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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5064/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 5064/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Grippo Agnese ed RT C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio in Vigevano (PV), C.so Torino, n. 8
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ranzani Federica ed CP C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio in Vigevano (PV), via D'Avalos, n. 23
RESISENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
RT CP
pagina 1 di 8
2) disporre per la signora , a seguito dell'addebitabilità alla stessa della separazione CP dei coniugi come riportato nell'atto introduttivo, la perdita dei diritti di successione in caso di decesso del SI. , oltre alla perdita di qualsivoglia contributo al mantenimento;
RT
3) assegnare la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, alla moglie unitamente alla figlia maggiorenne fino all'indipendenza economica della stessa;
R_
4) porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della sola figlia RT R_
proporzionale al proprio reddito e comunque in misura non superiore ad euro 350,00 mensili, anche in considerazione delle spese mensili dallo stesso sostenute, fino all'indipendenza economica della stessa.
Contributo da versarsi direttamente sul conto corrente della figlia, nonché di partecipare al 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima;
5) nulla disporre a favore della signora in quanto economicamente indipendente;
CP
6) rimborsare al sig. quanto versato a titolo di contributo alla figlia a partire dal Pt_1 Persona_2
mese di settembre 2023.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
– accertata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cilavegna di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
– Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RT
maggiorenne economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, versando alla R_ sig.ra in via anticipata entro il giorno cinque di ciascun mese la somma di € 400,00, soggetta a CP
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi, nonché di contribuire nella
pagina 2 di 8 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come da
Protocollo del Tribunale di Pavia 9.12.16;
– Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando RT
in via anticipata entro il giorno cinque di ciascun mese una somma non inferiore a € 200,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi;
– Assegnare la casa familiare situata in Cilavegna (PV) – Via Cairoli n. 49 alla moglie con quanto
l'arreda.
Con vittoria di spese di lite, dandosi atto che la sig.ra è ammessa al Patrocinio a Spese CP
dello Stato con riferimento al procedimento di separazione personale come da delibera del COA di
Pavia 3.10.22.
Con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi nell'ambito del Gratuito patrocinio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, iscritto al R.G. con il N. 5064/2022, a cui è stato riunito il procedimento
N. R.G. 5297/2022 avente lo stesso oggetto e pendente avanti alla medesima autorità giudiziaria, è iniziato con ricorso presentato dal SI. in data 2 novembre 2022. Con tale atto, il RT
ricorrente ha chiesto: la pronuncia della sentenza di separazione personale con addebito alla moglie,
SI.ra e l'obbligo in capo allo stesso di contribuire al mantenimento della figlia CP R_
(nata l'[...]) attraverso un assegno mensile di € 143,00.
La resistente, SI.ra , in data 8 febbraio 2023, si è costituita in giudizio chiedendo: la CP pronuncia della sentenza di separazione personale con addebito al marito;
l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie, (nata il [...]) e con un R_ R_ assegno mensile di € 800,00; l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente attraverso il versamento a favore della stessa di un assegno mensile di non meno di € 200,00
e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale con quanto la arreda.
Con ordinanza del 5 maggio 2023, sciogliendo la riserva assunta al termine dell'udienza presidenziale del 30 marzo 2023, il Presidente ha assegnato la casa coniugale alla resistente;
ha imposto pagina 3 di 8 al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno di € 600,00; ha onerato il ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con un assegno di € 100,00; ha previsto che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla SI.ra ha previsto che ciascun CP
genitore contribuisca alle spese extra assegno nella misura del 50%.
A seguito del deposito di note scritte delle parti, il G.i. con provvedimento emesso in data 19 febbraio 2024 ha disposto che entrambe le parti depositassero gli estratti dei conti correnti a loro intestati (obbligo assunto tramite il deposito della relativa documentazione dalla resistente in data 5 maggio 2024 e dal ricorrente in data 15 maggio 2024). Inoltre, ha ammesso in parte le prove per interpello e per testi richieste dalla resistente con memoria integrativa del 27 novembre 2023.
Quindi, all'udienza del 15 marzo 2024 sono stati sentiti la SI.ra , vicina di casa dei Persona_3 coniugi e l'odierno ricorrente, e alla successiva udienza del 13 maggio 2024 la SI.ra Parte_2
assistente sociale del luogo di residenza della SI.ra Parte_3 CP
Con ordinanza del 6 luglio 2024 il Giudice delegato ha trattenuto la causa per la decisione collegiale.
Sulla richiesta di separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale istanza vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che sia, al tempo stesso, morale e materiale.
Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi, peraltro presentata da entrambe le parti, va pertanto accolta.
Sulla domanda di addebito della separazione alla resistente.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione fatta dalle parti reciprocamente, si evidenzia che, come affermato dall'art. 151, comma 1 cod. civ., la separazione è imputabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte.
Nel caso oggetto del presente giudizio, questo Collegio ritiene che non sia stata fornita dal ricorrente la prova necessaria per riconoscere l'addebito della separazione alla resistente.
Il ricorrente, alla base della richiesta di addebito della separazione alla SI.ra ha indicato dei CP comportamenti tenuti da quest'ultima che potrebbero integrare la fattispecie della violazione dei doveri di assistenza morale e materiale e dell'obbligo di collaborazione gravante sui coniugi. Infatti, il SI.
pagina 4 di 8 Venezia, nel ricorso presentato in data 2 novembre 2022, ha lamentato di doversi preparare i pasti da solo, di doversi lavare da solo e in orario notturno i propri indumenti e di dormire sul divano. Tuttavia, tali dichiarazioni non sono state suffragate né con prove orali né con prove documentali e, dunque, risultano insufficienti ai fini dell'addebito della separazione in capo alla resistente.
La SI.ra per contro, ha sufficientemente provato, se non la sussistenza di una relazione CP
extraconiugale quale causa della crisi matrimoniale, una serie di condotte tenute dal ricorrente in costanza di matrimonio dirette a offendere ed umiliare moglie e figlie e a far loro mancare, mentre il marito era ancora in casa, i mezzi di sostentamento, al punto che, come provato, la resistente ha dovuto rivolgersi alla All'udienza del 15 marzo 2024 è stata sentita la SI.ra la quale ha CP_2 Persona_3
affermato di non sapere nulla in merito alla presunta relazione extraconiugale del SI. ma ha Pt_1
confermato di avere sentito gli insulti offensivi gridati dal ricorrente verso la moglie, di sapere dei problemi economici causati dal ricorrente , circostanza a sua volta provata dalla testimonianza dell'assistente sociale che ha confermato le circostanze di cui a tre capitoli di prova Parte_3 indicati dalla resistente circa l'interessamento del Comune fin da giugno 2022 per un aiuto economico al fine di rateizzare le bollette e per altri aiuti economici. E' dalla teste stato confermato anche che da giugno 2022 la sig.ra ha iniziato a frequentare la per un aiuto nella spesa CP Controparte_3
alimentare. Deve essere pertanto ritenuto provato che il ricorrente ha violato i doveri nascenti dal matrimonio quantomeno dal punto di vista della violazione dell'obbligo all'assistenza morale e materiale, dell'obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia, come peraltro chiaramente emerge dalle contestazioni effettuate in un momento antecedente di parecchi mesi al deposito del ricorso, quando il ricorrente ancora abitava nella casa coniugale, e la resistente si è rivolta ad un avvocato per contestargli con precisione dette condotte e per chiedere la separazione quale conseguenza di tali atteggiamenti. Poiché le condotte offensive, mortificanti ed in parte aggressive ( si nota anche che in sede di interrogatorio formale il ricorrente non nega ma solo dichiara di non ricordare un episodio violento in cui ha scagliato un telefono contro la moglie e a cui è seguito l'intervento dei
Carabinieri) poste in essere dal ricorrente e il fatto che lo stesso si sia disinteressato di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia ( come invece era avvenuto nel corso della vita coniugale) possono essere ritenute causa dell'intollerabilità della convivenza, e comunque non trovano giustificazione, la domanda di addebito formulata dalla resistente a carico del ricorrente va accolta.
(cfr. Cass. 753/2012).
Sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla resistente.
La domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Calivegna (PV), via Cairoli, n. 49 alla resistente, peraltro presentata da entrambe le parti, si ritiene debba essere accolta dal momento che in pagina 5 di 8 tale abitazione la SI.ra convive con la figlia maggiorenne, ma non ancora CP R_
economicamente indipendente.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della figlia Persona_4
In merito all'obbligo posto in carico al ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
(nata l'[...]), questo Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo a Persona_4
carico paterno di contribuire al suo mantenimento. La figlia infatti, pur essendo ormai R_
maggiorenne, non è economicamente indipendente dal momento che, allo stato, risulta essere studentessa universitaria. Circostanza questa che risulta peraltro provata tramite il deposito del libretto attestante le presenze di al tirocinio del corso di Infermieristica ad opera della resistente in data R_
7 maggio 2024. Va dunque confermato l'obbligo a carico paterno di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. R_
Detta somma è infatti quella offerta dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
Nulla è dovuto per la figlia divenuta economicamente indipendente nel corso del Persona_2
procedimento.
Sulla richiesta dell'assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
In merito alla richiesta avanzata dalla resistente di porre in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al di lei mantenimento, questo Collegio ritiene corretto confermare quanto stabilito in sede di provvedimento presidenziale, tenuto conto del fatto che in costanza di matrimonio il ricorrente attraverso la propria stabile attività lavorativa manteneva tutta la famiglia e della differenza reddituale delle parti. Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, il ricorrente ha un impiego lavorativo stabile e percepisce uno stipendio medio di circa € 1.500,00. Al contrario, la resistente, come dalla stessa dichiarato, svolge occasionalmente l'attività di collaboratrice domestica percependo all'incirca €
400,00-500,00 mensili.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento a favore della SI.ra CP
occorre tenere in considerazione il fatto che il SI. non esegue più per conto del proprio datore Pt_1
di lavoro alcuna trasferta a differenza di quanto avveniva in costanza di matrimonio. Questa circostanza risulta provata dal documento contenente una dichiarazione in tal senso resa dalla società datrice di lavoro del ricorrente e dallo stesso depositato in data 30 giugno 2023, ma anche dall'esame degli estratti conto depositati, ove risultano accrediti ben più ridotti nel 2023 e 2024 rispetto a quelli riferibili al 2022. Questa circostanza non permette di valorizzare il fatto che il padre non dovrà più contribuire al mantenimento di una delle due figlie. Va comunque tenuto presente che il ricorrente deve sostenere una rata mensile di affitto di circa € 370,00.
pagina 6 di 8 Data la differenza reddituale tra le parti, e tenuto conto della natura dell'assegno in sede di separazione, il Collegio ritiene che il contributo per il mantenimento della resistente possa essere confermato nella misura di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Assegno unico: Poiché la figlia non indipendente economicamente vive con la madre, l'Assegno unico per i figli dovrà essere percepito interamente dalla resistente.
Spese extra assegno: Data la comune richiesta formulata dalle parti, si reputa corretto che le spese straordinarie relative alla figlia non ancora indipendente economicamente siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Sulle spese di lite: parte ricorrente perde sull'addebito, mentre la resistente vince sul punto;
parte ricorrente perde anche in punto riconoscimento di contributo al mantenimento per la moglie. Il ricorrente risulta pertanto prevalentemente soccombente e dunque va condannato alle spese, liquidate come da dispositivo, da rifondere all'Erario ove venga confermata l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello stato. La liquidazione avviene sulla somma intera, che verrà dimidiata solo in sede di liquidazione del gratuito patrocinio (Cass. n. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatisi a RT CP
Cilavegna il 18.10.1998, (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune
Atti di matrimonio Parte Seconda Serie A n. 18, anno 1998) ;
- ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
- assegna la casa famigliare sita in Calivegna (PV), via Cairoli, n. 49 alla SI.ra perché vi CP
abiti con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
R_
- pone a carico di l'obbligo contribuire al mantenimento della figlia RT Per_4
versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a RT
, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00, CP
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie relative alla figlia siano divise, nella misura del 50%, tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla SI.ra ; CP
pagina 7 di 8 - Condanna il ricorrente a rifondere all'Erario, ove venga confermata l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio, o in caso contrario direttamente alla resistente, le spese del procedimento, che liquida in € 7400,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
ssa pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 5064/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Grippo Agnese ed RT C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio in Vigevano (PV), C.so Torino, n. 8
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ranzani Federica ed CP C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio in Vigevano (PV), via D'Avalos, n. 23
RESISENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
RT CP
pagina 1 di 8
2) disporre per la signora , a seguito dell'addebitabilità alla stessa della separazione CP dei coniugi come riportato nell'atto introduttivo, la perdita dei diritti di successione in caso di decesso del SI. , oltre alla perdita di qualsivoglia contributo al mantenimento;
RT
3) assegnare la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, alla moglie unitamente alla figlia maggiorenne fino all'indipendenza economica della stessa;
R_
4) porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della sola figlia RT R_
proporzionale al proprio reddito e comunque in misura non superiore ad euro 350,00 mensili, anche in considerazione delle spese mensili dallo stesso sostenute, fino all'indipendenza economica della stessa.
Contributo da versarsi direttamente sul conto corrente della figlia, nonché di partecipare al 50% delle spese straordinarie sostenute per la medesima;
5) nulla disporre a favore della signora in quanto economicamente indipendente;
CP
6) rimborsare al sig. quanto versato a titolo di contributo alla figlia a partire dal Pt_1 Persona_2
mese di settembre 2023.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
– accertata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, dichiarare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cilavegna di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
– Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia RT
maggiorenne economicamente non autosufficiente e convivente con la madre, versando alla R_ sig.ra in via anticipata entro il giorno cinque di ciascun mese la somma di € 400,00, soggetta a CP
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi, nonché di contribuire nella
pagina 2 di 8 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come da
Protocollo del Tribunale di Pavia 9.12.16;
– Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando RT
in via anticipata entro il giorno cinque di ciascun mese una somma non inferiore a € 200,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi;
– Assegnare la casa familiare situata in Cilavegna (PV) – Via Cairoli n. 49 alla moglie con quanto
l'arreda.
Con vittoria di spese di lite, dandosi atto che la sig.ra è ammessa al Patrocinio a Spese CP
dello Stato con riferimento al procedimento di separazione personale come da delibera del COA di
Pavia 3.10.22.
Con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi nell'ambito del Gratuito patrocinio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, iscritto al R.G. con il N. 5064/2022, a cui è stato riunito il procedimento
N. R.G. 5297/2022 avente lo stesso oggetto e pendente avanti alla medesima autorità giudiziaria, è iniziato con ricorso presentato dal SI. in data 2 novembre 2022. Con tale atto, il RT
ricorrente ha chiesto: la pronuncia della sentenza di separazione personale con addebito alla moglie,
SI.ra e l'obbligo in capo allo stesso di contribuire al mantenimento della figlia CP R_
(nata l'[...]) attraverso un assegno mensile di € 143,00.
La resistente, SI.ra , in data 8 febbraio 2023, si è costituita in giudizio chiedendo: la CP pronuncia della sentenza di separazione personale con addebito al marito;
l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie, (nata il [...]) e con un R_ R_ assegno mensile di € 800,00; l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente attraverso il versamento a favore della stessa di un assegno mensile di non meno di € 200,00
e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale con quanto la arreda.
Con ordinanza del 5 maggio 2023, sciogliendo la riserva assunta al termine dell'udienza presidenziale del 30 marzo 2023, il Presidente ha assegnato la casa coniugale alla resistente;
ha imposto pagina 3 di 8 al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno di € 600,00; ha onerato il ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente con un assegno di € 100,00; ha previsto che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla SI.ra ha previsto che ciascun CP
genitore contribuisca alle spese extra assegno nella misura del 50%.
A seguito del deposito di note scritte delle parti, il G.i. con provvedimento emesso in data 19 febbraio 2024 ha disposto che entrambe le parti depositassero gli estratti dei conti correnti a loro intestati (obbligo assunto tramite il deposito della relativa documentazione dalla resistente in data 5 maggio 2024 e dal ricorrente in data 15 maggio 2024). Inoltre, ha ammesso in parte le prove per interpello e per testi richieste dalla resistente con memoria integrativa del 27 novembre 2023.
Quindi, all'udienza del 15 marzo 2024 sono stati sentiti la SI.ra , vicina di casa dei Persona_3 coniugi e l'odierno ricorrente, e alla successiva udienza del 13 maggio 2024 la SI.ra Parte_2
assistente sociale del luogo di residenza della SI.ra Parte_3 CP
Con ordinanza del 6 luglio 2024 il Giudice delegato ha trattenuto la causa per la decisione collegiale.
Sulla richiesta di separazione personale dei coniugi.
In merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, va preliminarmente osservato come alla base di tale istanza vi sia il venire meno dell'affectio coniugalis, ovverosia della volontà, da parte dei coniugi, di porre in essere una comunione di vita che sia, al tempo stesso, morale e materiale.
Nel caso oggetto del presente giudizio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti, dagli atti e dalle risultanze istruttorie, l'affectio coniugalis risulta ormai cessata. La domanda di separazione personale dei coniugi, peraltro presentata da entrambe le parti, va pertanto accolta.
Sulla domanda di addebito della separazione alla resistente.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione fatta dalle parti reciprocamente, si evidenzia che, come affermato dall'art. 151, comma 1 cod. civ., la separazione è imputabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte.
Nel caso oggetto del presente giudizio, questo Collegio ritiene che non sia stata fornita dal ricorrente la prova necessaria per riconoscere l'addebito della separazione alla resistente.
Il ricorrente, alla base della richiesta di addebito della separazione alla SI.ra ha indicato dei CP comportamenti tenuti da quest'ultima che potrebbero integrare la fattispecie della violazione dei doveri di assistenza morale e materiale e dell'obbligo di collaborazione gravante sui coniugi. Infatti, il SI.
pagina 4 di 8 Venezia, nel ricorso presentato in data 2 novembre 2022, ha lamentato di doversi preparare i pasti da solo, di doversi lavare da solo e in orario notturno i propri indumenti e di dormire sul divano. Tuttavia, tali dichiarazioni non sono state suffragate né con prove orali né con prove documentali e, dunque, risultano insufficienti ai fini dell'addebito della separazione in capo alla resistente.
La SI.ra per contro, ha sufficientemente provato, se non la sussistenza di una relazione CP
extraconiugale quale causa della crisi matrimoniale, una serie di condotte tenute dal ricorrente in costanza di matrimonio dirette a offendere ed umiliare moglie e figlie e a far loro mancare, mentre il marito era ancora in casa, i mezzi di sostentamento, al punto che, come provato, la resistente ha dovuto rivolgersi alla All'udienza del 15 marzo 2024 è stata sentita la SI.ra la quale ha CP_2 Persona_3
affermato di non sapere nulla in merito alla presunta relazione extraconiugale del SI. ma ha Pt_1
confermato di avere sentito gli insulti offensivi gridati dal ricorrente verso la moglie, di sapere dei problemi economici causati dal ricorrente , circostanza a sua volta provata dalla testimonianza dell'assistente sociale che ha confermato le circostanze di cui a tre capitoli di prova Parte_3 indicati dalla resistente circa l'interessamento del Comune fin da giugno 2022 per un aiuto economico al fine di rateizzare le bollette e per altri aiuti economici. E' dalla teste stato confermato anche che da giugno 2022 la sig.ra ha iniziato a frequentare la per un aiuto nella spesa CP Controparte_3
alimentare. Deve essere pertanto ritenuto provato che il ricorrente ha violato i doveri nascenti dal matrimonio quantomeno dal punto di vista della violazione dell'obbligo all'assistenza morale e materiale, dell'obbligo alla collaborazione nell'interesse della famiglia, come peraltro chiaramente emerge dalle contestazioni effettuate in un momento antecedente di parecchi mesi al deposito del ricorso, quando il ricorrente ancora abitava nella casa coniugale, e la resistente si è rivolta ad un avvocato per contestargli con precisione dette condotte e per chiedere la separazione quale conseguenza di tali atteggiamenti. Poiché le condotte offensive, mortificanti ed in parte aggressive ( si nota anche che in sede di interrogatorio formale il ricorrente non nega ma solo dichiara di non ricordare un episodio violento in cui ha scagliato un telefono contro la moglie e a cui è seguito l'intervento dei
Carabinieri) poste in essere dal ricorrente e il fatto che lo stesso si sia disinteressato di contribuire economicamente ai bisogni della famiglia ( come invece era avvenuto nel corso della vita coniugale) possono essere ritenute causa dell'intollerabilità della convivenza, e comunque non trovano giustificazione, la domanda di addebito formulata dalla resistente a carico del ricorrente va accolta.
(cfr. Cass. 753/2012).
Sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla resistente.
La domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Calivegna (PV), via Cairoli, n. 49 alla resistente, peraltro presentata da entrambe le parti, si ritiene debba essere accolta dal momento che in pagina 5 di 8 tale abitazione la SI.ra convive con la figlia maggiorenne, ma non ancora CP R_
economicamente indipendente.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della figlia Persona_4
In merito all'obbligo posto in carico al ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
(nata l'[...]), questo Collegio ritiene di dover confermare l'obbligo a Persona_4
carico paterno di contribuire al suo mantenimento. La figlia infatti, pur essendo ormai R_
maggiorenne, non è economicamente indipendente dal momento che, allo stato, risulta essere studentessa universitaria. Circostanza questa che risulta peraltro provata tramite il deposito del libretto attestante le presenze di al tirocinio del corso di Infermieristica ad opera della resistente in data R_
7 maggio 2024. Va dunque confermato l'obbligo a carico paterno di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. R_
Detta somma è infatti quella offerta dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
Nulla è dovuto per la figlia divenuta economicamente indipendente nel corso del Persona_2
procedimento.
Sulla richiesta dell'assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
In merito alla richiesta avanzata dalla resistente di porre in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al di lei mantenimento, questo Collegio ritiene corretto confermare quanto stabilito in sede di provvedimento presidenziale, tenuto conto del fatto che in costanza di matrimonio il ricorrente attraverso la propria stabile attività lavorativa manteneva tutta la famiglia e della differenza reddituale delle parti. Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, il ricorrente ha un impiego lavorativo stabile e percepisce uno stipendio medio di circa € 1.500,00. Al contrario, la resistente, come dalla stessa dichiarato, svolge occasionalmente l'attività di collaboratrice domestica percependo all'incirca €
400,00-500,00 mensili.
Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento a favore della SI.ra CP
occorre tenere in considerazione il fatto che il SI. non esegue più per conto del proprio datore Pt_1
di lavoro alcuna trasferta a differenza di quanto avveniva in costanza di matrimonio. Questa circostanza risulta provata dal documento contenente una dichiarazione in tal senso resa dalla società datrice di lavoro del ricorrente e dallo stesso depositato in data 30 giugno 2023, ma anche dall'esame degli estratti conto depositati, ove risultano accrediti ben più ridotti nel 2023 e 2024 rispetto a quelli riferibili al 2022. Questa circostanza non permette di valorizzare il fatto che il padre non dovrà più contribuire al mantenimento di una delle due figlie. Va comunque tenuto presente che il ricorrente deve sostenere una rata mensile di affitto di circa € 370,00.
pagina 6 di 8 Data la differenza reddituale tra le parti, e tenuto conto della natura dell'assegno in sede di separazione, il Collegio ritiene che il contributo per il mantenimento della resistente possa essere confermato nella misura di € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Assegno unico: Poiché la figlia non indipendente economicamente vive con la madre, l'Assegno unico per i figli dovrà essere percepito interamente dalla resistente.
Spese extra assegno: Data la comune richiesta formulata dalle parti, si reputa corretto che le spese straordinarie relative alla figlia non ancora indipendente economicamente siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, applicando il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Sulle spese di lite: parte ricorrente perde sull'addebito, mentre la resistente vince sul punto;
parte ricorrente perde anche in punto riconoscimento di contributo al mantenimento per la moglie. Il ricorrente risulta pertanto prevalentemente soccombente e dunque va condannato alle spese, liquidate come da dispositivo, da rifondere all'Erario ove venga confermata l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello stato. La liquidazione avviene sulla somma intera, che verrà dimidiata solo in sede di liquidazione del gratuito patrocinio (Cass. n. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e sposatisi a RT CP
Cilavegna il 18.10.1998, (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune
Atti di matrimonio Parte Seconda Serie A n. 18, anno 1998) ;
- ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
- assegna la casa famigliare sita in Calivegna (PV), via Cairoli, n. 49 alla SI.ra perché vi CP
abiti con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
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- pone a carico di l'obbligo contribuire al mantenimento della figlia RT Per_4
versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- pone a carico del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a RT
, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 100,00, CP
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie relative alla figlia siano divise, nella misura del 50%, tra i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla SI.ra ; CP
pagina 7 di 8 - Condanna il ricorrente a rifondere all'Erario, ove venga confermata l'ammissione della resistente al gratuito patrocinio, o in caso contrario direttamente alla resistente, le spese del procedimento, che liquida in € 7400,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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