Articolo 22 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 21Articolo 23
Versione
19 febbraio 1953
Art. 22.
L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all' art. 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e' soppressa con effetto dal 1 gennaio 1952.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953