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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 11 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4279/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Tribulato, giusta procura in Parte_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Fabrizio Cristadoro giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro- risarcimento danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.09.2016 premetteva di essere stato Parte_1
dipendente a tempo determinato del comune di Santa Teresa di Riva e di avere lavorato alle dipendenze del comune di Forza D'Agrò dal 14.01.2010 al 18.01.2016 in forza di contratti individuali di lavoro a tempo determinato e parziale più relative proroghe, rivestendo il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” e Responsabile dell'Area Tecnico- Manutentiva, categoria D3 del CCNL Enti Locali.
Riferiva che, con apposita convenzione stipulata tra i due comuni, veniva approvato il servizio a scavalco e stipulato il primo contratto a tempo determinato con decorrenza
1 14.01.2010 e scadenza 13.07.2010, e che il rapporto di lavoro veniva prorogato semestralmente e rinnovato di volta in volta alle medesime condizioni.
Osservava che nel maggio 2012 a seguito delle elezioni presso il comune di Santa Teresa di Riva veniva meno il mandato del Sindaco e, pertanto, anche il suo incarico, ma che il comune di Forza D'Agrò aveva comunque deciso di continuare il rapporto di lavoro fino alla naturale scadenza del 14.07.2012, prorogata, poi, alle medesime condizioni e con cadenza semestrale, fino al 30.06.2016.
Esponeva che, con decreto sindacale n. 2 del 18.01.2016, il Sindaco aveva disposto la revoca dell'ultimo contratto per asserite ragioni inerenti la riorganizzazione dell'
[...]
. Parte_2
Evidenziava di avere impugnato i contratti a termine, richiedendo l'immediata ripresa del servizio e il risarcimento del danno, ma che il aveva riscontrato negativamente CP_1
le pretese.
Eccepiva, quindi, la violazione degli artt. 7,30,35 e 36 del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 1 e
5 del d.lgs. 368/2001, nonché l'illegittimità dell'incarico a termine privo di forma scritta e dei relativi rinnovi.
Osservava che la prosecuzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Forza D'Agrò in virtù della convenzione stipulata tra i due Comuni e tutte le determine che prorogavano detto rapporto si appalesavano illegittime in quanto, a seguito della cessazione del mandato del Sindaco e della contestuale interruzione del rapporto lavorativo con il
Comune di Santa Teresa di Riva, venivano meno le condizioni che originariamente giustificavano l'assunzione a termine e la convenzione stipulata tra i due enti locali che acconsentiva ed autorizzava l'utilizzo del dipendente presso altra amministrazione.
Eccepiva, altresì, la carenza di forma scritta del contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 267/2000 in palese violazione dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001 e dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, nonché la violazione dell'art. 36 commi 1 e 2 e del D.lgs
165/2001 che consentono la stipula di contratti a termine solo per esigenze di carattere esclusivamente temporanee o eccezionali, esigenze assenti nel caso in esame.
Evidenziava che il rapporto di lavoro era caratterizzato da una successione di contratti a termine che nel loro insieme avevano superato il limite dei 36 mesi, in violazione dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, per cui il rapporto doveva essere convertito a tempo indeterminato.
Assumeva, quindi, il diritto al risarcimento del danno e al riconoscimento dell'indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 nella massima misura di 12 mensilità, tenuto conto delle dimensioni di parte resistente e della durata del precariato.
2 Deduceva, infine, il diritto al riconoscimento e al pagamento delle retribuzioni dovute dalla data della revoca dell'incarico (18.01.2016) alla scadenza del contratto originariamente prevista (30.06.2016) in violazione dell'art. 2119 c.c.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato sin dalla data di assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia o comunque l'avvenuto superamento della soglia massima di 36 mesi lavorati prevista dal d.lgs 368/2001; per l'effetto, accertare e dichiarare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze del Comune di
Forza D'Agrò a far data dal 14.01.2010 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ordinando l'immediata ripresa del servizio;
condannare parte resistente al risarcimento di ogni danno patito e patendo per l'illegittima stipula e successione dei contratti a termine per cui è causa ed in via degradata per la impossibilità di conversione del rapporto di lavoro, da calcolarsi secondo quanto previsto dall'art. 32 l. 183/2010 nella sua misura massima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare l'illegittimo recesso anticipato dal contratto di lavoro giusto Decreto Sindacale
n. 2 del 18/01/2016 per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni patiti dal in misura quantomeno pari ad ogni emolumento retributivo che avrebbe Pt_1 percepito dalla data dell'illegittimo anticipato recesso (18/01/2016) sino al 30/06/2016
(quale scadenza del contratto originariamente prevista); spese vinte.
2. Con memoria depositata in data 07 maggio 2018 si costituiva in giudizio il
[...]
, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto. CP_3
Osservava che l'incarico era proseguito dopo il 2012 poiché persisteva la carenza organica inerente la figura fino a quel momento ricoperta dal ricorrente e sempre in attesa della selezione pubblica, e che i rinnovi erano cessati il 18.01.2016, momento in cui era stata predisposta la revoca per motivate esigenze organizzative.
Precisava che non vi era nessuna illegittimità dell'incarico a termine poiché il rapporto di lavoro era stato stipulato ai sensi e nel rispetto dell'art. 50 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune che a sua volta richiama l'art. 110 TUEL e che l'eccepita violazione degli artt. 7,30,35 e 36 del d.lgs. 165/2001 e degli artt. 1 e 5 del d.lgs.
368/2001 non aveva alcun nesso con la questione del giudizio.
Deduceva che la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato era del tutto infondata, così come l'eccezione di mancanza di forma scritta, essendo stati prodotti in giudizio i contratti sottoscritti con la firma del ricorrente.
3 Assumeva, poi, l'infondatezza della domanda di risarcimento danno e del riconoscimento dell'indennità omnicomprensiva ex art. 32 comma V, l. 183/2010, norma non applicabile al caso di specie.
Evidenziava che il ricorrente non aveva provato di avere subito un danno dal rinnovarsi dei contratti a termine, avendo il prestato attività lavorativa nel Comune di Forza Pt_1
D'Agrò tramite la disciplina dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 che permette l'utilizzo mediante apposite convenzioni tra enti locali, di dipendenti di altri comuni, istituto che nulla ha a che vedere con il precariato.
Con riferimento all'illegittimità del recesso dell'ultimo rinnovo, precisava che l'incarico affidato all'ing. era un incarico extra dotazione organica di sole sei ore settimanali Pt_1 conferito “intuitu personae” revocato in maniera legittima sulla base dell'art. 15 del regolamento vigente in materia di uffici e servizi del che prevede la facoltà del CP_1
Sindaco di revocare, anticipatamente rispetto alla scadenza, gli incarichi di P.O. con provvedimento motivato e che, nel caso di specie, la revoca era stata determinata per mutamenti organizzativi espressamente richiamati.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza dell'11 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la domanda di conversione del rapporto di lavoro.
Su tale domanda, come peraltro dichiarato dal ricorrente nelle note successive alla proposizione del ricorso, va richiamato il consolidato principio della Suprema Corte, che ha affermato ormai da molti anni che “in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua a favore di quest'ultimo soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la cui determinazione trova applicazione, d'ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni
4 causati dalla nullità del termine (Cass., Sez. L, n. 19371 del 21 agosto 2013). Per
l'esattezza, ha chiarito che, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre
2013, in C-50/13) sicché, mentre va escluso -siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito (Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo
2016; Cass., Sez. L, n. 2175 del 1 febbraio 2021).”
Nel caso di specie, il ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Forza Pt_1
D'Agrò dal 2012 al 2016, anche dopo, quindi, la cessazione del rapporto di lavoro con il
Comune di Santa Teresa di Riva che aveva autorizzato la parziale attività lavorativa presso il resistente ai sensi della Convenzione stipulata tra gli Enti. CP_1
Con la determina del 23/05/2012 il Comune di Forza D'Agrò, infatti, decideva comunque di dare continuazione al rapporto di lavoro, con successivi rinnovi e proroghe fino al
30/06/2016.
La circostanza che il rapporto sia proseguito per particolari esigenze dell'amministrazione legate alla carenza d'organico e in applicazione della Convenzione originariamente stipulata non può escludere il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento danno per la reiterazione dei contratti a termine, quantomeno per il periodo individuato tra il 2012 e il 2016.
Va quindi accolta la domanda relativa al risarcimento danno per la reiterazione di contratti a termine.
A tal fine va richiamato l'art. 36, comma V, del d.lgs. 165/2001, che nella sua ultima modifica dispone: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. (Nella specifica ipotesi di danno conseguente
5 all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.)”
Va tenuto conto del fatto che il seppur impiegato presso il comune di Forza d'Agrò Pt_1
per 72 mesi, svolgeva comunque attività per sole sei ore lavorative settimanali, anche nel periodo successivo al 2012, potendo pertanto dedicarsi alla ricerca di altra attività. Tale circostanza giustifica, quindi, l'applicazione dell'indennità nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto pari a € 1.126,72
5. Passando ad esaminare la domanda relativa al pagamento del trattamento retributivo dovuto dal 18.01.2016 al 30.06.2016, a seguito del recesso del datore di lavoro, la stessa risulta fondata.
Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato è consentito solo in presenza di una giusta causa, intesa quale condotta del lavoratore che evidenzi la sua inidoneità a svolgere l'attività richiestagli, tale da incrinare in modo irreversibile il rapporto di fiducia intercorrente con il datore. In assenza, infatti, di giusta causa, il recesso comunicato dal datore di lavoro al lavoratore è viziato da illegittimità per difetto del presupposto giustificativo.
La determina sindacale del 18.01.2016 ha disposto la revoca dell'incarico al a Pt_1 seguito di mutamenti organizzativi dell' il che non può Parte_2
raffigurare una giusta causa di recesso ai sensi di legge.
Sul punto, infatti, si condivide la giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente, per cui “In tema di recesso anticipato dal contratto di lavoro a termine, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato. Quanto all'art. 2118 del codice civile, anch' esso avente ad oggetto la disciplina sui licenziamenti, questo nulla dispone in merito. Consegue a quanto sopra che il soggetto il quale recede prima dei termini, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il
6 datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata.” (Tribunale Roma, sez. lav.,
28/09/2020, n. 4817).”
La misura del risarcimento del danno per l'illegittimo recesso può pertanto quantificarsi nelle retribuzioni che il avrebbe percepito sino alla scadenza prefissata del contratto, Pt_1
pari a 6 mensilità.
6. In ordine al quantum debeautur, la correttezza dei conteggi depositati dal ricorrente, non specificamente contestati, suggeriscono di evitare di disporre una c.t.u. contabile, che finirebbe con l'appesantire l'istruttoria ed aumentare i costi del giudizio ritardandone l'esito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto a percepire il risarcimento del danno per 18 mensilità, per una complessiva somma di € 20.280,96 (€
1.126,72 x 18), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ma, considerato il parziale accoglimento della domanda appare equo compensarle per un quarto e liquidare la rimanente parte come in dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018
e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori tariffari medi. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giuseppe Tribulato, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
depositato in data 01.09.2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 20.280,96 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente di tre quarti Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano – già ridotte- in complessivi € 4.041,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, distraendo le spese liquidate in favore di ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Parte_1
Giuseppe Tribulato, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina,12.02.2025
7 Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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