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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6332/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Brendola (VI), Via Email_1 C.F._1
Muraroni n. 9, presso e nello studio dell'Avv. ALBERTAZZI MICHELE del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro
(P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Treviso (TV), viale Monte Grappa n. 6, presso e nello studio dell'Avv.
STERNINI LORENZO del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e dunque in ultimo come da propria memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c., ove chiedeva:
pagina 1 di 4 “In via cautelare, sospendere immediatamente la presente procedura esecutiva;
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad CP_1 in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato il 27.11.23, poiché supportato da un credito indeterminato;
per l'effetto condannare alla refusione di tutte le spese (all'uopo il sottoscritto si dichiara CP_1 difensore antistatario con contestuale richiesta di distrazione delle spese); condannare parimenti er lite temeraria ex art 96 c.p.c.”. CP_1
Parte convenuta opposta ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e dunque in ultimo alla propria comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva:
“In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di sospensione della procedura, non essendovi alcuna procedura esecutiva pendente;
nel merito: respingersi le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole in data 27.11.2023 da (di seguito, breviter, Controparte_1
per la somma di € 16.248,24 a titolo di saldo della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo CP_1
n. 724/2008 emesso in favore di dal Tribunale di Treviso. L'opponente eccepiva: che Parte_2
non aveva dimostrato la propria titolarità attiva del credito;
che questo era comunque prescritto;
CP_1
che la pretesa era indeterminata con riguardo alla sua quantificazione. L'opponente chiedeva dunque che il precetto opposto venisse dichiarato nullo o inefficace.
Costituitasi in giudizio, ivendicava la titolarità attiva del credito, confutando la lettura della CP_1
documentazione in atti proposta dalla controparte, rilevava che la decorrenza della prescrizione era stata interrotta, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo in data 30.7.2008, sia con atto di precetto del
9.3.2015 sia con atto di pignoramento del 13.4.2015, cui aveva fatto poi seguito il precetto qui opposto notificato in data 27.11.2023, e infine contestava l'asserita indeterminatezza o incompletezza della pretesa creditoria, alla luce anche della genericità della doglianza avversaria. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione attorea.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente chiedeva in via ulteriore la condanna di controparte al risarcimento del danno da lite pagina 2 di 4 temeraria in ragione della confusa ricostruzione dei passaggi di cessione del credito contestato, nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo alla società convenuta (così dovendo essere riqualificata l'eccezione erroneamente definita dall'opponente quale eccezione di difetto di legittimazione in rito).
Tale eccezione è fondata.
È stato precisato infatti nel corso del giudizio che, al di là dei refusi contenuti negli atti di entrambe le parti costituite in causa (l'opponente fa riferimento a tale e l'opposta fa riferimento a tale CP_3
Ambra sr.l.), il credito per cui è lite, scaturito dal decreto ingiuntivo n. 724/2008 del Tribunale di Treviso, era maturato originariamente in capo a per poi essere stato da questa ceduto a Parte_2
Flaminia SPV s.r.l. e da questa a sua volta ceduta ad CP_1
La prima cessione, da a Flaminia SPV s.r.l., risulta congruamente provata e Parte_2
documentata mediante l'avviso di pubblicazione della relativa operazione di cartolarizzazione in
Gazzetta Ufficiale, ove in particolare risultano elencate le categorie di posizioni oggetto di trasferimento negoziale (doc. 2 ). Tanto è sufficiente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale cui in questa CP_1
sede si intende dare seguito (Cass. n. 21821/2023).
La seconda cessione, da Flaminia SPV s.r.l. ad dovrebbe essere documentata, secondo la CP_1
tesi difensiva che la società opposta delinea in comparsa di costituzione e risposta e reitera immutata nelle successive memorie integrative, dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ulteriore operazione di cartolarizzazione, avvenuta appunto tra i due soggetti testè menzionati. Tuttavia, la medesima non si avvede che il documento prodotto e più volte richiamato nelle proprie CP_1
difese (doc. 8 ) riguarda invece un'operazione di cartolarizzazione intervenuta con CP_1 CP_4
non con Flaminia SPV s.r.l.
[...]
Alla luce di questa considerazione, non resta che dichiarare che la titolarità attiva in capo ad CP_1
del credito oggetto di atto di precetto, nella relativa opposizione specificamene e tempestivamente contestata da , non è stata dimostrata dalla società opposta, su cui gravava il relativo Parte_1
onere probatorio (in quanto trattasi di un elemento costitutivo della pretesa giuridica dedotta in pagina 3 di 4 giudizio).
L'opposizione va dunque accolta e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del precetto opposto.
La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente va invece rigettata, non sussistendone i presupposti giuridici.
Va per contro accolta la richiesta attorea ex art. 89 c.p.c. di cancellazione dell'espressione rinvenibile nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di pag. 6: "pare a dir poco spudorata (ad essere CP_1
eleganti) la richiesta avversa") in quanto indebitamente lesiva del pregio professionale del difensore della parte opponente e non giustificata dalla contrapposizione delle posizioni processuali nell'agone giudiziario. A tale ordine di cancellazione non segue però, non sussistendone i presupposti normativi, alcuna condanna a titolo di compensazione pecuniaria.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), senza riduzione ai minimi tariffari
- che potrebbe essere al limite giustificata dalla semplicità della lite e dall'assenza di attività istruttoria - in ragione, comunque, del comportamento processuale tenuto dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto alla Parte_1
stessa notificato da n data 27.11.2023; Controparte_1
2. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Controparte_1
Albertazzi Michele, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in
€ 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Brendola (VI), Via Email_1 C.F._1
Muraroni n. 9, presso e nello studio dell'Avv. ALBERTAZZI MICHELE del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro
(P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Treviso (TV), viale Monte Grappa n. 6, presso e nello studio dell'Avv.
STERNINI LORENZO del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e dunque in ultimo come da propria memoria ex art. 171 ter n. 1, c.p.c., ove chiedeva:
pagina 1 di 4 “In via cautelare, sospendere immediatamente la presente procedura esecutiva;
in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad CP_1 in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato il 27.11.23, poiché supportato da un credito indeterminato;
per l'effetto condannare alla refusione di tutte le spese (all'uopo il sottoscritto si dichiara CP_1 difensore antistatario con contestuale richiesta di distrazione delle spese); condannare parimenti er lite temeraria ex art 96 c.p.c.”. CP_1
Parte convenuta opposta ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e dunque in ultimo alla propria comparsa di costituzione e risposta, ove chiedeva:
“In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di sospensione della procedura, non essendovi alcuna procedura esecutiva pendente;
nel merito: respingersi le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole in data 27.11.2023 da (di seguito, breviter, Controparte_1
per la somma di € 16.248,24 a titolo di saldo della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo CP_1
n. 724/2008 emesso in favore di dal Tribunale di Treviso. L'opponente eccepiva: che Parte_2
non aveva dimostrato la propria titolarità attiva del credito;
che questo era comunque prescritto;
CP_1
che la pretesa era indeterminata con riguardo alla sua quantificazione. L'opponente chiedeva dunque che il precetto opposto venisse dichiarato nullo o inefficace.
Costituitasi in giudizio, ivendicava la titolarità attiva del credito, confutando la lettura della CP_1
documentazione in atti proposta dalla controparte, rilevava che la decorrenza della prescrizione era stata interrotta, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo in data 30.7.2008, sia con atto di precetto del
9.3.2015 sia con atto di pignoramento del 13.4.2015, cui aveva fatto poi seguito il precetto qui opposto notificato in data 27.11.2023, e infine contestava l'asserita indeterminatezza o incompletezza della pretesa creditoria, alla luce anche della genericità della doglianza avversaria. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione attorea.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente chiedeva in via ulteriore la condanna di controparte al risarcimento del danno da lite pagina 2 di 4 temeraria in ragione della confusa ricostruzione dei passaggi di cessione del credito contestato, nonché all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo alla società convenuta (così dovendo essere riqualificata l'eccezione erroneamente definita dall'opponente quale eccezione di difetto di legittimazione in rito).
Tale eccezione è fondata.
È stato precisato infatti nel corso del giudizio che, al di là dei refusi contenuti negli atti di entrambe le parti costituite in causa (l'opponente fa riferimento a tale e l'opposta fa riferimento a tale CP_3
Ambra sr.l.), il credito per cui è lite, scaturito dal decreto ingiuntivo n. 724/2008 del Tribunale di Treviso, era maturato originariamente in capo a per poi essere stato da questa ceduto a Parte_2
Flaminia SPV s.r.l. e da questa a sua volta ceduta ad CP_1
La prima cessione, da a Flaminia SPV s.r.l., risulta congruamente provata e Parte_2
documentata mediante l'avviso di pubblicazione della relativa operazione di cartolarizzazione in
Gazzetta Ufficiale, ove in particolare risultano elencate le categorie di posizioni oggetto di trasferimento negoziale (doc. 2 ). Tanto è sufficiente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale cui in questa CP_1
sede si intende dare seguito (Cass. n. 21821/2023).
La seconda cessione, da Flaminia SPV s.r.l. ad dovrebbe essere documentata, secondo la CP_1
tesi difensiva che la società opposta delinea in comparsa di costituzione e risposta e reitera immutata nelle successive memorie integrative, dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ulteriore operazione di cartolarizzazione, avvenuta appunto tra i due soggetti testè menzionati. Tuttavia, la medesima non si avvede che il documento prodotto e più volte richiamato nelle proprie CP_1
difese (doc. 8 ) riguarda invece un'operazione di cartolarizzazione intervenuta con CP_1 CP_4
non con Flaminia SPV s.r.l.
[...]
Alla luce di questa considerazione, non resta che dichiarare che la titolarità attiva in capo ad CP_1
del credito oggetto di atto di precetto, nella relativa opposizione specificamene e tempestivamente contestata da , non è stata dimostrata dalla società opposta, su cui gravava il relativo Parte_1
onere probatorio (in quanto trattasi di un elemento costitutivo della pretesa giuridica dedotta in pagina 3 di 4 giudizio).
L'opposizione va dunque accolta e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del precetto opposto.
La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente va invece rigettata, non sussistendone i presupposti giuridici.
Va per contro accolta la richiesta attorea ex art. 89 c.p.c. di cancellazione dell'espressione rinvenibile nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di pag. 6: "pare a dir poco spudorata (ad essere CP_1
eleganti) la richiesta avversa") in quanto indebitamente lesiva del pregio professionale del difensore della parte opponente e non giustificata dalla contrapposizione delle posizioni processuali nell'agone giudiziario. A tale ordine di cancellazione non segue però, non sussistendone i presupposti normativi, alcuna condanna a titolo di compensazione pecuniaria.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), senza riduzione ai minimi tariffari
- che potrebbe essere al limite giustificata dalla semplicità della lite e dall'assenza di attività istruttoria - in ragione, comunque, del comportamento processuale tenuto dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto alla Parte_1
stessa notificato da n data 27.11.2023; Controparte_1
2. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Controparte_1
Albertazzi Michele, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in
€ 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 4 di 4