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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
(materia non specializzata)
Il giudice, dr. Lina Tosi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22982/24 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato in data 12.11.2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Rocco Giacobbe Vaccari del foro di Padova;
Attore contro
(c.f. e p.i.v.a.: ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
(c.f. ) CP_4 C.F._4
(c.f. ) in persona del rappresentante legale Controparte_5 C.F._5 con l'avv. Paolo Chiarelli del foro di Padova
Convenuti
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. (vigente) con ordinanza ex art. 127ter c.p.c.
pagina 1 di 10 Conclusioni per parte attrice: in via preliminare:
• confermare la legittimazione e l'interesse ad agire di e in difetto - dato il Parte_1 silenzio di sul testamento pubblicato il 06.05.2024 e l'accettazione avvenuta il CP_3
04.12.2024, dopo la notifica dell'atto di citazione il 12.11.2024 - compensare le spese di lite;
• confermare la proponibilità delle domande di simulazione e di annullamento dell'atto di modifica di società semplice iscritto nel Registro delle imprese, trattandosi di atto modificativo e non costitutivo di un soggetto giuridico già esistente;
nel merito:
• in via principale accertare e dichiarare, la simulazione assoluta delle disposizioni patrimoniali contenute nell'atto pubblico ricevuto dal Notaio del 14.11.2019 di Rep.144.249, Persona_1 intitolato “modifica di società semplice” in quanto il conferimento in natura è stato fatto per sottrarre i beni del conferente dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.;
• in via subordinata accertare e dichiarare, la simulazione relativa dell'atto pubblico ricevuto dal
Notaio del 14.11.2019 di Rep.144.249, intitolato “modifica di società semplice” Persona_1 in quanto trattasi, in realtà, di un contratto di donazione nullo per mancanza di forma o di donazione indiretta illecita in quanto fatta per sottrare i beni ai creditori in violazione dell'art. 2740 c.c.
• in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'annullamento delle disposizioni patrimoniali contenute nell'atto pubblico ricevuto dal Notaio del 14.11.2019 di Persona_1
Rep.144.249, intitolato “modifica di società semplice” in quanto il consenso del contraente era viziato da errore;
CP
• per l'effetto ritrasferire nel patrimonio del defunto il conferimento in natura di CP cui alle lettere c) e l) dell'atto notarile pubblico del 19.11.2019, ricevuto dal Notaio Per_1
[...
con Rep. 144.249 e Racc. 34703, trascritto il 03.12.2019 presso la C.RR.II di Padova con
R.P. n. 30605 – R.G. 47824 e conseguente restituzione di quanto alienato, con efficacia anche nei confronti dei terzi acquirenti: (omissis: come da conclusioni precisate, si rimanda al foglio telematico)
• ordinare al Conservatore della competente conservatoria immobiliare l'annotazione del provvedimento ex art. 2655 c.c.;
• confermare la legittimità della trascrizione e l'annotazione della domanda giudiziale e riordinarne la trascrizione e l'annotazione a cura e spese dei convenuti, venuta meno in ottemperanza del provvedimento cautelare RG n. 22982/2024-1 del 18.04.2025 (e nelle more pagina 2 di 10 prendere atto che l'attore è disposto a ridurre la formalità escludendo i beni oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico);
• rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti di condanna dell'attore ex art. 96 c. 2 cpc, che sta agendo nell'interesse dei creditori ereditari di data la CP condotta dei chiamati e di che non ha comunicato a il CP_3 Parte_1 rinvenimento del “testamento” di e ha accettato l'eredità solo dopo la notifica CP dell'atto di citazione della presente vertenza;
• condannare controparte alla rifusione delle spese e del compenso professionale a favore dello scrivente procuratore antistatario - o compensare le spese di lite tra le parti nel caso di rigetto in rito o in merito della domanda giudiziale.
Conclusioni per parte convenuta: in via preliminare
• dichiararsi la carenza di legittimazione e di interesse ad agire di Parte_1
• dichiararsi l'improponibilità delle domande di simulazione e di annullamento dell'atto di modifica di società semplice iscritto nel Registro delle Imprese;
nel merito:
• respingersi ogni domanda dell'attore nei confronti dei convenuti;
• accertarsi l'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale e disporsi la sua cancellazione;
in ogni caso:
• condannarsi l'attore a risarcire alla i danni ex art. 96 2° Controparte_7 comma c.p.c., nella misura che risulterà di giustizia;
• Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI
ha adito questa Sezione chiedendo nei confronti dei convenuti l'accertamento della Parte_1 simulazione assoluta delle disposizioni patrimoniali del fu contenute nell'atto pubblico CP ricevuto dal Notaio del 14.11.2019 ( Rep.144.249) di “Modifica di società semplice”, e Persona_1 riguardante appunto in via subordinata, l'accertamento della simulazione relativa delle Parte_2 medesime in quanto dissimulanti una donazione;
in via ulteriormente subordinata, l'annullamento delle stesse in quanto viziate da errore. All'accoglimento delle domande conseguirebbe poi il chiesto pagina 3 di 10 ritrasferimento, nel patrimonio relitto di dei conferimenti in natura di cui alle lettere c) e CP
1) dell'atto notarile.
Le domande sono proposte dall'attore quale erede accettante con beneficio di inventario l'eredità di CP deceduto in data 17/11/2022 a Lozzo Atestino;
è stata
[...] Controparte_7 evocata quale beneficiaria dell'atto dispositivo, mentre , CP_2 CP_3 CP_4 quali soci di e, con , anche quali chiamati all'eredità di . CP_7 Controparte_5 CP
Deduceva in particolare l'attore in citazione:
- che il fratello era deceduto senza lasciare alcun testamento, ed aveva avuto quali fratelli CP
, ed;
Pt_1 Per_2 Per_3 Per_4
- che, apertasi la successione intestata in morte del suddetto e in assenza di eredi legittimari, Pt_3
e i figli del deceduto avevano rinunciato all'eredità, diversamente dai nipoti
[...] Parte_4
e (figli ed eredi di e da e CP_2 CP_3 Persona_5 CP_4 CP_5
chiamati in rappresentazione del nipote (anch'egli figlio di ,
[...] Parte_5 Persona_5 dei quali era ancora ignoto l'intento di accettare o meno;
- di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius e di essere pertanto legittimato ad agire per ottenere la restituzione dell'azienda al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica dei creditori ereditari, venuta meno in ragione dell'atto di conferimento;
Per
- che con l'atto di “Modifica di società semplice” Rep. 144.249 ricevuto dal Notaio CP di Lonigo il 14/11/2019, aveva conferito l'azienda di cui era titolare (del valore di euro 800.000,00) alla AS FARM Soc. Agr. Semplice (allora composta da e CP_4 Persona_5
, ottenendo contestualmente il mero usufrutto sulle quote societarie in titolarità dei CP_2 suddetti senza diventare egli stesso socio;
- che tale operazione era stata volutamente posta in essere in frode ai creditori dell'eredità, stante l'evidente depauperamento del patrimonio del disponente;
- che essendosi spogliato praticamente dell'intero proprio patrimonio senza godere di vantaggi è CP evidente la simulazione assoluta del negozio stipulato;
- che, in alternativa, l'intesa tra e la società convenuta può essere configurata come un CP negozio simulato dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma, in quanto l'aumento del capitale risulta sproporzionato rispetto al patrimonio proprio del disponente;
- che, anche a non voler ravvisare un'ipotesi di simulazione assoluta o relativa, il disponente risulta essere caduto in errore, riconoscibile dalla società, sulla natura del contratto, in ragione di una falsa percezione della realtà e dell'inconsapevolezza degli effetti giuridici della propria manifestazione di volontà. pagina 4 di 10 Si costituivano Controparte_7 CP_2 CP_3 CP_4
e eccependo la carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo ad
[...] Controparte_5
nonché l'improponibilità delle domande di accertamento di simulazione e di Parte_1 annullamento dell'atto di modifica di società semplice avanzate da quest'ultimo, allegando, a tal proposito, la mancanza della qualità di erede in capo all'attore in ragione del verificarsi delle condizioni negative alle quali in proprio testamento olografo datato 1/9/2011 e pubblicato il CP
6/5/2024, aveva subordinato la “diseredazione” dei fratelli e . Contestava Pt_1 Per_2 Per_3 comunque il fondamento delle domande avversarie.
La causa, assegnati i termini istruttori di legge, e istruita solo su base documentale, è stata rimessa al
Collegio ex art. 189 c.p.c. il 25/6/2025. Il Collegio, con ordinanza del 10/9/2025 ha rimesso la decisione al giudice monocratico ai sensi dell'art. 281septies c.p.c. .
Nel costituirsi i convenuti hanno proposto anche domanda cautelare volta ad ottenere ex art. 700 c.p.c. ordine giudiziale, rivolto all'attore, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (eseguita il
13/12/2024 sui beni immobili conferiti in con l'atto del 14/11/2019) in quanto abusiva, per CP_7 la radicale infondatezza delle domande e la immediata e grave lesività della trascrizione a danno di
, la quale, causa la trascrizione, si vedeva pregiudicata la possibilità di portare a utile CP_7 compimento l'aggiudicazione, già ottenuta, di un contributo GSE, finanziato dall'Unione Europea, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dei propri immobili, nell'ambito del progetto
Parco Agrisolare. L'importo finanziato dal GSE ammonta ad euro 1.209.879, di cui metà a fondo perduto, ma l'ottenimento richiede l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori entro il 30/9/2025; ciò al cui fine aveva avviato una richiesta di finanziamento bancario, da garantirsi con ipoteca sui CP_7 beni. La trascrizione della domanda, rendendo precaria la garanzia immobiliare, pregiudicava il compimento del progetto e l'ottenimento del contributo, con un danno ammontante quantomeno all'importo riconosciuto a fondo perduto, euro 604.939,50.
Con ordinanza cautelare del 17/4/2025 l'ordine cautelare veniva emesso, e l'attore vi ottemperava: parte convenuta dichiara che egli ha dato assenso alla cancellazione in data 22/4/2025, e tuttavia paventa che la forzata interruzione dei lavori possa pregiudicare il buon esito della pratica di contributo, onde chiede risarcimento del danno nella misura pari alla quota di contributo a fondo perduto, subordinatamente all'evento della perdita.
pagina 5 di 10 Per contro parte attrice chiede che, accolte le sue domande, si ordini nuovamente la trascrizione e annotazione della domanda, eventualmente escludendo i beni oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico.
Deve in primo luogo darsi atto del fatto che nelle more del giudizio in data 4/12/2024 ha CP_3 accettato a sua volta con beneficio di inventario l'eredità relitta dello zio . CP
Nel merito, sebbene in sede cautelare l'ordinanza abbia motivato, quale ragione più liquida, sulla ritenuta infondatezza nel merito delle domande attoree, senza prendere in esame la sua legittimazione attiva, quest'ultimo aspetto è invero pregiudiziale;
esso tuttavia, per come prospettato, attiene al merito e non, come la legittimazione attiva intesa in senso proprio, alle condizioni dell'azione. La legittimazione attiva in senso proprio si valuta infatti sulla base della prospettazione fatta dall'attore, quale coerenza della domanda rispetto alle allegazioni dell'attore riguardo al diritto che pretende di vedere tutelato. I convenuti non contestano in realtà questo aspetto, e invece negano che sia erede, e questo costituisce Pt_1 questione di merito, cioè è uno degli aspetti rilevanti per decidere del fondamento in concreto della domanda.
Ma prima del merito viene la questione dell'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione al pari della legittimazione attiva intesa in senso proprio, ed è contestato da parte convenuta. La valutazione dell'interesse ad agire va fatta in astratto, come interesse dell'attore rispetto al diritto fatto valere e alle domande svolte. E certamente dal punto di vista astratto, data la legittimazione attiva di quale Pt_1 sussistente per il fatto che egli si afferma erede di e intende impinguare la massa ereditaria dei beni CP in tesi illegittimamente sviati, sussiste l'interesse ad agire, visto che anche il diritto dell'erede sulla massa, se sussistente, trarrebbe giovamento da tale rimpinguamento.
Passando dunque al merito e alla questione se sia erede e dunque possa esercitare le azioni a Pt_1 favore della massa, questione oggetto di domanda di accertamento (sia pure formulata come domanda di accertamento di “carenza di legittimazione attiva”), deve darsi sul punto risposta negativa.
Il testamento pubblicato il 6/5/2024 è un testamento olografo sottoscritto dal de cuius e datato a Fossona il
1/9/2011 e recita: “Cari Parte_6
Vi invito A non fare rimuovere l'impianto Foto Voltaico dei miei nipoti e non Pignorare i loro Beni. Part
Se lo Farete, Vi escludo da ogni mio lascito Futuro Indicando come Soli Beneficiari Persona_6
Parte_7
pagina 6 di 10 Part Non vi è dubbio fra le parti che e siano tre dei fratelli di , e che Pt_1 Per_2 Per_3 CP
e i figli di , quarto fratello. Né vi è fra le parti dubbio su quali siano i fatti cui si CP_2 CP_3 Per_4 riferiscono le intimazioni inibite nell'atto, relative alla rimozione dell'impianto fotovoltaico dei nipoti e al pignoramento dei beni dei nipoti. Infatti in rappresentanza di Azienda Agricola Parte_1
Rampon Fratelli di Rampon Armando, , e , aveva assunto iniziative giudiziali contro Per_3 Per_2 CP la con un pignoramento del 12/3/2011, ottenendo poi l'assegnazione delle somma Controparte_8 in data 19/9/2011, poco dopo la redazione del testamento. Quanto all'impianto fotovoltaico, Pt_1
e , con atto notificato nel maggio 2011, avevano agito in via possessoria avanti Per_3 Parte_3 il Tribunale di Padova contro la (rappresentata da per ottenere la rimozione di Controparte_8 CP_3 un impianto fotovoltaico installato da tale società su un immobile comune ai cinque fratelli anziani
Ambedue le iniziative – ed è evidente che il testamento fa riferimento al perseguimento e CP proseguimento delle due procedure, non limitandosi, quanto al pignoramento, all'atto come tale – pur assunte da una società cui partecipava, non erano, evidentemente, da lui condivise. La CP CP_8
è, o era all'epoca dei fatti vietati dal testatore, società riconducibile alla stirpe di (si
[...] Per_4
Part ricorda che era il padre di e e con e era figlio di ) e quindi ai CP_4 CP_5 CP_3 CP_2 Per_4
“miei nipoti”, indicati nel testamento come soli beneficiari in caso di messa in atto da parte di Pt_1
e delle condotte indicate come non volute dal testatore. Per_2 Per_3
L'intento del testatore era reso fra l'altro chiaro (ma non affatto integrato) da una missiva di qualche giorno anteriore la data del testamento, un telefax del 26/8/2011 indirizzato da ai tre fratelli CP
e che esponeva e argomentava il dissenso di per le iniziative in Pt_1 Per_3 Per_2 CP questione.
La disposizione come contenuta nel testamento, denominata da parte convenuta “diseredazione condizionata”, si riconduce al novero delle disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio, includenti oltre alle clausole di decadenza della istituzione di erede, quale è la presente, anche le clausole di riduzione e le clausole penali. Tali clausole ricadono tutte nella categoria delle disposizioni condizionali
(Cass. 12268/2025: “Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (cd. poenae nomine) hanno lo stesso trattamento della disposizione condizionale...” e sono “... soggette all'unico limite incidente sulla loro validità di non essere impossibili o illecite.” Ai sensi dell'art. 634 c.c., letto con l'art. 626 c.c., le condizioni apposte a disposizioni testamentarie, se illecite o impossibili, sono invalide ma non invalidano il testamento, a meno che non siano l'unico motivo che ha determinato il testatore a disporre.
Tale ultima espressione può intendersi più specificamente al caso in cui il testatore non avrebbe disposto a favore di quel soggetto se non avesse inteso apporre la condizione;
in ogni caso la pluralità di condizioni, di cui almeno una lecita, esclude la sussistenza del presupposto di cui all'art. 626 c.c. . pagina 7 di 10 La clausola in esame, con cui si stabilisce che se i tre indicati compiranno i fatti vietati saranno esclusi dal testamento va qualificata ex art. 638 c.c. quale istituzione di erede sotto clausola risolutiva.
Assume parte attrice che le condizioni apposte siano illecite, in quanto volte a limitare la libertà di azione giudiziale e la tutela dei propri diritti: ma non è questo il criterio interpretativo della norma adottato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale bene può essere posta una condizione che comporta per l'erede il sacrificio di diritti disponibili (Cass. 2025 citata e 12936/1993 in essa citata) quali sono certamente il possesso (nel caso, il compossesso) di immobili o dei diritti patrimoniali (nel caso, il pignoramento era avvenuto per una somma inferiore a 20.000 euro) di una società di persone. Ove poi, come allega parte attrice, dovesse ravvisarsi nella installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di ricorso possessorio anche un illecito urbanistico, comportante obbligo di demolizione, e si dovesse giungere a concludere che il divieto testamentario di rimozione fosse illecito in quanto contrario a norma imperativa (sul punto si ha il solo riscontro rappresentato da una lettera in data 18/2/2011 dell'avv. Carlo
Cristante per e al Comune di Cervarese Santa Croce, in risposta ad una nota del Pt_1 Per_3 Per_2
Comune in cui, come si legge nella risposta, si farebbe riferimento all'avvio di un procedimento amministrativo per abuso edilizio), in ogni caso ciò farebbe cadere la sola clausola contenente la condizione di non rimuovere l'impianto, ma non quella di non proseguire il procedimento esecutivo contro i “nipoti” .
Pertanto avendo realizzato la condizione vietata, risolutiva della istituzione di erede (o realizzativa della
“diseredazione”) non è erede e non può quindi agire nella qualità per la rimozione Parte_1 dell'atto del de cuius.
La fondatezza nel merito delle varie domande, esaminata in sede cautelare, non deve pertanto neppure essere esaminata ai fini della decisione di merito.
Le spese seguono la soccombenza. L'attore invoca la compensazione “dato il silenzio di CP_3 sul testamento pubblicato il 06.05.2024 e l'accettazione avvenuta il 04.12.2024, dopo la notifica dell'atto di citazione il 12.11.2024” ma non si comprende il senso di tale formula, posto che il testamento fu appunto pubblicato il 6/5/2024 ben prima che la presente causa venisse incardinata (le prime notifiche avvennero il 12/11/2024) e l'accettazione di è del tutto irrilevante rispetto alla circostanza che CP_3 non è erede per essersi già illo tempore realizzata la condizione risolutiva indicata nel Pt_1 testamento.
Quanto alla richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 2 c.p.c. di parte convenuta, può invero certo affermarsi che parte attrice ha eseguito la trascrizione della domanda senza la dovuta prudenza, sia in ragione del fatto che alla luce del testamento non era erede, sia anche in ragione della infondatezza Parte_1 delle domande di merito, fondate, quelle di simulazione, su una allegazione, aliena dalla natura del pagina 8 di 10 fenomeno, di un intento di frode ai creditori in capo al disponente;
e, quella di vizio della volontà, su un assunto privo di consistenza;
il tutto come già valutato nella ordinanza di concessione della misura cautelare.
Tuttavia allo stato il danno lamentato non si è ancora verificato, in quanto il termine ultimo per completare l'impianto non è ancora spirato;
e non è comunque possibile pronunciare condanna condizionata, dato che l'accertamento del mancato conseguimento del contributo (la condizione che parte convenuta ritiene possa essere dedotta nella pronuncia di condanna) non è circostanza da sola bastante a dimostrare il nesso causale fra trascrizione improvvida e danno, ma la vicenda andrebbe vagliata sulla scorta di elementi che, stanti le preclusioni processuali, non avrebbero potuto essere versati in causa dai convenuti.
Sebbene sia principio generale quello per cui il giudice delle pronunce ex art. 96 c.p.c. (segnatamente comma 2, qui in questione) è quello della causa nella quale le condotta impropria è tenuta, tuttavia (v.
Cass. SSUU 25478/2021e giurisprudenza ivi richiamata) sono riconosciute circostanze nelle quali la domanda può essere posta in un separato giudizio, come nel caso in cui non sia più possibile fare valere tempestivamente i danni nel giudizio a quo: Tale è certamente il caso, nel quale i termini istruttori sono spirati da tempo, e comunque i casi in cui i danni non si sono ancora verificati alla data della pronuncia.
Pertanto allo stato si pronuncia solo sulle spese di lite, anche relativamente alla fase cautelare. Il valore della lite ex art. 12 c.p.c. si misura sul valore dei beni relativamente al conferimento dei quali si chiede pronuncia demolitoria, quindi euro 800.000,00. Si considera la pluralità di soggetti difesi, aventi medesima posizione processuale, senza esame di questioni soggettive specifiche;
inoltre, nel merito, la mancanza di attività istruttoria;
e, nel cautelare, la assenza di scritti diversi dall'atto introduttivo, l'unicità dell'udienza, l'assenza di istruzione.
La trascrizione della domanda giudiziale è già stata cancellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) accerta che l'attore non è erede di nato a [...] il Parte_1 CP
24/5/1943 e deceduto a Lozzo Atestino il 17/11/2022;
3) accerta che parte attrice ha eseguito la trascrizione della domanda senza la normale prudenza;
4) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti, che liquida per il merito in euro
21.168,00 in compensi, oltre 15% spese processuali, oltre iva e cpa;
per il procedimento cautelare in euro 1.063,00 in esborsi, 8.820 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa pagina 9 di 10 Venezia, 11/9/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
(materia non specializzata)
Il giudice, dr. Lina Tosi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22982/24 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato in data 12.11.2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Rocco Giacobbe Vaccari del foro di Padova;
Attore contro
(c.f. e p.i.v.a.: ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) CP_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
(c.f. ) CP_4 C.F._4
(c.f. ) in persona del rappresentante legale Controparte_5 C.F._5 con l'avv. Paolo Chiarelli del foro di Padova
Convenuti
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 189 c.p.c. (vigente) con ordinanza ex art. 127ter c.p.c.
pagina 1 di 10 Conclusioni per parte attrice: in via preliminare:
• confermare la legittimazione e l'interesse ad agire di e in difetto - dato il Parte_1 silenzio di sul testamento pubblicato il 06.05.2024 e l'accettazione avvenuta il CP_3
04.12.2024, dopo la notifica dell'atto di citazione il 12.11.2024 - compensare le spese di lite;
• confermare la proponibilità delle domande di simulazione e di annullamento dell'atto di modifica di società semplice iscritto nel Registro delle imprese, trattandosi di atto modificativo e non costitutivo di un soggetto giuridico già esistente;
nel merito:
• in via principale accertare e dichiarare, la simulazione assoluta delle disposizioni patrimoniali contenute nell'atto pubblico ricevuto dal Notaio del 14.11.2019 di Rep.144.249, Persona_1 intitolato “modifica di società semplice” in quanto il conferimento in natura è stato fatto per sottrarre i beni del conferente dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.;
• in via subordinata accertare e dichiarare, la simulazione relativa dell'atto pubblico ricevuto dal
Notaio del 14.11.2019 di Rep.144.249, intitolato “modifica di società semplice” Persona_1 in quanto trattasi, in realtà, di un contratto di donazione nullo per mancanza di forma o di donazione indiretta illecita in quanto fatta per sottrare i beni ai creditori in violazione dell'art. 2740 c.c.
• in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'annullamento delle disposizioni patrimoniali contenute nell'atto pubblico ricevuto dal Notaio del 14.11.2019 di Persona_1
Rep.144.249, intitolato “modifica di società semplice” in quanto il consenso del contraente era viziato da errore;
CP
• per l'effetto ritrasferire nel patrimonio del defunto il conferimento in natura di CP cui alle lettere c) e l) dell'atto notarile pubblico del 19.11.2019, ricevuto dal Notaio Per_1
[...
con Rep. 144.249 e Racc. 34703, trascritto il 03.12.2019 presso la C.RR.II di Padova con
R.P. n. 30605 – R.G. 47824 e conseguente restituzione di quanto alienato, con efficacia anche nei confronti dei terzi acquirenti: (omissis: come da conclusioni precisate, si rimanda al foglio telematico)
• ordinare al Conservatore della competente conservatoria immobiliare l'annotazione del provvedimento ex art. 2655 c.c.;
• confermare la legittimità della trascrizione e l'annotazione della domanda giudiziale e riordinarne la trascrizione e l'annotazione a cura e spese dei convenuti, venuta meno in ottemperanza del provvedimento cautelare RG n. 22982/2024-1 del 18.04.2025 (e nelle more pagina 2 di 10 prendere atto che l'attore è disposto a ridurre la formalità escludendo i beni oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico);
• rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti di condanna dell'attore ex art. 96 c. 2 cpc, che sta agendo nell'interesse dei creditori ereditari di data la CP condotta dei chiamati e di che non ha comunicato a il CP_3 Parte_1 rinvenimento del “testamento” di e ha accettato l'eredità solo dopo la notifica CP dell'atto di citazione della presente vertenza;
• condannare controparte alla rifusione delle spese e del compenso professionale a favore dello scrivente procuratore antistatario - o compensare le spese di lite tra le parti nel caso di rigetto in rito o in merito della domanda giudiziale.
Conclusioni per parte convenuta: in via preliminare
• dichiararsi la carenza di legittimazione e di interesse ad agire di Parte_1
• dichiararsi l'improponibilità delle domande di simulazione e di annullamento dell'atto di modifica di società semplice iscritto nel Registro delle Imprese;
nel merito:
• respingersi ogni domanda dell'attore nei confronti dei convenuti;
• accertarsi l'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale e disporsi la sua cancellazione;
in ogni caso:
• condannarsi l'attore a risarcire alla i danni ex art. 96 2° Controparte_7 comma c.p.c., nella misura che risulterà di giustizia;
• Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI
ha adito questa Sezione chiedendo nei confronti dei convenuti l'accertamento della Parte_1 simulazione assoluta delle disposizioni patrimoniali del fu contenute nell'atto pubblico CP ricevuto dal Notaio del 14.11.2019 ( Rep.144.249) di “Modifica di società semplice”, e Persona_1 riguardante appunto in via subordinata, l'accertamento della simulazione relativa delle Parte_2 medesime in quanto dissimulanti una donazione;
in via ulteriormente subordinata, l'annullamento delle stesse in quanto viziate da errore. All'accoglimento delle domande conseguirebbe poi il chiesto pagina 3 di 10 ritrasferimento, nel patrimonio relitto di dei conferimenti in natura di cui alle lettere c) e CP
1) dell'atto notarile.
Le domande sono proposte dall'attore quale erede accettante con beneficio di inventario l'eredità di CP deceduto in data 17/11/2022 a Lozzo Atestino;
è stata
[...] Controparte_7 evocata quale beneficiaria dell'atto dispositivo, mentre , CP_2 CP_3 CP_4 quali soci di e, con , anche quali chiamati all'eredità di . CP_7 Controparte_5 CP
Deduceva in particolare l'attore in citazione:
- che il fratello era deceduto senza lasciare alcun testamento, ed aveva avuto quali fratelli CP
, ed;
Pt_1 Per_2 Per_3 Per_4
- che, apertasi la successione intestata in morte del suddetto e in assenza di eredi legittimari, Pt_3
e i figli del deceduto avevano rinunciato all'eredità, diversamente dai nipoti
[...] Parte_4
e (figli ed eredi di e da e CP_2 CP_3 Persona_5 CP_4 CP_5
chiamati in rappresentazione del nipote (anch'egli figlio di ,
[...] Parte_5 Persona_5 dei quali era ancora ignoto l'intento di accettare o meno;
- di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius e di essere pertanto legittimato ad agire per ottenere la restituzione dell'azienda al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale generica dei creditori ereditari, venuta meno in ragione dell'atto di conferimento;
Per
- che con l'atto di “Modifica di società semplice” Rep. 144.249 ricevuto dal Notaio CP di Lonigo il 14/11/2019, aveva conferito l'azienda di cui era titolare (del valore di euro 800.000,00) alla AS FARM Soc. Agr. Semplice (allora composta da e CP_4 Persona_5
, ottenendo contestualmente il mero usufrutto sulle quote societarie in titolarità dei CP_2 suddetti senza diventare egli stesso socio;
- che tale operazione era stata volutamente posta in essere in frode ai creditori dell'eredità, stante l'evidente depauperamento del patrimonio del disponente;
- che essendosi spogliato praticamente dell'intero proprio patrimonio senza godere di vantaggi è CP evidente la simulazione assoluta del negozio stipulato;
- che, in alternativa, l'intesa tra e la società convenuta può essere configurata come un CP negozio simulato dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma, in quanto l'aumento del capitale risulta sproporzionato rispetto al patrimonio proprio del disponente;
- che, anche a non voler ravvisare un'ipotesi di simulazione assoluta o relativa, il disponente risulta essere caduto in errore, riconoscibile dalla società, sulla natura del contratto, in ragione di una falsa percezione della realtà e dell'inconsapevolezza degli effetti giuridici della propria manifestazione di volontà. pagina 4 di 10 Si costituivano Controparte_7 CP_2 CP_3 CP_4
e eccependo la carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo ad
[...] Controparte_5
nonché l'improponibilità delle domande di accertamento di simulazione e di Parte_1 annullamento dell'atto di modifica di società semplice avanzate da quest'ultimo, allegando, a tal proposito, la mancanza della qualità di erede in capo all'attore in ragione del verificarsi delle condizioni negative alle quali in proprio testamento olografo datato 1/9/2011 e pubblicato il CP
6/5/2024, aveva subordinato la “diseredazione” dei fratelli e . Contestava Pt_1 Per_2 Per_3 comunque il fondamento delle domande avversarie.
La causa, assegnati i termini istruttori di legge, e istruita solo su base documentale, è stata rimessa al
Collegio ex art. 189 c.p.c. il 25/6/2025. Il Collegio, con ordinanza del 10/9/2025 ha rimesso la decisione al giudice monocratico ai sensi dell'art. 281septies c.p.c. .
Nel costituirsi i convenuti hanno proposto anche domanda cautelare volta ad ottenere ex art. 700 c.p.c. ordine giudiziale, rivolto all'attore, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale (eseguita il
13/12/2024 sui beni immobili conferiti in con l'atto del 14/11/2019) in quanto abusiva, per CP_7 la radicale infondatezza delle domande e la immediata e grave lesività della trascrizione a danno di
, la quale, causa la trascrizione, si vedeva pregiudicata la possibilità di portare a utile CP_7 compimento l'aggiudicazione, già ottenuta, di un contributo GSE, finanziato dall'Unione Europea, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dei propri immobili, nell'ambito del progetto
Parco Agrisolare. L'importo finanziato dal GSE ammonta ad euro 1.209.879, di cui metà a fondo perduto, ma l'ottenimento richiede l'ultimazione e la rendicontazione dei lavori entro il 30/9/2025; ciò al cui fine aveva avviato una richiesta di finanziamento bancario, da garantirsi con ipoteca sui CP_7 beni. La trascrizione della domanda, rendendo precaria la garanzia immobiliare, pregiudicava il compimento del progetto e l'ottenimento del contributo, con un danno ammontante quantomeno all'importo riconosciuto a fondo perduto, euro 604.939,50.
Con ordinanza cautelare del 17/4/2025 l'ordine cautelare veniva emesso, e l'attore vi ottemperava: parte convenuta dichiara che egli ha dato assenso alla cancellazione in data 22/4/2025, e tuttavia paventa che la forzata interruzione dei lavori possa pregiudicare il buon esito della pratica di contributo, onde chiede risarcimento del danno nella misura pari alla quota di contributo a fondo perduto, subordinatamente all'evento della perdita.
pagina 5 di 10 Per contro parte attrice chiede che, accolte le sue domande, si ordini nuovamente la trascrizione e annotazione della domanda, eventualmente escludendo i beni oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico.
Deve in primo luogo darsi atto del fatto che nelle more del giudizio in data 4/12/2024 ha CP_3 accettato a sua volta con beneficio di inventario l'eredità relitta dello zio . CP
Nel merito, sebbene in sede cautelare l'ordinanza abbia motivato, quale ragione più liquida, sulla ritenuta infondatezza nel merito delle domande attoree, senza prendere in esame la sua legittimazione attiva, quest'ultimo aspetto è invero pregiudiziale;
esso tuttavia, per come prospettato, attiene al merito e non, come la legittimazione attiva intesa in senso proprio, alle condizioni dell'azione. La legittimazione attiva in senso proprio si valuta infatti sulla base della prospettazione fatta dall'attore, quale coerenza della domanda rispetto alle allegazioni dell'attore riguardo al diritto che pretende di vedere tutelato. I convenuti non contestano in realtà questo aspetto, e invece negano che sia erede, e questo costituisce Pt_1 questione di merito, cioè è uno degli aspetti rilevanti per decidere del fondamento in concreto della domanda.
Ma prima del merito viene la questione dell'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione al pari della legittimazione attiva intesa in senso proprio, ed è contestato da parte convenuta. La valutazione dell'interesse ad agire va fatta in astratto, come interesse dell'attore rispetto al diritto fatto valere e alle domande svolte. E certamente dal punto di vista astratto, data la legittimazione attiva di quale Pt_1 sussistente per il fatto che egli si afferma erede di e intende impinguare la massa ereditaria dei beni CP in tesi illegittimamente sviati, sussiste l'interesse ad agire, visto che anche il diritto dell'erede sulla massa, se sussistente, trarrebbe giovamento da tale rimpinguamento.
Passando dunque al merito e alla questione se sia erede e dunque possa esercitare le azioni a Pt_1 favore della massa, questione oggetto di domanda di accertamento (sia pure formulata come domanda di accertamento di “carenza di legittimazione attiva”), deve darsi sul punto risposta negativa.
Il testamento pubblicato il 6/5/2024 è un testamento olografo sottoscritto dal de cuius e datato a Fossona il
1/9/2011 e recita: “Cari Parte_6
Vi invito A non fare rimuovere l'impianto Foto Voltaico dei miei nipoti e non Pignorare i loro Beni. Part
Se lo Farete, Vi escludo da ogni mio lascito Futuro Indicando come Soli Beneficiari Persona_6
Parte_7
pagina 6 di 10 Part Non vi è dubbio fra le parti che e siano tre dei fratelli di , e che Pt_1 Per_2 Per_3 CP
e i figli di , quarto fratello. Né vi è fra le parti dubbio su quali siano i fatti cui si CP_2 CP_3 Per_4 riferiscono le intimazioni inibite nell'atto, relative alla rimozione dell'impianto fotovoltaico dei nipoti e al pignoramento dei beni dei nipoti. Infatti in rappresentanza di Azienda Agricola Parte_1
Rampon Fratelli di Rampon Armando, , e , aveva assunto iniziative giudiziali contro Per_3 Per_2 CP la con un pignoramento del 12/3/2011, ottenendo poi l'assegnazione delle somma Controparte_8 in data 19/9/2011, poco dopo la redazione del testamento. Quanto all'impianto fotovoltaico, Pt_1
e , con atto notificato nel maggio 2011, avevano agito in via possessoria avanti Per_3 Parte_3 il Tribunale di Padova contro la (rappresentata da per ottenere la rimozione di Controparte_8 CP_3 un impianto fotovoltaico installato da tale società su un immobile comune ai cinque fratelli anziani
Ambedue le iniziative – ed è evidente che il testamento fa riferimento al perseguimento e CP proseguimento delle due procedure, non limitandosi, quanto al pignoramento, all'atto come tale – pur assunte da una società cui partecipava, non erano, evidentemente, da lui condivise. La CP CP_8
è, o era all'epoca dei fatti vietati dal testatore, società riconducibile alla stirpe di (si
[...] Per_4
Part ricorda che era il padre di e e con e era figlio di ) e quindi ai CP_4 CP_5 CP_3 CP_2 Per_4
“miei nipoti”, indicati nel testamento come soli beneficiari in caso di messa in atto da parte di Pt_1
e delle condotte indicate come non volute dal testatore. Per_2 Per_3
L'intento del testatore era reso fra l'altro chiaro (ma non affatto integrato) da una missiva di qualche giorno anteriore la data del testamento, un telefax del 26/8/2011 indirizzato da ai tre fratelli CP
e che esponeva e argomentava il dissenso di per le iniziative in Pt_1 Per_3 Per_2 CP questione.
La disposizione come contenuta nel testamento, denominata da parte convenuta “diseredazione condizionata”, si riconduce al novero delle disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio, includenti oltre alle clausole di decadenza della istituzione di erede, quale è la presente, anche le clausole di riduzione e le clausole penali. Tali clausole ricadono tutte nella categoria delle disposizioni condizionali
(Cass. 12268/2025: “Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (cd. poenae nomine) hanno lo stesso trattamento della disposizione condizionale...” e sono “... soggette all'unico limite incidente sulla loro validità di non essere impossibili o illecite.” Ai sensi dell'art. 634 c.c., letto con l'art. 626 c.c., le condizioni apposte a disposizioni testamentarie, se illecite o impossibili, sono invalide ma non invalidano il testamento, a meno che non siano l'unico motivo che ha determinato il testatore a disporre.
Tale ultima espressione può intendersi più specificamente al caso in cui il testatore non avrebbe disposto a favore di quel soggetto se non avesse inteso apporre la condizione;
in ogni caso la pluralità di condizioni, di cui almeno una lecita, esclude la sussistenza del presupposto di cui all'art. 626 c.c. . pagina 7 di 10 La clausola in esame, con cui si stabilisce che se i tre indicati compiranno i fatti vietati saranno esclusi dal testamento va qualificata ex art. 638 c.c. quale istituzione di erede sotto clausola risolutiva.
Assume parte attrice che le condizioni apposte siano illecite, in quanto volte a limitare la libertà di azione giudiziale e la tutela dei propri diritti: ma non è questo il criterio interpretativo della norma adottato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale bene può essere posta una condizione che comporta per l'erede il sacrificio di diritti disponibili (Cass. 2025 citata e 12936/1993 in essa citata) quali sono certamente il possesso (nel caso, il compossesso) di immobili o dei diritti patrimoniali (nel caso, il pignoramento era avvenuto per una somma inferiore a 20.000 euro) di una società di persone. Ove poi, come allega parte attrice, dovesse ravvisarsi nella installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di ricorso possessorio anche un illecito urbanistico, comportante obbligo di demolizione, e si dovesse giungere a concludere che il divieto testamentario di rimozione fosse illecito in quanto contrario a norma imperativa (sul punto si ha il solo riscontro rappresentato da una lettera in data 18/2/2011 dell'avv. Carlo
Cristante per e al Comune di Cervarese Santa Croce, in risposta ad una nota del Pt_1 Per_3 Per_2
Comune in cui, come si legge nella risposta, si farebbe riferimento all'avvio di un procedimento amministrativo per abuso edilizio), in ogni caso ciò farebbe cadere la sola clausola contenente la condizione di non rimuovere l'impianto, ma non quella di non proseguire il procedimento esecutivo contro i “nipoti” .
Pertanto avendo realizzato la condizione vietata, risolutiva della istituzione di erede (o realizzativa della
“diseredazione”) non è erede e non può quindi agire nella qualità per la rimozione Parte_1 dell'atto del de cuius.
La fondatezza nel merito delle varie domande, esaminata in sede cautelare, non deve pertanto neppure essere esaminata ai fini della decisione di merito.
Le spese seguono la soccombenza. L'attore invoca la compensazione “dato il silenzio di CP_3 sul testamento pubblicato il 06.05.2024 e l'accettazione avvenuta il 04.12.2024, dopo la notifica dell'atto di citazione il 12.11.2024” ma non si comprende il senso di tale formula, posto che il testamento fu appunto pubblicato il 6/5/2024 ben prima che la presente causa venisse incardinata (le prime notifiche avvennero il 12/11/2024) e l'accettazione di è del tutto irrilevante rispetto alla circostanza che CP_3 non è erede per essersi già illo tempore realizzata la condizione risolutiva indicata nel Pt_1 testamento.
Quanto alla richiesta risarcitoria ex art. 96 comma 2 c.p.c. di parte convenuta, può invero certo affermarsi che parte attrice ha eseguito la trascrizione della domanda senza la dovuta prudenza, sia in ragione del fatto che alla luce del testamento non era erede, sia anche in ragione della infondatezza Parte_1 delle domande di merito, fondate, quelle di simulazione, su una allegazione, aliena dalla natura del pagina 8 di 10 fenomeno, di un intento di frode ai creditori in capo al disponente;
e, quella di vizio della volontà, su un assunto privo di consistenza;
il tutto come già valutato nella ordinanza di concessione della misura cautelare.
Tuttavia allo stato il danno lamentato non si è ancora verificato, in quanto il termine ultimo per completare l'impianto non è ancora spirato;
e non è comunque possibile pronunciare condanna condizionata, dato che l'accertamento del mancato conseguimento del contributo (la condizione che parte convenuta ritiene possa essere dedotta nella pronuncia di condanna) non è circostanza da sola bastante a dimostrare il nesso causale fra trascrizione improvvida e danno, ma la vicenda andrebbe vagliata sulla scorta di elementi che, stanti le preclusioni processuali, non avrebbero potuto essere versati in causa dai convenuti.
Sebbene sia principio generale quello per cui il giudice delle pronunce ex art. 96 c.p.c. (segnatamente comma 2, qui in questione) è quello della causa nella quale le condotta impropria è tenuta, tuttavia (v.
Cass. SSUU 25478/2021e giurisprudenza ivi richiamata) sono riconosciute circostanze nelle quali la domanda può essere posta in un separato giudizio, come nel caso in cui non sia più possibile fare valere tempestivamente i danni nel giudizio a quo: Tale è certamente il caso, nel quale i termini istruttori sono spirati da tempo, e comunque i casi in cui i danni non si sono ancora verificati alla data della pronuncia.
Pertanto allo stato si pronuncia solo sulle spese di lite, anche relativamente alla fase cautelare. Il valore della lite ex art. 12 c.p.c. si misura sul valore dei beni relativamente al conferimento dei quali si chiede pronuncia demolitoria, quindi euro 800.000,00. Si considera la pluralità di soggetti difesi, aventi medesima posizione processuale, senza esame di questioni soggettive specifiche;
inoltre, nel merito, la mancanza di attività istruttoria;
e, nel cautelare, la assenza di scritti diversi dall'atto introduttivo, l'unicità dell'udienza, l'assenza di istruzione.
La trascrizione della domanda giudiziale è già stata cancellata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) accerta che l'attore non è erede di nato a [...] il Parte_1 CP
24/5/1943 e deceduto a Lozzo Atestino il 17/11/2022;
3) accerta che parte attrice ha eseguito la trascrizione della domanda senza la normale prudenza;
4) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti, che liquida per il merito in euro
21.168,00 in compensi, oltre 15% spese processuali, oltre iva e cpa;
per il procedimento cautelare in euro 1.063,00 in esborsi, 8.820 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa pagina 9 di 10 Venezia, 11/9/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
pagina 10 di 10