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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA di Milano (C.F. e P. Parte_1 P.IVA_1
IVA ), con sede legale in Eindhoven, Olanda, in persona della Procuratrice P.IVA_2
(giusta Procura Speciale 18.11.2020 in autentica Notaio dott. Parte_2
rep n.13750 racc.6875 All. “A”) elettivamente domiciliata in Milano, Via Persona_1
Quadronno n. 24, presso lo Studio dell'avv. Paola Polacchini, che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Maria Antonietta Dimagli, in virtù di procura in atti;
- ATTORE -
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona dei soci accomandatari, con sede legale in Bonorva (SS), Corso P.IVA_3
Vittorio Emanuele II, n. 9;
- CONVENUTO CONTUMACE -
E
(C.F. ), in qualità di socio Controparte_1 C.F._1
accomandatario, residente in [...];
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: contratto di leasing – inadempimento contratto
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale,
- Accertare e dichiarare l'inadempimento dei Resistenti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a Parte_3 di Milano per il complessivo importo di Euro 29.025,80 (di cui Euro 23.977,68 a titolo di
[...] penale residua ed Euro 5.048,12 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996.
- Condannare i Resistenti al pagamento dell'importo di Euro 29.025,80 (di cui Euro 23.977,68 a titolo di penale residua ed Euro 5.048,12 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze.
Con riserva di formulare le richieste ai sensi dell'art. 281 duodecies”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 28.11.2024 a mezzo PEC a e, in qualità di socio accomandatario, a Controparte_1
unitamente al decreto di fissazione udienza, Controparte_1 [...]
- Succursale di Milano, in persona della Procuratrice Speciale Stefania Parte_1
Brioschi, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare gli odierni convenuti al pagamento dell'importo di Euro 29.025,80, di cui Euro 23.977,68 a titolo di penale residua ed Euro
5.048,12 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del contratto di leasing, oltre agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo, con vittoria di spese. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente deduceva che:
➢ di avere stipulato con in Controparte_1
persona dei soci accomandatari, in data 18.12.2020, il contratto di locazione finanziaria n. pagina 2 di 5 4837095, avente ad oggetto i seguenti beni mobili: “Nr 1. Altra Marca Vending machines esterne
LF Vending machines esterne LF Altra Marca DISTRIBUTORE MEDYBOX
MOD.MEDIO+MOD.AGGIUNTIVO MEDIO+LOCKER 6 Controparte_2 oltre accessori”;
➢ L'Utilizzatrice si rendeva inadempiente nel pagamento di n. 4 canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati aventi scadenza in data 21.03.2023 e 21.04.2023, di Euro
1.225,43 a lordo di IVA cadauno e in data 21.05.2023 e 21.06.2023 di Euro 1.298,63 a lordo di
IVA cadauno e, pertanto, per complessivi Euro 5.048,12 a lordo di IVA;
➢ A seguito dell'inadempimento dell'Utilizzatrice, LL inviava comunicazione di risoluzione del contratto, intimando la restituzione dei beni ed il pagamento delle somme dovute;
➢ I beni oggetto del contratto di locazione venivano restituiti e venduti per Euro 3.000,00 oltre IVA;
➢ Il corrispettivo della vendita dei beni veniva così imputato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del Contratto;
➢ Pertanto, il credito vantato nei confronti dell' risulta essere pari ad Euro Parte_4
23.977,68 (così composto: Euro 26.457,68 oltre IVA a titolo di canoni a scadere in linea capitale, cui si sommano Euro 520,00 oltre IVA a titolo di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, da cui sono stati detratti Euro 3.000,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo della vendita dei beni);
Parti convenute non si sono costituite in giudizio, nonostante la rituale citazione e ne è stata dichiarata la contumacia.
Passando alla disamina del merito, la concedente ha acquistato il predetto bene mobile da terzi, al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla resistente (cfr. doc. n. 3)
Il bene mobile è stato consegnato alla società convenuta, come si evince dal verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni (cfr. doc. n. 2).
L'utilizzatore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni a partire dal mese di marzo
2023 (doc. n. 4) e la società di leasing si è avvalsa della clausola risolutiva espressa concordata all'art. 18.1 delle condizioni generali del contratto (doc. 1) mediante intimazione pagina 3 di 5 di pagamento dei canoni e rilascio del compendio comunicata all'utilizzatrice a mezzo PEC ricevuta in data 27.06.2023 (doc. n. 6).
Infine, i beni oggetto del contratto di locazione sono stati restituiti e venduti per euro 3.000,00 oltre IVA (docc. nn. 7 e 7bis).
Va rammentato, al riguardo, che il creditore che agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cfr. Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Parte attrice, come esposto, ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice e ha dimostrato sia la stipula del contratto di leasing che la consegna del bene mobile, oltre alla comunicazione della risoluzione di diritto del contratto di leasing e alla vendita dei predetti beni.
I convenuti nulla hanno eccepito né in fase stragiudiziale, né in questa fase, restando contumaci, come verificato all'udienza del 25.02.2025.
Le domande del ricorrente meritano, dunque, accoglimento.
Pertanto, accertato che il contratto di leasing n. 4837095 stipulato tra
[...] di Milano e Parte_1 Controparte_1
in persona dei soci accomandatari, in data 18.12.2020, è stato risolto di
[...]
diritto con effetto dal 27.6.2024 e rilevato, inoltre, che i beni mobili oggetto del contratto sono stati restituiti dall'utilizzatore e venduti dall'odierno ricorrente al prezzo di € 3.000,00 oltre
IVA e che tale corrispettivo è stato imputato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali, i convenuti contumaci devono essere condannati al pagamento di euro di €
29.025,80. L'importo, in particolare, risulta così composto: euro 26.457,68 oltre IVA a titolo di canoni a scadere in linea capitale, cui si sommano Euro 520,00 oltre IVA a titolo di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, da cui sono stati detratti Euro 3.000,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo della vendita dei beni. A questo importo si aggiunge anche la somma di € 5.048,12 a titolo di canoni di locazione scaduti e rimasti impagati, per l'ammontare complessivo, quindi, di € 29.025,80 oltre agli interessi di mora al tasso BCE
pagina 4 di 5 maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M.
55/2014, applicando i parametri medi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza della fase istruttoria e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
Succursale di Milano contro Parte_1 [...]
in persona dei soci accomandatari, e Controparte_1 [...]
contumaci, così provvede: CP_1
a. accoglie le domande proposte da Parte_1
di Milano ed in conseguenza dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti in data 18.12.2020, con efficacia dal 27.6.2024 condanna in persona dei soci Controparte_3
accomandatari, e , in qualità di socio accomandatario, Controparte_1 entrambi contumaci al pagamento della somma di euro € 29.025,80 oltre agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b. condanna la società Controparte_3
in persona dei soci accomandatari, e , in qualità di socio Controparte_1
accomandatario al pagamento, in favore di - Parte_1
Succursale di Milano delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di €
5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA di Milano (C.F. e P. Parte_1 P.IVA_1
IVA ), con sede legale in Eindhoven, Olanda, in persona della Procuratrice P.IVA_2
(giusta Procura Speciale 18.11.2020 in autentica Notaio dott. Parte_2
rep n.13750 racc.6875 All. “A”) elettivamente domiciliata in Milano, Via Persona_1
Quadronno n. 24, presso lo Studio dell'avv. Paola Polacchini, che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'avv. Maria Antonietta Dimagli, in virtù di procura in atti;
- ATTORE -
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona dei soci accomandatari, con sede legale in Bonorva (SS), Corso P.IVA_3
Vittorio Emanuele II, n. 9;
- CONVENUTO CONTUMACE -
E
(C.F. ), in qualità di socio Controparte_1 C.F._1
accomandatario, residente in [...];
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: contratto di leasing – inadempimento contratto
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale,
- Accertare e dichiarare l'inadempimento dei Resistenti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a Parte_3 di Milano per il complessivo importo di Euro 29.025,80 (di cui Euro 23.977,68 a titolo di
[...] penale residua ed Euro 5.048,12 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996.
- Condannare i Resistenti al pagamento dell'importo di Euro 29.025,80 (di cui Euro 23.977,68 a titolo di penale residua ed Euro 5.048,12 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996, ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze.
Con riserva di formulare le richieste ai sensi dell'art. 281 duodecies”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 28.11.2024 a mezzo PEC a e, in qualità di socio accomandatario, a Controparte_1
unitamente al decreto di fissazione udienza, Controparte_1 [...]
- Succursale di Milano, in persona della Procuratrice Speciale Stefania Parte_1
Brioschi, ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare gli odierni convenuti al pagamento dell'importo di Euro 29.025,80, di cui Euro 23.977,68 a titolo di penale residua ed Euro
5.048,12 a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, previo accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del contratto di leasing, oltre agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo, con vittoria di spese. A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente deduceva che:
➢ di avere stipulato con in Controparte_1
persona dei soci accomandatari, in data 18.12.2020, il contratto di locazione finanziaria n. pagina 2 di 5 4837095, avente ad oggetto i seguenti beni mobili: “Nr 1. Altra Marca Vending machines esterne
LF Vending machines esterne LF Altra Marca DISTRIBUTORE MEDYBOX
MOD.MEDIO+MOD.AGGIUNTIVO MEDIO+LOCKER 6 Controparte_2 oltre accessori”;
➢ L'Utilizzatrice si rendeva inadempiente nel pagamento di n. 4 canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati aventi scadenza in data 21.03.2023 e 21.04.2023, di Euro
1.225,43 a lordo di IVA cadauno e in data 21.05.2023 e 21.06.2023 di Euro 1.298,63 a lordo di
IVA cadauno e, pertanto, per complessivi Euro 5.048,12 a lordo di IVA;
➢ A seguito dell'inadempimento dell'Utilizzatrice, LL inviava comunicazione di risoluzione del contratto, intimando la restituzione dei beni ed il pagamento delle somme dovute;
➢ I beni oggetto del contratto di locazione venivano restituiti e venduti per Euro 3.000,00 oltre IVA;
➢ Il corrispettivo della vendita dei beni veniva così imputato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del Contratto;
➢ Pertanto, il credito vantato nei confronti dell' risulta essere pari ad Euro Parte_4
23.977,68 (così composto: Euro 26.457,68 oltre IVA a titolo di canoni a scadere in linea capitale, cui si sommano Euro 520,00 oltre IVA a titolo di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, da cui sono stati detratti Euro 3.000,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo della vendita dei beni);
Parti convenute non si sono costituite in giudizio, nonostante la rituale citazione e ne è stata dichiarata la contumacia.
Passando alla disamina del merito, la concedente ha acquistato il predetto bene mobile da terzi, al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla resistente (cfr. doc. n. 3)
Il bene mobile è stato consegnato alla società convenuta, come si evince dal verbale di consegna, accettazione e collaudo dei beni (cfr. doc. n. 2).
L'utilizzatore si è reso inadempiente nel pagamento dei canoni a partire dal mese di marzo
2023 (doc. n. 4) e la società di leasing si è avvalsa della clausola risolutiva espressa concordata all'art. 18.1 delle condizioni generali del contratto (doc. 1) mediante intimazione pagina 3 di 5 di pagamento dei canoni e rilascio del compendio comunicata all'utilizzatrice a mezzo PEC ricevuta in data 27.06.2023 (doc. n. 6).
Infine, i beni oggetto del contratto di locazione sono stati restituiti e venduti per euro 3.000,00 oltre IVA (docc. nn. 7 e 7bis).
Va rammentato, al riguardo, che il creditore che agisce per far valere l'inadempimento del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cfr. Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Parte attrice, come esposto, ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatrice e ha dimostrato sia la stipula del contratto di leasing che la consegna del bene mobile, oltre alla comunicazione della risoluzione di diritto del contratto di leasing e alla vendita dei predetti beni.
I convenuti nulla hanno eccepito né in fase stragiudiziale, né in questa fase, restando contumaci, come verificato all'udienza del 25.02.2025.
Le domande del ricorrente meritano, dunque, accoglimento.
Pertanto, accertato che il contratto di leasing n. 4837095 stipulato tra
[...] di Milano e Parte_1 Controparte_1
in persona dei soci accomandatari, in data 18.12.2020, è stato risolto di
[...]
diritto con effetto dal 27.6.2024 e rilevato, inoltre, che i beni mobili oggetto del contratto sono stati restituiti dall'utilizzatore e venduti dall'odierno ricorrente al prezzo di € 3.000,00 oltre
IVA e che tale corrispettivo è stato imputato all'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali, i convenuti contumaci devono essere condannati al pagamento di euro di €
29.025,80. L'importo, in particolare, risulta così composto: euro 26.457,68 oltre IVA a titolo di canoni a scadere in linea capitale, cui si sommano Euro 520,00 oltre IVA a titolo di prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, da cui sono stati detratti Euro 3.000,00 oltre IVA a titolo di corrispettivo della vendita dei beni. A questo importo si aggiunge anche la somma di € 5.048,12 a titolo di canoni di locazione scaduti e rimasti impagati, per l'ammontare complessivo, quindi, di € 29.025,80 oltre agli interessi di mora al tasso BCE
pagina 4 di 5 maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente contumace e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M.
55/2014, applicando i parametri medi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza della fase istruttoria e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
Succursale di Milano contro Parte_1 [...]
in persona dei soci accomandatari, e Controparte_1 [...]
contumaci, così provvede: CP_1
a. accoglie le domande proposte da Parte_1
di Milano ed in conseguenza dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria concluso tra le parti in data 18.12.2020, con efficacia dal 27.6.2024 condanna in persona dei soci Controparte_3
accomandatari, e , in qualità di socio accomandatario, Controparte_1 entrambi contumaci al pagamento della somma di euro € 29.025,80 oltre agli interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto alla penale a far data dalla data della domanda e quanto ai canoni a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b. condanna la società Controparte_3
in persona dei soci accomandatari, e , in qualità di socio Controparte_1
accomandatario al pagamento, in favore di - Parte_1
Succursale di Milano delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di €
5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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