissione all'avvocato (le foto non sono prodotte, n.d.r.) D. Cosa aveva deciso l'assemblea? R. Avevano detto di smettere di litigare ma l'altra famiglia non rispettava la decisione quindi mio fratello ed io ce ne siamo andati. R. Come si comportava la comunità nei vostri confronti dopo le accuse e la decisione? R. Le persone sapevano che l'altra famiglia aveva il potere e sostenevano la nostra famiglia. D. Come mai i vicini non hanno denunciato alla polizia le accuse di omosessualità fatte a suo fratello? R. Non lo so. D. Prima dell'aggressione vi facevano minacce per lasciare la pagina 4 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE casa? R. Sì specialmente se avevano bevuto. D. Gli aggressori che armi avevano? R. Coltelli e pistola. D. Come sono entrati? R. Hanno saltato il muretto e hanno aperto la porta. D. A suo fratello Per_9 cosa hanno fatto? R. Lui non era a casa in quel momento. D. Alla polizia cosa vi hanno detto? R. Dopo la denuncia uno dei ragazzi è stato preso ma dopo qualche giorno è stato liberato. Tes_2 conosceva tutti quelli che sono entrati? R. Due sì , gli altri no. D. A lei cosa hanno fatto? R. Niente. D. E' stato ferito? R. Mi sono fatto male nel fuggire. Appena mi sono reso conto di cosa stava succedendo sono scappato. D. C'è stato un processo dopo la denuncia? R. Sì , il processo è in corso. E 'nei confronti di tutti gli aggressori. D. Gli aggressori stanno ancora nel villaggio? R. Due sono fuori dal Pakistan degli altri non so. D. La denuncia chi l'ha fatta? R. Mio padre. D. Perché ha lasciato il Pakistan? R. La situazione non era facile e la mia famiglia mi ha detto di andare via. Sono partito il 17.5.2019. Mio fratello sei mesi prima. D. Gli aggressori erano in parte scappati e c'era un processo penale in corso, come mai avete deciso di scappare? R. Non ci sentivamo sicuri. D. Di cosa avevate paura in particolare? R. Temevamo per la nostra vita, loro erano armati. D. Ci sono state altre ragioni a spingervi ad andare via? R. No. D. E 'partito insieme a suo fratello? R. No lui è partito prima. D. Come ha fatto per il viaggio? Tramite un trafficante? R. Sì. una Pt_3 persona sola o un'organizzazione? R. Una organizzazione con più persone. D. Quanto avete pagato? R. 3000-4000 euro per uno. D. Che accordi c'erano? R. Per ogni posto in cui passavamo c'erano persone diverse che ci facevano passare il confine. D. Cosa è successo in Iran? R. Niente. D L'hanno presa? R. Sono dovuto rimanere a Quetta per due mesi perché era difficile passare, c'era troppo controllo. D. L'hanno trattata male? R. No. D. L'hanno fatta tornare indietro? R. No, ho proseguito per l'Iran. D. Ha contratto dei debiti per viaggiare? R. La mamma ha preso un prestito. D. Ha restituito i soldi? R. Più della metà, sono io che mando i soldi per pagare e per mantenere i familiari che sono rimasti in Pakistan. D: Chi le ha procurato i documenti necessari per viaggiare? R: Non avevo il passaporto. D. Ha lavorato lungo il tragitto? R. Sì, in Grecia per sette otto mesi, vendevo fiori. R. Può elencare i Paesi in cui è stato e per quanto tempo? Ho seguito la rotta balcanica. D. Come si è spostato da un Paese all'altro, ha attraversato il confine? Sì, a piedi o in bus. R. Dove viveva in questi Paesi? Con chi viveva? D. Avevo il sacco a pelo e dormivano nei boschi. In Bosnia sono stato in un centro per 20 giorni. R. Poteva muoversi a piacimento? Doveva chiedere il permesso a qualcuno per muoversi? D. No dovevo seguire le indicazioni dei trafficanti. R. Aveva documenti di identità a sua disposizione? D. No. R. Aveva un trafficante a cui rivolgersi? D. Sì. R. Anche per il lavoro? D. No ho trovato lavoro da solo. R. Veniva pagato i Grecia per il lavoro? Sì. Mi davano 400 500 euro e li tenevo per me. D. Qualcuno le ha chiesto di fare qualcosa per cui si è sentito a disagio? Qualcuno l'ha forzata a fare qualcosa? R. No. D. Ha subito maltrattamenti o violenze in questi Paesi? R. No. D. Se tornasse in Pakistan cosa pensa che potrebbe succederle? R . Il processo è ancora in corso e io no mi sentirei al sicuro. Non voglio tornare. D. I suoi genitori dove abitano? R. Hanno cambiato casa ma nella stessa città. D. E la casa che i vicini volevano? R. Ci abita mio zio, quello cui è stata amputata la gamba dopo l'aggressione. D. La polizia potrebbe aiutarla? Lo Stato potrebbe fornirle qualche tipo di assistenza? R. No. D. In Italia è stato in un centro di accoglienza? R. No. D. Lei sente che le sarebbe d'aiuto parlare con qualcuno per le esperienze difficili che ha vissuto? R. No. D. Le interesserebbe avere un qualche tipo di assistenza medica per le esperienze che ha vissuto? Oppure assistenza psicologica? R. No. Ho già l'assistenza medica. D. Se tornasse in Pakistan potrebbe trovare un lavoro? R. Sì ma la pagina 5 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE Test condizione lavorativa non sarebbe buona. avora in Italia? R. Ora faccio il saldatore di oro prima ho lavorato in agricoltura. Ho un contratto a tempo determinato che dovrebbe essere trasformato in tempo indeterminato.
Rinviato all'udienza del 30.9.2024 per produzioni documentali, con nota depositata il 23.9.2024, la difesa di parte ricorrente ha allegato: permesso di soggiorno per motivi di asilo del fratello patente di guida conseguita dal ricorrente;
attestato di frequenza di Persona_4 corso di lingua italiana livello A2; scheda anagrafica professionale;
documentazione avente ad oggetto “organizzazione turni o sistema di rilevamento presenze” presso Menchetti Food Spa e relativa scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto.
In data 7.10.2024, il ricorrente ha poi prodotto n. due verbali di audizione del fratello
[...]
e provvedimento di accoglimento della richiesta di protezione internazionale dello Per_10 stesso emesso dalla – sezione di Livorno. Controparte_1
*****************
Passando alle ragioni della decisione, si osserva quanto segue.
IN DIRITTO sul contesto normativo applicabile.
Sui presupposti dello status di rifugiato
In base all'art. 2 comma 1 d) D. Lgs. 25\2008, in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Sui presupposti della protezione sussidiaria. Sia la sia il Controparte_1
Tribunale adito in sede di impugnativa sono tenuti ex officio a valutare, laddove non riconoscano lo status di rifugiato e prima di rigettare tout court la domanda, se sussistono i presupposti nel ricorrente per beneficiare della protezione sussidiaria laddove sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi1.
Tale danno grave e ingiustificato, può derivare - ex art. 14 D.Lgs. 251\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE - in primo luogo dal rischio di essere sottoposto a condanna a morte o tortura o altra forma di trattamento inumano o degradanti (art.14 lett a) e b) D. Lgs. 251\07);
Il giudice europeo - C.E.D.U. e CGUE- e la nostra Cassazione nei casi a) e b) dell'art. 14, richiede un certo grado di personalizzazione dell'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad
1 Vedi art. 14 D.Lgs. 88\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE pagina 6 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.)2 sia pure senza raggiungere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis che già giustifica la protezione maggiore.
Inoltre, ex art. 14 lett. c) D. Lgs. 251\07) la protezione sussidiaria può esser riconosciuta ogniqualvolta sussista una 'minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale'3 .
La giurisprudenza comunitaria ha interpretato l' art. 15 c Direttiva Qualifiche (che l'art. 14 c D.L.vo 251\2007 pedissequamente riproduce) armonizzando i due confliggenti termini di 'minaccia individuale' - che presuppone una 'individualizzazione del rischio' attraverso la dimostrazione da parte del ricorrente di elementi peculiari delle sua situazione che lo espongono personalmente al rischio di subire un danno grave (rischio che, in sostanza, non deve essere per lui una mera possibilità)- e di 'violenza indiscriminata ' da cui tale rischio deriva, posto che normalmente si considera 'indiscriminata' quella violenza che per sua stessa definizione può colpire chiunque indistintamente si trovi nella zona ove essa si manifesta e si concreta.
Pertanto in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, superando il limite del 35° Considerando della Direttiva Qualifiche (oggi la 2011/95/EU) per il quale i rischi a cui è soggetta un'intera popolazione ' di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave' la Corte Europea è giunta a chiarire che l'art. 15 c) della Direttiva (trasposto nel 14 c del decreto attuativo italiano) tutela anche ' in via eccezionale' (come fa salvo l'inciso 'di norma' del Considerando) ed indipendentemente dalla prova di un rischio legato alla situazione individuale della persona, ogni civile “…. qualora ( nel paese di provenienza) il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso … raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia' 4,
Infine la C.G.U.E. ha evidenziato anche, pur lasciando il giudice nazionale libero di individuarne altri, indici specifici da cui ricavare l'intensità del grado di violenza quali: la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso alla popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza5 .
Regime di prova dei presupposti del diritto alla protezione
La S.C. insegna che l'onere della prova del richiedente asilo -in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione di fuggitivo dal suo Paese - è 'attenuato' poiché, da una TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE parte si richiede la necessaria cooperazione dell' el reperire le fonti di acquisizione dei fatti CP_3 rilevanti per l'accertamento dei requisiti per il tipo di protezione richiesta e dall'altra, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità astratta del suo racconto dovrà concedendogli 'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario6'.
Ciò non significa inversione dell'onere probatorio, che grava in ogni caso sullo straniero, seppur in modo attenuato, come già evidenziato e confermato dalla S.C. 7 .
Soprattutto permane nel richiedente asilo , l'onere di allegare i motivi di persecuzione, il rischio, la fragilità che pone a base della sua richiesta, e l'attenuazione dell'onere probatorio che gli consente di fruire del beneficio del dubbio può operare a condizione che egli abbia rispettato i canoni di cui all'art. 3 comma 5 D.lgs 251/2007) che gli richiedono di 'compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda' , di produrre 'tutti gli elementi pertinenti in suo possesso' e di rendere dichiarazioni 'coerenti e plausibili' e 'non in contraddizione con le informazioni generiche e specifiche pertinenti al suo caso' di si dispone' dal 'presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile' 8, e, quindi di essere, in generale, 'attendibile'9, il che non può non significare altro che gli viene richiesto di essere leale nell'esporre la sua situazione, nel fornire tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno, di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni e\o omissioni.
Se è ben vero che “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, condotta alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non è esclusa dall'esistenza di mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento nel suo complesso, sulla base delle informazioni sul Paese di provenienza” 10, d'altra parte, in presenza di dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell'art. 3 del D.lgs. 251\200711 non esiste “ a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante”12;
La valutazione da parte del giudice della 'credibilità' della versione dei fatti del richiedente asilo deve investire sia il profilo 'oggettivo' (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D. Lgs. 28\2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine) che quello 'soggettivo' (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto).
NEL MERITO relativamente al caso di specie.
Il contesto di provenienza TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il richiedente asilo proviene dal distretto di Gujrat, situato nella parte nord della regione del Punjab, in Pakistan, un paese che conta oltre 180 milioni di abitanti, la seconda più popolosa nazione musulmana del Pianeta e la quinta nella classifica demografica mondiale, con un'estensione territoriale di oltre quasi 804.000 mq ovvero quasi 3 volte l'Italia.
La forma di stato è quella di una repubblica federale che riconosce l'islam come religione di Stato, suddivisa sotto il profilo amministrativo in quattro province: UC (capoluogo Per Quetta); HY TU o (capoluogo Peshawar) che comprende dal 2018 anche le aree tribali ad amministrazione federale o F.A.T.A.; Punjab (capoluogo Lahore) e SI (capoluogo Karachi); il Territorio della capitale AM;
e due regioni: l' e il Persona_12
Persona_13
Quanto al regime politico dopo anni di alternanza al potere del PPP (acronimo del
[...]
) guidato dalla potente famiglia ( che vinse le elezioni 2007 CP_4 Per_14 Persona_15 venne uccisa durante la campagna elettorale), e del CP_5 Controparte_6
, la destra conservatrice guidata da intervallati da periodi di
[...] Controparte_7 dittatura militare, le elezioni generali tenute nel luglio 2018 consegnarono la vittoria al (PTI: Movimento per la Giustizia del Pakistan14), il partito più Controparte_8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE grande in termini di seggi popolari in Punjab e in KP guidato da , già nota Per_16 stella internazionale del cricket, che venne eletto dal Parlamento Primo ST .
ha governato meno di 4 anni dal 18 agosto 2018 al 10 aprile 2022 quando, come Per_16 mai capitato in Pakistan, è stato rimosso dall'incarico di primo ministro con un voto di sfiducia col subentro di della suo acerrimo rivale politico, come primo Persona_17 CP_6 ministro che ha formato un governo di coalizione di circa una dozzina di partiti politici.
L'ex premier, che ha bollato il voto di sfiducia e il ritorno al potere di come un CP_7 complotto dei militari per volere degli Stati Uniti per punirlo per la neutralità nel conflitto ucraino e della sua conduzione di una politica estera indipendente con relazioni amichevoli con Cina e Russia, 1516 ha affrontato accuse di corruzione, omicidio, sedizione e rivelazione di segreti di Stato, in relazione alla corrispondenza diplomatica tra Washington e AM.
Arrestato a maggio 2023, poi rimesso in libertà a pena sospesa, poi arrestato nuovamente, gli sono state infine inflitte una serie di condanne, implicanti l'interdizione dai pubblici uffici, per diffusione segreti di stato (10 anni) e corruzione (14 anni) quest'ultima, emessa anche verso la moglie qualche giorno prima delle elezioni di febbraio 2024, per aver venduto per Per_18 Per_1 profitto personale oggetti ricevuti come regali di stato quando era primo ministro 17.
Oggi HA si trova in carcere col divieto di candidarsi alle elezioni ma, nonostante le sue complesse vicende giudiziarie, rimane uno dei politici più popolari del Pakistan e la sua rimozione ha portato alle proteste dei suoi sostenitori in tutto il Pakistan1819.
Infatti alle elezioni dell'8 febbraio 2024 hanno vinto i candidati sostenuti dall'ex primo ministro e che fanno parte del suo partito, il sebbene si siano Controparte_11 dovuti presentare come indipendenti, con simboli diversi da quello ufficiale del partito, dichiarato illegale a gennaio da una sentenza della Corte Suprema del Pakistan, interpretata da diversi osservatori internazionali come un tentativo del governo di ostacolare e limitare il partito dell'ex primo ministro 20.
Dal 4 marzo 2024 il Pakistan ha un esecutivo , seppur fragilissimo, affidato nuovamente
, ma non è chiaro se sarà in grado di risollevare le sorti del Pakistan 21. Persona_17
Per tornare al potere, e il suo partito, la Lega musulmana pakistana (Pml-N), hanno Persona_17 dovuto raggiungere un accordo di coalizione con il loro storico rivale, il Partito popolare pakistano (Ppp) di e diversi altri piccoli partiti. Persona_19
In cambio, l'ex presidente (2008-2013), marito dell'ex primo ministro assassinato Persona_20
e padre di è stato nominato dal Ppp come candidato presidenziale Persona_15 Per_19 congiunto.22 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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Quanto alla situazione socioeconomica, i rapporti dell' EASO riferiscono che il Pakistan è caratterizzato da una crescita lenta e da una situazione di sottosviluppo, favorite da anni di dispute politiche interne e da investimenti esteri ridotti, dovuti a preoccupazioni legate alla gestione amministrativa, all'energia, alla sicurezza e al rallentamento economico mondiale per cui oltre il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e ben il 40 % della popolazione urbana e in baraccopoli, senza acqua potabile (una delle principali cause di patologie la qualità dell'acqua) né servizi igienici adeguati23.
Quanto alla situazione della sicurezza la diffusione nel Paese di attentati di matrice prevalentemente politico\religioso\terroristica è particolarmente accentuata nei territori del del e della zona di Quetta, in UC cioè quelle CP_13 Persona_21 regioni nord-occidentali che hanno un confine molto permeabile con l'Afghanistan e dove gruppi militanti di ispirazione religiosa come il (TTP), e le sue Persona_22 fazioni di e così come altri gruppi con obiettivi simili tra cui Persona_23 Persona_24 gruppi talebani locali, e-Islam e gruppi affiliati all'ISIS concentrano la maggior parte _25 delle loro attività.
Similarmente può dirsi sul territorio delle regioni ad amministrazione parzialmente autonoma dell' e dal (circa cinque milioni di persone l'AZ e due milioni il Persona_12 Controparte_14
GB) controllato dal governo pakistano e comprendente parte del vecchio stato coloniale CP_15
(per il resto controllato dall'India), teatro di contesa tra India e Pakistan dall'epoca Per_12 della 'Partizione' - come tutta la regione, del resto, su parte della quale anche la Cina avanza delle rivendicazioni- e che, nonostante l'accordo di cessate il fuoco stipulato nel 2003, si riscontrano ancora accese tensioni a ridosso della Linea di Controllo militare tracciata degli Accordi di Simla del 1972 costituente, de facto, il confine con l'India dove è sempre latente, a causa delle tensioni politiche tra New Delhi e AM, lo scontro tra le due ex colonie britanniche.
In quel contesto operano infatti formazioni violente internazionalmente riconosciute come organizzazioni terroristiche24 ( i noti e pericolosi gruppi ' , il ' Persona_26 _27
[...] [. https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2024/03/03/pakistan-il-parlamento-elegge-shehbaz-sharif-primo- ministro_09ed36ac-7177-44bb-a20c-aed387663fc4.html 23 Vedi EASO, Informazioni sui paesi di origine, Pakistan – La situazione nel paese: una sintesi, Agosto 2015, reperibile al sito https://www.ecoi.net/en/file/local/1344120/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf, pagg.41,42. (“Il reddito annuo pro capite ha raggiunto 1 386 USD nel 2013-2014, con una crescita del PIL pari al 4,14 %; Oltre il 60 % della popolazione vive sotto la soglia di povertà (2 USD al giorno per i paesi a medio reddito). Nel 2012-2013 le forze di lavoro totali erano pari a 59,7 milioni di persone, mentre i disoccupati erano 3,73 milioni. La disoccupazione più elevata si registrava nelle zone rurali della provincia del Punjab. Le donne rappresentavano circa il 22 % delle forze di lavoro. Un terzo della popolazione pakistana vive in aree urbane e si prevede che tale percentuale salirà fino a sfiorare il 50 % entro il 2025; tale tendenza è dovuta essenzialmente all'accesso ad impieghi, scuole e servizi sanitari migliori, a questioni legate alla stabilità e alla sicurezza, e alla crescita naturale della popolazione. A causa del basso reddito e della mancanza di case a costi accessibili, il 40 % della popolazione urbana del Pakistan vive in baraccopoli o in complessi di case improvvisate che vanno sotto il nome di Persona_28 La maggior parte delle famiglie non ha accesso all'acqua potabile, a WC con scarico o a servizi igienici adeguati. La maggior parte dei problemi di salute segnalati è legata direttamente o indirettamente alla qualità dell'acqua”). Pa 24 Il LeT è stato ritenuto responsabile dell'attentato terroristico a Mumbai del 2008 e il è sospettato di coinvolgimento nel tentato assassinio del presidente nel 2003 _29 pagina 11 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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il che supportano i movimenti per l'indipendenza, come Persona_30 Persona_31 il Fronte di liberazione del Jammu Kashmir (JKLF) e che hanno decine di campi di addestramento sparsi nell' con l'obiettivo principale di combattere contro i Persona_12 soldati indiani nella parte del amministrata dall'India). Per_12
Quanto al controllo di legalità della vita dei cittadini secondo il Rule of Law Index 2020 (indice calcolato su un set di questionari inviati ad esperti e al pubblico) stilato dal World Justice Project, il Pakistan si colloca al 120° posto su 128 Paesi considerati in tutto il mondo con un risultato davvero basso in diverse categorie, tra cui: “diritto alla vita e sicurezza”,
“certezza del diritto”, sanzioni per le violazioni commesse dai pubblici ufficiali”, “effettività delle indagini”, “impropria influenza governativa sul sistema di giustizia”.25 il profilo soggettivo (valutazione della coerenza estrinseca e intrinseca del racconto del ricorrente e sua credibilità).
Già la Commissione ritenne credibile la narrazione della sparatoria avvenuta nel febbraio 2018 nella casa familiare, nel corso della quale perse la vita il cugino ed il richiedente stesso e uno dei fratelli rimasero feriti. Il richiedente ha effettivamente riportato l'episodio con dovizia di particolari, riferendo come l'aggressione avesse preso a pretesa l'accusa nei confronti del fratello di intrattenere una relazione omosessuale con uno dei vicini, membro di una numerosa e benestante famiglia locale, ma che il conflitto era in realtà motivato dalla volontà di detta famiglia di impossessarsi della casa appartenente alla famiglia del richiedente. Conferma quanto sopra la documentazione prodotta dal richiedente asilo in sede amministrativa, tra cui la denuncia sporta dal padre per l'uccisione del cugino e una relazione sui precedenti possessori della casa che confermano la morte del congiunto e la sussistenza di una lite per la proprietà dell'immobile.
Inoltre, che nel corso dell' audizione svolta in sede giudiziaria il ricorrente è apparso compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rispondendo puntualmente ad ogni domanda posta e fornendo complessivamente dichiarazioni coerenti, plausibili e non contraddittorie.
Si deve altresì evidenziare come nel corso del presente giudizio la difesa abbia prodotto i verbali di audizione di fratello del ricorrente, e il relativo provvedimento di Persona_4 riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla – Controparte_1 sezione di Livorno (v. docc. 1, 2 e 3 prodotti il 7.10.2024). Ebbene, tale decisione si fonda proprio sulla ritenuta omosessualità del fratello del richiedente, anch'egli espatriato dal Pakistan nel 2018, e consente quindi di avvalorare ulteriormente i motivi dell'aggressione riferita dall'odierno ricorrente e, di conseguenza, di confermare l'autenticità del racconto.
Passando pertanto ai motivi della decisione sulle protezioni richieste.
Il racconto del ricorrente, per quanto credibile, non consente di ravvisare i presupposti per riconoscere la protezione internazionale in una delle due forme previste dalla legislazione di riferimento non potendosi riscontrare rischi individualizzati che attendano alla persona del
25 World Justice Project, Rule of Law Index 2020, 11 March 2020, url, p. 5, p. 121, url. pagina 12 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE richiedente e che, in caso di rimpatrio possano integrare i presupposti della protezione internazionale ex art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 (come persona appartenente ad una categorie di persone a rischio persecutorio individuate dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati) ovvero a rischio di pena di morte o torture o trattamenti disumani per essere meritevole di protezione sussidiaria ex art 14 lettere a) e b) DLVO 27\\2007.
Infatti il ricorrente non è né si dichiara omosessuale né – diversamente da quanto sostiene la difesa nel ricorso - appare suscettibile di essere perseguitato quale fratello di un omosessuale, non avendo peraltro neanche addotto il timore di una persecuzione personale e diretta in ragione dell'orientamento sessuale del fratello.
Tantomeno si può ritenere che il richiedente corra il rischio di subire un danno grave in ragione della riferita lite per ragioni proprietarie con la famiglia antagonista. Come riferito dallo stesso richiedente, i responsabili della morte del cugino da tempo sono fuggiti per sottrarsi alla giustizia, mentre per quanto riguarda la casa familiare è in corso un contenzioso circa la proprietà, come emerge dalla documentazione processuale prodotta in sede amministrativa, datata ottobre/novembre 2021 e, comunque, lo zio del richiedente abita ancora nell'immobile, di talché può escludersi l'attualità di eventuali pericoli.
Quanto alla presenza di una situazione di violenza indiscriminata sul territorio dello Stato di provenienza che potrebbe legittimare una protezione in base all'art. 14 lett. C D.L.vo 251\2007 non è ipotizzabile nel Paese di provenienza una ipotesi di rischio indifferenziato per i civili similare a quello di cui alla citata norma per conflitto armato interno con violenza indiscriminata per chi vi abita o ci vive.
Sebbene non vi sia dubbio che il Paese presenti ancora una condizione di grave insicurezza diffusa in buona parte del territorio, con episodi ripetuti e costanti nel tempo di conflitto armato, tra fazioni di varia matrice, oltre che un numero complessivamente elevato di attentati terroristici, ciò interessa soprattutto le regioni dell' HY TU Parte_5
(incluse le ) o il . CP_13 Per_32
Per il resto il trend di attacchi terroristici, così come dei conseguenti decessi, dal 2009 è in progressivo calo considerando l'intero Paese : in base ai SATP le morti registrate in tutto il Pakistan collegate al terrorismo sono progressivamente diminuite : 2016 (1797); 2017 (1269); 2018 (692); 2019 (265); 2020 (505); 2021 (663); 2022 (366) Terrorism Controparte_16
Il sito LE ha registrato nei primi 3 mesi del 2023 39 vittime26.
[...] TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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Nello specifico ricorrente proviene però dal Punjab provincia nella parte orientale del Pakistan, territorio esteso, popoloso (secondo i dati dell'ultimo censimento pubblicati dall'Ufficio statistico del Pakistan nel 2017, circa 110 milioni di persone) ed economicamente molto vivace tanto che nonostante i problemi che l'affliggono, considerato il «cuore dell'attività politica ed economica» del Pakistan poiché presenta forti capacità di sviluppo e buone infrastrutture27.
E' ben vero che, secondo le fonti COI più aggiornate ed accreditate, anche il Punjab è interessato da gravi problemi di sicurezza sia per le tensioni con la confinante India sia per l'esistenza di numerosi gruppi terroristici in attività, e non c'è dubbio che gli incidenti mortali, gli attacchi terroristici e le operazioni militari di repressione e prevenzione connotino l'area come ad elevato tasso di diffusa violenza, situazione non migliorata nel 2023 e del 2024 essendovi stato un aumento degli attacchi terroristici28 .
Il piano d'azione nazionale per sradicare il terrorismo (NAP) nato nel 2014 non ha dato infatti i risultati sperati, in un contesto in cui il ridimensionamento dell'instabilità interna grazie all'intensificazione delle operazioni di controterrorismo l'approccio militare e di sicurezza ha prevalso sulle iniziative della autorità civili senza frenare la crescente radicalizzazione religiosa che prolifera anche in Punjab (cuore demografico ed economico del paese) alimentata da cause sociali quali la spiccata sperequazione del livello di istruzione fra i centri urbani e le aree rurali, la marginalizzazione e mancanza di prospettive future delle comunità locali che genera sentimento di estraneità al governo centrale29 30.
Si registra tuttavia una crescente capacità di azione e prevenzione delle autorità di sicurezza e polizia nel Punjab rispetto ai gruppi terroristici come il (TTP), il Persona_22
(BLA), il DA (Stato islamico ) e altri e, comunque gli Controparte_18 Per_33
loro analisi dei decessi. Pertanto, LE codifica il bilancio delle vittime così come viene riportato;
dove viene segnalata una serie di decessi, codifichiamo il più basso di tale intervallo e cerchiamo di annotare nella sezione
"Note" quando c'è stata una controversia, data ultima verifica 13 aprile 2023 27 V. EASO, “Pakistan situazione della sicurezza” aggiornato ad Ottobre 2018. 28 Punjab , Pakistan, Dati LE, dashboard, periodo 1 gennaio 2024- 28 marzo 2024 , url , data ultima verifica 29 marzo 2024 deduce che solo nel primo trimestre del 2024, il Punjab ha registrato 33 eventi totali con due decessi segnalati. In dettaglio risultano n. 3 scontri fra enti criminali e forze di polizia, 18 episodi di rivolte e 12 azioni di violenza contro i civili. Nella capitale AM, nello stesso periodo, è stato registrato un evento di violenza contro i civili 29 “Il Pakistan alla prova della deradicalizzazione”, disponibile su https://www.cesi-italia.org/it/articoli/il-pakistan-alla- prova-della-deradicalizzazione, pubblicato nel gennaio 2018. Riporta al proposito il South Asia Terrorism Portal (SATP):“Il significativo miglioramento della violenza legata al terrorismo è minato dalla crescente presenza di estremisti/fondamentalisti religiosi che forniscono un terreno fertile per formazioni estremiste” e osserva inoltre che: “mentre c'è stata una tregua dal terrorismo nella provincia del Punjab in Pakistan, il continuo patrocinio del governo continua a creare spazi fertili per la proliferazione di formazioni estremiste e terroristiche sostenute dallo Stato” 30 Secondo i dati parziali raccolti dal SATP, aggiornati al 3 aprile 2020, cinque episodi di attacco alle minoranze religiose sono già stati segnalati nell'anno in corso, mentre nell'intero 2019 gli episodi registrati erano sei;
l' non ha segnalato sfollamenti da zone del Punjab provocati da conflitti nel 2019 e nei primi sette mesi Pt_6 del 2020. pagina 14 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE episodi segnalati riguardano per lo più target specifici (funzionari, agenti di polizia etc.) più che destinatari indeterminati o che colpiscono comunque anche in via indiretta i civili31 .
La popolazione civile, che più difficilmente può trovare protezione, è quella delle minoranze religiose quali gli ahmadi e gli hindu ( a cui il richiedente asilo non appartiene) rispetto ai quali le stesse autorità di polizia hanno posto in essere azioni di violenza già nei primi mesi del 202432. Per_1 Vi sono poi tensioni legate alla vicenda dell'ex premier molto sostenuto in Punjab e alle manifestazioni in suo favore dei sostenitori del (PTI) ( intensificatesi quanto 3 Controparte_8 Per_1 novembre 2022, venne è stato colpito da un proiettile alla gamba quando un uomo armato ha aperto il fuoco su un convoglio che lo trasportava a Waziribad, nel Punjab orientale) continuate in tutto il paese sino alle contestatissime elezioni del febbraio 2024 3334 35.
Nella provincia sono state quindi imposte maggiori misure di sicurezza per la situazione di stallo venutasi a creare fra il governo e l'ex primo ministro si è intensificata Per_16 quando i disordini hanno agitato le capitali AM e Lahore e la Commissione elettorale ha rinviato le urne del Punjab36.
In conclusione, se è pur vero che il Punjab, all'attuale, è certamente luogo attraversato da tensioni violente che vanno da episodi di conflitto armato sulla linea di confine con l'India ad incidenti violenti ingenerati dall'attività dei gruppo terroristici, tuttavia, le fonti consultabili online sono concordi nel ritenere che, pur presentando alcuni indici di instabilità e una tendenza all'aumento dell'insicurezza nella provincia37 ad oggi, in ragione dell'andamento recessivo dei conflitti e l'opera di contrasto messa in atto dallo Stato nel contesto di un territorio densamente popolato e ricco di attività economiche non consente di configurare in Punjab l'ipotesi eccezionale di violenza su scala talmente esteso da configurare un rischio generalizzato richiesto dall'art14 C D.L.vo 271\2007 per la sola provenienza del richiedente asilo da tale provincia.
Non ricorrono, in definitiva, gli indici specifici di una situazione di “violenza indiscriminata” e
“conflitto armato interno” elaborati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenza JI v.
del 17 febbraio 2009 e del 30 gennaio 2014 ( la presenza di Persona_34 Per_35 gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile, TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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a prescindere dall'affiliazione ai gruppi politici in contesa, come conseguenza della violenza generalizzata) .
Escluse le ipotesi a) e b) ( condanna a morte e rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti degradanti) va esclusa anche l'ipotesi c) posto che il ricorrente proviene da una zona che non può ritenersi compresa in quella di conflitto armato perdurante e che, pertanto neppure è ipotizzabile in nel Paese di provenienza, per quanto sopra argomentato , una situazione di rischio indifferenziato per qualsiasi cittadino che vi dimori ai sensi dell'art. 14 lett D.lvo n. 88\2007 alla lettera c).
Anzi il richiedente asilo né al momento della richiesta di asilo ha riferito di altri pericoli o timori, connessi alla situazione sociopolitica generale del paese e che anzi appare chiaro che non vi sono nessi di causalità tra tali condizioni e le motivazioni che l'avrebbero spinto a lasciare il suo paese.
Si ritiene pertanto che né per la condizione personale del ricorrente né per l'attuale situazione sociopolitica del contesto di provenienza sussistono i presupposti per riconoscere lo status di avente diritto alla protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria secondo la normativa in vigore.
Sulla protezione speciale.
Preliminarmente in punto di diritto intertemporale va rilevato che la domanda del richiedente asilo è stata avanzata il 15.1.2021 (vedi Modello C3 prodotto dalla e Controparte_1 pertanto in piena vigenza del D.L. 113\2018 ( decreto Salvini) (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 ma ha comunque previsto, oltre alle ipotesi tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 38, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', nella sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis
Che era vigente anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 38 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 16 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)39 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. .
A tale proposito la Corte di TR (come già rilevato in altre decisioni di questa Sezione Specializzata 40), nelle diverse pronunce in cui si è occupata di valutare se l'espulsione dello straniero costituisca un'ingerenza nella sua vita privata correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici indicati al comma secondo dell'art. 8 comma 2 ha ritenuto integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza
o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”41
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione Contr speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di TR, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
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In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 42).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 202043).
Se accertata una condizione soggettiva di vita privata e \o familiare (in base alla nozione elaborata dalla Corte di TR) maturata in Italia il giudice, il divieto di allontanamento ha tuttavia ancora carattere relativo laddove vi sia la necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U ,.
Tali esigenze, connesse ad una valutazione di pericolosità sociale del richiedente - da compiersi in concreto sulla base del principio di proporzionalità e ragionevolezza e non attraverso il mero TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE richiamo a precedenti penali- possono infatti prevalere sul diritto alla vita privata e familiare dello straniero e consentirne ugualmente l'allontanamento 44.
Tornando al caso di specie, attesa la pendenza della procedura di asilo alla data di entrata in vigore del decreto-legge Lamorgese il 22.10.2022 al procedimento in esame trova sicuramente applicazione la nuova disciplina, né ritiene ravvisabili vizi di incostituzionalità di questa dipendenti da possibili disparità di trattamento di situazioni identiche o analoghe ovvero da irrazionalità, apparendo sostanzialmente equiparabile il trattamento riservato alle domande di protezione interna presentate prima dell'entrata in vigore della novella del 2018, essendovi anzi la più ampia e maggiormente favorevole nozione di comparazione tra vita anteatta e vita realizzata sul T.N.
Richiamato pertanto quanto sopra premesso, il Collegio ritiene inoltre che la normativa sopravvenuti porta all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale e, ai fini del riconoscimento al diritto alla vita privata , il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
In particolare il significativo livello di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato dai contratti di lavoro depositati, che dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da consentirgli di mantenersi autonomamente sul territorio nazionale.
Dalla documentazione in atti risulta infatti come il ricorrente abbia avviato un significativo percorso di integrazione in Italia, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
Il difensore del ricorrente ha prodotto la seguente documentazione lavorativa : comunicazione UniLav attestante l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato, decorrente dal 14.9.2023 al 31.12.2023, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze di _2
; buste paga dicembre 2022 e febbraio-maggio 2023 emesse da Gold & Gold di
[...]
per una retribuzione mensile di circa 1100 euro;
buste paga novembre 2022, Persona_3 tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023 emesse da con una retribuzione che Parte_2 varia dalle 300 alle 620 euro
Ha inoltre conseguito la patente di guida e attestazione di frequenza di un corso di lingua italiana.
pagina 19 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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Non va poi sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto ove pur conservando legami familiari e culturali, dato che vi manca oramai da oltre 5 ani e mezzo e, prognosticamente, privo di risorse lavorative, incontrerebbe serie difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe irrimediabilmente quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia ( si ricorda come la durata delal permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Tenuto pertanto conto della durata del soggiorno e di quanto appena sopra osservato sul percorso integrativo intrapreso, si ritiene che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale, non essendo peraltro emersa o allegata alcuna ragione di sicurezza nazionale o di ordine o sicurezza pubblica.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, dichiara il diritto di all'ottenimento di un permesso di soggiorno Parte_1 di cui all'art.1 comma 9 d.l. 113/2018 recante la dicitura 'casi speciali' della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
nulla sulle spese .
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 5.2.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vedi Cass. sentenza 6503\2014 , CGUE Sentenza JI del 7.9.2009
3 L'art. 14 D.lvo 251\2007 riproduce l'art 15 della Direttiva Europea “Qualifiche” 4 sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso JI
contro
Paesi Bassi, principi ribaditi, anche con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakitè n. 285-12) 5 sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso JI
contro
Paesi Bassi, principi ribaditi, anche con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakitè n. 285- 12) pagina 7 di 20 6 Vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza. 17 novembre 2008, n. 27310 e anche Direttiva 2011\95\UE, articolo 4 comma 5 che integra e sostituisce la Direttiva 2004\83\CE 7 Così Cass. Ord. n. 14157\2016 8 Vedi art. 3 dl 251\2007 attuativo della Direttiva UE 'Qualifiche' 9 Vedi Direttiva Qualifiche .2011\95\UE 10 Vedi Cass. Sent. N.17748_2020 11 Vedi la recente Cassazione n. 29056\19 che conferma Cassazione. N. 7333/ 2015 12 Vedi Cassazione sentenza 18353/06). pagina 8 di 20 13 Vedi EASO Country of Origin Information Report. , Ottobre 2021, reperibile al sito Controparte_9 https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pd f. 14 Il del Pakistan (in urdu ناتسکاپ کيرحت فاصنا Pakistan Tehreek-e-Insaf) è u o Controparte_10 politico centrista, nazionalista e comunitario del Pakistan fondato nel 1996 su iniziativa di , filantropo Per_16 ed ex giocatore di cricket della squadra nazionale pakistana. Il partito si è affermato come formazione anti-sistema con l'obiettivo di creare un modello di stato sociale, democratico, moderno e islamico. È il partito con il più alto tasso di crescita in Pakistan e, con più di 10 milioni di membri in Pakistan e all'estero, è il partito con il più ampio numero di iscritti. Ha boicottato le elezioni parlamentari del 2008, ritenendo non ci fossero le condizioni per un procedimento elettorale trasparente ha invece partecipato alle successive elezioni parlamentari del 2013, in occasione delle quali ha ottenuto il 16,9% dei voti e 35 seggi risultando così la terza formazione del Paese per numero di voti e di seggi. I maggiori consensi del partito sono concentrati nel Punjab, nella città metropolitana di Karachi e nel Kybher TU, dove ha formato un governo di coalizione. Grazie alle elezioni parlamentari del 2018, ha ottenuto 115 seggi in parlamento risultando la formazione del paese con più voti e seggi. pagina 9 di 20 15 https://www.dw.com/en/pakistan-kakar-sworn-in-as-interim-prime-minister/a-66525175 16 https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/asia/pakistan-prime-minister-elections.html CP_1 17 L'ex primo ministro pachistano è stato condannato ad altri 14 anni di carcere - Per_16 18 https://it.wikipedia.org/wiki/Imran_HA_(politico)#cite_note-6 19 https://www.ilpost.it/2023/09/22/pakistan-elezioni-2024/ CP_1 20 Alle elezioni parlamentari in Pakistan hanno vinto i candidati sostenuti da - Per_16 21 https://www.med-or.org/news/pakistan-nominato-il-nuovo-governo pagina 10 di 20 26 Armed Conflict Location & Event Data Project (LE), User Quick Guide April 2019, url:
“All fatalities recorded are 'reported fatalities.' LE does not independently verify details of fatalities, and includes this information as an estimate only, reflecting the content of media reports. We further specify in our user guides and other resources that fatality data are particularly prone to manipulation by and CP_17 occasionally the media, for various reasons, and urge users to take this into account in their analysis of fatalities. As such, LE codes the death toll as it is reported;
where a range of fatalities is reported, we code the lowest of that range, and seek to note in the 'Notes' section when there has been a dispute.” Tutti gli incidenti mortali registrati sono "vittime segnalate". L'LE non verifica in modo indipendente i dettagli degli incidenti mortali e include queste informazioni solo come stima, riflettendo il contenuto dei resoconti dei media. Specifichiamo inoltre nelle nostre guide per l'utente e in altre risorse che i dati sui decessi sono particolarmente inclini alla manipolazione da parte di gruppi armati e, occasionalmente, dei media, per vari motivi, e sollecitiamo gli utenti a tenerne conto nella pagina 13 di 20 31 Fonte: https://crss.pk/crss-annual-security-report-2021-2 e Controparte_19 https://crss.pk/wp-content/uploads/2021/02/CRSS-Annual-Security-Report-020.pdf 32 Il 25 gennaio 2024 la polizia, sotto la pressione di gruppi di estremisti religiosi, ha distrutto le lapidi di 80 tombe della comunità minoritaria nel Daska EH (unità tributaria) del distretto di Sialkot nel Punjab. Pt_7 Persecuzione della minoranza musulmana AD in Pakistan, 29 gennaio 2024 url, data ultima verifica 29 marzo
2024. 33 Analisi dei dati LE , Panoramica regionale: Asia meridionale e Afghanistan 5-11 novembre 2022, data ultima verifica 9 aprile 2023 34 Pakistan, situazione si sicurezza, 28 Febbraio 2023 , url data ultima verifica 11 aprile 2023 35 Election-related violence in Pakistan | LE IG ( ) Email_1 36 Pakistan, situazione si sicurezza, 28 Febbraio 2023 , url data ultima verifica 11 aprile 2023 37 (Fonte: EASO, 2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation (europa.eu pagina 15 di 20 39 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 40 Vedi Decreto del Tribunale di Firenze del 27.10.2021, RG 14684/2019, Giudice Est. Dott. ssa Mazzarelli 41 Vedi sentenza c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del Per_36 14 febbraio 2019, c. Italia: Pt_8 pagina 17 di 20 42 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 43 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 18 di 20 44 Sebbene non sia i presente nella disciplina della protezione per motivi speciale una norma analoga a quelle di cui Artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis T.U.I. D.L.vo 286\2008 - relativa all'impedimento all'ingresso e alla permanenza sul Territorio Nazionale di chi è considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica per aver commesso determinati reati - che vieti espressamente il riconoscimento di tale forma di tutela nel caso della commissione di determinati reati- tuttavia, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte di Legittimità, la protezione umanitaria non può essere riconosciuta allo straniero che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato e comunque per l'ordine e la sicurezza pubblica trovando applicazione analogica, per identità di "ratio", la disciplina delle cause ostative ( Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018).
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dottor Umberto Castagnini Giudice
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2400/2022 promosso da:
(CUI: ) con il patrocinio dell'Avv. ELENA PELLEGRINI, Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente contro
Controparte_1
[...]
Resistente contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato il seguente
DECRETO visto il ricorso ex 737 C.p.c. che impugna ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 la decisione emessa in data 12.1.2022, notificata in data 31.1.2022, dalla
[...]
la quale ha respinto l'istanza di Controparte_1 riconoscimento dello status di rifugiato e\o di persona meritevole della protezione sussidiaria e neppure ha ravvisato in capo al richiedente asilo i presupposti per la concessione della protezione di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 e successive modifiche;
rilevato che il ricorrente ha dichiarato alla Commissione in sede amministrativa il 10.9.2021: sulla sua situazione personale pregressa: di essere cittadino pakistano, nato il [...] a [...], Punjab) e ivi vissuto, di casta meher, di religione musulmana, di aver frequentato la scuola media e di aver lavorato come operaio agricolo, di non aver mai svolto attività politica, di avere una famiglia di origine composta dai genitori, 2 fratelli (di cui uno vive in Italia) e 3 sorelle, di essere celibe e di non avere figli;
sui motivi dell'espatrio: (alla Commissione): che la famiglia viveva insieme a quella dello zio nel quartiere di Fridtown;
che un giorno venne aggredito per strada insieme al fratello dai vicini di casa;
che l'episodio fu portato all'attenzione del chaudry del quartiere in assemblea pubblica e nell'occasione la famiglia dei vicini accusò il fratello del richiedente di avere una relazione omosessuale con un loro figlio;
che il 1.2.2018 cinque uomini della famiglia dei vicini irruppero nell'abitazione del richiedente armati di bastoni, pistole ed un pugnale e che il cugino venne pagina 1 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE ucciso mentre lo zio e un fratello furono feriti rispettivamente a una gamba e al volto;
che il richiedente invece,, lievemente ferito, riuscì a fuggire;
che il giorno successivo il padre denunciò l'accaduto alla polizia;
che è tuttora in corso il processo penale contro gli aggressori che, nel frattempo, sono latitanti;
che per volontà dei genitori ha lasciato il paese insieme al fratello mentre l'altro fratello si è nascosto presso una famiglia di transessuali in HY Per_1
TU, assumendo a sua volta sembianze femminili per non essere identificato;
che il resto della famiglia si è spostata a Gojar HA, mentre quella dello zio è rimasta nell'abitazione al villaggio, per evitare che essa venga occupata dai vicini;
quanto al timore rappresentato: teme in caso di rimpatrio di subire attacchi da parte dei vicini, per gli stessi motivi che l'hanno portato ad espatriare;
quanto al percorso migratorio: di aver lasciato il suo Paese il 17.5.2019 dopo aver trascorso qualche mese a Quetta;
di aver varcato il confine, di essere stato arrestato e detenuto presso un carcere iraniano;
una volta espulso e rimpatriato, di essere riuscito a superare l'Iran e ad arrivare in Italia il 10.11.2020; quanto al percorso integrativo avviato in Italia: di avere cominciato a lavorare in una stalla dopo aver trovato il lavoro tramite un amico;
che il ricorrente ha depositato: FIR sporto presso autorità pakistane datato 2.2.2018 in lingua inglese;
fotografia di una suppellettile colpita da spari di arma da fuoco;
passaporto del padre e carta d'identità della madre;
fotografia dei genitori;
carta d'identità pakistana e fotografia del fratello residente in Pakistan;
passaporto, carta d'identità e fotografia dello zio;
certificato di morte rilasciato dal Government of Punjab e due fotografie del cugino;
carta d'identità italiana e fotografia del fratello residente in Italia;
lettera dell'avvocato in lingua inglese datata 29.11.2021 e documentazione processuale datata ottobre/novembre 2021 riguardante il contenzioso circa la proprietà di una casa;
documentazione lavorativa relativa alle professioni svolte dal richiedente in Italia;
rilevato che la Commissione Territoriale nel suo provvedimento ha ritenuto:
credibile la provenienza del richiedente dal distretto di Gujranwala, Punjab ed anche la narrazione dell'aggressione e della sparatoria avvenuta nella casa del richiedente sia perché dettagliata e coerente sia perché egli ha fornito elementi per comprendere le ragioni dei gravi fatti accaduti, che tuttavia sono vanno verosimilmente ricondotti al tentativo dei vicini di impadronirsi della casa piuttosto che ad una ritorsione collegata all'accusa di omosessualità nei confronti del fratello, non sussistente, tuttavia un pericolo attuale in caso di rimpatrio, considerato che i responsabili della sparatoria del febbraio 2018 sono fuggiti, che sono ancora in corso sia il processo penale sia una controversia relativa alla proprietà della casa (quest'ultima risultante dalla documentazione prodotta dal richiedente in sede amministrativa), che né i familiari né lo zio, che vive ancora nell'abitazione, hanno avuto ulteriori problemi con la famiglia rivale e , infine, che l'accusa di omosessualità riguarderebbe solo la persona del fratello del richiedente. rilevato quanto allo svolgimento del processo:
pagina 2 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento da parte della del Controparte_1 diritto alla concessione dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria, lamentando: in rito: le modalità non adeguate in cui si sarebbe svolta l'intervista della e la CP_1 mancata collaborazione nell'istruttoria; nel merito: che la pur ritenendo credibile CP_1 il racconto del richiedente, non ritiene attuale il pericolo che il ricorrente correrebbe per la propria incolumità in caso di ritorno in Pakistan, non tenendo adeguatamente conto della sofferenza fisica e psicologica dallo stesso subita quando assistette e fu vittima dell'aggressione da parte di terzi, nè delle faide familiari che caratterizzano i rapporti nel paese di origine, dove l'onore, la fede e l'orientamento sessuale costituiscono valido motivo di violenza;
che la non si è costituita in giudizio, ma ha depositato la Controparte_1 documentazione inerente la procedura amministrativa;
che il P.M. ha comunicato l'assenza di elementi ostativi ex artt. 10\12\16 D.Lgs. 251\2007 all'accoglimento della richiesta di protezione internazionale ed ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso;
con nota depositata il 18.10.2023, in risposta a decreto interlocutorio, la difesa di parte ricorrente ha allegato: comunicazione UniLav attestante l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato, decorrente dal 14.9.2023 al 31.12.2023, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze di;
buste paga dicembre 2022 e febbraio-maggio Persona_2
2023 emesse da Gold & Gold di per una retribuzione mensile di circa 1100 euro;
Persona_3 buste paga novembre 2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023 emesse da Parte_2 con una retribuzione che varia dalle 300 alle 620 euro;
documenti e Certificazione Unica 2023 del fratello residente in Italia, permesso di soggiorno per motivi di asilo di Persona_4
Persona_4 che, nel corso dell'audizione resa al giudice delegato per l'UPP, dott.ssa , in Testimone_1 data 10.6.2024 il richiedente, aiutato nella traduzione, ha reso le seguenti dichiarazioni:
D. Conferma le dichiarazioni fatte davanti alla R. Sì. D. Aveva un Controparte_1 lavoro in Pakistan? R. Sì. D. Cosa faceva? R. Il saldatore. D. Per quanto tempo e dove? R. Per due anni a Gujranwala. D. Veniva pagato? R. Sì. D. Quello che guadagnava era sufficiente per la famiglia? R.No. D. Suo padre che lavoro faceva? R. Lavorava nei campi. D. I campi erano di proprietà della famiglia? R. No. D. Altri della famiglia lavoravano nei campi? R. No solo mio padre. D. Chi era il proprietario della terra? R. Una persona che viveva nella nostra città. D. Come si chiama? R. Non mi ricordo. D. Suo padre aveva debiti con il proprietario della terra? R. No. D. Appartiene alla casta meher. Ci sono delle particolarità riguardo la sua casta? R. Vi appartengono Co persone che lavorano nei campi, in agricoltura. D. Il fratello che è in Italia come si chiama?
D. Come mai è venuto in Italia? R. Perché c'è stato un litigio in Pakistan. D. Persona_5
Dove abita? R. Con me a Grosseto. D. Suo fratello ha qualche tipo di protezione o permesso di soggiorno? Quale? R. Sì è depositato in atti (lett. G depositato il 18.10.2023) D. Veniamo ai motivi di espatrio. Un giorno egli insieme al fratello subì un'aggressione da parte dei vicini per la strada , è così? R. Sì. D. Quando siete stati aggrediti? Nel 2019. R. Dove è successo? D: A casa. pagina 3 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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R.A che ora? D. Verso le 10 di sera (il ricorrente mostra le foto dello zio e del fratello ferito ad una guancia con un rasoio). R. Come è avvenuta l'aggressione? Che dinamiche ha avuto? R. l problema è la casa. Abbiamo comprato la casa da persone che abitano vicino a noi, abbiamo pagato i soldi ma i venditori non hanno intestato la casa a noi. Poi i venditori ci chiedevano di liberarla. D. Quando avete comprato la casa? R. Trenta anni fa. D. Quando hanno chiesto di liberarla? R. Sette anni fa. D. Chi aveva comprato la casa? D, Mio nonno. R. Dall'acquisto fino a sette anni fa cosa è successo? D.Qualche volta i venditori ci dicevano di liberarla. D. Chi vi ha aggrediti nello specifico? Voi che avete fatto? R. Erano 4 o 5 persone. Due erano i venditori e gli altri erano ragazzi, forse loro familiari. I venditori erano e D. Perché vi hanno aggrediti? R. Persona_6 Persona_7
Volevano che noi liberassimo la casa. Poi vi era un problema che riguarda mio fratello e una Per_1 ragazza però di questo non so niente. D. Davanti alla Commissione ha parlato anche di un fratello omosessuale. Conferma ? R. Sì. D. Il problema con i vicini era anche l' omosessualità? R. No era solo la casa.D. Dopo l'aggressione avete fatto denuncia? R. Sì, ho dati documenti alla CP_1
D.Ne avete parlato anche con il ? R. Sì. D. Cosa ha detto? R. Apparentemente era per Per_8 pacificare le cose ma in realtà era dalla parte dei venditori perché lo supportavano nelle elezioni. D. Ho letto nel verbale di audizione che in assemblea pubblicala famiglia dei vicini aveva accusato suo fratello di avere relazione omosessuale con un loro figlio. E' così? R. Dicevano di una relazione di mio fratello con una ragazza che era loro figlia e dell'altro mio fratello, con un ragazzo. Per_1 Per_9
D. Lo hanno detto in assemblea pubblica? R. Sì, è un consiglio composto dalla nostra famiglia, quella dei vicini e altre persone del popolo. D. Quando c'è stata la riunione? R. Dopo l'aggressione. D. È stata una sola riunione? R. Più di una. D. Ha un nome questa assemblea? Quale? R. Panchayat. D. Da chi è composta? R. Dalle famiglie e da persone del quartiere. D. Di cosa si occupa? R. Di problemi, litigi nel quartiere. D. Prende delle decisioni vincolanti? R. Sì. D. Come fa a far rispettare queste decisioni? R. L'assemblea è composta in parte da persone che hanno un certo potere e se non si rispettano le decisioni prima o poi quelle persone prenderanno altre decisioni contro di te. D. Come era la famiglia dei vicini? Di cosa si occupavano? R. Era una famiglia importante, aveva 10
o 12 case. Si occupavano di trasporti ma avevano anche delle terre. D. Avevate dei problemi con questa famiglia? Perché voleva anche la vostra casa? R. Volevano la nostra casa perché erano proprietari di una fila di case e la nostra era in mezzo. D. Temevate questa famiglia? R. No, ma dopo l'aggressione le cose sono cambiate. D. Che rapporto avevate con i loro figli? R. Non eravamo amici. D. E con gli altri vicini? R. Buoni rapporti. D. Come mai erano ostili alla relazione di suo fratello e la loro figlia? R. Perché in generale i matrimoni sono combinati in Pakistan. D. Perché Per_1 accusavano l'altro fratello di essere omosessuale? R. Per fare pressioni su di noi per andare via. D. Suo fratello era omosessuale? R. Mio fratello diceva di no però manca da casa da cinque anni e non so se lo è diventato. D. Nel verbale si legge di un fratello che aveva lasciato il villaggio e aveva cambiato sembianze. Si tratta dello stesso fratello? R. Sì è lui. Ho dato le foto che ho mostrato alla Commissione all'avvocato (le foto non sono prodotte, n.d.r.) D. Cosa aveva deciso l'assemblea? R. Avevano detto di smettere di litigare ma l'altra famiglia non rispettava la decisione quindi mio fratello ed io ce ne siamo andati. R. Come si comportava la comunità nei vostri confronti dopo le accuse e la decisione? R. Le persone sapevano che l'altra famiglia aveva il potere e sostenevano la nostra famiglia. D. Come mai i vicini non hanno denunciato alla polizia le accuse di omosessualità fatte a suo fratello? R. Non lo so. D. Prima dell'aggressione vi facevano minacce per lasciare la pagina 4 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE casa? R. Sì specialmente se avevano bevuto. D. Gli aggressori che armi avevano? R. Coltelli e pistola. D. Come sono entrati? R. Hanno saltato il muretto e hanno aperto la porta. D. A suo fratello Per_9 cosa hanno fatto? R. Lui non era a casa in quel momento. D. Alla polizia cosa vi hanno detto? R. Dopo la denuncia uno dei ragazzi è stato preso ma dopo qualche giorno è stato liberato. Tes_2 conosceva tutti quelli che sono entrati? R. Due sì , gli altri no. D. A lei cosa hanno fatto? R. Niente. D. E' stato ferito? R. Mi sono fatto male nel fuggire. Appena mi sono reso conto di cosa stava succedendo sono scappato. D. C'è stato un processo dopo la denuncia? R. Sì , il processo è in corso. E 'nei confronti di tutti gli aggressori. D. Gli aggressori stanno ancora nel villaggio? R. Due sono fuori dal Pakistan degli altri non so. D. La denuncia chi l'ha fatta? R. Mio padre. D. Perché ha lasciato il Pakistan? R. La situazione non era facile e la mia famiglia mi ha detto di andare via. Sono partito il 17.5.2019. Mio fratello sei mesi prima. D. Gli aggressori erano in parte scappati e c'era un processo penale in corso, come mai avete deciso di scappare? R. Non ci sentivamo sicuri. D. Di cosa avevate paura in particolare? R. Temevamo per la nostra vita, loro erano armati. D. Ci sono state altre ragioni a spingervi ad andare via? R. No. D. E 'partito insieme a suo fratello? R. No lui è partito prima. D. Come ha fatto per il viaggio? Tramite un trafficante? R. Sì. una Pt_3 persona sola o un'organizzazione? R. Una organizzazione con più persone. D. Quanto avete pagato? R. 3000-4000 euro per uno. D. Che accordi c'erano? R. Per ogni posto in cui passavamo c'erano persone diverse che ci facevano passare il confine. D. Cosa è successo in Iran? R. Niente. D L'hanno presa? R. Sono dovuto rimanere a Quetta per due mesi perché era difficile passare, c'era troppo controllo. D. L'hanno trattata male? R. No. D. L'hanno fatta tornare indietro? R. No, ho proseguito per l'Iran. D. Ha contratto dei debiti per viaggiare? R. La mamma ha preso un prestito. D. Ha restituito i soldi? R. Più della metà, sono io che mando i soldi per pagare e per mantenere i familiari che sono rimasti in Pakistan. D: Chi le ha procurato i documenti necessari per viaggiare? R: Non avevo il passaporto. D. Ha lavorato lungo il tragitto? R. Sì, in Grecia per sette otto mesi, vendevo fiori. R. Può elencare i Paesi in cui è stato e per quanto tempo? Ho seguito la rotta balcanica. D. Come si è spostato da un Paese all'altro, ha attraversato il confine? Sì, a piedi o in bus. R. Dove viveva in questi Paesi? Con chi viveva? D. Avevo il sacco a pelo e dormivano nei boschi. In Bosnia sono stato in un centro per 20 giorni. R. Poteva muoversi a piacimento? Doveva chiedere il permesso a qualcuno per muoversi? D. No dovevo seguire le indicazioni dei trafficanti. R. Aveva documenti di identità a sua disposizione? D. No. R. Aveva un trafficante a cui rivolgersi? D. Sì. R. Anche per il lavoro? D. No ho trovato lavoro da solo. R. Veniva pagato i Grecia per il lavoro? Sì. Mi davano 400 500 euro e li tenevo per me. D. Qualcuno le ha chiesto di fare qualcosa per cui si è sentito a disagio? Qualcuno l'ha forzata a fare qualcosa? R. No. D. Ha subito maltrattamenti o violenze in questi Paesi? R. No. D. Se tornasse in Pakistan cosa pensa che potrebbe succederle? R . Il processo è ancora in corso e io no mi sentirei al sicuro. Non voglio tornare. D. I suoi genitori dove abitano? R. Hanno cambiato casa ma nella stessa città. D. E la casa che i vicini volevano? R. Ci abita mio zio, quello cui è stata amputata la gamba dopo l'aggressione. D. La polizia potrebbe aiutarla? Lo Stato potrebbe fornirle qualche tipo di assistenza? R. No. D. In Italia è stato in un centro di accoglienza? R. No. D. Lei sente che le sarebbe d'aiuto parlare con qualcuno per le esperienze difficili che ha vissuto? R. No. D. Le interesserebbe avere un qualche tipo di assistenza medica per le esperienze che ha vissuto? Oppure assistenza psicologica? R. No. Ho già l'assistenza medica. D. Se tornasse in Pakistan potrebbe trovare un lavoro? R. Sì ma la pagina 5 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE Test condizione lavorativa non sarebbe buona. avora in Italia? R. Ora faccio il saldatore di oro prima ho lavorato in agricoltura. Ho un contratto a tempo determinato che dovrebbe essere trasformato in tempo indeterminato.
Rinviato all'udienza del 30.9.2024 per produzioni documentali, con nota depositata il 23.9.2024, la difesa di parte ricorrente ha allegato: permesso di soggiorno per motivi di asilo del fratello patente di guida conseguita dal ricorrente;
attestato di frequenza di Persona_4 corso di lingua italiana livello A2; scheda anagrafica professionale;
documentazione avente ad oggetto “organizzazione turni o sistema di rilevamento presenze” presso Menchetti Food Spa e relativa scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto.
In data 7.10.2024, il ricorrente ha poi prodotto n. due verbali di audizione del fratello
[...]
e provvedimento di accoglimento della richiesta di protezione internazionale dello Per_10 stesso emesso dalla – sezione di Livorno. Controparte_1
*****************
Passando alle ragioni della decisione, si osserva quanto segue.
IN DIRITTO sul contesto normativo applicabile.
Sui presupposti dello status di rifugiato
In base all'art. 2 comma 1 d) D. Lgs. 25\2008, in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE, va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Sui presupposti della protezione sussidiaria. Sia la sia il Controparte_1
Tribunale adito in sede di impugnativa sono tenuti ex officio a valutare, laddove non riconoscano lo status di rifugiato e prima di rigettare tout court la domanda, se sussistono i presupposti nel ricorrente per beneficiare della protezione sussidiaria laddove sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi1.
Tale danno grave e ingiustificato, può derivare - ex art. 14 D.Lgs. 251\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE - in primo luogo dal rischio di essere sottoposto a condanna a morte o tortura o altra forma di trattamento inumano o degradanti (art.14 lett a) e b) D. Lgs. 251\07);
Il giudice europeo - C.E.D.U. e CGUE- e la nostra Cassazione nei casi a) e b) dell'art. 14, richiede un certo grado di personalizzazione dell'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad
1 Vedi art. 14 D.Lgs. 88\2007 e art. 15 Direttiva 'Qualifiche' 2011\95\UE pagina 6 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.)2 sia pure senza raggiungere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis che già giustifica la protezione maggiore.
Inoltre, ex art. 14 lett. c) D. Lgs. 251\07) la protezione sussidiaria può esser riconosciuta ogniqualvolta sussista una 'minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale'3 .
La giurisprudenza comunitaria ha interpretato l' art. 15 c Direttiva Qualifiche (che l'art. 14 c D.L.vo 251\2007 pedissequamente riproduce) armonizzando i due confliggenti termini di 'minaccia individuale' - che presuppone una 'individualizzazione del rischio' attraverso la dimostrazione da parte del ricorrente di elementi peculiari delle sua situazione che lo espongono personalmente al rischio di subire un danno grave (rischio che, in sostanza, non deve essere per lui una mera possibilità)- e di 'violenza indiscriminata ' da cui tale rischio deriva, posto che normalmente si considera 'indiscriminata' quella violenza che per sua stessa definizione può colpire chiunque indistintamente si trovi nella zona ove essa si manifesta e si concreta.
Pertanto in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, superando il limite del 35° Considerando della Direttiva Qualifiche (oggi la 2011/95/EU) per il quale i rischi a cui è soggetta un'intera popolazione ' di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave' la Corte Europea è giunta a chiarire che l'art. 15 c) della Direttiva (trasposto nel 14 c del decreto attuativo italiano) tutela anche ' in via eccezionale' (come fa salvo l'inciso 'di norma' del Considerando) ed indipendentemente dalla prova di un rischio legato alla situazione individuale della persona, ogni civile “…. qualora ( nel paese di provenienza) il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso … raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia' 4,
Infine la C.G.U.E. ha evidenziato anche, pur lasciando il giudice nazionale libero di individuarne altri, indici specifici da cui ricavare l'intensità del grado di violenza quali: la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso alla popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza5 .
Regime di prova dei presupposti del diritto alla protezione
La S.C. insegna che l'onere della prova del richiedente asilo -in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione di fuggitivo dal suo Paese - è 'attenuato' poiché, da una TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE parte si richiede la necessaria cooperazione dell' el reperire le fonti di acquisizione dei fatti CP_3 rilevanti per l'accertamento dei requisiti per il tipo di protezione richiesta e dall'altra, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente, il giudice, valutata la credibilità astratta del suo racconto dovrà concedendogli 'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario6'.
Ciò non significa inversione dell'onere probatorio, che grava in ogni caso sullo straniero, seppur in modo attenuato, come già evidenziato e confermato dalla S.C. 7 .
Soprattutto permane nel richiedente asilo , l'onere di allegare i motivi di persecuzione, il rischio, la fragilità che pone a base della sua richiesta, e l'attenuazione dell'onere probatorio che gli consente di fruire del beneficio del dubbio può operare a condizione che egli abbia rispettato i canoni di cui all'art. 3 comma 5 D.lgs 251/2007) che gli richiedono di 'compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda' , di produrre 'tutti gli elementi pertinenti in suo possesso' e di rendere dichiarazioni 'coerenti e plausibili' e 'non in contraddizione con le informazioni generiche e specifiche pertinenti al suo caso' di si dispone' dal 'presentare la domanda di protezione internazionale il prima possibile' 8, e, quindi di essere, in generale, 'attendibile'9, il che non può non significare altro che gli viene richiesto di essere leale nell'esporre la sua situazione, nel fornire tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno, di fornire una spiegazione plausibile su eventuali contraddizioni e\o omissioni.
Se è ben vero che “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, condotta alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non è esclusa dall'esistenza di mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento nel suo complesso, sulla base delle informazioni sul Paese di provenienza” 10, d'altra parte, in presenza di dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva contenuti nell'art. 3 del D.lgs. 251\200711 non esiste “ a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante”12;
La valutazione da parte del giudice della 'credibilità' della versione dei fatti del richiedente asilo deve investire sia il profilo 'oggettivo' (verifica della coerenza del racconto rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D. Lgs. 28\2008 sulla situazione sociopolitica del Paese di Origine) che quello 'soggettivo' (verifica dell'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto).
NEL MERITO relativamente al caso di specie.
Il contesto di provenienza TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il richiedente asilo proviene dal distretto di Gujrat, situato nella parte nord della regione del Punjab, in Pakistan, un paese che conta oltre 180 milioni di abitanti, la seconda più popolosa nazione musulmana del Pianeta e la quinta nella classifica demografica mondiale, con un'estensione territoriale di oltre quasi 804.000 mq ovvero quasi 3 volte l'Italia.
La forma di stato è quella di una repubblica federale che riconosce l'islam come religione di Stato, suddivisa sotto il profilo amministrativo in quattro province: UC (capoluogo Per Quetta); HY TU o (capoluogo Peshawar) che comprende dal 2018 anche le aree tribali ad amministrazione federale o F.A.T.A.; Punjab (capoluogo Lahore) e SI (capoluogo Karachi); il Territorio della capitale AM;
e due regioni: l' e il Persona_12
Persona_13
Quanto al regime politico dopo anni di alternanza al potere del PPP (acronimo del
[...]
) guidato dalla potente famiglia ( che vinse le elezioni 2007 CP_4 Per_14 Persona_15 venne uccisa durante la campagna elettorale), e del CP_5 Controparte_6
, la destra conservatrice guidata da intervallati da periodi di
[...] Controparte_7 dittatura militare, le elezioni generali tenute nel luglio 2018 consegnarono la vittoria al (PTI: Movimento per la Giustizia del Pakistan14), il partito più Controparte_8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE grande in termini di seggi popolari in Punjab e in KP guidato da , già nota Per_16 stella internazionale del cricket, che venne eletto dal Parlamento Primo ST .
ha governato meno di 4 anni dal 18 agosto 2018 al 10 aprile 2022 quando, come Per_16 mai capitato in Pakistan, è stato rimosso dall'incarico di primo ministro con un voto di sfiducia col subentro di della suo acerrimo rivale politico, come primo Persona_17 CP_6 ministro che ha formato un governo di coalizione di circa una dozzina di partiti politici.
L'ex premier, che ha bollato il voto di sfiducia e il ritorno al potere di come un CP_7 complotto dei militari per volere degli Stati Uniti per punirlo per la neutralità nel conflitto ucraino e della sua conduzione di una politica estera indipendente con relazioni amichevoli con Cina e Russia, 1516 ha affrontato accuse di corruzione, omicidio, sedizione e rivelazione di segreti di Stato, in relazione alla corrispondenza diplomatica tra Washington e AM.
Arrestato a maggio 2023, poi rimesso in libertà a pena sospesa, poi arrestato nuovamente, gli sono state infine inflitte una serie di condanne, implicanti l'interdizione dai pubblici uffici, per diffusione segreti di stato (10 anni) e corruzione (14 anni) quest'ultima, emessa anche verso la moglie qualche giorno prima delle elezioni di febbraio 2024, per aver venduto per Per_18 Per_1 profitto personale oggetti ricevuti come regali di stato quando era primo ministro 17.
Oggi HA si trova in carcere col divieto di candidarsi alle elezioni ma, nonostante le sue complesse vicende giudiziarie, rimane uno dei politici più popolari del Pakistan e la sua rimozione ha portato alle proteste dei suoi sostenitori in tutto il Pakistan1819.
Infatti alle elezioni dell'8 febbraio 2024 hanno vinto i candidati sostenuti dall'ex primo ministro e che fanno parte del suo partito, il sebbene si siano Controparte_11 dovuti presentare come indipendenti, con simboli diversi da quello ufficiale del partito, dichiarato illegale a gennaio da una sentenza della Corte Suprema del Pakistan, interpretata da diversi osservatori internazionali come un tentativo del governo di ostacolare e limitare il partito dell'ex primo ministro 20.
Dal 4 marzo 2024 il Pakistan ha un esecutivo , seppur fragilissimo, affidato nuovamente
, ma non è chiaro se sarà in grado di risollevare le sorti del Pakistan 21. Persona_17
Per tornare al potere, e il suo partito, la Lega musulmana pakistana (Pml-N), hanno Persona_17 dovuto raggiungere un accordo di coalizione con il loro storico rivale, il Partito popolare pakistano (Ppp) di e diversi altri piccoli partiti. Persona_19
In cambio, l'ex presidente (2008-2013), marito dell'ex primo ministro assassinato Persona_20
e padre di è stato nominato dal Ppp come candidato presidenziale Persona_15 Per_19 congiunto.22 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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Quanto alla situazione socioeconomica, i rapporti dell' EASO riferiscono che il Pakistan è caratterizzato da una crescita lenta e da una situazione di sottosviluppo, favorite da anni di dispute politiche interne e da investimenti esteri ridotti, dovuti a preoccupazioni legate alla gestione amministrativa, all'energia, alla sicurezza e al rallentamento economico mondiale per cui oltre il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e ben il 40 % della popolazione urbana e in baraccopoli, senza acqua potabile (una delle principali cause di patologie la qualità dell'acqua) né servizi igienici adeguati23.
Quanto alla situazione della sicurezza la diffusione nel Paese di attentati di matrice prevalentemente politico\religioso\terroristica è particolarmente accentuata nei territori del del e della zona di Quetta, in UC cioè quelle CP_13 Persona_21 regioni nord-occidentali che hanno un confine molto permeabile con l'Afghanistan e dove gruppi militanti di ispirazione religiosa come il (TTP), e le sue Persona_22 fazioni di e così come altri gruppi con obiettivi simili tra cui Persona_23 Persona_24 gruppi talebani locali, e-Islam e gruppi affiliati all'ISIS concentrano la maggior parte _25 delle loro attività.
Similarmente può dirsi sul territorio delle regioni ad amministrazione parzialmente autonoma dell' e dal (circa cinque milioni di persone l'AZ e due milioni il Persona_12 Controparte_14
GB) controllato dal governo pakistano e comprendente parte del vecchio stato coloniale CP_15
(per il resto controllato dall'India), teatro di contesa tra India e Pakistan dall'epoca Per_12 della 'Partizione' - come tutta la regione, del resto, su parte della quale anche la Cina avanza delle rivendicazioni- e che, nonostante l'accordo di cessate il fuoco stipulato nel 2003, si riscontrano ancora accese tensioni a ridosso della Linea di Controllo militare tracciata degli Accordi di Simla del 1972 costituente, de facto, il confine con l'India dove è sempre latente, a causa delle tensioni politiche tra New Delhi e AM, lo scontro tra le due ex colonie britanniche.
In quel contesto operano infatti formazioni violente internazionalmente riconosciute come organizzazioni terroristiche24 ( i noti e pericolosi gruppi ' , il ' Persona_26 _27
[...] [. https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2024/03/03/pakistan-il-parlamento-elegge-shehbaz-sharif-primo- ministro_09ed36ac-7177-44bb-a20c-aed387663fc4.html 23 Vedi EASO, Informazioni sui paesi di origine, Pakistan – La situazione nel paese: una sintesi, Agosto 2015, reperibile al sito https://www.ecoi.net/en/file/local/1344120/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf, pagg.41,42. (“Il reddito annuo pro capite ha raggiunto 1 386 USD nel 2013-2014, con una crescita del PIL pari al 4,14 %; Oltre il 60 % della popolazione vive sotto la soglia di povertà (2 USD al giorno per i paesi a medio reddito). Nel 2012-2013 le forze di lavoro totali erano pari a 59,7 milioni di persone, mentre i disoccupati erano 3,73 milioni. La disoccupazione più elevata si registrava nelle zone rurali della provincia del Punjab. Le donne rappresentavano circa il 22 % delle forze di lavoro. Un terzo della popolazione pakistana vive in aree urbane e si prevede che tale percentuale salirà fino a sfiorare il 50 % entro il 2025; tale tendenza è dovuta essenzialmente all'accesso ad impieghi, scuole e servizi sanitari migliori, a questioni legate alla stabilità e alla sicurezza, e alla crescita naturale della popolazione. A causa del basso reddito e della mancanza di case a costi accessibili, il 40 % della popolazione urbana del Pakistan vive in baraccopoli o in complessi di case improvvisate che vanno sotto il nome di Persona_28 La maggior parte delle famiglie non ha accesso all'acqua potabile, a WC con scarico o a servizi igienici adeguati. La maggior parte dei problemi di salute segnalati è legata direttamente o indirettamente alla qualità dell'acqua”). Pa 24 Il LeT è stato ritenuto responsabile dell'attentato terroristico a Mumbai del 2008 e il è sospettato di coinvolgimento nel tentato assassinio del presidente nel 2003 _29 pagina 11 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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il che supportano i movimenti per l'indipendenza, come Persona_30 Persona_31 il Fronte di liberazione del Jammu Kashmir (JKLF) e che hanno decine di campi di addestramento sparsi nell' con l'obiettivo principale di combattere contro i Persona_12 soldati indiani nella parte del amministrata dall'India). Per_12
Quanto al controllo di legalità della vita dei cittadini secondo il Rule of Law Index 2020 (indice calcolato su un set di questionari inviati ad esperti e al pubblico) stilato dal World Justice Project, il Pakistan si colloca al 120° posto su 128 Paesi considerati in tutto il mondo con un risultato davvero basso in diverse categorie, tra cui: “diritto alla vita e sicurezza”,
“certezza del diritto”, sanzioni per le violazioni commesse dai pubblici ufficiali”, “effettività delle indagini”, “impropria influenza governativa sul sistema di giustizia”.25 il profilo soggettivo (valutazione della coerenza estrinseca e intrinseca del racconto del ricorrente e sua credibilità).
Già la Commissione ritenne credibile la narrazione della sparatoria avvenuta nel febbraio 2018 nella casa familiare, nel corso della quale perse la vita il cugino ed il richiedente stesso e uno dei fratelli rimasero feriti. Il richiedente ha effettivamente riportato l'episodio con dovizia di particolari, riferendo come l'aggressione avesse preso a pretesa l'accusa nei confronti del fratello di intrattenere una relazione omosessuale con uno dei vicini, membro di una numerosa e benestante famiglia locale, ma che il conflitto era in realtà motivato dalla volontà di detta famiglia di impossessarsi della casa appartenente alla famiglia del richiedente. Conferma quanto sopra la documentazione prodotta dal richiedente asilo in sede amministrativa, tra cui la denuncia sporta dal padre per l'uccisione del cugino e una relazione sui precedenti possessori della casa che confermano la morte del congiunto e la sussistenza di una lite per la proprietà dell'immobile.
Inoltre, che nel corso dell' audizione svolta in sede giudiziaria il ricorrente è apparso compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rispondendo puntualmente ad ogni domanda posta e fornendo complessivamente dichiarazioni coerenti, plausibili e non contraddittorie.
Si deve altresì evidenziare come nel corso del presente giudizio la difesa abbia prodotto i verbali di audizione di fratello del ricorrente, e il relativo provvedimento di Persona_4 riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla – Controparte_1 sezione di Livorno (v. docc. 1, 2 e 3 prodotti il 7.10.2024). Ebbene, tale decisione si fonda proprio sulla ritenuta omosessualità del fratello del richiedente, anch'egli espatriato dal Pakistan nel 2018, e consente quindi di avvalorare ulteriormente i motivi dell'aggressione riferita dall'odierno ricorrente e, di conseguenza, di confermare l'autenticità del racconto.
Passando pertanto ai motivi della decisione sulle protezioni richieste.
Il racconto del ricorrente, per quanto credibile, non consente di ravvisare i presupposti per riconoscere la protezione internazionale in una delle due forme previste dalla legislazione di riferimento non potendosi riscontrare rischi individualizzati che attendano alla persona del
25 World Justice Project, Rule of Law Index 2020, 11 March 2020, url, p. 5, p. 121, url. pagina 12 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE richiedente e che, in caso di rimpatrio possano integrare i presupposti della protezione internazionale ex art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 (come persona appartenente ad una categorie di persone a rischio persecutorio individuate dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati) ovvero a rischio di pena di morte o torture o trattamenti disumani per essere meritevole di protezione sussidiaria ex art 14 lettere a) e b) DLVO 27\\2007.
Infatti il ricorrente non è né si dichiara omosessuale né – diversamente da quanto sostiene la difesa nel ricorso - appare suscettibile di essere perseguitato quale fratello di un omosessuale, non avendo peraltro neanche addotto il timore di una persecuzione personale e diretta in ragione dell'orientamento sessuale del fratello.
Tantomeno si può ritenere che il richiedente corra il rischio di subire un danno grave in ragione della riferita lite per ragioni proprietarie con la famiglia antagonista. Come riferito dallo stesso richiedente, i responsabili della morte del cugino da tempo sono fuggiti per sottrarsi alla giustizia, mentre per quanto riguarda la casa familiare è in corso un contenzioso circa la proprietà, come emerge dalla documentazione processuale prodotta in sede amministrativa, datata ottobre/novembre 2021 e, comunque, lo zio del richiedente abita ancora nell'immobile, di talché può escludersi l'attualità di eventuali pericoli.
Quanto alla presenza di una situazione di violenza indiscriminata sul territorio dello Stato di provenienza che potrebbe legittimare una protezione in base all'art. 14 lett. C D.L.vo 251\2007 non è ipotizzabile nel Paese di provenienza una ipotesi di rischio indifferenziato per i civili similare a quello di cui alla citata norma per conflitto armato interno con violenza indiscriminata per chi vi abita o ci vive.
Sebbene non vi sia dubbio che il Paese presenti ancora una condizione di grave insicurezza diffusa in buona parte del territorio, con episodi ripetuti e costanti nel tempo di conflitto armato, tra fazioni di varia matrice, oltre che un numero complessivamente elevato di attentati terroristici, ciò interessa soprattutto le regioni dell' HY TU Parte_5
(incluse le ) o il . CP_13 Per_32
Per il resto il trend di attacchi terroristici, così come dei conseguenti decessi, dal 2009 è in progressivo calo considerando l'intero Paese : in base ai SATP le morti registrate in tutto il Pakistan collegate al terrorismo sono progressivamente diminuite : 2016 (1797); 2017 (1269); 2018 (692); 2019 (265); 2020 (505); 2021 (663); 2022 (366) Terrorism Controparte_16
Il sito LE ha registrato nei primi 3 mesi del 2023 39 vittime26.
[...] TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Nello specifico ricorrente proviene però dal Punjab provincia nella parte orientale del Pakistan, territorio esteso, popoloso (secondo i dati dell'ultimo censimento pubblicati dall'Ufficio statistico del Pakistan nel 2017, circa 110 milioni di persone) ed economicamente molto vivace tanto che nonostante i problemi che l'affliggono, considerato il «cuore dell'attività politica ed economica» del Pakistan poiché presenta forti capacità di sviluppo e buone infrastrutture27.
E' ben vero che, secondo le fonti COI più aggiornate ed accreditate, anche il Punjab è interessato da gravi problemi di sicurezza sia per le tensioni con la confinante India sia per l'esistenza di numerosi gruppi terroristici in attività, e non c'è dubbio che gli incidenti mortali, gli attacchi terroristici e le operazioni militari di repressione e prevenzione connotino l'area come ad elevato tasso di diffusa violenza, situazione non migliorata nel 2023 e del 2024 essendovi stato un aumento degli attacchi terroristici28 .
Il piano d'azione nazionale per sradicare il terrorismo (NAP) nato nel 2014 non ha dato infatti i risultati sperati, in un contesto in cui il ridimensionamento dell'instabilità interna grazie all'intensificazione delle operazioni di controterrorismo l'approccio militare e di sicurezza ha prevalso sulle iniziative della autorità civili senza frenare la crescente radicalizzazione religiosa che prolifera anche in Punjab (cuore demografico ed economico del paese) alimentata da cause sociali quali la spiccata sperequazione del livello di istruzione fra i centri urbani e le aree rurali, la marginalizzazione e mancanza di prospettive future delle comunità locali che genera sentimento di estraneità al governo centrale29 30.
Si registra tuttavia una crescente capacità di azione e prevenzione delle autorità di sicurezza e polizia nel Punjab rispetto ai gruppi terroristici come il (TTP), il Persona_22
(BLA), il DA (Stato islamico ) e altri e, comunque gli Controparte_18 Per_33
loro analisi dei decessi. Pertanto, LE codifica il bilancio delle vittime così come viene riportato;
dove viene segnalata una serie di decessi, codifichiamo il più basso di tale intervallo e cerchiamo di annotare nella sezione
"Note" quando c'è stata una controversia, data ultima verifica 13 aprile 2023 27 V. EASO, “Pakistan situazione della sicurezza” aggiornato ad Ottobre 2018. 28 Punjab , Pakistan, Dati LE, dashboard, periodo 1 gennaio 2024- 28 marzo 2024 , url , data ultima verifica 29 marzo 2024 deduce che solo nel primo trimestre del 2024, il Punjab ha registrato 33 eventi totali con due decessi segnalati. In dettaglio risultano n. 3 scontri fra enti criminali e forze di polizia, 18 episodi di rivolte e 12 azioni di violenza contro i civili. Nella capitale AM, nello stesso periodo, è stato registrato un evento di violenza contro i civili 29 “Il Pakistan alla prova della deradicalizzazione”, disponibile su https://www.cesi-italia.org/it/articoli/il-pakistan-alla- prova-della-deradicalizzazione, pubblicato nel gennaio 2018. Riporta al proposito il South Asia Terrorism Portal (SATP):“Il significativo miglioramento della violenza legata al terrorismo è minato dalla crescente presenza di estremisti/fondamentalisti religiosi che forniscono un terreno fertile per formazioni estremiste” e osserva inoltre che: “mentre c'è stata una tregua dal terrorismo nella provincia del Punjab in Pakistan, il continuo patrocinio del governo continua a creare spazi fertili per la proliferazione di formazioni estremiste e terroristiche sostenute dallo Stato” 30 Secondo i dati parziali raccolti dal SATP, aggiornati al 3 aprile 2020, cinque episodi di attacco alle minoranze religiose sono già stati segnalati nell'anno in corso, mentre nell'intero 2019 gli episodi registrati erano sei;
l' non ha segnalato sfollamenti da zone del Punjab provocati da conflitti nel 2019 e nei primi sette mesi Pt_6 del 2020. pagina 14 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE episodi segnalati riguardano per lo più target specifici (funzionari, agenti di polizia etc.) più che destinatari indeterminati o che colpiscono comunque anche in via indiretta i civili31 .
La popolazione civile, che più difficilmente può trovare protezione, è quella delle minoranze religiose quali gli ahmadi e gli hindu ( a cui il richiedente asilo non appartiene) rispetto ai quali le stesse autorità di polizia hanno posto in essere azioni di violenza già nei primi mesi del 202432. Per_1 Vi sono poi tensioni legate alla vicenda dell'ex premier molto sostenuto in Punjab e alle manifestazioni in suo favore dei sostenitori del (PTI) ( intensificatesi quanto 3 Controparte_8 Per_1 novembre 2022, venne è stato colpito da un proiettile alla gamba quando un uomo armato ha aperto il fuoco su un convoglio che lo trasportava a Waziribad, nel Punjab orientale) continuate in tutto il paese sino alle contestatissime elezioni del febbraio 2024 3334 35.
Nella provincia sono state quindi imposte maggiori misure di sicurezza per la situazione di stallo venutasi a creare fra il governo e l'ex primo ministro si è intensificata Per_16 quando i disordini hanno agitato le capitali AM e Lahore e la Commissione elettorale ha rinviato le urne del Punjab36.
In conclusione, se è pur vero che il Punjab, all'attuale, è certamente luogo attraversato da tensioni violente che vanno da episodi di conflitto armato sulla linea di confine con l'India ad incidenti violenti ingenerati dall'attività dei gruppo terroristici, tuttavia, le fonti consultabili online sono concordi nel ritenere che, pur presentando alcuni indici di instabilità e una tendenza all'aumento dell'insicurezza nella provincia37 ad oggi, in ragione dell'andamento recessivo dei conflitti e l'opera di contrasto messa in atto dallo Stato nel contesto di un territorio densamente popolato e ricco di attività economiche non consente di configurare in Punjab l'ipotesi eccezionale di violenza su scala talmente esteso da configurare un rischio generalizzato richiesto dall'art14 C D.L.vo 271\2007 per la sola provenienza del richiedente asilo da tale provincia.
Non ricorrono, in definitiva, gli indici specifici di una situazione di “violenza indiscriminata” e
“conflitto armato interno” elaborati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenza JI v.
del 17 febbraio 2009 e del 30 gennaio 2014 ( la presenza di Persona_34 Per_35 gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile, TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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a prescindere dall'affiliazione ai gruppi politici in contesa, come conseguenza della violenza generalizzata) .
Escluse le ipotesi a) e b) ( condanna a morte e rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti degradanti) va esclusa anche l'ipotesi c) posto che il ricorrente proviene da una zona che non può ritenersi compresa in quella di conflitto armato perdurante e che, pertanto neppure è ipotizzabile in nel Paese di provenienza, per quanto sopra argomentato , una situazione di rischio indifferenziato per qualsiasi cittadino che vi dimori ai sensi dell'art. 14 lett D.lvo n. 88\2007 alla lettera c).
Anzi il richiedente asilo né al momento della richiesta di asilo ha riferito di altri pericoli o timori, connessi alla situazione sociopolitica generale del paese e che anzi appare chiaro che non vi sono nessi di causalità tra tali condizioni e le motivazioni che l'avrebbero spinto a lasciare il suo paese.
Si ritiene pertanto che né per la condizione personale del ricorrente né per l'attuale situazione sociopolitica del contesto di provenienza sussistono i presupposti per riconoscere lo status di avente diritto alla protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria secondo la normativa in vigore.
Sulla protezione speciale.
Preliminarmente in punto di diritto intertemporale va rilevato che la domanda del richiedente asilo è stata avanzata il 15.1.2021 (vedi Modello C3 prodotto dalla e Controparte_1 pertanto in piena vigenza del D.L. 113\2018 ( decreto Salvini) (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 ma ha comunque previsto, oltre alle ipotesi tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 38, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', nella sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis
Che era vigente anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata.
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 38 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 pagina 16 di 20 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
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C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)39 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa senza accennare ad instaurazioni di legami familiari- , occorre dare concreto contenuto della nozione di “ vita privata ” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. .
A tale proposito la Corte di TR (come già rilevato in altre decisioni di questa Sezione Specializzata 40), nelle diverse pronunce in cui si è occupata di valutare se l'espulsione dello straniero costituisca un'ingerenza nella sua vita privata correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici indicati al comma secondo dell'art. 8 comma 2 ha ritenuto integrato il diritto alla “ vita privata” in presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza
o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”41
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione Contr speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di TR, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
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In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 42).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 202043).
Se accertata una condizione soggettiva di vita privata e \o familiare (in base alla nozione elaborata dalla Corte di TR) maturata in Italia il giudice, il divieto di allontanamento ha tuttavia ancora carattere relativo laddove vi sia la necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U ,.
Tali esigenze, connesse ad una valutazione di pericolosità sociale del richiedente - da compiersi in concreto sulla base del principio di proporzionalità e ragionevolezza e non attraverso il mero TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE richiamo a precedenti penali- possono infatti prevalere sul diritto alla vita privata e familiare dello straniero e consentirne ugualmente l'allontanamento 44.
Tornando al caso di specie, attesa la pendenza della procedura di asilo alla data di entrata in vigore del decreto-legge Lamorgese il 22.10.2022 al procedimento in esame trova sicuramente applicazione la nuova disciplina, né ritiene ravvisabili vizi di incostituzionalità di questa dipendenti da possibili disparità di trattamento di situazioni identiche o analoghe ovvero da irrazionalità, apparendo sostanzialmente equiparabile il trattamento riservato alle domande di protezione interna presentate prima dell'entrata in vigore della novella del 2018, essendovi anzi la più ampia e maggiormente favorevole nozione di comparazione tra vita anteatta e vita realizzata sul T.N.
Richiamato pertanto quanto sopra premesso, il Collegio ritiene inoltre che la normativa sopravvenuti porta all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità individuale e, ai fini del riconoscimento al diritto alla vita privata , il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato.
In particolare il significativo livello di integrazione lavorativa e sociale in Italia, adeguatamente documentato dai contratti di lavoro depositati, che dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo, con un reddito tale da consentirgli di mantenersi autonomamente sul territorio nazionale.
Dalla documentazione in atti risulta infatti come il ricorrente abbia avviato un significativo percorso di integrazione in Italia, specialmente sotto l'aspetto lavorativo;
Il difensore del ricorrente ha prodotto la seguente documentazione lavorativa : comunicazione UniLav attestante l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo determinato, decorrente dal 14.9.2023 al 31.12.2023, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze di _2
; buste paga dicembre 2022 e febbraio-maggio 2023 emesse da Gold & Gold di
[...]
per una retribuzione mensile di circa 1100 euro;
buste paga novembre 2022, Persona_3 tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023 emesse da con una retribuzione che Parte_2 varia dalle 300 alle 620 euro
Ha inoltre conseguito la patente di guida e attestazione di frequenza di un corso di lingua italiana.
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Non va poi sottovalutato il timore del ricorrente di un 'rientro' nel suo paese di origine, visto ove pur conservando legami familiari e culturali, dato che vi manca oramai da oltre 5 ani e mezzo e, prognosticamente, privo di risorse lavorative, incontrerebbe serie difficoltà ad un immediato reinserimento sociale e perderebbe irrimediabilmente quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia ( si ricorda come la durata delal permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso).
Tenuto pertanto conto della durata del soggiorno e di quanto appena sopra osservato sul percorso integrativo intrapreso, si ritiene che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale, non essendo peraltro emersa o allegata alcuna ragione di sicurezza nazionale o di ordine o sicurezza pubblica.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, dichiara il diritto di all'ottenimento di un permesso di soggiorno Parte_1 di cui all'art.1 comma 9 d.l. 113/2018 recante la dicitura 'casi speciali' della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
nulla sulle spese .
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 5.2.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Vedi Cass. sentenza 6503\2014 , CGUE Sentenza JI del 7.9.2009
3 L'art. 14 D.lvo 251\2007 riproduce l'art 15 della Direttiva Europea “Qualifiche” 4 sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso JI
contro
Paesi Bassi, principi ribaditi, anche con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakitè n. 285-12) 5 sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso JI
contro
Paesi Bassi, principi ribaditi, anche con riferimento alla definizione di conflitto armato interno nella successiva sentenza del 30/1/2014 Caso Diakitè n. 285- 12) pagina 7 di 20 6 Vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza. 17 novembre 2008, n. 27310 e anche Direttiva 2011\95\UE, articolo 4 comma 5 che integra e sostituisce la Direttiva 2004\83\CE 7 Così Cass. Ord. n. 14157\2016 8 Vedi art. 3 dl 251\2007 attuativo della Direttiva UE 'Qualifiche' 9 Vedi Direttiva Qualifiche .2011\95\UE 10 Vedi Cass. Sent. N.17748_2020 11 Vedi la recente Cassazione n. 29056\19 che conferma Cassazione. N. 7333/ 2015 12 Vedi Cassazione sentenza 18353/06). pagina 8 di 20 13 Vedi EASO Country of Origin Information Report. , Ottobre 2021, reperibile al sito Controparte_9 https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation.pd f. 14 Il del Pakistan (in urdu ناتسکاپ کيرحت فاصنا Pakistan Tehreek-e-Insaf) è u o Controparte_10 politico centrista, nazionalista e comunitario del Pakistan fondato nel 1996 su iniziativa di , filantropo Per_16 ed ex giocatore di cricket della squadra nazionale pakistana. Il partito si è affermato come formazione anti-sistema con l'obiettivo di creare un modello di stato sociale, democratico, moderno e islamico. È il partito con il più alto tasso di crescita in Pakistan e, con più di 10 milioni di membri in Pakistan e all'estero, è il partito con il più ampio numero di iscritti. Ha boicottato le elezioni parlamentari del 2008, ritenendo non ci fossero le condizioni per un procedimento elettorale trasparente ha invece partecipato alle successive elezioni parlamentari del 2013, in occasione delle quali ha ottenuto il 16,9% dei voti e 35 seggi risultando così la terza formazione del Paese per numero di voti e di seggi. I maggiori consensi del partito sono concentrati nel Punjab, nella città metropolitana di Karachi e nel Kybher TU, dove ha formato un governo di coalizione. Grazie alle elezioni parlamentari del 2018, ha ottenuto 115 seggi in parlamento risultando la formazione del paese con più voti e seggi. pagina 9 di 20 15 https://www.dw.com/en/pakistan-kakar-sworn-in-as-interim-prime-minister/a-66525175 16 https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/asia/pakistan-prime-minister-elections.html CP_1 17 L'ex primo ministro pachistano è stato condannato ad altri 14 anni di carcere - Per_16 18 https://it.wikipedia.org/wiki/Imran_HA_(politico)#cite_note-6 19 https://www.ilpost.it/2023/09/22/pakistan-elezioni-2024/ CP_1 20 Alle elezioni parlamentari in Pakistan hanno vinto i candidati sostenuti da - Per_16 21 https://www.med-or.org/news/pakistan-nominato-il-nuovo-governo pagina 10 di 20 26 Armed Conflict Location & Event Data Project (LE), User Quick Guide April 2019, url:
“All fatalities recorded are 'reported fatalities.' LE does not independently verify details of fatalities, and includes this information as an estimate only, reflecting the content of media reports. We further specify in our user guides and other resources that fatality data are particularly prone to manipulation by and CP_17 occasionally the media, for various reasons, and urge users to take this into account in their analysis of fatalities. As such, LE codes the death toll as it is reported;
where a range of fatalities is reported, we code the lowest of that range, and seek to note in the 'Notes' section when there has been a dispute.” Tutti gli incidenti mortali registrati sono "vittime segnalate". L'LE non verifica in modo indipendente i dettagli degli incidenti mortali e include queste informazioni solo come stima, riflettendo il contenuto dei resoconti dei media. Specifichiamo inoltre nelle nostre guide per l'utente e in altre risorse che i dati sui decessi sono particolarmente inclini alla manipolazione da parte di gruppi armati e, occasionalmente, dei media, per vari motivi, e sollecitiamo gli utenti a tenerne conto nella pagina 13 di 20 31 Fonte: https://crss.pk/crss-annual-security-report-2021-2 e Controparte_19 https://crss.pk/wp-content/uploads/2021/02/CRSS-Annual-Security-Report-020.pdf 32 Il 25 gennaio 2024 la polizia, sotto la pressione di gruppi di estremisti religiosi, ha distrutto le lapidi di 80 tombe della comunità minoritaria nel Daska EH (unità tributaria) del distretto di Sialkot nel Punjab. Pt_7 Persecuzione della minoranza musulmana AD in Pakistan, 29 gennaio 2024 url, data ultima verifica 29 marzo
2024. 33 Analisi dei dati LE , Panoramica regionale: Asia meridionale e Afghanistan 5-11 novembre 2022, data ultima verifica 9 aprile 2023 34 Pakistan, situazione si sicurezza, 28 Febbraio 2023 , url data ultima verifica 11 aprile 2023 35 Election-related violence in Pakistan | LE IG ( ) Email_1 36 Pakistan, situazione si sicurezza, 28 Febbraio 2023 , url data ultima verifica 11 aprile 2023 37 (Fonte: EASO, 2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation (europa.eu pagina 15 di 20 39 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 40 Vedi Decreto del Tribunale di Firenze del 27.10.2021, RG 14684/2019, Giudice Est. Dott. ssa Mazzarelli 41 Vedi sentenza c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del Per_36 14 febbraio 2019, c. Italia: Pt_8 pagina 17 di 20 42 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 43 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; pagina 18 di 20 44 Sebbene non sia i presente nella disciplina della protezione per motivi speciale una norma analoga a quelle di cui Artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis T.U.I. D.L.vo 286\2008 - relativa all'impedimento all'ingresso e alla permanenza sul Territorio Nazionale di chi è considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica per aver commesso determinati reati - che vieti espressamente il riconoscimento di tale forma di tutela nel caso della commissione di determinati reati- tuttavia, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte di Legittimità, la protezione umanitaria non può essere riconosciuta allo straniero che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato e comunque per l'ordine e la sicurezza pubblica trovando applicazione analogica, per identità di "ratio", la disciplina delle cause ostative ( Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018).