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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11078 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con Avv. Alessandro Bosatra Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Antonio Vitrano CP_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 28/02/2025 ad ore 16,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. Alessandro Bosatra Parte_1
- per l'avv. Antonio Vitrano CP_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da foglio di pc a cui si richiamano
L'avv. Bosatra precisa che la richiesta di pagamento delle spese di lite riportata nel foglio di p.c. è stato un refuso, deve intendersi richiesta di compensazione, come risulta dall'accordo depositato.
I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11078/2024 promossa da:
con Parte_1 Persona_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con CP_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto Ingiuntivo n. 1868/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano per € 29.588,01, oltre accessori e spese liquidate a fronte di fatture relative a fornitura energetica- luce ed ha dedotto di avere utilizzato altro operatore del settore luce nel medesimo periodo, ; CP_3 ha prodotto le fatture di per i consumi del periodo Ottobre 2022/Marzo CP_3
2023 (Doc.5-8). Ha contestato quindi che controparte le avesse erogato alcun servizio luce nel periodo, ha chiesto la revoca del Decreto Ingiuntivo.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ed ha CP_1 eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea in assenza del prescritto tentativo di conciliazione avanti il TICO da parte dell'utente in base alla normativa di settore.
Quanto al merito, ha eccepito che i consumi fatturati erano stati rilevati dal
Distributore territoriale competente e ha formulato chiamata di terzo nei confronti dei distributori E- Distribuzione spa e CP_4
Il Giudice, in sede di verifiche preliminari rese ex art 171bis cpc, rilevato che non era effettivamente stata assolta la condizione di procedibilità suddetta, con Decreto del
26 giugno 2024 ha invitato gli Avvocati a dare corso a detta procedura conciliativa.
Le parti sono quindi comparse avanti il Servizio di Conciliazione Arera in data 12 novembre 2024 e ivi hanno raggiunto un accordo conciliativo a definizione della questione e del giudizio pendente.
Hanno dato atto dell'intervenuto accordo in causa mediante deposito di note: parte opponente risultata depositata il 24 Febbraio 2025 e parte opposta il 28 Febbraio
2025.
Hanno chiesto a questo Tribunale dichiararsi l' estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, la revoca del Decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese di lite.
°°°
L'opposizione è risultata procedibile a seguito dell'esperita procedura di conciliazione avanti l' . CP_5
Parte opposta nel primo atto difensivo, costituito dalla comparsa di risposta, ne aveva eccepito l'improcedibilità per violazione di legge trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia, ove è onere dell'utente attivare la mediazione obbligatoria prevista dalla delibera del 5 maggio 2016 n.
209/2016/E/COM, integrata e modificata dalla delibera del 14 luglio 2016 n.
383/2016/E/COM dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA.
L'art. 3 del TICO stabilisce, in materia di energia elettrica, gas e del sistema idrico, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione come "condizione di procedibilità" della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge
481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c) del Codice del consumo, norme, queste ultime, che disciplinano le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.
Questo Tribunale, rilevato il deposito delle note dei procuratori che danno atto concordemente e reciprocamente dell'intervenuta conciliazione tra le parti avanti il
Servizio di Conciliazione , mediante deposito del Verbale di Accordo del CP_5
12.11.2024, contenente altresì la rinuncia alle domande e l'accettazione delle rinunce avversarie, dovrà quindi dichiarare che è risultata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 306 cpc e, trattandosi di giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, dovrà disporre conseguentemente la revoca del Decreto opposto.
Le parti infine hanno dato atto dell'accordo sulle spese chiedendone concordemente la compensazione, come risultato oggi meglio precisato a verbale dal procuratore dell'opponente e che formerà oggetto di statuizione.
P.Q.M
. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1868/2024 emesso dal Tribunale di Milano, per quanto in parte motiva
- compensa le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 28/02/2025
Verbale chiuso ad ore 21,40
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con Avv. Alessandro Bosatra Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con Antonio Vitrano CP_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 28/02/2025 ad ore 16,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. Alessandro Bosatra Parte_1
- per l'avv. Antonio Vitrano CP_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da foglio di pc a cui si richiamano
L'avv. Bosatra precisa che la richiesta di pagamento delle spese di lite riportata nel foglio di p.c. è stato un refuso, deve intendersi richiesta di compensazione, come risulta dall'accordo depositato.
I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11078/2024 promossa da:
con Parte_1 Persona_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con CP_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto Ingiuntivo n. 1868/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano per € 29.588,01, oltre accessori e spese liquidate a fronte di fatture relative a fornitura energetica- luce ed ha dedotto di avere utilizzato altro operatore del settore luce nel medesimo periodo, ; CP_3 ha prodotto le fatture di per i consumi del periodo Ottobre 2022/Marzo CP_3
2023 (Doc.5-8). Ha contestato quindi che controparte le avesse erogato alcun servizio luce nel periodo, ha chiesto la revoca del Decreto Ingiuntivo.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ed ha CP_1 eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea in assenza del prescritto tentativo di conciliazione avanti il TICO da parte dell'utente in base alla normativa di settore.
Quanto al merito, ha eccepito che i consumi fatturati erano stati rilevati dal
Distributore territoriale competente e ha formulato chiamata di terzo nei confronti dei distributori E- Distribuzione spa e CP_4
Il Giudice, in sede di verifiche preliminari rese ex art 171bis cpc, rilevato che non era effettivamente stata assolta la condizione di procedibilità suddetta, con Decreto del
26 giugno 2024 ha invitato gli Avvocati a dare corso a detta procedura conciliativa.
Le parti sono quindi comparse avanti il Servizio di Conciliazione Arera in data 12 novembre 2024 e ivi hanno raggiunto un accordo conciliativo a definizione della questione e del giudizio pendente.
Hanno dato atto dell'intervenuto accordo in causa mediante deposito di note: parte opponente risultata depositata il 24 Febbraio 2025 e parte opposta il 28 Febbraio
2025.
Hanno chiesto a questo Tribunale dichiararsi l' estinzione del giudizio ex art. 306 cpc, la revoca del Decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese di lite.
°°°
L'opposizione è risultata procedibile a seguito dell'esperita procedura di conciliazione avanti l' . CP_5
Parte opposta nel primo atto difensivo, costituito dalla comparsa di risposta, ne aveva eccepito l'improcedibilità per violazione di legge trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia, ove è onere dell'utente attivare la mediazione obbligatoria prevista dalla delibera del 5 maggio 2016 n.
209/2016/E/COM, integrata e modificata dalla delibera del 14 luglio 2016 n.
383/2016/E/COM dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA.
L'art. 3 del TICO stabilisce, in materia di energia elettrica, gas e del sistema idrico, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione come "condizione di procedibilità" della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge
481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c) del Codice del consumo, norme, queste ultime, che disciplinano le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.
Questo Tribunale, rilevato il deposito delle note dei procuratori che danno atto concordemente e reciprocamente dell'intervenuta conciliazione tra le parti avanti il
Servizio di Conciliazione , mediante deposito del Verbale di Accordo del CP_5
12.11.2024, contenente altresì la rinuncia alle domande e l'accettazione delle rinunce avversarie, dovrà quindi dichiarare che è risultata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 306 cpc e, trattandosi di giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, dovrà disporre conseguentemente la revoca del Decreto opposto.
Le parti infine hanno dato atto dell'accordo sulle spese chiedendone concordemente la compensazione, come risultato oggi meglio precisato a verbale dal procuratore dell'opponente e che formerà oggetto di statuizione.
P.Q.M
. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1868/2024 emesso dal Tribunale di Milano, per quanto in parte motiva
- compensa le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 28/02/2025
Verbale chiuso ad ore 21,40
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia