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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL EL
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. M. Gigliola Montano
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 30.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 05/02/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
1 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TT (LI) in data 4/7/2021 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 19/11/2013, la figlia e, in data 4/3/2016, la Per_1 figlia . Per_2
Con provvedimento in data 9.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
TT (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TT (LI) in data 4.7.2021 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 335 – parte 2 – serie C
– Anno 2021)
DISPONE CHE
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno l'educazione e l'istruzione in accordo tra loro adottando le decisioni migliori nell'interesse delle minori tenendo conto delle inclinazioni e interessi delle stesse;
3) le figlie rimangono collocate con la madre nell'abitazione familiare posta in
Livorno Via delle Viole 11, che rimane alla stessa assegnata quale abitazione propria e delle figlie minori con la stessa residenti;
4) Il padre si tratterrà con le figlie secondo le seguenti modalità:
- 2 gg nel corso della settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21 nonché un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera alle 21; nella settimana in cui il signor non terrà le bambine nel fine settimana le Pt_1 stesse pernotteranno con il padre il venerdì notte;
- Per le vacanze natalizie Natale e S Stefano alternato nonché 3 gg consecutivi col padre da concordare;
- Vacanze pasquali il giorno di Pasqua e Pasquetta in alternanza annuale tra i genitori nonché 2 gg col padre;
- Vacanze estive una settimana con ciascun genitore da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno nonché 7 gg non consecutivi con il padre nel corso del periodo estivo da concordare tra le parti;
- Le altre festività civili e religiose in alternanza annuale;
5) La rata di mutuo pari ad euro 586,85 che grava sull'abitazione familiare sarà sostenuta al 50% dalle parti a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) Quale contributo al mantenimento delle figlie minori il padre verserà entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre, la somma di euro 500,00, con rivalutazione ISTAT annuale;
7) L'assegno unico per la famiglia verrà riscosso interamente dalla Signora
dalla sottoscrizione del ricorso, con espressa rinuncia in questa sede da CP_1
3 parte del alla percezione e con impegno dello stesso a versare il relativo Pt_1 importo sul c/c/ della signora fino al momento in cui verrà formalizzato CP_1 il subentro della stessa presso l'Inps;
8) Per le spese straordinarie le parti applicheranno il protocollo cnf 29.11.2017 e saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno ad eccezione delle spese per la mensa scolastica e per la dislessia necessarie per la figlia , le spese per Per_2 il centro estivo per le figlie, le spese per corsi sportivi per le figlie (al momento ginnastica artistica) e attrezzature e trasferte relative che i coniugi si accordano sin da adesso a sostenere nella misura del 50% ciascuno;
si precisa che il genitore che non anticipa la spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le parti convengono che per le spese per le quali vi è necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e - mail/sms/WhatsApp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio assenso.
9) la moto BMW tg BM12306 in comunione di beni resta nella proprietà esclusiva al l'auto Nissan Qasquai tg ER509RN intestata al e di Pt_1 Pt_1 proprietà esclusiva dello stesso del valore commerciale di euro 1.000,00 rimane nella piena disponibilità della signora e verrà alla stessa intestata il CP_1 giorno stesso della sottoscrizione del ricorso con accollo a suo carico delle relative spese del passaggio di proprietà; l'auto Nissan X-Trail tg FR395WV in comunione beni tra le parti, viene attribuita in esclusiva al previa Pt_1 corresponsione del 50% del suo valore pari ad euro 5.5000,00 alla signora con versamento di € 2.750,00 al momento della sottoscrizione CP_1 dell'accordo e il rimanente 50% alla data fissata per l'udienza;
10) I finanziamenti contratti dalle parti in comunione dei beni e precisamente:
- ID rata euro 250,00 mensili (residuo da versare € 2.263,00) addebitato su c/c/ della signora;
CP_1
- rata euro 115,97 mensili (residuo da versare € 4.384,00) CP_2 addebitato su c/c/ del signor Pt_1
- rata euro 118,76 mensili (residuo da versare € 3.986,00), CP_2 addebitato su c/c/ del signor Pt_1 saranno a totale carico del signor che estinguerà entro un mese dal Pt_1 deposito del ricorso quello ID che viene attualmente addebitato sul c/c della . CP_1
Le parti si impegnano ad estinguere, entro la sottoscrizione del ricorso, le rate condominiali pendenti e la signora a pagare le contravvenzioni relative CP_1 all'autovettura Nissan a lei in uso.
11)In relazione agli animali di affezione del nucleo familiare, i due gatti restano nell'abitazione familiare e la canina sarà accudita da entrambe le parti, CP_3 secondo le modalità fino ad oggi seguite e cioè: nel corso della giornata col
4 nel luogo di lavoro e la sera a turno finito nella casa familiare;
le spese Pt_1 per urgenze e salute del solo cane saranno assunte dai coniugi nella misura del
50% ciascuno.
A fronte dell'accordo intervenuto, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico, anche in relazione al regime di comunione legale tra le stesse esistente.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EL EL
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. M. Gigliola Montano
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 30.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 05/02/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
1 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TT (LI) in data 4/7/2021 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 19/11/2013, la figlia e, in data 4/3/2016, la Per_1 figlia . Per_2
Con provvedimento in data 9.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
TT (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TT (LI) in data 4.7.2021 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 335 – parte 2 – serie C
– Anno 2021)
DISPONE CHE
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno l'educazione e l'istruzione in accordo tra loro adottando le decisioni migliori nell'interesse delle minori tenendo conto delle inclinazioni e interessi delle stesse;
3) le figlie rimangono collocate con la madre nell'abitazione familiare posta in
Livorno Via delle Viole 11, che rimane alla stessa assegnata quale abitazione propria e delle figlie minori con la stessa residenti;
4) Il padre si tratterrà con le figlie secondo le seguenti modalità:
- 2 gg nel corso della settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21 nonché un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera alle 21; nella settimana in cui il signor non terrà le bambine nel fine settimana le Pt_1 stesse pernotteranno con il padre il venerdì notte;
- Per le vacanze natalizie Natale e S Stefano alternato nonché 3 gg consecutivi col padre da concordare;
- Vacanze pasquali il giorno di Pasqua e Pasquetta in alternanza annuale tra i genitori nonché 2 gg col padre;
- Vacanze estive una settimana con ciascun genitore da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno nonché 7 gg non consecutivi con il padre nel corso del periodo estivo da concordare tra le parti;
- Le altre festività civili e religiose in alternanza annuale;
5) La rata di mutuo pari ad euro 586,85 che grava sull'abitazione familiare sarà sostenuta al 50% dalle parti a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) Quale contributo al mantenimento delle figlie minori il padre verserà entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre, la somma di euro 500,00, con rivalutazione ISTAT annuale;
7) L'assegno unico per la famiglia verrà riscosso interamente dalla Signora
dalla sottoscrizione del ricorso, con espressa rinuncia in questa sede da CP_1
3 parte del alla percezione e con impegno dello stesso a versare il relativo Pt_1 importo sul c/c/ della signora fino al momento in cui verrà formalizzato CP_1 il subentro della stessa presso l'Inps;
8) Per le spese straordinarie le parti applicheranno il protocollo cnf 29.11.2017 e saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno ad eccezione delle spese per la mensa scolastica e per la dislessia necessarie per la figlia , le spese per Per_2 il centro estivo per le figlie, le spese per corsi sportivi per le figlie (al momento ginnastica artistica) e attrezzature e trasferte relative che i coniugi si accordano sin da adesso a sostenere nella misura del 50% ciascuno;
si precisa che il genitore che non anticipa la spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le parti convengono che per le spese per le quali vi è necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e - mail/sms/WhatsApp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio assenso.
9) la moto BMW tg BM12306 in comunione di beni resta nella proprietà esclusiva al l'auto Nissan Qasquai tg ER509RN intestata al e di Pt_1 Pt_1 proprietà esclusiva dello stesso del valore commerciale di euro 1.000,00 rimane nella piena disponibilità della signora e verrà alla stessa intestata il CP_1 giorno stesso della sottoscrizione del ricorso con accollo a suo carico delle relative spese del passaggio di proprietà; l'auto Nissan X-Trail tg FR395WV in comunione beni tra le parti, viene attribuita in esclusiva al previa Pt_1 corresponsione del 50% del suo valore pari ad euro 5.5000,00 alla signora con versamento di € 2.750,00 al momento della sottoscrizione CP_1 dell'accordo e il rimanente 50% alla data fissata per l'udienza;
10) I finanziamenti contratti dalle parti in comunione dei beni e precisamente:
- ID rata euro 250,00 mensili (residuo da versare € 2.263,00) addebitato su c/c/ della signora;
CP_1
- rata euro 115,97 mensili (residuo da versare € 4.384,00) CP_2 addebitato su c/c/ del signor Pt_1
- rata euro 118,76 mensili (residuo da versare € 3.986,00), CP_2 addebitato su c/c/ del signor Pt_1 saranno a totale carico del signor che estinguerà entro un mese dal Pt_1 deposito del ricorso quello ID che viene attualmente addebitato sul c/c della . CP_1
Le parti si impegnano ad estinguere, entro la sottoscrizione del ricorso, le rate condominiali pendenti e la signora a pagare le contravvenzioni relative CP_1 all'autovettura Nissan a lei in uso.
11)In relazione agli animali di affezione del nucleo familiare, i due gatti restano nell'abitazione familiare e la canina sarà accudita da entrambe le parti, CP_3 secondo le modalità fino ad oggi seguite e cioè: nel corso della giornata col
4 nel luogo di lavoro e la sera a turno finito nella casa familiare;
le spese Pt_1 per urgenze e salute del solo cane saranno assunte dai coniugi nella misura del
50% ciascuno.
A fronte dell'accordo intervenuto, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico, anche in relazione al regime di comunione legale tra le stesse esistente.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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