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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 680/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7936/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialucrezia Turco e Andrea CP_1
Consolini, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 47; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2020, chiedeva al Tribunale CP_1 di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di ultime tre mensilità. Al riguardo premetteva: - di essere stata dipendente della ditta , la quale era stata CP_2 dichiarata in stato di insolvenza con sentenza n.95/2017 del 8.2.2017 del Tribunale
1 di Roma sezione fallimentare;
- che con successivo decreto la predetta società era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
- che, in ragione di ciò, aveva presentato istanza di ammissione al passivo della procedura e vi era stata ammessa per l'importo corrispondente alle ultime tre mensilità non retribuite pari a € 4.662,63, senza che l'amministrazione straordinaria della avesse mai CP_2 onorato il suo credito;
- che il 27/3/2018, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, il GR CU pro aveva stipulato con la CP_2 un contratto preliminare per l'acquisto del complesso aziendale;
che i dipendenti della , nell'ambito del trasferimento d'azienda, avevano proseguito l'attività CP_2 presso il GR CU con trasferimento a quest'ultima anche del rapporto di lavoro con parte ricorrente;
- che in base a preventivo accordo, i crediti di lavoro antecedenti la cessione, erano rimasti in capo alla cedente;
- che, al CP_2 momento del trasferimento dell'azienda, parte ricorrente risultava ancora creditrice nei confronti della e, pertanto, presentava istanza al Fondo di CP_2 Garanzia per il pagamento delle retribuzioni inerenti le ultime tre mensilità; - che l rigettava la domanda (pur accogliendo quella relativa al TFR), non CP_3 trattandosi delle ultime tre mensilità antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, nonostante ella ne avesse diritto. Si costituiva l contestando le avverse deduzioni. CP_3 Il Tribunale condannava l al pagamento in favore dellla della CP_3 Pt_2 somma di € 3.299,10, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
CP_ Con ricorso depositato in data 29.3.2023, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituita opponendosi all'avverso gravame, chiedendone CP_1 preliminarmente la declaratoria di inammissibilità, poiché proposto in difetto dei fondamentali requisiti previsti dal vigente art 434 c.p.c.
Invero, con l'atto d'appello l “ribadisce anche in questa sede che le CP_3 retribuzioni richieste non rientrano nel perimetro temporale disegnato dal legislatore in cui opera la garanzia del Fondo. Come già precisato nella memoria del precedente grado, inoltre, nel caso di specie non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicazione della deroga di cui al Messaggio Hermes n. 2272 del 14/06/2019, perché le retribuzioni richieste (gennaio e febbraio 2017) non sono nemmeno le ultime tre antecedenti il trasferimento (05/02/2019)”. Precisa, in subordine, che “La sentenza è in ogni caso errata quanto all'importo richiesto e riconosciuto. Come noto, infatti, l'importo massimo erogabile dall'Istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/92 “… non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Come stabilito dalla Circolare n. CP_3 36/2017 la misura massima del trattamento di integrazione salariale per l'anno 2017, in cui si collocano le mensilità richieste, è pari ad euro 914,96, pertanto, deve concludersi che la massima somma liquidabile ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 è pari ad Euro 2.744,88 (euro 914,96 *3). In ogni caso anche a voler ritenere la retribuzione di fascia superiore, la retribuzione sarebbe parti ad
€ 3.299,10 (1.099,70*3) e non quella indicata in sentenza”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
2 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione. L'appello nel merito è fondato. Si redige la presente sentenza richiamando ex art. 118 dip. att. c,p,c, quella pronunciata di questa Corte n. 143/2025, che si condivide integralmente e appresso richiamata:
“Non solo è corretta l'affermazione di principio condotta dall'ente previdenziale secondo cui l'obbligazione che grava sul Fondo, di natura previdenziale, è distinta ed autonoma dall'obbligo retributivo che grava sul datore di lavoro, sicché l'ente previdenziale non può dirsi vincolato all'ammissione al passivo operata in sede concorsuale, nel senso che pur non potendo l'ente previdenziale opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, può contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata (ex multis, da ultimo Cass. sent n. 31338 del 2024 che cita, fra i numerosi conformi, i precedenti n. 19277 del 2018 e n. 38696 del 2021), ma, alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte (v. Cass. 30835/2024, 31338/2024, 31064/2024, 23449/2024 23449/2024, 31620/2024, 17119/2020...) sono pure corretti i rilevi mossi dall'appellante circa l'impossibilità di ricorrere alla tutela del fondo di Garanzia in riferimento alle retribuzioni reclamate, maturate presso l'impresa cedente (gennaio e febbraio 2017) ammessa ad amministrazione straordinaria, per insussistenza dei presupposti normativi regolanti l'intervento del Fondo di Garanzia. Nel caso, a sostegno dell'intervento del Fondo, il Tribunale, come altra giurisprudenza di merito che ha trovato avallo anche presso questa Corte d'Appello, preso atto del contenuto degli accordi derogatori sottoscritti dall'azienda subentrante, dai rappresentati dei lavoratori e dall'azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria, preliminarmente all'acquisto dell'azienda ritengono che la soppressione della solidarietà cui i lavoratori hanno rinunciato a favore del cessionario determini la possibilità dell'accesso al Fondo in relazione alle ultime tre retribuzioni maturate nei confronti dell'azienda sottoposta a procedura concorsuale e della quota del TFR maturata fino al trasferimento. Tale approdo interpretativo va, tuttavia, riconsiderato in ragione delle argomentazioni fatte proprie dalla Suprema Corte in numerosi precedenti sin dal 2018 e ribaditi sino all'attualità divenendo orientamento costante che trae motivo anche da una interpretazione comunitariamente orientata ossia condotta alla luce di principi tratti dalle ( distinte) Direttive Comunitarie regolanti la materia dei trasferimenti di azienda e della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Come anticipato, nella presente controversia, l'accordo del 20 dicembre 2018 stilato fra , quale azienda CP_2 cedente, GR CU srl, quale azienda subentrante, e le organizzazioni
3 sindacali dei lavoratori, che reca il chiaro riferimento normativo, sia nell'intestazione che nel contenuto, ha escluso l'operatività della solidarietà in capo al cessionario acquirente prevista dall'art.2112 cc in relazione ai crediti maturati dai lavoratori anteriormente alla cessione dell'azienda avvenuta nel febbraio 2019. L'art.47 del dlgs n. 428/1980 nel testo vigente ratione temporis (epoca della cessione dell'azienda nel febbraio 2019) prevede al comma 4-bis. Al successivo comma 5, oggetto di esame al pari del 4 bis della giurisprudenza di merito e di legittimità, che qui, tuttavia, non viene in rilevo posto che l'attività d'impresa della risulta continuata CP_2 (come si desume dal tenore dei provvedimenti giudiziali che hanno affidato la “gestione dell'impresa” all'imprenditore, sia del contenuto dell'accordo del 20 dicembre 2018 in cui si distingue fra i crediti-evidentemente sussistenti- maturati dai lavoratori prima e dopo la cessione del complesso aziendale) e non cessata, si prevede <> L'art.1 del medesimo decreto prevede al primo comma <>. Per completare il quadro normativo di riferimento va richiamata la Direttiva Direttiva 2001/23 CE all'art. 5, primo comma sancisce ( con corrispondenza al comma 5 dell'art.47), in mancanza di diversa disciplina interna, l'inapplicabilità degli articoli 3 e 4 (contenenti le tutele dell'art. 2112) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente. Poi al comma 2 del medesimo articolo 5 (corrispondente all'ipotesi enucleata al 4 bis dell'art.47 ) prevede :
2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro(7); e/o.. b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.>>. Fatta tale premessa normativa, e chiarito che l'ipotesi che interessa l'impresa cedente è quella disciplinata dalla lettera a) e che siamo in presenza di una procedura concorsuale conservativa, resta il fatto che, in base all'orientamento della Suprema Corte, di cui si dirà, laddove vi sia stata una vicenda traslativa, tali eventi non rilevano se riguardanti l'impresa cedente, né accordi in deroga all'art.2112 cc in cui il lavoratore rinunci alla solidarietà nei confronti del cessionario possono avere rilevanza nell'ambito previdenziale. Infatti, come si spiegherà meglio appresso, gli
4 accordi in deroga all'art.2112 cc non posso vincolare l'ente previdenziale, né avere effetto nei suoi confronti, posto che la disciplina della materia previdenziale è di natura imperativa e pubblicistica sicché tali accordi non possono legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia. Per altro, i testi normativi richiamati dalla parte appellata e nell'accordo del dicembre 2018 (art.47, comma 4 bis, d.lgs. n.428/1990 e art.63 del d.lgs. 270/90) possono legittimare una rinuncia del lavoratore solo nell'ambito privatistico e dei diritti retributivi e non nell'ambito previdenziale cui è riferito il Fondo di Garanzia. La Cassazione ha ripetutamente affermato (a partire da Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto CP_ previdenziale sorto con l distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. (e delle retribuzioni maturate). È proprio l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro che CP_ determina l'inopponibilità all degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell'art.47, co.5 l. n.428/90. Infatti, essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell'azienda, non il CP_ rapporto previdenziale tra lavoratore e La Cassazione ha anche ritenuto che, “l'inderogabilità della materia previdenziale - giustificata dalla natura degli interessi tutelati come si evince dal disposto degli artt. 2114 e 2115 c.c. - osta alla validità di ogni patto, che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie” (Cass. 30259 del 2024 che cita n. 24828/11, 37789/22 non massimata) concludendo che <<> precisando significativamente <>. ( Cass. n. 6842 del 2023). In termini ancora più perentori in altre pronunce è stato affermato che << Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5°, lett. c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del d.lgs. n. 270/1999. 4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4-bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4-bis da parte dell'art. 19- quater, d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C- 561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente
5 normativa nazionale con la Direttiva cit... Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, «la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi», il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate «le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa», ma senza tuttavia «privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23».
4.7. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso "anche parziale" contenuto nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (così Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione)>>( Cass. 23499/2024). Sulla scorta di tali affermazioni di principio, la Suprema Corte ha chiarito, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass.39698/21 e Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall'assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall'altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla Direttiva 80/987/CEE. Si è detto che la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (Cass.4897/21). Si è pertanto affermato, soprattutto in relazione alle controversie in cui era reclamata la prestazione sostitutiva del TFR, che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze di un'altra impresa ed il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (si è osservato in relazione al TFR che lo stesso non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell'affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad
6 essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell'assicurato). Inoltre, si è osservato che manca in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (v. Cass. n.19277/18, n.37789/22). Quale ulteriore argomento, valevole anche in relazione alle ultime mensilità pretese nel presente giudizio, la Cassazione ha costantemente affermato che l'accordo sindacale di deroga ex art.47, CP_ comma 4 bis o comma 5 della l. n.428/90 non è opponibile all terzo rispetto alla pattuizione (Cass.6842/23, Cass.37789/22, 31338/2024, 30835/2024, 23499/2024, 31620/2024, 31064/2024,16917/2024, 16832/2024, 16740/2024) in base al CP_ c.c.>. Infatti, l è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e CP_ autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art.47 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. Si è così affermato che anche il disposto dell'art.63, comma 4, richiamato nell'accordo che viene in rilievo nella presente controversia, come pure la natura liquidatoria ( comma 5 dell'art.47 sopra citato ) o conservativa ( comma 4 bis del medesimo art.47 ) della procedura concorsuale sono aspetti del tutto irrilevanti nell'ambito previdenziale (<< Da quanto sin qui detto deriva l'irrilevanza dell'art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere;
trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all'autonomo rapporto previdenziale. >> v.Cass.30835/2024) La Cassazione ha pure esaminato i rapporti con il nuovo comma 5-bis dell'art.47 l. n.428/90, introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.” Ha, pertanto, ritenuto che si tratta di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente agli accordi sindacali concluso anteriormente alla sua entrata in vigore, come quello che qui ci interessa che risale al 2018. Non solo, ma proprio perché trattasi di norma innovativa ed in
7 discontinuità dalla precedente disciplina (e dalle conclusioni cui è giunta la stessa Cassazione nelle sue decisioni), le norme del d.lgs. n. 14 del 2019 non possono rappresentare un utile criterio interpretativo della disciplina pregressa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame o fornire elementi chiarificatori (Cass. n.23499/2024). L'obiettiva complessità della questione e l'esistenza di copiosa giurisprudenza della stessa Corte di Appello di Roma espressasi in senso opposto all'attale decisione, che è emessa in conformità all'orientamento di legittimità, assurgono a gravi ed eccezionali ragioni> legittimanti il regolamento delle spese dei due gradi nel senso dell'integrale compensazione”.
P.Q.M.
- in riforma della gravata, rigetta il ricorso spiegato da;
CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi. Roma, 11.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
8
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 680/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7936/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialucrezia Turco e Andrea CP_1
Consolini, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 47; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2020, chiedeva al Tribunale CP_1 di Roma, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di ultime tre mensilità. Al riguardo premetteva: - di essere stata dipendente della ditta , la quale era stata CP_2 dichiarata in stato di insolvenza con sentenza n.95/2017 del 8.2.2017 del Tribunale
1 di Roma sezione fallimentare;
- che con successivo decreto la predetta società era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
- che, in ragione di ciò, aveva presentato istanza di ammissione al passivo della procedura e vi era stata ammessa per l'importo corrispondente alle ultime tre mensilità non retribuite pari a € 4.662,63, senza che l'amministrazione straordinaria della avesse mai CP_2 onorato il suo credito;
- che il 27/3/2018, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, il GR CU pro aveva stipulato con la CP_2 un contratto preliminare per l'acquisto del complesso aziendale;
che i dipendenti della , nell'ambito del trasferimento d'azienda, avevano proseguito l'attività CP_2 presso il GR CU con trasferimento a quest'ultima anche del rapporto di lavoro con parte ricorrente;
- che in base a preventivo accordo, i crediti di lavoro antecedenti la cessione, erano rimasti in capo alla cedente;
- che, al CP_2 momento del trasferimento dell'azienda, parte ricorrente risultava ancora creditrice nei confronti della e, pertanto, presentava istanza al Fondo di CP_2 Garanzia per il pagamento delle retribuzioni inerenti le ultime tre mensilità; - che l rigettava la domanda (pur accogliendo quella relativa al TFR), non CP_3 trattandosi delle ultime tre mensilità antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, nonostante ella ne avesse diritto. Si costituiva l contestando le avverse deduzioni. CP_3 Il Tribunale condannava l al pagamento in favore dellla della CP_3 Pt_2 somma di € 3.299,10, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
CP_ Con ricorso depositato in data 29.3.2023, l ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituita opponendosi all'avverso gravame, chiedendone CP_1 preliminarmente la declaratoria di inammissibilità, poiché proposto in difetto dei fondamentali requisiti previsti dal vigente art 434 c.p.c.
Invero, con l'atto d'appello l “ribadisce anche in questa sede che le CP_3 retribuzioni richieste non rientrano nel perimetro temporale disegnato dal legislatore in cui opera la garanzia del Fondo. Come già precisato nella memoria del precedente grado, inoltre, nel caso di specie non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicazione della deroga di cui al Messaggio Hermes n. 2272 del 14/06/2019, perché le retribuzioni richieste (gennaio e febbraio 2017) non sono nemmeno le ultime tre antecedenti il trasferimento (05/02/2019)”. Precisa, in subordine, che “La sentenza è in ogni caso errata quanto all'importo richiesto e riconosciuto. Come noto, infatti, l'importo massimo erogabile dall'Istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/92 “… non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”. Come stabilito dalla Circolare n. CP_3 36/2017 la misura massima del trattamento di integrazione salariale per l'anno 2017, in cui si collocano le mensilità richieste, è pari ad euro 914,96, pertanto, deve concludersi che la massima somma liquidabile ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 è pari ad Euro 2.744,88 (euro 914,96 *3). In ogni caso anche a voler ritenere la retribuzione di fascia superiore, la retribuzione sarebbe parti ad
€ 3.299,10 (1.099,70*3) e non quella indicata in sentenza”.
Sull'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata è noto che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
2 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, così Cass. sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Invero, parte appellante censura le parti della sentenza impugnata con sufficiente chiarezza evidenziando le ragioni per dissentire dalla detta decisione. L'appello nel merito è fondato. Si redige la presente sentenza richiamando ex art. 118 dip. att. c,p,c, quella pronunciata di questa Corte n. 143/2025, che si condivide integralmente e appresso richiamata:
“Non solo è corretta l'affermazione di principio condotta dall'ente previdenziale secondo cui l'obbligazione che grava sul Fondo, di natura previdenziale, è distinta ed autonoma dall'obbligo retributivo che grava sul datore di lavoro, sicché l'ente previdenziale non può dirsi vincolato all'ammissione al passivo operata in sede concorsuale, nel senso che pur non potendo l'ente previdenziale opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, può contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata (ex multis, da ultimo Cass. sent n. 31338 del 2024 che cita, fra i numerosi conformi, i precedenti n. 19277 del 2018 e n. 38696 del 2021), ma, alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte (v. Cass. 30835/2024, 31338/2024, 31064/2024, 23449/2024 23449/2024, 31620/2024, 17119/2020...) sono pure corretti i rilevi mossi dall'appellante circa l'impossibilità di ricorrere alla tutela del fondo di Garanzia in riferimento alle retribuzioni reclamate, maturate presso l'impresa cedente (gennaio e febbraio 2017) ammessa ad amministrazione straordinaria, per insussistenza dei presupposti normativi regolanti l'intervento del Fondo di Garanzia. Nel caso, a sostegno dell'intervento del Fondo, il Tribunale, come altra giurisprudenza di merito che ha trovato avallo anche presso questa Corte d'Appello, preso atto del contenuto degli accordi derogatori sottoscritti dall'azienda subentrante, dai rappresentati dei lavoratori e dall'azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria, preliminarmente all'acquisto dell'azienda ritengono che la soppressione della solidarietà cui i lavoratori hanno rinunciato a favore del cessionario determini la possibilità dell'accesso al Fondo in relazione alle ultime tre retribuzioni maturate nei confronti dell'azienda sottoposta a procedura concorsuale e della quota del TFR maturata fino al trasferimento. Tale approdo interpretativo va, tuttavia, riconsiderato in ragione delle argomentazioni fatte proprie dalla Suprema Corte in numerosi precedenti sin dal 2018 e ribaditi sino all'attualità divenendo orientamento costante che trae motivo anche da una interpretazione comunitariamente orientata ossia condotta alla luce di principi tratti dalle ( distinte) Direttive Comunitarie regolanti la materia dei trasferimenti di azienda e della tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro. Come anticipato, nella presente controversia, l'accordo del 20 dicembre 2018 stilato fra , quale azienda CP_2 cedente, GR CU srl, quale azienda subentrante, e le organizzazioni
3 sindacali dei lavoratori, che reca il chiaro riferimento normativo, sia nell'intestazione che nel contenuto, ha escluso l'operatività della solidarietà in capo al cessionario acquirente prevista dall'art.2112 cc in relazione ai crediti maturati dai lavoratori anteriormente alla cessione dell'azienda avvenuta nel febbraio 2019. L'art.47 del dlgs n. 428/1980 nel testo vigente ratione temporis (epoca della cessione dell'azienda nel febbraio 2019) prevede al comma 4-bis. Al successivo comma 5, oggetto di esame al pari del 4 bis della giurisprudenza di merito e di legittimità, che qui, tuttavia, non viene in rilevo posto che l'attività d'impresa della risulta continuata CP_2 (come si desume dal tenore dei provvedimenti giudiziali che hanno affidato la “gestione dell'impresa” all'imprenditore, sia del contenuto dell'accordo del 20 dicembre 2018 in cui si distingue fra i crediti-evidentemente sussistenti- maturati dai lavoratori prima e dopo la cessione del complesso aziendale) e non cessata, si prevede <> L'art.1 del medesimo decreto prevede al primo comma <>. Per completare il quadro normativo di riferimento va richiamata la Direttiva Direttiva 2001/23 CE all'art. 5, primo comma sancisce ( con corrispondenza al comma 5 dell'art.47), in mancanza di diversa disciplina interna, l'inapplicabilità degli articoli 3 e 4 (contenenti le tutele dell'art. 2112) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente. Poi al comma 2 del medesimo articolo 5 (corrispondente all'ipotesi enucleata al 4 bis dell'art.47 ) prevede :
2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro(7); e/o.. b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.>>. Fatta tale premessa normativa, e chiarito che l'ipotesi che interessa l'impresa cedente è quella disciplinata dalla lettera a) e che siamo in presenza di una procedura concorsuale conservativa, resta il fatto che, in base all'orientamento della Suprema Corte, di cui si dirà, laddove vi sia stata una vicenda traslativa, tali eventi non rilevano se riguardanti l'impresa cedente, né accordi in deroga all'art.2112 cc in cui il lavoratore rinunci alla solidarietà nei confronti del cessionario possono avere rilevanza nell'ambito previdenziale. Infatti, come si spiegherà meglio appresso, gli
4 accordi in deroga all'art.2112 cc non posso vincolare l'ente previdenziale, né avere effetto nei suoi confronti, posto che la disciplina della materia previdenziale è di natura imperativa e pubblicistica sicché tali accordi non possono legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia. Per altro, i testi normativi richiamati dalla parte appellata e nell'accordo del dicembre 2018 (art.47, comma 4 bis, d.lgs. n.428/1990 e art.63 del d.lgs. 270/90) possono legittimare una rinuncia del lavoratore solo nell'ambito privatistico e dei diritti retributivi e non nell'ambito previdenziale cui è riferito il Fondo di Garanzia. La Cassazione ha ripetutamente affermato (a partire da Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) che il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto CP_ previdenziale sorto con l distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. (e delle retribuzioni maturate). È proprio l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro che CP_ determina l'inopponibilità all degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell'art.47, co.5 l. n.428/90. Infatti, essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell'azienda, non il CP_ rapporto previdenziale tra lavoratore e La Cassazione ha anche ritenuto che, “l'inderogabilità della materia previdenziale - giustificata dalla natura degli interessi tutelati come si evince dal disposto degli artt. 2114 e 2115 c.c. - osta alla validità di ogni patto, che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie” (Cass. 30259 del 2024 che cita n. 24828/11, 37789/22 non massimata) concludendo che <<> precisando significativamente <>. ( Cass. n. 6842 del 2023). In termini ancora più perentori in altre pronunce è stato affermato che << Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5°, lett. c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del d.lgs. n. 270/1999. 4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4-bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4-bis da parte dell'art. 19- quater, d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C- 561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente
5 normativa nazionale con la Direttiva cit... Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, «la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi», il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate «le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa», ma senza tuttavia «privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23».
4.7. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso "anche parziale" contenuto nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (così Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione)>>( Cass. 23499/2024). Sulla scorta di tali affermazioni di principio, la Suprema Corte ha chiarito, anche alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass.39698/21 e Cass.1861/22, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall'assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall'altro che tale procedura metta capo “ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla Direttiva 80/987/CEE. Si è detto che la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (Cass.4897/21). Si è pertanto affermato, soprattutto in relazione alle controversie in cui era reclamata la prestazione sostitutiva del TFR, che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze di un'altra impresa ed il lavoratore ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (si è osservato in relazione al TFR che lo stesso non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell'affittuario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad
6 essere sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell'assicurato). Inoltre, si è osservato che manca in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (v. Cass. n.19277/18, n.37789/22). Quale ulteriore argomento, valevole anche in relazione alle ultime mensilità pretese nel presente giudizio, la Cassazione ha costantemente affermato che l'accordo sindacale di deroga ex art.47, CP_ comma 4 bis o comma 5 della l. n.428/90 non è opponibile all terzo rispetto alla pattuizione (Cass.6842/23, Cass.37789/22, 31338/2024, 30835/2024, 23499/2024, 31620/2024, 31064/2024,16917/2024, 16832/2024, 16740/2024) in base al CP_ c.c.>. Infatti, l è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e CP_ autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art.47 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. Si è così affermato che anche il disposto dell'art.63, comma 4, richiamato nell'accordo che viene in rilievo nella presente controversia, come pure la natura liquidatoria ( comma 5 dell'art.47 sopra citato ) o conservativa ( comma 4 bis del medesimo art.47 ) della procedura concorsuale sono aspetti del tutto irrilevanti nell'ambito previdenziale (<< Da quanto sin qui detto deriva l'irrilevanza dell'art.63, co.4 e 5 d.lgs. n.270/99 nonché della natura conservativa o liquidatoria della procedura concorsuale in essere;
trattasi invero di profili che attengono al rapporto di lavoro e al connesso art.2112 c.c., non già all'autonomo rapporto previdenziale. >> v.Cass.30835/2024) La Cassazione ha pure esaminato i rapporti con il nuovo comma 5-bis dell'art.47 l. n.428/90, introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.” Ha, pertanto, ritenuto che si tratta di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente agli accordi sindacali concluso anteriormente alla sua entrata in vigore, come quello che qui ci interessa che risale al 2018. Non solo, ma proprio perché trattasi di norma innovativa ed in
7 discontinuità dalla precedente disciplina (e dalle conclusioni cui è giunta la stessa Cassazione nelle sue decisioni), le norme del d.lgs. n. 14 del 2019 non possono rappresentare un utile criterio interpretativo della disciplina pregressa ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame o fornire elementi chiarificatori (Cass. n.23499/2024). L'obiettiva complessità della questione e l'esistenza di copiosa giurisprudenza della stessa Corte di Appello di Roma espressasi in senso opposto all'attale decisione, che è emessa in conformità all'orientamento di legittimità, assurgono a gravi ed eccezionali ragioni> legittimanti il regolamento delle spese dei due gradi nel senso dell'integrale compensazione”.
P.Q.M.
- in riforma della gravata, rigetta il ricorso spiegato da;
CP_1
- compensa le spese di entrambi i gradi. Roma, 11.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
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