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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8437 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito del deposito di note scritte di trattazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio riunito iscritto al n. 29496/2024- 29500/24 e 34597/24 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
, in persona del Parte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Confessore, giusta procura su foglio
[...]
separato ;
– Ricorrente opponente –
E
, , , rappresentati e difesi dagli CP_1 CP_2 CP_3
Avv.ti Paola De Vincenti, Concetta Palma e Manfredo Piazza per procura in atti;
- Resistenti opposti
Oggetto: opposizione a decreti ingiuntivi per controvalore buoni pasto.
Risulta agli atti che con decreti ingiuntivi emessi tra il 31.05.2024 ed il 08.07.2024 il
Tribunale di Roma ha condannato l'attuale opponente a pagare agli attuali resistenti:
- la somma di € 2383,66 (decreto ingiuntivo n. 4166/2024 RG 18867/24 emesso CP_1
dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rossi, in data 20.6.2024
e notificato il 25.6.2024) - la somma di € 2.379,52 (decreto ingiuntivo n. 3752/2024 emesso dal Tribunale CP_2
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Redavid, in data 31.5.2024 e notificato il
25.6.2024)
- la somma di € 3.188,36 (decreto ingiuntivo n. 4564/2024 emesso dal CP_3
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa De Renzis, in data 8.7.2024
e notificato il 24.8.2024), oltre accessori e spese, a titolo di controvalore dei buoni pasto non utilizzati, per i giorni indicati nei ricorsi monitori, in ragione dell'assenza del servizio mensa per i turni pomeridiani e notturni assegnati alle parti ingiungenti dal datore di lavoro, per i periodi indicati nei ricorsi.
Nei ricorsi per D.I. i lavoratori, attuali opposti, hanno in particolare dedotto di essere dipendenti dell' con mansioni di collaboratore Parte_1 professionale sanitario tecnico specializzato di radiologia, di dirigente medico e di collaboratrice sanitaria professionale infermiera, presso l'U.O.S. Pronto Soccorso, svolgendo attività lavorativa secondo turni di lavoro dalle ore 6:40 alle ore 14:15, dalle ore 13:40 alle ore 21:15 e dalle ore 20:40 alle ore 7:15, ripartiti su orario settimanale ed hanno dedotto di non aver potuto usufruire del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro per i turni pomeridiani e notturni, perché non disponibile il servizio stesso. Hanno pertanto prospettato il diritto al risarcimento del danno, costituito dal controvalore del buono pasto, atteso il disposto di cui all'art. 29 CCNL applicato 20 settembre 2001 ; hanno prodotto fogli timbrature di orario osservato e conteggi di parte.
Avverso tali decreti ingiuntivi, con ricorsi depositati tra il 30.07.2024 ed il 30 settembre 2024,
l ha proposto opposizione, chiedendone la Parte_1 revoca ed in subordine, prospettando crediti di minore importo, ad eccezione della parte
[...]
, per il quale non è stato allegata diversa quantificazione del credito. CP_1
L'Azienda opponente ha in via preliminare sollevato eccezione di difetto di legittimità costituzionale sull 'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2001, letto in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 32 Cost;
nel merito ha eccepito l'insussistenza di un diritto generalizzato ai buoni pasto per il personale turnista, la non condivisibilità dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità sul diritto ad usufruire di pausa dopo 6 ore lavorative ed a godere di 10 minuti di pausa per consumare il pasto ai sensi dell'art. 8 D.Legs 66/2003, la previsione nell'art. 29 del CCNL invocato nei limiti delle risorse disponibili, il disposto dell'art.27 comma 4 CCNL 2018 che esclude dal diritto alla mensa il personale c.d turnante ed il godimento da parte delle ingiungenti per il turno notturno di indennità per la particolare gravosità dell'orario osservato.
Parte opponente ha prodotto parere del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2023, Ordinanza n. 27 DG del 2011 dell e parere Parte_1 ddell'ARAN del10 febbraio 2023.
Si sono costituite le parti opposte che hanno contestato le avverse argomentazioni richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla giurisprudenza di legittimità in merito al diritto al buono pasto e in punto di “ quantum”, le opposte CP_3
e hanno ridotto, con la memoria di costituzione, l'importo inizialmente
[...] CP_2
richiesto, nelle somme quantificate in subordine da parte opponente nei ricorsi in opposizione e rispettivamente in euro 2.463,61 per ed in euro 2.354,10 per CP_3 CP_2 oltre accessori.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e disposta la riunione dei giudizi, la causa riunita è stata decisa all'esito del deposito di note scritte di trattazione.
In via preliminare si osserva che la richiesta di rinvio del procedimento, cui si sono opposte le parti opposte, non merita di essere accolta attesa l'assenza di elementi concreti offerti sull'esito delle trattative volte alla conciliazione della lite e stante la pendenza della lite da oltre un anno.
Nel merito si osserva che le eccezioni sull' ”an” sollevate da parte opponente e la sollevata questione di difetto di legittimità costituzionale, sono state già esaminate di recente in analoga controversia dalla Corte di Appello di Roma che le ha disattese con la pronuncia del 16 marzo
2025.
In particolare, già con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 17.06.2021, la stessa nel condividere i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5547 del 01.03.2021, secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale per conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico del dipendente, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo, ha ritenuto che, la pausa, a sua volta, presuppone che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. La Corte di
Appello ha infatti richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha infatti collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del Comparto Sanità (20 settembre 2001) al diritto alla fruizione della pausa, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno. La Corte ha ribadito che il diritto alla mensa è legato al diritto alla pausa e deve essere goduto nel corso della stessa, in quanto l'art. 29 CCNL non richiede che l'attività lavorativa sia prestata in fasce orarie
"normalmente" destinate al pasto.
Come dedotto inoltre dalle opposte, la Suprema Corte con la sentenza n. 25622/2023 dell'01.09.2023, ha escluso la possibilità per l'Azienda di limitare il beneficio ai dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa su "turni interi" o in fasce orarie non tradizionalmente dedicate al pasto (pomeridiane/serali o notturne) e da ultimo la recente
Ordinanza della Suprema Corte n. 21440 del 31.07.2024, nel riaffermare i principi sopra riportati ha anche confermato la prescrizione decennale del credito attesa la natura risarcitoria dello stesso.
Infine, la Corte di Appello di Roma con la recente sentenza n. 719/25-495/25 ( RG 64/2024
) si è così espressa proprio in una vicenda analoga: “Con il primo motivo d'appello l' Pt_1 censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo
8 del d.lgs. 66/2003, dell'articolo 29 del CCNL del Comparto sanità del 20 settembre 2001, dell'articolo 27, comma 4, del CCNL del comparto sanità del triennio 2016 – 2018. Si duole della mancata pronuncia del Tribunale sulle eccezioni e difese dell' Parte_1
riguardo all'assenza di un diritto soggettivo al conseguimento del servizio mensa, o di un servizio sostitutivo della stessa, in favore del personale c.d. “turnante” degli enti del servizio sanitario nazionale.
Deduce che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di primo grado affermando che l'effettuazione di una pausa, per il lavoratore, è condizione per il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del buono pasto, e che tale effettuazione, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario giornaliero di lavoro di almeno sei ore, avrebbe ignorato le difese dell'odierna appellante che, richiamando le disposizioni contrattuali collettive, ha evidenziato l'insussistenza del diritto alla mensa dei dipendenti. Osserva, poi, che il diritto alla mensa viene riconosciuto nella misura e nei limiti in cui venga istituito dall' e certamente l' lo ha limitato, escludendone i Pt_1 Pt_1
lavoratori turnisti. Deduce, al riguardo, che l'esclusione della sovrapposizione tra la pausa e il periodo di interruzione dell'orario di lavoro implica che debba essere esclusa, per il personale turnante, la pausa intra-lavorativa: detta esclusione comporta invece che la pausa intra-lavorativa è comunque goduta dal lavoratore turnante, con permanenza nel reparto o nelle immediate adiacenze anche in caso di consumazione del pasto, mentre è escluso soltanto l'allontanamento per la consumazione del pasto in mensa, non potendo contemplarsi l'interruzione del turno. Deduce che, in ogni caso, le pretese sarebbero infondate con riferimento ai periodi posteriori all'entrata in vigore del contratto collettivo del triennio 2016
– 2018 in cui viene espressamente prevista la regola per cui la sovrapposizione tra la pausa intra-lavorativa e la fruizione del servizio di mensa (che è differente rispetto alla consumazione del pasto nella postazione o nel reparto di servizio) riguarda esclusivamente i lavoratori non operanti in turno: per costoro è prevista la cesura dell'orario di lavoro giornaliero in due segmenti, funzionale all'accesso in mensa (o in punto di ristoro) in tempo non incluso nell'orario lavorativo, laddove invece non è consentita la segmentazione del periodo di durata del turno, individuato proprio per garantire la presenza continuativa e ininterrotta del personale nel reparto.
Osserva, inoltre, che l'esclusione dell'apprestamento del servizio con riferimento all'orario notturno è contemplata quale limitazione generale di tipo organizzativo-gestionale, nell'esercizio dell'insindacabile potere aziendale di decisione sulle modalità di utilizzazione delle risorse.
4.2.Con il secondo motivo d'appello, proposto in via subordinata, l' appellante Pt_1
censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. nonché degli articoli 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Si duole dell'erroneo esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione ritualmente sollevata nel giudizio di prime cure in merito all'assenza di prova, da parte dei ricorrenti, dell'esistenza di un danno risarcibile.
4.3. Con il terzo motivo d'appello, ulteriormente subordinato, l' si duole della Pt_1 violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1224 e 2056 c.c. con riferimento all'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per l'omessa compensazione
“impropria” tra l'ammontare dell'importo equivalente al valore del servizio non fruito e l'ammontare della retribuzione ricevuta da ciascun appellato in corrispondenza del periodo di pausa rimasto incluso nell'orario di lavoro.
5.I suddetti motivi d'appello, che possono essere unitariamente trattati perché strettamente connessi, sono infondati.
5.1. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che <<qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite sei ore lavoratore deve beneficiare un intervallo per pausa, le cui modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche della eventuale consumazione pasto anche al fine attenuare monotono ripetitivo.>>.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
E' noto che il predetto decreto legislativo è stato emanato per dare attuazione, nell'ordinamento interno, alle direttive comunitarie 93/104 e 2000/34, sicché si tratta di disposizioni di particolare rilievo intese ad uniformare il diritto nazionale ai principi dell'Unione europea in tema di salute e tutela dei lavoratori, e quindi in tal senso devono essere interpretate ed applicate.
Ed anche l'interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva deve essere in tal senso orientata.
5.2. L'articolo 29 del CCNL stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del
Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, così come modificato e integrato dall'articolo 4 del CCNL stipulato il 31 luglio 2009, prevede quanto segue: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione
- nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”.
La disposizione richiamata rimette alle aziende la decisione se istituire la mensa, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse disponibili, oppure garantire l'esercizio del
“diritto di mensa” con modalità sostitutive.
Diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, il CCNL qualifica la fruizione Pt_1
del pasto da parte dei lavoratori, dopo sei ore di prestazione lavorativa, come “diritto”, rimettendo alle aziende la sola individuazione, a seconda dell'assetto organizzativo e delle disponibilità finanziarie, delle modalità di organizzazione del servizio mediante istituzione di mensa aziendale o mediante la fruizione del buono pasto sostitutivo.
Infatti, la disposizione collettiva prevede che, mentre sia rimesso alle aziende la decisione sull'organizzazione e la gestione dei servizi predetti, compete esclusivamente al CCNL la
“definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”: in sostanza, avendo l' appellante istituito il servizio mensa, non Pt_1 possono certamente essere le Linee guida regionali, né l'ordinanza del Direttore generale del 17 novembre 2011 a stabilire quali dipendenti possano fruire del servizio di mensa – o del buono pasto sostitutivo – in relazione alla tipologia di orario effettuato.
Quanto appena detto, a maggior ragione trova conferma in relazione all'espressa previsione del secondo comma di tale disposizione che prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
La disposizione contrattuale collettiva, quindi, prevede il diritto di tutti i dipendenti a fruire del servizio mensa, una volta che questo sia istituito, senza esclusione alcuna derivante dallo svolgimento della prestazione in turni, anche notturni, con la sola limitazione della
“particolare articolazione dell'orario” che, in ossequio alla previsione normativa dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, deve eccedere il limite giornaliero di sei ore di lavoro.
5.3. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che <<qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite sei ore lavoratore deve beneficiare un intervallo per pausa, le cui modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche della eventuale consumazione pasto anche al fine attenuare monotono ripetitivo./>CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.>>.
La disposizione, quindi, richiama chiaramente la disciplina dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio – ad esempio, non necessariamente dopo sei ore e non necessariamente della durata di 30 minuti - ma non esclusa. Sarà, infatti,
l a definire “La durata della pausa e la sua collocazione temporale, … in funzione Pt_1 della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.”.
Ciò, peraltro, è confermato espressamente dalla disposizione contrattuale collettiva che rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 che, come già in precedenza osservato, rimette alle aziende la scelta sulle modalità di gestione del servizio ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non le facoltizza ad abrogare il diritto dei lavoratori a fruire del pasto, una volta che il servizio sia istituito, in relazione alla tipologia di orario assegnato.
5.4. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto dei lavoratori turnisti del Comparto sanità a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato: <<
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma
2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del
31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla , in quanto relativa al diverso comparto REGIONI ed Parte_1
Controparte_4
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro»
è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8,
a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.>> (conforme anche la decisione della Suprema
Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell'
[...]
di Caltanissetta). Parte_3
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'articolo 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. Parte appellante richiama, in senso contrario, solo la giurisprudenza di merito del Tribunale di Bari, non rilevante rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ed il precedente della Corte di Cassazione n. 25622/2023 che, però, ad una lettura integrale della motivazione risulta andare in contrario avviso rispetto alle asserzioni dell' , Pt_1 avendo la Suprema Corte interamente confermato il proprio precedente orientamento.
Infatti, afferma il giudice di legittimità: <<
6.5. come si evince dagli atti puntualmente Part richiamati e riprodotti nel contenuto dalla ricorrente e come è pacifico tra le parti, l con delibera n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n. 730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei “buoni pasto”, dalla delibera 810/2004 dalla 442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l , dunque, su precetto della citata disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto che il proprio Pt_1 assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive;
6.6. tuttavia la suddetta fruizione è stata limitata ai soli “dipendenti delle strutture dell'Area
Tecnico amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su 5 gg alla settimana con due rientri pomeridiani con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti per pausa mensa che dovrà collocarsi – di norma – nell'orario dalle ore 12.30 alle ore 15.30” nonché ai “dipendenti delle restanti articolazioni aziendali che osservino la medesima tipologia di lavoro in relazione all'organizzazione interna considerata ottimale ai fini del servizio erogato, tale risultante da dettagliata relazione a firma dei relativi responsabili” ed ancora ai “dipendenti che sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario disposto dal dirigente responsabile osservino nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro della durata di almeno 8 ore effettive, ricomprendente sia l'arco antimeridiano, sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della pausa mensa non inferiore a trenta e non superiore a sessanta minuti che dovrà collocarsi - di norma - nell'orario dalle 13.00 alle ore 15.30”, precisandosi che “il buono pasto è altresì attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa mensa minima di 30 minuti e massima di 60 minuti (v. art. 1 della citata delibera 445/2005); si sono, così, esclusi dal beneficio i dipendenti, svolgenti la propria prestazione lavorativa su
“turni interi”, delle “restanti articolazioni aziendali”, che per motivi di servizio vengono impiegati in altre fasce orarie (rispetto a quella a cavallo tra la fascia antimeridiana/pomeridiana) della giornata (per esempio in quella pomeridiana/serale o notturna) e che osservano un orario di lavoro anche superiore alle 8 ore, senza poter usufruire dell'intervallo della pausa mensa collocata “di norma” nell'orario dalle 12.30 alle
15.30; è su questa limitazione che si incentrano le censure della ricorrente che, in particolare, rileva l'erroneità dell'assunto di cui alla sentenza impugnata, quanto alla sostenuta inconciliabilità del diritto alla mensa con il lavoro a turni o a “turno intero”;
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche
Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste
(v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma, come detto, la disponibilità delle risorse, non poteva l' Pt_1 restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati;
… >> (Cass.
25622/2023).
5.5. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
5.6. Infondato è anche il secondo motivo d'appello relativo all'asserita assenza di prova, da parte dei ricorrenti, in merito all'esistenza di un danno risarcibile.
Il danno risarcibile, infatti, è in re ipsa, non avendo potuto i ricorrenti, tutti turnisti, fruire – in virtù dell'illegittima violazione da parte dell appellante delle norme di legge e di Pt_1 contratto collettivo -, né della mensa istituita, né delle modalità sostitutive mediante erogazione del buono pasto.
Ciò ha logicamente comportato che gli stessi hanno dovuto provvedere a proprie spese per il pasto, sicché il risarcimento non può che essere quantificato nell'ammontare del valore giornaliero del pasto di cui avrebbero dovuto fruire.
5.7. Infondato è anche il terzo motivo d'impugnazione con cui l' lamenta l'error in Pt_1 iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per l'omessa compensazione
“impropria” tra l'ammontare dell'importo equivalente al valore del servizio non fruito e l'ammontare della retribuzione ricevuta da ciascun appellato in corrispondenza del periodo di pausa rimasto incluso nell'orario di lavoro.
Infatti, non si comprende la logica della richiesta “compensazione impropria” che, di fatto, si tradurrebbe in una decurtazione della retribuzione per un orario effettivamente lavorato.
Ciò, tanto più, tenendo conto che, se i ricorrenti avessero fruito, come dovuto, della necessaria pausa e del correlativo pasto, ciò non sarebbe andato a detrimento dell'orario di lavoro in cui la pausa non è ricompresa.
6. Con il quarto motivo d'impugnazione l' lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per l'error in procedendo e/o error in iudicando che avrebbe commesso il giudice di prime cure in relazione all'omesso esame della questione di legittimità costituzionale, sollevata nel corso del giudizio di primo grado, del combinato disposto degli articoli 29 del CCNL integrativo del Comparto sanità del 20 settembre 2001 e dell'articolo 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 per contrasto con l'articolo 32, 1° comma, della
Costituzione.
Deduce che l'interpretazione ex adverso fornita in merito alle previsioni di cui all'articolo
29, 1° comma, del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001, da leggersi (in ipotesi) in combinato disposto con l'articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003, profilando il diritto alla mensa (o al servizio alternativo del buono pasto) correlatamente a un orario effettivo di lavoro giornaliero, comunque, eccedente le 6 ore, e ricomprendendo nel novero della “particolare articolazione dell'orario” anche l'effettuazione dei turni, evidenzierebbe l'insanabile contrasto della norma di legge citata con l'art. 32, 1° comma, della Costituzione che sancisce il diritto alla salute.
Evidenzia che la necessità di garantire la pausa di lavoro con la contestuale fruizione del pasto in mensa, non potrebbe garantire la continuità nell'assistenza o il necessario passaggio delle consegne tra il personale che si avvicenda nei turni, poiché lo spostamento in mensa comporterebbe l'allontanamento dell'infermiere dal reparto e l'interruzione dell'orario di lavoro, con conseguente impossibilità di suo pronto intervento per il caso di esigenza contingente o addirittura di emergenza.
6.1. Il dubbio di legittimità costituzionale avanzato da parte appellante è manifestamente infondato.
Infatti, è evidente che la problematica evidenziata da parte appellante non attiene alla contrarietà dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 all'articolo 32 della Costituzione, ma molto più semplicemente ad una diversa organizzazione dell'Azienda appellante che possa permettere anche ai dipendenti turnisti di fruire della pausa e del pasto”.
Alla luce, pertanto, del consolidato indirizzo espresso in materia nella giurisprudenza di legittimità e di merito ed in ragione della manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata perché non sussistente contrasto con l'art. 32 Cost. bensì necessità per l'opponente di articolare i turni di lavoro che consentano anche ai dipendenti turnisti di usufruire della pausa al fine di recuperare le energie psico -fisiche e godere del pasto, le prospettazioni di parte opponente sono rimaste infondate e non meritano di essere condivise.
In relazione al “quantum” del diritto di credito prospettato dalle attuali parte opposte, attesa la riduzione delle domande di pagamento per le parti opposte e i Decreti CP_2 CP_3
Ingiuntivi emessi devono essere revocati e condannata l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle minori somme indicate in dispositivo, oltre accessori. Per l'opponente
[...]
il D.i. merita invece di essere confermato. CP_1
In ragione dell'esito complessivo della lite le spese e della soccombenza sostanziale di parte opponente, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti opposte come in dispositivo, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, alla luce del valore della controversia, della riunione dei giudizi e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorsi in opposizione ai D.I. emessi, depositati tra il 30 luglio 2024 ed il 30 settembre 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede;
1. Accoglie parzialmente le opposizioni e per l'effetto revoca i D.i. emessi a favore di e;
CP_2 CP_3
2. Condanna l'opponente a pagare a - € 2.354,10 ed a € CP_2 CP_3
2.463,61, oltre per entrambe agli intessessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Respinge l'opposizione proposta nei confronti di e per l'effetto dichiara CP_1
definitivamente esecutivo il D.I. emesso tra le parti;
4. Condanna l' a rifondere alle parti Parte_1
opposte le spese processuali, che liquida in euro 3.719,10 oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, Avv.to Paola De Vincenti, Avv.to Concetta Palma ed Avv.to Manfredo
Piazza.
Si comunichi
Roma, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito del deposito di note scritte di trattazione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio riunito iscritto al n. 29496/2024- 29500/24 e 34597/24 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
Tra
, in persona del Parte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Confessore, giusta procura su foglio
[...]
separato ;
– Ricorrente opponente –
E
, , , rappresentati e difesi dagli CP_1 CP_2 CP_3
Avv.ti Paola De Vincenti, Concetta Palma e Manfredo Piazza per procura in atti;
- Resistenti opposti
Oggetto: opposizione a decreti ingiuntivi per controvalore buoni pasto.
Risulta agli atti che con decreti ingiuntivi emessi tra il 31.05.2024 ed il 08.07.2024 il
Tribunale di Roma ha condannato l'attuale opponente a pagare agli attuali resistenti:
- la somma di € 2383,66 (decreto ingiuntivo n. 4166/2024 RG 18867/24 emesso CP_1
dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rossi, in data 20.6.2024
e notificato il 25.6.2024) - la somma di € 2.379,52 (decreto ingiuntivo n. 3752/2024 emesso dal Tribunale CP_2
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Redavid, in data 31.5.2024 e notificato il
25.6.2024)
- la somma di € 3.188,36 (decreto ingiuntivo n. 4564/2024 emesso dal CP_3
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa De Renzis, in data 8.7.2024
e notificato il 24.8.2024), oltre accessori e spese, a titolo di controvalore dei buoni pasto non utilizzati, per i giorni indicati nei ricorsi monitori, in ragione dell'assenza del servizio mensa per i turni pomeridiani e notturni assegnati alle parti ingiungenti dal datore di lavoro, per i periodi indicati nei ricorsi.
Nei ricorsi per D.I. i lavoratori, attuali opposti, hanno in particolare dedotto di essere dipendenti dell' con mansioni di collaboratore Parte_1 professionale sanitario tecnico specializzato di radiologia, di dirigente medico e di collaboratrice sanitaria professionale infermiera, presso l'U.O.S. Pronto Soccorso, svolgendo attività lavorativa secondo turni di lavoro dalle ore 6:40 alle ore 14:15, dalle ore 13:40 alle ore 21:15 e dalle ore 20:40 alle ore 7:15, ripartiti su orario settimanale ed hanno dedotto di non aver potuto usufruire del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro per i turni pomeridiani e notturni, perché non disponibile il servizio stesso. Hanno pertanto prospettato il diritto al risarcimento del danno, costituito dal controvalore del buono pasto, atteso il disposto di cui all'art. 29 CCNL applicato 20 settembre 2001 ; hanno prodotto fogli timbrature di orario osservato e conteggi di parte.
Avverso tali decreti ingiuntivi, con ricorsi depositati tra il 30.07.2024 ed il 30 settembre 2024,
l ha proposto opposizione, chiedendone la Parte_1 revoca ed in subordine, prospettando crediti di minore importo, ad eccezione della parte
[...]
, per il quale non è stato allegata diversa quantificazione del credito. CP_1
L'Azienda opponente ha in via preliminare sollevato eccezione di difetto di legittimità costituzionale sull 'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2001, letto in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 32 Cost;
nel merito ha eccepito l'insussistenza di un diritto generalizzato ai buoni pasto per il personale turnista, la non condivisibilità dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità sul diritto ad usufruire di pausa dopo 6 ore lavorative ed a godere di 10 minuti di pausa per consumare il pasto ai sensi dell'art. 8 D.Legs 66/2003, la previsione nell'art. 29 del CCNL invocato nei limiti delle risorse disponibili, il disposto dell'art.27 comma 4 CCNL 2018 che esclude dal diritto alla mensa il personale c.d turnante ed il godimento da parte delle ingiungenti per il turno notturno di indennità per la particolare gravosità dell'orario osservato.
Parte opponente ha prodotto parere del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2023, Ordinanza n. 27 DG del 2011 dell e parere Parte_1 ddell'ARAN del10 febbraio 2023.
Si sono costituite le parti opposte che hanno contestato le avverse argomentazioni richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla giurisprudenza di legittimità in merito al diritto al buono pasto e in punto di “ quantum”, le opposte CP_3
e hanno ridotto, con la memoria di costituzione, l'importo inizialmente
[...] CP_2
richiesto, nelle somme quantificate in subordine da parte opponente nei ricorsi in opposizione e rispettivamente in euro 2.463,61 per ed in euro 2.354,10 per CP_3 CP_2 oltre accessori.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione e disposta la riunione dei giudizi, la causa riunita è stata decisa all'esito del deposito di note scritte di trattazione.
In via preliminare si osserva che la richiesta di rinvio del procedimento, cui si sono opposte le parti opposte, non merita di essere accolta attesa l'assenza di elementi concreti offerti sull'esito delle trattative volte alla conciliazione della lite e stante la pendenza della lite da oltre un anno.
Nel merito si osserva che le eccezioni sull' ”an” sollevate da parte opponente e la sollevata questione di difetto di legittimità costituzionale, sono state già esaminate di recente in analoga controversia dalla Corte di Appello di Roma che le ha disattese con la pronuncia del 16 marzo
2025.
In particolare, già con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 17.06.2021, la stessa nel condividere i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5547 del 01.03.2021, secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale per conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico del dipendente, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo, ha ritenuto che, la pausa, a sua volta, presuppone che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. La Corte di
Appello ha infatti richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha infatti collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del Comparto Sanità (20 settembre 2001) al diritto alla fruizione della pausa, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno. La Corte ha ribadito che il diritto alla mensa è legato al diritto alla pausa e deve essere goduto nel corso della stessa, in quanto l'art. 29 CCNL non richiede che l'attività lavorativa sia prestata in fasce orarie
"normalmente" destinate al pasto.
Come dedotto inoltre dalle opposte, la Suprema Corte con la sentenza n. 25622/2023 dell'01.09.2023, ha escluso la possibilità per l'Azienda di limitare il beneficio ai dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa su "turni interi" o in fasce orarie non tradizionalmente dedicate al pasto (pomeridiane/serali o notturne) e da ultimo la recente
Ordinanza della Suprema Corte n. 21440 del 31.07.2024, nel riaffermare i principi sopra riportati ha anche confermato la prescrizione decennale del credito attesa la natura risarcitoria dello stesso.
Infine, la Corte di Appello di Roma con la recente sentenza n. 719/25-495/25 ( RG 64/2024
) si è così espressa proprio in una vicenda analoga: “Con il primo motivo d'appello l' Pt_1 censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., dell'articolo
8 del d.lgs. 66/2003, dell'articolo 29 del CCNL del Comparto sanità del 20 settembre 2001, dell'articolo 27, comma 4, del CCNL del comparto sanità del triennio 2016 – 2018. Si duole della mancata pronuncia del Tribunale sulle eccezioni e difese dell' Parte_1
riguardo all'assenza di un diritto soggettivo al conseguimento del servizio mensa, o di un servizio sostitutivo della stessa, in favore del personale c.d. “turnante” degli enti del servizio sanitario nazionale.
Deduce che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di primo grado affermando che l'effettuazione di una pausa, per il lavoratore, è condizione per il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del buono pasto, e che tale effettuazione, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario giornaliero di lavoro di almeno sei ore, avrebbe ignorato le difese dell'odierna appellante che, richiamando le disposizioni contrattuali collettive, ha evidenziato l'insussistenza del diritto alla mensa dei dipendenti. Osserva, poi, che il diritto alla mensa viene riconosciuto nella misura e nei limiti in cui venga istituito dall' e certamente l' lo ha limitato, escludendone i Pt_1 Pt_1
lavoratori turnisti. Deduce, al riguardo, che l'esclusione della sovrapposizione tra la pausa e il periodo di interruzione dell'orario di lavoro implica che debba essere esclusa, per il personale turnante, la pausa intra-lavorativa: detta esclusione comporta invece che la pausa intra-lavorativa è comunque goduta dal lavoratore turnante, con permanenza nel reparto o nelle immediate adiacenze anche in caso di consumazione del pasto, mentre è escluso soltanto l'allontanamento per la consumazione del pasto in mensa, non potendo contemplarsi l'interruzione del turno. Deduce che, in ogni caso, le pretese sarebbero infondate con riferimento ai periodi posteriori all'entrata in vigore del contratto collettivo del triennio 2016
– 2018 in cui viene espressamente prevista la regola per cui la sovrapposizione tra la pausa intra-lavorativa e la fruizione del servizio di mensa (che è differente rispetto alla consumazione del pasto nella postazione o nel reparto di servizio) riguarda esclusivamente i lavoratori non operanti in turno: per costoro è prevista la cesura dell'orario di lavoro giornaliero in due segmenti, funzionale all'accesso in mensa (o in punto di ristoro) in tempo non incluso nell'orario lavorativo, laddove invece non è consentita la segmentazione del periodo di durata del turno, individuato proprio per garantire la presenza continuativa e ininterrotta del personale nel reparto.
Osserva, inoltre, che l'esclusione dell'apprestamento del servizio con riferimento all'orario notturno è contemplata quale limitazione generale di tipo organizzativo-gestionale, nell'esercizio dell'insindacabile potere aziendale di decisione sulle modalità di utilizzazione delle risorse.
4.2.Con il secondo motivo d'appello, proposto in via subordinata, l' appellante Pt_1
censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. nonché degli articoli 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Si duole dell'erroneo esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione ritualmente sollevata nel giudizio di prime cure in merito all'assenza di prova, da parte dei ricorrenti, dell'esistenza di un danno risarcibile.
4.3. Con il terzo motivo d'appello, ulteriormente subordinato, l' si duole della Pt_1 violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1224 e 2056 c.c. con riferimento all'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per l'omessa compensazione
“impropria” tra l'ammontare dell'importo equivalente al valore del servizio non fruito e l'ammontare della retribuzione ricevuta da ciascun appellato in corrispondenza del periodo di pausa rimasto incluso nell'orario di lavoro.
5.I suddetti motivi d'appello, che possono essere unitariamente trattati perché strettamente connessi, sono infondati.
5.1. L'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 66/2003 prevede che <<qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite sei ore lavoratore deve beneficiare un intervallo per pausa, le cui modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche della eventuale consumazione pasto anche al fine attenuare monotono ripetitivo.>>.
Il verbo “deve” evidenzia che la pausa dopo sei ore di lavoro è obbligatoria, e la disposizione può essere derogata, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, solamente da apposita previsione dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
E' noto che il predetto decreto legislativo è stato emanato per dare attuazione, nell'ordinamento interno, alle direttive comunitarie 93/104 e 2000/34, sicché si tratta di disposizioni di particolare rilievo intese ad uniformare il diritto nazionale ai principi dell'Unione europea in tema di salute e tutela dei lavoratori, e quindi in tal senso devono essere interpretate ed applicate.
Ed anche l'interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva deve essere in tal senso orientata.
5.2. L'articolo 29 del CCNL stipulato il 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del
Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, così come modificato e integrato dall'articolo 4 del CCNL stipulato il 31 luglio 2009, prevede quanto segue: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione
- nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”.
La disposizione richiamata rimette alle aziende la decisione se istituire la mensa, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse disponibili, oppure garantire l'esercizio del
“diritto di mensa” con modalità sostitutive.
Diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, il CCNL qualifica la fruizione Pt_1
del pasto da parte dei lavoratori, dopo sei ore di prestazione lavorativa, come “diritto”, rimettendo alle aziende la sola individuazione, a seconda dell'assetto organizzativo e delle disponibilità finanziarie, delle modalità di organizzazione del servizio mediante istituzione di mensa aziendale o mediante la fruizione del buono pasto sostitutivo.
Infatti, la disposizione collettiva prevede che, mentre sia rimesso alle aziende la decisione sull'organizzazione e la gestione dei servizi predetti, compete esclusivamente al CCNL la
“definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”: in sostanza, avendo l' appellante istituito il servizio mensa, non Pt_1 possono certamente essere le Linee guida regionali, né l'ordinanza del Direttore generale del 17 novembre 2011 a stabilire quali dipendenti possano fruire del servizio di mensa – o del buono pasto sostitutivo – in relazione alla tipologia di orario effettuato.
Quanto appena detto, a maggior ragione trova conferma in relazione all'espressa previsione del secondo comma di tale disposizione che prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
La disposizione contrattuale collettiva, quindi, prevede il diritto di tutti i dipendenti a fruire del servizio mensa, una volta che questo sia istituito, senza esclusione alcuna derivante dallo svolgimento della prestazione in turni, anche notturni, con la sola limitazione della
“particolare articolazione dell'orario” che, in ossequio alla previsione normativa dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, deve eccedere il limite giornaliero di sei ore di lavoro.
5.3. L'articolo 27 del CCNL comparto sanità 2016 – 2018, che riguarda l'orario di lavoro, al comma 4 prevede che <<qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite sei ore lavoratore deve beneficiare un intervallo per pausa, le cui modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche della eventuale consumazione pasto anche al fine attenuare monotono ripetitivo./>CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.>>.
La disposizione, quindi, richiama chiaramente la disciplina dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione.
L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio – ad esempio, non necessariamente dopo sei ore e non necessariamente della durata di 30 minuti - ma non esclusa. Sarà, infatti,
l a definire “La durata della pausa e la sua collocazione temporale, … in funzione Pt_1 della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città.”.
Ciò, peraltro, è confermato espressamente dalla disposizione contrattuale collettiva che rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 che, come già in precedenza osservato, rimette alle aziende la scelta sulle modalità di gestione del servizio ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non le facoltizza ad abrogare il diritto dei lavoratori a fruire del pasto, una volta che il servizio sia istituito, in relazione alla tipologia di orario assegnato.
5.4. L'interpretazione di tali ultime disposizioni contrattuali, in relazione al diritto dei lavoratori turnisti del Comparto sanità a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato: <<
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma
2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del
31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dalla , in quanto relativa al diverso comparto REGIONI ed Parte_1
Controparte_4
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro»
è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8,
a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.>> (conforme anche la decisione della Suprema
Corte n. 32113 del 31 ottobre 2022 con riferimento a dipendenti turnisti dell'
[...]
di Caltanissetta). Parte_3
La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha, quindi, considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'articolo 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Ha quindi affermato che l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa di lavoro che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Da ciò il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Questa Corte condivide l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, né ravvisa motivi per andare in contrario avviso. Parte appellante richiama, in senso contrario, solo la giurisprudenza di merito del Tribunale di Bari, non rilevante rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ed il precedente della Corte di Cassazione n. 25622/2023 che, però, ad una lettura integrale della motivazione risulta andare in contrario avviso rispetto alle asserzioni dell' , Pt_1 avendo la Suprema Corte interamente confermato il proprio precedente orientamento.
Infatti, afferma il giudice di legittimità: <<
6.5. come si evince dagli atti puntualmente Part richiamati e riprodotti nel contenuto dalla ricorrente e come è pacifico tra le parti, l con delibera n. 879 del 16 aprile 1998 ha istituito il servizio di mensa, garantendo l'esercizio del relativo diritto mediante l'erogazione dei buoni pasto;
l'indicata delibera, è stata poi richiamata ed integrata dalla delibera n. 730/2004, che ha ripristinato la distribuzione dei “buoni pasto”, dalla delibera 810/2004 dalla 442/2005 ed, in ultimo, dalla delibera 1088/2013 che hanno confermato l'istituzione del servizio mensa con le modalità sostitutive di cui al c.c.n.l. mediante erogazione di buoni pasto;
l , dunque, su precetto della citata disposizione del c.c.n.l., ha ritenuto che il proprio Pt_1 assetto organizzativo e le risorse economiche a disposizione, le consentissero di garantire l'esercizio del diritto di mensa ai propri dipendenti, con modalità sostitutive;
6.6. tuttavia la suddetta fruizione è stata limitata ai soli “dipendenti delle strutture dell'Area
Tecnico amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su 5 gg alla settimana con due rientri pomeridiani con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti per pausa mensa che dovrà collocarsi – di norma – nell'orario dalle ore 12.30 alle ore 15.30” nonché ai “dipendenti delle restanti articolazioni aziendali che osservino la medesima tipologia di lavoro in relazione all'organizzazione interna considerata ottimale ai fini del servizio erogato, tale risultante da dettagliata relazione a firma dei relativi responsabili” ed ancora ai “dipendenti che sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario disposto dal dirigente responsabile osservino nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro della durata di almeno 8 ore effettive, ricomprendente sia l'arco antimeridiano, sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della pausa mensa non inferiore a trenta e non superiore a sessanta minuti che dovrà collocarsi - di norma - nell'orario dalle 13.00 alle ore 15.30”, precisandosi che “il buono pasto è altresì attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa mensa minima di 30 minuti e massima di 60 minuti (v. art. 1 della citata delibera 445/2005); si sono, così, esclusi dal beneficio i dipendenti, svolgenti la propria prestazione lavorativa su
“turni interi”, delle “restanti articolazioni aziendali”, che per motivi di servizio vengono impiegati in altre fasce orarie (rispetto a quella a cavallo tra la fascia antimeridiana/pomeridiana) della giornata (per esempio in quella pomeridiana/serale o notturna) e che osservano un orario di lavoro anche superiore alle 8 ore, senza poter usufruire dell'intervallo della pausa mensa collocata “di norma” nell'orario dalle 12.30 alle
15.30; è su questa limitazione che si incentrano le censure della ricorrente che, in particolare, rileva l'erroneità dell'assunto di cui alla sentenza impugnata, quanto alla sostenuta inconciliabilità del diritto alla mensa con il lavoro a turni o a “turno intero”;
6.7. orbene, questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione – cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche
Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste
(v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del
Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
6.8. ed allora, ferma, come detto, la disponibilità delle risorse, non poteva l' Pt_1 restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati;
… >> (Cass.
25622/2023).
5.5. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
5.6. Infondato è anche il secondo motivo d'appello relativo all'asserita assenza di prova, da parte dei ricorrenti, in merito all'esistenza di un danno risarcibile.
Il danno risarcibile, infatti, è in re ipsa, non avendo potuto i ricorrenti, tutti turnisti, fruire – in virtù dell'illegittima violazione da parte dell appellante delle norme di legge e di Pt_1 contratto collettivo -, né della mensa istituita, né delle modalità sostitutive mediante erogazione del buono pasto.
Ciò ha logicamente comportato che gli stessi hanno dovuto provvedere a proprie spese per il pasto, sicché il risarcimento non può che essere quantificato nell'ammontare del valore giornaliero del pasto di cui avrebbero dovuto fruire.
5.7. Infondato è anche il terzo motivo d'impugnazione con cui l' lamenta l'error in Pt_1 iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per l'omessa compensazione
“impropria” tra l'ammontare dell'importo equivalente al valore del servizio non fruito e l'ammontare della retribuzione ricevuta da ciascun appellato in corrispondenza del periodo di pausa rimasto incluso nell'orario di lavoro.
Infatti, non si comprende la logica della richiesta “compensazione impropria” che, di fatto, si tradurrebbe in una decurtazione della retribuzione per un orario effettivamente lavorato.
Ciò, tanto più, tenendo conto che, se i ricorrenti avessero fruito, come dovuto, della necessaria pausa e del correlativo pasto, ciò non sarebbe andato a detrimento dell'orario di lavoro in cui la pausa non è ricompresa.
6. Con il quarto motivo d'impugnazione l' lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per l'error in procedendo e/o error in iudicando che avrebbe commesso il giudice di prime cure in relazione all'omesso esame della questione di legittimità costituzionale, sollevata nel corso del giudizio di primo grado, del combinato disposto degli articoli 29 del CCNL integrativo del Comparto sanità del 20 settembre 2001 e dell'articolo 8 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 per contrasto con l'articolo 32, 1° comma, della
Costituzione.
Deduce che l'interpretazione ex adverso fornita in merito alle previsioni di cui all'articolo
29, 1° comma, del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001, da leggersi (in ipotesi) in combinato disposto con l'articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003, profilando il diritto alla mensa (o al servizio alternativo del buono pasto) correlatamente a un orario effettivo di lavoro giornaliero, comunque, eccedente le 6 ore, e ricomprendendo nel novero della “particolare articolazione dell'orario” anche l'effettuazione dei turni, evidenzierebbe l'insanabile contrasto della norma di legge citata con l'art. 32, 1° comma, della Costituzione che sancisce il diritto alla salute.
Evidenzia che la necessità di garantire la pausa di lavoro con la contestuale fruizione del pasto in mensa, non potrebbe garantire la continuità nell'assistenza o il necessario passaggio delle consegne tra il personale che si avvicenda nei turni, poiché lo spostamento in mensa comporterebbe l'allontanamento dell'infermiere dal reparto e l'interruzione dell'orario di lavoro, con conseguente impossibilità di suo pronto intervento per il caso di esigenza contingente o addirittura di emergenza.
6.1. Il dubbio di legittimità costituzionale avanzato da parte appellante è manifestamente infondato.
Infatti, è evidente che la problematica evidenziata da parte appellante non attiene alla contrarietà dell'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 all'articolo 32 della Costituzione, ma molto più semplicemente ad una diversa organizzazione dell'Azienda appellante che possa permettere anche ai dipendenti turnisti di fruire della pausa e del pasto”.
Alla luce, pertanto, del consolidato indirizzo espresso in materia nella giurisprudenza di legittimità e di merito ed in ragione della manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata perché non sussistente contrasto con l'art. 32 Cost. bensì necessità per l'opponente di articolare i turni di lavoro che consentano anche ai dipendenti turnisti di usufruire della pausa al fine di recuperare le energie psico -fisiche e godere del pasto, le prospettazioni di parte opponente sono rimaste infondate e non meritano di essere condivise.
In relazione al “quantum” del diritto di credito prospettato dalle attuali parte opposte, attesa la riduzione delle domande di pagamento per le parti opposte e i Decreti CP_2 CP_3
Ingiuntivi emessi devono essere revocati e condannata l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle minori somme indicate in dispositivo, oltre accessori. Per l'opponente
[...]
il D.i. merita invece di essere confermato. CP_1
In ragione dell'esito complessivo della lite le spese e della soccombenza sostanziale di parte opponente, la stessa va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti opposte come in dispositivo, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari, alla luce del valore della controversia, della riunione dei giudizi e dell'attività processuale svolta, priva di istruttoria, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorsi in opposizione ai D.I. emessi, depositati tra il 30 luglio 2024 ed il 30 settembre 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede;
1. Accoglie parzialmente le opposizioni e per l'effetto revoca i D.i. emessi a favore di e;
CP_2 CP_3
2. Condanna l'opponente a pagare a - € 2.354,10 ed a € CP_2 CP_3
2.463,61, oltre per entrambe agli intessessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Respinge l'opposizione proposta nei confronti di e per l'effetto dichiara CP_1
definitivamente esecutivo il D.I. emesso tra le parti;
4. Condanna l' a rifondere alle parti Parte_1
opposte le spese processuali, che liquida in euro 3.719,10 oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, Avv.to Paola De Vincenti, Avv.to Concetta Palma ed Avv.to Manfredo
Piazza.
Si comunichi
Roma, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).