Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 443
TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Protezione Internazionale Civile, ha esaminato il ricorso presentato da un cittadino pakistano avverso la decisione della Commissione Territoriale che aveva respinto la sua istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il ricorrente, cittadino pakistano di casta meher e religione musulmana, narrava di essere stato aggredito insieme al fratello da vicini di casa, aggressione che aveva portato all'uccisione di un cugino e al ferimento di altri familiari, e che tale episodio era scaturito da una disputa per la proprietà di una casa, sebbene fosse stata inizialmente presentata come conseguenza di un'accusa di relazione omosessuale tra il fratello del richiedente e un figlio dei vicini. La Commissione aveva ritenuto credibile la narrazione dell'aggressione, ma non ravvisava un pericolo attuale in caso di rimpatrio, considerando la fuga degli aggressori e la pendenza di un processo penale, oltre a una controversia sulla proprietà immobiliare. Il ricorrente lamentava, in rito, modalità non adeguate dell'intervista e mancata collaborazione istruttoria, mentre nel merito contestava la valutazione del pericolo attuale, ritenendo che la Commissione non avesse adeguatamente considerato la sofferenza subita e le faide familiari nel paese d'origine. Il Pubblico Ministero aveva espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale, pur ritenendo credibile il racconto del ricorrente e la sua narrazione dell'aggressione e della sparatoria, ha rigettato la richiesta di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, non ravvisando un rischio individualizzato e attuale di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio. In particolare, ha escluso che il ricorrente potesse essere perseguitato per motivi legati all'orientamento sessuale del fratello, non avendo egli stesso allegato un timore di persecuzione personale diretta, né che la lite per la proprietà immobiliare configurasse un pericolo attuale, stante la fuga degli aggressori e la residenza dello zio nell'immobile. È stata altresì esclusa la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata tale da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs. 251/2007, pur riconoscendo la generale insicurezza del Pakistan, ma ritenendo che il Punjab, provincia di provenienza del ricorrente, pur interessata da tensioni, non presentasse un rischio generalizzato per i civili. Tuttavia, in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per "casi speciali" ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (nel testo vigente al momento della domanda), valorizzando il significativo percorso di integrazione lavorativa e sociale intrapreso in Italia, documentato da contratti di lavoro, buste paga, conseguimento della patente di guida e attestato di frequenza di un corso di lingua italiana, nonché il timore di un reinserimento difficile nel paese d'origine dopo oltre cinque anni di assenza. Pertanto, ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni, convertibile in permesso per motivi di lavoro, e ha compensato le spese di lite.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 443
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 443
    Data del deposito : 10 febbraio 2025

    Testo completo