Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1170.2023 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Negro
con il proc. avv. Pedone dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegno ex l.222.84 in considerazione del quadro CP_ patologico sofferto con conseguente condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese. All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa e ricorso per atp.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Nel corso del procedimento in esame, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire la prestazione richiesta tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa.
Nella specie pacifica appare tra le parti la sussistenza del prescritto requisito assicurativo.
Alla luce delle conclusioni peritali, si deve ritenere la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno ex l.222 del 1984 con decorrenza dalla data CP_ indicata dal consulente tecnico d'ufficio, con conseguente condanna di al pagamento di detta prestazione con decorrenza come per legge, prestazione da maggiorare degli interessi legali e da rivalutare esclusivamente per la parte eccedente gli interessi medesimi e salvo quanto già corrisposto a detto titolo.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del
1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Le spese di lite, in considerazione della decorrenza del quadro patologico accertato rispetto alla data degli accertamenti in sede amministrativa, devono essere compensate.
Pqm
Il Tribunale in composizione monocratica,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara la sussistenza sin dal marzo 2023 delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del diritto di parte ricorrente a conseguire l'assegno ex l.222 del 1984 e CP_ condanna al pagamento di detta prestazione con decorrenza come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione siccome indicato in parte motiva. CP_ Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di
Spese per il resto compensate.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova