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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/03/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro Presidente
Dott. Michele Milani Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 655/2023 R.G.L. promossa da:
, con sede in , (c.f. Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., avv. Gino Sciotto, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il domicilio digitale dell'avv. Benedetto Calpona (pec
, dal quale e rappresentata e difesa, in via Email_1 congiunta e disgiunta, con l'avv. Gino Sciotto come da procura rilasciata su foglio separato, da cui è stata tratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello ex artt. 83, co.3, c.p.c. e 10 D.p.r. m-
123/2001
Appellante
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), con sede legale in Roma, in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Alberto Saraceno del foro di Roma, con studio in Roma, al civico 265 di Via degli
Scipioni e con domicilio eletto presso l'indirizzo pec
, come da procura in calce al ricorso in Email_2
opposizione al decreto ingiuntivo del 2.5.2023
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.12.2023.
1 Per l'appellato: come da memoria depositata il 29.2.2024.
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il Patronato a proposto Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 10.2.2023, dal Tribunale di
Torino in funzione di giudice del lavoro, a mezzo del quale era ingiunto all'opponente il pagamento in favore della di , della somma CP_1 Controparte_1 CP_1 di € 33.013,76, oltre accessori e spese del monitorio.
Preliminarmente il Patronato opponente ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza delle pretese avanzate nei riguardi del Patronato a parte Controparte_2
della CP_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via principale, la reiezione CP_1 dell'opposizione e di tutte le eccezioni formulate dal ricorrente, con CP_2
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ha chiesto la reiezione di tutte le eccezioni e le domande svolte dall'opponente e la condanna del medesimo al pagamento della somma ingiunta, nell'importo complessivo di €
33.013,74.
Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 11.7.2023 (n. 2049/2023), in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese di lite.
All'udienza del 14 marzo 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha motivato la decisione escludendo l'esistenza di un comando di diritto pubblico per il fatto che i tre operatori “comandati” (rectius, assegnati) avessero operato per il Patronato;
ha ritenuto che i termini di “comando” e “distacco” siano stati utilizzati in modo atecnico e, in sintesi, quali sinonimi diretti a indicare la dislocazione di personale da un ente all'altro; ha osservato come il Patronato non abbia adottato alcun provvedimento di comando e come sia stata, semmai, la ad aver CP_1 comandato (ossia operato il “distacco”) di tali dipendenti in quella sede e ad assumersi
– nella lettera di “comando”, doc. 3 – “tutti gli oneri retributivi e contributivi a proprio carico”.
2 Di conseguenza, ha ritenuto infondata la pretesa azionata in via monitoria dalla CP_1
nei riguardi del Patronato ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo Controparte_4
opposto. In considerazione della novità delle questioni trattate e della presenza di contrasti giurisprudenziali, il primo giudice ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2. I motivi di doglianza.
La a impugnato la sentenza, censurandone la motivazione sotto un duplice CP_1
profilo.
Con il primo motivo ha affermato l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 12 delle Preleggi, nonché per violazione degli artt. 56 e 57 del D. lgs. 165/2001 e per l'erronea interpretazione della lettera di comando da parte del giudice.
Si tratterebbe – secondo – di un comando di diritto pubblico, ipotesi CP_1 normativamente prevista dall'art. 6 della L. 152/2001.
L'appellante sostiene – al riguardo – che il Patronato, pur essendo ente privato, svolge compiti di tutela di diritti costituzionalmente garantiti ex art. 38 Cost.; -che l'ente è soggetto alla vigilanza e al controllo del e gode di finanziamenti Organizzazione_1
pubblici (cfr. art. 13 L. 152/2001); -che si tratta di comando pubblico e non di distacco di diritto privato, non ricorrendo i presupposti di tale istituto (interesse del distaccante
/ temporaneità del distacco / esecuzione di una determinata attività).
Con il secondo motivo, la amenta l'erroneità della sentenza, assumendo che il CP_1
Tribunale avrebbe trascurato – in violazione dell'art. 2735 cod. civ. – l'avvenuto riconoscimento della fondatezza delle domande azionate dalla da parte del CP_1
Patronato appellato che, nella lettera del 5.10.2018, prot. 115/2018, aveva scritto quanto segue: “Come noto, negli ultimi tempi, il Patronato sta CP_2 superando momenti di difficoltà, che ha attraversato (…) Al riguardo si comunica che
è in corso un'operazione di ristrutturazione e risanamento del Patronato che ha tra le altre finalità quella di tutelare i numerosi lavoratori delle nostre sedi periferiche.
Consapevoli delle difficoltà nelle quali ognuno di voi si è trovato e ringraziandovi sin
d'ora per la collaborazione, vi comunico che siamo in attesa di ricevere, entro la fine dell'anno, contributi dal … con i quali ripristinare la regolarità degli Organizzazione_1 stipendi mensili e avviare la definizione degli arretrati dovuti”.
Secondo l'appellante, tale lettera (non indirizzata alla ma ad altri) costituirebbe CP_1
l'espresso riconoscimento del diritto al rimborso delle somme relative ai compensi
3 spettanti ai tre lavoratori distaccati presso la sede di e si dovrebbe qualificare CP_1
come una sorta di confessione stragiudiziale.
3. Disamina dei motivi.
Ambedue i motivi di doglianza sono infondati e devono essere quindi respinti.
Come rilevato dalla Corte di Appello di Milano (cfr. sentenza 11.1.2024, n. 1108), in una causa avente ad oggetto una questione del tutto sovrapponibile alla presente “(…) nella fattispecie viene realmente in gioco un fenomeno di utilizzazione di manodopera che trova radice – dato che di rapporti e relazioni tra soggetti/persone giuridiche private indubbiamente si tratta – nell'istituto del “distacco” per come delineato e regolato dall'art. 30 della Legge Biagi (…)”.
Il fatto che il Patronato svolga un servizio di pubblica utilità non vale ad escluderne la natura di ente privato;
né può essere riconosciuta diversa natura da quella di ente privato alla FASPI, che altro non è se non l'acronimo che indica la
[...]
Organizzazione_2
A prescindere da tali aspetti, deve rilevarsi come la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla on trovi giustificazione alcuna. CP_1
Infatti, al di là delle imprecisioni terminologiche, è chiaro che, nella specie, si è trattato di un distacco ex art. 30 D. lgs. 276/2003 e non di un comando.
È la chiedere di istituire una sede del patronato in , al civico 69 di Via CP_1 CP_1
Gorizia, a comandare (rectius, distaccare) a svolgere il servizio del Patronato
[...]
quali operatori, i propri dipendenti , e, in CP_2 Persona_1 Persona_2
un momento successivo, tutti lavoratori alle dipendenze della Persona_3
Con la lettera 20.9.2017, prot. n. 002/17 la a Controparte_1 CP_1 comunicato “inoltre, che i suddetti dipendenti sono in possesso di indubbia capacità operativa avendo avuto esperienza lavorativa con altri Istituti di Patronato”; ha precisato che “per quanto concerne le competenze retributive, stipendiali e di contribuzione obbligatoria, dei suddetti dipendenti, gli oneri sono completamente ed esclusivamente a carico della scrivente essendo Controparte_1
propri[o] dipendenti[e] e, pertanto, devono ritenersi assolutamente esclusi da ogni responsabilità derivante da eventuali controversie in merito sia il Patronato CP_4
sia la , sia la , sia ulteriori soggetti
[...] Controparte_5 Controparte_2 terzi”.
Secondo lo schema della lettera in questione la avrebbe Organizzazione_3
concesso i locali ospitanti la sede di Patronato, ubicati al suddetto indirizzo, in
4 comodato di uso gratuito al Patronato con servizi regolarmente arredati CP_6
e meccanizzati, utenze dedicate, idonei per lo svolgimento delle attività dei servizi di
Patronato; sempre la si sarebbe impegnata a far svolgere Organizzazione_3
il servizio di patronato in modo assolutamente gratuito, facendo osservare al proprio dipendente comandato quale operatore di patronato le direttive operative ed organizzative impartite dalla Direzione Generale del Patronato CP_6 assumendosi la responsabilità di un'eventuale gestione errata del servizio dovuta a negligenza o incapacità dell'operatore comandato (rectius, distaccato).
Stante il tenore della lettera, pare evidente come l'interesse al distacco dei dipendenti sia tutto in capo alla che degli stessi, si assume ogni onere economico e CP_1 correlata responsabilità pur di ottenere l'autorizzazione all'apertura di quella sede.
E, del resto, pare del tutto evidente come gli oneri economici siano stati assunti in via esclusiva dalla che se ne è espressamente fatta carico in via completa ed CP_1
esclusiva, sul presupposto che si tratta di propri dipendenti (cfr. doc. 3 prodotto in atti).
Tal assunzione di responsabilità esclude in radice le ragioni del credito fatto valere ed azionato in via monitoria da ontro CP_1 CP_6
La nota del 5.10.2018, prot. 115/2018 (doc. 9), non può valere quale riconoscimento del credito preteso dalla non indicando la stessa l'assunzione di alcuna CP_1
obbligazione nei confronti della medesima, che non è la destinataria della CP_1
missiva; né si può, a maggior ragione, trarre il contenuto confessorio dal testo in questione già riportato in precedenza.
Dal tenore della lettera si evince che la stessa è indirizzata ai dipendenti delle sedi periferiche della verso i quali si riconoscimento la debenza degli CP_6
arretrati.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico alla nella misura CP_1
liquidata, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati al D.M.
13.8.2022, n. 147.
Visto il disposto dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
5 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro Presidente
Dott. Michele Milani Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 655/2023 R.G.L. promossa da:
, con sede in , (c.f. Controparte_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., avv. Gino Sciotto, con P.IVA_1 domicilio eletto presso il domicilio digitale dell'avv. Benedetto Calpona (pec
, dal quale e rappresentata e difesa, in via Email_1 congiunta e disgiunta, con l'avv. Gino Sciotto come da procura rilasciata su foglio separato, da cui è stata tratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello ex artt. 83, co.3, c.p.c. e 10 D.p.r. m-
123/2001
Appellante
CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), con sede legale in Roma, in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Alberto Saraceno del foro di Roma, con studio in Roma, al civico 265 di Via degli
Scipioni e con domicilio eletto presso l'indirizzo pec
, come da procura in calce al ricorso in Email_2
opposizione al decreto ingiuntivo del 2.5.2023
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.12.2023.
1 Per l'appellato: come da memoria depositata il 29.2.2024.
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il Patronato a proposto Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 10.2.2023, dal Tribunale di
Torino in funzione di giudice del lavoro, a mezzo del quale era ingiunto all'opponente il pagamento in favore della di , della somma CP_1 Controparte_1 CP_1 di € 33.013,76, oltre accessori e spese del monitorio.
Preliminarmente il Patronato opponente ha eccepito l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza delle pretese avanzate nei riguardi del Patronato a parte Controparte_2
della CP_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via principale, la reiezione CP_1 dell'opposizione e di tutte le eccezioni formulate dal ricorrente, con CP_2
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ha chiesto la reiezione di tutte le eccezioni e le domande svolte dall'opponente e la condanna del medesimo al pagamento della somma ingiunta, nell'importo complessivo di €
33.013,74.
Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 11.7.2023 (n. 2049/2023), in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese di lite.
All'udienza del 14 marzo 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha motivato la decisione escludendo l'esistenza di un comando di diritto pubblico per il fatto che i tre operatori “comandati” (rectius, assegnati) avessero operato per il Patronato;
ha ritenuto che i termini di “comando” e “distacco” siano stati utilizzati in modo atecnico e, in sintesi, quali sinonimi diretti a indicare la dislocazione di personale da un ente all'altro; ha osservato come il Patronato non abbia adottato alcun provvedimento di comando e come sia stata, semmai, la ad aver CP_1 comandato (ossia operato il “distacco”) di tali dipendenti in quella sede e ad assumersi
– nella lettera di “comando”, doc. 3 – “tutti gli oneri retributivi e contributivi a proprio carico”.
2 Di conseguenza, ha ritenuto infondata la pretesa azionata in via monitoria dalla CP_1
nei riguardi del Patronato ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo Controparte_4
opposto. In considerazione della novità delle questioni trattate e della presenza di contrasti giurisprudenziali, il primo giudice ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
2. I motivi di doglianza.
La a impugnato la sentenza, censurandone la motivazione sotto un duplice CP_1
profilo.
Con il primo motivo ha affermato l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 12 delle Preleggi, nonché per violazione degli artt. 56 e 57 del D. lgs. 165/2001 e per l'erronea interpretazione della lettera di comando da parte del giudice.
Si tratterebbe – secondo – di un comando di diritto pubblico, ipotesi CP_1 normativamente prevista dall'art. 6 della L. 152/2001.
L'appellante sostiene – al riguardo – che il Patronato, pur essendo ente privato, svolge compiti di tutela di diritti costituzionalmente garantiti ex art. 38 Cost.; -che l'ente è soggetto alla vigilanza e al controllo del e gode di finanziamenti Organizzazione_1
pubblici (cfr. art. 13 L. 152/2001); -che si tratta di comando pubblico e non di distacco di diritto privato, non ricorrendo i presupposti di tale istituto (interesse del distaccante
/ temporaneità del distacco / esecuzione di una determinata attività).
Con il secondo motivo, la amenta l'erroneità della sentenza, assumendo che il CP_1
Tribunale avrebbe trascurato – in violazione dell'art. 2735 cod. civ. – l'avvenuto riconoscimento della fondatezza delle domande azionate dalla da parte del CP_1
Patronato appellato che, nella lettera del 5.10.2018, prot. 115/2018, aveva scritto quanto segue: “Come noto, negli ultimi tempi, il Patronato sta CP_2 superando momenti di difficoltà, che ha attraversato (…) Al riguardo si comunica che
è in corso un'operazione di ristrutturazione e risanamento del Patronato che ha tra le altre finalità quella di tutelare i numerosi lavoratori delle nostre sedi periferiche.
Consapevoli delle difficoltà nelle quali ognuno di voi si è trovato e ringraziandovi sin
d'ora per la collaborazione, vi comunico che siamo in attesa di ricevere, entro la fine dell'anno, contributi dal … con i quali ripristinare la regolarità degli Organizzazione_1 stipendi mensili e avviare la definizione degli arretrati dovuti”.
Secondo l'appellante, tale lettera (non indirizzata alla ma ad altri) costituirebbe CP_1
l'espresso riconoscimento del diritto al rimborso delle somme relative ai compensi
3 spettanti ai tre lavoratori distaccati presso la sede di e si dovrebbe qualificare CP_1
come una sorta di confessione stragiudiziale.
3. Disamina dei motivi.
Ambedue i motivi di doglianza sono infondati e devono essere quindi respinti.
Come rilevato dalla Corte di Appello di Milano (cfr. sentenza 11.1.2024, n. 1108), in una causa avente ad oggetto una questione del tutto sovrapponibile alla presente “(…) nella fattispecie viene realmente in gioco un fenomeno di utilizzazione di manodopera che trova radice – dato che di rapporti e relazioni tra soggetti/persone giuridiche private indubbiamente si tratta – nell'istituto del “distacco” per come delineato e regolato dall'art. 30 della Legge Biagi (…)”.
Il fatto che il Patronato svolga un servizio di pubblica utilità non vale ad escluderne la natura di ente privato;
né può essere riconosciuta diversa natura da quella di ente privato alla FASPI, che altro non è se non l'acronimo che indica la
[...]
Organizzazione_2
A prescindere da tali aspetti, deve rilevarsi come la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla on trovi giustificazione alcuna. CP_1
Infatti, al di là delle imprecisioni terminologiche, è chiaro che, nella specie, si è trattato di un distacco ex art. 30 D. lgs. 276/2003 e non di un comando.
È la chiedere di istituire una sede del patronato in , al civico 69 di Via CP_1 CP_1
Gorizia, a comandare (rectius, distaccare) a svolgere il servizio del Patronato
[...]
quali operatori, i propri dipendenti , e, in CP_2 Persona_1 Persona_2
un momento successivo, tutti lavoratori alle dipendenze della Persona_3
Con la lettera 20.9.2017, prot. n. 002/17 la a Controparte_1 CP_1 comunicato “inoltre, che i suddetti dipendenti sono in possesso di indubbia capacità operativa avendo avuto esperienza lavorativa con altri Istituti di Patronato”; ha precisato che “per quanto concerne le competenze retributive, stipendiali e di contribuzione obbligatoria, dei suddetti dipendenti, gli oneri sono completamente ed esclusivamente a carico della scrivente essendo Controparte_1
propri[o] dipendenti[e] e, pertanto, devono ritenersi assolutamente esclusi da ogni responsabilità derivante da eventuali controversie in merito sia il Patronato CP_4
sia la , sia la , sia ulteriori soggetti
[...] Controparte_5 Controparte_2 terzi”.
Secondo lo schema della lettera in questione la avrebbe Organizzazione_3
concesso i locali ospitanti la sede di Patronato, ubicati al suddetto indirizzo, in
4 comodato di uso gratuito al Patronato con servizi regolarmente arredati CP_6
e meccanizzati, utenze dedicate, idonei per lo svolgimento delle attività dei servizi di
Patronato; sempre la si sarebbe impegnata a far svolgere Organizzazione_3
il servizio di patronato in modo assolutamente gratuito, facendo osservare al proprio dipendente comandato quale operatore di patronato le direttive operative ed organizzative impartite dalla Direzione Generale del Patronato CP_6 assumendosi la responsabilità di un'eventuale gestione errata del servizio dovuta a negligenza o incapacità dell'operatore comandato (rectius, distaccato).
Stante il tenore della lettera, pare evidente come l'interesse al distacco dei dipendenti sia tutto in capo alla che degli stessi, si assume ogni onere economico e CP_1 correlata responsabilità pur di ottenere l'autorizzazione all'apertura di quella sede.
E, del resto, pare del tutto evidente come gli oneri economici siano stati assunti in via esclusiva dalla che se ne è espressamente fatta carico in via completa ed CP_1
esclusiva, sul presupposto che si tratta di propri dipendenti (cfr. doc. 3 prodotto in atti).
Tal assunzione di responsabilità esclude in radice le ragioni del credito fatto valere ed azionato in via monitoria da ontro CP_1 CP_6
La nota del 5.10.2018, prot. 115/2018 (doc. 9), non può valere quale riconoscimento del credito preteso dalla non indicando la stessa l'assunzione di alcuna CP_1
obbligazione nei confronti della medesima, che non è la destinataria della CP_1
missiva; né si può, a maggior ragione, trarre il contenuto confessorio dal testo in questione già riportato in precedenza.
Dal tenore della lettera si evince che la stessa è indirizzata ai dipendenti delle sedi periferiche della verso i quali si riconoscimento la debenza degli CP_6
arretrati.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico alla nella misura CP_1
liquidata, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati al D.M.
13.8.2022, n. 147.
Visto il disposto dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
5 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
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