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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4430/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti in materia
di diritti reali, possesso e trascrizioni
tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Tramonte, Controparte_1 Controparte_2
giusta mandato in atti
attore
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marta Castelli, giusta mandato in Controparte_3 atti
convenuto
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Sante Arpone, giusta mandato in atti Controparte_4
convenuto
nonché
Controparte_5
convenuta contumace
°°°°°°°
1 Conclusioni delle parti all'udienza dell'8.01.2025: “I procuratori delle parti costituite precisano le conclusioni chiedendo l'avallo dell'accordo intercorso e sottoscritto il 26.11.2024, versato in atti. I procuratori rinunciano espressamente ai termini ex art. 190 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
proprietari di una zona di terreno agricolo in agro di Massafra, S.S. 7 Appia, Km. 632, della complessiva superficie di ettari due, are novantasette e centiare quarantasette (Ha. 2.97.47), riportata in Catasto Terreni
del Comune di Massafra al Foglio di mappa 38, particelle: 35, uliveto di 3^, Ha. 2.42.10, R.D. Euro 68,77,
R.A. Euro 68,77; 42, uliveto di 2^, are 55.37, R.D. Euro 28,60, R.A. Euro 20,02, hanno convenuto in giudizio , e , proprietari del confinante terreno, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
distinto in catasto al fg. 38, p.lle 41, 44, 28, 27, 26 e 30, adducendo una situazione di incertezza nella delimitazione dei fondi e, dando atto di aver infruttuosamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, hanno chiesto accertarsi i confini tra le proprietà , da una parte, e , Controparte_6 CP_3
dall'altra, e definirsi i confini ai sensi dell'art. 951 c.c., restituendo agli attori, in caso di uso improprio, il possesso della superficie indebitamente utilizzata dai convenuti.
Si sono costituiti in giudizio , il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_3 in ragione della conformità della situazione di fatto a quella risultante dal frazionamento, e CP_4
, il quale -pur negando l'uso improprio della zona confinaria dedotta da parte attrice- non si è
[...]
opposto ad una eventuale soluzione bonaria della controversia, associandosi alla richiesta di c.t.u. già
avanzata dagli attori.
è rimasta contumace. Controparte_5
Rigettate le istanze di prova orale, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a stabilire l'esatto confine tra i fondi di parte attrice e quelli di parte convenuta.
All'esito delle operazioni peritali e del deposito dell'elaborato da parte dell'ausiliare nominato, le parti costituite hanno convenuto di aderire alla soluzione ivi prospettata ed hanno raggiunto un accordo,
trasfuso nella scrittura privata datata 12.11.2024, con cui si è stabilito di delineare il confine, secondo l'atto di frazionamento depositato presso l'ufficio “Agenzia delle Entrate” della Direzione Provinciale di
Taranto, n°16/1984, protocollo n. 53087 del 09/08/1984, a firma del geom. , Controparte_7 materializzato con le indicazioni di cui alla lettera D) della medesima scrittura;
hanno, per l'effetto,
chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese, anche riguardo ai costi di ctu.
Dato atto della persistente contumacia di una delle parti convenute, ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, chiedendo concordemente
2 di definire i confini secondo l'accordo tra loro intercorso, che ha recepito gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
°°°°°°
La domanda è meritevole di accogliento, in quanto trova fondamento nelle risultanze dell'indagine peritale d'ufficio, rimasta immune da censure.
Il Tribunale non può che condividere le conclusioni di cui all'elaborato, depositato dall'ausiliare in data
12.3.2024, le quali discendono da un'attenta valutazione e da una scrupolosa applicazione dei criteri e delle regole della tecnica.
La mancata opposizione da parte della convenuta , comproprietaria del fondo confinante Controparte_5 con quello di titolarità attorea, non costituitasi in giudizio, avalla l'opportunità di determinare i confini,
basandosi su concreti elementi forniti dalla valutazione tecnica acquisita.
L'esito della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese processuali, mentre i costi della c.t.u. disposta nel comune interesse delle parti, vanno posti a carico delle parti, in ragione della metà
ciascuno (1/2 a carico degli attori in solido tra loro e ½ a carico dei convenuti in solido tra loro) nella misura già liquidata con decreto del 10.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Controparte_1 CP_2
nei confronti di , e , così dispone:
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
- dichiara che il confine intercorrente tra il fondo di proprietà di e Controparte_1 CP_2
sito in agro di Massafra, S.S. 7 Appia, Km. 632, identificato in Catasto Terreni del
[...]
Comune di Massafra al foglio di mappa 38, particelle 35 e 42 e il fondo di proprietà dei convenuti,
, e , sito in agro di Massafra, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 individuato in Catasto Terreni del Comune di Massafra al fg. 38, p.lle 41, 44, 28, 27, 26 e 30, è
determinato in conformità al frazionamento depositato presso l'ufficio “Agenzia delle Entrate”
della Direzione Provinciale di Taranto, n°16/1984, protocollo n. 53087 del 09/08/1984, a firma del geom. , e così specificamente individuato: “la linea di confine che parte Controparte_7 da Sud (particella 30) e procede verso Nord, lungo il confine della particella 26, è stato
materializzato con n. 3 picchetti individuati rispettando le misure presenti nel frazionamento n.
16/1984, con prot. n. 53087 del 09/08/1984, redatto dal geom. . Procedendo Controparte_7
verso Nord, seguendo il suo naturale andamento, il confine per il primo tratto è quello già
materializzato da vecchissimo muro, realizzato in parte in tufi senza malta cementizia e in parte
3 con vecchissimo muro a secco in pietra esistente. Dallo spigolo estremo di quest'ultimo la
dividente si congiunge ad un paletto di cemento esistente. Seguendo ancora verso nord, gli altri punti concordati sono rappresentati dai due punti più esterni, verso la proprietà attrice, della
struttura in muratura (contrafforte) di sostegno alla masseria. Proseguendo sempre verso nord,
dal secondo vertice del contrafforte, la dividente si congiunge con una fitta in pietra indicata dalle
parti e da quest'ultima si continua a proseguire lungo un muro a secco di terrazzamento. Dal
muro a secco di terrazzamento si prosegue ad un'ulteriore fitta in pietra, esistente e, da
quest'ultima, allo spigolo di recinzione di muro a secco limitrofo al fabbricato, il quale prosegue fino alla chiusura della dividente sulla foggia materializzata dal fabbricato utilizzato a cisterna”;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone i costi della c.t.u., liquidati con decreto del 10.12.2024, a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuno (1/2 a carico degli attori in solido tra loro e ½ a carico dei convenuti in solido tra loro).
Così deciso in Taranto il 31.01.2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 4430/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti in materia
di diritti reali, possesso e trascrizioni
tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Maria Tramonte, Controparte_1 Controparte_2
giusta mandato in atti
attore
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marta Castelli, giusta mandato in Controparte_3 atti
convenuto
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Sante Arpone, giusta mandato in atti Controparte_4
convenuto
nonché
Controparte_5
convenuta contumace
°°°°°°°
1 Conclusioni delle parti all'udienza dell'8.01.2025: “I procuratori delle parti costituite precisano le conclusioni chiedendo l'avallo dell'accordo intercorso e sottoscritto il 26.11.2024, versato in atti. I procuratori rinunciano espressamente ai termini ex art. 190 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella qualità di Controparte_1 Controparte_2
proprietari di una zona di terreno agricolo in agro di Massafra, S.S. 7 Appia, Km. 632, della complessiva superficie di ettari due, are novantasette e centiare quarantasette (Ha. 2.97.47), riportata in Catasto Terreni
del Comune di Massafra al Foglio di mappa 38, particelle: 35, uliveto di 3^, Ha. 2.42.10, R.D. Euro 68,77,
R.A. Euro 68,77; 42, uliveto di 2^, are 55.37, R.D. Euro 28,60, R.A. Euro 20,02, hanno convenuto in giudizio , e , proprietari del confinante terreno, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
distinto in catasto al fg. 38, p.lle 41, 44, 28, 27, 26 e 30, adducendo una situazione di incertezza nella delimitazione dei fondi e, dando atto di aver infruttuosamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, hanno chiesto accertarsi i confini tra le proprietà , da una parte, e , Controparte_6 CP_3
dall'altra, e definirsi i confini ai sensi dell'art. 951 c.c., restituendo agli attori, in caso di uso improprio, il possesso della superficie indebitamente utilizzata dai convenuti.
Si sono costituiti in giudizio , il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_3 in ragione della conformità della situazione di fatto a quella risultante dal frazionamento, e CP_4
, il quale -pur negando l'uso improprio della zona confinaria dedotta da parte attrice- non si è
[...]
opposto ad una eventuale soluzione bonaria della controversia, associandosi alla richiesta di c.t.u. già
avanzata dagli attori.
è rimasta contumace. Controparte_5
Rigettate le istanze di prova orale, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a stabilire l'esatto confine tra i fondi di parte attrice e quelli di parte convenuta.
All'esito delle operazioni peritali e del deposito dell'elaborato da parte dell'ausiliare nominato, le parti costituite hanno convenuto di aderire alla soluzione ivi prospettata ed hanno raggiunto un accordo,
trasfuso nella scrittura privata datata 12.11.2024, con cui si è stabilito di delineare il confine, secondo l'atto di frazionamento depositato presso l'ufficio “Agenzia delle Entrate” della Direzione Provinciale di
Taranto, n°16/1984, protocollo n. 53087 del 09/08/1984, a firma del geom. , Controparte_7 materializzato con le indicazioni di cui alla lettera D) della medesima scrittura;
hanno, per l'effetto,
chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese, anche riguardo ai costi di ctu.
Dato atto della persistente contumacia di una delle parti convenute, ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, chiedendo concordemente
2 di definire i confini secondo l'accordo tra loro intercorso, che ha recepito gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
°°°°°°
La domanda è meritevole di accogliento, in quanto trova fondamento nelle risultanze dell'indagine peritale d'ufficio, rimasta immune da censure.
Il Tribunale non può che condividere le conclusioni di cui all'elaborato, depositato dall'ausiliare in data
12.3.2024, le quali discendono da un'attenta valutazione e da una scrupolosa applicazione dei criteri e delle regole della tecnica.
La mancata opposizione da parte della convenuta , comproprietaria del fondo confinante Controparte_5 con quello di titolarità attorea, non costituitasi in giudizio, avalla l'opportunità di determinare i confini,
basandosi su concreti elementi forniti dalla valutazione tecnica acquisita.
L'esito della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese processuali, mentre i costi della c.t.u. disposta nel comune interesse delle parti, vanno posti a carico delle parti, in ragione della metà
ciascuno (1/2 a carico degli attori in solido tra loro e ½ a carico dei convenuti in solido tra loro) nella misura già liquidata con decreto del 10.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Controparte_1 CP_2
nei confronti di , e , così dispone:
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
- dichiara che il confine intercorrente tra il fondo di proprietà di e Controparte_1 CP_2
sito in agro di Massafra, S.S. 7 Appia, Km. 632, identificato in Catasto Terreni del
[...]
Comune di Massafra al foglio di mappa 38, particelle 35 e 42 e il fondo di proprietà dei convenuti,
, e , sito in agro di Massafra, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 individuato in Catasto Terreni del Comune di Massafra al fg. 38, p.lle 41, 44, 28, 27, 26 e 30, è
determinato in conformità al frazionamento depositato presso l'ufficio “Agenzia delle Entrate”
della Direzione Provinciale di Taranto, n°16/1984, protocollo n. 53087 del 09/08/1984, a firma del geom. , e così specificamente individuato: “la linea di confine che parte Controparte_7 da Sud (particella 30) e procede verso Nord, lungo il confine della particella 26, è stato
materializzato con n. 3 picchetti individuati rispettando le misure presenti nel frazionamento n.
16/1984, con prot. n. 53087 del 09/08/1984, redatto dal geom. . Procedendo Controparte_7
verso Nord, seguendo il suo naturale andamento, il confine per il primo tratto è quello già
materializzato da vecchissimo muro, realizzato in parte in tufi senza malta cementizia e in parte
3 con vecchissimo muro a secco in pietra esistente. Dallo spigolo estremo di quest'ultimo la
dividente si congiunge ad un paletto di cemento esistente. Seguendo ancora verso nord, gli altri punti concordati sono rappresentati dai due punti più esterni, verso la proprietà attrice, della
struttura in muratura (contrafforte) di sostegno alla masseria. Proseguendo sempre verso nord,
dal secondo vertice del contrafforte, la dividente si congiunge con una fitta in pietra indicata dalle
parti e da quest'ultima si continua a proseguire lungo un muro a secco di terrazzamento. Dal
muro a secco di terrazzamento si prosegue ad un'ulteriore fitta in pietra, esistente e, da
quest'ultima, allo spigolo di recinzione di muro a secco limitrofo al fabbricato, il quale prosegue fino alla chiusura della dividente sulla foggia materializzata dal fabbricato utilizzato a cisterna”;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
- pone i costi della c.t.u., liquidati con decreto del 10.12.2024, a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuno (1/2 a carico degli attori in solido tra loro e ½ a carico dei convenuti in solido tra loro).
Così deciso in Taranto il 31.01.2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
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