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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9745 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32393 2023 RG
FRA
Avv. CELOTTO GIORGIA Parte_1
E
Avv. BONURA HARALD MASSIMO CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.10.2023 ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4978/2023 emesso in data 25.08.2023, notificatogli in data
5.9.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della CP_1 della somma di euro 120.312,53, a titolo di contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni) relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, oltre interessi, nonché competenze e onorari liquidate in Euro 2.242,00 e spese.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex L. 335/95 sia delle poste contributive che delle sanzioni amministrative relativamente ai crediti previdenziali delle annualità dal
2002 al 2017 (2018 quanto agli interessi, maggiorazioni e sanzioni) ed, in via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha prodotto dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta dal 2002 al 2005 e dal 2013 al 2021, volte a dimostrare l'esistenza del reddito, chiedendo la rideterminazione dell'eventuale ammontare dovuto ai fini contributivi per gli anni pretesi.
Quanto alla eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali, in particolare, ha rilevato come dovesse essere applicato il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. 335/95 a mente del quale: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: - lett. b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” analogamente alle sanzioni, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento sulla Contribuzione.
Pertanto, ha sostenuto che appariva “evidente l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposta a richiedere in pagamento l'importo delle sanzioni, degli interessi e delle maggiorazioni relativamente agli anni dal 2002 al 2018 compreso, essendo ampiamente decorsi i cinque anni decorrenti dal momento in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto versarli”.
Ha quindi concluso nei seguenti termini:
“In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della a CP_1 richiedere e riscuotere nei confronti del Sig. le somme di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo opposto relativamente agli anni dal 2002 al 2017 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e relativamente agli anni dal 2002 al 2018 a titolo di interessi, maggiorazioni e sanzioni per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, per
l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo
n. 4978/2023 del 25.08.2023 emesso dal Tribunale di OM, Sezione per le
Controversie di Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Amalia Savignano, nel procedimento R.G. n. 25040/2023 limitatamente a tali somme e per i suddetti titoli o a qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n.
4978/2023 del 25.08.2023, come dovuta la minor somma a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, che verrà riconosciuta in corso di causa, rideterminata sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte con conseguente rideterminazione anche degli eventuali interessi di mora. A tal fine, in via istruttoria si chiede, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione di cui al punto 1) del presente ricorso, disporsi idonea C.T.U. contabile per la rideterminazione dell'eventuale ammontare dovuto dal Sig. alla a titolo di Parte_1 CP_1 contributi previdenziali e assistenziali.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. La si è costituita tempestivamente rilevando come l'opponente non CP_1 avesse posto in discussione il proprio status previdenziale, né la perdurante sussistenza dell'obbligazione contributiva;
come l'opposizione fosse tardiva (dep. del ricorso in data 17.10.2023 a fronte della notifica del d.i. in data 5.9.2023).
Ha poi rilevato, quanto al merito, come per l'annualità 2002-2017,
[...]
avesse precedentemente notificato alcuni ruoli esattoriali, non Controparte_2 opposti tempestivamente dell'attuale opponente.
Erano quindi del tutto destituite di fondamento le doglianze del in relazione alle Pt_1 annualità 2002-2017 mentre, quanto alla prescrizione, che doveva riguardare esclusivamente i contributi relativi al periodo successivo, per le annualità 2016 e 2017, alla data della notifica del d.i. non era ancora maturata a far data dalla notificazione delle relative cartelle (avvenuta, rispettivamente, il 22.03.2019 e il 17.09.2021) ed, in ogni caso, dopo la notificazione di tali ruoli, esistevano innumerevoli ulteriori atti interruttivi (indicati in memoria).
Ha poi evidenziato le ulteriori comunicazioni aventi valore interruttivo per le ulteriori annualità, argomentato in tema di decorrenza (richiamando anche la normativa dell'emergenza Covid-19 che aveva introdotto due periodi di sospensione speciale (in totale 311 gg).
Nessuna rilevanza, infine, potevano assumere le allegate dichiarazioni dei redditi in quanto gli obblighi contributivi de quibus discendevano automaticamente dalla posizione previdenziale, anche a scopo mutualistico, nonché dalla iscrizione all'albo professionale dei geometri di OM (con decorrenza dal 15.09.1999).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “…voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del geom. nei confronti della per le annualità 2002, 2003, Parte_1 CP_1
2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte, con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi…”.
Alla odierna udienza, quindi, emesso ordine di esibizione nei confronti con CP_3 deposito della documentazione richiesta in data 12.3.2025, concesso termine per note, il processo è stato deciso.
Osserva il Giudice che il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo è tempestivo (il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 16 ottobre 2023 a fronte della notifica del d.i. del
5.9.2023, ex art. 641 Cpc) ma infondato.
3. Si deve dare preliminarmente dare atto del fatto che non esiste alcuna contestazione quanto all'effettiva sussistenza del credito per le contribuzioni azionate, riferite alle annualità dal 2002 al 2021, con relativi accessori e sanzioni, che quindi debbono ritenersi dovuti, salvo la verifica riguardante la loro concreta esigibilità in ragione dell'eccepito evento estintivo (di cui appresso).
4. Non può, inoltre, ritenersi verificatasi alcuna duplicazione della pretesa della in CP_1 quanto, posto che le contribuzioni richieste non sono state pagate e che le cartelle e le intimazioni di pagamento non hanno natura provvedimentale, se l'esecuzione non interviene è necessaria la notifica di un successivo provvedimento al fine di realizzare la riscossione del credito, o al fine di procedere in executivis.
4.1. Del resto, nel caso all'esame, il processo previdenziale afferente al procedimento di riscossione tramite ruoli verte su una materia nella quale, a differenza di quanto avviene in materia tributaria o sanzionatoria, l'Ente creditore ed il concessionario della riscossione non esercitano poteri autoritativi, posto che il fatto costitutivo del diritto non
è dato dagli atti della p.a., ma dai fatti dai quali deriva l'obbligo di contribuire (ex multis
Cass. 27824/2009), obbligo questo che sorge ex lege.
4.2. Da tale principio fondamentale segue che, sempre a differenza di quanto avviene nel procedimento tributario, la tutela del contribuente non si attua né necessariamente, né tantomeno esaustivamente, mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura che tendano a paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, senza per questo paralizzare la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, e resiste all'annullamento (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
4.3. L'oggetto del giudizio, in altri termini, non è l'atto, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella.
5. Orbene, ciò premesso e considerato il tenore dell'atto di opposizione, appare evidente come il lamenti l'avvenuta consumazione del termine prescrizionale sin dalla Pt_1 data della maturazione dei crediti contributivi azionati (ai sensi della L. 335/93 e dell'art. 33 del Regolamento sulla Contribuzione della , sia delle CP_1 sanzioni, interessi e maggiorazioni.
5.1. Si osserva a riguardo che l'iscrizione alla comporta il pagamento CP_1 della contribuzione obbligatoria (contributo soggettivo, contributo integrativo e di maternità) ma la prescrizione di tali poste non può che decorrere dalla trasmissione alla stessa da parte dell'obbligato, della comunicazione dei redditi e del volume di CP_1 affari, di cui all'art. 17 della L. 773/1982 (la legge 335/95, infatti, ha unificato la durata dei termini prescrizionali dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza).
5.2. Il cit. art. 17 prevede che "Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative,
e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia".
5.3. In base alla medesima disposizione, inoltre, la denuncia presentata entro il novantesimo giorno dalla data come sopra fissata si intende ritardata;
oltre il novantesimo giorno essa si intende omessa.
5.4. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento della "nel termine e con le CP_1 modalità di cui agli articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del CP_1 reddito professionale di cui all'art. 1 ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13".
6. Quanto alla individuazione del dies a quo della prescrizione della pretesa contributiva, l'art. 19, comma 2 della L. 773/1982 dispone «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1 all'art. 17», (ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) e la giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretazione di tale articolo nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass. 15787/2023, n. 4981/2014; n. 6259/2011; Cass. n.
29664/2008; v. anche CdA OM, SL, sent. 3374/2023).
6.1. Una diversa interpretazione si porrebbe del resto in contrasto col chiaro tenore letterale dell'art. 19 l. 773/1982, il quale, come pure l'art. 33.2 del Regolamento, nel dettare una disciplina derogatoria rispetto ai principi di cui all'art. 2935 c.c., si riferisce a tutti indifferentemente «i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge» (ai «contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio», CP_1 secondo la previsione del Regolamento), senza operare distinzione alcuna circa la loro natura e non sarebbe agevolmente conciliabile neppure con il precetto per cui le dichiarazioni IRPEF e del volume di affari IVA debbono comunque essere inviate dal professionista anche se negative (art. 17, comma 1 l. 773/1982 e art. 6, comma 1
Regolamento).
7. Si deve inoltre ricordare, con la S. Corte, che è onere del contribuente che eccepisce la prescrizione del credito allegare e provare i fatti alla base della eccezione, nonché che
“L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art.
2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso.” (Cass. ord. n. 14135/2019) mentre con l'odierna opposizione il Pt_1 non ha dedotto né dimostrato di aver inviato alla le comunicazioni cit. e pertanto CP_1 la questione posta da parte opponente è destinata a perdere di significato proprio perché il decorso prescrizionale, per tutto quanto poc'anzi ricostruito, non ha mai avuto inizio.
7.1. Si è affermato che: “In tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione Parte_2
a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1 posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1 prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”
(Cass. n. 15787/2023; n. 29664 del 2008; in senso analogo per i contributi all'Inpgi cfr.
Cass. 22437 del 2015; Cass. 18698 del 2007).
7.2. Non incide sul dies a quo della prescrizione la circostanza che la in difetto di CP_1 comunicazione dei redditi, possa richiedere all'iscritto il pagamento dei contributi minimi e/o possa acquisire dalla Amministrazione finanziaria i dati relativi alla sua situazione reddituale. Per un verso, l'applicazione dei contributi minimi non esaurisce l'obbligo contributivo dell'iscritto se il suo reddito supera determinate soglie. Atteso che alla non sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, la riscossione dell'eventuale CP_1 credito ulteriore presuppone la comunicazione annuale dei redditi trasmessa dall'assicurato, in assenza della quale il diritto non può essere esercitato (e dunque la prescrizione non può decorrere). Per l'altro, la previsione della possibilità della di CP_1 richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione è priva di vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, “richiedendo, invece, l'art. 2935 cod. civ. un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi” (cfr. Cass. 22437/2015 cit.).
7.3. Nel sistema descritto, pertanto, si inserisce l'esigenza, posta dall'art. 2935 c.c., di un termine di decorrenza iniziale certo, non dipendente dai non definiti tempi di accertamento d'ufficio, e unico, a prescindere dal tipo di contributo dovuto (contributo minimo, a percentuale, soggettivo, integrativo ecc.). Pertanto, nella ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere (cfr. Cass. n.
35873/2021).
8. La natura assorbente delle considerazioni sin qui svolte, che consentono di disattendere completamente la eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente nell'atto di opposizione, per mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, consente di tralasciare la valutazione della effettiva esistenza degli atti interruttivi di cui alla memoria di costituzione della (e successivi depositati). CP_1
Consegue, anche per gli anni 2002 al 2017, la persistenza dell'obbligo di versare i contributi richiesti, ed, omessi gli stessi, di pagare le conseguenti sanzioni. Né per gli anni successivi, ed in disparte il fatto che per tali poste non viene eccepito alcun evento estintivo, può dirsi consumato il diritto della alla pretesa azionata in CP_1 monitorio in quanto, non solo risultano innumerevoli atti notificati/comunicati al ricorrente ma, soprattutto, con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data
5.9.2023, viene comunque interrotto il termine di prescrizione quinquennale, anche considerando la data di maturazione del credito contributivo.
9. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente va quindi rigettata in uno con l'opposizione oggi proposta.
9.1. Le spese processuali seguono come di norma il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
4978/2023 emesso inter partes in data 25.8.2023 e notificato in data 5.9.2023; condanna il al pagamento delle spese processuali in favore della Pt_1 CP_1 opposta, liquidate in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori come per legge.
OM lì, 3.10.2025 Il Giudice