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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1955 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 24.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 20.04.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Rossella
Guerrieri, presso il cui studio sito in Locri (RC) alla Via G. Verdi 10, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.08.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Saverio
Casile, presso il cui studio in Bianco (RC) alla Via Corrado Alvaro n. 5, ha eletto domicilio
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria -interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 24.01.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , previa Parte_1 Controparte_1
trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Benestare (RC) il 16.08.2004, alle condizioni concordemente stabilite;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Benestare (RC) il 16.08.2004, dal quale sono nati i figli Persona_1
(04.06.2003), (05.05.2006) e (27.03.2012), di cui Persona_2 Persona_3
quest'ultimo ancora minorenne;
b) con D.O. n. 178/2023, depositato il
17/07/2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 27.06.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
27.06.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 24/09/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata da e Parte_1 CP_1
all'udienza del 24.01.2025:
[...]
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Benestare (RC) il
16.08.2004 tra e , il cui atto risulta trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benestare (RC) parte I, u. 1,
n. 1 anno 2004, alle condizioni pattuite all'udienza del 24.01.2025, che si riportano di seguito:
Le parti convengono a divorziare alle medesime condizioni della separazione, che si intendono qui integralmente riprodotte, con le seguenti modifiche: dove è scritto “figli minori” si intenda “figlio minore ” Per_3
dove è scritto “300 euro” si intenda “150 euro” (essendo riferito al mantenimento del solo figlio ancora minore); la frase “A fronte della predetta somma la SInora provvederà a Parte_1
suo esclusivo carico al mantenimento della figlia maggiorenne, fermo restando
l'obbligo al 50% delle spese straordinarie a carico del SI. Casile” è espunta;
alla frase “le spese straordinarie previamente concordate saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%” viene aggiunto “con riferimento al figlio minore ”; Per_3 alla fine delle condizioni viene aggiunto: “La SI.ra provvederà a Parte_1
suo esclusivo carico al mantenimento della figlia maggiorenne che vive con lei, fermo restando l'obbligo al 50% delle spese straordinarie a carico del SI.
, e quest'ultimo provvederà a suo esclusivo carico al mantenimento del CP_1
figlio maggiorenne che vive con lui, fermo restando l'obbligo al 50% delle spese straordinarie a carico della SI.ra ”. Pt_1
- spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benestare (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.02.2025
Il Giudice relatore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1955 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza del 24.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 20.04.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Rossella
Guerrieri, presso il cui studio sito in Locri (RC) alla Via G. Verdi 10, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.08.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Saverio
Casile, presso il cui studio in Bianco (RC) alla Via Corrado Alvaro n. 5, ha eletto domicilio
-resistente-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria -interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 24.01.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , previa Parte_1 Controparte_1
trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Benestare (RC) il 16.08.2004, alle condizioni concordemente stabilite;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Benestare (RC) il 16.08.2004, dal quale sono nati i figli Persona_1
(04.06.2003), (05.05.2006) e (27.03.2012), di cui Persona_2 Persona_3
quest'ultimo ancora minorenne;
b) con D.O. n. 178/2023, depositato il
17/07/2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 27.06.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
27.06.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 24/09/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata da e Parte_1 CP_1
all'udienza del 24.01.2025:
[...]
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Benestare (RC) il
16.08.2004 tra e , il cui atto risulta trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benestare (RC) parte I, u. 1,
n. 1 anno 2004, alle condizioni pattuite all'udienza del 24.01.2025, che si riportano di seguito:
Le parti convengono a divorziare alle medesime condizioni della separazione, che si intendono qui integralmente riprodotte, con le seguenti modifiche: dove è scritto “figli minori” si intenda “figlio minore ” Per_3
dove è scritto “300 euro” si intenda “150 euro” (essendo riferito al mantenimento del solo figlio ancora minore); la frase “A fronte della predetta somma la SInora provvederà a Parte_1
suo esclusivo carico al mantenimento della figlia maggiorenne, fermo restando
l'obbligo al 50% delle spese straordinarie a carico del SI. Casile” è espunta;
alla frase “le spese straordinarie previamente concordate saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%” viene aggiunto “con riferimento al figlio minore ”; Per_3 alla fine delle condizioni viene aggiunto: “La SI.ra provvederà a Parte_1
suo esclusivo carico al mantenimento della figlia maggiorenne che vive con lei, fermo restando l'obbligo al 50% delle spese straordinarie a carico del SI.
, e quest'ultimo provvederà a suo esclusivo carico al mantenimento del CP_1
figlio maggiorenne che vive con lui, fermo restando l'obbligo al 50% delle spese straordinarie a carico della SI.ra ”. Pt_1
- spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benestare (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.02.2025
Il Giudice relatore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna