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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZANAICA LORELLA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria in caso di costituzione tardiva della convenuta: In via principale
1. Pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi con
l'addebito della stessa alla moglie, sig.ra .
2. Disporre che i coniugi Controparte_1
possano vivere separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà opportuno e tenuto conto che la signora di fatto vive a Cuba CP_1 dall'agosto del 2021, ordinarle di liberare la casa famigliare dai propri effetti personali e dai beni pacificamente di sua esclusiva proprietà entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza.
3. Assegnare la casa di proprietà del sig. sita a Cinto Parte_1
Euganeo in via G. Puccini n. 8/B e tutti i mobili, i corredi e gli arredi ivi presenti allo stesso, che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia .
4. Stabilire Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia al padre sig. Persona_2 Parte_1
che assumerà autonomamente le decisioni di maggior interesse per la figlia stessa relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. La figlia abiterà stabilmente con il padre nella casa famigliare di Cinto
Euganeo in via Puccini n. 8/B.
5. Stabilire il diritto della signora di Controparte_1
sentire e vedere la propria figlia mediante videochiamate per non meno di 20 minuti almeno una volta a settimana, utilizzando l'utenza telefonica del sig.
6. Parte_1
Stabilire il diritto del sig. a percepire interamente l'assegno unico Parte_1 universale erogato dall' così come qualsiasi altra provvidenza o assegno CP_2
corrisposto dallo Stato in favore della prole.
7. Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia , Per_1
prevedendo che la signora sia tenuta a rifondere al sig. Controparte_1 Pt_1
il 50% delle spese straordinarie anticipate dal medesimo per la figlia a
[...] Per_1
far data dal deposito del ricorso per separazione, così come disciplinate del protocollo in uso presso il Tribunale di Rovigo.
8. In ragione dell'addebito della separazione alla moglie, nonché, in subordine, in considerazione del fatto che comunque, secondo quanto consta, la moglie vive autonomamente altrove con un altro uomo da ormai oltre tre anni, e infine, in via ulteriormente subordinata, considerato che la stessa dev'essere titolare di adeguati redditi propri e/o è comunque in grado di procurarseli, non disporsi alcun assegno di mantenimento in favore della signora che, d'altronde, non CP_1
ne ha fatto alcuna richiesta essendo rimasta contumace.
9. In ogni caso, condannare la signora alla rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite, Controparte_1 come da nota che si allega”.
pag. 2/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2022 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 24.04.2009 a Cinto Euganeo con e che Controparte_1 dall'unione erano nata in data [...] la figlia , ha chiesto che fosse Persona_2
pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, a causa della relazione extra-coniugale dalla stessa intrattenuta in costanza di matrimonio e del definitivo abbandono della famiglia nel mese di agosto 2021, quando la decise di CP_1
rimanere a Cuba, a L'Havana, avendo avviato mesi prima una relazione con un uomo del luogo e si rifiutò di rientrare in Italia insieme al marito e alla figlia, senza far più ritorno nell'abitazione coniugale. Lo ha anche precisato che la in Pt_1 CP_1
seguito, ha costituito un nuovo nucleo familiare con il compagno, dal quale ha avuto un figlio.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato a sé della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione del diritto della madre di avere contatti la figlia mediante video-chiamate, il diritto dello di percepire per Pt_1
l'intero l'assegno unico ed universale, con integrale mantenimento ordinario della figlia a suo carico, e la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, oltre alla previsione che ognuno dei coniugi avrebbe provveduto in via autonoma al proprio mantenimento.
Nonostante la ritualità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti provvisori, il Presidente ha nominato il Giudice istruttore, che ha istruito la causa mediante delega ai servizi sociali della allo svolgimento di Parte_2 un'indagine sul nucleo familiare.
Ritenuta la controversia matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dal ricorrente la causa è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/9 Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ritiene il Collegio che il venir meno dell'affetto reciproco e la separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione di questo procedimento, dovuta al mancato rientro della da Cuba, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per la separazione CP_1
giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., vista anche l'impossibilità di svolgimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
In odine alla domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente, ritiene il
Collegio che la stessa meriti accoglimento.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis, Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altre parole, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Inoltre, è stato chiarito che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020; Cass. civ.
Sez. I, Sent., 14/02/2012 n. 2059). In buona sostanza, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio,
pag. 4/9 implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..
Nel caso di specie, lo ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla Pt_1
circostanza dell'abbandono della casa familiare da parte della moglie, senza che la stessa, rimasta contumace, abbia provato che tale abbandono sia stato la conseguenza di una situazione di conflitto tanto aspra da rendere definitivamente manifesta ed incontrovertibile l'intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale reputa, difatti, che si sia verificato un ingiustificato abbandono della casa coniugale da parte della la quale ha cessato nell'agosto 2021 la convivenza CP_1 con il marito e la figlia, per rimanere a vivere a L'Havana con il suo nuovo compagno e rifiutandosi di fare rientro in Italia insieme al marito e alla figlia, che l'avevano accompagnata a Cuba con l'intento di trascorrere un periodo di vacanza insieme alla famiglia d'origine della CP_1
Tali circostanze sono state dimostrate dal ricorrente non solo mediante la produzione dei biglietti aerei del viaggio acquistati dell'intera famiglia a Cuba con l'iniziale prenotazione di rientro da parte di tutti i tre componenti (doc. 9, Documento di trasporto aereo passeggeri – prenotazione dal 29 luglio 2021 al 23 agosto 2021) e da quelli relativi al successivo rientro in Italia solo da parte del padre e della figlia (Documento di trasporto aereo passeggeri – anticipazione rientro al 09 agosto 2021), a fronte del rifiuto della moglie di fare rientro in Italia, ma anche con la produzione delle fotografie del secondo figlio avuto dalla pubblicate sul profilo Facebook della stessa CP_1
(docc. 14 e 15 ricorrente).
Inoltre, i servizi sociali del Comune di Cinto Euganeo, nella relazione depositata in data
21.06.2024, hanno confermato le allegazioni del ricorrente, avendone avuto conferma dalla zia della minore e dalla nonna della resistente, , che Controparte_3
sin dalla nascita della bambina si è trasferita a vivere con la famiglia della nipote CP_1
per coadiuvare i genitori nella cura di Per_1
pag. 5/9 La domanda merita perciò accoglimento, dovendo ascriversi al comportamento della la causa della rottura dell'affectio coniugalis, visto l'abbandono CP_1 dell'abitazione familiare e la costituzione a Cuba di un nuovo ed autonomo nucleo familiare, con la nascita di un bambino.
Per quanto riguarda la minore , nata in data [...] e attualmente di otto Persona_2
anni, ritiene il Collegio che il sostanziale disinteresse materiale e morale, manifestato dalla madre negli ultimi anni verso la bambina, renda opportuna la previsione dell'affidamento esclusivo della minore al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
In relazione alla richiesta di affido esclusivo della figlia, si osserva che l'art. 337 quater
c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore.
Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Peraltro, come noto, l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), può essere derogato (“salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 316 quater c.c.) dando così luogo al c.d. affido “super-esclusivo”.
Per quanto sinora esposto, tale deroga appare necessaria ed opportuna nell'interesse della minore, attesa l'estraneità della dalla vita della figlia, ormai da quattro CP_1
anni.
Occorre, quindi, disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” di al padre, Persona_2
con esercizio esclusivo da parte dello stesso della responsabilità genitoriale e l'attribuzione allo stesso della facoltà di adottare tutte le decisioni, incluse quelle pag. 6/9 fondamentali, di maggiore interesse per la figlia, quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo.
Difatti, la relazione depositata dai servizi sociali del Comune di Cinto Euganeo in data
29.10.2024, ha confermato che il padre si fa carico ormai da quattro anni di tutti gli oneri di cura e accudimento della figlia, coadiuvato da sua sorella e dalla nonna della
CP_1
La pediatra ha riferito ai Servizi Sociali che la minore gode di buona salute, e che
“durante le visite il padre è sempre presente, dimostrando un atteggiamento molto attento e premuroso nei confronti della figlia”.
Va da sé che anche il collocamento della minore debba essere disposto presso il padre, nella casa familiare di Cinto Euganeo in via Puccini n. 8/B, che viene assegnata allo
. Pt_1
Per quanto attiene agli incontri e ai contatti tra madre e figlia, risulta confacente al benessere psico-fisico della minore la proposta avanzata dal ricorrente: la madre avrà facoltà di sentire telefonicamente o mediante video-chiamata la minore almeno una volta alla settimana, come la stessa ha fatto fino ad alcuni mesi fa.
Circa il mantenimento di è emerso che dall'agosto del 2021 lo ha Per_1 Pt_1
provveduto in via esclusiva al mantenimento sia ordinario che straordinario della minore, non avendo la mai versato alcunché al coniuge per il sostentamento CP_1
di Per_1
D'altronde, lo stesso ricorrente ha manifestato la disponibilità di farsi carico integrale del mantenimento ordinario della minore e dai documenti da lui prodotti risulta che lo percepisce un reddito mensile di circa 1-700-1.900,00 euro al mese, nonché Pt_1
l'intero ammontare dell'assegno unico ed universale pari a 289,40 euro mensili.
Nessuna informazione è stata reperita sui redditi della resistente, la quale risiede ormai stabilmente a Cuba con il suo nuovo nucleo familiare.
Il Collegio ritiene quindi equo stabilire che il padre si faccia carico integralmente del mantenimento ordinario della figlia, ma che la sia comunque tenuta a CP_1
pag. 7/9 sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia minore, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche ed extrascolastiche.
Inoltre, considerato il regime di affidamento super esclusivo della minore al padre, si dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da , Parte_1
autorizzato a presentare la relativa domanda anche in assenza del consenso di
[...]
CP_1
Da ultimo, in difetto di domanda sul punto, nulla dovrà essere previsto a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2024 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, vanno poste interamente a carico della resistente, risultata totalmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in data 24.04.2009 a Cinto Euganeo (PD), con atto CP_1
di matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1 parte I,
anno 2009, con addebito a Controparte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti;
Dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore al padre Persona_2 Pt_1
, con facoltà dello stesso di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per
[...]
la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo) e con collocamento della minore presso di lui;
pag. 8/9 Assegna la casa coniugale sita in Cinto Euganeo in via Puccini n. 8/B, a Pt_1
;
[...]
Dispone che possa sentire la figlia tramite telefonate o video- Controparte_1 Per_1
chiamate almeno una volta alla settimana;
Dispone che provveda integralmente al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia;
Dichiara tenuta al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_1
straordinarie per la figlia minore, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese scolastiche ed extrascolastiche;
Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da , Parte_1
autorizzato a presentare la relativa domanda anche in assenza del consenso di
[...]
CP_1
Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 5.077,00, per compensi e di euro 98,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPS come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZANAICA LORELLA;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria in caso di costituzione tardiva della convenuta: In via principale
1. Pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi con
l'addebito della stessa alla moglie, sig.ra .
2. Disporre che i coniugi Controparte_1
possano vivere separatamente, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà opportuno e tenuto conto che la signora di fatto vive a Cuba CP_1 dall'agosto del 2021, ordinarle di liberare la casa famigliare dai propri effetti personali e dai beni pacificamente di sua esclusiva proprietà entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza.
3. Assegnare la casa di proprietà del sig. sita a Cinto Parte_1
Euganeo in via G. Puccini n. 8/B e tutti i mobili, i corredi e gli arredi ivi presenti allo stesso, che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia .
4. Stabilire Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia al padre sig. Persona_2 Parte_1
che assumerà autonomamente le decisioni di maggior interesse per la figlia stessa relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. La figlia abiterà stabilmente con il padre nella casa famigliare di Cinto
Euganeo in via Puccini n. 8/B.
5. Stabilire il diritto della signora di Controparte_1
sentire e vedere la propria figlia mediante videochiamate per non meno di 20 minuti almeno una volta a settimana, utilizzando l'utenza telefonica del sig.
6. Parte_1
Stabilire il diritto del sig. a percepire interamente l'assegno unico Parte_1 universale erogato dall' così come qualsiasi altra provvidenza o assegno CP_2
corrisposto dallo Stato in favore della prole.
7. Stabilire che entrambi i genitori parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie per la figlia , Per_1
prevedendo che la signora sia tenuta a rifondere al sig. Controparte_1 Pt_1
il 50% delle spese straordinarie anticipate dal medesimo per la figlia a
[...] Per_1
far data dal deposito del ricorso per separazione, così come disciplinate del protocollo in uso presso il Tribunale di Rovigo.
8. In ragione dell'addebito della separazione alla moglie, nonché, in subordine, in considerazione del fatto che comunque, secondo quanto consta, la moglie vive autonomamente altrove con un altro uomo da ormai oltre tre anni, e infine, in via ulteriormente subordinata, considerato che la stessa dev'essere titolare di adeguati redditi propri e/o è comunque in grado di procurarseli, non disporsi alcun assegno di mantenimento in favore della signora che, d'altronde, non CP_1
ne ha fatto alcuna richiesta essendo rimasta contumace.
9. In ogni caso, condannare la signora alla rifusione integrale delle spese e dei compensi di lite, Controparte_1 come da nota che si allega”.
pag. 2/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2022 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 24.04.2009 a Cinto Euganeo con e che Controparte_1 dall'unione erano nata in data [...] la figlia , ha chiesto che fosse Persona_2
pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, a causa della relazione extra-coniugale dalla stessa intrattenuta in costanza di matrimonio e del definitivo abbandono della famiglia nel mese di agosto 2021, quando la decise di CP_1
rimanere a Cuba, a L'Havana, avendo avviato mesi prima una relazione con un uomo del luogo e si rifiutò di rientrare in Italia insieme al marito e alla figlia, senza far più ritorno nell'abitazione coniugale. Lo ha anche precisato che la in Pt_1 CP_1
seguito, ha costituito un nuovo nucleo familiare con il compagno, dal quale ha avuto un figlio.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato a sé della figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione del diritto della madre di avere contatti la figlia mediante video-chiamate, il diritto dello di percepire per Pt_1
l'intero l'assegno unico ed universale, con integrale mantenimento ordinario della figlia a suo carico, e la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, oltre alla previsione che ognuno dei coniugi avrebbe provveduto in via autonoma al proprio mantenimento.
Nonostante la ritualità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottati i provvedimenti provvisori, il Presidente ha nominato il Giudice istruttore, che ha istruito la causa mediante delega ai servizi sociali della allo svolgimento di Parte_2 un'indagine sul nucleo familiare.
Ritenuta la controversia matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dal ricorrente la causa è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/9 Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ritiene il Collegio che il venir meno dell'affetto reciproco e la separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione di questo procedimento, dovuta al mancato rientro della da Cuba, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per la separazione CP_1
giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., vista anche l'impossibilità di svolgimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
In odine alla domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente, ritiene il
Collegio che la stessa meriti accoglimento.
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis, Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altre parole, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Inoltre, è stato chiarito che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020; Cass. civ.
Sez. I, Sent., 14/02/2012 n. 2059). In buona sostanza, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio,
pag. 4/9 implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..
Nel caso di specie, lo ha fornito prova certa e tranquillizzante in ordine alla Pt_1
circostanza dell'abbandono della casa familiare da parte della moglie, senza che la stessa, rimasta contumace, abbia provato che tale abbandono sia stato la conseguenza di una situazione di conflitto tanto aspra da rendere definitivamente manifesta ed incontrovertibile l'intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale reputa, difatti, che si sia verificato un ingiustificato abbandono della casa coniugale da parte della la quale ha cessato nell'agosto 2021 la convivenza CP_1 con il marito e la figlia, per rimanere a vivere a L'Havana con il suo nuovo compagno e rifiutandosi di fare rientro in Italia insieme al marito e alla figlia, che l'avevano accompagnata a Cuba con l'intento di trascorrere un periodo di vacanza insieme alla famiglia d'origine della CP_1
Tali circostanze sono state dimostrate dal ricorrente non solo mediante la produzione dei biglietti aerei del viaggio acquistati dell'intera famiglia a Cuba con l'iniziale prenotazione di rientro da parte di tutti i tre componenti (doc. 9, Documento di trasporto aereo passeggeri – prenotazione dal 29 luglio 2021 al 23 agosto 2021) e da quelli relativi al successivo rientro in Italia solo da parte del padre e della figlia (Documento di trasporto aereo passeggeri – anticipazione rientro al 09 agosto 2021), a fronte del rifiuto della moglie di fare rientro in Italia, ma anche con la produzione delle fotografie del secondo figlio avuto dalla pubblicate sul profilo Facebook della stessa CP_1
(docc. 14 e 15 ricorrente).
Inoltre, i servizi sociali del Comune di Cinto Euganeo, nella relazione depositata in data
21.06.2024, hanno confermato le allegazioni del ricorrente, avendone avuto conferma dalla zia della minore e dalla nonna della resistente, , che Controparte_3
sin dalla nascita della bambina si è trasferita a vivere con la famiglia della nipote CP_1
per coadiuvare i genitori nella cura di Per_1
pag. 5/9 La domanda merita perciò accoglimento, dovendo ascriversi al comportamento della la causa della rottura dell'affectio coniugalis, visto l'abbandono CP_1 dell'abitazione familiare e la costituzione a Cuba di un nuovo ed autonomo nucleo familiare, con la nascita di un bambino.
Per quanto riguarda la minore , nata in data [...] e attualmente di otto Persona_2
anni, ritiene il Collegio che il sostanziale disinteresse materiale e morale, manifestato dalla madre negli ultimi anni verso la bambina, renda opportuna la previsione dell'affidamento esclusivo della minore al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
In relazione alla richiesta di affido esclusivo della figlia, si osserva che l'art. 337 quater
c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore.
Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Peraltro, come noto, l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), può essere derogato (“salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 316 quater c.c.) dando così luogo al c.d. affido “super-esclusivo”.
Per quanto sinora esposto, tale deroga appare necessaria ed opportuna nell'interesse della minore, attesa l'estraneità della dalla vita della figlia, ormai da quattro CP_1
anni.
Occorre, quindi, disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” di al padre, Persona_2
con esercizio esclusivo da parte dello stesso della responsabilità genitoriale e l'attribuzione allo stesso della facoltà di adottare tutte le decisioni, incluse quelle pag. 6/9 fondamentali, di maggiore interesse per la figlia, quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo.
Difatti, la relazione depositata dai servizi sociali del Comune di Cinto Euganeo in data
29.10.2024, ha confermato che il padre si fa carico ormai da quattro anni di tutti gli oneri di cura e accudimento della figlia, coadiuvato da sua sorella e dalla nonna della
CP_1
La pediatra ha riferito ai Servizi Sociali che la minore gode di buona salute, e che
“durante le visite il padre è sempre presente, dimostrando un atteggiamento molto attento e premuroso nei confronti della figlia”.
Va da sé che anche il collocamento della minore debba essere disposto presso il padre, nella casa familiare di Cinto Euganeo in via Puccini n. 8/B, che viene assegnata allo
. Pt_1
Per quanto attiene agli incontri e ai contatti tra madre e figlia, risulta confacente al benessere psico-fisico della minore la proposta avanzata dal ricorrente: la madre avrà facoltà di sentire telefonicamente o mediante video-chiamata la minore almeno una volta alla settimana, come la stessa ha fatto fino ad alcuni mesi fa.
Circa il mantenimento di è emerso che dall'agosto del 2021 lo ha Per_1 Pt_1
provveduto in via esclusiva al mantenimento sia ordinario che straordinario della minore, non avendo la mai versato alcunché al coniuge per il sostentamento CP_1
di Per_1
D'altronde, lo stesso ricorrente ha manifestato la disponibilità di farsi carico integrale del mantenimento ordinario della minore e dai documenti da lui prodotti risulta che lo percepisce un reddito mensile di circa 1-700-1.900,00 euro al mese, nonché Pt_1
l'intero ammontare dell'assegno unico ed universale pari a 289,40 euro mensili.
Nessuna informazione è stata reperita sui redditi della resistente, la quale risiede ormai stabilmente a Cuba con il suo nuovo nucleo familiare.
Il Collegio ritiene quindi equo stabilire che il padre si faccia carico integralmente del mantenimento ordinario della figlia, ma che la sia comunque tenuta a CP_1
pag. 7/9 sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia minore, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche ed extrascolastiche.
Inoltre, considerato il regime di affidamento super esclusivo della minore al padre, si dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da , Parte_1
autorizzato a presentare la relativa domanda anche in assenza del consenso di
[...]
CP_1
Da ultimo, in difetto di domanda sul punto, nulla dovrà essere previsto a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2024 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, vanno poste interamente a carico della resistente, risultata totalmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in data 24.04.2009 a Cinto Euganeo (PD), con atto CP_1
di matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1 parte I,
anno 2009, con addebito a Controparte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti;
Dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore al padre Persona_2 Pt_1
, con facoltà dello stesso di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per
[...]
la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo) e con collocamento della minore presso di lui;
pag. 8/9 Assegna la casa coniugale sita in Cinto Euganeo in via Puccini n. 8/B, a Pt_1
;
[...]
Dispone che possa sentire la figlia tramite telefonate o video- Controparte_1 Per_1
chiamate almeno una volta alla settimana;
Dispone che provveda integralmente al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia;
Dichiara tenuta al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_1
straordinarie per la figlia minore, per tali intendendosi le spese mediche non coperte dal
SSN, le spese scolastiche ed extrascolastiche;
Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da , Parte_1
autorizzato a presentare la relativa domanda anche in assenza del consenso di
[...]
CP_1
Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 5.077,00, per compensi e di euro 98,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPS come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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