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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 209 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 764/2020(RG 11961/2016) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro domestico, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. A.R. BONGERMINO
- Appellante - contro in proprio e quale erede di e di Controparte_1 Persona_1
rappr. e difesa dagli avv.ti M. SETTANNI e M. PARISI Persona_2
quale erede di e di Parte_2 Persona_1
Persona_2
rappr. e difeso dagli avv.ti M. SETTANNI e M. PARISI Parte_3
-Appellata-
OGGETTO: “Accertamento rapporto di lavoro domestico”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/6/2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di tipo domestico(con mansioni di collaboratrice e badante a persona non autosufficiente) e conseguenti differenze retributive per avere lavorato tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 2010 al 2016, senza mai fruire di ferie per circa otto ore al giorno. Il
Tribunale ha infatti in sentenza accertato che sia intercorso un rapporto domestico nello stesso periodo, ma per un orario inferiore(circa 4 ore al giorno) e non è stata raggiunta la prova in ordine alla mancata fruizione di festività e permessi, né in ordine al contenuto delle mansioni di assistenza a persona non autosufficiente, dal momento che i familiari più stretti, ossia i figli di CP si occupavano quotidianamente delle sue necessità.
[...]
Il Tribunale ha ritenuto dunque non dimostrata in giudizio l'inidoneità della somma ricevuta mensilmente(pari a € 500,00) a retribuire le mansioni svolte.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per avere trascurato le risultanze della prova testimoniale, in particolare la deposizione del suo compagno dei testi Tes_1 Tes_2
e da cui si evinceva chiaramente il contenuto delle mansioni svolte di
[...] Tes_3 collaboratrice domestica e badante, nonché il fatto di avere lavorato anche nei giorni di festa senza fruire di ferie. Ed anche di non avere dato rilievo alla confessione di , il quale Persona_2 ha riferito che la ricorrente desse da mangiare alla madre, nonché di , genero della Parte_3 assistita, il quale ha ammesso che la ricorrente cucinasse e stendesse il bucato.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Gli appellati costituendosi hanno domandato il rigetto dell'appello. In data 13/11/2024 la Corte ha invitato gli appellati a regolarizzare la loro costituzione, che presentava alcuni errori materiali. La regolarizzazione è possibile, ai sensi dell'art 182 c.p.c. che detta un principio generale valido anche in appello.
L'appello è infondato. Le risultanze della prova orale hanno senz'altro fatto emergere, come già affermato nella sentenza di primo grado e parzialmente ammesso dai resistenti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la defunta sicuramente e la ricorrente, Controparte_1 che si è estrinsecato nel periodo 2010-marzo 2016. Tale rapporto di lavoro aveva ad oggetto sia mansioni di compagnia, che di collaborazione domestica, all'occorrenza, essendo emerso che nelle ore in cui la ricorrente si tratteneva a casa, collaborasse alle faccende domestiche, come cucinare, fare il bucato eccetera, mentre all'esterno svolgeva commissioni per conto della signora, come comprare le medicine o accompagnava la signora a passeggio. La anziana era comunque assistita continuativamente dalla figlia casalinga, che cucinava e le somministrava le medicine CP insieme al marito . La ricorrente dunque coadiuvava la famiglia nella gestione delle Parte_3 incombenze relative all'anziana signora.
Ciò che non è emerso con certezza e che ha portato al rigetto della domanda è l'esatto orario di lavoro osservato dalla ricorrente e l'impegno settimanale. La teste cognata Testimone_4 della ricorrente, ha infatti affermato che nel periodo in cui ella ha lavorato per la , era CP solita andarla a trovare proprio presso l'abitazione della , circa due volte alla settimana, CP trattenendosi per venti minuti/mezz'ora. E ciò accadeva sia di mattina tra le 10 e le 12 che di pomeriggio intorno alle 18/19. Ha ricordato poi che trascorresse le feste(Natale, Pasqua) a casa di e che dopo pranzo fossero soliti raggiungere la ricorrente che assisteva la Persona_3
. CP
Ma tale deposizione non è risolutiva, se si considera che anche genero della Parte_3
, ha ammesso che la ricorrente lavorasse per circa 4 ore al giorno, che essi CP concordavano secondo le esigenze o interamente la mattina oppure qualche ora la mattina e qualche ora alla sera. Quindi il fatto di averla incontrata nel pomeriggio a casa della non è CP dirimente in ordine all'esatto orario di lavoro osservato. Anche la visita che ella ricorda di avere fatto nei giorni di festa è avvenuta sporadicamente e non vi è prova comunque che la ricorrente abbia lavorato nell'intero periodo dal 2010 al 2016 tutti i giorni di Natale, Capodanno eccetera, né che vi abbia lavorato le domeniche.
La deposizione è stata sostanzialmente confermata dal compagno della ricorrente, _3
, la cui deposizione è però scarsamente attendibile proprio perché legato sentimentalmente
[...] alla ricorrente.
Di poco rilievo è invece la deposizione di che aveva conosciuto la ricorrente Testimone_2 per strada mentre era con la e avevano fatto amicizia, dal momento che anche lei nello CP stesso periodo assisteva una signora. Ella ha ricordato di avere lavorato dal 2011 e per circa due anni in una abitazione posta accanto a quella della signora dalle 8,30 alle 11 del Per_1 mattino e di avere visto in quel periodo la ricorrente che stendeva i panni e comunque era intenta a svolgere le faccende domestiche. Poi ha ricordato che l'andava a trovare a volte, anche di domenica.
Il fatto che la ricorrente svolgesse anche lavori domestici è già stato acclarato in primo grado, anche se non lo faceva in via esclusiva, dal momento che in casa vi era quasi costantemente anche la figlia della E del resto la deposizione della teste è limitata a Per_1 Controparte_1 qualche ora del mattino, senza estendersi alle ore serali e ai giorni festivi, a parte le visite domenicali, che non è pensabile fossero fisse. Simile è anche la deposizione di Tes_5 anch'ella badante per un paio d'anni dal 2010, aveva stretto amicizia con la ricorrente e a suo dire le ha fatto varie visite presso casa della vedendola lavorare sia come collaboratrice che Per_1 come badante.
In senso contrario poi sono state assunte numerose deposizioni, oltrechè di parenti della anziana, anche di compaesani vicini di casa, che hanno dichiarato che la fosse lucida e solo Per_1 faticasse a camminare, per cui si trovava sulla sedia a rotelle e la ricorrente a volte la accompagnasse in giro per il paese, alternandosi con il figlio e con la figlia Per_2 CP
In particolare il teste che trascorreva i mesi estivi a Palagiano in una abitazione al Tes_6 piano inferiore rispetto a quello in cui abitava la ricordava di essere salito tante volte a
Per_1 casa della per prendere un caffè con il figlio , che all'epoca conviveva con la
Per_1 Per_2 madre. In queste occasioni gli era capitato di incontrare la ricorrente, che si fermava a casa della per qualche ora o di mattina o di pomeriggio. Egli ricordava di non avere mai visto la
Per_1 ricorrente fermarsi di sabato, di domenica o nei festivi a casa della poiché vi erano
Per_1 sempre i figli che si occupavano di lei. Allo stesso modo la teste sorella di Testimone_7
, la quale trascorreva i mesi estivi nell'abitazione al piano inferiore rispetto alla Parte_3
frequentava abitualmente la casa della constatando che fosse la figlia Per_1 Per_1
a prendersi cura della madre, cucinandole e dandole le medicine, oltreché il figlio CP
. La teste ha dimostrato di conoscere molto bene l'abitazione della e le Per_2 Per_1 abitudini familiari, che ha descritto nei dettagli. La stessa ha dichiarato di avere visto la ricorrente, ma sporadicamente.
Così il teste , compaesano, aveva incontrato più volte la in carrozzella Testimone_8 Per_1 per strada spinta dalla figlia o dal figlio e a volte dalla ricorrente. Quando andava a casa della non gli era mai capitato di incontrare la ricorrente. Allo stesso modo il teste , Per_1 Tes_9 fruttivendolo, conoscente della famiglia, ha ricordato di avere visto solo qualche volte la ricorrente spingere la carrozzella della anziana.
Insomma le numerose deposizioni assunte appaiono contraddittorie in ordine alla natura dell'impegno richiesto alla ricorrente, non essendo in discussione che ella abbia collaborato con la famiglia per l'assistenza della anziana donna, ma non è emerso con certezza l'orario di lavoro osservato quotidianamente e la abitualità del lavoro domenicale e festivo.
Sicuramente infatti sarà capitato alla ricorrente di lavorare la domenica o in alcuni giorni di festa, ma essendosi protratto il rapporto per sei anni, non è dato sapere quante domeniche o giorni festivi ciò sia accaduto, anche perché è emerso che i primi anni la avesse solo problemi Per_1 deambulatori, mentre nell'ultimo periodo anche problemi mnesici.
L'incertezza in ordine alla prova dell'esatto impegno lavorativo(in termini di ore, giorni) nei sei anni di lavoro, rende impossibile stabilire se la retribuzione ricevuta sia stata sufficiente rispetto al lavoro svolto.
La carenza e insufficienza della prova, oltreché la contraddittorietà delle deposizioni assunte, si volge a danno del soggetto onerato della prova, ossia la ricorrente.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in un'unica somma a favore degli avvocati costituiti per ambedue le parti, in considerazione del doppio mandato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle controparti costituite, che liquida complessivamente in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge
Taranto, 25/6/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott. ssa A. Lastella