CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 522 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Pietro e Luca Caponetti appellante contro
CP_1
Avv. Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 83/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 marzo 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa, in sintesi, la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Con ricorso al Tribunale di Livorno, aveva convenuto l affermando che: Parte_1 CP_1
- era detenuto presso la casa circondariale di Livorno, dove nell'arco di tempo dal 1° aprile 2019 al 30 dicembre 2022 aveva lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria come inserviente di cucina, addetto alle pulizie, barbiere, addetto alla distribuzione dei pasti, nei servizi vari di istituto regolati dal CCNL turismo pubblici esercizi
- il 17 novembre 2022 aveva fatto domanda per la NASPI, essendo fornito dei requisiti di cui all'art. 3 D. lgvo n.
22/2015:
* stato di disoccupazione involontario
* almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
* almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo pagina 1 di 9 di disoccupazione
- l aveva respinto la domanda amministrativa e il relativo ricorso amministrativo sul presupposto che la NASPI CP_1 non spettasse al detenuto che lavora alle dipendenze della amministrazione penitenziaria all'interno dell'istituto
- il rigetto era errato in diritto poiché il quadro normativo del lavoro penitenziario (Legge n. 354/1975, da ultimo modificata dal D. Lgvo n. 124/2018), così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della
Corte costituzionale (sentenze n. 158/2001, n. 341/2006), sì era evoluto nel tempo verso la tendenziale equiparazione dello status e delle relative tutele fra lavoratore detenuto e libero, fino al riconoscimento che ai detenuti spetta la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20 comma 13 L. 345/75), a fronte del fatto che nei periodi lavorati il compenso dei detenuti viene corrisposto al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali che finanziano anche la assicurazione sociale per l'impiego
- del resto, l' riconosceva il diritto alla NASPI anche ai detenuti che lavorano per datori esterni all'amministrazione CP_1 penitenziaria, assimilandoli ai lavoratori liberi, e mostrando quindi il carattere discriminatorio insito nella negazione per la NASPI in favore dei detenuti che lavorano per l'amministrazione penitenziaria all'interno degli istituti, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 38 Cost.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 396/2024) aveva riconosciuto il diritto del detenuto alla NASPI nel solo caso della liberazione per fine della pena, condizione assimilata all'inizio del periodo di disoccupazione involontaria, evidenziando che proprio la fine della detenzione richiamava l'esigenza di tutela sociale a base della prestazione in esame. In tal senso, se si nega la NASPI al detenuto che perde l'occupazione interna al carcere quando è liberato in modo definitivo, questi viene privato di una fondamentale misura di sostegno pubblico proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una occupazione lavorativa proprio per chi viene dalla detenzione.
Per contro, nel caso in esame, il ricorrente non aveva dedotto circostanze che dimostrassero il carattere involontario della cessazione del rapporto di lavoro, che peraltro aveva prospettato essersi svolto in modo continuativo da aprile 2019
a dicembre 2022, nonostante significative interruzioni (che in effetti risultavano sia dai CUD docc. 1 ric. 1°, sia dall'estratto conto previdenziale doc. 8 ric. 1°).
aveva appellato la sentenza con tre motivi, chiedendone la riforma integrale con accoglimento della Parte_1 domanda respinta invece in primo grado.
Motivo 1) Violazione del contraddittorio, natura involontaria della disoccupazione
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che il ricorrente non avesse dimostrato il carattere involontario della propria disoccupazione, nonostante che la circostanza fosse stata chiaramente affermata nel ricorso introduttivo e non fosse stata contestata in modo specifico dall' né in sede amministrativa né ella memoria di costituzione. CP_1
Quindi la sentenza era nulla poiché individuava come ragione del decidere la mancata prova del carattere involontario della disoccupazione, invece pacifica, e sulla quale peraltro il Tribunale nemmeno aveva sollecitato il contraddittorio.
Il Tribunale aveva trascurato altresì circostanze decisive per il lavoro interno dei detenuti, relative al fatto che questi non pagina 2 di 9 possono rifiutare le occupazioni offerte dall'amministrazione, non solo perché perderebbero la retribuzione, essenziale per i bisogni primari propri e della famiglia, ma anche perché subirebbero una sanzione disciplinare che a sua volta preclude ogni misura premiale (“volontario inadempimento di obblighi lavorativi” previsto dal regolamento di esecuzione dell'OP, DPR n. 230/2000).
Piuttosto, la disoccupazione del detenuto dipende in modo esclusivo dall'amministrazione penitenziaria che non riesce ad assolvere il proprio obbligo di offrire costante occupazione, quale elemento essenziale del trattamento rieducativo, e per la cronica scarsità di risorse finanziarie, deve necessariamente sottoporla a meccanismi di rotazione.
In proposito ai sensi dell'art. 213 cpc era richiesto l'ordine di produzione delle dichiarazioni . Pt_2
Motivo 2) Cass. penale n. 18505/2006
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente applicabile al caso in esame il principio enunciato da Cass. penale n.
18505/2006, che si inseriva nel lungo e complesso contenzioso relativo alla competenza, del giudice della sorveglianza o del giudice del lavoro, per le controversie relative alla prestazione resa dai detenuti alle dipendenze dell'amministrazione. Nel corso di tale contenzioso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano sempre ribadito la competenza del giudice della sorveglianza, fino a che la sentenza costituzionale n. 341/2006 aveva imposto la soluzione contraria per effettività della tutela processuale dei lavoratori detenuti che esigeva la applicazione delle rito del lavoro. La sentenza della Cassazione penale qui richiamata dal Tribunale non poteva quindi fare stato nel presente giudizio perché era stata pronunciata senza il contraddittorio con il ministero della giustizia e con l' , all'esito di un CP_1 giudizio di tipo penalistico privo delle garanzie proprie del giudizio lavoristico.
Motivo 3) Art. 38 Cost., tutela assicurativa e previdenziale per il lavoro interno dei detenuti, discriminazione
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che fosse corretto negare la NASPI ai detenuti che lavorano all'interno dell'amministrazione penitenziaria, nonostante che la stessa prestazione fosse riconosciuta ai detenuti che lavorano all'esterno in attuazione della previsione normativa (art. 20 comma 13 OP) che in favore del lavoro dei detenuti estende la tutela assicurativa e previdenziale (comprese le prestazioni per la disoccupazione involontaria), a fronte del contributo previdenziale ed assistenziale al netto del quale viene pagato il compenso ai detenuti.
La decisione attuava quindi una discriminazione, poiché violava i canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza a danno dei detenuti che lavoravano all'interno degli istituti.
Per contro la sentenza n. 158/2001 della Corte costituzionale aveva già affermato la tendenziale equiparazione del lavoro carcerario con il lavoro libero ai fini della pienezza delle tutele da estendere al primo negli stessi termini previsti per il secondo.
Il Tribunale aveva errato altresì nel ritenere che Cass. n. 396/2024 imponesse di riconoscere la NASPI ai soli detenuti in occasione della loro liberazione per fine pena, nonostante che invece particolari tutele sono previste anche dalle fonti euro unitarie in favore dei detenuti da ritenere persone particolarmente svantaggiate.
La rotazione delle occupazioni carcerarie ai sensi dell'art. 20 O.P. non soddisfaceva l'obbligo istituzionale di offrire lavoro ai detenuti, quale componente fondamentale del trattamento rieducativo volto al reinserimento sociale, in violazione dell'intera disciplina che ancora lo considera obbligatorio.
§§§
pagina 3 di 9 Secondo il Collegio, il diritto controverso non sussiste, e quindi l'appello principale va respinto nel merito, con conseguente rigetto della domanda di NASPI da parte del detenuto.
Il ricorso introduttivo precisava quale tipologia di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione carceraria l'appellante avesse svolto fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 Ordinamento Penitenziario L. n. 354/1975, descrivendo la successione delle occupazioni del detenuto nella Casa Circondariale, concludendo che con la fine dell'ultima occupazione egli si trovava disoccupato.
Nel senso dell'infondatezza del diritto va intesa la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 4741/2025 e n.
396/2024) in tema di evoluzione del quadro normativo relativo al lavoro interno dei detenuti verso una tendenziale equiparazione del regime sostanziale processuale rispetto al lavoro delle persone libere nel mondo esterno.
In particolare, Cass. n. 396/2024 è riferita alla condizione del detenuto che era stato occupato alle dipendenze dell'amministrazione in regime carcerario, e che si trovava in condizione di disoccupazione involontaria in seguito alla liberazione definitiva per fine della pena. In tal caso la Corte aveva riconosciuto il diritto alla NASPI poiché
l'occupazione interna era stata persa per un motivo estraneo alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, regolata per i detenuti dall'art. 20 comma 5 Ordinamento Penitenziario L. n.
354/1975.
In tale situazione infatti, come affermato ai punti 43 e 44 della motivazione < la ricomprensione fra i potenziali beneficiari della NASPI del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria, il cui rapporto cessa per scarcerazione, discende dalla considerazione che anche nel caso ricorre l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione per chi ha una pregressa esperienza detentiva. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI >.
Invece, Cass. n. 4741/2025 è riferita al diverso caso di un detenuto che era stato occupato nell'ambito di uno specifico progetto a termine finanziato dalla Cassa delle Ammende, che non risultava essere soggetto alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dello stesso art. 20 comma 5 O.P.
Nel caso in esame – come ribadito anche nella discussione odierna dai difensori del detenuto - la prestazione era invece stata soggetta alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dell'art. 20 O.P.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità ai due precedenti specifici di questa Sezione lavoro (sentenza n.
342/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, e sentenza n. 196/2023 pubblicata il 28 aprile 2023).
Di seguito, si riporta in corsivo la parte di interesse della prima di tali motivazioni.
<< il trattamento di disoccupazione denominato NASPI è regolato dal D.L.gs. 22/2015, secondo cui esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1).
Il successivo art. 3 prevede poi che la NASPI è riconosciuta “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
pagina 4 di 9 a) siano in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm);
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.L.gs. 181/2000, richiamato dalla lettera a) dell'art. 3, definisce stato di disoccupazione
“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Mentre l'art. 19 del D.L.gs. 150/2015, che ha abrogato la disposizione appena richiamata, qualifica disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Sembra allora al Collegio ancora condivisibile l'argomento, svolto nel richiamato precedente, secondo cui l'indennità di cui si discute rappresenta una misura pensata per il mercato del lavoro libero.
Un assunto desumibile, oltre che dalla nozione di disoccupazione cui il decreto si riferisce (con il richiamo ivi contenuto all'attiva ricerca di un impiego), anche dal preambolo del decreto medesimo che dice della necessaria introduzione “di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo”.
Come pure dall'art. 7 ancora del D.L.gs. 22/2015, secondo cui “l'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai
Servizi competenti” e che pure prevede che con separato decreto siano “introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
Sembra allora al Collegio di una certa evidenza che si tratti di una misura pensata per un mercato del lavoro concorrenziale, connotato ordinariamente da un'eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda (per ragioni varie) e dalla normale libertà negoziale delle parti, in primis da quella dei datori di lavoro di determinare l'ampiezza della propria organizzazione di impresa ricorrendo alle prestazioni di lavoratori che ritengano i più qualificati.
Ora sotto questo profilo, che è, ad avviso della Corte, determinante ai fini di causa, il lavoro intramurario non è assimilabile a quello svolto nel mondo libero.
E' noto infatti come l'art. 20 L. 354/1975 ne rimetta l'organizzazione a una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti nell'accesso alle occasioni di lavoro, tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione (così la norma testualmente: “Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni
pagina 5 di 9 componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di
internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis; b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a)”.
E ancora la medesima norma al comma 3 prevede che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
La legge, quindi, disciplina il lavoro intramurario come strumento trattamentale (in quanto diretto a consentire ai lavoratori detenuti l'acquisizione di abilità utili al reinserimento sociale) e, di conseguenza, impone una specifica e vincolata regolamentazione dell'accesso alle occasioni di impiego, perché, tendenzialmente a tutti (salve le esclusioni legate alle esigenze di sicurezza dell'istituzione) sia consentita l'acquisizione di tali abilità.
Si tratta di connotati che non appartengono al lavoro svolto in un mercato concorrenziale, nel quale la legge appronta strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori subordinati nei periodi di non lavoro proprio fine di limitare gli effetti, sulle primarie esigenze di vita dei lavoratori, delle libere scelte negoziali delle parti (in primis, come già si è detto, dei datori di lavoro, in linea di principio liberi di assumere i lavoratori ritenuti più adeguati alla propria organizzazione produttiva, con il limite del divieto di politiche di assunzione discriminatorie, che qui comunque non rileva).
Ciò non significa negare all'attività lavorativa intramuraria la natura di lavoro (e di lavoro subordinato) e la qualità di lavoratori ai detenuti, in contrario univocamente affermate dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal Tribunale. Significa tuttavia prendere atto dell'irriducibilità del lavoro carcerario a quello del mondo libero quanto alla regolazione dell'accesso, che è fatto che incide necessariamente anche sulla qualificazione della cessazione dei periodi di lavoro, cessazione necessariamente legata proprio al meccanismo regolamentato e vincolato di accesso e alla conseguente rotazione degli aventi diritto.
Si tratta di un profilo ben evidenziato nella citata sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione penale, secondo cui: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla
Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo
pagina 6 di 9 prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Proprio le modalità di accesso (e quindi di avvicendamento) rispetto alle occasioni di lavoro rendono ragione anche della ragionevolezza della diversa determinazione dell' quanto all'attribuzione del beneficio di interesse, CP_1 ricorrendone le altre condizioni, ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (ai quali è pacifico che, in caso di cessazione, la NASPI sia riconosciuta già in sede amministrativa). In questi casi, infatti, si fa questione della cessazione di un rapporto di lavoro svoltosi nel mondo libero, rispetto al quale non valgono quindi i criteri di accesso e rotazione previsti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario per il lavoro intramurario.
Ma vi è un altro argomento che avvalora la soluzione ermeneutica qui preferita e che attiene alla funzione della NASPI, che è indiscutibilmente quella di assicurare al lavoratore, nei periodi di non lavoro, uno strumento diretto a far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia in sostituzione della retribuzione perduta.
Ora, in relazione a tale situazione di bisogno economico, la condizione del lavoratore detenuto nei periodi di non lavoro non è assimilabile a quella del lavoratore disoccupato nel mondo libero, per essere comunque l'amministrazione carceraria tenuta a garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette.
Si tratta di una conclusione che, ad avviso del Collegio, trova conferma nella sentenza n. 137/2021 della Corte
Costituzionale, relativa alla revoca delle prestazioni assistenziali già riconosciute in favore di condannati per taluni gravi reati.
Secondo la Corte infatti “è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte riconosce quindi che - quanto al bisogno di assistenza sociale - la situazione soggettiva di chi è detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere. Solo per i primi, infatti, lo Stato è tenuto a provvedere direttamente al sostentamento. Analogamente la condizione del lavoratore detenuto, nei periodi di non lavoro conseguenti all'avvicendamento nelle attività lavorative intramurarie, non può dirsi equiparabile, quanto al bisogno di strumenti sostitutivi del reddito, a quella della persona disoccupata nel mondo libero.
Non vale infine a smentire la conclusione qui raggiunta la circostanza, sottolineata nella decisione impugnata, che anche in favore dei lavoratori detenuti (e in parte qua da parte degli stessi) sia versata la contribuzione per la disoccupazione involontaria, trattandosi di contribuzione comunque utile, in linea di principio, in caso di cessazione
pagina 7 di 9 dello stato di detenzione. Né rileva il fatto che, in talune contingenze di fatto (per esempio per il caso lo stato di detenzione si protragga oltre il periodo di cui alla lett. b dell'art. 3 del D.L.gs. 22/2015), i contributi non siano in concreto utilizzati, trattandosi di un'evenienza che riguarda la generalità dei rapporti assicurativi pubblici, ispirati a principi di solidarietà, e che non richiedono perciò la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni godute >>
In aggiunta alla motivazione dei due precedenti specifici di questa Sezione lavoro, il Collegio ritiene significativo richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione. Secondo Cass. n. 17484/2024 (punto 14 motivazione):
- richiamate le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa del detenuto, la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale
- considerati i determinanti dati di contesto del complessivo regime carcerario che fondano un particolare tipo di metus del lavoratore detenuto rispetto all'amministrazione
- ne ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza della detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come invece avviene nel mercato libero
- piuttosto, < se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione >, tali cessazioni intermedie si devono ritenere mere sospensioni dell'unico rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non fanno decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il singolo rapporto già concluso
- solo la fine dello stato di detenzione rappresenta una vera e propria cessazione del rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può rifiutare la liberazione al solo scopo di mantenere il rapporto di lavoro, e che quindi dà luogo a disoccupazione involontaria (come già ritenuto da
Cass. n. 396/2024 riferita appunto a tale specifica condizione del detenuto liberato)
- in conclusione, solo la liberazione per fine della pena comporta la risoluzione del rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione penitenziaria, e quindi fa decorrere la prescrizione dei crediti maturati nei singoli rapporti svolti durante il precedente stato di detenzione.
Tirando le fila del ragionamento qui sviluppato, anche con richiamo ai due precedenti specifici di questa Sezione, sembra al Collegio che il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti, soggetto alla rotazione di cui all'art. 20 O.P., nelle pause non lavorate non possa fondare il diritto alla NASPI.
E' vero che il lungo percorso normativo e giurisprudenziale di tendenziale equiparazione del lavoro carcerario a quello del mondo libero ha portato l'art. 20 comma 13 O.P. ad affermare che ai detenuti è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia - ai fini delle prestazioni di disoccupazione - il lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari non può essere assimilato né a quello prestato all'esterno nell'ambito di misure alternative alla detenzione, né a maggior ragione al lavoro prestato nel libero mercato da parte di soggetti liberi.
Da un lato, la vicenda normativa e giurisprudenziale sopra richiamata in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati avvalorava la fondamentale distinzione di status fra il detenuto che pagina 8 di 9 lavorava per l'amministrazione penitenziaria al suo interno, e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative. Dall'altro lato, la vicenda giurisprudenziale in materia di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro dei detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria avvalorava la ricostruzione di un unico rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione, nell'ambito del quale secondo il meccanismo della rotazione si alternano periodi lavorati a periodi di pausa, senza che questi ultimi possano essere assimilati alla condizione di disoccupazione, richiesta per legge ai fini della NASPI.
Spese di lite
Le spese di lite di secondo grado devono essere compensate per intero fra le parti, considerando il carattere nuovo ed estremamente controverso della questione di merito, finora variamente risolta dalla giurisprudenza di merito.
Contributo Unificato
Infine, nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nonostante che abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge esentano dal versamento del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il c.d. doppio contributo è condizionato per legge a due presupposti: quello di natura processuale (integrale rigetto o inammissibilità / improcedibilità dell'impugnazione), la cui sussistenza è attestata dal giudice dell'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), e quello di diritto sostanziale tributario, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. L'attestazione del giudice dell'impugnazione è essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, conforme n. 4731/2021).
Il cd doppio contributo non ha natura sanzionatoria per l'esito del giudizio di impugnazione, bensì di tributo giudiziario,
e quindi presuppone a sua volta l'obbligo di versamento del contributo unificato di base, partecipando alla sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giudiziaria in funzione di disincentivo nei casi in cui essa si riveli superflua
(Sez. Un. n. 20621/2023).
In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il
(doppio del) CU, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di
(originario) versamento del medesimo C.U (ovvero con la formula finale “se dovuto”).
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 9 di 9
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 522 / 2024 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Pietro e Luca Caponetti appellante contro
CP_1
Avv. Massimiliano Minicucci, Silvano Imbriaci appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 83/2024 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 30 marzo 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa, in sintesi, la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Con ricorso al Tribunale di Livorno, aveva convenuto l affermando che: Parte_1 CP_1
- era detenuto presso la casa circondariale di Livorno, dove nell'arco di tempo dal 1° aprile 2019 al 30 dicembre 2022 aveva lavorato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria come inserviente di cucina, addetto alle pulizie, barbiere, addetto alla distribuzione dei pasti, nei servizi vari di istituto regolati dal CCNL turismo pubblici esercizi
- il 17 novembre 2022 aveva fatto domanda per la NASPI, essendo fornito dei requisiti di cui all'art. 3 D. lgvo n.
22/2015:
* stato di disoccupazione involontario
* almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
* almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo pagina 1 di 9 di disoccupazione
- l aveva respinto la domanda amministrativa e il relativo ricorso amministrativo sul presupposto che la NASPI CP_1 non spettasse al detenuto che lavora alle dipendenze della amministrazione penitenziaria all'interno dell'istituto
- il rigetto era errato in diritto poiché il quadro normativo del lavoro penitenziario (Legge n. 354/1975, da ultimo modificata dal D. Lgvo n. 124/2018), così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della
Corte costituzionale (sentenze n. 158/2001, n. 341/2006), sì era evoluto nel tempo verso la tendenziale equiparazione dello status e delle relative tutele fra lavoratore detenuto e libero, fino al riconoscimento che ai detenuti spetta la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20 comma 13 L. 345/75), a fronte del fatto che nei periodi lavorati il compenso dei detenuti viene corrisposto al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali che finanziano anche la assicurazione sociale per l'impiego
- del resto, l' riconosceva il diritto alla NASPI anche ai detenuti che lavorano per datori esterni all'amministrazione CP_1 penitenziaria, assimilandoli ai lavoratori liberi, e mostrando quindi il carattere discriminatorio insito nella negazione per la NASPI in favore dei detenuti che lavorano per l'amministrazione penitenziaria all'interno degli istituti, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 38 Cost.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso poiché la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 396/2024) aveva riconosciuto il diritto del detenuto alla NASPI nel solo caso della liberazione per fine della pena, condizione assimilata all'inizio del periodo di disoccupazione involontaria, evidenziando che proprio la fine della detenzione richiamava l'esigenza di tutela sociale a base della prestazione in esame. In tal senso, se si nega la NASPI al detenuto che perde l'occupazione interna al carcere quando è liberato in modo definitivo, questi viene privato di una fondamentale misura di sostegno pubblico proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una occupazione lavorativa proprio per chi viene dalla detenzione.
Per contro, nel caso in esame, il ricorrente non aveva dedotto circostanze che dimostrassero il carattere involontario della cessazione del rapporto di lavoro, che peraltro aveva prospettato essersi svolto in modo continuativo da aprile 2019
a dicembre 2022, nonostante significative interruzioni (che in effetti risultavano sia dai CUD docc. 1 ric. 1°, sia dall'estratto conto previdenziale doc. 8 ric. 1°).
aveva appellato la sentenza con tre motivi, chiedendone la riforma integrale con accoglimento della Parte_1 domanda respinta invece in primo grado.
Motivo 1) Violazione del contraddittorio, natura involontaria della disoccupazione
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che il ricorrente non avesse dimostrato il carattere involontario della propria disoccupazione, nonostante che la circostanza fosse stata chiaramente affermata nel ricorso introduttivo e non fosse stata contestata in modo specifico dall' né in sede amministrativa né ella memoria di costituzione. CP_1
Quindi la sentenza era nulla poiché individuava come ragione del decidere la mancata prova del carattere involontario della disoccupazione, invece pacifica, e sulla quale peraltro il Tribunale nemmeno aveva sollecitato il contraddittorio.
Il Tribunale aveva trascurato altresì circostanze decisive per il lavoro interno dei detenuti, relative al fatto che questi non pagina 2 di 9 possono rifiutare le occupazioni offerte dall'amministrazione, non solo perché perderebbero la retribuzione, essenziale per i bisogni primari propri e della famiglia, ma anche perché subirebbero una sanzione disciplinare che a sua volta preclude ogni misura premiale (“volontario inadempimento di obblighi lavorativi” previsto dal regolamento di esecuzione dell'OP, DPR n. 230/2000).
Piuttosto, la disoccupazione del detenuto dipende in modo esclusivo dall'amministrazione penitenziaria che non riesce ad assolvere il proprio obbligo di offrire costante occupazione, quale elemento essenziale del trattamento rieducativo, e per la cronica scarsità di risorse finanziarie, deve necessariamente sottoporla a meccanismi di rotazione.
In proposito ai sensi dell'art. 213 cpc era richiesto l'ordine di produzione delle dichiarazioni . Pt_2
Motivo 2) Cass. penale n. 18505/2006
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente applicabile al caso in esame il principio enunciato da Cass. penale n.
18505/2006, che si inseriva nel lungo e complesso contenzioso relativo alla competenza, del giudice della sorveglianza o del giudice del lavoro, per le controversie relative alla prestazione resa dai detenuti alle dipendenze dell'amministrazione. Nel corso di tale contenzioso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano sempre ribadito la competenza del giudice della sorveglianza, fino a che la sentenza costituzionale n. 341/2006 aveva imposto la soluzione contraria per effettività della tutela processuale dei lavoratori detenuti che esigeva la applicazione delle rito del lavoro. La sentenza della Cassazione penale qui richiamata dal Tribunale non poteva quindi fare stato nel presente giudizio perché era stata pronunciata senza il contraddittorio con il ministero della giustizia e con l' , all'esito di un CP_1 giudizio di tipo penalistico privo delle garanzie proprie del giudizio lavoristico.
Motivo 3) Art. 38 Cost., tutela assicurativa e previdenziale per il lavoro interno dei detenuti, discriminazione
Il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che fosse corretto negare la NASPI ai detenuti che lavorano all'interno dell'amministrazione penitenziaria, nonostante che la stessa prestazione fosse riconosciuta ai detenuti che lavorano all'esterno in attuazione della previsione normativa (art. 20 comma 13 OP) che in favore del lavoro dei detenuti estende la tutela assicurativa e previdenziale (comprese le prestazioni per la disoccupazione involontaria), a fronte del contributo previdenziale ed assistenziale al netto del quale viene pagato il compenso ai detenuti.
La decisione attuava quindi una discriminazione, poiché violava i canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza a danno dei detenuti che lavoravano all'interno degli istituti.
Per contro la sentenza n. 158/2001 della Corte costituzionale aveva già affermato la tendenziale equiparazione del lavoro carcerario con il lavoro libero ai fini della pienezza delle tutele da estendere al primo negli stessi termini previsti per il secondo.
Il Tribunale aveva errato altresì nel ritenere che Cass. n. 396/2024 imponesse di riconoscere la NASPI ai soli detenuti in occasione della loro liberazione per fine pena, nonostante che invece particolari tutele sono previste anche dalle fonti euro unitarie in favore dei detenuti da ritenere persone particolarmente svantaggiate.
La rotazione delle occupazioni carcerarie ai sensi dell'art. 20 O.P. non soddisfaceva l'obbligo istituzionale di offrire lavoro ai detenuti, quale componente fondamentale del trattamento rieducativo volto al reinserimento sociale, in violazione dell'intera disciplina che ancora lo considera obbligatorio.
§§§
pagina 3 di 9 Secondo il Collegio, il diritto controverso non sussiste, e quindi l'appello principale va respinto nel merito, con conseguente rigetto della domanda di NASPI da parte del detenuto.
Il ricorso introduttivo precisava quale tipologia di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione carceraria l'appellante avesse svolto fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 Ordinamento Penitenziario L. n. 354/1975, descrivendo la successione delle occupazioni del detenuto nella Casa Circondariale, concludendo che con la fine dell'ultima occupazione egli si trovava disoccupato.
Nel senso dell'infondatezza del diritto va intesa la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 4741/2025 e n.
396/2024) in tema di evoluzione del quadro normativo relativo al lavoro interno dei detenuti verso una tendenziale equiparazione del regime sostanziale processuale rispetto al lavoro delle persone libere nel mondo esterno.
In particolare, Cass. n. 396/2024 è riferita alla condizione del detenuto che era stato occupato alle dipendenze dell'amministrazione in regime carcerario, e che si trovava in condizione di disoccupazione involontaria in seguito alla liberazione definitiva per fine della pena. In tal caso la Corte aveva riconosciuto il diritto alla NASPI poiché
l'occupazione interna era stata persa per un motivo estraneo alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, regolata per i detenuti dall'art. 20 comma 5 Ordinamento Penitenziario L. n.
354/1975.
In tale situazione infatti, come affermato ai punti 43 e 44 della motivazione < la ricomprensione fra i potenziali beneficiari della NASPI del lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria, il cui rapporto cessa per scarcerazione, discende dalla considerazione che anche nel caso ricorre l'esigenza di tutela sociale alla base dell'istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione per chi ha una pregressa esperienza detentiva. Può dunque affermarsi che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI >.
Invece, Cass. n. 4741/2025 è riferita al diverso caso di un detenuto che era stato occupato nell'ambito di uno specifico progetto a termine finanziato dalla Cassa delle Ammende, che non risultava essere soggetto alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dello stesso art. 20 comma 5 O.P.
Nel caso in esame – come ribadito anche nella discussione odierna dai difensori del detenuto - la prestazione era invece stata soggetta alla tipica rotazione degli incarichi lavorativi interni ai sensi dell'art. 20 O.P.
Ciò premesso, il Collegio intende dare continuità ai due precedenti specifici di questa Sezione lavoro (sentenza n.
342/2023 pubblicata il 21 agosto 2023, e sentenza n. 196/2023 pubblicata il 28 aprile 2023).
Di seguito, si riporta in corsivo la parte di interesse della prima di tali motivazioni.
<< il trattamento di disoccupazione denominato NASPI è regolato dal D.L.gs. 22/2015, secondo cui esso “ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” (art.1).
Il successivo art. 3 prevede poi che la NASPI è riconosciuta “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
pagina 4 di 9 a) siano in stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lettera c), D. Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm);
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 1 comma 2 lett. c) del D.L.gs. 181/2000, richiamato dalla lettera a) dell'art. 3, definisce stato di disoccupazione
“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”. Mentre l'art. 19 del D.L.gs. 150/2015, che ha abrogato la disposizione appena richiamata, qualifica disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Sembra allora al Collegio ancora condivisibile l'argomento, svolto nel richiamato precedente, secondo cui l'indennità di cui si discute rappresenta una misura pensata per il mercato del lavoro libero.
Un assunto desumibile, oltre che dalla nozione di disoccupazione cui il decreto si riferisce (con il richiamo ivi contenuto all'attiva ricerca di un impiego), anche dal preambolo del decreto medesimo che dice della necessaria introduzione “di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo”.
Come pure dall'art. 7 ancora del D.L.gs. 22/2015, secondo cui “l'erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai
Servizi competenti” e che pure prevede che con separato decreto siano “introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASPI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo”.
Sembra allora al Collegio di una certa evidenza che si tratti di una misura pensata per un mercato del lavoro concorrenziale, connotato ordinariamente da un'eccedenza dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda (per ragioni varie) e dalla normale libertà negoziale delle parti, in primis da quella dei datori di lavoro di determinare l'ampiezza della propria organizzazione di impresa ricorrendo alle prestazioni di lavoratori che ritengano i più qualificati.
Ora sotto questo profilo, che è, ad avviso della Corte, determinante ai fini di causa, il lavoro intramurario non è assimilabile a quello svolto nel mondo libero.
E' noto infatti come l'art. 20 L. 354/1975 ne rimetta l'organizzazione a una commissione interna che garantisce la rotazione dei detenuti nell'accesso alle occasioni di lavoro, tenendo conto della loro disoccupazione nel periodo di detenzione (così la norma testualmente: “Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni
pagina 5 di 9 componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di
internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis; b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a)”.
E ancora la medesima norma al comma 3 prevede che “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
La legge, quindi, disciplina il lavoro intramurario come strumento trattamentale (in quanto diretto a consentire ai lavoratori detenuti l'acquisizione di abilità utili al reinserimento sociale) e, di conseguenza, impone una specifica e vincolata regolamentazione dell'accesso alle occasioni di impiego, perché, tendenzialmente a tutti (salve le esclusioni legate alle esigenze di sicurezza dell'istituzione) sia consentita l'acquisizione di tali abilità.
Si tratta di connotati che non appartengono al lavoro svolto in un mercato concorrenziale, nel quale la legge appronta strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori subordinati nei periodi di non lavoro proprio fine di limitare gli effetti, sulle primarie esigenze di vita dei lavoratori, delle libere scelte negoziali delle parti (in primis, come già si è detto, dei datori di lavoro, in linea di principio liberi di assumere i lavoratori ritenuti più adeguati alla propria organizzazione produttiva, con il limite del divieto di politiche di assunzione discriminatorie, che qui comunque non rileva).
Ciò non significa negare all'attività lavorativa intramuraria la natura di lavoro (e di lavoro subordinato) e la qualità di lavoratori ai detenuti, in contrario univocamente affermate dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dal Tribunale. Significa tuttavia prendere atto dell'irriducibilità del lavoro carcerario a quello del mondo libero quanto alla regolazione dell'accesso, che è fatto che incide necessariamente anche sulla qualificazione della cessazione dei periodi di lavoro, cessazione necessariamente legata proprio al meccanismo regolamentato e vincolato di accesso e alla conseguente rotazione degli aventi diritto.
Si tratta di un profilo ben evidenziato nella citata sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione penale, secondo cui: “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla
Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha carattere del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativi e di reinserimento sociale e per tale motivo
pagina 6 di 9 prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possano essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Proprio le modalità di accesso (e quindi di avvicendamento) rispetto alle occasioni di lavoro rendono ragione anche della ragionevolezza della diversa determinazione dell' quanto all'attribuzione del beneficio di interesse, CP_1 ricorrendone le altre condizioni, ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno, presso datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (ai quali è pacifico che, in caso di cessazione, la NASPI sia riconosciuta già in sede amministrativa). In questi casi, infatti, si fa questione della cessazione di un rapporto di lavoro svoltosi nel mondo libero, rispetto al quale non valgono quindi i criteri di accesso e rotazione previsti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario per il lavoro intramurario.
Ma vi è un altro argomento che avvalora la soluzione ermeneutica qui preferita e che attiene alla funzione della NASPI, che è indiscutibilmente quella di assicurare al lavoratore, nei periodi di non lavoro, uno strumento diretto a far fronte ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia in sostituzione della retribuzione perduta.
Ora, in relazione a tale situazione di bisogno economico, la condizione del lavoratore detenuto nei periodi di non lavoro non è assimilabile a quella del lavoratore disoccupato nel mondo libero, per essere comunque l'amministrazione carceraria tenuta a garantire le primarie esigenze di vita delle persone ristrette.
Si tratta di una conclusione che, ad avviso del Collegio, trova conferma nella sentenza n. 137/2021 della Corte
Costituzionale, relativa alla revoca delle prestazioni assistenziali già riconosciute in favore di condannati per taluni gravi reati.
Secondo la Corte infatti “è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, L. n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti”.
La Corte riconosce quindi che - quanto al bisogno di assistenza sociale - la situazione soggettiva di chi è detenuto in carcere non equivale a quella del soggetto che sconta la pena fuori dal carcere. Solo per i primi, infatti, lo Stato è tenuto a provvedere direttamente al sostentamento. Analogamente la condizione del lavoratore detenuto, nei periodi di non lavoro conseguenti all'avvicendamento nelle attività lavorative intramurarie, non può dirsi equiparabile, quanto al bisogno di strumenti sostitutivi del reddito, a quella della persona disoccupata nel mondo libero.
Non vale infine a smentire la conclusione qui raggiunta la circostanza, sottolineata nella decisione impugnata, che anche in favore dei lavoratori detenuti (e in parte qua da parte degli stessi) sia versata la contribuzione per la disoccupazione involontaria, trattandosi di contribuzione comunque utile, in linea di principio, in caso di cessazione
pagina 7 di 9 dello stato di detenzione. Né rileva il fatto che, in talune contingenze di fatto (per esempio per il caso lo stato di detenzione si protragga oltre il periodo di cui alla lett. b dell'art. 3 del D.L.gs. 22/2015), i contributi non siano in concreto utilizzati, trattandosi di un'evenienza che riguarda la generalità dei rapporti assicurativi pubblici, ispirati a principi di solidarietà, e che non richiedono perciò la necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni godute >>
In aggiunta alla motivazione dei due precedenti specifici di questa Sezione lavoro, il Collegio ritiene significativo richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto nei confronti dell'amministrazione. Secondo Cass. n. 17484/2024 (punto 14 motivazione):
- richiamate le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa del detenuto, la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale
- considerati i determinanti dati di contesto del complessivo regime carcerario che fondano un particolare tipo di metus del lavoratore detenuto rispetto all'amministrazione
- ne ricava che le cessazioni intermedie dei rapporti di lavoro in costanza della detenzione non possono essere equiparate alla scadenza di un contratto a termine volontariamente concordato, come invece avviene nel mercato libero
- piuttosto, < se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione >, tali cessazioni intermedie si devono ritenere mere sospensioni dell'unico rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non fanno decorrere la prescrizione dei crediti maturati durante il singolo rapporto già concluso
- solo la fine dello stato di detenzione rappresenta una vera e propria cessazione del rapporto (anche di lavoro) con l'amministrazione carceraria, che non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può rifiutare la liberazione al solo scopo di mantenere il rapporto di lavoro, e che quindi dà luogo a disoccupazione involontaria (come già ritenuto da
Cass. n. 396/2024 riferita appunto a tale specifica condizione del detenuto liberato)
- in conclusione, solo la liberazione per fine della pena comporta la risoluzione del rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione penitenziaria, e quindi fa decorrere la prescrizione dei crediti maturati nei singoli rapporti svolti durante il precedente stato di detenzione.
Tirando le fila del ragionamento qui sviluppato, anche con richiamo ai due precedenti specifici di questa Sezione, sembra al Collegio che il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione carceraria all'interno degli istituti, soggetto alla rotazione di cui all'art. 20 O.P., nelle pause non lavorate non possa fondare il diritto alla NASPI.
E' vero che il lungo percorso normativo e giurisprudenziale di tendenziale equiparazione del lavoro carcerario a quello del mondo libero ha portato l'art. 20 comma 13 O.P. ad affermare che ai detenuti è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
Tuttavia - ai fini delle prestazioni di disoccupazione - il lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari non può essere assimilato né a quello prestato all'esterno nell'ambito di misure alternative alla detenzione, né a maggior ragione al lavoro prestato nel libero mercato da parte di soggetti liberi.
Da un lato, la vicenda normativa e giurisprudenziale sopra richiamata in materia di revoca di prestazioni previdenziale nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati avvalorava la fondamentale distinzione di status fra il detenuto che pagina 8 di 9 lavorava per l'amministrazione penitenziaria al suo interno, e la persona ammessa al lavoro esterno nell'ambito di misure alternative. Dall'altro lato, la vicenda giurisprudenziale in materia di decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro dei detenuti dipendenti dell'amministrazione penitenziaria avvalorava la ricostruzione di un unico rapporto (anche di lavoro) fra detenuto e amministrazione, nell'ambito del quale secondo il meccanismo della rotazione si alternano periodi lavorati a periodi di pausa, senza che questi ultimi possano essere assimilati alla condizione di disoccupazione, richiesta per legge ai fini della NASPI.
Spese di lite
Le spese di lite di secondo grado devono essere compensate per intero fra le parti, considerando il carattere nuovo ed estremamente controverso della questione di merito, finora variamente risolta dalla giurisprudenza di merito.
Contributo Unificato
Infine, nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, nonostante che abbia dichiarato condizioni di reddito che per legge esentano dal versamento del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il c.d. doppio contributo è condizionato per legge a due presupposti: quello di natura processuale (integrale rigetto o inammissibilità / improcedibilità dell'impugnazione), la cui sussistenza è attestata dal giudice dell'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), e quello di diritto sostanziale tributario, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria. L'attestazione del giudice dell'impugnazione è essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, conforme n. 4731/2021).
Il cd doppio contributo non ha natura sanzionatoria per l'esito del giudizio di impugnazione, bensì di tributo giudiziario,
e quindi presuppone a sua volta l'obbligo di versamento del contributo unificato di base, partecipando alla sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giudiziaria in funzione di disincentivo nei casi in cui essa si riveli superflua
(Sez. Un. n. 20621/2023).
In conclusione, non spettando al giudice dell'impugnazione stabilire se la parte soccombente debba o meno pagare il
(doppio del) CU, bensì solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma in esame per il raddoppio, quest'ultima pronuncia processuale viene quindi resa in modo condizionato all'effettiva esistenza dell'obbligo di
(originario) versamento del medesimo C.U (ovvero con la formula finale “se dovuto”).
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado fra le parti.
Dichiara che nei confronti dell'appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 9 di 9